Incarto n. 12.2021.63
Lugano 23 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.236 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 28 febbraio 2020 da
CO 1 rappr. dall’avv. PA 2
contro
RE 1 rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’istante ha chiesto di far ordine alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, in via principale di presentare il proprio conto annuale nonché i bilanci societari 2018 e 2019 (provvisorio), e in via subordinata, in assenza dei bilanci societari e dei conti annuali 2018 e 2019, di mostrare presso la sede della società tutti i documenti disponibili ed attestanti la situazione economica di quest’ultima e in particolare i bilanci provvisori, i conti bancari e il rogito di compravendita della PPP n. __________ della part. n. __________ RFD di __________;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 19 aprile 2021 ha parzialmente accolto, facendo ordine alla convenuta di mettere a disposizione all’istante per la consultazione presso la sede societaria il bilancio, il conto economico e l’allegato di bilancio per l’anno 2019 (approvati dagli azionisti o provvisori) e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 4'000.- e le ripetibili di fr. 2'000.-;
reclamante la convenuta con reclamo 29 aprile 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere l’istanza con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e in via subordinata nel senso di porre le spese processuali di fr. 1’500.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l'istante con osservazioni (recte: risposta) 27 maggio 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
La convenuta si è integralmente opposta all’istanza.
Con decisione 19 aprile 2021 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha fatto ordine alla convenuta di mettere a disposizione dell’istante per la consultazione presso la sede societaria il bilancio, il conto economico e l’allegato di bilancio per l’anno 2019 (approvati dagli azionisti o provvisori), e ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 4'000.-, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
Con il reclamo 29 aprile 2021 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 27 maggio 2021, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio in via principale nel senso di respingere l’istanza con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e in via subordinata nel senso di porre le spese processuali di fr. 1’500.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
In base all’art. 308 CPC, fatte salve le eccezioni previste all’art. 309 CPC, sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) e le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 1 lett. b), fermo restando che le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono tuttavia appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Giusta l’art. 319 CPC sono per contro impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a), altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza, e meglio nei casi stabiliti dalla legge (lett. b n. 1) oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b n. 2), e i casi di ritardata giustizia (lett. c).
Ritenendo che il valore litigioso della lite ammontasse a fr. 230'000.-, come precisato nell’istanza (p. 3), il Pretore ha concluso, indicandolo poi nei rimedi giuridici apposti in calce alla sua pronuncia, che contro la stessa poteva essere interposto un appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), rispettivamente che contro il solo giudizio in materia di spese e ripetibili poteva essere inoltrato un reclamo (art. 110 e 319 lett. b n. 1 CPC).
La convenuta ha impugnato l’intero giudizio pretorile, sia quello di merito sia quello in materia di spese e ripetibili (e quindi non solo quest’ultimo ex art. 110 CPC), con un atto denominato “reclamo”, specificando poi nella sua impugnativa che l’atto da lei inoltrato era per l’appunto un “reclamo”, che essa era la “reclamante”, che si applicavano gli “art. 319 e segg. CPC”, e formulando la sua domanda di giudizio nel senso di chiedere che “il reclamo è accolto …”. Essa, a pagina 1 e seguente del suo memoriale, ha spiegato che ciò si giustificava siccome “il Pretore nel suo giudizio ha stabilito arbitrariamente in fr. 230'000.- il “valore litigioso””, aggiungendo poi che “come detto poco sopra, non si può ragionevolmente sostenere che la procedura in questione abbia un valore litigioso determinato, e men che meno che quest’ultimo sia pari al presunto credito di fr. 230'000.- che CO 1 vanterebbe nei confronti della ricorrente” e che “si tratta in tutta evidenza di una procedura sommaria senza alcun valore determinato” rispettivamente “senza alcun valore litigioso”. In altre parole, ha sostenuto che il valore litigioso sarebbe stato inferiore alla soglia d’appellabilità di fr. 10'000.-.
La giustificazione addotta dalla convenuta, e con ciò la sua scelta del mezzo di impugnazione del reclamo, è del tutto errata.
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la controversia - come quella in esame - di cui all’art. 958e cpv. 2 CO (già art. 697h cpv. 2 vCO), con cui il creditore chiede in sostanza di aver accesso alla relazione sulla gestione, alle relazioni di revisione e alla documentazione contabile della società, è da considerarsi di natura patrimoniale (cfr. TF 4C.9/2003 del 4 aprile 2003 consid. 1.2, 4A_364/2017 del 28 febbraio 2018 consid. 1; cfr pure, per analogia, TF 4C.7/2003 del 26 maggio 2003 consid. 1.3, 4C.234/2002 del 4 giugno 2003 consid. 2, 4A_36/2010 del 20 aprile 2010 consid. 1.1, 4A_646/2014 del 14 aprile 2015 consid. 1.1). Il fatto che il Pretore abbia poi ritenuto che nel caso di specie il valore litigioso fosse superiore a fr. 10'000.- ed in particolare potesse essere stimato in fr. 230'000.-, cioè nell’importo di cui l’istante si era professato creditore nei confronti della convenuta (doc. D), non presta a sua volta il fianco a critiche, anche perché quest’ultima non aveva provveduto a contestare con la risposta di causa l’ammontare del valore litigioso formulato dall’istante in quel senso con la sua istanza (p. 3) e comunque non ha assolutamente spiegato, nemmeno in questa sede, per quale ragione si sarebbe dovuto invece considerare un valore inferiore a fr. 10'000.-. Non va del resto nemmeno scordato che la convenuta aveva un capitale sociale di fr. 100'000.- (doc. B).
Stando così le cose, visto che la convenuta, patrocinata da un avvocato professionista, ha scelto deliberatamente (cfr. consid. 6) di inoltrare un mezzo di impugnazione errato (un reclamo anziché un appello) e che, anche a fronte della pertinente indicazione fornita dal Pretore nella sua decisione, la scelta del rimedio giuridico corretto era facilmente riconoscibile, questa Camera non può far altro che dichiararlo inammissibile, non ricorrendo le circostanze atte a eccezionalmente permetterne la conversione in un appello (cfr. TF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3.3, 5A_786/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.1, 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.1.2, secondo cui essa è ammissibile, se le condizioni di ricevibilità della via di diritto corretta sono adempiute, se l’atto può essere convertito nella sua interezza, se la conversione non pregiudica i diritti della controparte e se l’errore non risulta da una scelta deliberata della parte patrocinata da un avvocato di non seguire la via di diritto indicata in calce alla decisione o da un suo errore grossolano; medesimo esito in II CCA 15 gennaio 2021 inc. n. 12.2020.65, 23 marzo 2021 inc. n. 12.2021.9).
Ne consegue che il reclamo della convenuta dev’essere dichiarato irricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 230'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide:
I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è irricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili. Il maggiore anticipo versato dalla reclamante verrà restituito.
III. Notificazione:
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).