Incarto n. 12.2021.9
Lugano 23 marzo 20217lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.407 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 ottobre 2019 da
RE 1 PA 1
contro
CO 1 PA 2
con cui l'attrice ha chiesto l’accertamento della risoluzione del contratto di compravendita di una motocicletta e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7'760.- oltre interessi, spese di esecuzione di fr. 73.30 e la rifusione di spese di posteggio di fr. 20.- al giorno a valere dal 7 aprile 2019 e fino all’emanazione della sentenza, chiedendone altresì la condanna a restituire il veicolo e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al relativo PE;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, precisata con le conclusioni 21 agosto 2020 nel senso di chiedere in aggiunta la rifusione di spese legali per fr. 7'085.10;
pretese sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 9 dicembre 2020, con la quale ha parzialmente accolto la petizione nel senso di accertare la risoluzione del contratto e condannare il convenuto alla restituzione del veicolo e al pagamento di complessivi fr. 4'473.- oltre interessi, rigettando conseguentemente in via definitiva l’opposizione al PE, con la ripartizione delle spese secondo il reciproco grado di soccombenza e ponendo ripetibili parziali a carico dell’attore;
insorgente l’attrice che, con reclamo 21 gennaio 2021, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione riconoscendo, in aggiunta a quanto già fatto dal primo giudice, ulteriori fr. 3'360.- oltre interessi a saldo di una fattura, fr. 7'085.10 per spese legali e fr. 10'280.- per spese di posteggio;
impugnazione che non è stata notificata alla controparte;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Tra le parti è stato stipulato un contratto di compravendita di una motocicletta, al prezzo di fr. 4'400.-, che ha dato adito ad una controversia in merito alla pretesa inadempienza contrattuale per difetto dell’oggetto, che qui non occorre riepilogare.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con petizione 25 ottobre 2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo al Pretore l’accertamento della risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7'760.- oltre interessi (ovvero fr. 4'400.- quale restituzione del prezzo pagato e fr. 3'360.- quale rimborso delle spese sostenute per la fornitura), la rifusione di fr. 73.30 per spese di esecuzione e il pagamento di fr. 1'140.- per spese di posteggio (dal 7 aprile al 19 luglio 2019), postulando altresì di venir autorizzata a restituire il veicolo oggetto del contratto e chiedendo il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al relativo PE.
In occasione del dibattimento il convenuto ha chiesto di respingere le pretese attoree. Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle loro tesi e domande con i rispettivi memoriali conclusivi; in tale occasione l’attrice ha completato la domanda chiedendo, in aggiunta alle pretese iniziali, la rifusione delle spese di parcheggio di fr. 20.- al giorno a valere dal 7 aprile 2019 e fino all’emanazione della sentenza e la condanna del convenuto alla rifusione di spese legali per fr. 7'085.10.
Con decisione 9 dicembre 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Accertata la risoluzione del contratto, ha condannato il convenuto alla restituzione del veicolo e al pagamento di complessivi fr. 4'473.- oltre interessi, rigettando conseguentemente in via definitiva l’opposizione al PE, limitatamente a detto importo. Ripartite le spese secondo il reciproco grado di soccombenza, il giudizio pretorile ha posto ripetibili parziali a carico dell’attrice.
Con reclamo 21 gennaio 2021, l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione nel senso di riconoscerle, in aggiunta a quanto già fatto dal primo giudice, ulteriori fr. 3'360.- oltre interessi a saldo di una fattura (emessa in relazione ai costi di parcheggio fino ad una determinata data), oltre a fr. 7'085.10 per spese legali e ulteriori fr. 10'280.- per spese di posteggio. L’atto di impugnazione non è stato notificato alla controparte.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione pretorile è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC), innanzi alla seconda Camera civile (art. 48 lett. b cifra 1 LOG), entro il termine di 30 giorni. Nel caso concreto il valore della controversia, da determinare secondo l’ultima domanda di causa, non è stato espressamente quantificato dal Pretore ma supera ampiamente la soglia di fr. 10'000.-. Esso comprende infatti le pretese di fr. 7'760.-, di fr. 73.30 e di ulteriori fr. 12'380.- (equivalenti a fr. 20.- al giorno dal 7 aprile 2019 al 9 dicembre 2020) con l’aggiunta della richiesta di rifusione delle spese legali per fr. 7'085.10. La soglia determinante essendo comunque superata, non occorre esaminare l’eventuale computabilità del valore venale della motocicletta oggetto di un ordine pretorile di restituzione.
La notifica all’attrice della sentenza 9 dicembre 2020 è avvenuta il giorno successivo e l’impugnativa 21 gennaio 2021 è pertanto tempestiva e ricevibile da questo punto di vista.
L’insorgente ha denominato reclamo l’atto con il quale ha impugnato la sentenza pretorile, ha formulato la domanda di giudizio nel senso di chiedere che “il reclamo è accolto …”, ha rilevato in ordine come lo scrivente legale agisse “a nome e per conto della reclamante” e con tale appellativo si è denominata l’attrice nell’allegato ricorsuale. Così facendo essa ha chiaramente scelto di inoltrare un rimedio di diritto diverso da quello corretto, che avrebbe quindi dovuto essere un appello anziché un reclamo, e questa Camera non può far altro che dichiararlo inammissibile, non ricorrendo le circostanze atte a eccezionalmente permetterne una conversione.
In questa procedura l’attrice è infatti rappresentata da un avvocato e non può invocare una semplice svista per aver scientemente scelto di introdurre un reclamo in luogo del rimedio giuridico esperibile contro la decisione emessa (art. 308 e 311 CPC). In effetti l’appellabilità del giudizio è data allorquando il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che è palesemente il caso nella concreta fattispecie, come illustrato nel precedente considerando. L’importo della modifica richiesta in seconda sede è di per sé irrilevante ai fini dell’appellabilità, ma nel caso concreto supera a sua volta di gran lunga la soglia di valore in questione, ciò che avrebbe dovuto a maggior ragione far sorgere qualche dubbio al patrocinatore sulla bontà della scelta adottata.
Va peraltro rilevato come l’errore in cui è incorsa l’insorgente è verosimilmente stato indotto da un’indicazione sbagliata da parte del Pretore, il dispositivo n. 4 del giudizio avendo statuito che “Contro la presente decisione è proponibile il rimedio del reclamo”.
In circostanze come quelle in esame, non trattandosi di un’inavvertenza manifesta e non ricorrendo l’ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico corretto fosse difficilmente riconoscibile, la giurisprudenza dell’Alta Corte considera che, pur di fronte a un’indicazione fuorviante del primo giudice, l’introduzione del mezzo di impugnazione errato costituisce una violazione del dovere di diligenza (Prozesssorgfalt) da parte del rappresentante legale (avvocato o in genere rappresentante che agisce a titolo professionale), ciò che esclude la possibilità di una conversione (v. IICCA 28 agosto 2019, inc. 12.2019.123 consid. 9; CCR 15 aprile 2019, inc. 16.2017.21, consid. 2, con rinvio a DTF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018). Per quanto criticata e ritenuta troppo rigorosa e formalista da una parte della dottrina, questa Corte non ha motivo per discostarsi da tale prassi giurisprudenziale e ritiene che, nel caso in questione, la riconversione dell’atto debba pertanto essere negata senza con ciò contravvenire al divieto di formalismo eccessivo.
Ne consegue che il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile. Non sono prelevate spese processuali, tenuto conto delle particolari circostanze, con riferimento al summenzionato errore pretorile e alle conseguenze che ne sono derivate. Non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l’impugnazione non è stata notificata.
Il valore litigioso determinante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale è pari a fr. 20'725.10 come da richiesta formulata in questa sede (fr. 3'360.- + 7'085.10 + 10'280.-).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide:
Il reclamo 21 gennaio 2021 di RE 1 è irricevibile.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).