Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2022.108
Entscheidungsdatum
22.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2022.108

Lugano 22 novembre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.176 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 maggio 2019 da

AO 1 rappr. da PA 2

contro

AP 1 rappr. da PA 1

volta da una parte a condannare la convenuta al pagamento di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per salari non corrisposti, di fr. 369.70 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato, di fr. 98.- per interessi passivi del 5% sul salario di gennaio 2018, degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato e di fr. 2'077.70 per risarcimento del danno, e dall’altra a far ordine alla convenuta di consegnare i conteggi relativi al pagamento degli oneri sociali, AVS, imposta alla fonte, LPP da giugno 2016 a gennaio 2018, i conteggi di salario di giugno, luglio e ottobre 2016, marzo-dicembre 2017 e gennaio 2018, come pure l’attestato di lavoro;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 30 giugno 2022 ha (parzialmente) accolto nel senso che da una parte ha accertato il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e dall’altra ha condannato la convenuta al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12 giugno 2016 al 31 dicembre 2017, di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per salari non corrisposti, di fr. 369.70 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato e di fr. 98.- per interessi di mora sul salario 2018;

appellante la convenuta, con appello 1° settembre 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con risposta e separata istanza di gratuito patrocinio 13 ottobre 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 26 ottobre 2022 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con contratto 30 maggio 2016 (doc. C) AO 1, sposata e con due figli minorenni, è stata assunta a tempo indeterminato, con effetto dal 1° giugno 2016, da AP 1, società che gestiva il Bar __________ a __________, in qualità di cameriera al 100%. Il contratto prevedeva tra le altre cose un orario di lavoro medio settimanale di 45 ore e un salario, dovuto per tredici mensilità, di fr. 3’407.- lordi, poi aumentato dal 1° gennaio 2017 a fr. 3'417.- lordi. Oltre a ciò era stata concordata una deduzione di fr. 240.- mensili per il vitto fornito.

Con scritto 15 dicembre 2017 (doc. F) essa ha disdetto il contratto in via ordinaria a far tempo dal 31 gennaio 2018.

  1. Con petizione 16 maggio 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere da una parte la sua condanna al pagamento di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per salari non corrisposti (280.69 ore straordinarie, 11 ore lavorate nel giorno libero del 14 giugno 2016, 56.7 ore domenicali lavorate e 44.1 ore festive non godute), di fr. 369.70 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato (per 33 giorni), di fr. 98.- per interessi passivi del 5% sul salario di gennaio 2018 (corrisposto nel mese di agosto anziché nel mese di gennaio, cfr. doc. 4 e P), degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e di fr. 2'077.70 per risarcimento del danno (spese legali preprocessuali), e dall’altra per farle ordine di consegnare i conteggi relativi al pagamento degli oneri sociali, AVS, imposta alla fonte, LPP da giugno 2016 a gennaio 2018, i conteggi di salario di giugno, luglio e ottobre 2016, marzo-dicembre 2017 e gennaio 2018, come pure l’attestato di lavoro.

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 30 giugno 2022, ha (parzialmente) accolto la petizione nel senso che da una parte ha accertato il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e dall’altra ha condannato la convenuta al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12 giugno 2016 al 31 dicembre 2017, di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per salari non corrisposti (fr. 6'659.37 per 280.69 ore straordinarie, fr. 260.29 per 11 ore non lavorate [recte: lavorate] nel giorno libero del 14 giugno 2016, fr. 269.10 per 56.7 ore domenicali lavorate e fr. 824.48 per 44.1 ore festive non godute), di fr. 369.70 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato e di fr. 98.- per interessi di mora sul salario 2018 (recte: sul salario di gennaio 2018), senza prelevare spese processuali, e obbligando la convenuta a rifondere all’attrice fr. 1'600.- per ripetibili.

  2. Con il tempestivo appello 1° settembre 2022 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con la tempestiva risposta 13 ottobre 2022 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 26 ottobre 2022 della controparte [memoriale questo che non è in sé idoneo, pena la sua irricevibilità, a migliorare o completare l’appello, cfr. TF 5A_813/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 2.3.2]), accompagnata da una separata istanza di gratuito patrocinio di pari data per la procedura di secondo grado, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

  3. Il Pretore ha innanzitutto condannato la convenuta al pagamento di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per salari ancora dovuti a vario titolo (ore straordinarie, ore lavorate in giorni liberi, ore domenicali lavorate e ore festive non godute).

Egli ha accertato che durante il rapporto di lavoro l’attrice aveva tenuto un calendario, mese per mese, dei giorni di lavoro svolti con i relativi orari (doc. L), in forza del quale il suo legale aveva poi allestito una tabella (doc. M), da cui si evinceva che essa, dal giugno 2016 al gennaio 2018, aveva svolto 3'806 ore lavorative, cioè 280.69 ore straordinarie, 11 ore lavorate in un giorno libero, 56.7 ore domenicali lavorate e 44.1 ore festive non godute. Atteso che la convenuta non aveva ossequiato all’obbligo di elaborare, in forma scritta e d’intesa con la lavoratrice, il piano di lavoro, di registrare le ore di lavoro svolte e di tenere il conteggio delle ore di lavoro svolte e dei giorni effettivi (art. 21 cpv. 1, 2 e 3 CCNL), anche perché non era stato provato che i doc. 7 e 10, da lei prodotti in causa, fossero stati allestiti a suo tempo e che fossero stati discussi in contraddittorio con la controparte, egli ha ritenuto che la registrazione di cui al doc. L assumesse valore probatorio (art. 21 cpv. 4 CCNL e 46 LL) e che dunque l’attrice avesse effettivamente lavorato 6 giorni alla settimana (come confermato anche dalla teste O__________ ), perlopiù dalle 16.00 alla chiusura dell’esercizio pubblico che variava dalle 23.30 alle 01.30 (orari confermati anche dalla teste G ), ed avesse così svolto le ore, in particolare quelle straordinarie, per altro riconoscibili come tali dalla controparte, risultanti da quel documento. La convenuta non poteva invece essere seguita laddove aveva preteso con le conclusioni che le eventuali ore straordinarie svolte dall’attrice sarebbero state recuperate mediante giorni di libero o la possibilità di “staccare” prima della fine del turno: da una parte la sua deposizione in tal senso, e meglio quella del suo proprietario C , non bastava, non potendosi applicare quanto dichiarato dalle testi O __________ e G__________ __________ a loro proposito, e dall’altra ciò non risultava da alcun conteggio scritto da lei allestito.

5.1. Nel gravame la convenuta ha ribadito di aver ossequiato agli obblighi imposti dall’art. 21 cpv. 1-3 CCNL, il riassunto degli scontrini di cassa di cui ai doc. 5 e 6 (doc. 7) e il riassunto delle schede con i turni di lavoro (doc. 10), non postumi e già sottoposti per esame all’attrice, essendo in realtà atti allo scopo ed essendo in particolare idonei ad escludere che quest’ultima avesse effettuato ore straordinarie. Essa ha aggiunto che in ogni caso l’eventuale pretesa dell’attrice a questo titolo era stata compensata dagli ulteriori tempi di congedo di cui l’attrice aveva potuto beneficiare (come confermato dalla deposizione di C__________ __________ e dalle testimonianze di O__________ __________ e di G__________ ), tanto che la stessa mai si era lamentata di un presunto deficit di ore non pagate. Non era dunque vero che le risultanze di cui al doc. L potessero assumere valore probatorio ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 CCNL e 46 LL e che l’attrice avesse con ciò adempiuto all’onere della prova a suo carico, quel documento essendo postumo, essendo stato presentato solo in corso di causa dal legale di controparte, essendo stato allestito sulla base di elementi che non è stato provato essere stati “fotografati” in tempo reale dall’attrice ed essendo incompatibile con gli scontrini di cassa (doc. 5 e 6) e con le testimonianze di O __________ e di G__________ __________.

5.2. L'art. 21 cpv. 4 CCNL stabilisce che se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi, da intendersi come controllo del tempo di lavoro, previsto al cpv. 3 della medesima norma, in caso di controversia la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzi di prova. La giurisprudenza ha in particolare già ammesso la forza probante di un conteggio della durata del tempo di lavoro allestito dal lavoratore (TF 4C.141/2006 del 24 agosto 2006 consid. 4.2.3) o di un conteggio allestito a posteriori da un terzo sulla base del controllo del lavoratore (TF 4P.80/2005 del 20 maggio 2005 consid. 3.3).

5.2.1. Nel caso di specie è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la convenuta non avesse ossequiato agli obblighi imposti dall’art. 21 cpv. 2 e 3 CCNL. È in effetti incontestabile che il riassunto degli scontrini di cassa dell’esercizio pubblico di cui ai doc. 5 e 6 (doc. 7), da cui si evinceva l’orario in cui era stata giornalmente chiusa la cassa (ma non quando l’attrice aveva terminato la sua attività lavorativa, che non coincideva necessariamente, e che non era stato preteso coincidere, con l’orario di chiusura della cassa), e il riassunto delle schede con i turni di lavoro giornalieri dei dipendenti (doc. 10), da cui si evincevano i turni (mattiniero, pomeridiano o serale, senza però alcuna indicazione delle ore effettivamente lavorate), i giorni liberi, i giorni di ferie, i giorni di malattia e i giorni di infortunio svolti dall’attrice, non costituivano in realtà un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi, da intendersi come controllo del tempo di lavoro, giusta l’art. 21 cpv. 2 e 3 CCNL.

5.2.2. Non avendo così la convenuta adempiuto agli obblighi imposti dall’art. 21 cpv. 2 e 3 CCNL, è pure a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto di dover esaminare se le risultanze di cui al doc. L potessero assumere valore probatorio ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 CCNL e 46 LL, concludendo che fosse così.

Egli ha innanzitutto stabilito che il doc. L, da cui erano poi stati ricavati la tabella e i conteggi di cui al doc. M, era stato allestito dall’attrice giorno per giorno, durante il rapporto di lavoro. Tale circostanza, nemmeno contestata dalla convenuta negli allegati preliminari (in cui essa, a p. 3 della risposta, si era limitata a sostenere, genericamente e senza riferirsi al doc. L, che “i conteggi dell’attrice sono pretestuosi e allestiti solo dopo avere interrotto il rapporto di lavoro (doc. M) … In quanto infondati, unilaterali e mai presentati prima d’ora alla convenuta, sono contestati”), aveva per altro trovato conferma nella deposizione dell’attrice (p. 13) e nella testimonianza del marito __________ (p. 6). La convenuta non può pertanto essere seguita laddove ha ora preteso, per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), senza per altro aver illustrato le circostanze da cui l’aveva dedotto e senza nemmeno aver addotto alcun indizio o prova in tal senso, che quel documento, presentato solo in causa, sarebbe postumo, rispettivamente sarebbe stato allestito sulla base di elementi che non è stato provato essere stati “fotografati” in tempo reale dall’attrice.

Egli ha aggiunto che l’attendibilità del documento in questione, da cui risultava tra le altre cose che l’attrice aveva effettivamente lavorato 6 giorni alla settimana, perlopiù dalle 16.00 alla chiusura dell’esercizio pubblico che variava dalle 23.30 alle 01.30, era stata indirettamente attestata anche dalla teste O__________ , che aveva confermato la sua attività lavorativa per 6 giorni alla settimana, e dalla teste G __________, che aveva confermato quegli orari. Tale accertamento, che per altro ha trovato una sostanziale conferma nel riassunto delle schede con i turni di lavoro (doc. 10) versato agli atti dalla stessa convenuta, non è stato in sé censurato da quest’ultima, che in questa sede ha sostenuto piuttosto che il contenuto del documento era però incompatibile con gli scontrini di cassa (doc. 5 e 6), riassunti nel doc. 7. A torto. A parte il fatto che essa nemmeno ha in concreto spiegato, se del caso con degli esempi, in cosa consisterebbe questa presunta incompatibilità, essendosi limitata a sostenere genericamente che la stessa sarebbe “desumibile anche da una semplice verifica a campione degli orari estratti dai doc. 5 e 6 con quelli dei doc. M e L” (appello p. 7), già si è detto in effetti che il doc. 7, per il suo particolare contenuto, non era idoneo a smentire quanto risultava dal doc. L, visto che dal medesimo nemmeno era possibile stabilire quando l’attrice aveva terminato la sua attività lavorativa giornaliera (che non coincideva necessariamente con l’orario di chiusura della cassa).

Anche l’assunto pretorile secondo cui non si poteva ammettere che le eventuali ore straordinarie svolte dall’attrice fossero state recuperate mediante giorni di libero o la possibilità di “staccare” prima della fine del turno può essere condiviso. Diverse persone hanno invero riferito che all’interno della convenuta, nel caso in cui il lavoro si fosse prolungato oltre l’orario normale, vi era la possibilità di “recuperare” quelle ore supplementari arrivando più tardi l’indomani (deposizione C__________ __________ p. 10; testi O__________ __________ p. 5 e G__________ __________ p. 7). Non è però stato provato con sufficiente certezza che quella regola valesse anche per l’attrice (C__________ , a p. 10, essendosi espresso solo in termini generali e la teste G __________, la cui forza probatoria andava per altro relativizzata siccome era la figlia di quest’ultimo, avendo unicamente riferito, a p. 8, “che io sappia lo stesso meccanismo valeva anche per la signora AO 1”) e soprattutto che quest’ultima, anche alla luce dell’assenza di un conteggio scritto allestito dalla convenuta, avesse effettivamente fatto uso di quella possibilità.

  1. Il Pretore ha in seguito condannato la convenuta al pagamento di fr. 369.70 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato, addebitato all’attrice anche durante i giorni in cui essa non aveva lavorato. La pretesa in questione non era stata in effetti debitamente contestata dalla convenuta.

6.1. Nella sua impugnativa la convenuta ha obiettato che la pretesa dell’attrice per vitto non consumato era stata implicitamente compensata dal fatto che quest’ultima aveva potuto beneficiare di ulteriori tempi di congedo.

6.2. La censura deve senz’altro essere disattesa.

Essa è innanzitutto irricevibile in ordine per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto che la convenuta non si è assolutamente confrontata con l’argomentazione pretorile secondo cui la pretesa non era stata debitamente contestata.

Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito. La convenuta non ha in effetti provato che la concessione di ulteriori tempi di congedo, in sé nemmeno dimostrata (cfr. supra consid. 5.2.2), dovesse implicitamente compensare anche le pretese dell’attrice per vitto addebitatole durante i giorni in cui essa non aveva lavorato. Nessuna prova era in effetti stata evocata a tale proposito.

  1. Il Pretore ha quindi condannato la convenuta al pagamento di fr. 98.- a titolo di interessi di mora per il tardivo pagamento del salario di gennaio 2018, che era avvenuto solo il 29 agosto 2018 (doc. P) nonostante fosse stato sollecitato per la prima volta il 9 febbraio 2018 (doc. G). Le circostanze alla base della pretesa, ossia l’esistenza del sollecito e l’avvenuto pagamento con un ritardo di 7 mesi, erano in effetti state provate.

7.1. In seconda istanza la convenuta ha contestato di essere stata in mora con il pagamento del salario di gennaio 2018, evidenziando come il ritardo nel pagamento fosse in realtà dovuto all’attitudine dell’attrice, che era stata tempestivamente invitata a prendere in consegna il salario presso di lei, così come di norma era sempre occorso (teste M__________ __________ p. 4 ultima frase), ma che per suo volere non vi aveva dato seguito.

7.2. La censura è manifestamente infondata.

La convenuta non ha in effetti indicato quali sarebbero gli eventuali riscontri istruttori a sostegno della sua tesi.

L’istruttoria ha comunque smentito che i fatti si siano svolti come prospettato dalla convenuta. Diverse persone hanno confermato che alla fine del rapporto contrattuale, e meglio ad inizio febbraio 2018, verosimilmente l’8 febbraio 2018 (deposizione C__________ __________ p. 10 seg.), le parti si erano incontrate presso gli uffici della società F__________ __________ (teste M__________ __________ p. 2 seg.; deposizione di C__________ __________ p. 9 seg. e dell’attrice p. 15). Lo scopo di quell’incontro, visto che da un paio di mesi tra le parti vi erano discussioni sugli assegni familiari e/o sulla correttezza dei salari nel frattempo corrisposti (teste M__________ __________ p. 2 segg.; deposizione di C__________ __________ p. 9 seg. e dell’attrice p. 15) e che il salario del mese di gennaio 2018, pagabile per contratto entro il 4 del mese (cfr. doc. C), era ancora insoluto, era in definitiva quello “di fare capire all’attrice il conteggio degli assegni familiari e poi c’era una piccola differenza nei saldi” riferita al riassunto riferito ai salari percepiti nel 2017 (doc. 2), rispettivamente e in ogni caso di “chiudere lì tutti i conteggi” (teste M__________ __________ p. 2 e 4). In tali circostanze, dal fatto che quel giorno l’attrice “non ha accettato” quella proposta (teste M__________ __________ p. 2 e 4) non si può concludere che essa abbia rifiutato di farsi pagare il salario di gennaio 2018, il cui pagamento era ovviamente stato legato a doppio filo dalla convenuta alla contestuale rinuncia alle contestazioni sugli assegni familiari e sui salari corrisposti nel 2017 (per M__________ __________, p. 2, il “ritardo nel pagamento è da ricondurre penso al contenzioso tra le parti”). Ma quand’anche fosse stato così, si osserva che con i suoi due successivi scritti del 9 (doc. G) e del 21 febbraio 2018 (doc. H), che sollecitavano il pagamento del salario, l’attrice avrebbe in ogni caso modificato quel suo eventuale atteggiamento, sicché, almeno da allora, la convenuta sarebbe stata nuovamente in mora con il relativo pagamento.

  1. Per quanto riguardava infine gli assegni familiari di complessivi fr. 7'854.60 (fr. 400.- mensili), relativi al periodo dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (cfr. doc. I), il Pretore, dopo aver rammentato che di regola la convenuta consegnava all’attrice il salario mensile brevi manu (tranne il salario di gennaio 2018, che era stato corrisposto su un conto postale) e che l’attrice aveva regolarmente controfirmato il riassunto riferito ai salari percepiti nel 2016 (doc. 1, che invero non riportava gli assegni familiari) ma non quello riferito ai salari percepiti nel 2017 (doc. 2, che invece contemplava gli assegni familiari di fr. 7'454.60), ha rilevato che l’onere di provare il loro pagamento incombeva alla convenuta, che tuttavia non lo aveva ossequiato: non vi era infatti un solo documento, in particolare una ricevuta firmata dall’attrice, che lo attestasse; dalla deposizione di quest’ultima risultava anzi che il suo rifiuto di firmare il doc. 2 era appunto da ricondurre al fatto di non aver percepito gli assegni familiari, esposti allora in fr. 7'756.35 (recte: fr. 7'454.60); quanto dichiarato in senso contrario da C__________ __________ nel suo interrogatorio, oltre ad essere stato contraddetto dalla deposizione dell’attrice, collideva con la logica stessa delle cose, che era quella di farsi rilasciare sempre e comunque una ricevuta, che invece non risultava (come confermato dal teste M__________ , il quale aveva aggiunto che il doc. 2 era stato da lui allestito sulla base delle indicazioni, prive però di un supporto documentale, fornitegli da C __________).

Stando così le cose, egli ha ritenuto di dover accertare, nel dispositivo, il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e di condannare la convenuta al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12 giugno 2016 al 31 dicembre 2017.

8.1. In questa sede la convenuta ha censurato l’intero dispositivo pretorile reso sul tema degli assegni familiari. Essa, al di là della lamentela per non essere stata ritenuta fedefacente la corresponsione di questi importi sulla base delle circostanze del caso concreto (che prevedeva salari versati a contanti mai contestati di mese in mese all’attrice), ha evidenziato che la controparte non aveva mai formulato, né nell’istanza di conciliazione (che per altro nemmeno conteneva una richiesta di pagamento degli interessi sugli assegni familiari non versati) né nella procedura decisionale, una domanda di pagamento degli assegni familiari rispettivamente di accertamento di assegni familiari arretrati, sicché il primo giudice aveva statuito ultra petita. E oltretutto l’azione di accertamento sarebbe stata inammissibile, non essendosi in presenza di una fattispecie in cui una domanda condannatoria sarebbe stata improponibile.

8.2. La censura può trovare accoglimento unicamente nella misura in cui il Pretore, nel dispositivo della sua decisione, aveva accertato il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (recte, visto che gli assegni familiari di gennaio 2018 erano poi stati pagati [cfr. doc. 4, replica p. 2, conclusioni p. 5]: di fr. 7'454.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 dicembre 2017). Quand’anche si volesse ammettere, senza tuttavia volerlo ancora concedere, che la domanda in tal senso, non formulata dall’attrice né nella petizione né nella replica, sia poi stata effettivamente formulata con le conclusioni (e meglio solo nei considerandi a p. 5, laddove essa aveva sostenuto che “questo giudice deve accertare il diritto agli interessi passivi a partire dal sorgere del diritto per ognuno degli AF [N.d.R.: assegni familiari] dovuti così come domandato al petitum n. 5, constatando che gli stessi non sono stati versati, il pagamento degli assegni arretrati venendo di conseguenza richiesto direttamente alla Cassa”), resterebbe il fatto che una tale richiesta sarebbe stata comunque da respingere, visto che una tale azione di accertamento poteva essere ammessa solo nel caso in cui una domanda condannatoria nei confronti della convenuta non fosse stata proponibile (DTF 135 III 378 consid. 2.2; TF 4C.369/2000 del 17 agosto 2001, 4C.147/2004 del 17 agosto 2004 consid. 2, 4A_122/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 3), ciò che tuttavia non era qui il caso. Ciò non toglie, come si dirà qui di seguito, che quell’accertamento poteva e doveva essere effettuato a titolo pregiudiziale nell’ambito del giudizio sulla richiesta di pagamento degli interessi sugli assegni familiari non versati.

8.3. Per il resto, la censura deve invece essere disattesa.

Non è innanzitutto vero che nella procedura di conciliazione l’attrice non aveva formulato una richiesta di pagamento degli interessi sugli assegni familiari non versati dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (cfr., anzi, istanza di conciliazione p. 4 e 9).

Quanto alla lamentela ulteriormente sollevata dalla convenuta su quel tema, con cui essa pretendeva, sulla base delle circostanze del caso concreto (che prevedeva salari versati a contanti mai contestati di mese in mese all’attrice), di aver già regolarmente corrisposto gli assegni familiari, di fr. 7'454.60, dal 12 giugno 2016 al 31 dicembre 2017, la stessa è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) e infondata, visto che la convenuta, oltre a non aver addotto alcuna prova a sostegno della propria tesi, non si è minimamente confrontata con l’argomentazione pretorile, per altro del tutto condivisibile, secondo cui essa, gravata dell’onere della prova, non aveva dimostrato il loro pagamento.

  1. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto nel senso che, diversamente da quanto stabilito nella decisione impugnata, non è possibile accertare il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (recte: di fr. 7'454.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 dicembre 2017).

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), che, alla luce delle relative domande di causa e del loro esito, in prima istanza va attribuita alla convenuta per 3/4 e all’attrice per 1/4 e che nella procedura di secondo grado va attribuita alle parti in ragione di 1/2 ciascuno. Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, alle parti non possono tuttavia essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

  1. Con separata istanza, inoltrata lo stesso giorno in cui ha presentato la risposta all’appello, l’attrice, che già aveva ottenuto l’assistenza giudiziaria nella procedura di conciliazione e nella sede pretorile, ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

La sua richiesta dev’essere respinta già per l’assenza del requisito, cumulativo, della sua indigenza (art. 117 lett. a CPC). Gli oneri che l’attrice ha sostenuto di non essere in grado di assumersi sono in effetti quelli, complessivamente ammontanti a circa fr. 1'500.-, relativi al presumibile onorario del suo patrocinatore (stimabile in quell'importo sulla base dell'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar), ritenuto che le spese processuali d’appello sono pari a fr. 0.- (art. 114 lett. c CPC). Sennonché, già sulla base degli scarni elementi da lei indicati, è evidente che sussiste ancora una sufficiente eccedenza a suo favore tale da consentirle di far fronte alle presumibili spese processuali e di patrocinio in meno di 12 mesi, periodo di tempo considerato ancora accettabile dalla giurisprudenza (DTF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5P.233/2005 del 23 novembre 2005 consid. 2.2, 5A_617/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.2, 5A_810/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.3). La stessa, sposata e con due figli minorenni, ha infatti indicato di disporre di entrate mensili di fr. 5'954.80 (salario di fr. 4'073.15 e salario del marito di fr. 1'881.65) e di essere confrontata con uscite mensili di fr. 4’924.40 (affitto di fr. 1'710.-, cassa malati di fr. 314.40 e minimo vitale di fr. 2'900.-), con dunque un’eccedenza mensile di fr. 1'030.40, che invero andrebbe ridotta, dato che in base alla giurisprudenza il minimo vitale doveva essere maggiorato del 25% (TF 4A_432/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 6), a fr. 305.40 mensili; essa ha invero evocato l’esistenza di ulteriori spese per l’auto e per gli abbonamenti dei mezzi pubblici, ma queste spese non sono state da lei quantificate e provate.

Nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne che in caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF 139 III 334 consid. 4.2), tanto più che la controparte neppure è stata invitata ad esprimersi.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

I. L’appello 1° settembre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 30 giugno 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

La petizione è parzialmente accolta.

AP 1 è condannata al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui è maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12.6.2016 al 31.12.2017;

AP 1 è condannata al pagamento di fr. 7'194.76 netti (pari a fr. 8’013.24 lordi) più interessi al 5% dal 31.1.2018 a titolo di: fr. 260.29 (giorni liberi lavorati); fr. 6'659.37 (ore straordinarie); fr. 269.10 (domeniche lavorate); fr. 824.48 (giorni festivi non pagati);

AP 1 è condannata al pagamento di fr. 369.70 più interessi al 5% dal 31.1.2018 a titolo di restituzione del vitto non consumato;

AP 1 è condannata al pagamento di fr. 98.- a titolo di interessi di mora sul salario di gennaio 2018.

  1. Non si prelevano tasse e spese. La convenuta è condannata a pagare all’attrice l’importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili parziali.

II. Per la procedura d’appello non si prelevano spese processuali. Le ripetibili sono compensate.

III. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 13 ottobre 2022 di AO 1 è respinta.

IV. Per la procedura di gratuito patrocinio non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.

V. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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RTar

  • art. t. a RTar

CCNL

  • art. 21 CCNL

CPC

RTar

  • art. 2 RTar

LL

LTF

RTar

  • art. 11 RTar

Gerichtsentscheide

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