Incarto n. 12.2021.36
Lugano 22 febbraio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.15 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 17 maggio 2017 da
AP 1 patrocinata da PA 1
contro
AO 1 patrocinata dagli PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 41'518.65 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2015 e il rigetto definitivo, limitatamente a tale importo e spese esecutive, dell’opposizione da essa interposta al precetto esecutivo (PE) n. __________0 notificatole dall’UE di Locarno il 2 marzo 2016, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla controparte che, con risposta e domanda riconvenzionale 6 settembre 2017, ha postulato la reiezione della petizione e chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 253'200.- oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2015, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________8 spiccato nei suoi confronti dall’UE di Mendrisio, oltre spese esecutive, il tutto pure con protesta di spese e ripetibili;
viste la decisione 1° febbraio 2021 e la seguente decisione di rettifica per la correzione di un errore di calcolo 5 febbraio 2021, con cui il Pretore ha, in via principale, accolto parzialmente la petizione condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 38'766.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n. __________0 dell’UE di Locarno per tale importo, con caricamento della tassa di giustizia e delle spese per 1/20 all’attrice e 19/20 alla convenuta, tenuta a versare alla controparte fr. 3'600.- a titolo di ripetibili parziali, e, in via riconvenzionale, ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 79'439.20 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dall’attrice al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio per tale importo, con accollo della tassa di giustizia e delle spese in ragione di 7/10 alla convenuta e 3/10 ad AP 1, alla quale la convenuta è stata chiamata a versare fr. 9'200.- a titolo di ripetibili parziali;
appellanti entrambe le parti: l’attrice, con appello 2 marzo 2021, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di, in via principale, accogliere integralmente la petizione e condannare AO 1 al pagamento di fr. 41'518.65 oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015 e rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________0 dell’UE di Locarno, e, in via riconvenzionale, di respingere la domanda riconvenzionale e accogliere l’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta, con risposta e appello incidentale 11 maggio 2021, oltre a chiedere in via principale di dichiarare il gravame di controparte irricevibile e in via subordinata di respingerlo, ha chiesto con appello incidentale, in via principale, che la petizione venga respinta e che, in via riconvenzionale, la domanda riconvenzionale sia parzialmente accolta e AP 1 sia condannata a versarle l’importo di fr. 61'458.- oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016, con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio limitatamente all’importo di fr. 61'458.- oltre interessi, il tutto con la riattribuzione in proporzione al mutato esito della vertenza delle tasse e spese, nonché delle ripetibili;
preso atto della risposta 18 giugno 2021 dell’attrice all’appello incidentale, del quale ha postulato la reiezione, pure con protesta di spese e di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Essendosi le parti accordate per la vendita delle uve in questione anche per l’anno 2015, in data 28 agosto 2015 la AP 1 ha inviato per e-mail a AO 1 “come da accordi intercorsi” il relativo contratto chiedendo che venisse sottoscritto “per accettazione”, riportante l’indicazione errata dell’anno, ossia il “2014”. Il documento è stato ritrasmesso al mittente regolarmente firmato dalla AO 1 il 29 agosto 2015 mentre non è mai stato controfirmato da AP 1.
In base a tale accordo, AP 1 avrebbe dovuto consegnare, tra le altre cose, uve bianche e rosse del vigneto __________ “in perfetto stato sanitario e rispettando le medie cantonali delle gradazioni per le uve di prima qualità” e ossequiando inoltre le seguenti gradazioni minime: per le uve Merlot = 90 Oechsle, per quelle Cabernet Franc = 85 Oechsle, per le uve Syrah = 85 Oechsle, per quelle Sauvignon = 83 Oechsle, per quelle Sémillon = 80 Oechsle e per le uve Chardonnay = 85 Oechsle. Il prezzo è stato fissato a fr. 6.- al kg.
Il 1° settembre seguente AP 1 ha consegnato alla AO 1 le uve bianche, ossia 5’372 kg di Chardonnay, 934 kg di Sauvignon e 480 kg di Sémillon, che sono state immediatamente selezionate, tant’è che nel tardo pomeriggio quest’ultima ha scritto un e-mail alla prima informandola che le uve Chardonnay erano risultate essere abbastanza buone, le uve Sauvignon abbastanza sufficienti e l’uva Sémillon era qualitativamente insufficiente perché “tutta pasticciata” e “non scelta accuratamente”, nonché comunicando di aver dovuto declassare e destinare alla distillazione 70 kg di uva “marcia e non idonea” (10 kg Chardonnay, 20 kg Sauvignon e 40 kg Sémillon), della quale ha allegato le foto.
Quel giorno AO 1 ha anche portato ad AP 1 le cassette necessarie per la vendemmia delle uve rosse che avrebbe dovuto essere effettuata a breve, ritenuto che di norma esse maturano una settimana dopo circa.
Qualche giorno dopo, il 7 settembre 2015, AO 1 ha ritornato per e-mail, “debitamente firmato e in forma originale” il contratto 2015 nella sua prima versione, ossia quella trasmessa il 28 agosto 2015, con la sola correzione delle date e, quindi, con ancora i riferimenti alle singole gradazioni zuccherine, con la preghiera di ritornarglielo controfirmato al più presto “per i nostri atti”. Nello scritto accompagnatorio AO 1 ha ricordato alla controparte che il conteggio delle uve consegnate avrebbe dovuto tenere conto di quelle declassate e che le uve, per valere fr. 6.- al kg dovevano essere in perfetto stato sanitario, precisando che quelle Sémillon consegnatele “non lo erano assolutamente”, come già riferitole con l’e-mail del 1° settembre 2015 (doc. F).
Pochi minuti dopo AP 1 ha risposto dichiarando di prendere atto di quanto sostenuto da AO 1 e che “a queste condizioni non siamo interessati a consegnarvi le uve rosse”, invitandola a ritornarle le uve bianche (doc. L), richiesta alla quale essa non ha potuto né voluto dare seguito poiché le uve erano già state trasformate e in fase di fermentazione.
AO 1 ha contestato tale pretesa con scritti del 18 novembre 2015 e del 19 dicembre 2015. Con quest’ultimo essa è scesa nei dettagli criticando innanzitutto il prezzo del quantitativo scartato, che avrebbe dovuto essere quello generalmente pagato per le uve destinate a grappa, vale a dire fr. 1.- al kg, per poi rilevare come le uve Sémillon, che avevano raggiunto la gradazione di 83.8 Oechsle, erano risultate da subito di qualità insufficiente e, dopo la fermentazione, avevano dovuto essere destinate anch’esse alla distillazione, per cui il loro prezzo andava ridotto a fr. 3.- al kg. Dedotto il Bonus di fr. 14'000.- per la vendemmia 2015 pagato il 13 dicembre 2014, e fr. 700.- di trasporto delle cassette e dei plateaux per la raccolta e l’appassimento delle uve rosse, in definitiva dunque, essa riconosceva ad AP 1 un importo di fr. 24'954.65. Contemporaneamente, tuttavia, AO 1 ha rivendicato il risarcimento del danno cagionato dalla mancata consegna delle uve rosse, quantificato nella perdita di un guadagno di fr. 253'200.- (fr. 187'200.- per la mancata produzione del __________ e fr. 66'000.- per quella del __________).
I due precetti esecutivi sono stati oggetto delle opposizioni da parte dei rispettivi escussi.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 253'200.- più interessi di mora, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione da essa interposta al precetto esecutivo n. __________8 dell’UE di Mendrisio fatto spiccare nei suoi confronti il 28 febbraio 2017. Essa ha sostenuto che le parti, il 29 agosto 2015, avevano, indipendentemente dall’errore di datazione, validamente concluso un contratto di compravendita e fornitura di uve secondo gli estremi indicati nel documento trasmessole per accettazione, non avendo esse mai voluto vincolare alla forma scritta l’accordo. Se anche così non fosse stato, esse sarebbero state in ogni caso legate dal contratto per atti concludenti che l’attrice ha ammesso esistere per uve bianche e non separabile dall’esistenza di quello per le uve rosse. La mancata consegna di quest’ultime avrebbe causato una perdita di guadagno a AO 1 (interesse positivo) e avrebbe dovuto esserle risarcita. Il relativo importo avrebbe dovuto quindi esserle riconosciuto come da domanda riconvenzionale e, qualora la petizione fosse stata interamente o parzialmente accolta, avrebbe dovuto essere avantutto parzialmente posto in compensazione con quanto riconosciuto all’attrice.
In sede di conclusioni AO 1 ha poi modificato la propria posizione riconoscendo la pretesa di AP 1 per le uve bianche consegnate limitatamente a fr. 37'666.- (fr. 6.- al kg per quelle Chardonnay e per Sauvignon e fr. 1.- al kg per i 70 kg subito declassati e per i rimanenti 440 kg di uva Sémillon), con una ulteriore deduzione di fr. 500.- per l’impiego di personale nella cernita delle uve Sémillon. Inoltre essa ha pure ridotto la sua pretesa riconvenzionale a fr. 99'124.-. Di conseguenza, ha chiesto la reiezione della petizione per estinzione del debito a seguito della compensazione e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al versamento di fr. 61'458.- oltre interessi del 5% dal 19 dicembre 2015.
In sostanza il Pretore ha ritenuto vincolante per le parti il contratto trasmesso per e-mail dall’attrice alla convenuta il 28 agosto 2015, non essendo stato dimostrato che i contraenti si fossero accordati per la forma scritta, essendo escluso un errore essenziale dell’attrice ai sensi dell’art. 24 CO ma essendovi in ogni caso stata una ratifica ai sensi dell’art. 31 CO con la consegna delle uve bianche. Posto che la tempestività della notifica del difetto non era stata contestata e in ogni modo essa era stata sia sollevata in tempo debito che in maniera precisa, il primo giudice ha fissato in fr. 1.- al kg il prezzo dei 70 kg di uva bianca declassati e in fr. 3.50 al kg quelli delle uve Sémillon, mentre ha confermato in fr. 6.- al kg il prezzo delle restanti uve bianche, dal quale ha dedotto fr. 500.- per la cernita delle uve Sémillon. In merito alla riconvenzionale, stante l’esistenza di un contratto che obbligava l’attrice a fornire sia le uve bianche che quelle rosse, la mancata consegna di quest’ultime aveva per il Pretore comportato la mancata produzione del relativo vino rosso, sicché la pretesa di risarcimento del danno è stata considerata giustificata, con la conseguenza che per il __________ il mancato introito è stato quantificato in fr. 58'579.20 e per il __________ in fr. 20'160.-, cui sono stati aggiunti fr. 700.- di spese trasporto delle cassette dell’uva. Quest’ultimo importo non è stato posto in compensazione con quello riconosciuto essere dovuto alla parte attrice, nonostante ciò fosse stato chiesto dalla convenuta.
Con appello 2 marzo 2021, l’attrice, ha chiesto la riforma della sentenza nel senso di, in via principale, accogliere integralmente la petizione e, in via riconvenzionale, respingere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Con risposta 11 maggio 2021 la convenuta ha chiesto di dichiarare in via principale l’appello irricevibile e in via subordinata di respingerlo, con protesta di spese e ripetibili, e ha interposto nel contempo appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di, in via principale, respingere la petizione e accollare la tassa, le spese e le ripetibili di conseguenza e, in via riconvenzionale, di accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale e condannare AP 1 a versarle fr. 61'458.- oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016, nonché rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE __________8 dell’UE di Mendrisio, limitatamente a tale somma, con conseguente attribuzione delle relative tasse, spese e ripetibili, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
Con risposta all’appello incidentale 18 giugno 2021, l’attrice si è opposta allo stesso, postulandone la reiezione.
Infine, anche la risposta all’appello incidentale risulta ossequiare i termini di legge, essendo lo stesso stato notificato il 27 maggio 2021.
Pertanto entrambi i gravami verranno esaminati nella misura in cui rispettano i criteri previsti dalla legge (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).
Appello principale
In particolare tutta la sezione introduttiva “in fatto” non è altro che un’esposizione di parte degli eventi senza alcun riferimento diretto e puntuale agli accertamenti contenuti nel querelato giudizio.
Neppure la critica al Pretore di non aver considerato che né il raccolto dell’uva, né la sua consegna al vinificatore potevano attendere poiché quando le uve giungono a maturazione occorre vendemmiare (pto. n. 5 pag. 4 dell’appello) è stata debitamente esposta, non essendo stato indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza impugnata questi elementi dovrebbero sconfessare.
Inoltre, questa sezione contiene persino dei fatti nuovi e dunque irricevibili (art. 229 e 317 CPC), proposti solo con le conclusioni, in particolare quello per il quale la convenuta non avrebbe insistito per ottenere le uve rosse che l’attrice si era rifiutata di consegnare (pto n. 13 pag. 5 e pto. n. 14 pag. 16); argomento che appare comunque sia pretestuoso.
12.1. Il primo giudice ha accertato che nella fattispecie la tempestività della notifica del preteso difetto delle uve non era contestata, avendo la convenuta comunicato in data 1° settembre 2015, ossia lo stesso giorno della consegna dell’uva bianca, che 70 kg di uva, in quanto non idonei, erano stati destinati sin da subito alla distillazione e che lo stato sanitario dell’uva Sémillon non rispettava quanto pattuito, tramite l’e-mail di cui al doc. 18, che tra le altre cose precisava che tale uva “era tutta pasticciata, non scelta accuratamente. Abbiamo dovuto rifare una scelta sul nastro (…)”. Inoltre, in tal modo, la notifica risultava essere anche adeguatamente precisa, ossia sufficiente per permettere all’attrice di riconoscere il genere, l’importanza e i motivi della lamentela, nonché la volontà della convenuta di far valere la garanzia per difetti.
12.2. Per l’appellante dal documento in questione, in realtà, emergerebbe solo che 70 kg di uva erano stati declassati a distillazione perché non idonei, di cui 40 kg di uva Sémillon. A quello stadio essa era quindi stata informata dell’inutilizzabilità per la vinificazione solo di quel quantitativo di uve bianche.
Nella parte dedicata all’analisi giuridica della fattispecie (pto. n. 17 a pag. 13) ha poi sollevato, senza fare riferimento ad alcun preciso punto della sentenza impugnata, la critica che sarebbe stato commesso un errore nel non tener conto che a fare stato avrebbe dovuto essere solo la cernita del 1° settembre 2015, per cui ogni ulteriore declassamento sarebbe avvenuto per ritorsione e in maniera ingiustificata, come sarebbe confermato dal perito giudiziario che ha dichiarato che il quantitativo di uva eliminata non può cambiare nei giorni e risulta dall’operazione di controllo.
12.3. Così esprimendosi, AP 1 non solo non contesta esplicitamente l’accertamento pretorile per il quale la tempestività della notifica dei difetti sarebbe stata incontestata, ma nemmeno spiega perché il primo giudice avrebbe sbagliato, limitandosi a esporre la propria lettura.
In particolare non spiega perché non sarebbe corretto desumere che il contenuto dello scritto in questione può, come ritenuto in prima sede, essere interpretato come una notifica di difetto per tutta l’uva Sémillon consegnata.
L’obiezione è dunque irricevibile per carente motivazione.
Ma anche se non lo fosse, non avrebbe miglior esito nel merito. In effetti nell’e-mail in oggetto, AO 1 ha proceduto a descrivere la qualità delle tre uve fornite e per ognuna di esse a indicare i quantitativi scartati, definendo quelle Chardonnay come “abbastanza buone”, quelle Sauvignon come “abbastanza sufficiente” e quella Sémillon come “qualitativamente insufficiente: tutta pasticciata, non scelta accuratamente”. I termini utilizzati consentono di ritenere del tutto sostenibile la lettura dei fatti effettuata in prima sede, che le argomentazioni dell’appellante, indipendentemente dalla loro ricevibilità, non sono atte a intaccare.
Le riserve sulla qualità scadente di tutta l’uva Sémillon sono state ribadite dal vinificatore anche con lo scritto 7 settembre 2015, con il quale esso ha reso nuovamente attenta AP 1 che per valere fr. 6.- al kg le uve dovevano essere in perfetto stato sanitario e che quelle Sémillon già consegnate non lo erano (doc. F/L).
In questo senso, oltre che anch’essa irricevibile perché non motivata, la critica al Pretore per non aver tenuto conto che il perito aveva asserito che a fare stato era la cernita iniziale, non ha fondamento poiché questa dichiarazione non è in contraddizione con gli accertamenti che si trovano nella sentenza, ritenuto che sin dal primo momento, come testé spiegato, è stata notificata la bassa qualità dell’uva Sémillon ricevuta e che il tentativo di salvarla dalla distillazione, fallito, nulla modifica a tale situazione di fatto, se non nella tempistica, l’aver ritardato di qualche giorno la conferma ufficiale che le uve erano inutilizzabili.
13.1. Il Pretore ha giudicato irrilevante il fatto che sull’accordo scritto datato 28 agosto 2015 fosse stato indicato “vendemmia 2014” anziché “vendemmia 2015” poiché era pacifico ed evidente che nonostante tale errore le parti intendessero accordarsi in relazione alla vendemmia 2015, tant’è che in esecuzione di tale accordo, tre giorni dopo, l’attrice ha consegnato le prime uve. Neppure poteva essere ritenuto, sempre secondo il primo giudice, in applicazione del principio dell’affidamento, che alla convenuta dovesse apparire manifesto l’errore in cui l’attrice pretendeva essere incorsa dichiarando di volersi vincolare alle gradazioni Oechsle minime delle uve, essendosi AP 1 già vincolata alle stesse nel contratto per l’anno precedente e non essendo il fatto che nel 2014 erano sorte, a consegna avvenuta delle uve, delle discussioni in merito al prezzo in base alle gradazioni raggiunte, sufficiente per concludere che a AO 1 dovesse risultare chiaro che controparte intendesse modificare i termini contrattuali per il 2015. Di conseguenza, il Pretore ha stabilito che ad AP 1 andava imputato il senso oggettivo della sua dichiarazione.
13.2. Per l’appellante il primo giudice avrebbe sbagliato a stabilire che in applicazione del principio dell’affidamento doveva apparire manifesto che il contenuto del primo documento trasmesso corrispondeva alla sua volontà. In realtà esso era invece il contratto che AO 1 aveva ricevuto l’anno prima e non semplicemente il contratto nuovo, del 2015, con la data sbagliata, sicché, considerate anche le discussioni avute per la remunerazione delle uve consegnate nel 2014, la buona fede di quest’ultima sarebbe messa ragionevolmente in dubbio. La coscienza dell’errore da parte della ditta vinificatrice sarebbe poi anche confermata dalle dichiarazioni del teste __________ __________.
Inoltre sarebbe errato considerare quale conferma della conclusione di un valido accordo fondato sul contratto inviato il 28 agosto 2015 il fatto che AP 1 ha proceduto alla consegna delle uve bianche tre giorni dopo aver trasmesso la prima versione alla controparte, poiché la fornitura sarebbe avvenuta solo perché non vi era margine di manovra avendo le uve raggiunto il giusto grado di maturazione e presentando esse “segnali di malattie o di marciume”.
13.3. Le obiezioni mosse alla sentenza non sono nemmeno in questo caso atte a consentire di discostarsi dagli accertamenti di prima sede. In effetti il Pretore, stabilendo l’irrilevanza dell’erronea intestazione del contratto con l’anno precedente, ha tenuto perfettamente in considerazione il fatto che il documento aveva lo stesso identico contenuto di quello del 2014 ma ha stabilito che, in base agli elementi qui sopra esposti, non vi erano motivi per AO 1 per credere in buona fede che AP 1 non volesse più legarsi alle gradazioni Oechsle minime.
Non confrontandosi come avrebbe dovuto con quest’ultimo punto l’appellante, oltre a rendere irricevibile l’impugnativa su tale aspetto, non consente di comprendere esattamente in base a quale motivo si dovrebbe concludere diversamente dall’imputazione all’attrice del senso oggettivo della proposta di contratto da essa trasmessa il 28 agosto 2015.
In special modo non emerge dall’appello perché non sarebbe sostenibile che non è sufficiente richiamarsi alle discussioni per il prezzo dell’uva avute l’anno precedente per desumere che doveva essere riconoscibile a AO 1 la volontà di AP 1 di non più legarsi alle gradazioni minime indicate nel documento e considerate dalle parti come punto di riferimento per la vendemmia 2014.
13.4. Pur essendo riconosciuto anche dall’appellata che la vendemmia e la conseguente consegna delle uve sono dipendenti dal loro grado di maturazione e non solo dalla volontà del viticoltore, limitandosi a sostenere ciò senza andare oltre e senza alcun riferimento puntuale alla decisione impugnata, l’appellante espone, una volta di più, unicamente la propria posizione evitando di confrontarsi rettamente con le argomentazioni pretorili. Essa non illustra infatti perché sarebbe errato considerare che l’aver consegnato le uve bianche a AO 1 tre giorni dopo aver ricevuto la proposta di contratto debitamente ratificata attesta che tra le parti era stato concluso un contratto secondo gli estremi indicati nel documento del 28 agosto 2015. In effetti l’ineluttabilità della vendemmia e della subitanea consegna del prodotto a un vinificatore, ancora non spiega perché le uve sono state fornite proprio a AO 1 se non era stato raggiunto alcun valido accordo in merito tra le parti. D’altronde le uve rosse sono state affidate a terzi senza particolari difficoltà o dilazioni e, chiedendo la restituzione di quelle bianche, AP 1 ha fornito la dimostrazione che anche queste avrebbero potuto avere un’altra destinazione.
Anche per questi aspetti l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, non può trovare spazio alcuno.
14.1. Il Pretore, dopo aver rettamente esposto i principi in base ai quali la forma di un contratto non imposta per legge può divenire vincolante e comportare, in caso di mancato suo rispetto, l’esclusione di un qualsiasi impegno per le parti (art. 16 cpv. 1 CO), ha escluso che AP 1 e AO 1 avessero voluto far dipendere la validità del contratto di fornitura delle uve 2015 dal rispetto della forma scritta, ma abbiano piuttosto inteso mettere per iscritto quanto già stabilito.
In primo luogo, questo emergeva dal fatto che il documento trasmesso il 28 agosto 2015 senza firma dall’attrice alla convenuta con l’invito a sottoscriverlo per accettazione, conteneva la frase “come da accordi presi, le confermiamo” (doc. C). Se così non fosse, non si spiegherebbe per il primo giudice come mai, prima di procedere alla consegna dell’uva bianca, l’attrice non abbia a sua volta firmato il contratto, né abbia preteso in causa di averlo fatto, ma abbia invece eseguito la prestazione senza ulteriori formalità. Inoltre, se le parti avessero pattuito di obbligarsi solo con la firma di entrambe, non si capirebbe perché AP 1, una volta scoperto l’asserito errore del primo contratto, si sia preoccupata subito di inviarne uno “corretto” per sostituire quello precedente, non sussistendone la necessità, visto che quest’ultimo sarebbe stato inefficace per vizio di forma. Del resto, ha aggiunto il Pretore, dallo scambio di posta elettronica intercorso tra le parti dopo il 1° settembre 2015, risultava che l’attrice si era rifiutata di consegnare le uve rosse dopo avere già consegnato quelle bianche perché non voleva soggiacere a determinate gradazioni e non perché considerava che per validamente concludere il contratto era necessaria la forma scritta, aspetto invero sollevato per la prima volta solo con la procedura giudiziaria.
A titolo abbondanziale il primo giudice ha poi precisato che, anche volendo ammettere la vincolatività del contratto al rispetto della forma scritta, il fatto che AP 1 avesse iniziato a eseguire la prestazione contrattuale senza porre condizioni o riserve e allo stesso modo AO 1 l’avesse accettata, costituiva da un lato una rinuncia per atti concludenti agli obblighi formali e, dall’altro, rendeva contrario alla buona fede il richiamo all’inefficacia del contratto per mancato ossequio della forma, con la conseguenza di escludere il diritto di ottenere la restituzione delle prestazioni già fornite e fondando la pretesa di ottenere l’esecuzione completa delle obbligazioni assunte contrattualmente.
In definitiva quindi, sia che le parti avessero vincolato il contratto di vendita alla forma scritta, sia che non lo avessero fatto, l’accordo del 28 agosto 2015 manteneva la sua efficacia.
14.2. L’appellante, riprendendo in parte paragrafi delle sue conclusioni, ribadisce che le parti avevano voluto obbligarsi solo con la forma scritta, sostenendo che la dicitura che rinviava agli accordi intercorsi non significherebbe che tale forma fosse stata esclusa. La forma scritta non sarebbe a suo dire stata concordata a meri fini probatori, ma con finalità sostanziali, volte a stabilire condizioni chiare su aspetti che l’anno precedente avevano dato origine a discussioni ed evitare che vi fosse una correzione del prezzo a dipendenza della gradazione.
Inoltre, non sarebbe possibile ritenere che le parti avessero concordemente rinunciato per atti concludenti all’esigenza della forma scritta tenendo un comportamento conforme alla disciplina del contratto. Le prestazioni nemmeno sarebbero state fornite e accettate senza riserve, tenuto conto che non appena si è accorta che era stato sottoscritto il contratto sbagliato, AP 1 ha reagito trasmettendo quello corretto e che non appena avuto conoscenza del rifiuto di AO 1 di accettare “le condizioni volute dall’attrice”, ha immediatamente interrotto la consegna delle uve.
Infine, il fatto che i contraenti, non avendo ancora raggiunto un accordo, avessero tenuto un comportamento conforme alla disciplina dello stesso non implicherebbe a suo dire una rinuncia alla forma scritta.
14.3. Non confrontandosi nemmeno in questa occasione debitamente con il giudizio impugnato, l’appello è sostanzialmente irricevibile pure su questi aspetti.
Ciò posto, i ragionamenti e le conclusioni del Pretore sono comunque sia condivisibili. In effetti, partendo dall’argomentazione a titolo abbondanziale ma sicuramente di rilievo, il richiamo al vizio di forma è privo di effetto quando è contrario alla buona fede e configura un abuso di diritto, sicché il volontario adempimento (completo o nella sua parte essenziale) del negozio giuridico con la consapevolezza del vizio di forma sana tale difetto e comporta il diritto di ottenere l’esecuzione completa delle obbligazioni assunte contrattualmente (STF 4C.21/2007 del 26 giugno 2007 consid. 3.1). Contrariamente a quanto scrive l’appellante, si deve concludere che le parti abbiano rinunciato alla forma scritta quando le prestazioni contrattuali sono fornite e accettate senza riserva malgrado il mancato rispetto di tale requisito (STF 4a_431/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 5.3. e DTF 105 II 75 consid. 1 che ha un contenuto differente, quindi, da quanto asserito nell’appello che vi si è richiamato).
Ciò detto, è pure e in prima linea condiviso che le parti non hanno mai inteso vincolare la validità del contratto di compravendita di uva per l’anno 2015 alla forma scritta ma semplicemente formalizzare quanto già stabilito, come attestato sia dal fatto che il documento inviato il 28 agosto 2015 faceva riferimento ad accordi già presi che da quello che la consegna delle uve bianche è avvenuta senza alcun tipo di riserve nonostante l’assenza della firma di AP 1. A questo va pure aggiunto che nessuna delle parti ha obiettato alcunché né al momento della sottoscrizione del primo documento contrattuale inviato né a quello in cui esso è stato ritrasmesso al mittente.
14.4. A detta dell’appellante il Pretore non avrebbe, sbagliando, considerato che al secondo scambio di scritti la convenuta ha rimaneggiato la seconda versione del contratto inviatole modificandolo. Tale agire escluderebbe il riconoscimento dell’”effetto guaritore” della buona fede a AO 1.
A prescindere dal fatto che si tratta di considerazioni generiche e, invero, esposte in maniera poco chiara, tanto da essere irricevibili per carente motivazione, esse sono pure errate concettualmente, poiché omettono di confrontarsi con l’accertamento pretorile di cui già si è detto, in base al quale le parti si erano accordate già al momento dell’invio del primo contratto secondo gli estremi in esso indicati, così che in assenza di un consenso sulle pretese di modifica dello stesso avanzate con la trasmissione del secondo documento in data 3 settembre 2015, nulla è mutato. A tal proposito, non si può omettere di rilevare che la realtà dei fatti e le difficoltà di giustificare una diversa loro lettura appare evidente proprio in questo passaggio dell’appello nel quale AP 1 ha in maniera eloquente scritto (pto. 11 pag. 11) di essere stata lei a tentare invano di modificare le precedenti pattuizioni in corso d’opera: “(…) non appena è risultato chiaro che controparte non avrebbe accettato le condizioni volute dall’attrice (…)”.
Le obiezioni dell’appellante vanno quindi anche respinte nel merito.
15.1. Il Pretore ha escluso l’esistenza di un errore essenziale ai sensi dell’art. 23 CO scaturente dal fatto che l’attrice ha sempre sostenuto di non aver mai voluto promettere alla convenuta il raggiungimento delle gradazioni minime Oechsle indicate nell’accordo del 28 agosto 2015, osservando come in ogni caso anche nella seconda versione dello stesso, sottoposta per approvazione il 3 settembre 2015, AP 1 si era in ogni caso espressamente dichiarata disposta a rispettare “le medie cantonali delle gradazioni per le uve di prima qualità” (doc. E). Preso atto che in base ai documenti ufficiali cantonali, le gradazioni per le uve bianche e rosse per il distretto di __________ erano pressoché identiche, se non addirittura superiori a quelle indicate nel contratto e che, per contro, i prezzi indicativi cantonali per tali gradazioni erano inferiori (fino a un massimo di fr. 4.27 al kg) rispetto ai fr. 6.- al kg pattuiti, il primo giudice ha reputato non essenziale l’eventuale errore di dichiarazione dell’attrice siccome essa, anche ammettendo che non volesse vincolarsi alle gradazioni minime contenute nell’accordo, era disposta in ogni caso a fornire uva con una gradazione identica o superiore, vendendola a un prezzo oltretutto maggiore rispetto a quello indicativo cantonale.
In ogni modo, ha aggiunto il Pretore, se in un primo tempo l’attrice ha invocato l’errore e chiesto la restituzione dell’uva bianca già consegnata, in seguito e nella causa che occupa essa ha esplicitamente sostenuto che, per quelle uve, tra le parti fosse intervenuta una vendita “per atti concludenti” domandando di essere indennizzata del prezzo concordato, ratificando in tal modo il contratto che pretende essere viziato da errore ai sensi dell’art. 31 CO.
15.2. L’appellante contesta il ragionamento di prima sede, sostenendo che in realtà la gradazione media cantonale viene comunicata solo a vendemmia terminata, verso novembre. Non essendo dunque essa nota al momento della consegna dell’uva, l’indicazione di gradazioni minime nel contratto avrebbe costituito un punto di riferimento esplicito già a quel momento, cosa che AP 1 voleva evitare per non dare origine a discussioni o contestazioni della qualità al momento della consegna. Il prezzo doveva, a sua detta, essere “svincolato dalla gradazione, pur mantenendo la garanzia minima della media cantonale”.
15.3. Così argomentando, AP 1 si ferma nuovamente alla contestazione generica della valenza delle motivazioni del querelato giudizio, senza confrontarsi puntualmente con esse. In modo particolare essa non spiega il motivo per cui considerare che volendosi sottomettere a gradazioni cantonali pressoché identiche o persino superiori a quelle indicate nel documento di fine agosto 2015 invece che a quest’ultime, sarebbe costitutivo di errore essenziale, tenuto anche conto che il prezzo concordato tra le parti era in ogni caso ben superiore alle medie cantonali ufficiali. Certamente non basta affermare che si volevano evitare discussioni al momento della consegna delle uve, ritenuto che dichiarandosi disposta a rispettare i valori indicati dall’ente pubblico, in caso di mancato loro raggiungimento, le rivendicazioni per l’adeguamento del prezzo sarebbero comunque state avanzate, seppur verosimilmente in un secondo tempo. La posticipazione temporale della verifica della congruità del prezzo non è certamente un elemento essenziale del contratto.
Oltretutto, il fatto che la gradazione media cantonale venga comunicata solo a novembre, costituisce un fatto nuovo e dunque irricevibile (art. 317 CPC).
Anche sotto questo aspetto la sentenza impugnata risulta quindi essere corretta.
Il Pretore, dopo aver stabilito che AO 1 non era riuscita a dimostrare che i 440 kg di uva Sémillon non destinati subito a distillazione lo erano stati dopo un primo tentativo di vinificazione, ha rilevato che, comunque, l’attrice non aveva contestato che tali uve (ossia tutti i 480 kg) non fossero in perfetto stato sanitario e fossero state mal cernite, tenuto conto che il prezzo di fr. 6.- al kg concordato tra le parti per le uve sane era più alto di quello medio cantonale per la stessa uva nel 2015, ha reputato giustificato ridurne il costo a fr. 3.50 al kg, ritenuto che tale importo era solo leggermente inferiore al prezzo indicativo cantonale stabilito dalla Sezione dell’Agricoltura per il __________.
Con le sue obiezioni l’appellante, oltre a non esporre perché il ragionamento pretorile sarebbe errato, si limita a osservare polemicamente che sarebbe stato dimenticato che la gradazione dell’uva Sémillon (83.8 gradi Oechsle) era persino superiore a quella indicata nel primo contratto trasmesso a AO 1 e a genericamente sostenere di aver contestato che tale uva non fosse in perfetto stato sanitario né ben scelta, commentando: “tutta la causa sta lì a dimostrarlo”.
Si tratta di nuovo di argomenti generici e dunque irricevibili per carente motivazione, oltre che poco convincenti. In effetti la decurtazione del prezzo è avvenuta per l’insufficiente qualità del prodotto, non per il mancato raggiungimento della gradazione concordata, che è altra cosa.
Copiando quanto scritto nelle conclusioni, AP 1 sostiene poi che l’importo preteso dovrebbe ad ogni buon conto esserle riconosciuto in base alle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 CO) e che se ciò non fosse possibile, ci si troverebbe in ogni caso confrontati con un contratto nullo o inesistente, che dovrebbe essere liquidato secondo il valore soggettivo che le parti avevano attribuito alle prestazioni scambiate. Si tratta di argomentazioni nuove, avanzate per la prima volta solo con le conclusioni, e talmente generiche da risultare, anch’esse, irricevibili (art. 229 e art. 310 CPC).
Concludendo il suo allegato, l’appellante chiede che in base alle argomentazioni esposte la domanda riconvenzionale sia respinta integralmente e precisa che AO 1 avrebbe fatto riferimento a bottiglie che nel 2015 non avrebbe comunque più potuto produrre, essendo decaduto il contratto per la gestione del vigneto nel 2013, e con esso il diritto di produrre il vino con l’etichetta __________. Così come sarebbe infondata la richiesta di indennizzo per il vino __________ , una denominazione riferita a T __________, titolare di AP 1. Inoltre la vendita dei vini in questione, in base ai tempi di maturazione, sarebbe iniziata a suo dire in pieno periodo COVID-19, nel quale le vendite di alcolici sarebbero notoriamente diminuite. Questo aspetto dovrebbe comportare la riduzione di almeno la metà del guadagno ipotizzato e quindi dell’indennizzo.
Si tratta anche in questo caso di fatti nuovi e di conseguenza inammissibili (art. 317 CPC).
In definitiva, l’appello risulta essere in buona parte irricevibile e per il restante deve essere integralmente respinto.
Appello incidentale
19.1. Come già riferito, in effetti il Pretore ha ritenuto che AO 1 non fosse riuscita a dimostrare quale fosse stato il destino delle uve Sémillon limitandosi a spiegare che l’unica prova che poteva permettere di concludere che erano state destinate alla distillazione era proprio la testimonianza di un suo dipendente.
19.2. L’appellante incidentale, premesso che determinante non è la credibilità del teste in quanto tale bensì quella delle sue dichiarazioni, è dell’opinione che il Pretore, non confrontandosi dovutamente con le dichiarazioni del teste e non indicando debitamente i motivi per il quali esse non fossero da ritenere credibili, non avrebbe opportunamente apprezzato le prove, a maggior ragione ritenuto che, come da egli stesso precisato, l’attrice non aveva contestato che tutta l’uva Sémillon non fosse in perfetto stato sanitario né ben cernita.
Le dichiarazioni del teste G__________ __________ sarebbero invece plausibili proprio tenuto conto dell’assenza di contestazione sulla qualità delle uve - come addirittura riconosciuto nell’appello ove essa stessa ha parlato di segnali di malattie e marciume - e che sarebbe dimostrato dal doc. Y che erano state danneggiate dai cinghiali. Di conseguenza il prezzo di tutte le uve Sémillon dovrebbe essere ridotto a fr. 1.- al kg.
19.3. In base al CPC, differentemente da quanto previsto da alcuni codici di procedura civile cantonali precedenti, chiunque non è parte può di principio essere chiamato a testimoniare, senza preclusioni (art. 169 CPC). Nella valutazione delle prove il giudice dovrà però poi tener conto dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte, del suo eventuale interesse all’esito della vertenza o di un suo eventuale coinvolgimento nella fattispecie, senza che questo implichi automaticamente un’esclusione della prova, che potrà entrare in linea di conto solo a fronte di elementi concreti che rendono le dichiarazioni poco credibili (Weibel/Walz, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6 seg. ad art. 169). Ogni deposizione, inoltre, deve essere apprezzata anche alla luce delle altre risultanze istruttorie nonché dell’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 91 segg. ad art. 157 CPC).
19.4. Il Pretore, effettivamente, ha deciso di non ritenere credibili le dichiarazioni del teste G__________ __________ con la sola motivazione che egli è un dipendente di AO 1, senza nulla aggiungere. Di per sé questo non è un motivo per scartare la prova a priori, sicché si rende necessario un esame delle dichiarazioni, del contesto probatorio e degli altri elementi agli atti.
Nel caso che occupa è, come visto in precedenza, rimasto incontestato che le uve Sémillon non fossero in buono stato sanitario e non fossero state ben scelte. Inoltre, come emerge dalla decisione 5 ottobre 2016 della Divisione dell’ambiente con cui è stato negato a T__________ __________ il diritto al risarcimento dei danni causati dagli ungulati selvatici alle sue vigne nel 2015, doc. Y, esse erano state danneggiate dalla selvaggina.
G__________ __________ - enologo della convenuta e dunque persona che ha potuto prendere personalmente atto della reale situazione - fornendo una testimonianza dettagliata, coerente e priva di falle, ha asserito che “Inoltre il Sémillon era quello in uno stato peggiore e che non riuscivamo a selezionare. Poiché si doveva togliere acino per acino è stato vinificato a parte e successivamente mandato tutto alla distillazione. L’abbiamo vinificato a parte per vedere se si poteva salvarlo, ma già dal secondo giorno abbiamo constatato che c’erano dei profumi acetici e quindi l’abbiamo mandato in distillazione” (verbale 13 maggio 2019, pag. 3).
Sulla base di queste dichiarazioni e degli ulteriori elementi (soprattutto documentali di cui già si è detto) appare fondata la critica mossa dall’appellante incidentale, poiché non solo non vi sono motivi seri per non ritenere la deposizione inaffidabile, né il Pretore li ha indicati, ma soprattutto perché il suo contenuto si concilia perfettamente con le prove agli atti e con gli altri fatti accertati.
Di conseguenza, su questo punto, l’appello incidentale può essere accolto e la sentenza riformata conformemente, riducendo il prezzo delle uve Sémillon a fr. 480.- corrispondenti a fr. 1.-/kg per le uve di scarto (valore mai contestato dalle parti). L’attrice ha così diritto a fr. 37'666.- e non a fr. 38'766.- come stabilito in prima sede.
20.1. Il primo giudice, fondandosi sulla perizia giudiziaria, ha stabilito che per AO 1 appariva appropriato considerare che almeno il 4% delle bottiglie prodotte sarebbe stato destinato alla presentazione dell’etichetta e ha così decurtato dal calcolo del mancato guadagno quello relativo a tale quota di bottiglie di __________ e di __________.
20.2. L’appellante incidentale considera ingiustificata la riduzione tenuto conto che, vigendo nella fattispecie il principio attittatorio, andrebbe dato il giusto peso al fatto che la quantificazione da essa effettuata in sede di conclusioni è rimasta incontestata da parte dell’attrice. Abbondanzialmente aggiunge poi che i vini in questione sarebbero da tempo commercializzati e molto conosciuti, per cui non necessiterebbero di essere presentati con conseguente messa a disposizione di bottiglie gratuite. Inoltre si tratterebbe di spese di rappresentanza deducibili fiscalmente. Di conseguenza il danno per mancato guadagno andrebbe aumentato a fr. 99'124.- oltre interessi.
20.3. La decurtazione del 4% dal numero di bottiglie producibili per la presentazione dei vini è stata effettuata dal Pretore fondandosi sulla delucidazione peritale del 21 luglio 2020, con la quale il tecnico incaricato ha chiarito che non tutte le bottiglie prodotte vengono destinate alla vendita, poiché una parte tra il 3 e il 5%, a dipendenza anche della grandezza della cantina, viene messa a disposizione gratuitamente per la presentazione del prodotto alla clientela e in occasione di eventi gastronomici. Egli ha quindi fondato la propria decisione su una prova ufficiale ammessa dalle parti e quindi in maniera corretta.
Il richiamo al principio attittatorio e alla mancata contestazione da parte dell’attrice dei calcoli proposti dalla convenuta nelle conclusioni è infondato. In effetti l’onere di contestazione (art. 55 CPC) non si estende sino ai contenuti degli allegati conclusivi di causa, con i quali non possono di principio più essere proposti nuovi fatti e nuove prove (art. 229 CPC). D’altronde già solo il fatto che gli stessi vengono intimati alle parti contemporaneamente e che la procedura non prevede ulteriori scambi scritti ne rende impossibile l’applicazione.
A titolo abbondanziale si rileva poi che l’affermazione in base alla quale, vista la loro notorietà, i due vini rossi in questione non avrebbero necessitato di essere pubblicizzati non è stata in alcun modo suffragata da prove.
L’appello incidentale deve quindi essere respinto su questo aspetto.
Di conseguenza l’appellante dovrebbe essere condannata a versare a AO 1 l’importo eccedente quello compensato e l’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio dovrebbe essere rigettata in via definitiva limitatamente a detta eccedenza, mentre il credito riconosciuto all’appellante nei confronti dell’appellata dovrebbe per contro essere considerato estinto per compensazione e la relativa richiesta di rigetto dell’opposizione respinta.
Inoltre, nel dispositivo n. I.2. il Pretore ha quantificato le spese di conciliazione in fr. 3'000.- senza illustrarne i motivi, mentre in realtà tali spese ammontavano a fr. 1'000.-. Anche questo errore deve essere corretto.
Corrispondendo al vero che la domanda di compensazione è stata formulata già in sede di risposta e che le spese di conciliazione possono essere fissate a fr. 1'000.-, l’importo di fr. 3'000.- risultando essere in effetti sproporzionato, entrambe le richieste possono venire accolte senza necessità di ulteriori approfondimenti.
La reiezione della petizione comporta la riattribuzione delle spese e delle ripetibili, da accollare integralmente all’attrice, tenuto conto che il punto n. I.2 del petitum d’appello incidentale contiene un’evidente svista in relazione alla loro suddivisione (come confermato dal fatto che nella parte conclusiva dell’allegato, a pag. 38, vi è la pretesa di procedere a una nuova liquidazione delle spese giudiziarie di prima istanza a dipendenza dell’esito della procedura di appello). Alla stessa stregua, anche il ridimensionamento della domanda riconvenzionale comporta una nuova attribuzione di spese e ripetibili.
Conclusioni
Le spese giudiziarie dei procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura di appello sulla base del valore ancora litigioso di fr. 82'191.65 (fr. 2'752.65 nell’ambito dell’azione principale e fr. 79'439.- nell’ambito di quella riconvenzionale) e per la procedura di appello incidentale sulla base del valore ancora litigioso di fr. 20'785.- (fr. 1'100.- per l’azione principale e fr. 19'685.- per quella riconvenzionale).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 2 marzo 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali dell’appello 2 marzo 2021 di fr. 6'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 11 maggio 2021 di AO 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 febbraio 2021 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
I. In via principale
La petizione è respinta e di conseguenza l’opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________0 dell’Ufficio esecuzione di Locarno è mantenuta per l’importo di fr. 41'518.65.
La tassa di giustizia di fr. 2'240.- e le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’attrice, che dovrà alla convenuta fr. 4'200.- a titolo di ripetibili.
II. In via riconvenzionale
§ L’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva per tale importo.
III. invariato
IV. Le spese processuali dell’appello incidentale di fr. 2'500.-, sono poste a carico dell’appellante incidentale in ragione di 19/20 e dell’appellata incidentale per 1/20; AO 1 rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili ridotte.
V. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).