Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2023.58
Entscheidungsdatum
21.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2023.58

Lugano 21 agosto 2023/lk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 gennaio 2022 da

AP 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

AO 1 patrocinata dall’avv. __________,

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 241'393.47 oltre interessi;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 10 marzo 2023;

appellante l’attrice con atto di appello del 2 maggio 2023, con cui ha chiesto in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la sua petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio della causa alla Pretura per l’emanazione di un nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 22 giugno 2023 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. La AP 1, società che gestisce il ristorante “__________” a __________, ha stipulato con la AO 1 un’assicurazione di cose per imprese tramite la polizza assicurativa n. ____________________ (denominata “Assicurazione ”), valevole a partire dal 1° gennaio 2017, che copriva segnatamente dai danni causati da fuoco, eventi naturali, furto con scasso o acqua e che comprendeva altresì un’“Assicurazione Epidemie” (doc. D inc. CM.2021.95). La polizza rinviava alle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) “”, edizione , nonché alle Condizioni Complementari di Assicurazione (CCA) “”, pure edizione __________ (doc. B, rispettivamente doc. D1 nell’inc. CM.2021.95). Per quanto qui d’interesse, le CCA dell’assicurazione epidemie (punti 1.1-1.7) prevedevano la copertura contro le conseguenze economiche (ad esempio contaminazione o deterioramento di merci, perdita di reddito, spese supplementari) in particolare derivanti dalla chiusura o quarantena di aziende e parti di azienda, distruzione di merci contaminate o presunte tali, divieti di fornire merci, chiusura di aziende terze fornitrici o acquirenti o divieti di accesso ordinati dalle competenti autorità al fine di evitare il propagarsi di malattie contagiose causate da batteri, virus o parassiti. Al punto 1.8.1.b le CCA escludevano dalla copertura assicurativa, segnatamente, i danni “dovuti a germi patogeni per i quali sia stato dichiarato a livello nazionale o internazionale il grado pandemico OMS 5 o 6”.

B. A causa della diffusione in Svizzera dei contagi da Covid-19, il 16 marzo 2020 il Consiglio Federale ha ordinato la chiusura di svariate attività, fra cui quella della ristorazione. La misura è stata in seguito allentata/revocata il 10 maggio 2020. Sono seguiti un periodo di restrizioni di portata minore e, nel dicembre 2020, un nuovo ordine di chiusura, dapprima solo serale, e in seguito totale (doc. U-Z, AA-GG).

Conseguentemente la AP 1, nella primavera 2020, ha avviato una procedura di notifica sinistro presso la sua assicurazione per ottenere un indennizzo dei danni subiti. Quest’ultima ha tuttavia indicato alla cliente che l’assicurazione epidemie sottoscritta non era mai stata concepita (tenuto pure conto dell’esiguo premio pagato) per sostenere le conseguenze economiche di una pandemia, quale evento pervasivo di portata internazionale e intercontinentale e con conseguenze non stimabili, bensì per tutelare singole aziende dal pericolo di una diffusione circoscritta nello spazio di un agente patogeno (es. salmonella o deterioramento di generi alimentari), sicché le CCA escludevano esplicitamente dalla copertura il grado pandemico OMS 5 o 6. Rilevando che la “pandemic phase” del Covid-19 dichiarata dall’OMS in data 11 marzo 2020 era equivalente al massimo grado di rischio (ovvero corrispondeva al grado pandemico 6), l’assicurazione ha pertanto negato la copertura assicurativa, formulando in ogni caso un’offerta conciliativa a titolo transattivo. La cliente non l’ha però accettata, persistendo nelle sue richieste e sottolineando in sintesi che essa poteva confidare che la pandemia da Covid-19 rientrasse nella copertura di un’assicurazione contro le epidemie, come pure che, a suo modo di vedere, la clausola di esclusione fosse insolita, poco chiara e perciò invalida nonché inapplicabile, essendo oltretutto la scala pandemica ivi citata stata abbandonata dall’OMS già dal 2013 (doc. E-I, N-S inc. CM.2021.95).

C. Previo inoltro dell’istanza di conciliazione il 19 agosto 2021 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 20 ottobre 2021 (doc. T), con petizione 19 gennaio 2022 la AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 241'393.47 oltre interessi al 5% dal 12 maggio 2021 a titolo di indennità per perdita d’incassi durante il periodo di chiusura forzata del ristorante. Più nello specifico, l’attrice ha chiesto la corresponsione di fr. 213'144.47 per 119 giorni di chiusura totale (dal 15 marzo al 10 maggio e dal 22 dicembre 2020 al 21 febbraio 2021), fr. 10'746.84 per 12 giorni di chiusura serale (dal 10 al 21 dicembre 2020) e fr. 137'402.16 per i 56 giorni (dal 22 febbraio al 18 aprile 2021) in cui aveva limitato la sua attività alla fornitura di cibo d’asporto, da cui dedurre poi fr. 31'181.- quali incassi derivanti dall’attività di take away e fr. 88'719.- di indennità statali (doc. M inc. CM.2021.95).

D. Con risposta 21 marzo 2022 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, contestando il suo obbligo di indennizzo alla luce della summenzionata clausola di esclusione n. 1.8.1.b, come pure l’entità del danno rivendicato dalla controparte.

E. Con replica 16 maggio 2022 e duplica 28 giugno 2022 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni.

F. Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni scritte 10 gennaio 2023 della convenuta e 20 febbraio 2023 dell’attrice, con decisione 10 marzo 2023 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese processuali (fr. 7’000.- e fr. 2'000.- quali spese della procedura di conciliazione) e ripetibili (fr. 16'500.-) a carico di quest’ultima.

G. Con appello 2 maggio 2023 l’attrice si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone in via principale la riforma nel senso di accogliere la sua petizione, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio della causa alla Pretura per l’emanazione di un nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

H. Con risposta 22 giugno 2023 la convenuta si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 2 maggio 2023 contro la decisione 10 marzo 2023 (notificata il 20 marzo 2023) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la risposta 22 giugno 2023 dell’appellata.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).

Con l’impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto osservato che l’applicabilità alla fattispecie delle CCA agli atti quale doc. D1 è stata esplicitamente riconosciuta in causa dall’attrice. Nel seguito, il primo giudice ha esaminato la validità della relativa clausola di esclusione n. 1.8.1.b. In merito, ha osservato che secondo la decisione del Tribunale federale 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 una clausola contenuta in condizioni complementari con cui un assicuratore, nell’ambito di una polizza che proteggeva (anche) dalla perdita d’esercizio causata dalla chiusura di un’azienda per epidemia, escludeva la propria responsabilità per danni provocati da “Krankheitserregern für welche national oder international die WHO-Pandemiestufen 5 oder 6 gelten” era valida ed opponibile all’assicurato che l’aveva accettata, poiché non era da considerare inusuale o poco chiara ed escludeva solo i rischi epidemici più rari.

Inoltre per l’Alta Corte il fatto che la suddetta scala dei gradi pandemici OMS non fosse più in vigore non destituiva validità a una tale clausola, poiché un assicurato medio doveva capire che essa escludeva dalla copertura i casi più gravi di pandemia.

Il Pretore ha altresì rigettato la tesi attorea (avanzata in sede di conclusioni scritte) secondo cui tale esclusione sarebbe nulla poiché non vi sarebbero casi di chiusura per epidemia (e quindi danni risarcibili) per livelli epidemici meno gravi del 5 o del 6 OMS; il primo giudice ha difatti evidenziato che anche casi epidemici meno gravi possono causare chiusure nazionali, cantonali o puntuali.

Costatando che nel caso concreto l’interruzione dell’attività dell’attrice era stata ordinata dopo che l’epidemia di Covid-19 aveva raggiunto lo stadio più grave di una pandemia (doc. 4 e 9) e che la fattispecie ricadeva pertanto nell’ambito applicativo della clausola di esclusione, il primo giudice ha conseguentemente negato il suo diritto all’indennizzo.

Con il gravame, l’appellante evidenzia innanzitutto che il Covid-19 costituisce una malattia contagiosa da virus, dunque rientrante di principio nella copertura assicurativa esposta all’art. 1.1 delle CCA di cui al doc. D1 (cfr. ultimo paragrafo, lett. b).

Essa critica nel seguito il Pretore per aver ammesso l’applicabilità alla fattispecie della clausola di esclusione n. 1.8.1.b. Riferendosi agli art. 3, 33 e 48 LCA, l’appellante sottolinea che desiderava ottenere una copertura assicurativa che la proteggesse dalla perdita di guadagno a seguito di un’eventuale chiusura forzata della sua attività commerciale derivante dal diffondersi di malattie contagiose e segnatamente di affezioni causate da virus trasmissibili all'uomo (quali quelle indicate al citato art. 1.1). Essa deplora che tale intenzione non si sia tradotta in una confacente polizza assicurativa a causa di una clausola che, essendo del tutto inusuale dal profilo soggettivo e oggettivo e modificando radicalmente il senso e il carattere dell'offerta assicurativa, a suo modo di vedere non può essere coperta dal consenso delle parti e sarebbe da dichiarare nulla (art. 20 cpv. 1 e 2 CO).

L’appellante sostiene che secondo le normative svizzere (Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano o “Legge sulle epidemie”) e il “Piano svizzero per pandemia influenzale” di cui al doc. QQ, i gradi epidemici 1-4 OMS corrispondono a una fase di attività influenzale “normale” priva di un rischio acuto per la salute pubblica (ovvero con bassa trasmissibilità inter-umana, v. anche doc. PP) sicché essi, tenuto conto del principio della proporzionalità, non potrebbero mai giustificare misure così drastiche e severe come la chiusura delle attività commerciali (al contrario dei gradi 5-6, tant’è che nel caso concreto le chiusure sono state ordinate solo al raggiungimento del livello 6). Di conseguenza, a mente dell’appellante, una clausola che esclude dalla copertura i gradi 5-6 OMS rende la polizza illusoria, rispettivamente priva di senso e di utilità pratica, poiché annulla completamente gli effetti della copertura assicurativa offerta al punto 1.1 (ultimo paragrafo lett. b) tutelando unicamente un rischio (chiusura forzata in situazioni epidemiologiche di grado 1-4) che però non si potrebbe mai realizzare.

L’appellante aggiunge che anche un’interpretazione della clausola fondata su quanto essa, in buona fede, poteva aver compreso al momento della sottoscrizione della polizza, deve condurre a una conferma della copertura assicurativa nel caso in esame.

Di conseguenza, l’appellante chiede che questa Camera si pronunci sulla composizione e quantificazione dell’indennizzo da lei rivendicato (essendovi agli atti tutti gli elementi necessari a tal proposito), rispettivamente che rinvii la causa al Pretore affinché proceda a questo esame.

Siccome il gravame menziona i temi del consenso e dell’interpretazione delle CGA, è opportuno esporre le seguenti considerazioni.

Le condizioni generali di contratto, quali sono le CGA, non hanno di per sé alcuna validità tra le parti e si applicano solo e nella misura in cui esse le abbiano espressamente o implicitamente accettate, e solamente se non vi sono accordi individuali che vi si discostino (DTF 148 III 57 consid. 2.1 e 2.1.1). Esse possono essere considerate accettate, e dunque coperte dal consenso, solo se la persona consenziente ha perlomeno avuto la possibilità di prendere conoscenza del loro contenuto in una maniera ragionevole al momento della conclusione del contratto. Inoltre, l’art. 3 cpv. 2 LCA prevede che le CGA debbano essere in possesso della parte assicurata quando questa propone o accetta il contratto. Se quest’ultima acconsente globalmente alle CGA (ovvero senza leggerle, prenderne conoscenza o comprenderne la portata, cosiddetta “Globalübernahme”), la validità delle CGA è limitata dalla regola dell’inusualità (“Ungewöhnlichkeitsregel”), secondo la quale una parte non può aver accettato clausole insolite, a meno che non vi sia stata resa attenta in modo specifico. L'inusualità viene valutata dal punto di vista della parte consenziente al momento della stipulazione del contratto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Affinché si applichi la regola dell’inusualità, occorre innanzitutto che la clausola sia soggettivamente insolita per la parte che vi acconsente, tenuto conto della sua posizione ed esperienza. Occorre però anche (cumulativamente) che una clausola sia insolita dal punto di vista oggettivo, ovvero che abbia un contenuto estraneo al settore di riferimento, rispettivamente porti a un cambiamento sostanziale del carattere del contratto o esuli in misura considerevole dai suoi contorni. Quanto più essa incide sulla posizione giuridica della parte contraente, tanto più è probabile che sia qualificata come inusuale. Nell’ambito dei contratti assicurativi, occorre altresì tener conto delle legittime aspettative di copertura. Conseguentemente, una clausola contenuta nelle CGA che riduca in maniera importante la copertura descritta o pubblicizzata dall’assicurazione, in modo tale da escluderne i rischi più comuni, può essere considerata insolita (DTF 148 III 57 consid. 2.1.2 e 2.1.3, 138 III 411 consid. 3.1).

Qualora le CGA debbano essere considerate parte del contratto, ovvero coperte dal consenso delle parti, occorre interpretarne il contenuto. Le CGA devono di principio essere interpretate secondo i medesimi principi che vigono per altre disposizioni contrattuali. Pertanto, in primo luogo è determinante la concorde e reale volontà delle parti contraenti. Solo quando questa non può essere stabilita, si procederà a un’interpretazione oggettiva secondo il principio dell’affidamento, partendo dal testo e dal tenore della clausola ma valutando nel seguito come la stessa poteva e doveva essere intesa in base al contesto e all’insieme delle circostanze. Il giudice dovrà anche considerare lo scopo regolatorio voluto dal dichiarante (nel caso specifico: dall’assicurazione) come lo poteva e doveva ragionevolmente intendere il destinatario quale partner commerciale in buona fede.

Eventuali termini ambigui sono, in caso di dubbio, da interpretare a sfavore della parte che li ha redatti (cosiddetta regola dell'ambiguità o “in dubio contra stipulatorem”). L'art. 33 LCA concretizza tale regola in ambito assicurativo stabilendo che l'assicuratore risponde per tutti gli eventi che presentano le caratteristiche del rischio assicurato, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli eventi in modo preciso e non univoco. Spetta dunque all'assicuratore limitare con precisione la portata dell'obbligo che vuole assumere. Ciononostante, la regola dell'ambiguità si applica solo in via sussidiaria, se tutti gli altri mezzi di interpretazione falliscono. Non è quindi sufficiente che le parti non siano concordi sul significato di una dichiarazione, bensì occorre che la dichiarazione possa essere intesa in buona fede in modi diversi e che non sia possibile eliminare tale dubbio con gli altri mezzi di interpretazione (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1 e 2.2.2; IICCA del 25 ottobre 2022, inc. 12.2022.96 consid. 8; IICCA del 21 luglio 2015, inc. 12.2013.207 consid. 3).

Nel caso concreto, il Pretore ha fondato la propria analisi principalmente sulla già summenzionata decisione del Tribunale federale 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 (pubblicata quale DTF 148 III 57), che ha stabilito la validità di una clausola di esclusione analoga a quella qui in esame. Non confrontandosi il gravame con il contenuto di questa decisione e non spiegando perché la presente fattispecie sarebbe differente o dovrebbe essere trattata diversamente, esso potrebbe già essere dichiarato irricevibile per carente motivazione. Comunque sia, tale giurisprudenza risulta attuale anche per la presente fattispecie, come si vedrà nel seguito.

Innanzitutto il Tribunale federale, giudicando un contratto di assicurazione aziendale per piccole e medie imprese sottoscritto da una società di ristorazione, che comprendeva anche il rischio di epidemia, ha stabilito che una clausola contenuta in CGA globalmente accettate e che escludeva dalla copertura i danni causati da agenti patogeni per i quali si applicavano (a livello nazionale o internazionale) i livelli pandemici 5 o 6 dell’OMS non era insolita dal punto di vista oggettivo e che quindi la regola dell’inusualità non era applicabile. Ciò poiché l’eventualità di un’epidemia era solo uno dei vari rischi assicurati, la possibilità di una pandemia costituiva un rischio raro e la clausola non riduceva la copertura a tal punto che i rischi più frequenti non sarebbero più stati inclusi, non modificava la natura del contratto in maniera significativa né esulava particolarmente dai suoi contorni. Il Tribunale federale ha altresì aggiunto che un assicurato medio può e deve sapere che la sua assicurazione non copre tutti i rischi e ne può escludere alcuni (STF 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 4.2.5. e 4.3, non pubbl. in DTF 148 III 57).

Nel presente caso, che pure riguarda un’assicurazione per imprese contro vari tipi di rischi (fra cui furto, fuoco, acqua, eventi naturali e varie casistiche legate alle epidemie, cfr. sopra consid. A), l’appellante non contesta di aver accettato globalmente le CGA, né pretende di non aver potuto prenderne visione o di non averne ricevuto una copia, e neppure propone argomentazioni che possano confermare l’inusualità oggettiva della clausola n. 1.8.1.b. L’appellante nemmeno sostiene né tantomeno dimostra che al momento della stipulazione della polizza (2017), desiderasse specificatamente tutelarsi dai rischi pandemici più gravi, che abbia manifestato questa sua intenzione o che abbia ottenuto errate informazioni o rassicurazioni al riguardo. Essa si limita a sostenere, con la semplice riproposizione di una tesi del tutto soggettiva e priva di confronto con il giudizio di prima sede (e che, se presentata solo in sede di conclusioni scritte, potrebbe oltretutto essere considerata tardiva ex art. 229 CPC), che una copertura assicurativa limitata ai gradi epidemici 1-4 sarebbe inutile o insensata, senza però considerare che essi (rispettivamente altri eventi legati alla presenza di virus, batteri o parassiti) possono comunque comportare misure restrittive (meno severe di una chiusura generalizzata degli esercizi pubblici sul territorio nazionale) quali chiusure, divieti o obblighi puntuali pure suscettibili di cagionare dei danni e fondare una richiesta di indennizzo nei confronti dell’assicurazione, rispettivamente senza dimostrare, con debiti riferimenti all’istruttoria o alle leggi vigenti, perché il ragionamento pretorile sarebbe errato. In particolare, i doc. PP e QQ da lei menzionati (peraltro limitati all’ipotesi di una pandemia influenzale) non dimostrano il contrario, ritenuto oltretutto che l’appellante rinvia in maniera inammissibile alle p. 10-12 del doc. QQ malgrado abbia prodotto agli atti solo le p. 1 e 7.

Quanto all’interpretazione, nella citata sentenza il Tribunale federale ha in primo luogo osservato che un assicurato, anche se inesperto del settore, deve capire il significato di pandemia come pure che una clausola di esclusione riferita ai gradi 5 e 6 OMS estromette dalla copertura i casi più gravi di pandemia (corrispondenti al livello pandemico raggiunto dal Covid-19 quando il Consiglio federale aveva ordinato le misure restrittive del marzo 2020), anche se la classificazione OMS da 1 a 6 era già stata abbandonata al momento della stipulazione della polizza e le CGA non contenevano spiegazioni su tali sigle. In secondo luogo, per l’Alta Corte tale risultato interpretativo è coerente con lo scopo regolatorio dell’assicurazione, nel senso che un assicurato in buona fede deve anche comprendere che una simile clausola mira a escludere le manifestazioni più gravi di una epidemia, ovvero quelle di maggiore portata (STF 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 5.2.2.2, 5.2.2.3 e 5.2.3, non pubbl. in DTF 148 III 57).

Ora, queste conclusioni devono valere anche nella fattispecie e non vengono sovvertite dall’impugnativa, che oltretutto non lamenta né l’incomprensibilità dei termini e delle sigle contenute nella clausola n. 1.8.1.b, né la modifica delle classificazioni OMS, né contesta che è ben comprensibile che un’assicurazione voglia escludere dalla copertura gli eventi più gravi/eccezionali e dalle conseguenze difficilmente stimabili.

Essendo per il resto incontestato che le misure restrittive qui in esame sono state ordinate allorché la diffusione del Covid-19 aveva raggiunto il massimo grado di allerta pandemica, corrispondente al vecchio grado 6 OMS (“Phase 6: Pandemic: increased and sustained transmission in general population”, cfr. STF 4A_330/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 1), nella fattispecie a ragione il primo giudice ha stabilito l’applicabilità alla fattispecie della clausola di esclusione n. 1.8.1.b, respingendo la petizione senza necessità di entrare nel merito della quantificazione dell’indennizzo. Di conseguenza, l’appello dev’essere respinto.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 241'393.47, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, sono quantificate in fr. 5’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

  1. L’appello 2 maggio 2023 di AP 1 è respinto, nella misura della sua ricevibilità.

  2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 8’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.

  3. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

15

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

III

  • art. 2.1.3 III

LCA

  • art. 3 LCA
  • art. 33 LCA
  • art. 48 LCA

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

LTG

  • art. 2 LTG
  • art. 13 LTG

OMS

  • art. 6 OMS

Gerichtsentscheide

4