Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2013.113
Entscheidungsdatum
21.08.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2013.113

Lugano 21 agosto 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2013.11 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza supercautelare e cautelare 17 aprile 2013 da

AP 1 AP 2 tutti rappr. dall’ RA 1

contro

AO 1 AO 2 tutti rappr. dall’ RA 2 AO 3 rappr. dall’ RA 3

tutti rappr. dall’

volta: (a) a far divieto AO 1, a AO 2 e a AO 3 di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sui 750 kit per l’assemblaggio di orologi __________ e __________ con marchio , così come pure sugli orologi ottenuti tramite l’assemblaggio di queste componenti; (b) a far divieto a B __________ di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sui 750 kit per l’assemblaggio di orologi __________ e __________ con marchio , così come pure sugli orologi ottenuti tramite l’assemblaggio di queste componenti; (c) a far divieto a AO 1, a AO 2, a AO 3 e a M __________ di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sulle 100 azioni al portatore di AO 1; (d) a far ordine a AO 1 nonché ai suoi azionisti (ad ora ignoti) di modificare la ragione sociale; (e) a far divieto a AO 1, a AO 2 e a AO 3 ogni e qualsiasi atto di utilizzo del sito www.; (f) a far ordine a AO 1, a AO 2 e a AO 3 di sopprimere immediatamente il sito www.; (g) a far divieto a AO 2 ogni e qualsiasi atto di utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica __________; (h) a far ordine a AO 2 di sopprimere immediatamente l’indirizzo di posta elettronica __________; (i) a far ordine a AO 2 e a AO 3 di riconsegnare immediatamente a AP 1 ogni e qualsiasi documento contabile ed amministrativo della società; il tutto, (l) con la comminatoria dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva;

domanda avversata dai convenuti AO 1, AO 2 e AO 3 - i convenuti B__________ __________ e M__________ __________ sono in effetti stati dimessi dalla lite già in occasione dell’udienza del 27 maggio 2013 con conseguente abbandono della domanda (b) e parziale modifica della domanda (c) - che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, dopo averla parzialmente accolta in via supercautelare il 18 aprile 2013 limitatamente alle domande (a), (c) ed (e), e poi ancora in via supercautelare il 23 aprile 2013 limitatamente alle domande (a) sia pure per soli 500 kit di orologi e (c), ha dichiarato irricevibile in via cautelare con decisione 20 giugno 2013, con cui ha pure caricato agli istanti in solido gli oneri processuali di fr. 3'000.- e le ripetibili di fr. 3’500.- complessivi a AO 1 e a AO 2 e di fr. 3'000.- a AO 3;

appellanti gli istanti con atto di appello 1° luglio 2013, con cui, previo conferimento dell’effetto sospensivo e meglio l’adozione di provvedimenti conservativi (limitatamente alle domande (a) limitata a 500 kit di orologi, (c), (e) e (g)), cui i convenuti si sono opposti con osservazioni 15 luglio 2013, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare (tranne la domanda (b) e con riduzione della domanda (a) a 500 kit di orologi), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con due separate risposte 26 luglio 2013 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 1° giugno 2012 è stata iscritta a Registro di commercio la società anonima AP 1 con sede a Ginevra, attiva nel settore della fabbricazione e commercio di orologi, con capitale azionario di fr. 100'000.- suddiviso in 100 azioni al portatore. Dal 12 settembre 2012 i suoi amministratori, tutti con firma individuale, sono: AO 2 (presidente), con domicilio a Basiglio (I); AO 3, con domicilio a Meda (I); AP 2, con domicilio a Caltanissetta (I); e G__________ __________, con domicilio a Roveredo-Grigioni (cfr. doc. B).

  2. Con accordo 2 gennaio 2013 (doc. F), sottoscritto da una parte da AP 1, rappresentata nell’occasione dal presidente AO 2, e dall’altra da AO 3, quest’ultima, definitasi titolare del marchio __________, ha dichiarato di rassegnare in modo irrevocabile le sue dimissioni dalla società; dal canto suo la società, ammettendo di non essere stata in grado di assolvere a un precedente impegno (non scritto) di pagamento di una royalty per l’utilizzo del nome __________, si è impegnata a cambiare il nome della società entro il 31 gennaio 2013, ritenuto che avrebbe pagato una penale di fr. 300'000.- in caso di inadempimento, a cui andava poi aggiunto un importo di fr. 1'000.- per ogni ulteriore giorno di ritardo.

Con contratto di compravendita ancora del 2 gennaio 2013 (doc. S2), AP 1, sempre rappresentata dal presidente AO 2, ha quindi venduto a AO 3 600 orologi assemblati con marchio __________ movimento __________ allora depositati presso Mu__________ , Losone, e ulteriori 750 kit per la composizione di orologi con marchio __________ allora depositati presso la B __________ di Novazzano, per un prezzo di € 142'137.- per i primi e di € 180'207.- per i secondi. Questi ultimi le sono poi stati consegnati il 21 gennaio 2013 (doc. G), mentre gli altri sono stati depositati giudizialmente (doc. S1).

  1. A seguito di questi fatti, i vari amministratori di AP 1 hanno posto in atto tutta una serie di atti del tenore opposto.

Il 4 gennaio 2013 (doc. E) l’assemblea generale straordinaria (totalitaria) della società, presenti i soli AP 2 e G__________ __________, ha revocato a AO 2 e a AO 3 la qualità di suoi amministratori.

Il 25 gennaio 2013 (doc. H) si è poi svolta una nuova assemblea generale straordinaria (senza però che fossero rappresentate le azioni), alla presenza dei soli AO 2 e AO 3, in cui sono state accettate le dimissioni di AO 3 ed è stato revocato l’amministratore AP 2.

Il 4 aprile 2013 (doc. E1) l’assemblea generale (totalitaria) della società, presenti i soli AP 2 e G__________ __________, ha infine approvato il verbale dell’assemblea del 4 gennaio 2013.

  1. Nel frattempo, il 28 febbraio 2013 è stata iscritta a Registro di commercio la società anonima AO 1 con sede a Chiasso, pure attiva nella fabbricazione e commercio di orologi, i cui amministratori risultavano essere AO 2, ora domiciliato a Meda (I) e M__________ __________ (cfr. doc. T).

Dall’atto di costituzione della società (doc. T3) si evince che il suo capitale azionario, di fr. 100'000.-, è stato liberato al 100% mediante apporto in natura di 750 orologi marchio __________, stimati e accettati all’unanimità per un valore di fr. 145'000.-.

5.Con istanza supercautelare e cautelare 17 aprile 2013, avversata dalle rispettive controparti, AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud AO 1, AO 2, AO 3, M__________ __________ e B__________ __________ chiedendo (a) di far divieto a AO 1, a AO 2 e a AO 3 di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sui 750 kit per l’assemblaggio di orologi __________ e __________ con marchio , così come pure sugli orologi ottenuti tramite l’assemblaggio di queste componenti; (b) di far divieto a B __________ di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sui 750 kit per l’assemblaggio di orologi __________ e __________ con marchio , così come pure sugli orologi ottenuti tramite l’assemblaggio di queste componenti; (c) di far divieto a AO 1, a AO 2, a AO 3 e a M __________ di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sulle 100 azioni al portatore di AO 1; (d) di far ordine a AO 1 nonché ai suoi azionisti (ad ora ignoti) di modificare la ragione sociale; (e) di far divieto a AO 1, a AO 2 e a AO 3 ogni e qualsiasi atto di utilizzo del sito www.; (f) di far ordine a AO 1, a AO 2 e a AO 3 di sopprimere immediatamente il sito www.; (g) di far divieto a AO 2 ogni e qualsiasi atto di utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica __________; (h) di far ordine a AO 2 di sopprimere immediatamente l’indirizzo di posta elettronica __________; (i) di far ordine a AO 2 e a AO 3 di riconsegnare immediatamente a AP 1 ogni e qualsiasi documento contabile ed amministrativo della società; il tutto, con la comminatoria dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva. In estrema sintesi, essi hanno rimproverato ai convenuti di aver disposto senza autorizzazione, e meglio sulla base di un contratto non valido, dei 750 kit di orologi con marchio __________ di proprietà di AP 1, con cui era poi stata costituita la società AO 1, rispettivamente di aver violato le norme a tutela della ragione sociale di AP 1; di essersi resi responsabili di molteplici atti di concorrenza sleale, lasciando erroneamente intendere che le due società, se non identiche, fossero almeno collegate; e di aver di fatto bloccato l’attività di AP 1 trattenendo documentazione rilevante.

  1. Con decisione supercautelare 18 aprile 2013 il Pretore ha parzialmente accolto le domande degli istanti, e meglio limitatamente alle richieste di cui ai punti (a), (c) ed (e).

Richiesto dai convenuti il 22 aprile 2013 di modificare quella pronuncia, egli con nuova decisione supercautelare 23 aprile 2013 l’ha successivamente ammessa solo limitatamente alle domande (a) in ragione di soli 500 kit di orologi e (c).

Nel corso dell’udienza cautelare del 27 maggio 2013, d’accordo le parti, i convenuti B__________ __________ e Ma__________ __________ sono poi stati dimessi dalla lite, con conseguente abbandono della domanda (b) e parziale modifica della domanda (c).

  1. Con la decisione cautelare 20 giugno 2013, qui impugnata, il Pretore, revocate le decisioni superprovvisionali (dispositivo n. 1.1), ha dichiarato irricevibile l’istanza (dispositivo n. 1), caricando agli istanti in solido gli oneri processuali di fr. 3'000.- e le ripetibili di fr. 3’500.- complessivi a AO 1 e a AO 2 e di fr. 3'000.- a AO 3 (dispositivo n. 2).

Il giudice di prime cure si è da una parte dichiarato incompetente per materia a decidere sulle domande (d), (e), (f), (g) e (h), rilevando che le stesse erano volte ad ottenere la protezione del marchio __________ e della ragione sociale AP 1 rispettivamente attenevano alla materia della proprietà intellettuale o della concorrenza sleale con un valore superiore a fr. 30'000.-, per cui erano di competenza dell’autorità cantonale unica (art. 5 CPC). Dall’altra ha escluso la sua competenza territoriale a giudicare sulle domande (a), (b), (c) e (i), osservando che i provvedimenti richiesti non dovevano essere eseguiti nella giurisdizione di Mendrisio-Sud (art. 13 lett. b CPC) e che il foro competente per la relativa causa di merito, che era poi quella volta all’annullamento dei contratti conclusi il 2 gennaio 2013 (doc. S2 e F), non ricadeva in tale giurisdizione (art. 13 lett. a CPC), visto e considerato che AO 3, che avrebbe dovuto essere convenuta per l’annullamento dei contratti, non era domiciliata in quel comprensorio (art. 10 CPC e art. 2 CLug) rispettivamente la prestazione caratteristica non andava lì eseguita (art. 31 CPC e art. 5 cpv. 1 lett. a CLug); oltretutto, quand’anche si volesse ammettere una sua competenza territoriale a statuire su quelle domande, le richieste (a) e (b) non erano in ogni caso sorrette dal necessario fumus boni iuris, mentre la richiesta (i), nemmeno motivata in modo sufficiente, oltre che ingiustificata, era problematica nell’ottica della proporzionalità. Il Pretore ha infine lasciato indecisa la questione a sapere se l’istanza, nella misura in cui era stata inoltrata da AP 1, non fosse stata eventualmente ritirata a seguito delle decisioni rese nel frattempo dagli amministratori e dall’assemblea generale.

  1. Con l’appello 1° luglio 2013 - corredato di una domanda di conferimento dell’effetto sospensivo (e meglio di una richiesta di adozione di provvedimenti conservativi, limitatamente alle domande (a) limitata a 500 kit di orologi, (c), (e) e (g)), che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione della presente decisione -, gli istanti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare (tranne la domanda (b) e con riduzione della domanda (a) a 500 kit di orologi), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi contestano che il valore delle domande (d), (e), (f), (g) e (h), volte ad ottenere la protezione della ragione sociale AP 1 rispettivamente attinenti alla materia della concorrenza sleale eccedesse l’importo di fr. 30'000.-. Quanto alla domanda (a), osservano che il foro competente per la relativa causa di merito, che a loro dire era quella volta alla rivendicazione della proprietà dei 750 kit di orologi, ricadeva senz’altro nella giurisdizione del giudice adito, dato che AO 1 aveva sede a Chiasso; tale competenza faceva sì che il giudice fosse competente a decidere anche le domande (c) e (i), stante la loro connessione con quel tema e vista l’esistenza del foro dei litisconsorti (art. 15 CPC). Non era infine vero che la domanda (a) non fosse sorretta dal necessario fumus boni iuris.

  2. Delle due separate risposte 26 luglio 2013 con cui i convenuti AO 1 e AO 2 da una parte e la convenuta AO 3 dall’altra postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  3. In questa sede i convenuti ribadiscono innanzitutto l’irricevibilità dell’istanza cautelare, nella misura in cui la stessa era stata inoltrata da AP 1, adducendo che la causa sarebbe stata nel frattempo ritirata a seguito delle decisioni rese dagli amministratori (doc. 24). La richiesta è infondata.

Già si è detto che il 4 gennaio 2013 (doc. E), con una decisione poi confermata il 4 aprile 2013 (doc. E1), l’assemblea generale straordinaria (totalitaria) della società aveva revocato a AO 2 e a AO 3 (la quale già in precedenza aveva per altro rassegnato le proprie dimissioni, cfr. doc. F e H) la qualità di suoi amministratori. In tali circostanze è evidente che questi ultimi, oltretutto nemmeno in possesso delle azioni (cfr. doc. H), il 25 gennaio 2013 non potevano aver dato vita a una nuova assemblea generale (totalitaria) con potere decisionale.

Il 6 giugno 2013 (doc. AI), i due amministratori rimasti, AP 2 e G__________ , hanno poi espressamente ratificato l’operato dell’avv. RA 1, che è in seguito stato confermato anche dal nuovo amministratore unico della società S __________ (doc. AN), designato in occasione dall’assemblea generale straordinaria (totalitaria) del 10 giugno 2013 (doc. AM). Stando così le cose, è chiaro che l’opposta decisione del consiglio d’amministrazione del 7 giugno 2013, presenti i soli AO 2 e AO 3 (cfr. doc. 24), come detto già destituiti a seguito delle decisioni del 4 gennaio 2013, del 4 aprile 2013 e del 10 giugno 2013, non è idonea a mutare questo stato di fatto.

  1. Passando ad esaminare le censure d’appello, si osserva che gli istanti contestano in primo luogo il giudizio d’incompetenza per materia del Pretore a decidere sulle domande (d), (e), (f), (g) e (h), rilevando in sostanza come il loro valore litigioso non eccedesse l’importo di fr. 30'000.-. La censura è infondata.

11.1 Gli istanti danno innanzitutto atto che le domande in questione erano senz’altro volte ad ottenere la protezione della ragione sociale AP 1 ed erano attinenti alla materia della concorrenza sleale, senza aver effettuato alcuna distinzione tra loro (cfr. Altenpohl, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 16 ad art. 956 CO, secondo cui tutte quelle norme possono concorrere tra loro). In tali circostanze, dato che le controversie vertenti sull’uso di una ditta commerciale - diversamente da quelle in materia di concorrenza sleale (art. 5 cpv. 1 lett. d CPC) - sono di competenza dell’autorità cantonale unica e non del Pretore a prescindere dal loro valore litigioso (art. 5 cpv. 1 lett. c CPC; Vock, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 5 CPC), nemmeno sarebbe necessario esaminare, per la competenza per materia, se il loro valore litigioso fosse superiore a fr. 30'000.-.

11.2 Ma, a prescindere da quanto precede, non vi è in ogni caso motivo di rimettere in discussione l’assunto pretorile secondo cui il valore di quelle domande, nella misura in cui si fondavano sulle norme della concorrenza sleale, fosse superiore a fr. 30'000.-.

Contrariamente a quanto ritenuto dagli istanti non è innanzitutto vero che il fatto che essi non abbiano a suo tempo quantificato il valore della causa e che i convenuti non abbiano eccepito l’incompetenza per materia del giudice adito evidenziando il suo valore superiore a fr. 30'000.- imporrebbe di ritenere che questi ultimi avrebbero ammesso, implicitamente e per atti concludenti, un valore di causa inferiore a quella somma, la corretta conseguenza dovendo invece essere - dato che la competenza per materia dev’essere esaminata d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC) - la sua quantificazione da parte del giudice (art. 91 cpv. 2 CPC; TF 6 giugno 2013 4A_45/2013 consid. 4.2), e meglio sulla base di una stima degli aspetti rilevanti (per la valutazione del valore di una causa in materia di concorrenza sleale, cfr. DTF 112 II 268 consid. II.1, 114 II 91 consid. 1; TF 23 luglio 2002 4C.9/2002 consid. 1.1). Per il resto, nel caso di specie gli istanti, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno assolutamente spiegato per quali ragioni non si potevano condividere le considerazioni che avevano indotto il Pretore a ritenere certamente superata la soglia di fr. 30'000.-, non potendo bastare al proposito il generico rilievo secondo cui “in applicazione dei principi giurisprudenziali specifici (DTF 104 II 126) e generici (DTF 92 II 65 e 95 II 16) mal si vede come si possa quantificare il valore di causa come superiore a fr. 30'000.-”. E ad ogni buon conto, visto il valore del solo contratto di compravendita degli orologi (doc. S2), l’entità della penale concordata per la mancata modifica della ragione sociale (doc. F), il capitale sociale delle società in discussione e soprattutto l’importante danno potenzialmente derivante dal pericolo di confusione delle ragioni sociali in discussione in un settore prestigioso, come quello degli orologi di lusso (con partecipazione a Basel World, la fiera mondiale più importante del settore, cfr. doc. U e 5), ben si può ritenere che l’importo minimo di fr. 30'000.- sia stato ampiamente superato.

  1. Gli istanti contestano in seguito il giudizio con cui il Pretore si è dichiarato incompetente per territorio a decidere sulle domande (a), (c) e (i). Essi rilevano che il foro per la relativa causa di merito (determinante per fondare la competenza per l’adozione delle misure cautelari giusta l’art. 13 lett. a CPC), che a loro dire era quella volta alla rivendicazione della proprietà dei 750 kit di orologi, ricadeva senz’altro nella giurisdizione del giudice adito. Ed evidenziano che tale competenza faceva sì che il giudice potesse decidere anche le domande (c) e (i), stante la loro connessione con quel tema, e comunque vista l’esistenza del foro dei litisconsorti (art. 15 CPC).

12.1 Gli istanti hanno senz’altro ragione ad evidenziare che la futura causa di merito alla base della domanda (a) era quella volta alla rivendicazione della proprietà dei 750 kit di orologi (art. 641 cpv. 2 CC) e non invece, come ritenuto dal Pretore, quella volta all’annullamento dei contratti conclusi il 2 gennaio 2013 di cui ai doc. S2 e F (art. 23, 28 e 718a CO), che ne costituiva un semplice aspetto pregiudiziale. Ed è altrettanto a ragione che essi, dopo aver evidenziato che quei kit erano stati nel frattempo apportati alla società AO 1 (cfr. doc. T3), hanno rilevato che quella futura causa, e con lei quella volta all’adozione dei relativi provvedimenti cautelari (art. 13 lett. a CPC), poteva essere esperita nella giurisdizione del giudice adito, dato che quest’ultima società aveva sede a Chiasso (art. 30 cpv. 1 CPC).

12.2 La questione a sapere se la competenza del Pretore a statuire sulla domanda (a) implichi a sua volta la sua competenza a decidere le domande (c) e (i) non necessita invece di essere approfondita, visto e considerato che, per le ragioni seguenti, non è in ogni caso possibile dar seguito a quei provvedimenti.

In merito alla domanda (i), si osserva in effetti che gli istanti, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui quella richiesta, per la quale a AP 2 faceva già verosimilmente difetto la legittimazione attiva, non era stata a suo tempo motivata in modo sufficiente, era ingiustificata ed era oltretutto problematica nell’ottica della proporzionalità. Quanto alla domanda (c), la stessa non può a sua volta essere ammessa, visto e considerato che gli istanti - e meglio la sola AP 1, ritenuto che a AP 2 fa verosimilmente difetto la legittimazione attiva - non disponevano di un diritto reale o obbligatorio sulle azioni che erano state liberate mediante l’apporto dei 750 kit di orologi da loro rivendicati. Di fatto il blocco di quelle azioni costituiva così un semplice sequestro camuffato, volto a garantire tutt’al più i loro diritti patrimoniali, ciò che non è però ammissibile (cfr. Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 9 e 14 ad art. 262 CPC; Sprecher, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 262 CPC; Treis, in: Stämpflis Handkommentar, n. 3 ad art. 262 CPC).

  1. Gli istanti, nel caso - qui confermato - in cui fosse stata ammessa la competenza territoriale del Pretore a statuire sulla domanda (a), contestano infine l’assunto di quest’ultimo secondo cui la stessa non sarebbe in ogni caso sorretta dal necessario fumus boni iuris (ritenuto che la altre condizioni per l’adozione del provvedimento non erano state contestate in precedenza e comunque possono senz’altro essere ritenute assodate).

13.1 Il Pretore aveva invero escluso che AP 2 potesse pretendere l’adozione di quel provvedimento, non essendo parte dei contratti di cui ai doc. S2 e F e dunque non disponendo della legittimazione attiva nella futura azione di merito. Ora, già si è detto che la futura causa di merito sarà quella volta alla rivendicazione della proprietà dei 750 kit di orologi, che ovviamente può essere inoltrata solo dal proprietario degli stessi, ossia da AP 1. Il fatto che AP 2 fosse azionista rispettivamente creditore di quest’ultima non lo legittima quindi, in base ad un giudizio di verosimiglianza che regge questa procedura, a chiedere l’adozione di quella misura.

13.2 Nulla osta invece all’adozione di quel provvedimento da parte di AP 1, essendo stato reso sufficientemente verosimile che la conclusione dei contratti di cui ai doc. S2 e F da parte di AO 2 sia avvenuta in una situazione di conflitto d’interessi, conosciuta o agevolmente riconoscibile dalla controparte contrattuale AO 3.

13.2.1 Il potere di rappresentanza del membro del consiglio di amministrazione di una società anonima comprende negozi di tutti i generi, potenzialmente nell’interesse della persona giuridica rispettivamente non espressamente esclusi dagli scopi della stessa (art. 718a cpv. 1 CO). Se un organo oltrepassa il proprio potere di rappresentanza, ad esempio concludendo un negozio non più conforme al fine sociale, il suo agire vincola la persona giuridica soltanto se il terzo contraente è in buona fede (art. 718a cpv. 2 CO), buona fede che è presunta (art. 3 cpv. 1 CC). La situazione è analoga in presenza di affari da lui conclusi in una situazione di conflitto di interessi: il negozio giuridico non è eo ipso privo di efficacia, ma lo diviene se il terzo contraente si è reso conto (o avrebbe dovuto rendersi conto) dell’esistenza del conflitto di interessi. Il conflitto di interessi ha infatti per conseguenza che la volontà contrattuale non si forma correttamente, ragione per cui il negozio non può divenire vincolante per la parte rappresentata (cfr. TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 3a-3c, 27 marzo 2009 4A_228/2008, 4A_230/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.1.1).

13.2.2 Nel caso di specie i seguenti elementi parlano a favore dell’esistenza di una situazione di conflitto d’interessi in occasione della sottoscrizione dei contratti di cui ai doc. S2 e F, che ha di fatto portato allo “svuotamento” della società:

  • AO 2 risultava pacificamente essere il convivente - con due figli in comune - di AO 3;

  • le condizioni dei contratti erano assai sfavorevoli alla società e invece assai favorevoli per AO 3: pur definendosi titolare dei disegni e del marchio , essa non ne era in effetti depositaria per la Svizzera (cfr. doc. 1.1, da cui risulta che l’estensione della protezione per la Svizzera è stata chiesta solo nell’aprile 2013) rispettivamente non risultava in ogni caso al beneficio di un accordo scritto volto al pagamento di royalty per l’uso del marchio (cfr. doc. F); a quel momento alla stessa è stato nondimeno riconosciuto il diritto a un’importante penale - mai discussa in precedenza - di ben fr. 300'000.- in caso di inadempimento dell’obbligo di modifica della ragione sociale della società entro la fine di quel mese (cfr. doc. F); gli orologi e i kit di orologi le sono poi stati venduti ad un prezzo esiguo (doc. F; dall’e-mail 4 luglio 2013 di AO 3 a Ma __________ - ammissibile in questa sede ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC - si evince in effetti che già i soli orologi trattenuti da Mu__________ __________ avrebbero avuto un valore di circa un milione di franchi), oltretutto neppure poi pagato, essendo stato in seguito compensato, sempre con l’accordo di AO 2 (doc. M), con l’importo della penale nel frattempo divenuto esigibile; con gli stessi orologi entrambi hanno poi provveduto a costituire una nuova società (AO 1) che di fatto avrebbe dovuto sostituirsi alla precedente;

  • AO 3 era stata, fino al 2 gennaio 2013, amministratrice della società, per cui la sua buona fede in merito a tutte queste circostanze non poteva essere ammessa.

13.2.3 Lo stesso Pretore aveva del resto evidenziato che la questione rilevante era proprio quella a sapere se AO 2 avesse a quel momento agito nell’interesse della società, rispettivamente concordemente con i restanti membri del consiglio di amministrazione, ritenendo però che tale circostanza nulla aveva a che vedere con la validità dei contratti, i beni essendo comunque stati legittimamente trasferiti all’acquirente, e semmai comportava solo una sua responsabilità ex art. 754 CO, quando in realtà - come si è visto (cfr. il consid. 13.2.1) - le conseguenze di quel suo agire erano altre, essendo tali da inficiare la validità di quegli accordi.

  1. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello (nella sola misura in cui è stato presentato da AP 1), che la decisione pretorile può essere riformata nel senso che l’istanza può essere accolta limitatamente alla domanda (a), la cui estensione è per altro stata ridotta in appello a 500 kit di orologi.

Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 300'000.- accertato dal Pretore (con riferimento già al solo doc. S2), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 1° luglio 2013 è respinto nella misura in cui è inoltrato da AP 2 ed è parzialmente accolto nella misura in cui è inoltrato da AP 1.

Di conseguenza la decisione 20 giugno 2013 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

a È fatto divieto a AO 1 (per essa come rappresentata dagli amministratori AO 2 e/o M__________ __________), a AO 2 e a AO 3 di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sui 500 kit per l’assemblaggio di orologi __________ e __________ con marchio __________, così come pure sugli orologi ottenuti tramite l’assemblaggio di queste componenti.

Il divieto è emesso con la comminatoria di cui all’art. 292 CP che recita: “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa” e con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.

§ A AP 1 è assegnato un termine di 30 giorni per provvedere all’inoltro della causa di merito presso il giudice competente, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine.

1.1. (invariato)

  1. La tassa di giustizia, in fr. 3’000.-, e le spese, sono poste a carico di AP 1 in ragione di fr. 1'125.-, di AP 2 per fr. 1'500.- (di entrambi in solido per fr. 2'625.-) e di AO 1, di AO 2 e di AO 3 in solido per fr. 125.- ciascuno. A titolo di ripetibili AP 2 rifonderà a AO 1 e a AO 2 complessivi fr. 1'750.- e a AO 3 fr. 1'500.-; per quel medesimo titolo AP 1 rifonderà a AO 1 e AO 2 complessivi fr. 875.- e a AO 3 fr. 750.-, ritenuta la responsabilità solidale di AP 2 e AP 1 su tali importi.

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.- sono posti a carico di AP 1 in ragione di fr. 750.-, di AP 2 per fr. 1'000.- (di entrambi in solido per fr. 1’750.-) e per fr. 250.- di AO 1, di AO 2 e di AO 3 in solido. A titolo di ripetibili AP 2 rifonderà a AO 1 e a AO 2 complessivi fr. 1'250.- e a AO 3 fr. 1'250.-; per quel medesimo titolo AP 1 rifonderà a AO 1 e AO 2 complessivi fr. 625.- e a AO 3 fr. 625.-, ritenuta la responsabilità solidale di AP 2 e di AP 1 su tali importi.

III. Notificazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

26

CC

  • art. 3 CC
  • art. 641 CC

CLug

  • art. 2 CLug
  • art. 5 CLug

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 5 CPC
  • art. 10 CPC
  • art. 13 CPC
  • art. 15 CPC
  • art. 30 CPC
  • art. 31 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 262 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

II

  • art. 95 II

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 91 LTF
  • art. 92 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

Gerichtsentscheide

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