Incarto n. 12.2008.160
Lugano 20 febbraio 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.39 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 18 marzo 2008 da
AO 1 (rappr. dalla succursale di Lugano e patr. dall’avv. RA 1 )
contro
AP 1 (patr. dall’ RA 2 )
con cui l’istante ha chiesto di ordinare alla convenuta la restituzione di 21 autovetture __________ in suo possesso (telaio n. __________) contestualmente alla consegna da parte dell’istante nella mani della convenuta di una fideiussione emessa da primario istituto bancario con sede in Svizzera, a garanzia del pagamento di un futuro eventuale debito da parte sua nei confronti della convenuta, del valore massimo di un importo non precisato (con la replica richiesta la consegna senza alcuna garanzia, in via subordinata contro prestazione di una garanzia di massimo fr. 50'000.-, ridotta con le conclusioni a fr. 42'000.-, in via ancor più subordinata di una cifra determinata dal giudice nei limiti del valore del bene ritenuto) e in relazione a qualsiasi pretesa connessa con il "contratto Globale di Fornitura Vetture" del 18 aprile 2006;
domanda avversata dalla convenuta, la quale in via subordinata chiede l’accoglimento della stessa limitatamente alla consegna delle autovetture citate sopra con contestuale consegna da parte dell’istante di una garanzia irrevocabile e a prima richiesta di un primario istituto bancario con sede in Ticino di fr. 1'179'765.- e ciò a garanzia del pagamento di eventuali pretese connesse al contratto menzionato sopra;
che la Pretora con decreto 30 luglio 2008 ha accolto, condannando la convenuta alla consegna delle autovetture citate sopra entro 10 giorni dalla consegna di una fideiussione e stabilendo la stessa, emessa da primario istituto bancario con sede in Svizzera, in fr. 700'000.-;
appellante la convenuta con atto di appello 13 agosto 2008 con il quale chiede – previo conferimento dell’effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni 1° settembre 2008 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 18 aprile 2006 AP 1 (in seguito: AP 1) e __________ (ora AO 1; in seguito: AO 1) hanno concluso un "Contratto Globale di Fornitura Vetture" con lo scopo di "regolare il rapporto di collaborazione per l’acquisto veicoli a motore". Il contratto è iniziato il 18 maggio 2006 ed era di durata biennale, fino al 18 maggio 2008, "con rinnovo annuale, con un preavviso di disdetta di novanta giorni dalla scadenza del contratto". AP 1 si è impegnata ad acquistare da __________ un numero di veicoli pari al numero di veicoli richiesti dai clienti alle condizioni e modalità descritte nello stesso contratto. Quest’ultima si è invece impegnata a sottoporre un’offerta dettagliata per l’accettazione, prima dell’acquisto, di ogni singolo veicolo. In particolare, sotto la voce "costi" il contratto prevedeva: "Il prezzo netto del veicolo viene stabilito sulla base del prezzo di listino, deducendo eventuali sconti, promozioni e azioni che devono essere comunicati obbligatoriamente; la quota d’ammortamento di 1.7% al mese viene stabilita sul prezzo netto della vettura (…); la durata d’uso della vettura viene concordata per un periodo di sei mesi, con un chilometraggio massimo di km trentamila (…); il __________ si occuperà di gestire le ordinazioni di vetture nuove, in modo tale da garantire che al termine della scadenza di ogni contratto sia disponibile la nuova vettura, rispettando la scadenza prefissata della sostituzione vettura ogni sei mesi" (doc. C).
B. Dopo alcune forniture, sono sorte contestazioni tra le parti in merito all’esecuzione del contratto. In particolare, nel giugno 2007 AO 1 ha consegnato a AP 1 21 vetture __________. Le autovetture sono state immatricolate alla Sezione della circolazione di Camorino. In tutte le licenze di circolazione è stato indicato quale "detentore" AP 1. L’autorità cantonale ha altresì annotato un divieto di cambiamento di detentore (doc. 3). Con scritto 7 agosto 2007 AO 1 ha comunicato a AP 1, in sintesi, di non essere in grado di fornire per il 1° dicembre 2007 i nuovi modelli di __________ con la configurazione __________, 4x4, cambio automatico, __________, non ancora disponibile sul mercato. Essa ha quindi proposto di immatricolare nuovamente le 20 vetture riconsegnatele nel mese di giugno 2007 "o simili". Essa ha poi aggiunto che "considerando la situazione attuale e con l’effettuata immatricolazione dei veicoli, riteniamo la soluzione con finanziamento leasing la più appropriata. Per contenere la rata mensile e i costi degli interessi sul capitale finanziato e un valore di riscatto adeguato al mercato dell’usato, si ritiene necessario un versamento speciale, quale ammortamento, di fr. 9'000.- per contratto ". Essa ha infine auspicato una partecipazione finanziaria di AP 1 al deprezzamento subìto dalle vetture (doc. I e L).
C. In risposta, il 24 agosto 2007 AP 1 ha accettato di immatricolare le 20 __________ menzionate sopra (21 nello scritto 27 agosto 2007: doc. N), a condizione, tuttavia, che l’ammortamento mensile fosse fissato a 1.7% sul valore del veicolo usato e opponendosi al pagamento di fr. 9'000.- per contratto. Essa ha inoltre precisato di aver emesso una fattura di fr. 486'777.- a carico di AO 1 in occasione della restituzione, nel febbraio 2007, delle 10 __________ consegnatele e da lei acquistate nel giugno 2006, e che le parti hanno concordato che la stessa fosse saldata mediante compensazione con i crediti di AO 1 nei suoi confronti. Di conseguenza, essa ha affermato che erano già stati corrisposti i costi relativi alle forniture fino al giugno 2008 e che pertanto gli stessi non potevano essere rinegoziati. Lo stesso dicasi per i costi relativi alla fornitura, nel febbraio 2007, di 20 automobili, rese a fine giugno 2007, per i quali AP 1 ha affermato aver già corrisposto la cauzione e le rate (doc. H).
D. Il 24 settembre 2007 AO 1 ha spiegato di aver sottovalutato i rischi commerciali generati dal tasso di ammortamento pattuito estremamente basso, motivo per cui ha affermato di applicare sulla nuova fornitura un tasso leasing di favore dell’1.9%. Essa ha quindi proposto un "costo mensile leasing" dal 1° ottobre 2007 per dodici mesi di fr. 1'800.- inclusa IVA. AO 1 ha infine proposto, in caso di rinnovo del rapporto contrattuale dopo il 18 maggio 2008, un tasso di ammortamento di almeno il 3.4% e, in caso di non accettazione, ha spiegato che tale missiva sarebbe valsa quale disdetta (doc. O = 4). Con missiva 9 ottobre 2007 AP 1 si è opposta alle richieste di controparte, invocando l’applicabilità del contratto 18 aprile 2006 (doc. 5). Il 22 ottobre successivo, AO 1 ha ricordato che tale contratto era stato concluso, e inizialmente eseguito, da un dipendente del __________ che non disponeva di potere di rappresentanza (doc. 6).
E. Il 29 gennaio 2008 AO 1, tramite il proprio patrocinatore, ha criticato AP 1 per non aver restituito le 21 __________ consegnatele nel giugno 2007 e ha rivendicato la proprietà delle stesse. Pur applicando il tasso dell’1.7% da lei ritenuto sproporzionato, ha calcolato l’ammortamento in fr. 150'397.10 e gli interessi sul capitale da lei investito per l’acquisto dei veicoli in fr. 32'771.25, per un credito complessivo nei confronti di AP 1 di fr. 183'168.35, a fronte di un deposito di garanzia di quest’ultima di fr. 114'1196.55. Di conseguenza, essa ha chiesto il pagamento della differenza, ovvero di fr. 68'971.80 entro l’8 febbraio 2008 e, in caso contrario, si è riservata in particolare di disdire il rapporto e di chiedere l’immediata restituzione delle vetture. AO 1 ha infine domandato il deposito di garanzie per i pagamenti relativi al 2008 (doc. E). Non ricevendo alcuna risposta, il 21 febbraio 2008 AO 1 ha disdetto per il 29 febbraio 2008, nella misura in cui ancora necessario, il rapporto contrattuale con AP 1. Essa ha quindi chiesto la riconsegna delle vetture ancora in possesso di quest’ultima entro il 1° marzo 2008 (doc. F).
F. Con istanza 18 marzo 2008 l’istante ha chiesto di ordinare a AP 1 la restituzione delle 21 autovetture __________ in suo possesso, contestualmente alla consegna da parte dell’istante nella mani della convenuta di una fideiussione (ex art. 492 segg. CO) emessa da un primario istituto bancario con sede in Svizzera, a garanzia del pagamento di un eventuale futuro debito da parte sua nei confronti della convenuta, del valore massimo di un importo non precisato. Essa ha sostenuto che AP 1, a differenza di quanto pattuito, non aveva acquistato le vetture in questione, di modo che deteneva le stesse in virtù di un rapporto di locazione. All’udienza di discussione 25 aprile 2008 la convenuta si è opposta all’istanza, sostenendo di aver acquistato le automobili. In via subordinata, nell’ipotesi che il primo giudice avesse deciso il contrario, essa ha fatto valere un diritto di ritenzione sulle autovetture invocando un proprio credito nei confronti dell’istante per asseriti danni derivanti dalle mancate forniture da dicembre 2007 a novembre 2009, oltre al saldo in suo favore per gli acquisti delle precedenti forniture, e ha aderito alla consegna delle autovetture con contestuale corresponsione da parte dell’istante di una garanzia irrevocabile e a prima richiesta di un primario istituto bancario con sede in Ticino di fr. 1'179'765.-, equivalente al valore delle stesse.
G. Nella replica l’istante ha ribadito che le __________ non erano state vendute a AP 1, così come l’inesistenza del credito vantato da quest’ultima, e ha chiesto la consegna senza alcuna garanzia. In particolare, AO 1 ha affermato che il contratto di fornitura era stato disdetto per il 18 maggio 2008, motivo per cui la convenuta dopo tale data non poteva pretendere alcuna fornitura. Per quanto concerne il periodo dal dicembre 2007 al maggio 2008 essa ha invece affermato di aver offerto delle vetture sostitutive, dato che la nuova configurazione richiesta non era ancora disponibile sul mercato, motivo per cui anche la modifica dei rapporti tra la convenuta e il cliente principale di quest’ultima (__________), così come il licenziamento di due dipendenti, non poteva esserle imputabile. Essa ha poi concluso sostenendo di non dover alcunché alla convenuta, che invece le era debitrice, già al 31 dicembre 2007, di fr. 68'971.80 oltre alla perdita da lei subita a seguito dell’uso senza alcuna contropartita delle vetture. In via subordinata l’istante ha quindi chiesto la consegna contro prestazione di una fideiussione bancaria di massimo fr. 50'000.- e in via ancor più subordinata di una cifra determinata dal giudice nei limiti del valore del bene ritenuto. Nella duplica la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista, precisando segnatamente che le parti avevano pattuito la fornitura di auto nuove e che quelle proposte dall’istante per dicembre 2007, oltre a essere offerte per un prezzo maggiore a quello stipulato, non ossequiavano tale requisito. Essa ha altresì aggiunto che la durata biennale prevista del contratto si riferiva a ogni singola fornitura.
H. Esperita l’istruttoria, l’istante ha ribadito le proprie richieste, salvo diminuire l’importo massimo di garanzia formulato in via subordinata a fr. 42'000.-. La convenuta ha invece confermato interamente il proprio punto di vista. Con decreto 30 luglio 2008 la Pretora ha accolto l’istanza, condannando la convenuta alla consegna delle autovetture citate sopra entro 10 giorni dalla consegna nelle sue mani di una fideiussione di fr. 700'000.- emessa da un primario istituto bancario con sede in Svizzera.
G. Con appello 13 agosto 2008 la convenuta chiede – previo conferimento dell’effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza. Con decreto 19 agosto 2008 la presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello. Con osservazioni 1° settembre 2008 l’istante postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. La prima giudice ha spiegato che non vi era stato passaggio di proprietà delle autovetture alla convenuta. Invero, le parti avevano pattuito che la restituzione delle autovetture era prevista dopo sei mesi d’uso ed era prevista una quota d’ammortamento, pattuizioni inconciliabili con le prerogative concesse al proprietario di un bene giusto l’art. 641 cpv. 1 CC. Ciò posto, la prima giudice ha considerato che la convenuta aveva il diritto di trattenere le vetture in questione in virtù dell’art. 895 CC. Ritenuto un valore attuale di mercato delle automobili di fr. 700'000.-, la Pretora ha poi condizionato la consegna delle stesse a una garanzia equivalente a tale importo.
Nella fattispecie l’istanza è stata introdotta da AO 1, succursale di __________. Anche in sede di appello le osservazioni sono state presentate dalla succursale. Questa Camera ha già spiegato che malgrado la succursale sia sprovvista di capacità di stare in giudizio, la giurisprudenza ammette la possibilità per una succursale di agire in una procedura, ma soltanto in nome della società e in virtù di un potere di rappresentanza speciale (cfr. rinvii in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 59 ad art. 38). Ritenuto che AO 1, __________, ha confermato tale potere di rappresentanza con la dichiarazione 19 dicembre 2008, ratificando l’operato della propria succursale, nulla osta alla trattazione dell’appello.
L’appellante critica anzitutto la Pretora laddove ha ritenuto che non avesse acquistato le autovetture in suo possesso e, quindi, l’inesistenza del trapasso di proprietà. Essa reputa che il tenore del contratto 18 aprile 2006 (doc. C), ove sono utilizzati i termini "acquistare" e "vendere", fosse chiaro in tal senso, tanto più che le parti erano attive da tempo nel commercio di automobili (appello, pag. 4 segg.).
3.1 La prima giudice ha accertato che le parti avevano pattuito una quota d’ammortamento mensile dell’1.7% sul prezzo netto delle vetture e una durata d’uso temporale e chilometrico limitata con ricambio stagionale del veicolo. Nonostante i termini "acquistare" e "vendere", essa ha quindi reputato che tali condizioni non fossero proprie a un contratto di compravendita o di vendita a rate, ma tipiche di un contratto di leasing, tanto più che le stesse erano inconciliabili con le prerogative dell’art. 641 cpv. 1 CC. La prima giudice ha inoltre rinviato alla testimonianza 23 maggio 2008 di __________ __________, contabile della convenuta, secondo cui "l’intenzione iniziale del signor __________ __________ era quella di acquistare, rispettivamente stipulare un contratto leasing per le ultime 21 __________".
3.2 L’argomentazione della prima giudice non può essere condivisa già per il fatto che la proprietà può essere trasmessa a una parte contrattuale anche solo fino a una data determinata (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª ed., n. 21 ad art. 641). Non vi è peraltro motivo di trattare in maniera diversa una limitazione quantitativa, ovvero un chilometraggio massimo. Inoltre, l’ammortamento previsto nel contratto altro non è che la fissazione del prezzo di riacquisto da parte del venditore iniziale. La testimonianza menzionata dalla Pretora, poi, non è di utilità per determinare la volontà interna delle parti. Invero, su questo aspetto la rilevanza probatoria di un teste è data unicamente qualora egli riferisca di fatti, quindi circostanze "esterne" alla parte, dai quali si possa eventualmente dedurre tale volontà (sentenza del Tribunale federale 5P.348/2006 del 16 febbraio 2007, estratto pubblicato in SZZP 2007/3, p. 272). Nella fattispecie, la teste si limita a riferire dell’intenzione del signor __________ __________, senza menzionare fatti che suffraghino quanto da lei affermato. Per tacere del fatto che, anche volendo ritenere la testimonianza in questione, la stessa non dimostrerebbe che le parti non intendevano trapassare la proprietà. Invero, essa dichiara che "l’intenzione iniziale del signor __________ __________ era quella di acquistare, rispettivamente stipulare un contratto di leasing per le ultime 21 __________. La nostra intenzione era di proseguire con quanto pattuito nel contratto doc. C fino alla sua scadenza" (verbale 23 maggio 2008, pag. 35 in mezzo). Determinante sarebbe quindi la questione di sapere che cosa le parti abbiano pattuito in tale contratto.
3.3 Al fine di poter risolvere il quesito qui controverso, occorre rifarsi a quanto asserito dalle parti nei propri allegati dinanzi alla prima giudice. Con la propria istanza AO 1 ha affermato che "a differenza di quanto prevedeva il contratto, AP 1 non ha acquistato le vetture" (pag. 3 in alto). Lei stessa ha quindi ammesso che con il contratto 18 aprile 2006 (doc. C) le parti intendevano stipulare un contratto quadro di compravendita. Essa ha poi ribadito tale suo punto di vista nelle proprie osservazioni (pag. 4). Non può quindi essere seguito il ragionamento della Pretora laddove ritiene che tale non era la loro intenzione. Compete all’istante, poi, dimostrare che, malgrado il contratto quadro, non fu concordata una compravendita. Invero, l’art. 930 cpv. 1 CC stabilisce che il possessore di una cosa mobile è presunto proprietario. Se non che, essa non spiega il motivo per cui, malgrado quanto previsto nel contratto, AP 1 non abbia acquistato le automobili, limitandosi ad affermare che "in particolare, non ha sottoscritto alcun contratto di compravendita e di leasing" (loc. cit.). Essa ribadisce tale asserto anche con le proprie osservazioni (pag. 5 in mezzo), aggiungendo che la clausola n. 1.3 del contratto di cui al doc. C prevedeva che prima dell’acquisto l’istante avrebbe dovuto sottoporre un’offerta dettagliata alla convenuta per l’accettazione di ogni singolo veicolo e che tale offerta doveva contenere tutti i punti del contratto (doc. C). Tuttavia, essa dimentica che un contratto di compravendita non esige la forma scritta e che la vendita può essersi perfezionata anche solo verbalmente o per atti concludenti. Con la propria replica essa ribadisce, poi, che le vetture non sono state vendute, ma non sostanzia una volta di nuovo la propria affermazione (pag. 2 in basso). Invero, l’istante replica che era in discussione la fornitura per il dicembre 2007 e quindi anche la fornitura di giugno 2007, poiché si dibatteva addirittura sulla sostituzione delle automobili già consegnate e oggetto della presente vertenza con altre dello stesso modello ma ex novo e 4x4. Al riguardo, essa ritiene che "manifestamente, le parti non avevano pertanto raggiunto alcuna concorde volontà di procedere alla compravendita delle vetture" (pag. 3 in fondo). Con le proprie osservazioni l’istante aggiunge, inoltre, che la convenuta ha pure proposto (doc. N) di restituire appena possibile le 21 __________ da lei detenute (pag. 5 in fondo). Se non che, l’istante confonde la riconsegna delle vetture con la consegna e confonde la compravendita avvenuta nel giugno 2007 con quella che avrebbe dovuto attuarsi nel dicembre 2007.
3.4 Con le proprie osservazioni (pag. 6 in fondo) AO 1 ribadisce quanto da lei già affermato con la replica, ovvero che la prova della mancata conclusione del contratto di compravendita delle 21 __________ in questione è data dall’assenza di risposta di AP 1 alla lettera 29 gennaio 2008 (doc. E), ove essa sosteneva che non vi era stato trapasso di proprietà (pag. 2). Tuttavia, in mancanza di altre risultanze in tal senso non si può far dipendere la natura di un contratto da un’assenza di presa di posizione. Lo stesso dicasi per la risposta alla missiva 21 febbraio 2008 di AO 1, secondo la quale AP 1 avrebbe opposto alla domanda di restituzione non la proprietà dell’oggetto, bensì un presunto diritto di ritenzione (replica, pag. 4 in alto). Tale circostanza è stata ribadita anche in appello dall’istante, secondo la quale la convenuta non l’avrebbe contestata e, quindi, avrebbe ammesso tale fatto (osservazioni, pag. 2 in fondo). La lettera in questione, datata 3 marzo 2008, non è stata prodotta agli atti, poiché, come indicato dalla stessa istante, inviata con le riserve di cui all’art. 25 cpv. 3 del Codice professionale, secondo il quale l’avvocato "non può avvalersi nel processo di dichiarazioni o ammissioni fatte dal collega di parte avversa nelle trattative per il componimento bonale di una vertenza" (istanza, pag. 4 in mezzo). È pur vero che, riferendo del contenuto della stessa, potrebbero sorgere dal profilo deontologico dubbi su una pretesa violazione di norme deontologiche da parte del legale. Essa non può tuttavia essere verificata e tantomeno sanzionata da questa Camera alla quale non spetta alcuna competenza in tale ambito. In ogni caso, la mancata produzione di tale documento comporta che quanto invocato dall’istante non è stato provato. Anche qualora si volesse ritenere non sufficiente la contestazione generica espressa nella propria risposta dalla convenuta, secondo la quale la volontà delle parti era quella di trapassarle la proprietà, va ricordato che non va confuso quello che è l’obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC), con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di dimostrare il ben fondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 17 all’art. 184).
3.5 L’istante ritiene che il fatto di non aver concordato un prezzo di vendita comprova l’inesistenza di un contratto di compravendita (osservazioni, pag. 5). Il Tribunale federale ha recentemente confermato la propria giurisprudenza secondo la quale il prezzo, qualora non è stato cifrato, dev’essere almeno determinabile. In particolare, devono essere noti i criteri per poterlo cifrare in maniera oggettiva, senza necessità di un nuovo accordo delle parti (inc. 4A_24/2008 del 12 giugno 2008 consid. 3.1). Nel contratto di cui al doc. C le parti hanno concordato che "il prezzo netto del veicolo viene stabilito sulla base del prezzo di listino, deducendo eventuali sconti, promozioni e azioni che devono essere comunicati obbligatoriamente". Tali criteri non dipendono dalla volontà delle parti. Di conseguenza, si può ritenere che nella fattispecie vi era stato accordo sul prezzo di vendita.
3.6 A suffragio della propria tesi l’appellata sostiene, infine, che non vi è motivo di trattare in maniera diversa la consegna delle __________ in questione da quella delle 20 vetture fornite in novembre/dicembre 2006. Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza di __________ __________, la quale ha dichiarato che "per le 20 vetture di dicembre/novembre 2006 abbiamo sottoscritto 20 diversi contratti leasing. Questo visto l’importo complessivo rilevante che oltrepassava un milione di franchi" (verbale 23 maggio 2008, pag. 35 in mezzo). Ciò non sta tuttavia ancora a significare che tale ragionamento valga anche per le __________ fornite nel giugno 2007. In definitiva, la convenuta è divenuta proprietaria delle 21 __________ consegnatele nel giugno 2007.
Secondo l’appellata, la convenuta continua a usare indebitamente le 21 vetture senza pagare alcunché e senza aver pagato un prezzo di compravendita o di noleggio. Anzi, essa continuerebbe a noleggiare a terzi le vetture, percependo un rilevante guadagno. Per contro, l’istante afferma di continuare a subire una perdita ingente, di almeno fr. 20'000.-. Essa afferma al riguardo che "anche per questa ragione si impone il ripristino immediato dello stato di diritto, con la restituzione delle vetture". Tuttavia, dinanzi alla prima giudice AO 1 ha inoltrato un’istanza di restituzione e di conferimento di garanzia giusta gli art. 458 segg. CPC, sostenendo di essere la proprietaria delle automobili (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 458). Il fatto, per la convenuta, di non aver ancora pagato (o non aver ancora versato la totalità del prezzo, nella misura in cui si seguisse la sua tesi secondo la quale la controparte detiene un suo acconto), nulla muterebbe alla circostanza del trapasso di proprietà. In altre parole, il venditore dovrebbe, semmai, domandare il pagamento di quanto da lui rivendicato e, per riavere le vetture, chiedere l’esecuzione del contratto di cui al doc. C. Tali questioni, tuttavia, non possono essere vagliate in questa sede, dato che, come appena detto, non rientrano nella procedura di restituzione scelta dall’istante.
Alla luce di quanto suesposto l’appello di AP 1 dev’essere accolto. Gli oneri del presente giudizio sono quindi a carico dell'appellata (art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, calcolata sul valore di causa di fr. 700'000.-, corrispondente al valore delle autovetture e della garanzia, deciso dalla Pretora e non contestato dalle parti in appello. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale supera quindi agevolmente la soglia dei fr. 30'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
L’appello 13 agosto 2008 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza, il decreto 30 luglio 2008 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformato:
L’istanza 18 marzo 2008 di AP 1, __________, è integralmente respinta.
(Stralciato).
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese sono a carico dell’istante, la quale rifonderà alla convenuta fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
(Invariato).
Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
fr. 1'000.-
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di AO 1, __________. Quest’ultima rifonderà fr. 1'800.- a AP 1, __________, per ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).