Incarto n. 12.2019.84
Lugano 19 agosto 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.15 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 10 luglio 2018 da
IS 1 rappr. dall’ PA 1
contro
con cui l'attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 740'000.- di cui
al PE n. __________ dell’UE di __________ fatto spiccare dai convenuti (art. 85a cpv. 1 LEF)
come pure, in via cautelare, la sospensione provvisoria di tale esecuzione (art. 85a cpv.
2 LEF);
ritenuto che l’attore con istanza 25 settembre 2018 ha pure chiesto l’ammissione al
gratuito patrocinio per la procedura di prima sede, istanza che il Pretore ha respinto
con decisione 23 aprile 2019;
visto l’appello 6 maggio 2019 dell’attore, che ha postulato, previa conferma dell’effetto
sospensivo, la riforma dell’impugnata decisione nel senso di ammetterlo al gratuito
patrocinio per la procedura di prima sede, protestando spese e ripetibili;
considerata la comunicazione 10 maggio 2019 con cui l’appellante ha chiesto al
Presidente di questa Camera di correggere il titolo del gravame, erroneamente
denominato “appello” invece che “reclamo”;
e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
presentata da IS 1 in data 24 maggio 2019, cui hanno fatto seguito le
osservazioni 6 giugno 2019 dei convenuti, che ne hanno chiesto l’integrale reiezione;
visti gli ulteriori scritti 3 luglio 2019 dell’insorgente e 9 luglio 2019 della controparte;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che con convenzione 9 marzo 2007 la __________ reg. (qui di seguito: “trust”), facente capo a J__________ (deceduto il 29 gennaio 2013), si è impegnata ad acquisire da IS 1 un quadro attribuito dalle parti ad __________ __________ e a rivenderlo, pagandogli € 3'000'000.- nella misura in cui il ricavato netto della rivendita lo permettesse, oltre alla metà dell’eventuale eccedenza (doc. D1);
che il punto 5 della convenzione accertava altresì l’esistenza di un mutuo di fr. 740'000.- concesso in favore di IS 1 per diversi investimenti ed esborsi (“für diverse Investitionen und Aufwendungen”, cfr. doc. D1);
che tramite cessione 9 maggio 2017, quest’ultimo credito è stato poi trasferito a CO 2, CO 1, CO 3, CO 4 e CO 5 (doc. D), i quali hanno chiesto la restituzione del mutuo;
che con PE n__________ dell’UE di __________, notificato il 18 luglio 2017 (doc. C1), i suddetti cessionari hanno escusso IS 1 per l’incasso di fr. 740'000.- oltre interessi;
che avendo quest’ultimo sollevato opposizione, con istanza 24 luglio 2017 gli escutenti ne hanno chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna il rigetto provvisorio, istanza accolta con decisione 3 novembre 2017 sulla base del riconoscimento di debito di cui alla già citata convenzione (inc. SO.2017.641, v. anche doc. B);
che con decisione 4 giugno 2018, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha confermato il rigetto provvisorio (inc. 14.2017.214, v. anche doc. A);
che in assenza di un’azione di disconoscimento di debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, gli escutenti in seguito hanno postulato la continuazione dell’esecuzione;
che con petizione 10 luglio 2018, IS 1 ha convenuto CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna postulando l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 740'000.- di cui al citato PE, come pure, in via cautelare, la sospensione provvisoria di tale esecuzione;
che con istanza 27 agosto 2018 i convenuti hanno chiesto di fare ordine all’attore di prestare una cauzione per le spese ripetibili (art. 99 CPC);
che con istanza 25 settembre 2018 l’attore ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio completo per la procedura di prima sede, comprendente pure l’esenzione dal prestare la cauzione per le ripetibili, richiesta integralmente avversata dai convenuti con osservazioni 22 novembre 2018, cui sono seguite ulteriori prese di posizione delle parti con scritti 11 dicembre 2018 e 12 dicembre 2018;
che il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio con decisione 23 aprile 2019, per difetto di probabilità di successo della domanda di accertamento dell’inesistenza del debito promossa dall’attore;
che con appello 6 maggio 2019 (inc. 12.2019.76) l’attore ha impugnato la decisione, postulandone la riforma nel senso di ammetterlo al gratuito patrocinio per la procedura di prima sede, sottolineando in sintesi le possibilità di successo della sua domanda di merito a fronte delle spiegazioni fornite e dei documenti allegati;
che con comunicazione 10 maggio 2019 il ricorrente ha chiesto al Presidente di questa Camera di correggere il titolo del gravame, erroneamente denominato “appello” invece che “reclamo”, chiedendo dunque di considerarlo quale reclamo;
che con istanza 24 maggio 2019 il ricorrente ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio completo per la procedura ricorsuale con dispensa dal prestare un’eventuale cauzione per le ripetibili, cui hanno fatto seguito le osservazioni 6 giugno 2019 dei convenuti, che ne hanno chiesto l’integrale reiezione;
che il 3 luglio 2019 l’insorgente ha presentato un ulteriore scritto spontaneo, corredato da nuovi documenti (doc. 2-9), a cui è seguito lo scritto 9 luglio 2019 della controparte, che ne ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza;
che, ai sensi dell’art. 117 CPC, è ammesso al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo;
che il requisito dell’indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della sua famiglia (IICCA del 2 ottobre 2013, inc. 12.2013.12, consid. 8.1; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1);
che la situazione di indigenza non è sufficiente per la concessione del gratuito patrocinio e occorre cumulativamente che la domanda del richiedente non appaia priva di possibilità di successo;
che una domanda giudiziale è priva di possibilità di esito favorevole quando le probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo di insuccesso, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono leggermente inferiori (IICCA del 2 ottobre 2013, inc. 12.2013.12, consid. 8.1; DTF 133 III 614, consid. 5; DTF 129 I 129, consid. 2.3.1);
che in sede di ricorso si tratta di effettuare un pronostico quanto all’esito del gravame, formulato sulla base di un esame sommario e di mera apparenza (art. 119 cpv. 3 CPC) e fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (IICCA del 6 agosto 2018, inc. 12.2018.23, consid. 6.1; IICCA del 11 marzo 2019, inc. 12.2018.10; DTF 133 III 614, consid. 5);
che contro le decisioni che rifiutano il gratuito patrocinio è esperibile unicamente il rimedio del reclamo (art. 121 CPC);
che nella fattispecie l’istante invece del reclamo ha però presentato un appello, che dunque va di principio dichiarato irricevibile;
che in circostanze particolari è possibile all'autorità di secondo grado convertire un appello in reclamo, ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile;
che la conversione è invece esclusa ove un mandatario professionale inoltri scientemente un appello pur dovendo sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione è erroneo (DTF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018, consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018, p. 408; v. anche CCR del 21 dicembre 2018, inc. 16.2016.79, consid. 2 e ICCA del 25 aprile 2019, inc. 11.2017.64, consid. 3);
che nel caso concreto, il ricorrente è rappresentato da un avvocato iscritto nel Registro cantonale;
che nei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata, il Pretore ha indicato correttamente il reclamo quale rimedio esperibile, come si può del resto verificare mediante consultazione del Codice di procedura civile;
che nell’intero gravame, ossia non solo nell’intestazione, è utilizzata la denominazione “appello”, la parte ricorrente viene definita “appellante” e vengono richiamati gli art. 308, 310, 314 e 315 CPC, disposizioni riferite a tale mezzo d'impugnazione (cfr. p. 1-2 e 8-9);
che pertanto nella fattispecie l’introduzione di un appello invece che di un reclamo non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta, rispettivamente non può ricondursi a un semplice errore nella denominazione del rimedio, come sembra ritenere il legale dell’insorgente;
che la prognosi sull’esito del gravame non risulta pertanto favorevole;
che abbondanzialmente, anche volendo addentrarsi nel merito del gravame, avendo il ricorrente in due relativi passaggi (p. 2 e 8) contestato al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti nell’ambito della prognosi sull’esito della causa (pur non riferendosi in alcun modo al pertinente art. 320 CPC), la censura non appare, a un sommario esame, sufficiente per sovvertire la decisione pretorile;
che in effetti il ricorrente si limita a contrapporre a un chiaro riconoscimento di debito le sue interpretazioni soggettive già proposte in prima sede e insufficientemente suffragate dai documenti agli atti, ciò che fa supporre un elevato rischio di insuccesso della sua domanda di accertamento dell’inesistenza del debito;
che pertanto non risultando che il primo giudice abbia valutato i fatti e i mezzi di prova disponibili in maniera manifestamente errata, il suo apprezzamento della fattispecie e la relativa prognosi non appaiono sufficientemente criticati;
che conseguentemente il gravame di IS 1 contro la decisione di rifiuto del gratuito patrocinio appare comunque destinato all’insuccesso;
che difettando la condizione cumulativa di cui all’art. 117 lett. b CPC, non è necessario esaminare l’ulteriore requisito relativo all’indigenza del richiedente;
che riguardando lo scritto spontaneo 3 luglio 2019 dell’insorgente e i relativi doc. 3-4 e 6-9 la sua situazione economica e patrimoniale, essi sono dunque ininfluenti ai fini della presente decisione;
che gli ulteriori doc. 2 e 5 ivi allegati sono già agli atti e non possono mutare il presente giudizio;
che l’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado deve dunque essere respinta;
che all’insorgente sarà assegnato, con decisione separata, un termine per versare alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di fr. 100.-, a passaggio in giudicato della presente decisione;
che nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne che in caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC), in concreto non date;
che avendo l’istante chiesto l’estensione del gratuito patrocinio anche all’esenzione dal prestare una cauzione per le ripetibili, la controparte doveva essere sentita (art. 119 cpv. 3 CPC), per cui essa ha diritto a ripetibili (Rüegg/Rüegg in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 119 CPC; 119 N 9; Bühler in: Hauseer/Walter [ed.], Berner Kommentar ZPO, n. 153 ad art. 119 CPC);
che la presente decisione è di natura incidentale e i rimedi di diritto seguono i dettami dell’art. 93 LTF;
che non ponendo il presente giudizio, adottato in procedura sommaria, questioni di principio, esso viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.
Per questi motivi,
decide:
L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 24 maggio 2019 di IS 1 per la procedura ricorsuale avverso la Decisione 23 aprile 2019 di diniego del gratuito patrocinio del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è respinta.
Non si prelevano spese processuali. IS 1 è tenuto a rifondere ai resistenti fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).