Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2022.143
Entscheidungsdatum
18.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2022.143

Lugano 18 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice delegato,

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2019.269 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 24 dicembre 2019 da

IS 1 patrocinato dall' PA 1

contro

CO 1 patrocinata dall' PA 2

con cui l’attore ha chiesto, previa concessione del gratuito patrocinio, la condanna della controparte al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a titolo di salario durante il termine ordinario di disdetta, di fr. 23'124.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, di fr. 3'100.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a titolo di provvigione per la vendita di un immobile a __________ e di fr. 2'890.- (dedotti gli oneri sociali) in relazione a una compravendita sul fondo n. __________ RFD di __________ purché il diritto di compera (DG 4857/14.03.2019), già annotato, fosse esercitato;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore, accordato il gratuito patrocinio, ha parzialmente accolto con sentenza del 9 settembre 2022 nel senso che ha accertato che la CO 1 dovrà corrispondere a IS 1 fr. 2'890.-, dedotti gli usuali oneri sociali, sempre che il diritto di compera di cui al DG 4857/14.3.2019 annotato sul fondo part. __________ RFD __________ verrà esercitato;

appellante l'attore che con atto di appello del 3 ottobre 2022 (inc. 12.2022.142) postula la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta anche al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a titolo di salario durante il termine ordinario di disdetta e di fr. 21'124.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato;

e ora sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d'appello presentata dall'attore contestualmente all'appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 1° luglio 2016 IS 1 ha stipulato un contratto di lavoro con la CO 1 che prevedeva una retribuzione di base di fr. 1'500.- mensili oltre a varie forme d'incentivi, dal 6 marzo 2019 sostituite da un unico incentivo pari al 20% della provvigione venditore (listing agent) maturata in caso di perfezionamento dell'intermediazione, ovvero con l'iscrizione della compravendita nel registro fondiario;

che in esito a una lite verificatasi all'inizio di aprile 2019, durante la quale IS 1 si è segnatamente rifiutato di fornire al titolare della CO 1 (V__________ N__________) i dati di alcuni clienti che intendevano affidare la vendita di un immobile a __________, la datrice di lavoro ha pronunciato il licenziamento immediato;

che, decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione (inc. CM.2019.474), con petizione 24 dicembre 2019 IS 1 ha convenuto la CO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne – previa ammissione al gratuito patrocinio – la condanna al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi del 5% dal 3 aprile 2019 a titolo di salario durante il termine ordinario di disdetta, di fr. 23'124.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi del 5% dal 3 aprile 2019 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, di fr. 3'100.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2017 a titolo di provvigione per la vendita di un immobile a __________ e di fr. 2'890.- (dedotti gli oneri sociali) in relazione a una compravendita sul fondo n. __________ RFD di __________ purché il diritto di compera (DG 4857/14.03.2019), già annotato, fosse esercitato;

che la convenuta si è opposta alla petizione;

che esperita l'istruttoria e raccolte le conclusioni delle parti in cui l'attore ha adeguato a fr. 21'124.- (dedotti gli oneri sociali) l'indennità per licenziamento ingiustificato, il Pretore con sentenza 9 settembre 2022 ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha accertato che la convenuta dovrà corrispondere all'attore fr. 2'890.- (dedotti gli oneri sociali) a condizione che il diritto di compera di cui al DG 4857/14.03.2019 annotato sul fondo part. __________ RFD di __________ sarà esercitato, rinunciando per il resto a prelevare spese processuali e obbligando l'attore a rifondere alla convenuta fr. 3'900.- per ripetibili ridotte;

che l'attore, contestualmente all'appello 3 ottobre 2022 (inc. 12.2022.142) con cui chiede che gli siano riconosciute anche un'indennità di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2019 per il salario durante il termine ordinario di disdetta e una di fr. 21'124.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi del 5% dalla medesima data per licenziamento ingiustificato, postula di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche nella procedura di secondo grado;

che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all'art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);

che, per quanto attiene alla prima condizione (indigenza), l'istante deve esporre la sua situazione di reddito e di sostanza (art. 119 cpv. 2 CPC) e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il fabbisogno suo e della famiglia (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con riferimenti);

che giusta l'art. 119 cpv. 3 CPC il giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria;

che pur vigendo il principio inquisitorio limitato spetta all'istante presentare – per quanto possibile e spontaneamente – la propria situazione finanziaria sostanziando in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese, pena il rigetto della domanda (II CCA 13 settembre 2019, inc. 12.2019.129);

che non vi è per contro un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per rimediare a un'istanza incompleta o poco chiara, la figura dell'interpello (art. 56 CPC) come anche l'obbligo d'informazione dell'art. 97 CPC non essendo destinati a sopperire a negligenze processuali delle parti (recentemente: STF 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2 e 5A_1012/2020 del 3 marzo 2021 consid. 3.2.3 con rinvii), in particolare a facilitare il lavoro dell'avvocato che patrocina il richiedente, mediante una supervisione critica del giudice (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 19 ad art. 119; Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 8 ad art. 119);

che una domanda formulata con l'ausilio di un legale ma sprovvista di motivazione e di documentazione deve essere quindi respinta senza ulteriori formalità (da ultimo: STF 5A_1045/2021 del 18 agosto 2022 consid. 3.1);

che in concreto la richiesta di gratuito patrocinio formulata da IS 1 con l'assistenza del proprio legale contestualmente all'appello manca di ogni motivazione e documentazione e va così respinta senza indugio;

che neppure la circostanza – per altro nemmeno adombrata dall'appellante a sostegno della propria richiesta – che egli sia stato posto al beneficio del gratuito patrocinio in prima sede sarebbe del resto suscettibile di modificare l'esito dell'odierna decisione (sull'insufficienza, comunque sia, di un eventuale rinvio alla decisione di gratuito patrocinio in prima istanza cfr. STF 5A_502/2017 del 15 agosto 2017 consid. 3.2), ancor meno ove si consideri che la documentazione prodotta in prima sede si riferiva a una situazione antecedente al 3 aprile 2020 (data del decreto pretorile sull'assistenza giudiziaria) che appare ormai, a prima vista, ampiamente superata, in particolare per quel che è delle entrate dall'assicurazione contro la disoccupazione (v.doc. T2 nell'inc. SO.2019.6384);

che in condizioni del genere la domanda di gratuito patrocinio dev'essere respinta per manifesto difetto dei presupposti dell'art. 117 lett. a CPC, il che rende superfluo l'esame della seconda condizione (probabilità di successo dell'appello: art. 117 lett. b CPC);

che nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC) né assegnate ripetibili alla controparte la quale non è stata sentita (art. 119 cpv. 3 CPC);

che una volta passata in giudicato la presente decisione, all'appellante, nell’ambito dell’inc. n. 12.2022.142, sarà fissato il termine per versare l’anticipo delle spese presumibili di fr. 2'500.- (calcolato sulla base del valore ancora litigioso di fr. 33'451.25);

che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come è quello emesso in materia di gratuito patrocinio, segue la via dell'azione principale (STF 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1);

che la presente decisione viene presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 e 119 CPC,

decide:

  1. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 3 ottobre 2022 di IS 1 è respinta.

  2. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.

  3. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice delegato La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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