Incarto n. 12.2023.51
Lugano 18 agosto 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2022.2632 – della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 30 maggio 2022 da
AO 1 patrocinato dall' . PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall' PA 1
con cui l'istante ha chiesto, nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'342.05 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2022 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da quest'ultima al PE n. __________80 dell'UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente con decisione 3 aprile 2023 condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 39'443.40 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2022 e rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al PE, con seguito di spese processuali (di fr. 1'600.- complessivi) per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili parziali;
appellante la convenuta che, con atto di appello 20 aprile 2023, chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare l'istanza irricevibile o quanto meno di respingerla, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 24 maggio 2023 propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AO 1 e AP 1 si sono sposati a O__________ __________ __________ il 1° agosto 2004. Dal matrimonio è nato L__________, il 18 febbraio 2006.
B. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale (PUC) avviata dalla moglie, con decreto cautelare del 23 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di P__________ in uso alla moglie, cui ha affidato il figlio, ha regolato il diritto di visita paterno e ha stabilito con effetto immediato un contributo alimentare di fr. 4'450.- mensili in favore della moglie e di fr. 1'100.- mensili (oltre all'assegno familiare) in favore del figlio (doc. B).
C. Al termine della procedura PUC, con sentenza 25 novembre 2020 il Pretore ha – per quanto qui di rilievo – aumentato, con effetto dal 1° giugno 2018, il contributo alimentare in favore della moglie a fr. 5'365.- mensili e quello in favore del figlio a fr. 2'530.- mensili (oltre all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica), non senza autorizzare AO 1 a dedurre fr. 47'479.75 per contributi cautelari erogati in eccesso pendente causa alla moglie e fr. 1'117.20 erogati in eccesso pendente causa per il figlio. Oltre a ciò, il Pretore ha obbligato il marito a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 20'000.- (doc. D).
D. Adita su appello di entrambi i coniugi, la prima Camera civile del Tribunale d'appello – respinta il 17 dicembre 2020 la richiesta del marito di accordare effetto sospensivo al gravame – con sentenza del 17 febbraio 2022 ha riformato la sentenza pretorile nel senso che ha respinto la richiesta di provvigione ad litem e ha ridefinito il contributo alimentare in favore della moglie in fr. 4'475.- mensili dal 1° giugno 2018 al 10 settembre 2020, in fr. 4’610.- mensili dall'11 settembre 2020 al 17 febbraio 2022 e in fr. 5'270.- mensili dal 18 febbraio 2022 in poi, confermando per il resto il giudizio impugnato (I CCA, inc. 11.2020.172/174: doc. L). Un ricorso in materia civile di AP 1 contro quest'ultima sentenza è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale il 3 agosto 2022 (STF 5A_207/2022).
E. Intanto con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 30 maggio 2022 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 37'384.50 più interessi del 5% dal 21 marzo 2022 e il rigetto in via definitiva – per fr. 53'342.05 (fr. 33'342.05 per contributi alimentari pagati di troppo e fr. 20'000.- in restituzione della provvigione ad litem, non dovuta) – dell'opposizione interposta dalla medesima al PE n. __________80 emesso dall'UE di Lugano (doc. A) più interessi del 5% dal 21 marzo 2022.
F. Con osservazioni 11 luglio 2022 la convenuta si è opposta all'istanza, rilevando che i contributi alimentari di cui era chiesta la restituzione erano stati pagati volontariamente e spontaneamente dall'istante prima della decisione supercautelare del gennaio 2019 sicché alla loro rifusione ostava l'art. 63 CO. Quanto alla restituzione della provvigione ad litem, AP 1 ha obiettato che la richiesta era già stata formulata con il memoriale di replica 29 aprile 2021 nella procedura di divorzio, nel frattempo avviata innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 6 (inc. DM.2020.117), sicché essa si rivelava irricevibile per litispendenza altrove.
G. L'istante ha replicato spontaneamente il 15 luglio 2022 correggendo (in esito a un errore di trascrizione verificatosi nel petitum dell'istanza che così è stato adeguato alla motivazione della medesima) la propria pretesa di restituzione in fr. 53'342.05. La convenuta ha duplicato spontaneamente il 28 luglio 2022 ribadendo il proprio punto di vista.
H. Con decisione 3 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza e condannato AP 1 a versare a AO 1 fr. 39'443.40 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2022, rigettando inoltre in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al PE, con seguito di spese processuali (di fr. 1'600.- complessivi) per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili parziali.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 aprile 2023 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare l'istanza irricevibile o quanto meno di respingerla, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 24 maggio 2023 AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
considerando
in diritto:
Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti il cui valore è pacificamente (come nella fattispecie, secondo l'accertamento del primo giudice, non contestato dalle parti: v. decisione impugnata, pag. 9) di almeno fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC). Introdotto il 20 aprile 2023 (v. timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione impugnata (notificata l'11 aprile 2023 alla convenuta), l'appello in esame è tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta del 24 maggio 2023 (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto, ricordati i presupposti per accordare tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), ha accertato che in esito alle sentenze PUC del Pretore (per il contributo del figlio) e della prima Camera civile del Tribunale d'appello (per il contributo per la moglie) il credito alimentare di AP 1 per sé e per L__________, nel periodo giugno 2018 – febbraio 2022, ammontava (secondo quanto concordemente ritenuto dalle parti e risultante dagli atti) a fr. 326'729.55 (fr. 203'879.55 contributo per la moglie, fr. 122'850.- contributo per il figlio). Siccome poi la decisione PUC del 25 novembre 2020 autorizzava il marito a dedurre complessivi fr. 48'596.95 per contributi cautelari erogati in esubero pendente causa alla moglie (fr. 47'479.75) e al figlio (fr. 1'117.20), e il debitore si era avvalso di tale facoltà nella presente procedura nella misura in cui, fra i pagamenti effettuati, aveva allegato anche quegli importi che la convenuta, dal canto suo, riconosceva esserle stati corrisposti, i contributi alimentari dovuti da AO 1 si riducevano per il periodo in rassegna a fr. 278'132.60 (fr. 326'729.55 meno fr. 48'596.95). A fronte di ciò, il Pretore aggiunto ha appurato in fr. 316'610.65 gli esborsi complessivi del marito riconosciuti dalle parti e documentati, al netto dei pagamenti diretti (fr. 48'596.95) da lui effettuati tra giugno 2018 e marzo 2019, già conteggiati nel calcolo degli alimenti dovuti. Ne ha desunto, il primo giudice, che il maggior esborso rispetto all'onere stabilito dalle decisioni giudiziarie PUC assommava a fr. 38'478.05 (fr. 278'132.60 meno fr. 316'610.65) e in tale misura i fatti erano immediatamente comprovati nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC (loc. cit., pag. 3 a 5).
Dovendosi esaminare, alla luce delle obiezioni della convenuta, se anche la situazione giuridica fosse chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b CPC), il Pretore aggiunto ha stabilito che ciò era il caso per la pretesa di fr. 48'596.95 (per i pagamenti diretti tra giugno 2018 e marzo 2019) poiché essa si fondava sull'accertamento giudiziario di un credito di uguale importo derivante dalla decisione pretorile PUC del 25 novembre 2020, passata in giudicato, che autorizzava il marito (che si è poi avvalso di tale facoltà nella presente procedura) a dedurre quella somma in applicazione del principio secondo cui un debitore alimentare può compensare il contributo a suo carico, fino all'ammontare del contributo medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare accertato dal giudice, da lui direttamente e comprovatamente pagati. Lo stesso non poteva invece dirsi per gli altri due esborsi (contestati dalla convenuta) di fr. 14'485.95 (per oneri ipotecari dell'abitazione coniugale da gennaio 2019 a dicembre 2021) e di fr. 4'548.70 (per premi di cassa malati del figlio da gennaio 2019 a febbraio 2022) mancando a tal riguardo una decisione giudiziaria che accertasse tali crediti e autorizzasse il debitore a compensarli con i crediti alimentari stabiliti a suo carico. I pagamenti di tali somme concernevano inoltre poste del fabbisogno coperte dai contributi alimentari decisi in via cautelare e finale PUC, sicché l'istante non aveva pagato un indebito nel senso dell'art. 63 CO bensì adempiuto un preciso obbligo di mantenimento giudiziario (loc. cit., pag. 5 a 8).
Trattandosi infine della rifusione della provvigione ad litem corrisposta in ossequio alla decisione pretorile PUC del 25 novembre 2020 ma poi revocata dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello, il Pretore aggiunto ha rilevato che, per effetto della sentenza d'appello del 17 febbraio 2022, era venuta meno la causa giuridica (nel senso dell'art. 62 cpv. 2 CO) del versamento che giustificava la richiesta di restituzione. Riguardo all'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta, egli l'ha respinta poiché non v'era la necessaria identità tra l'azione in esame (condannatoria, fondata sulle norme dell'indebito arricchimento) e quella di divorzio (nel cui contesto si inseriva anche il tema della provisio ad litem, fondata sul diritto matrimoniale). Senza contare che, ad esito noto della presente procedura, nulla avrebbe impedito alla convenuta di contrastare la richiesta di restituzione del marito nella procedura di divorzio. In definitiva, il Pretore aggiunto ha pertanto calcolato i versamenti in eccesso – documentalmente comprovati e giuridicamente chiari – in fr. 19'443.40 (fr. 38'478.05 meno fr. 14'485.95 e meno fr. 4'548.70), cui ha aggiunto fr. 20'000.- (provvigione ad litem) per complessivi fr. 39'443.40 (loc. cit., pag. 8 seg.).
3.1 La procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC offre alla parte istante la possibilità di seguire una via giudiziaria semplice e rapida nei casi in cui la situazione di fatto e di diritto è chiara, in alternativa alle procedure ordinarie o semplificate normalmente a disposizione. Affinché si possa agire in tal senso, è necessario che i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e che la situazione giuridica sia chiara (lett. b). I fatti sono “incontestati” se non sono contestati dal convenuto, e sono “immediatamente comprovabili” quando il loro accertamento non causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che comunque in procedura sommaria le prove vanno di principio addotte mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC) e il grado di prova resta quello della prova piena e non della verosimiglianza. La situazione giuridica è “chiara” quando l'applicazione della norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del testo legale o sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse. Ciò non è di regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere di apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (STF 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1; DTF 144 III 462 consid. 3.1). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC la convenuta non può limitarsi a sostenere genericamente che la fattispecie non è liquida o invocare degli argomenti speciosi e manifestamente votati all’insuccesso (STF 5A_553/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 4.2, 4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3, 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7), bensì deve sollevare obiezioni ed eccezioni motivate e convincenti, che non possono essere immediatamente smentite e che per loro natura sono suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice. Non è tuttavia necessario che essa renda verosimile l’inesistenza, l’inesigibilità o l’estinzione della pretesa fatta valere nei suoi confronti: basta che gli argomenti proposti siano atti a comportare il rigetto dell’azione, non appaiano di primo acchito inconsistenti e non si prestino a un esame in procedura sommaria (STF 5A_553/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 4.2, 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1, 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 6, DTF 144 III 462 consid. 3.1). Immediata comprovabilità e chiarezza giuridica non esonerano tuttavia il tribunale dai suoi doveri e dunque nemmeno dalla necessità di procedere a una minuziosa valutazione delle prove a disposizione o a un loro apprezzamento (II CCA del 22 gennaio 2020, inc. 12.2019.106 consid. 6 con riferimento).
3.2 Per quel che è del maggiore esborso sostenuto dall'istante nel periodo in questione i fatti sono – come ha accertato il primo giudice – immediatamente comprovabili se non – almeno nel risultato – incontestati. Che poi i contributi alimentari dovuti e corrisposti vadano calcolati al netto o al lordo della deduzione autorizzata dal Pretore nella decisione PUC del 25 novembre 2020 – che per altro su questo punto (dispositivo n. 7) è passata incontestata in giudicato – nulla muta all'atto pratico. Il problema non è tanto se il marito abbia pagato (con riferimento ai fr. 48'596.95) un indebito e si sia creduto erroneamente debitore nel senso dell'art. 63 cpv. 1 CO, come invece il Pretore aggiunto (sopra, consid. 2) si è interrogato per gli altri due esborsi di fr. 14'485.95 (per oneri ipotecari dell'abitazione coniugale da gennaio 2019 a dicembre 2021) e di fr. 4'548.70 (per premi di cassa malati del figlio da gennaio 2019 a febbraio 2022). A differenza di questi ultimi, la pretesa di rimborso di fr. 48'596.95 (che la stessa convenuta ammette esserle stati corrisposti) si riferisce sostanzialmente a pagamenti effettuati prima di ogni provvedimento giudiziario e si fonda sulla ricordata autorizzazione giudiziaria del 25 novembre 2020 che l'appellante non può più rimettere in discussione. Ciò posto, non v'è spazio per altre considerazioni. Senza contare – ad ogni buon conto – che quand'anche AO 1 avesse effettuato i pagamenti tra giugno 2018 e febbraio/marzo 2019 pur sapendo di dovere in qualche misura – non ancora definita e controversa – provvedere al sostentamento della moglie e del figlio, il versamento eccedentario (per quanto emerso successivamente, in esito alla nota decisione finale PUC) era, comunque sia, assimilabile a una prestazione senza valida causa (Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8a edizione, n. 56.04; più in generale sul tema cfr. Sieber, Gedanken zur Rückerstattung von urteilsmässig festgelegten ehelichen und nachehelichen Unterhaltsleistungen in: ZBJV 157/2021 pag. 143 segg.). Ne discende che le obiezioni della convenuta non erano tali da far vacillare il convincimento del giudice e potevano essere immediatamente scartate. La situazione giuridica potendosi così dire, a un sommario esame, chiara, l'appello manca, su questo punto, di consistenza.
4.1 Dalla prima censura (versamento della provvigione ad litem senza causa legittima) va subito sgombrato il campo. La prima Camera civile ha riformato su tale punto la decisione pretorile non perché l'istituto della provvigione ad litem non fosse possibile in ambito PUC (questione che è stata lasciata espressamente irrisolta) bensì perché AP 1 non poteva dirsi sfornita di mezzi sufficienti per sopperire alle spese processuali (I CCA del 17 febbraio 2022, inc. 11.2020.172/174 consid. 10b e 10d). A parte ciò, il Pretore aveva ordinato il 25 novembre 2020 lo stanziamento della prestazione con una decisione immediatamente esecutiva. E poiché l'appello contro la decisione PUC non aveva manifestamente effetto sospensivo (DTF 137 III 475), AO 1 non aveva altra scelta che conformarsi (nell'attesa della decisione su appello) a tale ordine, tanto più che la sua richiesta di accordare effetto sospensivo al gravame era stata subito respinta il 17 dicembre 2020. Nella misura in cui ha quindi concluso che la causa giuridica (la decisione pretorile PUC del 25 novembre 2020) dell'avvenuto versamento aveva cessato di sussistere (nel senso dell'art. 62 cpv. 2 CO) e giustificava la pretesa di restituzione, la decisione impugnata sfugge d'acchito alla critica.
4.2 Passando all'eccezione di litispendenza altrove (art. 59 cpv. 2 lett. d e 64 CPC), sarà anche vero che l'importo chiesto in restituzione sia (quantitativamente) il medesimo di quello rivendicato e già sub iudice nella procedura di divorzio. Ciò non significa tuttavia che le due pretese fossero anche identiche. Si conviene invero con l'appellante che – per giustificare l'eccezione dell'art. 59 cpv. 2 lett. d CPC – le pretese non debbano necessariamente fondarsi sulla medesima causa giuridica. Così come non fa dubbio che un'eventuale identità delle pretese va determinata unicamente in funzione delle domande di giudizio e dei fatti invocati a loro sostegno o, in altri termini, del complesso di fatti su cui poggiano le domande (DTF 140 III 278 consid. 3.3 con rinvio). Sta di fatto che, già a prima vista, il complesso dei fatti su cui poggiava la richiesta di restituzione formulata il 29 aprile 2021 con la replica nella procedura di divorzio (doc. 1, pag. 17 e pag. 20) e quello su cui si fonda l'istanza del 30 maggio 2022 non sono lontanamente i medesimi. Mentre la prima domanda si riconduceva all'obbligo di restituzione della prestazione fondata sul diritto matrimoniale (per il quale la provvigione ad litem costituisce un semplice anticipo destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computato sulla liquidazione del regime matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo: DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii), la seconda poggia su una situazione modificata e assai diversa. Se la prima domanda si doveva al fatto che il Pretore aveva ordinato – mediante decisione esecutiva – la prestazione nella procedura PUC, la seconda faceva seguito alla decisione della prima Camera civile che aveva revocato il 17 febbraio 2022 la provvigione ad litem e le aveva tolto così ogni causa legittima, rendendola successivamente una prestazione indebita. A prescindere da ciò, l'inconsistenza della doglianza si evince – per abbondanza – anche dal fatto, noto alle parti e a questo Tribunale (art. 151 CPC) presso il quale è pendente dal 14 luglio 2023 un nuovo appello di AP 1 nella causa di divorzio (inc. 11.2023.79), che in quel procedimento la richiesta di restituzione della provvigione ad litem è stata, per finire, lasciata cadere da AO 1. Tant'è che il Pretore non vi si è dovuto pronunciare nella sentenza finale del 6 giugno 2023 (inc. DM.2020.117, pag. 18). La questione, oltre che liquida, parrebbe dunque anche essere superata.
4.3 Nella misura in cui, infine, l'appellante chiede di dichiarare (anche) su questo punto l'istanza irricevibile per carenza dei presupposti dell'art. 257 CPC, la censura si rivela improponibile poiché sprovvista di motivazione. Comunque sia, per quanto testé illustrato, le obiezioni ed eccezioni sollevate – perlopiù in modo strumentale – si sono dimostrate di primo acchito inconsistenti o hanno potuto essere scartate senza oneri eccessivi. L'appello vede pertanto la sua sorte segnata.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 20 aprile 2023 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 1'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 1'500.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).