Incarto n. 12.2023.16
Lugano 17 aprile 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.243 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12 luglio 2021 da
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinato dall’ PA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'196.40 oltre interessi quale importo complessivo a liquidazione del rapporto di lavoro;
pretesa avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 14 dicembre 2022;
insorgente l’attrice con appello 30 gennaio 2023, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 6 marzo 2023 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. A partire dal 1° gennaio 2013, AO 1 è stato assunto da AP 1 in qualità di disinfestatore, per un salario di fr. 3'000.- lordi oltre alla tredicesima (doc. 2). Il 1° marzo 2016 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto (doc. B), che all’art. 6 prevedeva un rimborso spese (per viaggio, vitto e alloggio) nonché la messa a disposizione di un veicolo e di un cellulare aziendali e menzionava l’esistenza di un Regolamento Spese, “che è da considerarsi parte integrante del presente contratto e perciò parallelamente firmato dal dipendente”. Tale regolamento (doc. C), che le parti non hanno tuttavia sottoscritto, prevedeva al pto. 3.1 che “Di regola non è possibile usare il veicolo aziendale anche privatamente”.
B. Il 27 settembre 2019 AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro per il 30 novembre 2019, liberandolo immediatamente dall’obbligo di presenza e chiedendogli di riconsegnare i beni aziendali in suo possesso, fra cui il telefonino, la vettura e la tessera per il rifornimento (doc. E). Con nota manoscritta, l’amministratore unico (AU) D__________ segnalava che AO 1 era in procinto di partire per le ferie e che “Il telefono sarà riconsegnato al suo rientro il 14.10.2019”.
C. La fine del contratto ha generato fra le parti delle discussioni volte alla liquidazione dei rapporti di dare e avere (segnatamente in relazione a indennità per licenziamento abusivo, salario e vicendevoli pretese di rimborso spese, cfr. doc. 4, 6, 7, 8, N, O). In particolare, per quanto qui d’interesse, nell’ottobre/novembre 2019 (doc. N, 4, 6 e 8) AP 1 ha rimproverato a AO 1 di avere utilizzato impropriamente il veicolo aziendale e la tessera di rifornimento (“tessera carburante __________”) anche per questioni private nonché gli ha chiesto un rimborso di fr. 2'614.75 per spese telefoniche private e per il costo di sostituzione della carta SIM. Successivamente, con scritto 4 marzo 2020 (doc. O), la medesima si è dichiarata disposta a versargli a titolo bonale fr. 1'387.02 quale rimborso di alcune spese ma ha rivendicato (con relativa compensazione parziale) fr. 20'038.90 quale indennizzo per l’uso privato del veicolo, fr. 136.40 per due rifornimenti di benzina avvenuti a scopo privato e fr. 300.- per la mancata restituzione del cellulare aziendale (un iPhone 6 di 128 GB, v. doc. D3).
D. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. A2), con petizione 12 luglio 2021 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando di condannarlo a versarle complessivi fr. 19'196.40 oltre a interessi al 5% dal 21 marzo 2020 quale somma parziale (art. 86 CPC) a titolo di liquidazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, l’attrice ha chiesto fr. 18'760.- quale indennizzo per l’uso privato del veicolo aziendale (vietato dal pto. 3.1 del Regolamento Spese, se non con il consenso della datrice di lavoro e a eccezione del tragitto casa-lavoro, calcolato sulla base di 26'800 km x fr. 0.70/km, v. anche doc. F, G, H), fr. 136.40 quale rimborso di due rifornimenti privati di benzina pagati mediante la tessera aziendale (doc. H1 e H2) e fr. 300.- quale rimborso del valore del telefonino aziendale mai restituito.
E. Con osservazioni 24 settembre 2021 il convenuto ha postulato l’integrale reiezione della petizione, osservando in primo luogo di non aver mai sottoscritto né accettato il Regolamento Spese e di essere anzi stato espressamente autorizzato da D__________ a utilizzare la vettura aziendale anche per scopi privati (tenuto anche conto della loro amicizia e del basso stipendio percepito) come pure rimarcando che la pretesa di risarcimento della controparte sarebbe tardiva e pretestuosa, ovvero frutto di una ripicca a causa di una denuncia penale da lui sporta nei confronti dell’amministratore unico. Il convenuto ha inoltre contestato i conteggi della controparte concernenti il chilometraggio e il relativo indennizzo (visto anche il ridotto valore dei veicoli messi a disposizione) come pure l’esistenza e la natura privata dei rifornimenti in questione, precisando poi di avere già restituito il cellulare aziendale e contestando il valore attribuitogli dalla parte avversa.
F. All’udienza del 18 novembre 2021 le parti si sono confermate nelle proprie antitetiche posizioni. In tale occasione, l’attrice ha presentato una replica spontanea scritta, a cui è ancora seguita la duplica spontanea 7 dicembre 2021 del convenuto.
G. Dopo aver esperito l’istruttoria e raccolto le conclusioni scritte delle parti (entrambe del 7 dicembre 2022), con decisione 14 dicembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione, condannando l’attrice a versare al convenuto fr. 5’900.- a titolo di ripetibili.
H. Con appello 30 gennaio 2023 l’attrice si è aggravata contro tale decisione, postulandone la riforma nel senso di accogliere integralmente la sua petizione e porre le ripetibili (in ogni caso da ridurre a fr. 2'900.-) a carico della controparte, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
I. Con risposta all’appello 6 marzo 2023 il convenuto si è opposto al gravame postulandone la reiezione (nella misura della sua ricevibilità), pure con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).
In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato. L’appello 30 gennaio 2023 contro la decisione 14 dicembre 2022 (notificata il 15 dicembre 2022) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la risposta 6 marzo 2023 dell’appellato.
Quanto al contenuto della decisione di primo grado, secondo gli accertamenti pretorili l’attrice non ha dimostrato che l’uso privato del veicolo aziendale non fosse autorizzato; l’istruttoria ha piuttosto evidenziato il contrario, ovvero che quando hanno concluso il contratto, D__________ e AO 1 erano legati da un rapporto di amicizia, che la datrice di lavoro non aveva imposto al dipendente alcuna istruzione o limitazione d’uso del veicolo e che il suo utilizzo anche a scopo privato era manifesto e noto a tutti, senza che venisse mai sollevata alcuna contestazione o riserva (v. teste P__________). Il Pretore ha altresì rimarcato che l’inesistenza di chiare istruzioni o divieti è attestata anche dall’assenza di controlli e di richieste di rimborso prima delle rivendicazioni del dipendente e dell’insorgere della controversia, nonché dalla prima presa di posizione dell’assicurazione di protezione giuridica della datrice di lavoro, dall’interrogatorio di D__________ e dal tenore stesso del Regolamento, da cui si evince che l’uso del veicolo non doveva avvenire esclusivamente, ma solo prevalentemente per scopi di lavoro ed era comunque concesso per il tragitto casa-lavoro (ovvero per un uso tipicamente privato). Di conseguenza la tesi del convenuto, secondo cui la pretesa di indennizzo è una ripicca dell’attrice alle pretese da lui avanzate, è stata ritenuta convincente.
Giusta gli accertamenti pretorili, l’attrice neppure ha dimostrato che i contestati rifornimenti di benzina siano stati effettuati da AO 1 né tantomeno che servissero a uno scopo privato.
In merito al cellulare aziendale, per il Pretore la tesi del convenuto relativa all’avvenuta restituzione è, malgrado l’assenza di una ricevuta (neppure allestita al momento della consegna), ben più convincente di quella dell’attrice, dal momento che il problema è stato sollevato solo dopo l’avvio della causa e che la datrice di lavoro aveva conteggiato al dipendente la spesa per la SIM distrutta. Oltretutto, l’attrice non ha offerto alcuna prova riguardante il tipo di telefono e il suo valore.
Infine, il Pretore ha considerato rilevante pure il fatto che AP 1, nel suo scritto del 4 marzo 2020 (doc. O) e alla luce dei conteggi allestiti da AO 1, si fosse dichiarata disposta a versargli fr. 461.- per spese di carburante e fr. 337.02 per altre spese e che i suddetti conteggi non sono stati prodotti, sicché non è possibile effettuare una verifica più approfondita. In conclusione, il primo giudice ha accertato che l’attrice deve sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione delle sue tesi, respingendo integralmente la petizione.
Con il suo gravame, AP 1 lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto essere sentita. Il Pretore non le avrebbe difatti concesso di dimostrare le proprie pretese, rifiutando (con ordinanza 27 ottobre 2022) la perizia tecnica da lei richiesta al fine di determinare il danno conseguente all’uso privato del veicolo aziendale. L’appellante rimprovera altresì al Pretore di avere emesso la sua decisione solo due giorni dopo averle notificato il memoriale conclusivo del convenuto (in data 12 dicembre 2022, v. doc. D ed E prodotti con il gravame), ovvero senza garantirle il diritto di replica, in particolare in relazione alla richiesta di quest’ultimo di ottenere fr. 12'000.- a titolo di ripetibili (formulata per la prima volta in tale sede con la produzione della corrispondente nota d’onorario), per poi inammissibilmente rilevare che tale richiesta era rimasta incontestata e porre a suo carico un importo eccessivo a titolo di ripetibili (fr. 5'900.-).
Ai sensi dell’art. 232 cpv. 2 CPC, chiusa l’assunzione delle prove, le parti possono di comune accordo rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta conclusiva, ove è data la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie e sul merito della lite. In tal caso, il giudice non deve dare loro la possibilità di esprimersi una seconda volta. Tuttavia, stante il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), entrambe hanno il diritto incondizionato di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Di conseguenza, anche se ai sensi dell’art. 232 cpv. 2 CPC non è necessario che il giudice assegni alle parti un termine per esprimersi una seconda volta, egli deve lasciare, tra la notifica delle memorie scritte e il giudizio, un lasso di tempo sufficiente perché esse abbiano la possibilità di depositare osservazioni spontanee se lo ritengono necessario (DTF 146 III 97 consid. 3.3 e 3.4). Secondo il Tribunale federale, il tempo necessario affinché il giudice possa reputare che la parte non intende esprimersi dev’essere almeno di dieci giorni dalla notifica dell’atto (STF 5D_74/2019 del 29 maggio 2019 consid. 4.1 e 5D_81/2015 del 4 aprile 2016 consid. 2.3.3; v. anche IICCA del 28 giugno 2022, inc. 12.2022.7, consid. 2.1). La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto e non subisca alcun pregiudizio (DTF 142 III 55 consid. 4.3, 137 I 195 consid. 2.3.2, STF 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.3; IICCA del 28 giugno 2022, inc. 12.2022.7, consid. 2.3).
Nel caso specifico, il primo giudice ha emesso la propria decisione a distanza di 5 giorni dalla ricezione degli allegati conclusivi, rispettivamente di 2 giorni dalla notifica a AP 1 delle conclusioni della controparte (v. anche doc. D ed E annessi all’appello, ammissibili alla luce dell’art. 317 CPC). Il suesposto principio risulta pertanto violato. Tenuto conto da una parte che la nota d’onorario prodotta da AO 1 non può essere considerata incontestata e non è in ogni caso stata confermata dal primo giudice, e dall’altra che la violazione del diritto di essere sentita di AP 1 è stata sanata innanzi alla scrivente Camera (quale autorità di ricorso dotata di pieno potere di esame sui fatti e sul diritto), avendo la stessa potuto esprimersi compiutamente sulle argomentazioni della controparte e sulla quantificazione delle ripetibili operata dal Pretore nell’ambito della sua attuale impugnativa, non è necessario rinviare la causa al primo giudice. Piuttosto, per motivi di economia processuale e celerità, la questione verrà esaminata nel prosieguo della presente decisione, sulla base delle censure appellatorie.
In virtù del diritto alla prova, espressamente codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC come componente del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1). Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto, bensì è controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e della celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove, che permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente raccolti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], in: FF 2006 p. 6684; DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; STF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6; IICCA dell’8 luglio 2016, inc. 12.2015.192, consid. 2).
Nel caso concreto, con ordinanza probatoria 27 ottobre 2022 il giudice di prima sede ha rifiutato l’esperimento della perizia volta a determinare l’indennizzo per l’uso privato del veicolo aziendale siccome l’ha ritenuta inutile alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, ovvero avendo egli concluso che l’uso privato della vettura era consentito e non fondava pertanto alcuna pretesa di risarcimento della datrice di lavoro. Il Pretore ha dunque ammissibilmente eseguito un apprezzamento anticipato della prova, che non costituisce una violazione del diritto di essere sentita dell’appellante. Piuttosto, qui di seguito si esaminerà se le valutazioni di merito del primo giudice resistono alle critiche mosse dall’impugnativa.
Quale osservazione preliminare, si deve dare ragione all’appellante quando osserva che le concessioni da lei fatte nel suo scritto doc. O in reazione alle pretese di rimborso del suo ex dipendente e l’assenza negli atti dei conteggi di quest’ultimo sono irrilevanti ai fini del giudizio (contrariamente a quanto sembra avere osservato il Pretore nella decisione impugnata). In tale scritto, AP 1 si era limitata a riconoscere alla controparte, a titolo bonale, alcuni importi per pretese che non interessano la presente procedura e a opporvi in compensazione sue maggiori richieste di risarcimento, fra cui quelle qui in esame (con richiesta del pagamento del residuo). Non risulta che esse siano nel frattempo decadute o siano state estinte per avvenuta compensazione (ritenuto che il loro fondamento va esaminato sulla base delle prove prodotte nell’ambito di questo incarto), mentre le pretese a suo tempo avanzate da AO 1 non sono oggetto della presente procedura.
In merito al veicolo aziendale, l’appellante rimprovera al primo giudice di avere erroneamente posto a suo carico l’onere di dimostrare l’assenza di un’autorizzazione all’uso privato (quando era invece il convenuto a doverne dimostrare l’asserita esistenza) e di avere fondato i suoi accertamenti su un esame di semplice verosimiglianza, trascurando le risultanze istruttorie. A tal proposito, sottolinea in primo luogo che il contratto non autorizzava l’uso privato del veicolo e piuttosto rinviava a un regolamento (quale sua parte integrante) che lo vietava. Il Pretore avrebbe in secondo luogo omesso di verificare se tale regolamento era stato messo a disposizione di AO 1, nonché di considerare che esso era noto e applicabile a tutti i dipendenti, convenuto compreso (cfr. deposizioni di D__________ e AO 1, testimonianze di S__________ e K__________). Per l’appellante, AO 1 avrebbe accettato il regolamento indipendentemente dalla sua mancata sottoscrizione (neppure necessaria, non essendovi esigenze di forma al riguardo), e meglio già mediante la stipulazione del contratto. Il primo giudice avrebbe inoltre a torto sminuito la portata del divieto facendo riferimento alla sua formulazione, quando in realtà il semplice fatto di indicare che l’uso privato era “di regola” vietato o che l’uso della vettura doveva essere “prevalentemente” aziendale significa solamente che le parti avevano la facoltà di accordarsi diversamente, ciò che però il convenuto non avrebbe mai dimostrato. Secondo l’appellante, non potrebbero valere quali prove né la mera esistenza di un rapporto di amicizia con D__________, né l’avvenuta rottamazione del veicolo privato di AO 1, né l’uso del veicolo aziendale per il tragitto casa-lavoro, giacché ciò non dimostra l’autorizzazione a un utilizzo privato indiscriminato e illimitato anche in altri contesti. Il Pretore avrebbe pure errato nell’osservare che l’utilizzo privato del veicolo da parte di AO 1 fosse manifesto e noto a tutti, siccome i collaboratori di AP 1 ascoltati in sede testimoniale non hanno saputo riferire in proposito, limitandosi ad affermare che nessuno di loro utilizzava la propria vettura aziendale per scopi privati. Solo il teste P__________ ha fornito delle indicazioni, che però non potrebbero essere ritenute attendibili: il teste avrebbe difatti riportato un mero “sentito dire”, rispettivamente si sarebbe riferito a un periodo in cui AO 1 ancora disponeva di una vettura privata (per cui la questione dell’uso del veicolo aziendale non poteva ancora essere sorta) e a un singolo e specifico contesto di natura privata (attività dell’ex dipendente per la Società ). Più in generale, egli sarebbe stato manifestamente di parte, avrebbe ricostruito la sua testimonianza a posteriori sulla base delle tesi del convenuto e si sarebbe limitato a formulare delle dichiarazioni soggettive in contrasto con quelle degli altri testi. L’appellante aggiunge che la reale situazione vigente fra le parti era quella esposta da D nella sua deposizione: ovvero, il veicolo aziendale era messo a disposizione per evitare di dover rimborsare ai dipendenti i costi per l’uso professionale del loro veicolo, e l’uso privato veniva concesso solo puntualmente in via eccezionale, dietro esplicita richiesta. Per l’appellante, AO 1 ne era sicuramente consapevole, tant’è che annotava separatamente gli spostamenti aziendali (e i chilometri percorsi) e quelli privati (doc. F), e avrebbe oltretutto esposto in causa delle dichiarazioni contrarie alla verità (segnatamente, evidenziando l’utilizzo dei mezzi pubblici per il tragitto casa-lavoro, quando i testi hanno invece costatato il suo uso regolare del veicolo aziendale). L’appellante ribadisce pertanto che la sua richiesta di indennizzo non è fondata su una ripicca (tenuto conto che le relative verifiche sono state avviate prima della denuncia della controparte) bensì costituisce un suo diritto, ben illustrato da chiari conteggi non sufficientemente contestati e fondati sulle registrazioni del convenuto medesimo (doc. F e H).
Il Pretore ha già esposto dottrina e giurisprudenza in relazione all’utilizzo dei beni aziendali. Si può comunque qui ricordare che se il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente una vettura aziendale, il secondo la può utilizzare per scopi privati solamente con il consenso (esplicito o concludente) del primo, che l’onere della prova dell’esistenza dell’autorizzazione incombe al dipendente (art. 8 CC) e che in caso di utilizzo privato in assenza di autorizzazione, questi deve al datore di lavoro un indennizzo (Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 5 ad art. 327b; Streiff/Von Kaenel/Rudolph in: Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., n. 5 ad art. 327b; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar OR, n. 5 ad art. 327a). La citata dottrina propende a ritenere che, in caso di dubbio, l’utilizzo del veicolo aziendale per scopi privati non sia concesso. Nondimeno, il fatto che il datore di lavoro tolleri l’uso privato del veicolo, rinunciando a sollevare contestazioni e a impartire istruzioni o chiare direttive al riguardo, può essere interpretato quale autorizzazione implicita (sul tema, v. STF 4A_332/2007 del 15 novembre 2007 consid. 3.2 e 3.3).
Il viaggio tra casa e luogo di lavoro non ha di principio uno scopo professionale (ovvero non è funzionale allo svolgimento del lavoro) bensì ha natura privata, e i derivanti costi (in assenza di accordi di segno contrario) sono pertanto a carico del dipendente (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 327b; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 2 ad art. 327b; STF 4A_379/2020 del 12 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Pertanto, l’insieme degli elementi agli atti permette di concludere che l’uso privato del veicolo era concesso o quantomeno tollerato, e la decisione pretorile di rifiutare l’esperimento di una perizia e di respingere la pretesa attorea di indennizzo resiste alla critica.
Ora, con la petizione AP 1 ha prodotto quale doc. D una fotocopia della tessera di rifornimento attribuita al dipendente (n. ). Il convenuto non ha mai contestato che quella fosse la tessera a sua disposizione (v. anche deposizione di D, verbale del 16 febbraio 2022, p. 2). Come rettamente rilevato dall’appellante, vari testi hanno confermato che le tessere di rifornimento erano personali, nel senso che a ogni dipendente era attribuita una tessera in via esclusiva (cfr. teste K__________, verbale del 28 settembre 2022, p. 4; teste S__________, verbale del 22 marzo 2022, p. 3; deposizione di E__________, verbale del 28 settembre 2022, p. 2). I rifornimenti in esame, evidenziati nei doc. H1 e H2 e corredati dal numero di tessera attribuito a AO 1, devono pertanto essergli imputati, in assenza di spiegazioni alternative (che quest’ultimo non ha fornito). Trattasi di un rifornimento di fr. 87.- effettuato sabato 27 aprile 2019 alle ore 10:48 a __________ e di un secondo di fr. 49.40 effettuato giovedì 20 giugno 2019 (giorno festivo) alle ore 20:46 a __________ (già luogo di domicilio del convenuto), ovvero in entrambi in casi in un giorno non lavorativo. Peraltro, l’appellante rileva di avere già in prima sede evidenziato, mediante l’ausilio dei doc. F (p. 17-18), G e H (p. 6-7), che nei periodi 27 aprile 2019 - 5 maggio 2019 e 20 giugno 2019
Per quanto concerne il cellulare aziendale, l’appellante critica il Pretore per aver erroneamente ripartito l’onere della prova e per aver aderito alla tesi del convenuto sulla base di una semplice (e contestata) verosimiglianza, ritenuto che quest’ultimo non avrebbe dimostrato la riconsegna dell’oggetto, mentre lei avrebbe sufficientemente dimostrato la propria pretesa di risarcimento di fr. 300.-, ben inferiore al prezzo di acquisto di fr. 589.- (doc. D3).
Giusta l’art. 339a cpv. 1 CO, alla fine del rapporto di lavoro, ciascuna parte deve restituire all’altra tutto quanto le è stato affidato durante detto rapporto. In particolare, il dipendente deve restituire al datore di lavoro tutti i beni aziendali affidatigli. Quanto all’onere della prova, il datore di lavoro che agisce in giudizio per ottenerne la riconsegna deve dimostrare tutti i fatti soggiacenti alla sua pretesa (art. 8 CC), segnatamente in relazione alla consegna, natura e qualità dei beni affidati, mentre il dipendente deve dimostrare di avere adempiuto al proprio onere di restituzione (Staehelin in: Zürcher Kommentar, OR, 4a ed., n. 6 ad art. 339a). In particolare, qualora il datore di lavoro avanzi una richiesta di risarcimento per la mancata restituzione di un bene aziendale, deve dimostrare il suo danno. In caso di perdita o distruzione di un oggetto che mantiene il proprio valore con il passare del tempo (“wertbeständig”), il danno si calcola in base al prezzo di acquisto di un nuovo oggetto analogo. Altrimenti, se l’oggetto perde valore, il danno dev’essere calcolato in base al valore attuale al momento della perdita (“Zeitwert”), tenuto conto del suo deprezzamento (DTF 127 III 73 consid. 5b).
Nella fattispecie, a ragione l’appellante rileva che la consegna del cellulare aziendale alla controparte e il relativo modello (iPhone 6 di 128 GB) non sono controversi, che l’onere di dimostrare l’avvenuta restituzione al termine del rapporto lavorativo incombeva al dipendente (v. anche sopra consid. 12) e che quest’ultimo non l’ha apportata. Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la fatturazione separata del valore della carta SIM distrutta non costituisce una prova, né corrisponde al vero che la pretesa di AP 1 è stata sollevata solo dopo l’avvio della causa (essendo già menzionata nello scritto doc. O). Nessun documento e nessun teste confermano l’avvenuta riconsegna, sicché la conseguenza dev’essere posta a carico di AO 1. Nondimeno, l’appellante non può essere seguita quando pretende di aver soddisfatto l’onere della prova a suo carico relativo all’asserito valore del telefono (quantificato in fr. 300.- ma contestato dal convenuto) mediante la semplice produzione della ricevuta d’acquisto risalente al gennaio 2016 e attestante un valore a nuovo di fr. 589.- (doc. D3), senza fornire alcun elemento atto a dimostrare il valore attuale del telefono usato e ormai datato. In assenza di sufficienti sforzi probatori, l’art. 42 cpv. 2 CO, neppure invocato nell’impugnativa, non può così trovare applicazione. Ne discende che la decisione pretorile di non riconoscere la corrispondente pretesa di indennizzo può essere confermata.
L’appellante contesta infine l’ammontare delle ripetibili di prima sede stabilite dal primo giudice (fr. 5'900.-), da ridurre a fr. 2'900.- (15% del valore di causa, ritenuto oltretutto che è stato il convenuto, con il proprio comportamento, a originare la vertenza in esame). Osserva innanzitutto che la nota d’onorario prodotta dalla controparte in sede di conclusioni scritte è contestata, non dimostrata, eccessiva (segnatamente: per rapporto al valore di causa, alle spese di trasferta e all’onorario applicato) e include anche prestazioni non risarcibili (trattative extra-giudiziarie, procedura di conciliazione, memoriali superflui). L’appellante osserva nel seguito che le argomentazioni esposte da AO 1 nelle sue conclusioni in relazione alla sottoscrizione/mancata sottoscrizione di un’assicurazione di protezione giuridica sono irrilevanti e che il Pretore avrebbe dovuto determinare le ripetibili esclusivamente ad valorem, ovvero sulla base del valore litigioso così come previsto dall’art. 11 RTar. Omettendo di farlo, di spiegare perché ha deciso di derogare alle tariffe ivi esposte, applicare in via eccezionale l’art. 13 RTar e considerare anche l’onorario ad horam, nonché omettendo di illustrare il proprio calcolo, il primo giudice avrebbe peraltro violato il suo dovere di motivazione.
Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili. Quando esiste una tariffa o una norma legale che ne fissa il minimo e il massimo, il giudice deve motivare la sua decisione unicamente se non si attiene a tali limiti, se la parte interessata invoca degli elementi straordinari o qualora (per quanto riguarda le ripetibili) il giudice si scosti dalla nota d’onorario prodotta e conceda un importo inferiore o superiore a quelli abituali (DTF 139 V 496 consid. 5.1; STF 4A_361/2015 del 14 settembre 2016 consid. 8; IICCA del 13 maggio 2020, inc. 12.2019.197; IICCA del 13 marzo 2019, inc. 12.2017.172, consid. 9). Nella quantificazione delle ripetibili, l’art. 11 RTar prevede una quantificazione ad valorem, fissando delle aliquote minime e massime in base al valore di causa e imponendo nel seguito di fissare l’indennità, entro questi parametri, sulla base delle circostanze concrete, ovvero secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Quale eccezione l’art. 13 cpv. 1 RTar prevede invece che, in caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alla suddetta regola.
Si è già detto (v. sopra consid. 5 e 6) che la nota d’onorario per fr. 12'000.- prodotta da AO 1 non può ritenersi incontestata e che in realtà il Pretore non l’ha confermata né ha basato su di essa il proprio ragionamento. Tenuto conto del valore litigioso di fr. 19'196.40 e della percentuale massima prevista dall’art. 11 cpv. 1 RTar (25%), è poi evidente che il Pretore ha oltrepassato il limite tariffale (fr. 4'799.-) senza fornire particolari motivazioni, se non rinviando all’art. 13 RTar e indicando che l’importo di fr. 5'900.- è frutto di una media fra l’onorario ad valorem e quello ad horam. La stima del dispendio orario non è tuttavia indicata. Se ciò costituisca o meno una sufficiente motivazione, rispettivamente una violazione del diritto di essere sentita di AP 1, può rimanere indeciso, dal momento che questa Camera può riesaminare la tematica con cognizione piena.
Nel caso concreto, l’onorario ad valorem calcolato secondo aliquote medie ammonta fr. 3'839.-. Per quanto concerne il presumibile dispendio di tempo della procedura di prima sede, tenuto conto del doppio scambio di allegati introduttivi e dello studio dei documenti, dell’esperimento di due udienze dibattimentali e di tre udienze istruttorie, delle conclusioni e degli ulteriori scritti delle parti (ivi compresi quelli attinenti alla perizia giudiziaria), esso può essere stimato in circa 28 ore, corrispondenti a un onorario ad horam, comprensivo di spese e IVA, vicino a fr. 9'000.- e dunque decisamente più alto dell’onorario calcolato in base al semplice valore litigioso. Pertanto, la decisione pretorile di applicare l’art. 13 cpv. 1 RTar, mediare i due valori e quantificare le ripetibili in fr. 5'900.- è condivisibile e può essere confermato anche in questa sede.
In conclusione, l’impugnativa di AP 1 dev’essere parzialmente accolta limitatamente a fr. 136.40. Gli interessi moratori decorrono dal 21 marzo 2020 così come richiesto dall’attrice e non contestato dal convenuto, alla luce dell’interpello di cui al doc. O. Tenuto conto della soccombenza attorea al 99% le ripetibili parziali di prima sede ammontano a fr. 5'780.-.
Per quanto riguarda le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 19'196.40, esse seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Vertendo la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili parziali in favore di AO 1 sono quantificate in fr. 1'400.- (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
I. L’appello 30 gennaio 2023 di AP 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 14 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 (inc. SE.2021.243) è così riformata:
§ Di conseguenza, AO 1 è condannato a pagare a AP 1 fr. 136.40 oltre interessi del 5% dal 21 marzo 2020.
Non si prelevano spese. Gli anticipi già versati dall’attrice le vengono restituiti. L’attrice è condannata a rifondere al convenuto fr. 5'780.- a titolo di ripetibili parziali.
Invariato.
II. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1’400.- per ripetibili parziali di seconda sede.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).