Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2014.203
Entscheidungsdatum
17.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2014.203

Lugano 17 marzo 2016/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.624 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29 settembre 2008 da

AO 1 AO 2 tutti rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento alla società C__________ SA in liquidazione, da reiscrivere a RC, di fr. 274'500.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 1998 su fr. 24'500.- e dal 31 dicembre 1999 su fr. 250'000.-;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 ottobre 2014 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento a C__________ SA in liquidazione, da reiscrivere a RC, di fr. 259'500.- oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2008;

appellante la convenuta con atto di appello 19 novembre 2014, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio e in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della causa al Pretore affinché, previa completazione dell’istruttoria, emani una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con risposta 26 gennaio 2015 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 20 novembre 1997 (doc. E) la Commissione federale delle banche ha ordinato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società C__________ SA, attiva nell’ambito della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, ed ha nominato quale sua liquidatrice AP 1, la quale ha in seguito svolto il mandato affidatole, terminato nel giugno 2006 (doc. H), fatturando poi alla società onorari per fr. 476'813.75 (doc. I).

Il 12 dicembre 2007 C__________ SA in liquidazione è pertanto stata radiata dal Registro di Commercio (in seguito: RC; doc. C).

  1. Con petizione 29 settembre 2008, fondata sugli art. 754 e 756 CO, AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP 1 - nuova ragione sociale di AP 1 - innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento a C__________ SA in liquidazione, da reiscrivere a RC, di fr. 274'500.- oltre interessi. Essi, in qualità di azionisti di quest’ultima, hanno rimproverato alla convenuta di non aver svolto correttamente il suo mandato ed in particolare di aver venduto il veicolo sociale Range Rover HSE 4.6 ad un prezzo inferiore alla valutazione Eurotax (doc. K; ciò che aveva causato un danno di fr. 24'500.-), di aver effettuato prestazioni inutili o contrarie agli interessi della società o degli azionisti (ciò che imponeva di dedurre dai suoi onorari almeno fr. 100'000.-) e di aver in tal modo contribuito a ritardare la conclusione della liquidazione (ciò che aveva inutilmente accresciuto i suoi onorari di almeno fr. 150'000.-).

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione, ritenuto che in sede conclusionale ha altresì versato agli atti alcuni documenti (doc. 72) attestanti le spese di deposito della documentazione oggetto della domanda di edizione nei suoi confronti di cui pure protestava allora il rimborso.

  1. Con la sentenza 17 ottobre 2014 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento a C__________ SA in liquidazione di fr. 259'500.- oltre interessi (dispositivo n. 1), ammettendo parzialmente la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla vendita del veicolo Range Rover HSE 4.6 ad un prezzo inferiore alla valutazione da lei a suo tempo raccolta (doc. 17.2; fr. 9'500.-) e riconoscendo integralmente la domanda di riduzione degli onorari per il ritardo nella conclusione della liquidazione (fr. 250'000.-); ha ordinato la reiscrizione a RC di C__________ SA in liquidazione e nominato quale suo liquidatore l’avv. RA 2 (dispositivo n. 2); ha dichiarato inammissibile la documentazione presentata dalla convenuta in sede conclusionale (dispositivo n. 3); ha respinto un’istanza di intersecazione della convenuta (dispositivo n. 4); e ha posto la tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese di fr. 40'000.- a carico degli attori per 1/10 e per 9/10 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte complessivi fr. 21'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 5).

  2. Con l’appello 19 novembre 2014, che qui ci occupa, la convenuta ha impugnato i dispositivi n. 1, 2, 3 e 5 chiedendo di annullare il querelato giudizio - ritenuto che nei considerandi tale richiesta era pure finalizzata (ciò che la controparte non ha contestato, per altro a ragione, cfr. II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc. n. 12.2013.6, 15 aprile 2014 inc. n. 12.2013.5, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175) a riformarlo, previa completazione dell’istruttoria, nel senso di respingere la petizione - e in via subordinata di annullarlo e di rinviare di conseguenza la causa al Pretore affinché, previa completazione dell’istruttoria, emanasse una nuova decisione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

  3. Della risposta 26 gennaio 2015 con cui gli attori hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  5. Secondo l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile. Il Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della citata norma presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, aggiungendo che il giudice cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia stata chiesta l’organizzazione e che solo a titolo eccezionale può rifiutarlo, segnatamente, oltre che in presenza dei motivi indicati all’art. 6 n. 1 secondo periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta (ciò che non è di principio il caso se la richiesta è formulata durante lo scambio ordinario degli allegati scritti), di mancato rispetto dei principi della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, in particolare quando l’istanza appaia vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (TF 20 giugno 2013 1C_50/2013 consid. 2.2).

Nell’appello (p. 2) la convenuta si è limitata ad affermare che “ci si riserva di chiedere lo svolgimento di un’udienza giusta l’art. 316 cpv. 1 CPC”, ma non ha poi sciolto quella riserva, né ha formalizzato in altro modo la domanda di organizzare un pubblico dibattimento, per cui non si può ammettere l’esistenza di una sua richiesta chiara e inequivocabile in tal senso (II CCA 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 2 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.193). Non è così possibile effettuare una tale udienza.

  1. Con il gravame la convenuta ha preliminarmente chiesto l’assunzione da parte del Pretore, a cui in tal caso la causa avrebbe dovuto essere rinviata previo annullamento della sua decisione (per la violazione del suo diritto di essere sentita segnatamente del suo diritto alla prova), rispettivamente da parte di questa Camera, di alcune prove, segnatamente l’audizione in qualità di testimoni di __________, __________, , __________ e , l’assunzione di una perizia giudiziaria sull’entità e sulla congruità degli onorari e dei costi da lei esposti nell’ambito della procedura di liquidazione di C SA in liquidazione, nonché l’edizione da parte sua delle fatture emesse a carico di C SA in liquidazione, delle schede contabili e dei time-sheets inerenti quella sua attività.

La richiesta, avversata dagli attori, non può essere accolta.

8.1 L’assunzione di quelle prove da parte del Pretore non entra in linea di conto, visto e considerato che il rifiuto di assumere le stesse da lui deciso a suo tempo non era censurabile, rispettivamente non poteva essere censurato dalla convenuta.

In occasione dell’udienza preliminare del 3 giugno 2009 la convenuta aveva spiegato che l’audizione dei testi __________, __________, __________, __________ e __________ si giustificava siccome costoro “hanno lavorato alla liquidazione con diverse funzioni e ne hanno conoscenza diretta”. Di fronte a questa generica motivazione della richiesta, l’assunto pretorile secondo cui l’attività di costoro risultava già dai documenti versati agli atti e la relativa prova non necessitava (ordinanza 15 luglio 2009 p. 1) non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che negli allegati preliminari la convenuta non aveva evidenziato particolari circostanze che imponessero proprio l’assunzione di uno di quei testi, né lo ha ora preteso. E nemmeno nel prosieguo della causa, dopo l’assunzione della perizia giudiziaria sulla prassi contabile in materia di insinuazioni, accantonamenti e valutazione dei rischi in caso di liquidazione forzata, essa ha sostenuto che l’assunzione testimoniale di uno di loro fosse divenuta necessaria, né lo ha qui preteso.

La richiesta di assunzione di una perizia giudiziaria sull’entità e sulla congruità degli onorari e dei costi da lei esposti nell’ambito della procedura di liquidazione di C__________ SA in liquidazione era invece stata a quel momento formulata dagli attori. Ritenuto che la convenuta si era poi opposta a quella prova, essa è assai malvenuta a rimproverare ora il Pretore per non averla assunta.

Quanto infine all’edizione, anche in questo caso offerta dagli attori, avversata dalla convenuta e pure respinta dal giudice di prime cure (per altro - a detta gli stessi attori - a torto, visto che, contrariamente a quanto da lui ritenuto a p. 2 dell’ordinanza 15 luglio 2009, “l’edizione … non aveva per scopo probatorio quello di contestare la congruità degli onorari esposti, quanto di stabilire l’incidenza sul costo complessivo esposto in termini di onorari delle attività inutili (o che avrebbero potuto divenire tali) svolte sull’arco dei 10 anni del mandato della liquidatrice”, cfr. conclusioni di parte attrice p. 21), delle fatture emesse a carico di C__________ SA in liquidazione, delle schede contabili e dei time-sheets inerenti l’attività di liquidatrice della convenuta, valgono le medesime considerazioni. Oltretutto, trattandosi dell’edizione di documenti da sé stessa, la convenuta, se avesse ritenuto di volersi prevalere degli stessi, avrebbe già potuto produrli di sua iniziativa, senza attendere un ordine di edizione pretorile.

8.2 L’assunzione di quelle prove in questa sede è pure esclusa.

Le parti possono in effetti chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova” autentici), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la facoltà di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 47 ad art. 316; TF 19 luglio 2012 4A_229/2012 consid. 4; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.6, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96).

Nel caso di specie è incontestabile che le prove offerte in questa sede dalla convenuta non costituiscono dei “nova” autentici, siccome erano preesistenti alla sentenza pretorile, o dei “pseudo nova”, in quanto avrebbero potuto essere prodotti già in primo grado se la convenuta avesse fatto uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, visto e considerato che, come detto, la decisione con cui il Pretore ne aveva a suo tempo rifiutato l’assunzione non era censurabile rispettivamente non poteva essere censurata in buona fede dalla convenuta. In questa sede quest’ultima ha invero sostenuto che quelle prove, specialmente quelle testimoniali, sarebbero state idonee a chiarire alcune circostanze rilevanti per l’esito della causa puntualmente indicate, sennonché tale argomentazione, formulata qui per la prima volta, non può essere presa in considerazione, siccome irrita (art. 317 cpv. 1 CPC).

  1. Prima di passare in rassegna le censure relative alle singole pretese creditorie va ancora evaso il rilievo della convenuta secondo cui essa avrebbe sollevato sia in risposta sia in duplica il tema della prescrizione (art. 760 CO), da essa ora limitato alla pretesa del veicolo Range Rover HSE 4.6, per cui, ritenuto che la vendita del veicolo e l’incasso del relativo prezzo erano noti agli attori almeno dall’ottobre 1998, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere accolta. La convenuta ha invero ragione laddove ha rimproverato al Pretore di aver dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione, che in effetti non era stata fatta valere per la prima volta solo con le conclusioni ma era già stata sollevata in sede di duplica (p. 9). Essa non può però essere seguita laddove ha preteso che l’eccezione potesse essere accolta nel merito, non essendosi confrontata in questa sede con l’argomentazione abbondanziale del Pretore - per altro corretta (dato che il termine di prescrizione per le pretese in esame inizia a decorrere dal momento in cui il contratto di mandato è giunto a scadenza, DTF 99 II 442 consid. 5c, 133 III 37 consid. 3.2; TF 24 febbraio 2012 5A_30/2009 consid. 4.4.2; II CCA 26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133) - secondo cui in ogni caso, oltre al termine assoluto (decennale) di prescrizione, pacificamente rispettato, anche quello relativo (quinquennale) era a sua volta stato ossequiato, visto che in data 29 settembre 2003 si era ancora in fase di liquidazione e la convenuta non aveva ancora emesso la sua liquidazione finale.

  2. Nel merito la convenuta ha innanzitutto contestato di essere tenuta a risarcire a C__________ SA in liquidazione, in applicazione dell’art. 743 cpv. 1 e 4 CO, l’importo di fr. 9'500.-, corrispondente al minor prezzo ricavato dalla vendita del veicolo Range Rover HSE 4.6, di fr. 30'500.- (doc. J), rispetto alla stima di fr. 40'000.- da lei a suo tempo raccolta (doc. 17.2). Il rilievo è infondato.

Essa ha innanzitutto osservato, a torto, che la realizzazione avrebbe potuto avvenire tra il valore di fr. 28'500.- attribuito al veicolo nel bilancio al 31 dicembre 1996 (doc. G) e l’importo di fr. 40'000.- risultante dalla stima da lei raccolta. Essa stessa ha in effetti dato atto che la realizzazione doveva avvenire secondo il valore di realizzo e non di quello di continuazione o ancora di mercato (Forstmoser/Mayer-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 56 n. 80; Stäubli, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 2 ad art. 742 CO), ma ha poi misconosciuto che il valore contenuto nel bilancio della società al 31 dicembre 1996, prima cioè della sua liquidazione e in un momento in cui essa era ancora pienamente attiva, era proprio il valore di continuazione.

Essa ha in seguito rilevato che il perito giudiziario aveva ritenuto il valore di mercato di difficile realizzazione e aveva giustificato il valore realizzato tenendo conto delle circostanze. Non è così. Da una lettura del referto peritale non risulta in effetti che l’esperto si sia espresso in quei termini, egli essendosi limitato ad affermare che il veicolo, pur avendo un valore di mercato, da lui identificato nella valutazione Eurotax (doc. K), di circa fr. 50'000.-, era particolare ed aveva un mercato ristretto (perizia p. 6).

Infondato è infine il rimprovero mosso al Pretore per aver ritenuto che la convenuta non avesse effettuato sufficienti tentativi per spuntare un prezzo migliore, visto e considerato che essa, neppure in questa sede, ha provato di essersi adoperata in tal senso, non avendo nemmeno preteso che le prove da lei ora offerte potessero essere rilevanti per il tema.

  1. La convenuta ha censurato in questa sede anche l’assunto con cui il Pretore l’aveva condannata a rifondere a C__________ SA in liquidazione fr. 250'000.- di onorari esposti per le prestazioni svolte in un periodo di tempo inutilmente protrattosi in modo eccessivo. Essa ha in particolare contestato di aver violato gli obblighi contrattuali che le incombevano ed ha escluso che gli attori avessero dimostrato il danno da risarcire.

11.1 Il Pretore ha rimproverato alla convenuta di non aver immediatamente provveduto, sin dal momento dell’allestimento del bilancio iniziale di liquidazione del 7 dicembre 1997, ad esaminare criticamente se gli accantonamenti di fr. 2'767'210.- da lei effettuati a seguito delle insinuazioni di 34 clienti (poi di fatto mai concretizzate con puntuali azioni di rivendicazione) dovessero essere mantenuti, e di averlo in definitiva fatto solo dopo oltre 4 anni, il 15 gennaio 2002. Egli ha quindi ritenuto che questo agire della convenuta, parzialmente contrario ai dettami di legge, aveva generato, oltre ad un prolungamento dei tempi della liquidazione, alcune significative distorsioni nel decorso della stessa, dando adito alla presentazione ad opera della convenuta di un’istanza di autofallimento poi respinta e generando una ridda di contestazioni e di opposizioni non peregrine da parte degli attori e del revisore (che rifiutavano di approvare i conti con quegli accantonamenti) tali da causare altro importante dispendio di tempo da parte della convenuta.

In questa sede la convenuta ha al proposito obiettato da una parte di aver sin dall’inizio posto in atto le iniziative necessarie per chiarire il buon fondamento delle pretese creditorie oggetto degli accantonamenti, come del resto risultava dal doc. 29 e dai testimoni di cui auspicava l’audizione; ha rilevato dall’altra di non poter essere resa responsabile per l’inoltro di un’istanza di autofallimento che allora s’imponeva; ed ha infine affermato di aver sempre cercato di salvaguardare gli interessi dei creditori in una liquidazione bancaria del tutto nuova, atipica e litigiosa.

L’argomentazione della convenuta non è del tutto convincente.

11.1.1 Innanzitutto si osserva che il suo scritto 3 maggio 2000 alla Commissione federale delle banche (doc. 29, che riprendeva le considerazioni già esposte a quell’autorità con scritto 22 giugno 1999 di cui al doc. 24) era ben lungi dal provare che essa sin dal momento dell’allestimento del bilancio iniziale di liquidazione del 7 dicembre 1997 (doc. G) avesse già intrapreso le iniziative necessarie per chiarire il buon fondamento delle pretese creditorie oggetto degli accantonamenti (che presupponevano la diffida ai clienti a far valere le loro pretese con le necessarie azioni di rivendicazione rispettivamente l’allestimento di un parere legale generale sull’attività svolta e specifico nelle richieste di risarcimento più importanti), mentre già si è detto che essa non poteva pretendere in questa sede, per comprovare quel fatto, l’audizione testimoniale dei suoi 5 collaboratori.

11.1.2 La convenuta può invece essere seguita laddove ha evidenziato di non poter essere resa responsabile per aver provveduto all’inoltro dell’istanza di autofallimento, che in presenza di una situazione di indebitamento costituiva per altro un obbligo (art. 743 cpv. 2 CO; Stäubli, op. cit., n. 11 ad art. 743 CO). A fronte dell’inserimento, per altro corretto (perizia p. 13 seg.), di un accantonamento di fr. 2'767'210.09 nel bilancio iniziale di liquidazione del 7 dicembre 1997, allestito attorno al mese di giugno 1998 (perizia p. 5), la presentazione il mese seguente e meglio il 22 luglio 1998 (doc. Q) di un’istanza di autofallimento costituiva in effetti un atto dovuto e non poteva così essere considerata, soggettivamente, un atto inutile o contrario agli interessi della società o degli azionisti.

11.1.3 Per il resto, il generico assunto secondo cui la convenuta ha sempre cercato di salvaguardare gli interessi dei creditori in una liquidazione bancaria mai ordinata in precedenza, atipica e litigiosa non è tale da confutare il diverso accertamento pretorile, che va dunque confermato tranne, come detto, per quanto riguarda le prestazioni riferite all’istanza di autofallimento.

11.2 Il Pretore, esprimendosi sul tema del danno, ha ritenuto che la richiesta di fr. 250'000.- formulata dagli attori appariva equilibrata. A suo giudizio, nell’occasione tornava applicabile l’art. 42 cpv. 2 CO e gli attori potevano essere seguiti laddove avevano concluso che, qualora la convenuta avesse operato in ossequio ai dettami di legge, la liquidazione sarebbe durata la metà del tempo e le ore impiegate sarebbero pure state la metà.

In questa sede la convenuta ha rimproverato al Pretore di non aver rilevato che negli allegati preliminari la controparte aveva chiesto l’assunzione di alcune prove ritenute necessarie per dimostrare le sue particolari pretese senza che le stesse fossero poi state assunte e di aver nondimeno applicato, oltretutto in modo arbitrario, l’art. 42 cpv. 2 CO. La censura è fondata.

11.2.1 Negli allegati preliminari gli attori avevano affermato, con riferimento alla pretesa di almeno fr. 100'000.- per le prestazioni inutili o contrarie agli interessi della società o degli azionisti (che, a loro dire, erano poi solo la sollecitazione e il coinvolgimento di numerosi ex-clienti, l’esame approfondito e totalmente inutile delle pretese risarcitorie da loro insinuate, nonché l’avvio e lo svolgimento di procedure giudiziarie votate all’insuccesso, cfr. petizione p. 11), che “allo stato, non è possibile stabilire con attendibile certezza quale porzione di tali costi (N.d.R. della somma fatturata di fr. 476'813.75) sia attribuibile alle attività che, per i motivi suesposti, non possono essere messe in carico alla società”, aggiungendo che “sarà possibile determinare con maggior precisione l’entità di tale pretesa solo quando la convenuta avrà messo a disposizione l’elenco dettagliato delle prestazioni svolte, con la descrizione precisa dell’attività cui sono riferibili” oggetto di edizione, ciò che avrebbe poi permesso loro “di stralciarne le prestazioni che la convenuta non aveva né ha diritto di farsi retribuire” (petizione p. 12; cfr. pure replica p. 34); anche relativamente alla pretesa di almeno fr. 150'000.- per la ritardata conclusione della liquidazione (posizione che, a loro dire, aveva per oggetto solo l’allestimento di bilanci, la tenuta di assemblee generali ordinarie e straordinarie e il pagamento di onorari al revisore che non si sarebbero dovuto effettuare in tale accresciuta misura), essi avevano affermato che la stessa era “facilmente evincibile dal richiamo del relativo incarto” (petizione p. 13; cfr. pure replica p. 34). Con le conclusioni essi hanno nuovamente ribadito che l’accertamento delle loro pretese sarebbe stato possibile unicamente “a fronte del dettaglio e della descrizione delle prestazioni fatturate” (p. 21).

Ritenuto che le prove di cui gli attori auspicavano l’assunzione a quel momento allo scopo di stralciare le relative fatturazioni della convenuta, segnatamente l’edizione da parte di quest’ultima delle fatture emesse a carico di C__________ SA in liquidazione, delle schede contabili e dei time-sheets inerenti quella sua attività, sia pure esistenti, non erano state assunte nella sede pretorile e nemmeno - come detto - possono esserlo in questa sede o ancora da parte del Pretore a cui la causa dovrebbe essere rinviata (e ciò stante anche la categorica opposizione espressa in questa sede degli attori stessi, che, pur avendo ritenuto errata la decisione con cui il Pretore non le aveva ammesse, hanno inspiegabilmente pure omesso di postularne l’assunzione nel caso subordinato in cui questa Camera non avesse condiviso il diverso giudizio pretorile), le pretese azionate negli allegati preliminari avrebbero senz’altro dovuto essere respinte, siccome non sufficientemente provate dagli attori, pacificamente gravati dell’onere della prova (art. 8 CC).

Del resto questi ultimi, pur essendo in possesso di elementi probatori (si pensi in particolare al riepilogo delle fatture esposte dalla convenuta suddivise per periodo di competenza e per genere di prestazioni “ripresa attività societaria, contatto autorità, trasloco, gestione / segretariato / attività giuridiche / attività contabili / attività fiscali” di cui al doc. I, alle singole fatture dal 1° giugno 1998 al 28 febbraio 1999 di cui al doc. 24.1 ed al dettaglio delle prestazioni da lei svolte e fatturate per il periodo successivo al gennaio 2004, di cui essi hanno ammesso di disporre a p. 12 della petizione e versato agli atti sub doc. 53), nemmeno hanno ritenuto con le loro conclusioni di esporne in dettaglio le risultanze, precludendosi in tal modo (vista anche la categorica opposizione da loro espressa in questa sede all’assunzione delle prove rilevanti proposta dalla controparte) la facoltà di prevalersi della facilitazione probatoria, di carattere eccezionale e concessa solo nel caso in cui alla parte non potesse essere rimproverata una negligenza nell’allegazione delle circostanze rilevanti e nell’assunzione delle prove necessarie, prevista dall’art. 42 cpv. 2 CO (cfr. TF 21 ottobre 2010 4A_208/2010 consid. 6.3).

11.2.2 Con il loro allegato conclusionale gli attori hanno invece cercato di insistere più che altro sulla pretesa relativa ai ritardi nella conclusione della liquidazione, da loro aumentata all’importo complessivo di fr. 250'000.- fatto valere a suo tempo con le due tipologie di pretese ed allora però estesa a tutte le prestazioni fatturate dalla controparte (e non solo quelle da loro originariamente menzionate e contestate negli allegati preliminari relative a quelle due tipologie di pretese) durante un periodo di tempo inutilmente raddoppiato da 5 a 10 anni (p. 21 seg.). Ora, quand’anche, per ipotesi, si volesse ritenere ammissibile un tale modo di procedere (di per sé contrario ai dettami dell’art. 78 CPC/TI, siccome fondato su fatti nuovi), resta però il fatto che la pretesa così formulata non è stata a quel momento sostanziata e provata in modo sufficiente. Gli attori non hanno in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto dall’onorario della convenuta dovesse essere dedotto anche quanto da lei fatturato in quel periodo di tempo raddoppiato per le non meglio precisate prestazioni che non erano state da loro menzionate e contestate negli allegati preliminari. Ma soprattutto essi non hanno neppure dimostrato, oltre beninteso all’entità degli onorari per le prestazioni da loro già menzionate e contestate negli allegati preliminari (cfr. il considerando precedente), qual era l’ammontare degli onorari fatturati in quel periodo di tempo raddoppiato per queste altre prestazioni. Sempre sul tema dell’onorario da dedurre, appurato che le prove alla base della pretesa formulata con le conclusioni erano esistenti e potenzialmente esperibili (ed anzi sono stati proprio gli attori ad opporsi in questa sede alla loro assunzione offerta dalla convenuta, senza neppure averne postulato l’assunzione nel caso subordinato in cui questa Camera non avesse condiviso il diverso giudizio pretorile), è manifestamente a torto che essi, senza - come detto - aver oltretutto ritenuto di menzionare gli elementi probatori risultanti dall’incarto che sarebbero stati tali da consentire un apprezzamento almeno equitativo dell’importo rivendicato, hanno nondimeno preteso di poterlo determinare in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, limitandosi ad affermare, senza fornire un qualsiasi riscontro oggettivo alla loro conclusione, che “ritenuto che, sull’arco di 10 anni, la convenuta ha fatturato e incassato onorari per un importo complessivo di poco superiore a fr. 500'000.- (doc. H), è legittimo ritenere che lo stralcio delle prestazioni svolte (inutilmente) ai fini di ottenere il fallimento della società e la riduzione dei tempi della procedura di liquidazione che si sarebbe realizzata qualora la liquidatrice avesse proceduto sin da subito a una valutazione seria e approfondita della fondatezza delle presunte “rivendicazioni” avrebbero permesso di ridurre tale costo di almeno fr. 250'000.-” (cfr. conclusioni p. 21 seg.). In tali circostanze è senz’altro a torto che il Pretore ha poi ritenuto di poter quantificare l’importo a loro dovuto, fondandosi su quella medesima disposizione.

11.2.3 Ed è parimenti a ragione che la convenuta ha rimproverato al Pretore un apprezzamento arbitrario dell’art. 42 cpv. 2 CO. Nonostante il giudice di prime cure abbia ritenuto che, senza le violazioni contrattuali imputabili alla convenuta, la liquidazione sarebbe durata la metà del tempo e le ore impiegate sarebbero pure state la metà, si osserva in effetti che l’importo di fr. 250'000.- da lui dedotto dall’onorario della convenuta è maggiore alla metà di quanto da lei fatturato (che sarebbe semmai stato di fr. 238'406.85) senza che siano state addotte ulteriori circostanze atte ad aumentare quella deduzione.

Nemmeno è poi stato indicato da quali documenti dell’incarto, da lui evocati genericamente, si potesse evincere che la riduzione dell’onorario di fr. 250'000.- era stata sufficientemente provata.

E del resto anche la sua conclusione secondo cui la durata del presunto “risparmio di tempo” che sarebbe stato possibile conseguire era complessivamente della metà appare eccessivamente semplicistica (dato che le prestazioni della convenuta relative all’allestimento del bilancio di liquidazione, allestito nel giugno 1998, e all’istanza di autofallimento, inoltrata nel luglio 1998 ed evasa nel novembre 1998 [cfr. doc. P], erano legittime, mentre quelle effettuate successivamente al 15 gennaio 2002 non sono state contestate dagli attori, nemmeno in questa sede, cfr. risposta p. 21).

  1. Nel prosieguo del suo esposto la convenuta ha pure contestato il giudizio (dispositivo n. 2) con cui il Pretore aveva provveduto a nominare l’avv. RA 2 quale nuovo liquidatore della reiscrivenda C__________ SA in liquidazione. La censura è infondata. A sostegno della stessa essa ha evidenziato, a ragione, che il liquidatore dovrebbe essere per definizione neutrale e non potrebbe confondersi con il rappresentante degli azionisti della società. Ritenuto però che la liquidazione vera e propria della società è nel frattempo già stata portata a termine (con in particolare l’avvenuta tacitazione di tutti i creditori privati e pubblici) e che l’unica somma che dovrà essere ancora oggetto di liquidazione sarà semmai quella che risulterà da questa causa (riservato l’esito del sequestro penale - formalmente ancora in essere - sull’eccedenza, cfr. doc. 42, 16 e 71), il rischio di pregiudicare la posizione dei terzi risulta essere solo teorico.

  2. La convenuta ha infine censurato il giudizio (dispositivo n. 3) con cui il Pretore aveva dichiarato inammissibile la documentazione da lei presentata in sede conclusionale ed attestante le spese di deposito della documentazione oggetto della domanda di edizione nei suoi confronti (doc. 72). La censura dev’essere disattesa. In questa sede la convenuta si è in effetti limitata a chiedere l’assunzione di quella documentazione in applicazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC, aggiungendo di aver tempestivamente segnalato l’insorgere di quei costi e di essersi a suo tempo riservata di chiederne la rifusione. Essa, venendo meno all’obbligo di motivazione che le incombeva (art. 311 CPC), non ha tuttavia spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto dovesse essere riformato il giudizio pretorile di inammissibilità della richiesta di produzione di quei documenti. E, a ben vedere, neppure ha chiesto in questa sede la rifusione di quelle eventuali spese, essendosi limitata con l’appello a protestare “spese e ripetibili di prima e seconda istanza” (mentre con le conclusioni aveva protestato “tasse, spese, incluse le spese di deposito della documentazione di edizione e ripetibili”, p. 16). Si aggiunga, per completezza, che le spese di deposito della documentazione in edizione avrebbero in ogni caso dovuto rimanere a suo carico, visto che, invece di dar seguito all’obbligo di edizione e al conseguente deposito in Pretura, essa aveva optato per un deposito presso terzi, senza che il Pretore le avesse mai garantito il rimborso delle spese così assunte.

  3. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la convenuta dev’essere condannata a rifondere a C__________ SA in liquidazione fr. 9'500.- oltre interessi (dispositivo n. 1), ritenuto che gli altri dispositivi impugnati - salvo quello sulle spese e sulle ripetibili (n. 5), che in effetti seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI) - possono essere confermati.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 259'500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello 19 novembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 17 ottobre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, AP 1 è condannata a pagare a C__________ SA in liquidazione la somma di fr. 9'500.- oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2008.

  2. (invariato)

  3. (invariato)

  4. (non impugnato)

  5. La tassa di giustizia di fr. 15’000.- e le spese, di complessivi fr. 40'000.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dagli attori per 19/20 e della convenuta per 1/20. Gli attori rifonderanno alla convenuta fr. 23'625.- per parti di ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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