Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2021.133
Entscheidungsdatum
17.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2021.133 12.2021.134

Lugano 17 gennaio 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22 aprile 2021 da

AP 1 patrocinato dall’ PA 1 ()

contro

AO 1 () PA 2

con cui l'attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 23'366.35 oltre

interessi del 5% dal 1° ottobre 2019, l’annullamento della relativa esecuzione di cui al

PE n. __________ dell’UE di Lugano (art. 85a cpv. 1 LEF), la sospensione provvisoria di

tale esecuzione in via (super)cautelare (art. 85a cpv. 2 LEF) come pure l’ammissione

all’assistenza giudiziaria;

domande avversate dal convenuto con osservazioni 18 maggio 2021;

visti il decreto cautelare 20 maggio 2021, con cui il Pretore ha provvisoriamente

sospeso la suddetta esecuzione (CA.2021.128), e la decisione di merito del 27 luglio

2021, con cui il Pretore ha infine respinto sia la petizione che l’istanza di ammissione

all’assistenza giudiziaria dell’attore;

appellante l’attore con atto di appello 14 settembre 2021, con cui chiede di fare ordine

all’UE di Lugano di interrompere provvisoriamente le azioni di esecuzione relative alla

procedura esecutiva di cui al PE n. __________, di riformare il giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione e di ammetterlo all’assistenza giudiziaria per la

procedura di secondo grado, con protesta di spese e ripetibili;

tenuto conto che l’appello non è stato notificato alla controparte per una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. AP 1 e suo figlio D__________ sono comproprietari di svariati fondi siti nei comuni di __________, __________ e __________ (Canton ) e facenti parte di un’azienda agricola. Fra i due è insorta una controversia sfociata in varie procedure giudiziarie. Per quanto qui d’interesse D, patrocinato dall’avv. AO 1, è risultato vincente in una procedura conclusasi con decisione 25 giugno 2018 del Tribunale amministrativo del Canton __________, che ha fra le altre cose condannato AP 1 a rifondergli fr. 20'366.35 complessivi a titolo di ripetibili di prima e seconda sede. Con decisione 18 settembre 2019 (inc. 2C_719/2018), il Tribunale federale ha respinto il relativo ricorso di AP 1, condannandolo a versare alla controparte ulteriori fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

B. Il 21 ottobre 2019 D__________ ha ceduto a AO 1 il suddetto credito per ripetibili, per un importo complessivo di fr. 23'366.35 (doc. C).

C. Con PE n.__________ dell’UE di Lugano, datato 23 ottobre 2019 e notificato il 25 ottobre 2019, AO 1 ha escusso AP 1 per l’ammontare di fr. 23'366.35 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2019 (doc. A). Quest’ultimo ha sollevato opposizione.

D. Con scritto 12 novembre 2019, AP 1 ha indicato a AO 1 di ritenere il credito in questione già estinto per compensazione con un credito vantato dal primo nei confronti di D__________ (doc. D).

E. Con decisione 23 novembre 2020 (doc. B) il Pretore del Distretto di Lugano (Sezione 5), su istanza 23 dicembre 2019 di AO 1, ha disposto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________, ritenuto che il credito posto in esecuzione era fondato su due decisioni giudiziarie esecutive (art. 80 cpv. 1 LEF) e che l’estinzione del credito per compensazione invocata dall’escusso non risultava da un titolo esecutivo né era stata ammessa dalla controparte senza riserve (art. 81 cpv. 1 LEF).

F. Con petizione 22 aprile 2021 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 23'366.35 oltre

interessi (vista la sua estinzione tramite compensazione) e l’annullamento della relativa esecuzione (art. 85a cpv. 1 LEF), come pure la sospensione provvisoria di tale esecuzione in via (super)cautelare (art. 85a cpv. 2 LEF) e l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

In sintesi, l’attore ha rilevato che lui e il figlio, quali comproprietari dell’azienda agricola, sarebbero legati da un contratto di società semplice, e che il secondo, quale unico gestore dell’azienda e utilizzatore dei terreni, di tutti i fabbricati agricoli, di un’officina, nonché di due abitazioni, un magazzino, un deposito e un locale di servizio, sarebbe stato da anni in arretrato con il relativo affitto dovuto alla società semplice. L’attore avrebbe dunque saldato il suo debito nei confronti del figlio compensandolo con il (maggiore) debito di quest’ultimo nei confronti della società, che è stato conseguentemente ridotto di fr. 23'366.35, come evincibile dalla contabilità dell’anno 2019 in possesso della controparte e mai contestata (v. doc. F).

G. Con decreto 26 aprile 2021 il Pretore ha respinto la domanda supercautelare (inaudita altera parte) dell’attore di sospensione dell’esecuzione in quanto non sufficientemente liquida e urgente.

H. Con osservazioni 18 maggio 2021 AO 1 si è opposto alla petizione, contestando la validità della compensazione eccepita dalla controparte.

I. Con decisione 20 maggio 2021 il Pretore ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione di cui al PE n. __________ (inc. CA.2021.128).

J. In occasione del dibattimento del 10 giugno 2021 l’attore ha prodotto il doc. I a comprova dell’avvenuta compensazione (chiusura contabile del 2019, da cui si evincerebbe che, nei confronti della società, il suo credito è diminuito mentre quello del figlio è aumentato), il doc. L e il doc. M.

Da parte sua, il convenuto ha prodotto una breve integrazione scritta alle proprie osservazioni, nella quale ha nuovamente escluso l’ammissibilità di una compensazione e ha anche messo in discussione il debito per affitti di D__________, in quanto mai riconosciuto, rispettivamente prescritto.

K. Con scritto 24 (recte: 15) luglio 2021 l’attore ha fra le altre cose osservato che al momento in cui ha dichiarato la compensazione (12 novembre 2019), egli era ancora ignaro dell’avvenuta cessione del credito per ripetibili del figlio al suo patrocinatore (conosciuta solo il 6 marzo 2020). Con scritto 21 luglio 2021 il convenuto si è opposto a tale scritto in quanto irrituale, intempestivo e irrilevante.

L. Con decisione finale del 27 luglio 2021 il Pretore ha respinto la petizione dell’attore e la sua istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria, ponendo a suo carico le spese processuali, di complessivi fr. 300.-, e condannandolo altresì a versare alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

M. Con appello 14 settembre 2021 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, postulando di fare ordine all’UE di Lugano di interrompere provvisoriamente le azioni di esecuzione relative alla procedura esecutiva di cui al PE n. __________, di accogliere la petizione e di ammetterlo all’assistenza giudiziaria per la procedura di

secondo grado, con protesta di spese e ripetibili;

N. L’impugnativa non è stata intimata alla controparte per una risposta.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 14 settembre 2021 contro la decisione 27 luglio 2021 (notificata il 29 luglio 2021) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie).

Con l’impugnata decisione il Pretore, dopo aver rilevato che lo strumento della compensazione (art. 120 CO) presuppone che le parti coinvolte siano debitrici l’una verso l’altra di una somma di denaro e che i due crediti siano scaduti, ha in sostanza rilevato che in relazione all’azienda agricola, AP 1 e D__________ fanno parte di una società semplice (art. 530 CO), ovvero di un’entità che pur non avendo personalità giuridica, è caratterizzata da un certo patrimonio di proprietà comune dei soci (art. 544 CO). Nel caso concreto, è casomai la società semplice ad avere un credito nei confronti di D__________, e non AP 1 direttamente, ritenuto che l’operazione contabile eseguita da quest’ultimo (riduzione del suo credito correntista verso la società semplice, rispettivamente riduzione dell’esposizione di D__________ verso la società) non ha mutato questa situazione bensì ha solo modificato le interessenze dei due soci sul patrimonio sociale. Ne consegue che AP 1 non poteva opporlo al suo debito per ripetibili nei confronti del figlio. Secondo gli accertamenti pretorili, non è neppure possibile concludere che con l’operazione contabile, AP 1 abbia validamente assunto una parte del debito del figlio nei confronti della società rendendolo suo personale debitore (art. 176 CO), siccome quest’ultimo non ha mai fornito la sua approvazione. D’altronde, l’asserita pretesa di AP 1 nei confronti del figlio nemmeno sarebbe scaduta. Il Pretore ha dunque respinto la petizione, senza necessità di esaminare quando D__________ avrebbe avuto conoscenza della registrazione contabile o se e in che misura i suoi debiti nei confronti della società semplice siano effettivi.

Con l’impugnativa, l’appellante ribadisce la sua tesi secondo cui avrebbe validamente estinto il credito in questione per mezzo della compensazione con il debito di D__________ relativo all’affitto, e ciò indipendentemente dalla cessione del suddetto credito a AO 1.

Prima di affrontare le singole censure dell’appellante, è opportuno evidenziare alcuni aspetti centrali dello strumento della compensazione.

L’art. 120 cpv. 1 CO prescrive che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano scaduti (cpv. 1). La compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (criterio della reciprocità). La giurisprudenza e la dottrina hanno derivato da questo principio che il debitore di una società semplice non può compensare la pretesa di quest’ultima con il credito che egli ha personalmente nei confronti di un socio, rispettivamente che il membro di una società semplice non può porre in compensazione il proprio debito personale con un credito spettante alla società, ritenuto che detta regola, espressamente prevista all’art. 573 cpv. 2 CO per quanto riguarda la società in nome collettivo, deve valere analogamente anche per la società semplice (DTF 82 II 48, consid. 2, 134 III 643, consid. 5.5.1 e STF 4C.214/2000 del 27 ottobre 2000, consid. 4a; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, OR, n. 178 seg. ad art. 120 CO).

Giurisprudenza e dottrina hanno altresì precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, ovvero suscettibile di essere adempiuto e azionato in giudizio. In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante, mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1; IICCA del 14 settembre 2012, inc. 12.2012.146, consid. 3 e riferimenti).

Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti. Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_601/2013 del 31 marzo 2014, consid. 3.3; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid. 9.1; Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art. 124 CO). Alla parte che si avvale di tale diritto incombe l’onere di dimostrare di averne fatto uso, in quali modalità e che i relativi presupposti erano adempiuti (art. 8 CC).

Ora, secondo l’appellante, egli avrebbe validamente dichiarato la compensazione fra il suo debito e il debito del figlio in data 12 novembre 2019 (doc. D, v. anche doc. F, p. 3), e ciò malgrado quest’ultimo avesse ceduto il proprio credito a AO 1 già il 21 ottobre 2019 (doc. C). Difatti, in quel periodo (e meglio sino al marzo 2020) egli era ignaro dell’avvenuta cessione, che non gli era stata comunicata né poteva essere dedotta dal precetto esecutivo n. __________, il quale si limitava a indicare quale motivo del credito una generica pretesa per ripetibili (“Parteientschädigungen i.S. Vorliegens eines landwirtschaftlichen Gewerbes”) e non la cessione. Egli poteva pertanto presumere che AO 1 agisse in rappresentanza del figlio, quale suo patrocinatore, convinzione peraltro evidenziata anche dall’intestazione dello scritto doc. D (“Ihre Betreibung im Auftrag meines Sohnes”). Conseguentemente, la compensazione da lui dichiarata il 12 novembre 2019 avrebbe comunque avuto un effetto liberatorio e AO 1 dovrebbe lasciarsela imputare (art. 167 cpv. 1 e 169 CO).

Detta spiegazione risulta intempestiva e inammissibile, siccome non contenuta nelle allegazioni introduttive di prima sede (ove l’attore non aveva eccepito la mancata conoscenza della cessione se non tardivamente con lo scritto 15 luglio 2021, cfr. art. 229 CPC). Qualora AP 1 dovesse essere consapevole dell’avvenuta cessione del credito qui in esame e del nuovo creditore, egli non avrebbe più potuto opporvi in compensazione un asserito credito verso un’altra persona. Volendo comunque esaminare la problematica, se da una parte dal precetto esecutivo (come detto notificato il 25 ottobre 2019) risultava chiaramente che AO 1 agiva a titolo di creditore, e non quale rappresentante di D__________, dall’altra è anche vero che la notifica della cessione ai sensi dell’art. 167 CPC dev’essere chiara e inequivocabile, per cui ci si potrebbe chiedere se il precetto esecutivo possa essere considerato quale valida notifica. Sia come sia, anche volendo aderire alla tesi dell’appellante, la sua impugnativa non avrebbe migliore sorte, per i motivi che seguiranno.

L’appellante non mette in discussione l’esistenza di una società semplice fra lui e il figlio o che essa disponga di un proprio patrimonio (appartenente ai soci in proprietà comune), ma pare relativizzarne l’estensione e la portata, dal momento in cui osserva che nel caso concreto non era attuata una separazione effettiva fra il patrimonio della società e quello dei soci, che D__________ pagava tramite il suo conto privato determinate spese societarie, che gli importi dovuti a titolo di affitto venivano addebitati su tale conto, che “nei libri contabili non è stata iscritta alcuna voce relativa al carico di lavoro, alle prestazioni lavorative o a importi diversi di un socio, poiché questi non sono stati forniti dalle Parti”, che “D__________ dirige l’azienda agricola per conto proprio e al di fuori della Società” e che pertanto la società semplice servirebbe unicamente per l’amministrazione immobiliare (appello, p. 8), per cui i presupposti di cui all’art. 531 cpv. 1 CO (apporti dei soci) non sarebbero soddisfatti. L’appellante aggiunge che il debito di D__________ relativo all’affitto veniva contabilizzato come un debito nei suoi personali confronti e che esso (tramite la compensazione) è stato ridotto dell’importo spettante al figlio a titolo delle ripetibili, come evincibile dalla registrazione 12 novembre 2019 di cui al doc. F e dal doc. E.

La censura non convince, già solo per il fatto che le suddette argomentazioni appaiono nuove e contraddittorie rispetto a quanto indicato in prima sede, ove l’attore aveva dichiarato che egli e il figlio sono “comproprietari dell’azienda agricola a conduzione familiare a __________ nella forma di società semplice” e che “l’affitto è dovuto alla società semplice”, la quale concede in affitto a D__________ l’abitazione, i fabbricati agricoli, un’officina, terreni e altri stabili/locali (petizione, p. 5; v. anche doc. B, p. 3). L’esistenza della società semplice, perlomeno in relazione alla gestione e all’utilizzo delle proprietà agricole, non può essere sovvertita dalle censure dell’appellante. Ne discende che, indipendentemente da come egli avesse deciso di registrare i reciproci rapporti di dare e avere a livello contabile, il credito relativo agli affitti apparteneva alla società semplice (ovvero all’insieme dei soci in proprietà comune ai sensi degli art. 652 seg. CC). A fronte del mancato adempimento del requisito della reciprocità, egli non poteva validamente compensare il suo debito nei confronti del figlio né con un debito di questi nei confronti della società (ritenuto oltretutto che il singolo socio non ha la facoltà di disporre unilateralmente dei beni comuni in assenza di una relativa autorizzazione/procura), né con un proprio credito (es. correntista) nei confronti della medesima. Pertanto, nel caso concreto l’appellante non può migliorare la propria posizione osservando che il diritto alla compensazione non necessita il consenso della controparte.

  1. Nella fattispecie, come già menzionato dal primo giudice, nemmeno si può concludere che l’appellante, mediante le operazioni contabili da lui unilateralmente effettuate, sia successivamente divenuto personale creditore del figlio (rispettivamente che il credito della società semplice sia stato trasformato in un credito di AP 1). L’appellante non fornisce convincenti spiegazioni al riguardo, né pretende che la società semplice sia stata liquidata. Egli avrebbe ad esempio potuto farsi cedere il (presunto) credito per affitti della società semplice, oppure assumere il suddetto presunto debito del figlio nei confronti della società e diventare contestualmente creditore del medesimo, sennonché entrambe le operazioni avrebbero richiesto il suo consenso. La cessione di un credito presuppone difatti il consenso del creditore cedente (art. 164 CO), mentre la valida assunzione di un debito richiede due contratti: quello di assunzione interna tra il debitore originario e quello nuovo (art. 175 CO) e quello di assunzione esterna tra il nuovo debitore e il creditore (art. 176 CO). L’appellante non può dimostrare un simile consenso limitandosi ad affermare che il figlio non ha mai contestato i conteggi da lui unilateralmente allestiti e riguardanti la chiusura contabile al 31 dicembre 2019, senza nemmeno spiegare e sostanziare quando glieli avrebbe trasmessi e se gli avesse illustrato lo scopo delle registrazioni effettuate, ritenuto oltretutto che in quel momento D__________ aveva già da tempo ceduto il proprio credito per ripetibili al suo patrocinatore.

  2. Se anche poi per avventura si volesse seguire la tesi dell’appellante, e supporre che egli sia successivamente divenuto creditore personale del figlio, nemmeno è possibile concludere che, al momento della dichiarazione di compensazione, il suddetto credito personale fosse esigibile, per assenza di sufficienti spiegazioni al riguardo (non bastando l’osservazione dell’appellante secondo cui il fitto, ovvero il presunto credito della società semplice, fosse da pagare al 31 dicembre di ogni anno).

  3. Infine, la richiesta di edizione contenuta nell’impugnativa e riguardante i fascicoli fiscali di D__________ dev’essere dichiarata irricevibile per assenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC), perché l’appellante non ne motiva l’ammissibilità né spiega cosa gli stessi dovrebbero dimostrare e come potrebbero influenzare l’esito del giudizio.

  4. Tutte le considerazioni che precedono portano a concludere a sfavore di AP 1, gravato dell’onere della prova in relazione al suo diritto alla compensazione. Ne discende che il suo appello 13 settembre 2021 dev’essere respinto. Siccome manifestamente infondato, esso non necessitava di essere intimato alla controparte per una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC).

  5. Conseguentemente, anche la domanda dell’appellante di ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede dev’essere respinta, giacché le possibilità di un esito positivo del gravame erano già di primo acchito decisamente inferiori a quelle della sua reiezione (art. 117 lett. b CPC). Non vi è pertanto necessità di esaminare l’ulteriore requisito dell’indigenza (art. 117 lett. a CPC).

  6. Il valore litigioso della presente controversia ammonta a fr. 23'366.35. Le spese giudiziarie di seconda sede vanno poste a carico dell’appellante, integralmente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla base degli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni.

  7. Nella fattispecie, il valore litigioso non raggiunge la soglia prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

  8. Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 14 settembre 2021 di AP 1 è respinto.

II. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria contenuta nell’appello 14 settembre 2021 di AP 1 è respinta.

III. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 300.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

IV. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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