Incarto n. 12.2015.91
Lugano 16 dicembre 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Raffaello Balerna
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2013.109 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 19 novembre 2013 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 22’825.95 lordi, oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013, quale salario, comprendente le ore di lavoro effettuate ma non retribuite, il computo del tempo di viaggio nonché il rimborso per una trasferta di lavoro con il proprio veicolo,
richieste avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione perché infondate e che il Pretore con sentenza del 16 aprile 2015 ha parzialmente accolto, condannando la stessa al pagamento di fr. 10'110.26,
appellante l’attore con atto di appello del 15 maggio 2015 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta del 18 giugno 2015 postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che nulla venga riconosciuto all’attore pure con protesta delle spese processuali e delle ripetibili,
l’attore non ha presentato risposta all’appello incidentale,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1 (in seguito: AO 1) in qualità di gessatore a partire dal 19 settembre 2011 per una durata indeterminata (doc. A). Il contratto fissava uno stipendio iniziale di fr. 30.- all’ora e prevedeva che per quanto non regolato nel documento medesimo facessero stato il contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valevole per il Canton Ticino (doc. C e D; in seguito: CCL) e il codice delle obbligazioni. Il rapporto di lavoro è stato disdetto da AO 1 per il 31 agosto 2013 (doc. B). Con scritto di data 27 agosto 2013 il dipendente ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento di complessivi fr. 21'507.25 per prestazioni effettuate e non pagate. AO 1 ha respinto ogni pretesa e ha osservato che AP 1 aveva sottoscritto un documento di data 26 luglio 2013 in cui dichiarava di essere stato tacitato di ogni e qualsiasi pretesa.
B. Previo tentativo di conciliazione (CM.2013.142), in data 19 novembre 2013 AP 1, patrocinato dal RA 1, ha inoltrato una petizione con cui ha chiesto la condanna della sua ex datrice di lavoro al pagamento di complessivi
fr. 22'825.95, di cui fr. 6'067.17 quale differenza tra le ore effettivamente lavorate e quelle conteggiate in busta paga, fr. 16'704.77 quale pagamento del tempo di viaggio per recarsi in cantiere e fr. 54.- quale rimborso di una trasferta di lavoro effettuata col proprio veicolo. In sintesi, il lavoratore ha lamentato una differenza di 172.25 ore tra le ore lavorative da lui effettuate e risultanti dai conteggi giornalieri e quelle riportate in busta paga. Inoltre egli ha rimproverato alla convenuta una violazione dell’art. 13 Ordinanza sul lavoro (in seguito OLL 1) e del CCL per non avergli riconosciuto e pagato il tempo di viaggio per raggiungere i vari cantieri assegnatigli, pari a 424.40 ore. Da ultimo ha postulato il pagamento dei chilometri effettuati col proprio veicolo per recarsi su un cantiere a __________ su ordine della datrice di lavoro.
La convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie dell’attore. In breve, essa ha contestato la forza probatoria dei rilevamenti personali effettuati dal lavoratore ed ha posto l’accento sul fatto che il dipendente aveva sottoscritto un documento in cui si dichiarava tacitato da qualsiasi pretesa per l’attività svolta presso AO 1. Allo stesso modo essa ha contestato la richiesta di pagamento del tempo di viaggio ed ha sostenuto di retribuire i propri dipendenti a partire dal momento in cui partono dal magazzino. Essa ha pure negato la legittimità della richiesta di rimborso per i chilometri di viaggio. La datrice di lavoro ha inoltre affermato che l’attore ha sempre sottoscritto i conteggi mensili senza sollevare alcuna rimostranza.
In replica orale l’attore ha ribadito la propria posizione ed ha sottolineato l’inefficacia, in virtù dell’art. 341 CO, della dichiarazione da lui sottoscritta. Nel contempo ha sostenuto che le giornaliere erano sottoposte alla datrice di lavoro.
In duplica orale la convenuta ha negato l’applicabilità al caso di specie dell’art. 341 CO essendo in discussione il riconoscimento dell’esattezza delle ore ed ha contestato la buona fede della pretesa.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei loro allegati conclusivi esse hanno confermato le loro antitetiche posizioni.
C. Statuendo con sentenza del 16 aprile 2015 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la convenuta al pagamento di fr. 10'110.26 lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013.
D. Con appello del 15 maggio 2015 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili. Per sua parte la convenuta con risposta del 18 giugno 2015 postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che nulla venga riconosciuto all’attore, pure con protesta delle spese processuali e delle ripetibili.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale, inoltrati nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 19 maggio 2015. L’appellante non ha presentato risposta all’appello incidentale. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei gravami.
Il primo giudice ha quindi affrontato la questione delle ore supplementari effettuate dal dipendente giungendo alla conclusione che le stesse fossero state in parte compensate attraverso il riconoscimento di ore straordinarie in suo favore. A questo proposito il magistrato ha accertato l’assenza di registrazioni del datore di lavoro ed ha riconosciuto valenza probatoria al controllo ore allestito dal dipendente. Il magistrato ha quindi ammesso la pretesa del lavoratore limitatamente al mese di gennaio 2012, unico mese per il quale non erano state pagate ore straordinarie.
In merito alla problematica del riconoscimento delle ore di viaggio il Pretore ha ricordato brevemente quanto previsto dall’art. 13 OLL 1 e dagli art. 18.4 e 20.2 CCL. Su questa base egli ha ritenuto che al lavoratore andassero riconosciuti, da un canto, il tempo in cui questi era a disposizione del datore di lavoro presso la sede dell’azienda prima di recarsi sui cantieri, stimato in 15 minuti al giorno, e, dall’altro, le trasferte di durata superiore ai 30 minuti.
Da ultimo il magistrato ha ritenuto provata l’avvenuta trasferta sul cantiere di Mendrisio col veicolo privato del dipendente e ha ammesso la legittimità della pretesa in virtù dell’art. 20.4 CCL.
I. Sull’appello principale dell’attore
3.1. Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC; Zingg in: Berner Kommentar, Berna 2012, vol. I, art. 1-149 ZPO, n. 19 e 23 ad art. 60; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, pag. 203). L’art. 59 cpv. 2 CPC elenca in maniera non esaustiva tali presupposti (“segnatamente”; Zingg, op. cit., n. 25 ad art. 59 CPC), tra i quali figura anche la capacità di rappresentare una parte in giustizia (Zingg, op. cit., n. 62 ad art 59 CPC). Il difetto di tale presupposto comporta l’inammissibilità dell’atto procedurale (Zingg, op. cit., n. 11 seg. e 16 ad art. 59 CPC, n. 52 ad art. 60 CPC; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, pag. 168).
3.2. Giusta l’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Il cpv. 2 del disposto testé menzionato elenca invece le persone autorizzate a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio. In particolare, alle lett. b. e d. il legislatore ha stabilito che hanno questa facoltà dinanzi all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede e dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede. Al riguardo la Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) dispone all’art. 12 che, in applicazione dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta in materia di contratto di lavoro ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria e ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati.
3.3. Da quanto precede si evince in maniera chiara la volontà del legislatore di conferire il potere di rappresentanza, limitatamente alle procedure sovraindicate, non solo agli organi delle associazioni professionali o di categoria ma anche ai loro impiegati. La dottrina ritiene che rientrino in questa categoria i collaboratori, i giuristi e i funzionari particolarmente qualificati alle dipendenze di sindacati e associazioni professionali o di categoria (cfr. anche Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2013, nota 13 ad art. 68 CO; Sterchi in: Berner Kommentar, Berna 2012, vol. I, art. 1-149 ZPO, n. 9c ad art. 68 CO; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, Zurigo/San Gallo 2014, nota 7 ad art. 68 CO).
A prescindere dalla ricevibilità della censura per carenza di motivazione, alla luce di quanto precede, non possono sussistere dubbi sulla facoltà del RA 1 di rappresentare il qui attore nella presente causa (vedi procura, doc. N e doc. G in inc. CM.2013.142; art. 68 cpv. 3 CPC) come pure sulla facoltà del sindacato di conferire tale potere al suo dipendente __________, firmatario dell’appello. Essendo peraltro adempiuti gli altri requisiti posti dall’art. 12 cifr. 2 LACPC.
Con l’appello AP 1 contesta in primo luogo il mancato riconoscimento da parte del Pretore di tutte le ore di lavoro effettivamente prestate e indicate nelle giornaliere, ritenute dal magistrato integralmente compensate, con la sola eccezione del mese di gennaio
Al riguardo l’appellante ribadisce la valenza probatoria dei conteggi personali agli atti. AP 1 critica inoltre la deduzione, dal conteggio delle ore di trasferta riconosciute, di 30 minuti al giorno, ritenuti a carico del dipendente.
Il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili al caso in esame in particolare per quel che attiene all’art. 341 CO e alla forza probatoria dei rilevamenti personali del lavoratore.
5.1. Al riguardo basta pertanto ricordare che l’art. 341 CO costituisce una regola particolare per rapporto alla libertà generalmente accordata alle parti in materia di estinzione delle obbligazioni mediante convezione (art. 115 CO). Il legislatore ha voluto garantire al lavoratore una protezione accresciuta per il periodo in cui questi è impiegato alle dipendenze del datore di lavoro e per il mese immediatamente successivo, ben consapevole del rapporto impari che può instaurarsi tra le parti contrattuali. Proprio per questo dottrina e giurisprudenza concordano nell’affermare che l’abuso di diritto va ammesso solo in casi eccezionali (cfr. anche Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, Zurigo 2012, nota 4 ad art. 341 CO; DTF 129 III 618; sentenza IICCA del 24 aprile 2012 inc. 12.2011.103).
5.2. In relazione alla forza probatoria dei rilevamenti giornalieri allestiti dal lavoratore, è utile ricordare che il Tribunale federale ha riconosciuto, a più riprese, agli stessi valore probatorio e non solo di allegazione di parte, questo a maggior ragione se, come nella fattispecie qui in esame, mancano registrazioni effettuate dal datore di lavoro (cfr. sentenza TF del 30 settembre 2009 inc. 4A_168/2009 consid. 3.1; anche sentenze del TF del 23 settembre 2008 inc. 4A_86/2008 consid.4.2 e dell’8 marzo 2004 inc. 4C.7/2004 consid. 2.2.3). Nel caso concreto inoltre non si può sottacere che questi documenti sono stati prodotti (quantomeno una parte di essi, doc. 1) dalla convenuta, a riprova che le erano stati sottoposti.
6.1. L’istruttoria ha permesso di accertare una parziale compensazione da parte della datrice di lavoro delle ore effettuate dal dipendente col riconoscimento in favore di questi di così denominate (in realtà impropriamente) “ore straordinarie” retribuite con un salario orario maggiorato rispetto alle ore di lavoro base (cfr. doc. 1 e G).
Nel proprio giudizio il Pretore ha ritenuto che questa compensazione andasse ammessa per l’intero periodo in cui AP 1 è stato alle dipendenze di AO 1, con la sola eccezione di gennaio 2012, mese per il quale non risultavano pagati straordinari. Questa soluzione stride però con i documenti dell’incarto e non può essere condivisa.
In primo luogo, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure il mese di gennaio 2012 non è l’unico mese per cui non sono state pagate ore straordinarie, lo stesso è infatti avvenuto anche per i mesi di luglio e agosto 2013 (cfr. doc. 1 e E).
Inoltre, esaminando in maniera attenta la documentazione agli atti e comparando lo stipendio spettante al lavoratore in base alle ore effettuate e indicate nei conteggi giornalieri (doc. F e G) con l’importo riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga (doc. 1 e G), che pur considera le precitate ore straordinarie, si nota una discrepanza a sfavore del dipendente di diverse migliaia di franchi. A riprova che la compensazione del lavoro prestato col riconoscimento di ore straordinarie è stata minima, così come sostenuto dall’appellante. In merito alla valenza dei rapporti giornalieri si rinvia a quanto esposto al consid 5.2.
Sulla base dei documenti prodotti dalle parti e in particolare della tabella ricapitolativa (doc. G) si evince che l’importo rimasto ancora scoperto assomma a fr. 6'067.17. La pretesa del lavoratore va pertanto ammessa in questa misura.
7.1. A giusta ragione l’appellante rimprovera al magistrato di aver applicato delle disposizioni del CCL non più in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, in particolare per quel che concerne l’art. 20.2 CCL, norma che ha subito una modifica col decreto del Consiglio di Stato del 29 settembre 2010 (doc. D).
Come si vedrà qui di seguito l’applicazione della norma errata ha fatto si che il Pretore riconoscesse all’appellante un importo superiore a quello a lui realmente spettante.
Nella sua nuova versione l’art. 20.2 CCL prevede “(cfr. art. 13 Ordinanza Legge sul Lavoro 1) Viene considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro” (doc. D).
Secondo la versione precedente invece “Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro che superano i 30 minuti globalmente (andata e ritorno), sono considerati tempo di lavoro e vanno retribuiti a salario normale. In altre parole, deve essere pagato il tempo di viaggio eccedente i 30 minuti ed indicato separatamente sul conteggio paga” (doc. C).
Per sua parte l’art. 18.4 CCL, rimasto immutato e anch’esso applicabile alla fattispecie, prevede che l’orario di lavoro inizia e termina sul cantiere, fatte salve le disposizioni del precitato art. 20.2 CCL.
Completa il quadro normativo applicabile, l’art. 13 OLL 1 in virtù del quale è considerata durata del lavoro, ai sensi della legge, il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro; il tempo per recarsi al lavoro e per ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro.
L’appellante sostiene che, in base alla regolamentazione in vigore, il tempo di lavoro deve essere calcolato già a partire dal momento in cui il lavoratore giunge in magazzino, rispettivamente alla sede della ditta per poi recarsi sul cantiere. A detta dello stesso anche il tempo di trasferta dalla sede dell’azienda/magazzino al cantiere e quello impiegato la sera dal cantiere sino all’azienda andrebbe conteggiato come lavoro, e questo senza la deduzione operata dal Pretore dei 30 minuti.
La tesi attorea non può essere condivisa. Come si evince dall’art. 18.4 CCL la regola prevede che il tempo di lavoro termina e inizia sul cantiere. L’art. 20.2 CCL precisa che è considerato tempo di lavoro anche il tempo in cui il dipendente si tiene a disposizione del datore di lavoro ma non il tempo impiegato per andare e tornare dal luogo di lavoro. Diversamente da quanto sostiene l’appellante una lettura attenta delle norme applicabili e anche dell’art. 20.2 CCL nella sua vecchia versione porta a ritenere che per luogo di lavoro si debba intendere il cantiere e non la sede dell’azienda. Ne consegue pertanto che il tempo di trasferta impiegato dalla sede dell’azienda, rispettivamente dal magazzino, al cantiere e ritorno è espressamente escluso dal computo, e questo a prescindere dalla durata di viaggio.
Su questo specifico punto il CCL approvato con decreto 29 settembre 2010 è pertanto meno favorevole al dipendente rispetto alla sua versione precedente.
Come rettamente riconosciuto dal Pretore, va invece conteggiata come durata del lavoro il tempo in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro presso l’azienda e/o il magazzino prima di recarsi in cantiere e durante il quale è già impegnato in attività a favore del datore di lavoro quali ad esempio la ricezione degli ordini e il recupero del materiale. Attività che, stando agli accertamenti istruttori, nel caso in esame sono svolte tra le 7:00 e le 7:15. Ne consegue pertanto che questo lasso di tempo va regolarmente computato e retribuito in base al salario ordinario, come indicato qui di seguito.
Dagli atti di evince che per il periodo da settembre 2011 a settembre 2012 AP 1 ha lavorato per 227 giorni ciò che comporta il riconoscimento di ulteriori 56.75 ore di lavoro (227 x 15 : 60) da retribuire in base ad uno stipendio orario di fr. 30.-. Per il periodo da ottobre 2012 a dicembre 2012 l’appellante ha lavorato 58 giorni pari a 14.05 ore (58 x 15 : 60) da retribuire con uno stipendio di fr. 31.- all’ora e per il periodo da gennaio 2013 ad agosto 2013 egli ha lavorato 104 giorni corrispondenti a 26 ore (58 x 15 : 60) da retribuire con un salario orario di fr. 31.5.
Considerate l’indennità per giorni festivi, l’indennità per vacanze e l’indennità per tredicesima ne discende che AP 1 avrebbe diritto a complessivi fr. 3'638.28 lordi (fr. 2'971 + 667.28).
Come si dirà in seguito (cfr. consid. 9 a cui si rinvia), in parziale accoglimento dell’appello incidentale, l’importo riconosciuto dal Pretore nella propria sentenza all’attore per le trasferte andrà ridotto e quantificato come indicato poc’anzi.
II. Sull’appello incidentale della convenuta
8.1. Secondo la dottrina e la giurisprudenza ricevute a saldo sottoscritte dal dipendente non sono di primo acchito nulle ma vanno ammesse e interpretate in maniera molto restrittiva. Questa cautela trova spiegazione nella volontà del legislatore, esplicitata nell’art. 341 CO, di garantire al lavoratore una protezione speciale nel periodo in cui egli si trova alle dipendenze di un terzo, in una posizione che nella maggior parte dei casi è di debolezza (cfr. anche consid. 5.1 a cui si rinvia). Proprio per questo per poter determinare la validità e la portata di una clausola che comporta, di fatto, la rinuncia da parte del lavoratore ai propri diritti (fosse anche solo parziale) è necessario valutare le circostanze in cui essa è stata sottoscritta oltre che l’effettiva consapevolezza del lavoratore dei diritti a cui stava rinunciando. In concreto, oltre all’età, alla formazione, all’esperienza del lavoratore è indispensabile considerare anche il momento e luogo della sottoscrizione, lo stato d’animo del dipendente, i tempi stretti e l’eventuale pressione a cui era sottoposto (cfr. anche RehbinDer/ Stöckli, in: Berner Kommentar, Der Arbeitsvertrag, Art. 331-355 und Art. 361 – 362 OR, Berna 2014, nota 9 e 10 in fine ad art. 341; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., nota 7 ad art 341 CO).
8.2. Nel caso concreto, si evince dall’incarto che le ricevute venivano fatte sottoscrivere talvolta prima della ricezione dello stipendio talvolta in seguito. Stando alle risultanze istruttorie la loro sottoscrizione avveniva in un clima di pressione. A questo proposito il dipendente W__________ si è così espresso: “Non c’era la possibilità di contestare i conteggi ore che venivano allestiti dal signor L__________. Lui ce li consegnava al mattino mettendoci fretta poiché bisognava subito partire per il cantiere. Noi dovevamo controfirmarli in fretta e furia senza possibilità di poterli contestare o verificare. Per altro osservo che spesso arrivava prima la paga del conteggio ore e quindi non vi era la possibilità di un confronto” (cfr. interrogatorio di W__________ del 30 settembre 2014 pag. 14 a metà). Interrogato a questo riguardo AP 1 ha affermato di essersi lamentato in più occasioni ma di aver poi rinunciato temendo per il proprio posto di lavoro. Nel dettaglio egli si è così espresso: “Ho reclamato per 3 o 4 mesi, poi visto che se reclamavi vi era il rischio di essere licenziato, per non perdere il posto di lavoro, non ho detto più niente” (cfr. interrogatorio di AP 1 del 30 settembre 2014 pag. 12).
Alla luce di quanto precede appare evidente che il contesto in cui avveniva la sottoscrizione delle clausole non era certo idoneo alla formazione e manifestazione di una libera e consapevole volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti. Circostanza questa che già inficia la validità delle predette ricevute a saldo.
A questo vada inoltre aggiunto che, tenuto conto della formazione del lavoratore, sussistono dubbi sull’effettiva conoscenza di questi dell’estensione dei suoi diritti prima di essersi consultato con il sindacato.
Ne consegue pertanto che su questo punto l’appello incidentale non può essere accolto.
III. Sulle spese giudiziarie
Trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Le ripetibili, fissate in base ai criteri previsti agli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 5 e 14 Rtar, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per la determinazione delle ripetibili dell’appello incidentale si tiene conto che lo stesso è stato accolto in misura minima e con motivazioni diverse da quelle sollevate dalla convenuta.
Il valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc. 5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Nella fattispecie il valore di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 22'825.95.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 15 maggio 2015 di AP 1 è respinto.
II. Non si prelevano né tasse né spese d’appello. AP 1rifonderà a AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili d’appello.
III. L’appello incidentale 18 giugno 2015 di AO 1 è parzialmente accolto.
IV. Di conseguenza la decisione 16 aprile 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
La petizione 19 novembre 2013 di AP 1 è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1 è condannata a pagare all’attore l’importo di fr. 9’759.17 lordi (6'067.17 + 3’638.28 + 54) oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2013.
V. Non si prelevano né tasse né spese d’appello incidentale. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. a 200.- titolo di ripetibili d’appello incidentale.
VI. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (modello)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).