Incarto n. 12.2023.74
Lugano 16 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2018.253 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 7 dicembre 2018 da
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 175'000.- o della somma che risulta dai calcoli attuariali sugli utili ottenuti da parte della convenuta sulla polizza assicurativa, oltre interessi del 5% dal 17 agosto 2016;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 5 maggio 2023, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 8'020.- a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili;
appellante l'attrice con atto di appello 7 giugno 2023, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr. 175'000.- o della somma risultante dai calcoli attuariali sugli utili ottenuti sulla polizza assicurativa (ma al minimo fr. 106'834.-), con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta, con risposta 23 agosto 2023, postula che l’appello sia dichiarato irricevibile, e, in via subordinata, che esso sia respinto, in entrambi i casi con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 15 giugno 1999 l’avv. G__________ M__________ ha stipulato un contratto con N__________ __________ AG - poi ripresa da U__________ __________ AG e infine dalla convenuta AO 1 - un contratto di assicurazione sulla vita denominato “Lebensversicherung mit Rentenwahlrecht” (“Police n. 25000400”), con la precisazione introduttiva quale sotto titolo: “Erlebensfallversicherung mit Prämienrückgewähr im Todesfall gegen Einmalprämie - Tarif 317 mit Gewinnbeteiligung”, ossia Assicurazione in caso di sopravvivenza con restituzione del premio in caso di premorienza, contro premio unico (doc. B) con inizio al 1° luglio 1999, avente per oggetto una somma assicurata (“Versicherungssumme”) di fr. 384'216.-, che sarebbe divenuta esigibile se l’assicurato fosse stato ancora in vita il giorno della scadenza dell’assicurazione, vale a dire il 1° luglio 2022, mentre che se fosse deceduto nel frattempo avrebbe avuto diritto a un importo di fr. 205'000.- (“Die Versicherungs-summe wird fällig zum Versicherungsende, wenn die versicherte Person diesen Zeitpunkt erlebt. Stirbt die versicherte Person während der Versicherungsdauer, wird ein Betrag von CHF 205'000.- geleistet”). Queste ultime indicazioni sono seguite, nel documento, da un laconico “Tarif 317 mit Gewinnbeteiligung”.
Il contratto fissava il premio unico (partecipazione agli utili) a fr. 205'000.- (doc. B), ossia fr. 200'000.- con l’aggiunta del 2.5% di tassa di bollo.
La polizza è stata conclusa dopo che, in data 30 aprile 1999, N__________ __________ AG aveva formulato all’intermediario assicurativo A__________ SA di Locarno, a cui si era rivolto l’avv. G__________ M__________, un’offerta (“Offert-CHF Lebensversicherung”, doc. G) in base alla quale, qualora l’assicurato fosse stato ancora in vita (“im Erlebensfall”) allo scadere della polizza, il 1° luglio 2022, avrebbe avuto diritto al versamento dell’importo di fr. 384'216.-. A questo, denominato “Vorsorgesumme”, avrebbe dovuto aggiungersi la partecipazione al guadagno (“Gewinnanteile zum Ablauf”) di stimati fr. 204'045.- per un totale (“Ablaufleistung”) di fr. 588'261.-.
In caso di premorienza, invece, sempre da quanto risulta dalla proposta assicurativa, sarebbero divenuti immediatamente esigibili sia il premio versato (tasse escluse) che le quote di profitto assegnate fino a quel momento (nota al capitolo “Tarif 317 Erlebensversicherung gegen Einmalprämie”: “Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Versicherungsdauer, wird die einbezahlte Prämie (ohne Steuern) und die bis dahin zugeteilten Gewinnanteile sofort fällig”, doc. G pag. 2).
La polizza assicurativa contemplava, quale parte integrante, anche le condizioni generali (“Versicherungsbedingungen für die Erlebens- und Rentenversicherung”, LV103, “Besondere Bedingungen für die Gewinnbeteiligung Ihrer Erlebens- und Rentenversicherung”, LV104, nonché le LV117 denominate “Euro”, cfr. doc. K) menzionate a pag. 2 della stessa.
Il documento, prodotto in edizione dalla convenuta, di esplicazione della Tarif 317 definito “Versicherungs-mathematische Grundlagen für die Erlebens-Kapitalversicherung mit Prämienrückgewähr im Todesfall gegen Einmalprämie Tarif 317” rinvia (pto n. 13), per quel che concerne la partecipazione agli utili (“Gewinnbeteiligung”) al “Abrechnungsverband FL-E”, il quale, pure prodotto in edizione dalla convenuta, a sua volta chiarisce, al pto n. 6.1 “Leistung bei Ableben”, che in caso di decesso prima dello scadere della polizza, non viene fornita alcuna prestazione di partecipazione agli utili: “Bei Ableben wird keine Leistung aus der Gewinnbeteiligung erbracht”.
Il premio unico di fr. 205'000.- è stato regolarmente versato dall’assicurato.
B. G__________ M__________a è deceduto in data __________ __________ 2016, lasciando come sue eredi la figlia B__________ __________ __________ e la moglie AP 1.
In data 26 giugno 2017 AO 1 ha versato a AP 1, per quanto qui di interesse, il premio unico di fr. 205'000.- a saldo di ogni pretesa sulla polizza in questione, rifiutandosi di riconoscere ulteriori prestazioni e in particolare la partecipazione agli utili.
C. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.543), con petizione 7 dicembre 2018, AP 1, quale beneficiaria delle prestazioni in caso di morte del marito, ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 175'000.- più interessi del 5% dal 17 agosto 2016 o della somma che sarebbe risultata dai calcoli attuariali sugli utili ottenuti.
In sintesi, per l'attrice, la polizza assicurativa sulla vita, pur non esprimendosi su una partecipazione agli utili in caso di premorienza, li avrebbe previsti chiaramente a pag. 2 del contratto con il riferimento alle condizioni particolari che ne erano parte integrante. A suo avviso, riprendendo i termini e i ragionamenti non prettamente cristallini da essa utilizzati nell’allegato (pto 7), considerato che in caso di morte il contratto prevedeva una prestazione corrispondente a fr. 205'000.-, la partecipazione agli utili derivante avrebbe dovuto essere paragonabile al valore di riscatto incrementato dalla partecipazione agli utili per fr. 334'000.- (fr. 305'000.- di valore di riscatto + fr. 29'000.- come partecipazione agli utili) meno la restituzione del premio di fr. 205'000.-, per un risultato di fr. 129'000.-. Prendendo però la stima proposta da N__________ __________ AG nel 1999, poiché la partecipazione agli utili era stata calcolata in fr. 204'045.- sei anni prima del termine, ossia il 16 agosto 2016, essa sarebbe dovuta essere di fr. 150'000.- almeno. Pertanto l’attrice ha ritenuto corretto chiedere il pagamento di fr. 175'000.-, stimati prudenzialmente e con riserva di adattare la somma in seguito.
D. Con risposta del 3 gennaio 2019 AO 1 si è opposta alla petizione, postulandone l'integrale reiezione. Essa ha evidenziato come il prodotto assicurativo in questione fosse destinato alla conservazione del capitale (“Kapitalversicherung”) in caso di vita con trasmissione del premio originariamente investito nella polizza a un beneficiario predeterminato, nel quale la componente relativa al caso di morte era quindi del tutto marginale, come dimostrato dal fatto che non furono richiesti al contraente assicurato né documenti attestanti il suo stato di salute, né la compilazione di un questionario medico approfondito.
E. Con replica 6 febbraio 2019 l’attrice ha contestato che il contratto di assicurazione fosse limitato alla restituzione del capitale in caso di morte, ribadendo di avere diritto anche alla partecipazione agli utili e sostenendo che la mancata richiesta di certificati medici sullo stato di salute dell’assicurato sarebbe stata ininfluente.
F. Con duplica del 12 febbraio 2019 la parte convenuta ha ribadito le proprie posizioni e richieste ponendo nuovamente l’accento sul fatto che il prodotto assicurativo in questione era destinato a garantire un capitale rivalutato con gli utili della gestione separata (consolidati di anno in anno) in caso di vita alla scadenza, mentre che in quello di decesso nel corso della durata contrattuale, sarebbe stato effettuato un pagamento ai beneficiari indicati nella polizza dal contraente del capitale assicurato pari al premio versato comprensivo delle imposte anticipate.
G. L'istruttoria è consistita in particolare nell’allestimento di una perizia giudiziaria seguita da due complementi.
Dopo la sua chiusura, AO 1 ha modificato la sua ragione sociale in AO 1.
H. Raccolti gli allegati conclusivi delle parti di data 30 novembre 2021, con i quali esse hanno riaffermato di mantenere le rispettive posizioni, il Pretore, con decisione del 5 maggio 2023, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 8’020.- a carico dell'attrice, e condannandola a rifondere alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili.
I. Contro la sentenza di prime cure AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 giugno 2023 per ottenerne la riforma nel senso di accogliere la petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr. 175'000.- o della somma risultante dai calcoli attuariali sugli utili ottenuti sulla polizza assicurativa (ma al minimo fr. 106'834.-), con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Con risposta del 23 agosto 2023 la convenuta postula che l’appello sia dichiarato irricevibile, e, in via subordinata, che esso sia respinto nel merito, pure con protesta di spese e ripetibili per entrambi i gradi di giudizio.
Considerando
in diritto:
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 7 giugno 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), a fronte di una notifica della decisione impugnata avvenuta l’8 maggio 2023, l'appello risulta tempestivo. Come tempestiva è la relativa risposta del 23 agosto 2023 (art. 312 CPC).
In effetti, ha appurato il primo giudice, pur parlando l’offerta di cui al doc. G, su cui AP 1 si era basata per la sua ricostruzione della comune volontà delle parti, di una partecipazione agli utili anche in caso di decesso dell’assicurato prima del termine di scadenza della polizza, questo documento riportante in epigrafe proprio la denominazione di “offerta” non era che un semplice atto pre-contrattuale risalente al 30 aprile 1999, non ripreso nel contratto e quindi di infimo valore probatorio.
Nemmeno d’aiuto era il fatto che i doc. I, O, P e Q menzionassero anche le partecipazioni agli utili, poiché questi documenti riguardavano la variante della sopravvivenza dell’assicurato al 1° luglio 2022, che nella fattispecie non si era purtroppo realizzata.
Per gli stessi motivi - ossia per il contesto desumibile dalla documentazione agli atti, unica prova utilizzabile non essendovi testimoni diretti - nemmeno un’applicazione del principio dell’affidamento (art. 18 CO) consentiva, per il Pretore, di distanziarsi dal testo del contratto doc. B.
Passando all’interpretazione oggettiva, il giudice ha pure escluso che l’avv. G__________ M__________ dovesse comprendere, malgrado il silenzio del testo del contratto, che i “Gewinnanteile” erano da riconoscere anche in caso di premorienza. A maggior ragione tenuto conto della sua formazione giuridica, che per la giurisprudenza costituisce un elemento di rilievo per il giudizio, avendogli permesso di capire la presenza o l’assenza di quella componente nel contratto, il cui testo era peraltro brevissimo, semplice e chiarissimo.
Il fatto che questa soluzione assicurativa fosse particolarmente penalizzante per l’assicurato in caso di suo decesso prima del luglio 2022 è stato giudicato irrilevante, contrariamente all’opinione in merito esposta dal perito, che ha per il Pretore voluto esprimere delle considerazioni giuridiche che non gli competevano, giungendo a sovvertire il contenuto del contratto.
Il primo giudice ha tenuto a precisare che la soluzione avrebbe potuto essere “differente” (senza specificare però in quale modo) qualora la mancata indicazione dei “Gewinnanteile” nel contratto doc. B avesse significato la perdita della natura assicurativa stessa del contratto di assicurazione, trasformandolo in un puro prodotto finanziario d’investimento (come indicato dal perito a pag. 7 del suo referto), ma che così non era. In effetti il fatto che esso prevedesse due varianti e non solo quella realizzatasi con la morte dell’assicurato e che la seconda di queste, quella della sopravvivenza oltre la scadenza della polizza, fosse focalizzata sul capitale assicurato e come tale avesse sicuramente natura assicurativa avendo una componente di rischio, escludeva tale ipotesi. Il rischio per la convenuta consisteva nel fatto che l’assicurato raggiungesse in vita la data del 1° luglio 2022 e divenisse titolare della somma assicurata di fr. 384'216.-, molto maggiore rispetto al premio unico pagato.
Da ultimo il perito nemmeno poteva per il primo giudice essere seguito laddove si era diffuso sul tema dell’usanza, non assumendo questa rilevanza per l’interpretazione del contratto in oggetto, che soggiaceva piuttosto ai principi dell’art. 18 CO qualora non fosse stato possibile acclarare la volontà soggettiva delle parti. Il chiaro testo contrattuale non lasciava spazio ad altre interpretazioni.
Ricevibilità del petitum dell’appello
Per consolidata giurisprudenza, un appello non può limitarsi a postulare la riforma della decisione impugnata, ma deve formulare delle domande di giudizio quantificate, precise e definite, che possano, in caso di accoglimento, essere riprese invariate nel dispositivo della sentenza di secondo grado (DTF 137 III 617 consid. 4.3; STF 4A_383/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.2.1; Hungerbühler, in: Brunner und andere, Hrsg., Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, N. 14 ad art. 311). Il divieto di formalismo eccessivo impone nondimeno che le conclusioni vengano interpretate alla luce delle motivazioni e con riferimento alla sentenza impugnata (DTF 137 III 617 consid. 6.2).
Nel caso che ci occupa, effettivamente la richiesta di riformare la sentenza pretorile con la formula: “La petizione del 7 dicembre 2018 è accolta di conseguenza: La spett. AO 1 è condannata a versare alla Signora AP 1 fr. 175'000.- o la somma che risulta dei calcoli attuariali sugli utili ottenuti sulla polizza assicurativa, oltre agli interessi del 5% a decorrere dal 17 agosto 2016” non rispetta i principi summenzionati comprendendo due ipotesi alternative, che non possono coesistere in un dispositivo, di cui la seconda nemmeno quantificata, cosa altrettanto inammissibile. Tuttavia, in ossequio al principio del divieto di formalismo eccessivo e a quello della proporzionalità, è sufficiente qui rilevare l’irricevibilità della seconda parte della domanda d’appello limitatamente alla richiesta indefinita e limitare il petitum alla prima, vale a dire alla richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di fr. 175'000.- oltre accessori, con, invece dell’alternativa, la subordinata della condanna ad almeno fr. 106'834.-.
La pretesa di dichiarare l’appello irricevibile deve pertanto essere respinta.
Argomentazioni di merito dell’appello
A suo avviso, in effetti, contrariamente all’accertamento pretorile, il contratto avrebbe fatto chiaramente riferimento ai “Gewinnanteile”, e meglio con la frase che seguiva quella “Prämienrückgewähr im Todesfall gegen Einmalprämie”, “Tarif 317 mit Gewinnbeteiligung”. In tal modo chi legge capirebbe che la partecipazione agli utili andava versata anche in caso di morte.
Il primo giudice sarebbe giunto a una errata conclusione perché avrebbe ingiustificatamente ignorato i contenuti dell’offerta 30 aprile 1999 e quelli dei documenti prodotti posteriormente, tutti contenenti dei riferimenti alla partecipazione agli utili, così come il rinvio alle condizioni contrattuali LV 104 che pure stabilirebbero un diritto a tale prestazione in qualsiasi caso.
Nessuno dei documenti agli atti escluderebbe il caso di decesso e stabilirebbe che la partecipazione agli utili era condizionata alla sopravvivenza dell’assicurato.
Tutte queste circostanze avrebbero reso impossibile anche per una persona con una formazione giuridica come l’avv. G__________ M__________, in base al principio dell’affidamento, capire che le partecipazioni agli utili non erano previste nel caso di premorienza.
Il Pretore avrebbe poi anche sbagliato a ritenere che malgrado la mancata indicazione dei “Gewinnanteile” il contratto aveva comunque un carattere assicurativo, contenendo la polizza comunque un elemento di rischio, poiché il prodotto in questione non comportava per l’assicuratore il minimo rischio, dovendo egli restituire alla scadenza il capitale rivalutato dagli interessi pattuiti, che in caso di decesso sarebbero stati persino risparmiati: di fatto il rischio sarebbe stato trasferito all’assicurato che per oltre due decadi non avrebbe ottenuto alcun rendimento del proprio capitale.
Infine avrebbe pure dovuto essere preso in considerazione il fatto che il contratto, se inteso come vorrebbe la parte convenuta, avrebbe avuto un carattere leonino e abusivo poiché essa avrebbe potuto usufruire per quasi venti anni di un importante capitale in maniera del tutto gratuita.
L’interpretazione di un contratto assicurativo - comprese le condizioni generali (CGA) esplicitamente incorporatevi (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 412) - segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, salvo che la legge non preveda altrimenti. In presenza di divergenze sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa non può essere determinata o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti sono interpretate come potrebbe comprenderle un terzo in buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze. Il principio dell’affidamento permette quindi di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF 135 III 410 consid. 3.2, pag. 412, 413). Il punto di partenza è costituito dal tenore letterale - di norma secondo il linguaggio comune (EISNER-KIEFER in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2ª ed., n. 11 ad art. 11 LCA) - delle dichiarazioni che non vanno però valutate isolatamente bensì nel loro complesso. Nonostante il tenore letterale possa apparire a prima vista chiaro, non ci si può così fermare a un'interpretazione grammaticale; piuttosto le dichiarazioni delle parti sono da interpretare come esse potevano e dovevano essere intese in base alla loro formulazione, al loro contesto e all'insieme delle circostanze. Il giudice deve al riguardo considerare anche la finalità della disciplina perseguita dal dichiarante. Per l'interpretazione di una disposizione contrattuale redatta da un contraente è quindi decisivo l'obiettivo normativo che l'altro contraente, in qualità di partner contrattuale in buona fede, poteva e doveva ragionevolmente riconoscervi, potendosi di regola presumere che il dichiarante perseguisse una regolamentazione ragionevole e appropriata (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1 con rinvii). Se l'interpretazione secondo il principio dell'affidamento non permette di determinare il senso di clausole ambigue, esse si interpretano a sfavore dell'assicuratore che le ha redatte in virtù del principio "in dubio contra stipulatorem". Per quanto concerne l'estensione del rischio assicurato, l'art. 33 LCA (stando al quale salvo disposizione contraria della legge, l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentano i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l’assicurazione fu conchiusa, eccetto ché il contratto non escluda dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco) concretizza questo principio generale (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2). Sempre che gli altri mezzi d'interpretazione non permettano di fugare i dubbi sul senso da attribuire a una determinata clausola contrattuale (BRULHART in: Commentaire romand, LCA, n. 16 seg. ad art. 33). Non basta perciò che le parti discutano sul significato di una dichiarazione ma è necessario che questa possa intendersi in buona fede in modi diversi. Incombe infatti all'assicuratore delimitare l'estensione del suo impegno e lo stipulante non deve attendersi restrizioni che non gli sono state chiaramente prospettate (BRULHART, op. cit., ibidem; cfr. pure da ultimo II CCA del 25 ottobre 2022 inc. 12.2022.96 consid. 8).
Prima di affrontare queste critiche, non ci si può esimere dal rilevare come la tesi secondo la quale il contratto contenesse un esplicito riferimento alla ripartizione degli utili anche in caso di premorienza dell’assicurato che agli occhi di qualsiasi lettore avrebbe dovuto essere intesa in tal senso, non solo è nuova e quindi irricevibile (art. 317 CPC), ma addirittura contraddice quanto ammesso dalla stessa attrice in precedenza (cfr. petizione 7 dicembre 2018 pto n. 4).
Ciò detto, le argomentazioni dell’appellante non sarebbero comunque atte a consentire di intaccare le conclusioni pretorili.
In effetti, non vi è alcuna prova che permetta di concludere che il contratto di assicurazione sulla vita concluso il 15 giugno 1999 tra le parti G__________ M__________ e N__________ __________ AG prevedesse il pagamento di partecipazioni agli utili anche in caso di premorienza.
Come rettamente appurato dal Pretore, il doc. B riporta in entrata la specificazione “Erlebensfallversicherung mit Prämienrückgewähr im Todesfall gegen Einmalprämie”, che chiarisce che si tratta di un’assicurazione in caso di sopravvivenza con restituzione del premio in caso di morte, non reca alcuna indicazione in merito al riconoscimento di utili anche qualora l’assicurato non fosse sopravvissuto al periodo di validità del contratto, ma si limita a indicare che la somma assicurata sarebbe divenuta esigibile allo scadere del contratto se la persona assicurata fosse stata ancora viva e che se ella fosse scomparsa durante il periodo contrattuale sarebbe stato corrisposto un importo di fr. 205'000.-.
La Tariffa 317 richiamata dal contratto, come illustrato in precedenza, precisa anch’essa al suo punto 1.1. che si tratta di un’assicurazione per il caso di sopravvivenza con restituzione del premio in caso di decesso, e al paragrafo seguente dello stesso punto che la somma assicurata diverrà esigibile alla scadenza della polizza se l’assicurato sarà ancora in vita mentre che in caso di morte verrà restituito il premio versato senza interessi e tasse (cfr. doc. prodotto dalla convenuta, pag. 2). Questo documento rinvia, al punto n. 13, al documento “Abrechnungsverband FL-E” il quale a sua volta, al punto n. 6.1, stabilisce che in caso di morte non verrà riconosciuta alcuna prestazione di partecipazione agli utili: “Bei Ableben wird keine Leistung aus der Gewinnbeteiligung erbracht” (cfr. doc. prodotto dalla convenuta, pag. 5).
Le condizioni contrattuali LV 103 – NFL e LV 104 – NFL non contengono nulla che possa aiutare ad interpretare il contratto altrimenti.
Neppure i documenti allestiti dopo la conclusione del contratto lasciavano intendere che vi fosse spazio per una ripartizione degli utili in caso di decesso. Le dichiarazioni fiscali doc. D, I, O, P e Q riportano solo la partecipazione agli utili cumulata nell’anno di riferimento con un mero calcolo matematico, senza nulla lasciare intendere, con la precisazione che le assicurazioni di capitale come quella in oggetto dovevano essere dichiarate come patrimonio nel Cantone di pertinenza.
La “Vertragsübersicht per 31.12.2015”, prodotta dalla convenuta e trasmessa a suo tempo all’assicurato, indicava a sua volta nel dettaglio due distinte opzioni, ossia quella della “Todesfallleistung” che “gesamt” ammontava a fr. 205'000.- e quella della “Ablaufleistung” che “gesamt” ammontava a fr. 410'681.- e precisava nuovamente che “Die bisher zugeteilte Gewinnbeteiligung wird ausschliesslich im Erlebensfall bei Ablauf des Vertrages erbracht. Im Todesfall oder bei einer Kündigung des Vertrages erfolgt keine Gewinnbeteiligung”.
L’unico documento in cui viene previsto il pagamento anche di una partecipazione agli utili in caso di decesso è l’offerta 30 aprile 1999 di cui al doc. G, che, a due riprese, recita, con qualche minima differenza lessicale: “Das Vorsorgekapital zuzüglich der Gewinnanteile (Optionskapital) wird im Erlebensfall nach Ablauf der Versicherungsdauer fällig. Stirbt die versicherte Person vor Ablauf der Versicherungsdauer, wird die einbezahlte Prämie (ohne Steuern) und die bis dahin zugeteilten Gewinnanteile sofort fällig”. Trattandosi di un’offerta allestita un mese e mezzo prima della conclusione del contratto, riporta come tale una prima proposta formulata dalla compagnia assicurativa e costituisce pertanto un semplice indizio a favore della tesi attorea, che non ha però trovato alcun altro riscontro negli atti. Come rettamente puntualizzato dal Pretore, esso non è che un documento pre-contrattuale, non quindi contrattuale, che non è stato assolutamente ripreso nella polizza: questo vale non solo per la tematica della partecipazione agli utili, ma anche per quanto concerne i calcoli che hanno portato a quantificare in fr. 588'261.- una “Ablaufleistung” di cui non vi è traccia nel documento finale.
A prescindere dalla correttezza della conclusione di merito del Pretore, va poi aggiunto che, con il suo appello AP 1 nemmeno spiega, contrariamente ai suoi doveri di ricorrente (art. 311 cpv. 1 CPC), perché questa sarebbe errata e per quale motivo un simile scritto preparatorio dovrebbe invece assurgere a prova decisiva.
Di conseguenza l’impugnativa, laddove ricevibile, vede il suo destino segnato.
In questo modo AP 1 esprime, una volta di più, la propria posizione ma, contrariamente ai suoi doveri di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non illustra per quale motivo il primo giudice avrebbe sbagliato a ritenere che la polizza comportava per l’assicuratore in questione un rischio, consistente nel fatto che l’assicurato raggiungesse in vita la scadenza prevista e divenisse titolare della somma assicurata di fr. 384'216.-, ben maggiore del premio pagato.
A prescindere dall’irricevibilità della doglianza, va comunque sia detto che il ragionamento esposto nel querelato giudizio è del tutto logico e condivisibile, ritenuto che la controprestazione dell’assicurato all’assicuratore per l’assunzione del rischio di dover corrispondere un premio quasi doppio rispetto a quello pagato consisteva nella rinuncia a un compenso in caso di premorienza che andasse oltre il rimborso del premio unico corrisposto. Di conseguenza quella in questione è da considerare una polizza di natura assicurativa a tutti gli effetti. Evidentemente con le caratteristiche di una “Erlebensfallversicherung”.
Ciò posto, va rilevato che qualunque sia stata la natura del contratto, assicurativo o prodotto finanziario d’investimento, nulla sarebbe cambiato per l’interpretazione, essendo la volontà concorde delle parti determinante per stabilire l’esistenza di un diritto o meno al pagamento della partecipazione agli utili, non la classificazione del negozio giuridico, che può avere per contro valenza in altri ambiti, segnatamente in quello fiscale.
Così stando le cose non appare necessario approfondire le ulteriori motivazioni dell’appellante aventi per oggetto la quantificazione della pretesa.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 7 giugno 2023 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 8'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili.
Notificazione:
; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).