Incarto n. 12.2021.103
Lugano 16 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Stefani, giudice delegato
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2017.16 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 14 luglio 2017 da
IS 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 39'444.58 oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 3 maggio 2021 ha accolto parzialmente, condannandola a versare all’attore fr. 7'445.38 netti oltre interessi di mora e rigettando il PE in proporzione;
appellante l'attore con appello 14 giugno 2021 (inc. n. 12.2021.102), con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
ed ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d’appello presentata dall’attore nel contesto dell’appello 14 giugno 2021;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, dopo che il Pretore aggiunto con decisione 3 maggio 2021 ha accolto parzialmente la sua petizione 14 luglio 2017, condannando la convenuta al pagamento di fr. 7'445.38 netti oltre interessi e accessori, con appello 14 giugno 2021 (inc. n. 12.2021.102) l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che, contestualmente all’appello, egli, con istanza di medesima data, ha chiesto di essere posto, come già avvenuto in prima sede, al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado e che quale patrocinatore d’ufficio sia confermato l’avv. PA 1;
che con ordinanza 21 giugno 2021 il Presidente di questa Camera ha chiesto all’istante di produrre la documentazione aggiornata sulla sua situazione economica, cosa che questi ha fatto con scritto del 16 luglio 2021;
che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che la situazione d’indigenza dell’attore, nei confronti del quale sono in particolare stati rilasciati vari attestati di carenza beni e su cui pendono esecuzioni per fr. 202'014.10, emerge dalla documentazione prodotta a sostegno dell’istanza in esame, per cui si può senz’altro ammettere che egli, in questa sede, non è verosimilmente in grado di far fronte alle spese processuali (da prelevare indipendentemente dall’importo ancora controverso, eccedendo in prima istanza il valore litigioso la soglia di fr. 30'000.-: DTF 115 II 30 consid. 5b; II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 7 luglio 2014 inc. n. 12.2013.74, 25 novembre 2015 inc. n. 12.2014.102, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66) e all’onorario del suo patrocinatore;
che resta ancora da esaminare se l'appello dell’attore appaia o meno privo di probabilità di successo;
che la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono notevolmente più ridotte che i rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 589; DTF 133 III 614 consid. 5; TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 3.2);
che sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutato in base ad un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., p. 590; TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 3.2);
che nel suo gravame l’attore ha censurato avantutto un errato apprezzamento delle prove, sia con riferimento all’uso da parte del Pretore aggiunto di due documenti che non erano stati validamente acquisiti agli atti, con la conseguenza che non sussisterebbe prova di quanto il datore di lavoro abbia versato al dipendente nei mesi da aprile a settembre 2016, sia con riferimento all’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’abusività della disdetta, che in realtà sarebbero sussistiti; inoltre ha pure contestato un’errata applicazione del diritto, soprattutto nell’aver escluso che quella in disamina fosse una fattispecie rientrante tra quelle dell’art. 336 CO (il cui elenco non è esaustivo);
che, a un esame sommario, le censure così sollevate non appaiono palesemente irricevibili o manifestamente infondate e meritano un esame con latitudine cognitiva piena da parte di questa Camera (cfr. TF 4 febbraio 2013 5A_858/2012 consid. 3.3.1.2); in altri termini, l’eventuale esito (negativo) dell’appello non può dirsi già sin d’ora scontato e le probabilità di successo dell’attore non appaiono più ridotte di quelle di una sua sconfitta;
che l’istanza in oggetto può quindi essere accolta;
che nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF 139 III 334 consid. 4.2);
che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1);
che, una volta passata in giudicato la presente decisione, l’appello sarà notificato alla convenuta con l’assegnazione del termine per presentare la risposta.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 e 119 CPC,
decide:
Quale patrocinatore d’ufficio è designato l’avv. PA 1, __________.
Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice delegato Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).