Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2020.102
Entscheidungsdatum
16.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2020.102

Lugano 16 marzo 2021/lk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 10 agosto 2017 da

AP 1 rappr. da PA 1PA 1

contro

AO 1 rappr. da PA 2

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona e l’annullamento dell’esecuzione, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 6 agosto 2020 ha respinto;

appellante l'attore con appello 8 settembre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 23 ottobre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 22 ottobre 2011 (doc. 4) i coniugi AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto un documento, che, con riferimento alla questione del “prestito di fr. 120'000.-” concesso dalla prima al secondo, era del seguente tenore: “in data 22 ottobre 2011, … confermo che io AP 1 … devo restituire alla mia moglie, AO 1 …, la somma complessiva di fr. 120'000.- (…). Confermo di sottoscrivere questo documento per mia libera volontà, in grado pienamente di intendere e volere. La restituzione della somma avverrà entro i prossimi sei anni e meglio entro il 31.12.2017. Mi impegnerò a restituire alla mia moglie fr. 20'000.- (…) all’anno sino all’estinzione del debito entro il termine indicato qui sopra”.

  2. Il 2 agosto 2017 (cfr. inc. n. SO.2017.281 rich.) AO 1, che in forza del riconoscimento di debito di cui sopra e a fronte dei rimborsi di complessivi fr. 5'000.- da lei già percepiti nel corso del 2013 (doc. 6 inc. n. SO.2017.281 rich.) il 22 febbraio 2017 aveva provveduto ad escutere AP 1 con il PE n. __________ dell’UE di Bellinzona per fr. 115'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2013 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2014 su fr. 15'000.-, dal 1° gennaio 2015 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2016 su fr. 20'000.- e dal 1° gennaio 2017 su fr. 20'000.- (doc. C inc. n. SO.2017.281 rich.), ha ottenuto dal Pretore del Distretto di Bellinzona, secondo cui le sarebbero pure stati rimborsati altri fr. 1'000.- nel corso del 2014 (doc. 7 inc. n. SO.2017.281 rich.), il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE per fr. 114'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2013 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2014 su fr. 14'000.-, dal 1° gennaio 2015 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2016 su fr. 20'000.- e dal 1° gennaio 2017 su fr. 20'000.-.

  3. Con tempestiva petizione 10 agosto 2017 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo di disconoscere il debito di cui al menzionato PE e di annullare la relativa esecuzione.

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

  1. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 6 agosto 2020, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese (comprese quelle peritali) per complessivi fr. 2’600.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).

  2. Con l’appello 8 settembre 2020, che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 23 ottobre 2020, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

  3. Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore attore (cfr. Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89). È quindi ancora al creditore convenuto che incombe di allegare e di dimostrare l’esistenza della pretesa litigiosa (cfr. DTF 131 III 268 consid. 3.1).

Qualora però il creditore convenuto derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO sottoscritto dal debitore attore, spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il rapporto giuridico alla base del riconoscimento è inesistente, nullo (art. 19 e 20 CO), simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o invalidato (art. 31 CO), rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni (esecuzione, remissione del debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione, ecc.) dirette contro la pretesa da lui riconosciuta (cfr. DTF 131 III 268 consid. 3.2; cfr. pure TF 4A_69/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 5.1 e 5.2, riferite a un presunto errore sulle somme da restituire). Il creditore convenuto al beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in assenza di prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito, la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (cfr. TF 4C.34/1999 del 30 giugno 1998 consid. 3b).

  1. Il Pretore aggiunto ha innanzitutto concluso per la validità del riconoscimento di debito di cui al doc. 4, stabilendo che la firma appostavi dall’attore, da questi eccepita di falso, era stata considerata autentica dal perito giudiziario e aggiungendo che in ogni caso l’attore aveva ammesso di aver personalmente firmato il 29 gennaio 2013 un ulteriore riconoscimento di debito (doc. D), nel quale, sempre con riferimento alla questione del “prestito di fr. 120'000.-”, era stato riprodotto testualmente il primo capoverso del doc. 4 ed era poi stato specificato che “la valenza di questo documento / scritto, si rinnova automaticamente di anno in anno. Fin allorché la cifra sopramenzionata non muti. In tal caso, verrà stilato un documento analogo ma con un importo aggiornato. Questa prassi verrà applicata fino all’estinzione dell’importo totale a favore di mia moglie AO 1”.

Ciò premesso, il giudice di prime cure ha accertato che la convenuta aveva effettivamente mutuato all’attore la somma di fr. 120'000.-, ciò essendo stato confermato da lui stesso nella sua petizione (p. 3) e in occasione della sua deposizione (verbale 2 febbraio 2018 p. 4), poco importando invece se con la replica e con le conclusioni egli avesse poi preteso che le somme mutuate sarebbero state unicamente di fr. 102'400.-.

Egli ha infine concluso che la questione di sapere se gli importi mutuati fossero già stati rimborsati dall’attore al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito di cui al doc. D, segnatamente con l’accredito di fr. 800.- mensili da gennaio 2007 ad agosto 2016 (fr. 92'800.-), con la cessione di due polizze assicurative giunte a scadenza nel giugno 2006 rispettivamente nel febbraio 2009 (fr. 26’437.-) e con il bonifico di fr. 113.- mensili da gennaio 2007 e per 10 anni da parte di un suo debitore (fr. 13'560.-), tutti avvenuti senza l’indicazione della relativa causale, doveva essere risolta negativamente: alla testimonianza della commercialista dell’attore F__________ __________, a favore dell’avvenuto rimborso (verbale 10 aprile 2018 p. 9 seg.), si contrapponevano in effetti varie circostanze che inducevano a decidere nel senso che, come invece deposto dalla convenuta (verbale 2 febbraio 2018 p. 4 [recte: 5]), quelle somme non erano state imputate al rimborso del mutuo siccome corrisposte per il mantenimento della famiglia: si pensi al fatto che l’attore in occasione della sua deposizione avesse confermato “che … al momento della firma del documento l’importo indicato come dovuto a mia moglie era corretto” (verbale 2 febbraio 2018 p. 4); al fatto che egli, pur essendo stato informato il 30 gennaio 2013 dalla sua commercialista che verosimilmente le somme sarebbero già state rimborsate (verbale 2 febbraio 2018 p. 4), non avesse mai ritenuto di notificare alla convenuta l’intenzione di impugnare per vizio di volontà l’impegno allora ribadito di cui al doc. D; ed alla circostanza che tutte le somme destinate al rimborso del mutuo, quelle di complessivi fr. 6'000.- corrisposti nel corso del 2014 (recte: 2013) e nel corso del 2015 (recte: 2014), menzionavano invece la dicitura “rimborso parziale prestito AP 1” (doc. 6 e 7 inc. n. SO.2017.281 rich.).

  1. In questa sede l’attore ha nuovamente evidenziato, nella parte dedicata al riassunto dei fatti (cfr. appello p. 3), che in realtà le somme a lui mutuate sarebbero state solo di fr. 102'400.-.

Il rilievo, sempre che sia costitutivo di una censura d’appello, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che l’attore, oltre a non aver esposto i fatti e le prove a favore della sua tesi, nemmeno si è confrontato con le ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a concludere che il mutuo era stato proprio di fr. 120'000.-.

  1. Nel gravame l’attore si è invece e perlopiù limitato a censurare il giudizio pretorile sulla questione di sapere se e in quale misura gli importi mutuati fossero stati rimborsati. Dopo aver lamentato una carente motivazione della decisione pretorile a proposito di alcuni suoi presunti rimborsi, ha sostenuto che al momento della firma del riconoscimento di debito di cui al doc. D “ignorava in che misura lo stesso era nel frattempo stato ammortizzato, dato che la gestione di tutta la contabilità familiare ed aziendale era da tempo completamente delegata alla sua fiduciaria, signora F__________ __________” (cfr. appello p. 6), aggiungendo poi che le circostanze addotte dal giudice di prime cure per far astrazione dalla testimonianza di quest’ultima, per altro parzialmente interpretate in modo erroneo (si pensi alla risultanze della sua deposizione), non sarebbero state sufficienti. A torto.

9.1. Il rimprovero di carente motivazione della pronuncia pretorile per il fatto che il giudice di prime cure non si sarebbe assolutamente espresso sugli accrediti di fr. 800.- mensili da gennaio 2007 ad agosto 2016 (fr. 92'800.-), sulla cessione delle due polizze assicurative giunte a scadenza nel giugno 2006 rispettivamente nel febbraio 2009 (fr. 26’437.-) e sul bonifico di fr. 113.- mensili da gennaio 2007 per 10 anni (fr. 13'560.-), è infondato.

Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con cognizione di causa (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3). Esso non obbliga però l’autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).

Nel caso concreto, il Pretore aggiunto ha in realtà spiegato chiaramente le ragioni per cui la tesi dell’attore, secondo cui al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito di cui al doc. D gli importi mutuatigli sarebbero già stati rimborsati, specialmente con l’accredito di fr. 800.- mensili da gennaio 2007 ad agosto 2016 (fr. 92'800.-), con la cessione di due polizze assicurative giunte a scadenza nel giugno 2006 rispettivamente nel febbraio 2009 (fr. 26’437.-) e con il bonifico di fr. 113.- mensili da gennaio 2007 per 10 anni (fr. 13'560.-), non poteva essere condivisa. La motivazione pretorile permetteva dunque alle parti di capire la portata della sua decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con la necessaria cognizione di causa.

9.2. Passando ora ad esaminare il merito della lite, si osserva che dalle risultanze istruttorie addotte in questa sede dall’attore non è in realtà possibile concludere che quest’ultimo, al momento in cui aveva sottoscritto il riconoscimento di debito di cui al doc. D (e dunque anche in precedenza), ignorasse se e in quale misura le somme a lui mutuate fossero già state rimborsate: il fatto che egli avesse sostenuto quella tesi nel suo allegato petizionale (p. 3) e il fatto che la teste F__________ __________ avesse dichiarato che “gestisco i pagamenti e la contabilità del signor AP 1 privata e aziendale” (verbale 10 aprile 2018 p. 9) sono in effetti ben lungi dal dimostrare quella circostanza, che neppure può essere ritenuta provata dal fatto che egli possa in seguito aver aggiunto, in modo generico e senza addurre alcuna prova a sostegno di quel suo assunto, che “il Pretore aggiunto” sapeva “come il signor AP 1, nelle tre procedure sopra indicate [N.d.R.: nell’azione di protezione dell’unione coniugale di cui all’inc. n. SO.2016.788 rich., nell’azione di rigetto dell’opposizione di cui all’inc. n. SO.2017.281 rich. e nella presente azione di disconoscimento di debito], ha sempre indicato la propria totale ignoranza in merito alla sua situazione finanziaria” e che “tale evidenza risulta chiaramente anche dalle procedure dei coniugi __________ pendenti presso la Pretura del Distretto di Bellinzona e delegate al Pretore aggiunto” (cfr. appello p. 6).

9.3. L’attore, gravato dell’onere della prova (cfr. consid. 6), nemmeno ha provato di aver provveduto a rimborsare alla convenuta, se non in misura di fr. 6'000.-, le somme mutuategli a suo tempo.

9.3.1. L’attore non ha in realtà preteso né tanto meno provato di aver detto alla convenuta, nel periodo intercorso tra il momento in cui aveva iniziato ad effettuare i tre già menzionati pagamenti e fino al 22 ottobre 2011 (doc. 4), che gli stessi, e meglio l’accredito di fr. 800.- mensili da gennaio 2007 (nel frattempo di fr. 46'400.-), la cessione delle due polizze assicurative giunte a scadenza nel giugno 2006 rispettivamente nel febbraio 2009 (di complessivi fr. 26’437.-) e il bonifico di fr. 113.- mensili da gennaio 2007 (nel frattempo di fr. 6’554.-), costituissero dei rimborsi delle somme mutuategli di fr. 120’000.-. E del resto nemmeno ha preteso né tanto meno ha provato che in quel periodo la convenuta gli avesse già chiesto di provvedere al loro rimborso.

Stando così le cose, ritenuto oltretutto che la convenuta aveva smesso di lavorare alla fine del 2006, alla nascita del terzogenito (l’assunto d’appello dell’attore, secondo cui essa avrebbe smesso di lavorare già a fine settembre 2005, è nuovo e con ciò irricevibile giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC) e non disponeva di altri redditi per poter mantenere sé stessa e i tre figli nati nel matrimonio, si può senz’altro ammettere, come per altro deposto anche da quest’ultima (verbale 2 febbraio 2018 p. 5), che le parti si fossero allora accordate, almeno per atti concludenti, nel senso che tutti quei pagamenti fossero dovuti quale contributo

  • imposto dalla legge oppure volontario - per il mantenimento della famiglia. L’imputazione di quei pagamenti alla pretesa relativa al mantenimento della famiglia anziché a quella volta al rimborso del mutuo si sarebbe in ogni caso imposta anche in base all’art. 87 cpv. 1 CO, visto e considerato che a quel tempo la prima, diversamente dalla seconda, era già scaduta.

9.3.2. La situazione non è sostanzialmente mutata dopo la sottoscrizione del riconoscimento di debito del 22 ottobre 2011 (doc. 4), nel quale l’attore, confermando per altro implicitamente la correttezza di quanto si è detto nel considerando precedente, aveva di fatto ammesso di non aver ancora rimborsato, nemmeno in parte, le somme mutuategli, che pure gli erano allora state richieste dalla convenuta. Egli non ha in effetti né preteso né tanto meno provato di aver detto alla convenuta, nel periodo tra il 22 ottobre 2011 e il 29 gennaio 2013 (doc. D), che gli ulteriori pagamenti mensili da lui effettuati e meglio l’accredito di fr. 800.- mensili (nel frattempo di fr. 12'000.-) e il bonifico di fr. 113.- mensili (nel frattempo di fr. 1'695.-), avvenuti nelle medesime modalità adottate in precedenza (cioè mediante gli stessi ordini permanenti), servissero a rimborsare il mutuo.

Nelle particolari circostanze, alla luce di quanto si è detto al considerando 9.2 e ritenuto che la situazione familiare non si era modificata (la convenuta continuando a non lavorare e a non disporre di altri redditi per poter mantenere sé stessa e i tre figli), si può senz’altro ritenere che le parti neppure avessero inteso modificare l’accordo, precedentemente concluso almeno per atti concludenti, secondo cui i due pagamenti mensili di cui agli ordini permanenti erano dovuti, e andavano con ciò imputati, quale contributo per il mantenimento della famiglia.

9.3.3. La situazione è sostanzialmente rimasta immutata, salvo per quanto riguarda i rimborsi di complessivi fr. 6'000.- avvenuti nel corso del 2013 e nel corso del 2014 di cui si dirà più oltre, neanche dopo la sottoscrizione del riconoscimento di debito del 29 gennaio 2013 (doc. D), nel quale l’attore, confermando per altro implicitamente la correttezza di quanto si è detto nei due considerandi precedenti, aveva di fatto nuovamente ammesso di non aver ancora rimborsato, nemmeno in parte, le somme mutuategli, che gli erano già state richieste dalla convenuta con il doc. 4 (a tale proposito è oltretutto assai significativo che egli non abbia in seguito ritenuto di impugnare per vizio di volontà questa sua ammissione, nonostante fosse poi stato informato dalla sua commercialista che, per lei, da un punto di vista meramente contabile - ma senza però che essa abbia mai dichiarato che ciò s’imponesse anche a seguito di eventuali accordi intervenuti tra le parti o di eventuali comunicazioni fornite alla convenuta - quelle somme risulterebbero essere già state rimborsate, cfr. verbale 10 aprile 2018 p. 9). Diversamente da quanto da lui fatto per i rimborsi di complessivi fr. 5'000.- avvenuti nel corso del 2013 e di complessivi fr. 1'000.- avvenuti nel corso del 2014, che riportavano tutti l’esplicita dicitura “rimborso parziale prestito AP 1” (doc. 6 e 7 inc. n. SO.2017.281 rich.), egli non ha in effetti né preteso né tanto meno provato di aver detto alla convenuta, nel periodo tra il 29 gennaio 2013 e il 17 gennaio 2017 (doc. E inc. n. SO.2017.281 rich.), che gli ulteriori pagamenti mensili da lui effettuati e meglio l’accredito di fr. 800.- mensili fino ad agosto 2016 (nel frattempo di fr. 34'400) e il bonifico di fr. 113.- mensili fino a gennaio 2017 (nel frattempo di fr. 5’311.-), avvenuti sempre nelle medesime modalità adottate in precedenza (cioè mediante gli stessi ordini permanenti), fossero finalizzati al rimborso del mutuo.

Nelle particolari circostanze, alla luce di quanto si è detto al considerando 9.2 e ritenuto che, nonostante la separazione di fatto delle parti intervenuta a far tempo dal 15 giugno 2014, la situazione familiare non si era sostanzialmente modificata (la convenuta continuando a non lavorare e a non disporre di altri redditi per poter mantenere sé stessa e i tre figli), si può senz’altro ritenere che neanche in questo caso le parti avessero inteso modificare l’accordo, precedentemente concluso almeno per atti concludenti, secondo cui i due pagamenti mensili di cui agli ordini permanenti erano dovuti, e andavano con ciò imputati, quale contributo per il mantenimento della famiglia.

  1. La reiezione delle censure d’appello, che così ne risulta, non consente tuttavia ancora di confermare il giudizio pretorile.

Preso atto da una parte che in base al riconoscimento di debito di cui al doc. 4 l’attore si era impegnato a “restituire … la somma complessiva di fr. 120'000.- … La restituzione della somma avverrà entro i prossimi sei anni e meglio entro il 31.12.2017. Mi impegnerò a restituire alla mia moglie fr. 20'000.- (…) all’anno sino all’estinzione del debito entro il termine indicato qui sopra” (in altre parole a restituire in 6 rate fr. 20'000.-, la prima entro il 31.12.2012, la seconda entro il 31.12.2013, la terza entro il 31.12.2014, la quarta entro il 31.12.2015, la quinta entro il 31.12.2016 e la sesta entro il 31.12.2017) e accertato dall’altra che l’attore aveva provveduto a restituire alla convenuta complessivi fr. 5'000.- nel corso del 2013 e complessivi fr. 1'000.- nel corso del 2014, la soluzione corretta non può in effetti essere quella, adottata nella decisione impugnata, di respingere l’azione di disconoscimento del debito, dovendosi al contrario concludere per il suo parziale accoglimento nel senso che l’opposizione al PE dev’essere rigettata in via definitiva per fr. 114'000.- più interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2014 su fr. 15'000.-, dal 1° gennaio 2015 su fr. 19'000.-, dal 1° gennaio 2016 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2017 su fr. 20'000.- e dal 1° gennaio 2018 su fr. 20'000.-.

  1. Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere parzialmente accolto come al considerando precedente.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 114'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che, visto l’esito della lite, l’attore dev’essere considerato pressoché totalmente soccombente.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, il Rtar e la LTG

decide:

I. L’appello 8 settembre 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. La decisione 6 agosto 2020 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona è rigettata in via definitiva per fr. 114'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2014 su fr. 15'000.-, dal 1° gennaio 2015 su fr. 19'000.-, dal 1° gennaio 2016 su fr. 20'000.-, dal 1° gennaio 2017 su fr. 20'000.- e dal 1° gennaio 2018 su fr. 20'000.-.

II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

9

CC

Cost

CPC

LEF

  • art. 83 LEF

LTF

SO.2017.281

  • art. 7 SO.2017.281

Gerichtsentscheide

5