Incarto n. 12.2014.193
Lugano 16 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2013.65 (azione per salari e mercedi) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 27 marzo 2013 da
IS 1 rappr. dall' RA 1
contro
CO 1 rappr. dall' RA 2
volta ad ottenere il versamento di fr. 54'893,10 oltre interessi a titolo di remunerazione a seguito del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
domanda alla quale la convenuta si è opposta e sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 29 settembre 2014 respingendo integralmente la petizione;
appellante l'attrice che con memoriale 3 novembre 2014 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la sua petizione e di condannare la convenuta a versarle fr. 4'400.- per ripetibili, il tutto previa continuazione del beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di appello;
e ora sull'istanza di gratuito patrocinio presentata dall’appellante;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Dal 4 marzo 2011 IS 1 (cognome modificato in F dal 27 marzo 2013 a seguito di matrimonio) ha lavorato alle dipendenze di C F sulla base di un contratto di lavoro per prestazioni di assistenza a domicilio (doc. A, inc. CM.2012.608). Il rapporto di impiego ha preso termine il 4 maggio 2012 a seguito del decesso della persona alla quale la dipendente accudiva in veste di "badante". IS 1 ha in seguito formulato nei confronti della CO 1, erede universale della defunta datrice di lavoro (doc. G, inc. CM.2012.608), una pretesa per la remunerazione delle ore di lavoro notturno, sulla quale è sorto un contenzioso.
Non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, previo fallimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla competente Pretura (inc. CM.2012.608 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1), con petizione 27 marzo 2013 IS 1 ha convenuto in giudizio dinanzi alla medesima Pretura la CO 1 chiedendone la condanna al pagamento di un saldo di fr. 54'893,10 oltre interessi, a titolo di retribuzione delle ore di lavoro straordinario diurno, notturno e festivo svolto nel corso del rapporto di impiego. Nella risposta del 3 giugno 2013 la convenuta si è opposta alle domande e ha chiesto di respingere la petizione. Le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande nei successivi allegati di replica e duplica, così come nei memoriali conclusivi.
Statuendo il 29 settembre 2014, il Pretore ha respinto la petizione e ha condannato l’attrice, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a rifondere alla convenuta un’indennità per ripetibili di fr. 4'400.-. Il primo giudice ha ritenuto in sintesi che nulla più fosse dovuto alla dipendente, alla quale ha tra l'altro rimproverato di non aver fatto fronte all'onere probatorio che le incombeva in merito all'effettivo svolgimento delle ore lavorative asserite e all'esistenza di un accordo sulla remunerazione aggiuntiva.
Contro la citata sentenza l’attrice è insorta con appello 3 novembre 2014 postulandone la riforma, nel senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la convenuta a versarle fr. 4'400.- per ripetibili, il tutto previa continuazione del beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di appello in considerazione dell'indigenza dell'appellante e delle possibilità di successo della causa.
Con ordinanza 10 novembre 2014, la Presidente di questa Camera, rilevato come la domanda di assistenza giudiziaria fosse stata formulata prevalendosi di un'asserita indigenza non supportata da documentazione, osservato altresì come le condizioni familiari della richiedente fossero mutate rispetto a quelle considerate nel 2012 dal Pretore, ha assegnato all'appellante un termine scadente il 15 dicembre 2014 per produrre la documentazione mancante (così come dettagliatamente indicata nel dispositivo), avvertendola altresì che la mancata presentazione della documentazione completa nel termine impartito avrebbe comportato la reiezione della domanda di gratuito patrocinio. Il 17 dicembre 2014 l'appellante, per il tramite del suo patrocinatore, ha inviato uno scritto con il quale spiega di aver fatto ritorno in __________, di vivere con la famiglia e di non aver "portato con sé alcun documento fiscale o bancario" (atto III). A suo dire la situazione economica personale serebbe ulteriormente peggiorata rispetto al momento in cui le venne concessa l'assistenza giudiziaria, non disponendo attualmente di reddito alcuno. L'appellante formula inoltre previsioni per il futuro, asserendo che, se anche dovesse trovare un'occupazione in __________, "non sarà mai in grado di superare il proprio minimo vitale e di assumersi le spese della presente procedura" (atto III). Nessun documento è stato prodotto in allegato allo scritto in questione, che non è stato intimato alla convenuta per osservazioni.
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative poste dall'art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative e devono essere valutate sulla base della situazione esistente all’inizio della procedura. L'istante deve esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1, pag. 232; sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 465 seg. ad art. 117; Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 117, pag. 598). Giusta l'art. 119 cpv. 3 CPC, il giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria. L'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta in sede di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di prima istanza (art. 119 cpv. 5 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 486 ad art. 119). La valutazione delle probabilità di successo si esegue con riferimento al rimedio di diritto ed è pertanto decisivo sapere se l'appello sarà verosimilmente accolto (Rüegg, op. cit., n. 21 ad art. 117, pag. 603). A ogni modo l’istante deve esporre la sua situazione di reddito e di sostanza già con la domanda e una domanda sprovvista di motivazione e di documentazione deve essere respinta (sentenze del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012, 4A_34/2012 del 23 febbraio 2012).
È determinante la situazione finanziaria del richiedente al momento della presentazione della domanda di gratuito patrocinio (DTF 135 I 221 consid. 5.1, pag. 223; Emmel, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n. 4 ad art. 117, pag. 808). La circostanza che egli sia stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria in prima sede non è quindi decisiva per la concessione del gratuito patrocinio in sede di appello. Ciò vale a maggior ragione se si considera che, in concreto, la documentazione prodotta in prima sede si riferiva ad alcuni anni or sono e risulta abbondantemente superata pure a seguito del radicale mutamento della situazione personale. In prima sede l'attrice aveva in un primo tempo (contestualmente all'istanza di conciliazione 28 settembre 2012 ai sensi dell'art. 197 CPC) semplicemente addotto di adempiere ai requisiti e prodotto il preavviso favorevole 20 giugno 2012 del comune di residenza (doc. E inc. CM.2012.608). Successivamente è stata prodotta (quale doc. H) la medesima dichiarazione municipale con allegata copia del modulo cantonale prestampato denominato "certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria", dal quale si evincono alcune circostanze relative alla situazione della richiedente al momento della compilazione il 18 giugno 2012. Cittadina __________ residente con permesso B per stranieri, la richiedente era coniugata dal 27 marzo 2012 con R F, beneficiario di prestazioni complementari AVS quale grande invalido. Di professione badante, ma "in malattia e senza lavoro", essa si dichiarava al beneficio di "prestazioni per malattia" che dalla documentazione allegata risultavano essere pari a fr. 2'737 ,50 mensili a decorrere dal 14 febbraio 2012. Sulla base di questi elementi, il Pretore, con decisione del 20 novembre 2012 (inc. SO.2012.4329), ha dapprima concesso il beneficio del gratuito patrocinio limitatamente alla procedura di conciliazione, riconfermandosi per quanto concerne la procedura di merito con il giudizio del 29 settembre 2014 (inc. OR.2013.65) oggetto della presente procedura d'appello, e ciò senza che l'attrice avesse apportato ulteriori elementi al riguardo della sua situazione economica con la petizione 27 marzo 2013. In sede di appello l’attrice ha motivato in due sole righe (pag. 8 n. 14) la domanda, limitandosi a sostenere la sua situazione di indigenza, soffermandosi in seguito sulla possibilità di esito favorevole del gravame. L'appellante non ha minimamente indicato quale sia la sua attuale situazione personale e finanziaria. Come si è visto, una domanda del genere dovrebbe essere respinta senza ulteriore esame. Seguendo la sua prassi questa Camera ha comunque assegnato un termine alla richiedente per motivare e completare la domanda, in applicazione del dovere di interpello sancito dall’art. 56 CPC.
Come sopra indicato (considerando n. 5) l’appellante si è limitata a produrre uno scritto (atto III), peraltro con due giorni di ritardo rispetto al termine impartito dalla Presidente di questa Camera, con il quale non colma minimamente le lacune in merito all'allegazione e alla relativa produzione di prove. Nulla è indicato in merito alle conseguenze concrete del suo trasferimento all'estero, al suo attuale stato civile (dopo il divorzio dal marito del 27 gennaio 2014) e all'evoluzione (persistenza, remissione o guarigione) della malattia che la rendeva inabile al lavoro, ma la poneva nel contempo al beneficio di una rendita assicurativa. Nulla viene allegato neppure in merito alla possibilità concreta, o perlomeno teorica, di mettere a frutto le capacità professionali e l'esperienza maturata nello svolgimento in Svizzera di un lavoro di cura, attività professionale con potenzialità di reddito risultate tutt'altro che trascurabili visti i guadagni effettivamente conseguiti e le pretese oggetto del contenzioso. Per quanto concerne la mancata produzione di documentazione bancaria e fiscale non può certo assurgere a motivazione il fatto che l'appellante sia rientrata al paese d'origine, non fosse che per la facilità con la quale può comunque richiedere e ottenere duplicati direttamente o per il tramite di un rappresentante.
Considerato quanto sopra indicato, la carente allegazione delle circostanze rilevanti e la mancata produzione della documentazione richiestale non permettono di stabilire se l'appellante sia effettivamente in uno stato di indigenza e quindi sprovvista di mezzi per far fronte alle spese giudiziarie relative alla procedura in questione. La domanda di gratuito patrocinio deve pertanto essere respinta, siccome i requisiti posti dall’art. 117 lett. a CPC non sono manifestamente adempiuti, risultando superfluo l'esame dell'ulteriore requisito di cui all'art. 117 lett. b CPC.
Nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio di regola non vengono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC). Alla controparte, che non si è espressa sulla domanda, non va attribuita alcuna indennità per ripetibili della procedura incidentale. Per quel che concerne i rimedi giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l’impugnabilità di un giudizio incidentale come quello emesso in materia di gratuito patrocinio segue la via dell’azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1), di modo che nella fattispecie il valore litigioso è di almeno fr. 54'893,10. A passaggio in giudicato della presente decisione, all’appellante sarà assegnato in separata sede il termine per versare l’anticipo sulle spese.
Per i quali motivi,
decide: 1. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 3 novembre 2014 presentata da IS 1 è respinta.
Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili alla controparte.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).