Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2024.32
Entscheidungsdatum
15.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2024.32

Lugano 15 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 25 aprile 2022 da

AP 1 rappr. da PA 1

contro

AO 1 rappr. da PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'377.15 netti (di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022 nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a fr. 50’377.15, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 13 febbraio 2024 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 2'380.85 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;

appellante l’attore, con appello 8 marzo 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 28'475.31 netti (di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022 e di rigettare in via definitiva, per fr. 28'475.31, l’opposizione al PE, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con risposta all’appello 8 maggio 2024, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con contratto di lavoro 1° gennaio 2020 (doc. E) AP 1 è stato assunto a tempo indeterminato da AO 1, società attiva nel settore del commercio di carta, cartoni, imballaggi (cfr. doc. B), così come pure in quello dei detergenti, disinfettanti, asciugamani e attrezzature per la pulizia, quale venditore / rappresentante al 70% con un salario mensile lordo di fr. 8’000.- per “13 mensilità, suddivisa su 12 mesi”.

In precedenza, dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. C e D), AP 1 aveva lavorato, con le stesse mansioni e alle medesime condizioni, per la società T__________ __________, la cui attività era poi stata parzialmente ceduta a AO 1.

  1. Con raccomandata 2 novembre 2021 (doc. F) AO 1 ha disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro con AP 1 e gli ha nel contempo comunicato che, a fronte dei danni a lei causati, avrebbe trattenuto in compensazione il salario relativo al mese di ottobre 2021. Dopo aver preso atto che, “contrariamente a quanto ti è stato richiesto tramite comunicazione e-mail 29 ottobre 2021 [N.d.R. doc. 9], oggi non ti sei presentato presso la nostra sede”, essa ha allora spiegato che “nel corso della scorsa settimana, alcuni elementi ci hanno fatto sorgere il dubbio che tu, nonostante fossi un nostro dipendente, assunto in qualità di venditore, girassi comande di clienti destinate a AO 1 a nostri concorrenti, segnatamente C__________ ” (la quale - si aggiunga qui - comandava poi quella stessa merce a AO 1, che, avendo a che fare con un grossista, le fatturava però un prezzo inferiore a quello che avrebbe fatturato ai clienti finali [come ammesso dallo stesso AP 1, cfr. doc. 25 p. 8], subendo con ciò un danno), aggiungendo poi che “nel corso del fine settimana abbiamo di conseguenza effettuato le ulteriori verifiche del caso, e quanto emerso ci ha lasciato letteralmente allibiti”. In effetti “numerose comande di clienti di AO 1 che hai ricevuto nel corso del mese di ottobre 2021 non sono mai giunte in AO 1, e ciò nonostante tu confermassi l’ordine al cliente: è quindi evidente che tali ordini venivano da te girati, invece che alla tua datrice di lavoro, a ditte terze nostri concorrenti diretti”; “ma non solo: dato che per precauzione abbiamo interrotto le forniture di merce e materiale verso tali suddetti concorrenti (C ), siamo stati informati che hai preso direttamente contatto con i rappresentanti dei nostri fornitori, con lo scopo di provare a rifornire tu direttamente la ditta C __________, tramite un tuo conto privato”.

Ritenendo ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti, con petizione 25 aprile 2022 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 50'377.15 netti (di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali), somma corrispondente al rimborso spese per i mesi di settembre e ottobre 2021 (fr. 1'253.20), allo stipendio per il mese di ottobre 2021 (fr. 7'299.70), ai 16 giorni di vacanza non goduti (fr. 5'394.70), agli stipendi dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022, data di scadenza del termine ordinario di disdetta (fr. 10'430.35, già dedotte le indennità LADI percepite) e all’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato pari a tre mensilità lorde (fr. 25'999.20), il tutto oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022. Egli ha pure preteso, limitatamente all’importo di fr. 50’377.15, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio (doc. I).

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

  1. Esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale sono stati in particolare assunti in qualità di testi il socio e gerente di C__________ __________ M__________ __________ (già sentito in occasione del procedimento penale promosso nei confronti dell’attore, cfr. doc. 17), i dipendenti della convenuta R__________ , S __________ e A__________ __________ (gli ultimi due già sentiti in occasione del procedimento penale promosso nei confronti dell’attore, cfr. plico doc. rich. IV°), il direttore della medesima __________ K__________ (già sentito in occasione del procedimento penale promosso nei confronti dell’attore, cfr. doc. 3) e l’ex rappresentante dei prodotti __________ __________ B__________ __________, nonché in qualità di parte l’attore (a sua volta già sentito in occasione del procedimento penale promosso nei suoi confronti, cfr. doc. 25) - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 13 febbraio 2024, ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n. 1), nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 2'380.85 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022 (dispositivo n. 1.1), somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.3 [recte: 1.2]), e ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 1’000.-, oltre alle spese della conciliazione di fr. 700.-, per 1/20 a carico della convenuta e per la rimanenza a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 6’800.- per ripetibili (dispositivo n. 2). A suo giudizio, dall’unica pretesa dovuta a favore dell’attore, quella relativa ai 13 giorni di vacanza da lui non goduti (fr. 5'180.- lordi), dovevano essere dedotti gli incassi di due fatture da lui trattenuti (fr. 850.-) nonché il controvalore dell’iPhone e dell’iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non restituiti.

  2. Con l’appello 8 marzo 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 8 maggio 2024, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare la controparte al pagamento di fr. 28'475.31 netti (di cui fr. 23'124.75 con versamento degli oneri sociali) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022 e di rigettare in via definitiva, per fr. 28'475.31, l’opposizione al PE, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha riproposto, sia pure riducendole nel loro ammontare, le pretese derivanti dal carattere ingiustificato del suo licenziamento in tronco (fr. 10'430.35 [già dedotte le indennità LADI percepite] per gli stipendi dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022 e fr. 7’299.70 a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato pari a una mensilità netta); ha insistito nel pretendere tutti i 16 giorni di vacanza a suo dire non goduti (fr. 5'394.70 netti); e ha ribadito di aver diritto allo stipendio per il mese di ottobre 2021 (fr. 7'299.70), dedotto il controvalore dell’iPhone e dell’iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non restituiti.

  3. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (e meglio di fr. 50'377.15), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente inoltrato dall’attore entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 14 febbraio 2024, è senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

Anche la risposta all’appello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 10 aprile 2024, è a sua volta tempestiva.

  1. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC).

L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di stabilire che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (cfr. TF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).

  1. In primo luogo si tratta di stabilire se il licenziamento in tronco dell’attore era ingiustificato o comunque non era stato significato tempestivamente, ritenuto che solo in tal caso egli potrebbe essere remunerato fino alla scadenza del termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO, fr. 10'430.35) e farsi attribuire un’indennità ora limitata a un mese di salario (art. 337c cpv. 3 CO, fr. 7’299.70).

8.1. Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto (art. 337 cpv. 2 CO).

Secondo la giurisprudenza la risoluzione immediata del rapporto di lavoro dev'essere ammessa in maniera restrittiva. Solo una mancanza particolarmente grave può giustificare tale misura. Per mancanza del dipendente si intende in generale la violazione di un obbligo sgorgante dal contratto di lavoro, ma anche altri eventi possono entrare in linea di conto. Tale mancanza dev'essere oggettivamente idonea a distruggere il rapporto di fiducia essenziale nel contratto di lavoro o, almeno, a intaccarlo così profondamente da escludere che possa essere pretesa la continuazione della relazione contrattuale e avere effettivamente provocato tale conseguenza. Il giudice decide in base al suo libero apprezzamento se esiste una causa grave (art. 337 cpv. 3 CO) e applica le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); a tale scopo prenderà in considerazione tutti gli elementi del caso specifico, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto contrattuale, nonché la natura e l'importanza dell'incidente invocato (TF 4A_293/2020 del 30 agosto 2021 consid. 3.1.1, 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1.1).

Se esiste una causa grave, la disdetta con effetto immediato dev'essere data senza tardare, sotto pena di decadenza. Se tarda ad agire, la parte interessata dà l'impressione di aver rinunciato alla disdetta immediata o di potersi arrangiare con la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza ordinaria del contratto. Le circostanze del caso concreto determinano il lasso di tempo entro il quale si può ragionevolmente attendere da una parte che essa prenda la decisione di risolvere immediatamente il contratto. In maniera generale la giurisprudenza considera sufficiente un termine di due a tre giorni lavorativi per riflettere e assumere informazioni giuridiche. Un termine supplementare è ammissibile se è giustificato da esigenze pratiche della vita quotidiana ed economica; la giurisprudenza ha già stabilito che è possibile ammettere una prolungazione di qualche giorno quando la decisione dev'essere presa da un organo pluricefalo di una persona giuridica, quando dev'essere sentito il rappresentante del lavoratore (TF 4A_293/2020 del 30 agosto 2021 consid. 3.1.2) o se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta immediata (TF 4C.116/2001 del 13 agosto 2001 consid. 3c).

8.2. Il Pretore aggiunto, dopo aver richiamato la dottrina e la giurisprudenza relativa all’art. 337 CO, ha ritenuto che il licenziamento immediato adottato dalla convenuta era giustificato, essendo incontestabile che l’attore avesse violato gli obblighi di diligenza e fedeltà impostigli dall’art. 321a CO in modo talmente grave da aver fatto venir meno, senza che s’imponesse un preventivo avvertimento, la fiducia necessaria per il proseguimento del suo contratto di lavoro. A suo giudizio, dai documenti agli atti, dalle testimonianze e dalle stesse dichiarazioni dell’attore era in effetti emerso univocamente che quest’ultimo, mentre era alle dipendenze della convenuta, non le aveva fatto pervenire diverse ordinazioni a lui giunte, aveva dirottato ordini e clientela alla concorrente C__________ __________ e, allorché la convenuta aveva interrotto le forniture verso quest’ultima, aveva contattato il rappresentante di , fornitrice della propria datrice di lavoro, tentando di ottenerne direttamente i prodotti. Da una parte i testimoni avevano riferito che a un certo momento (ossia il 26 ottobre 2021, doc. 6 e 11) C __________ aveva trasmesso un ordine per prodotti chiaramente riconducibili al cliente __________ H__________ (R__________ __________ p. 3 e __________ K__________ p. 2) e in seguito aveva inviato un nuovo ordine per prodotti chiaramente riconducibili a un altro cliente (R__________ __________ p. 3 seg.), aggiungendo poi che nell’ambito degli approfondimenti informatici sull’operato dell’attore poi effettuati erano stati scoperti e-mail cestinate, ordini e-mail entrati cestinati o non fatti proseguire (R__________ __________ p. 3). Dall’altra l’attore, in occasione dei suoi interrogatori, aveva segnatamente ammesso: di aver ricevuto l’ordine dal cliente __________ H__________, ma di non averlo eseguito e di averlo girato a C__________ __________ (doc. 25 p. 7); di aver riferito al responsabile degli acquisti del cliente __________ D__________ che avrebbe potuto fare l’ordine a C__________ , che disponeva dei prodotti che gli servivano e che, a differenza della convenuta, gli avrebbe anche fatto degli sconti (doc. 25 p. 7); di aver consigliato ai clienti O __________ e __________ H__________ di rivolgersi a C__________ , che ad entrambi avrebbe sicuramente concesso uno sconto e alla prima nemmeno avrebbe fatto pagare la tassa COV (deposizione p. 2); e di aver agito in tal modo anche per i clienti F __________ (doc. 25 p. 8) e __________ V__________ __________ (doc. 25 p. 9).

8.2.1. In questa sede l’attore, dopo aver rilevato che l’assunto pretorile secondo cui egli avrebbe contattato il rappresentante di __________ tentando di ottenerne direttamente i prodotti era in realtà sconfessato dall’istruttoria (doc. 8 e teste __________ B__________ __________ p. 2), ha censurato siccome errati gli accertamenti di fatto del giudice di prime cure riferiti ai singoli clienti e fornitori.

Con riferimento al cliente __________ H__________ egli, dopo aver negato di aver ammesso di aver ricevuto l’ordine dal cliente, di non averlo eseguito e di averlo girato a C__________ , ha rilevato di aver invece dichiarato che “ aveva fatto un ordine verso T__________ …. __________ è anche un cliente storico di C__________. Avevo spiegato a __________ che il prodotto poteva averlo da AO 1 oppure anche da C__________. Il cliente si è poi rivolto a C__________, io avevo solo esposto la situazione” (doc. 25 p. 7). Ne ha così dedotto di non aver quindi girato l’ordine a C__________ , “avendolo fatto direttamente il cliente” (appello p. 11), aggiungendo poi che egli nella sua deposizione (p. 3) aveva “informato ... che potevano ordinare i prodotti presso C __________, ottenendo senza discussione lo sconto e che i prodotti arrivavano sempre da AO 1”.

Con riferimento al cliente __________ D__________ egli, pur avendo confermato di aver riferito al responsabile degli acquisti che avrebbe potuto fare l’ordine a C__________ , che disponeva dei prodotti che gli servivano e che, a differenza della convenuta, gli avrebbe anche fatto degli sconti, ha tenuto a soggiungere che era stato quest’ultimo a dirgli che non avrebbe comprato nulla dalla convenuta “visto che non facevano sconti” (doc. 25 p. 7) e che la convenuta non era riuscita a dimostrare che l’ordine di cui al doc. 10 era stato da lui indirizzato direttamente a Cl __________, egli “avendo per contro unicamente confermato in sede di replica a p. 9 di non averlo fatto proseguire” (appello p. 11).

Con riferimento al cliente O__________ __________ egli, pur avendo confermato di aver consigliato al cliente di rivolgersi a C__________ , siccome non avrebbe fatto pagare la tassa COV e avrebbe fatto uno sconto, ha soggiunto che la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di ordinazioni giunte direttamente all’attore poi “dirottate” a C . Egli nella sua deposizione (p. 2) aveva oltretutto detto di “ordinare i prodotti da C __________, la quale si sarebbe fornita da AO 1, mantenendo le condizioni di sconto favorevoli”.

Per quanto riguarda il cliente F__________ __________ egli, pur avendo confermato di aver detto al cliente, “scontento di AO 1, … che poteva ordinare le stesse cose tramite C__________” (doc. 25 p. 8), ha tenuto a soggiungere che la convenuta non aveva dimostrato l’esistenza di ordinazioni giunte direttamente all’attore poi “dirottate” a C__________ , tanto più che dall’inchiesta penale era emerso che “da una rapida ricerca informatica sul file delle ordinazioni di materiale effettuate da C non risulta effettivamente il cliente F__________ __________” (doc. 17 p. 7).

E per quanto riguarda il cliente __________ V__________ __________ egli, pur avendo confermato di aver dichiarato che “può darsi che avevo ricevuto un ordine da __________ V__________ __________ e gli abbia detto di rivolgersi a C__________” (doc. 25 p. 9), ha soggiunto che non era però stato provato che l’ordinazione “incriminata” da parte di C__________ __________ (doc. 29) fosse per il medesimo cliente, tanto più che anche in questo caso dall’inchiesta penale era emerso che “da una rapida ricerca informatica sul file delle ordinazioni di materiale effettuate da C__________ non risulta effettivamente il cliente __________ V__________ __________” (doc. 17 p. 7).

In definitiva, per l’attore, “tenuto conto di tutti gli aspetti oggettivi, vale a dire il - più volte ribadito - clima lavorativo pessimo (per usare un eufemismo) in cui si trovava a lavorare a quel tempo (compresa la cancellazione della sua utenza “sales manager” nel sistema informatico di AO 1, passata sotto completo silenzio da parte del Pretore aggiunto), nonché il contesto sopra rievocato di collaborazione tra le due società, al punto che era addirittura stato proposto il “trasferimento” di AP 1 da una all’altra, e per prodotti non soggetti a concorrenza (non trattandosi praticamente mai di prodotti chimici), le ordinazioni rimaste incriminate potevano - al più - essere qualificate quali infrazioni più lievi, per cui non potevano comportare direttamente la misura straordinaria del licenziamento in tronco, dovendo il datore di lavoro passare prima dal preventivo ammonimento. Solo in caso di ripetizione di tale comportamento, la convenuta avrebbe potuto infine procedere con la disdetta immediata” (appello p. 13).

8.2.2. La censura dell’attore deve senz’altro essere disattesa laddove è riferita all’assunto pretorile secondo cui costui, mentre era alle dipendenze della convenuta, non le aveva fatto pervenire diverse ordinazioni a lui giunte e aveva dirottato ordini e clientela alla concorrente C__________ __________.

8.2.2.1. Essa è innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), per il fatto che l’attore non si è confrontato criticamente con il rilievo pretorile secondo cui dalle testimonianze di R__________ __________ e __________ K__________ risultava che a un certo momento (il 26 ottobre 2021, doc. 6 e 11) C__________ __________ aveva trasmesso un ordine per prodotti chiaramente riconducibili al cliente __________ H__________ e in seguito aveva inviato un nuovo ordine per prodotti chiaramente riconducibili a un altro cliente, e che nell’ambito degli approfondimenti informatici sull’operato dell’attore poi effettuati erano stati scoperti e-mail cestinate, ordini e-mail entrati cestinati o non fatti proseguire.

8.2.2.2. Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel caso in cui, con particolare riferimento alle dichiarazioni che per il giudice di prime cure erano state fornite dall’attore in occasione del suo interrogatorio civile e penale, fosse stata ricevibile.

Nell’appello l’attore ha in effetti confermato di aver riferito al responsabile degli acquisti del cliente __________ D__________ che avrebbe potuto fare l’ordine a C__________ , che disponeva dei prodotti che gli servivano e che, a differenza della convenuta, gli avrebbe anche fatto degli sconti; ed ha ammesso di “non aver fatto proseguire” alla convenuta l’ordine di cui al doc. 10. Ha poi confermato di aver consigliato al cliente O __________ di rivolgersi a C__________ , in quanto non avrebbe fatto pagare la tassa COV e avrebbe fatto uno sconto; ed ha aggiunto di avergli detto di “ordinare i prodotti da C , la quale si sarebbe fornita da AO 1, mantenendo le condizioni di sconto favorevoli”. L’attore non ha in seguito censurato l’assunto pretorile, fondato sulla propria deposizione (p. 2), secondo cui egli aveva consigliato al cliente __________ H di rivolgersi a C__________ , in quanto avrebbe fatto uno sconto; ed anzi ha dato atto di averlo “informato ... che potevano ordinare i prodotti presso C , ottenendo senza discussione lo sconto e che i prodotti arrivavano sempre da AO 1”; si aggiunga che alla domanda con cui “l’interrogante mi chiede se è mai successo che io ricevessi un ordine di un cliente di AO 1, non lo eseguissi, ma lo girassi a C e quindi l’ordine del cliente veniva fatto da C__________ verso AO 1” egli aveva risposto “sì, è successo. Mi viene in mente per esempio il caso dell’H__________ ” (doc. 25 p. 7). Ha quindi confermato di aver detto al cliente F , “scontento di AO 1, … che poteva ordinare le stesse cose tramite C”. E infine ha confermato di aver dichiarato che “può darsi che avevo ricevuto un ordine da __________ V__________ __________ e gli abbia detto di rivolgersi a C__________”.

In tali circostanze il fatto che l’attore abbia sostenuto che la convenuta non aveva provato con certezza, per quanto riguardava i clienti __________ D__________, O__________ __________ e F__________ , l’esistenza di ordinazioni giunte direttamente a lui, per esempio quella di cui al doc. 10, poi effettivamente “dirottate” a C , rispettivamente, per quanto riguardava il cliente __________ V , che l’ordinazione di prodotti “” di cui al doc. 29 era appunto riferita a quel cliente, non è tale da migliorare la sua posizione. Intanto si osserva che egli non ha formulato un’analoga censura per quanto riguardava il cliente __________ H__________. Nella misura in cui è riferita al cliente __________ D__________, la censura è invece irricevibile, non essendo stata sollevata negli allegati preliminari (art. 229 e contrario CPC), e sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso, visto che dal doc. 45 è risultato che C__________ __________ aveva effettivamente provveduto a evadere l’ordine di cui al doc. 10, che quel cliente aveva inviato 6 giorni prima all’attore presso la convenuta. Ma anche nella misura in cui è invece riferita ai clienti O__________ __________ e F__________ , la censura è irricevibile (art. 229 e contrario CPC), stante che negli allegati preliminari l’attore aveva formulato una contestazione diversa, sostenendo solo che non era certo che i prodotti chimici __________ di cui al doc. 24 rispettivamente il prodotto “” di cui al doc. 6 fossero proprio quelli che erano stati a suo tempo richiesti da quei due clienti con il doc. 31 rispettivamente con il doc. 26.

Stando così le cose, non occorre stabilire se, come preteso dalla convenuta in questa sede, l’attore abbia provveduto a “dirottare” a C__________ __________ anche il cliente __________ __________ L__________.

8.2.3. Ma la censura dell’attore è infondata anche laddove è riferita all’assunto pretorile secondo cui costui, il 27 ottobre 2021, cioè lo stesso giorno in cui la convenuta aveva provveduto a interrompere le forniture verso C__________ __________ (doc. 7), aveva contattato il rappresentante di , __________ B , tentando di ottenerne direttamente i prodotti. In effetti quest’ultimo, al quale è stato mostrato il resoconto dell’incontro avvenuto in sua presenza il 28 ottobre 2021 e di cui al doc. 8 (dal quale risultava che “è stato chiesto al sig. B se ha avuto richiesta diretta dal sig. AP 1 di poter aprire un nuovo rapporto di lavoro come “distributore” e lo stesso ha risposto che la ditta C__________ di __________ tramite il AP 1 sarebbe stata interessata in questo senso” e che “la richiesta del AP 1 si è ripetuta in più occasioni, l’ultima in ordine di data, ieri durante un pranzo di lavoro”), pur avendo inizialmente dichiarato che “non ricordo se AP 1 mi ha riferito che l’interesse ad avere questi prodotti era di C__________”, ha per finire ritenuto di poter confermare, dopo aver rammentato che “il signor AP 1 aveva un interesse ad avere i prodotti di __________, e meglio AP 1 aveva un amico che aveva interesse ad avere i prodotti di __________”, che si ricordava del pranzo e “il contenuto del doc. 8 è corretto, riporta quanto avvenuto” (testimonianza p. 2).

8.2.4. In definitiva, visto che il comportamento tenuto dall’attore accertato nei considerandi precedenti (e in particolare già il solo fatto che egli avesse consigliato ad alcuni clienti della convenuta, talvolta con successo, di rivolgersi invece alla concorrente C__________ __________, che avrebbe applicato loro condizioni più favorevoli) è costitutivo di una grave violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà, e considerato che per il resto l’attore non ha illustrato e dimostrato in questa sede l’esistenza di un presunto “clima lavorativo pessimo” e di un presunto “contesto … di collaborazione tra le due società”, il giudizio con cui il Pretore aggiunto ha ritenuto giustificato il suo licenziamento in tronco può essere confermato (cfr. per analogia DTF 117 II 72 consid. 4a, TF 4C.104/2005 del 27 luglio 2005 consid. 3.1). E ciò, tanto più che l’attore - che in prima sede aveva preteso di essere stato assunto in qualità di “responsabile del servizio esterno vendite” (petizione p. 2 seg.), con l’incarico pure “di coordinare e gestire gli altri venditori (per un massimo di quattro) anch’essi dipendenti della controparte” (replica p. 3) - esercitava una funzione di responsabilità, era in contatto diretto con la clientela e percepiva un salario elevato, sicché poteva essere assimilato a un quadro, il cui comportamento doveva essere apprezzato con un rigore accresciuto (TF 4C.221/2004 del 26 luglio 2004 consid. 3.5, 4A_115/2010 del 14 maggio 2010 consid. 2.3).

8.3. Il Pretore aggiunto, dopo aver esposto i principi dottrinali e giurisprudenziali sulla questione, ha ritenuto che il licenziamento immediato messo in atto dalla convenuta il martedì 2 novembre 2021 (doc. F) era senz’altro stato significato tempestivamente, la stessa avendo messo in atto senza indugio le misure ragionevolmente esigibili e necessarie per chiarire i sospetti di un comportamento scorretto da parte dell’attore. I suoi primi sospetti erano in effetti sorti il martedì 26 ottobre 2021, in occasione di un scambio di e-mail tra __________ K__________ e M__________ __________ (doc. 6), che, interpellato telefonicamente dal primo, aveva risposto evasivamente ai chiesti chiarimenti (teste __________ K__________ p. 2 segg.). Il mercoledì 27 ottobre 2021, non essendo stati fugati questi sospetti, la convenuta aveva bloccato tutti gli ordini di C__________ __________ (doc. 7). Il giovedì 28 ottobre 2021 la convenuta era venuta a conoscenza del fatto che l’attore avrebbe chiesto a un fornitore di poter diventare distributore dei prodotti __________ per C__________ __________ (doc. 8). Il venerdì 29 ottobre 2021 la convenuta aveva comunicato per e-mail all’attore di necessitare della sua presenza in azienda per i necessari chiarimenti e gli aveva intimato di presentarsi il 2 novembre 2021 (doc. 9, teste __________ K__________ p. 3). Nel lungo fine settimana tra il sabato 30 ottobre e il lunedì 1° novembre 2021 (che è un giorno festivo cantonale) la convenuta aveva provveduto a effettuare degli approfondimenti informatici sull’operato dell’attore, scoprendo e-mail cestinate, ordini e-mail entrati cestinati o non fatti proseguire (teste __________ K__________ p. 3). Il licenziamento dell’attore era poi stato concretamente deciso dopo che il 2 novembre 2021 quest’ultimo non aveva ritenuto di presentarsi in ufficio (teste __________ K__________ p. 3).

8.3.1. In questa sede l’attore ha censurato siccome errati l’accertamento dei fatti operato dal giudice di prime cure e la sussunzione giuridica che ne era stata da lui fatta.

Egli ha sostenuto che i primi sospetti della convenuta di un suo comportamento scorretto non erano sorti solo il martedì 26 ottobre 2021 ma ben prima. A p. 5 della risposta la stessa convenuta aveva in effetti ammesso che “nel corso del mese di ottobre 2021, __________ K__________ (…) e gli altri dipendenti amministrativi di AO 1 hanno iniziato a notare una diminuzione di ordini da parte dei clienti assegnati a AP 1” e che “il 20 ottobre 2021, M__________ __________ (…), comunicava a __________ K__________ che probabilmente un cliente di AO 1 si era rivolto a C__________ , chiedendo come doveva comportarsi”. In occasione del suo interrogatorio in sede penale __________ K aveva inoltre dichiarato che “già verso settembre / ottobre, io e i dipendenti dell’ufficio (, mia mamma , mio fratello R ) abbiamo iniziato a vedere che le ordinazioni registrate erano diminuite. Abbiamo poi verificato e trovato che erano state fatte ordinazioni stranissime dalla società C. Stranissime nel senso che si trattava praticamente della fotocopia di ordini fatti dai clienti storici di AO 1” (doc. 3 p. 4), cioè di quelli attribuiti all’attore (teste R __________ p. 3). L’istruttoria aveva oltretutto permesso di chiarire che “circa a metà ottobre 2021” __________ K__________ e M__________ __________ si erano sentiti e visti per almeno un “pranzo” (teste __________ K__________ p. 4) e che in tale occasione il secondo aveva comunicato al primo che “arrivano ordini di clienti vecchi come il cucù e nuovi” (teste __________ K__________ p. 4) attribuiti all’attore e che occorreva trovare una soluzione per quest’ultimo, che poteva essere quella di un trasferimento del medesimo dalla convenuta a C__________ __________ “per mantenerci i clienti in casa” (doc. 6). L’esistenza di questa proposta era provata dall’e-mail 26 ottobre 2021 (doc. 6), con cui M__________ __________ aveva scritto “te l’ho detto … poi se lo devo assumere io per mantenerci i clienti in casa, devo vedere”. Si aggiunga che M__________ __________ aveva dichiarato che “siamo usciti a pranzo e gli ho parlato del problema, nel senso che AP 1 era spesso da noi e che mi aveva riferito dei problemi di comunicazione. Sono stato molto franco con __________ K__________: perdere un dipendente come AP 1 non ha senso e gli ho consigliato di mettere le cose a posto … durante il pranzo ho fatto a K__________ il ragionamento per cui l’importante era di non perdere i clienti e ho ipotizzato un accordo commerciale fra le nostre società per non perdere AP 1, nel senso che quest’ultimo avrebbe lavorato per C__________ __________ continuando a vendere i prodotti di AO 1, ovvero C__________ avrebbe acquistato da AO 1 i prodotti venduti da AP 1” (testimonianza p. 4 seg.).

Il suo licenziamento in tronco, comunicato ben oltre il termine di riflessione di due o tre giorni feriali era dunque intempestivo, tanto più che non vi erano ragioni tali da giustificare un prolungamento del termine di qualche giorno, la convenuta essendo un’azienda familiare ed essendo già a quel momento seguita un avvocato (doc. 6 e 8).

8.3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che i primi sospetti di un suo comportamento scorretto fossero sorti solo il martedì 26 ottobre 2021 e non già in precedenza.

Il fatto che a p. 5 della risposta la convenuta, confermando sostanzialmente quanto __________ K__________ aveva dichiarato nel suo interrogatorio in sede penale (“verso settembre / ottobre”, doc. 3 p. 4), abbia ammesso che “nel corso del mese di ottobre 2021” quest’ultimo e altri suoi dipendenti “hanno iniziato a notare una diminuzione di ordini da parte dei clienti assegnati a AP 1” non costituisce evidentemente ancora, in assenza di altri elementi di sospetto, un indizio concreto di un suo eventuale comportamento anticontrattuale, la diminuzione degli ordini potendo essere stata causata da una qualsiasi altra ragione. E nemmeno costituisce un indizio concreto in tal senso il fatto che sempre a p. 5 della risposta la convenuta abbia poi evidenziato che “il 20 ottobre 2021” M__________ __________ avesse comunicato a __________ K__________ “che probabilmente un cliente di AO 1 si era rivolto a C__________ , chiedendo come doveva comportarsi (doc. 4)”, da quest’ultimo messaggio e-mail non potendosi evincere che quel cliente potesse eventualmente essere stato “dirottato” a C __________ da un venditore della convenuta e in particolare proprio dall’attore.

Il fatto che in seguito, “in ottobre / novembre 2021” (teste M__________ __________ p. 5) o “circa a metà ottobre 2021, poco prima dei fatti di cui al doc. 6” (teste __________ K__________ p. 4), M__________ __________ e __________ K__________ si siano sentiti e incontrati almeno per un “pranzo” non è a sua volta rilevante sul tema. Nessuno dei due ha in effetti confermato che in quell’occasione il primo aveva informato il secondo che l’attore aveva “girato” a C__________ __________ dei clienti della convenuta: M__________ __________ aveva riferito solo che “siamo usciti a pranzo e gli ho parlato del problema, nel senso che AP 1 era spesso da noi e che mi aveva riferito dei problemi di comunicazione. Sono stato molto franco con __________ K__________: perdere un dipendente come AP 1 non ha senso e gli ho consigliato di mettere le cose a posto … durante il pranzo ho fatto a K__________ il ragionamento per cui l’importante era di non perdere i clienti e ho ipotizzato un accordo commerciale fra le nostre società per non perdere AP 1, nel senso che quest’ultimo avrebbe lavorato per C__________ __________ continuando a vendere i prodotti di AO 1, ovvero C__________ avrebbe acquistato da AO 1 i prodotti venduti da AP 1” (testimonianza p. 4 seg.); __________ K__________ aveva dichiarato solo che “durante il pranzo” M__________ __________ “mi ha raccontato della sua visione del futuro, nel senso che lui sarebbe andato in pensione dalla C__________ , che sarebbe stata ripresa dal figlio. Durante questo incontro non abbiamo parlato di AP 1, se non una domanda a fine incontro, dove M mi ha chiesto come andassero le cose tra noi. Io ho risposto che AP 1 non risponde al telefono e non si presenta in azienda. La questione è finita lì” (testimonianza p. 4 seg.).

8.3.3. Stando così le cose, il giudizio pretorile secondo cui il licenziamento immediato dell’attore, messo in atto dalla convenuta il martedì 2 novembre 2021, dopo che i primi sospetti di un suo comportamento scorretto erano sorti solo il martedì 26 ottobre 2021, era tempestivo, resiste alle critiche d’appello.

Nel caso concreto il licenziamento risulta in effetti essere stato notificato il quarto giorno lavorativo successivo a quello i cui erano sorti i primi sospetti di un comportamento anticontrattuale. Visto che il termine di riflessione di due o tre giorni lavorativi inizia a decorrere solo quando vi è una conoscenza certa delle cause gravi che giustificano il licenziamento (TF 4C.116/2001 del 13 agosto 2001 consid. 3c) e dunque non solo in presenza dei primi sospetti in tal senso (sorti il 26 ottobre 2021), che oltretutto occorreva ancora chiarire le circostanze che avrebbero potuto dar luogo alla disdetta immediata (chiarimenti poi effettuati nel fine settimana tra il 30 ottobre e il 1° novembre 2021) e che in tale ottica l’attore era stato giustamente convocato per un incontro in azienda (fissato per il 2 novembre 2021), da lui però disertato, la tempistica adottata dalla convenuta non può assolutamente essere censurata (cfr. per analogia TF 4A_236/2012 del 2 agosto 2012 consid. 2.5).

  1. Il Pretore aggiunto ha rilevato, in relazione alle ferie, che il contratto di lavoro tra le parti (doc. E) non prevedeva pattuizioni particolari ma si limitava, di fatto, a rinviare alle disposizioni del CO che prevedevano per il lavoratore il diritto a 20 giorni di vacanza annuali (art. 329a CO). Ciò posto, visto che nel 2021, e meglio dal 1° gennaio al 2 novembre, l’attore aveva maturato il diritto a 17 giorni di vacanza, e considerato che dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°) risultava che costui nel corso del 2021 aveva beneficiato di 20 giorni di vacanza e aveva riportato 16 giorni di vacanza dall’anno precedente, ha concluso che l’attore, per i 13 giorni di vacanza non ancora goduti, poteva pretendere un importo di fr. 5'180.- lordi (fr. 8'666.66 salario mensile lordo : 21.75 giorni lavorativi mensili x 13 giorni).

9.1. Per l’attore, il calcolo delle sue spettanze per vacanze non godute esposto dal giudice di prime cure sarebbe errato sotto due punti di vista: in primo luogo siccome non considerava che dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°) risultava che egli beneficiava in realtà di 5 settimane di vacanze all’anno, per cui, avendo maturato dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 il diritto a 20 giorni di vacanza, il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni (anziché a 13 giorni); e in secondo luogo in quanto non teneva conto che i giorni lavorativi mensili erano in realtà 21.65 (anziché 21.75). Per i 16 giorni di vacanza non ancora goduti, egli ha pertanto ribadito di poter pretendere un importo di fr. 5'394.70 netti (fr. 7'299.70 salario mensile netto : 21.65 giorni lavorativi mensili x 16 giorni).

9.2. La censura dell’attore è parzialmente fondata.

Egli ha ragione laddove ha evidenziato che al momento del suo licenziamento in tronco il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni. Da una parte a p. 20 della risposta la convenuta, confrontata con la (sufficiente) allegazione in tal senso formulata dall’attore a p. 6 della petizione, si era in effetti limitata a opporre una contestazione generica, con ciò del tutto insufficiente (TF 4A_261/2022 dell’8 giugno 2023 consid. 4.3.3, 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023 consid. 5.2). Dall’altra la correttezza del saldo vacanze da lui rivendicato era comunque stata dimostrata dalle tabelle del suo piano vacanze (doc. rich. III°), dalle quali risultava che egli beneficiava in realtà di 5 settimane (“5 sett.”) di vacanza all’anno (sicché dal 1° gennaio al 2 novembre 2021 aveva maturato 20 giorni di vacanza), che al 31 dicembre 2020 il suo saldo vacanze ammontava a 16 giorni (“16 gg.”) e che nel corso del 2021 aveva usufruito di 20 giorni (“4

  • 4 + 8 + 4”) di vacanza.

Egli non può invece essere seguito laddove ha sostenuto che i giorni lavorativi mensili erano in realtà solo 21.65 (5 giorni settimanali x 4.33 settimane al mese), la dottrina e la giurisprudenza avendo chiarito che i giorni mensili lavorativi in una settimana lavorativa di 5 giorni sono proprio 21.75 (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail - Code annoté, 2ª ed., n. 1.5 ad art. 329d CO; TF 4C.173/2004 del 7 settembre 2004 consid. 5.2.2, 4C.84/2005 del 16 giugno 2005 consid. 7.3).

Per i 16 giorni di vacanza non ancora goduti, egli, avendo insistito per una sua retribuzione al netto degli oneri sociali, ha quindi diritto a un importo di fr. 5'369.89 (fr. 7'299.70 salario mensile netto : 21.75 giorni lavorativi mensili x 16 giorni).

  1. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’attore non avesse diritto al pagamento del salario del mese di ottobre 2021. A suo giudizio, nel caso in esame la convenuta aveva provato la violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà da parte dell’attore nel corso di quel mese e quest’ultimo non aveva dal canto suo provato di aver correttamente e compiutamente eseguito la prestazione lavorativa che gli incombeva.

10.1. In questa sede l’attore ha censurato la conclusione pretorile, rilevando da un lato di aver fornito fino al 31 ottobre 2021 la sua prestazione lavorativa, tanto che aveva ricevuto e inoltrato ordini alla convenuta (doc. 22 p. 2, 39 p. 9 seg. e 48), e osservando dall’altro che dall’istruttoria non era emersa quella sistematicità necessaria a fondare un qualsivoglia rapporto di lavoro tra lui e C__________ __________ o comunque ad azzerare completamente l’attività da lui svolta per la convenuta nel mese di ottobre 2021.

10.2. L’assunto pretorile, fondato su un obiter dictum contenuto in una decisione di questa Camera (II CCA 26 settembre 2013 inc. n. 12.2013.80, riferito a un contributo dottrinale di Piotet, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 52 ad art. 8 CC), secondo cui la prova dell’esecuzione conforme alle condizioni previste nel contratto di lavoro spetta al debitore solo se il creditore rende verosimile una violazione di un obbligo contrattuale o di una esecuzione incompleta, non risulta in realtà pertinente.

Come giustamente rilevato dall’attore, stante l’esistenza di un contratto di lavoro ancora valido, il suo salario del mese di ottobre 2021 era di principio dovuto e avrebbe potuto essere trattenuto dalla controparte solo nel caso in cui egli non avesse in sostanza svolto alcuna attività lavorativa a suo favore, ciò che non si è però verificato, visto e considerato che, per stessa ammissione della convenuta, nel corso del mese di ottobre 2021 era stata notata solo “una diminuzione di ordini da parte dei clienti assegnati a AP 1” (cfr. risposta p. 5), il quale continuava dunque a gestirne correttamente un’altra parte (cfr. pure risposta p. 4, in cui è stato indicato che l’attore dall’estate 2021 “sembrava adempiere ai propri obblighi lavorativi. AP 1 inviava infatti le comande (in realtà solo alcune, come in seguito emerso) dei clienti alla propria datrice di lavoro”).

Il fatto che in quel mese l’attore possa aver agito parzialmente in violazione dei suoi obblighi di fedeltà e diligenza, specie per quanto riguardava C__________ __________, non fa dunque venir meno il suo diritto al pagamento del salario, pari a fr. 7'299.70 netti.

  1. Il Pretore aggiunto ha stabilito che dalle pretese dell’attore dovevano essere dedotti, oltre al controvalore dell’iPhone e dell’iPad aziendali (fr. 1'949.14) da lui non restituiti alla convenuta, anche gli incassi di due fatture da lui trattenuti (fr. 850.-). Per quanto è qui d’interesse, il fatto che l’attore avesse indebitamente trattenuto per sé gli incassi in contanti di due fatture per la somma complessiva di fr. 850.- era stato a suo dire dimostrato da S__________ __________ e A__________ __________, sentiti in qualità di testi in sede penale (tutti nel plico doc. rich. IV°).

11.1. In questa sede l’attore ha contestato che gli incassi in contanti che egli avrebbe indebitamente trattenuto per sé potessero essere posti in compensazione dell’importo riconosciuto in suo favore, rilevando dapprima che “tale posta di danno, fatta valere dall’appellata unicamente in sede di duplica, è assolutamente contestata dal signor AP 1 sin dal procedimento penale, tuttora in attesa di approdare sui banchi della Pretura penale, per cui vige la presunzione di innocenza” e aggiungendo poi che “nello specifico, valga il seguente ragionamento da lui espresso in sede di interrogatorio penale: «è impossibile che AO 1 non abbia ricevuto i soldi. I soldi li ho incassati io e sono sicuro di averli riversati a AO 1 …. Quando prendo i soldi in contanti, sia io che il cliente firmiamo la ricevuta e io indico la data in cui vengono incassati. La ricevuta è fatta in due copie, la copia la tengo io e l’originale va al cliente. In seguito porto i soldi in azienda ma non ricevo nessuna ricevuta di scarico» (doc. 25 p. 10 righe 1-14). Ora, possibile che AP 1 abbia consegnato alla sua ex datrice di lavoro il documento riportante la sua firma, attestante la ricevuta dei predetti importi, ma non gli importi medesimi?” (appello p. 16).

11.2. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto l’attore, che non può lamentarsi del fatto che la controparte abbia formulato questa contropretesa solo in sede di duplica (DTF 144 III 17 consid. 2.2), non si è confrontato criticamente con l’assunto pretorile, secondo cui il fatto che egli avesse indebitamente trattenuto per sé gli incassi in contanti di due fatture per la somma complessiva di fr. 850.- era stato dimostrato dalle testimonianze rese da S__________ __________ e A__________ __________ in sede penale (entrambe nel plico doc. rich. IV°).

Per il resto, si osserva che il semplice richiamo alla presunzione di innocenza a suo favore e la mera esposizione del ragionamento da lui formulato in sede penale, che per altro si conclude con un interrogativo, sono lungi dal far ritenere errata la conclusione a cui era giunto il giudice di prime cure.

  1. Nella decisione qui impugnata il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione al PE non solo per il capitale che a suo giudizio era dovuto (come richiesto dall’attore), ma anche per gli interessi.

Avendo tuttavia l’attore (che è patrocinato da un avvocato) insistito, nel suo petitum d’appello, di voler ottenere il rigetto dell’opposizione unicamente per il capitale ma non anche per gli interessi, il giudizio pretorile, su questo punto, può senz’altro essere riformato come da lui auspicato.

  1. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la petizione dev’essere ammessa per fr. 9'870.45 netti (fr. 7'299.70 per lo stipendio di ottobre 2021 + fr. 5'369.89 per i 16 giorni di vacanza non goduti ./. fr. 850.- per gli incassi di due fatture da lui trattenuti ./. fr. 1'949.14 per l’iPhone e l’iPad aziendali da lui non restituiti), con versamento degli usuali oneri sociali sullo stipendio e sui giorni di vacanza non goduti - come rivendicato a ragione dall’attore (cfr. ad esempio Donatiello, Commentaire Romand, 3ª ed., n. 12 ad art. 337c CO) - oltre interessi ed accessori.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che quelle della procedura di secondo grado sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 26'094.46.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 8 marzo 2024 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 febbraio 2024 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

1.1 AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 9'870.45 (con versamento degli usuali oneri sociali su fr. 12'669.59) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2022.

1.2 L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 9'870.45.

  1. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 1’000.-, oltre alle spese della conciliazione di fr. 700.-, sono poste per 1/5 a carico della convenuta e per la rimanenza (cioè per 4/5) a carico dell’attore, che verserà alla controparte fr. 4'500.- per ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 3’500.- sono poste per 2/7 a carico dell’appellata e per 5/7 a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

  • ;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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