Incarto n. 12.2020.163
Lugano 15 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.4966 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 11 novembre 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la
decisione della High Court of Justice __________ England and
Wales - __________ del 26 agosto 2020, nonché di decretare su tale base, in
virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione), il sequestro
del foglio PPP n. __________ di cui al fondo base part. n. __________ RFD di __________ e di tutti i beni
riconducibili alla convenuta presso la Banca __________, __________ e la
SA, __________, fino a concorrenza dell’importo di fr. 498’454.- (GBP
412'393.57) oltre interessi del 5% dal 26 agosto 2020;
istanza che il Pretore con Decisione 12 novembre 2020 ha accolto;
e ora sul Reclamo 14 dicembre 2020 con cui la convenuta ha postulato in via
cautelare di annullare il decreto di sequestro n. __________ e di fare ordine all’UE di
__________ di dissequestrare i beni in questione, e in via principale di annullare la decisione
di exequatur e sequestro, di annullare il decreto di sequestro n. __________ e fare
ordine all’UE di __________ di dissequestrare i beni in questione nonché di annullare la
procedura esecutiva a convalida del sequestro di cui al PE n. __________ dell’UE di
__________, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni 22 gennaio 2021 si è opposta al reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;
visti altresì lo scritto 17 dicembre 2020 della reclamante e gli scritti 23 febbraio 2021 e
17 marzo 2021 della resistente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decisione contumaciale (“judgment in default”) del 26 agosto 2020 la High Court of Justice - __________ England and Wales - __________ (qui di seguito: “High Court of Justice”) ha accolto l’azione inoltrata il 13 dicembre 2019 da CO 1, condannando RE 1 a versarle GBP 353'674.39 oltre a interessi pari a GBP 28'219.18 nonché a rifonderle GBP 20'500.- a titolo di spese legali e GBP 10'000.- a titolo di tassa di giustizia (doc. C e D). La sentenza è stata dichiarata esecutiva il 19 ottobre 2020 (doc. F).
B. Con istanza 11 novembre 2020 CO 1 ha postulato innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della suddetta decisione e, a fronte di tale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, il sequestro di svariati averi di RE 1 nelle modalità sopra descritte.
C. Con decisione 12 novembre 2020 il Pretore ha accolto l’istanza, e meglio con il dispositivo 1.1 ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione estera del 26 agosto 2020 ai sensi della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug), per poi disporre su tale base, con dispositivo 1.2, il sequestro dei beni della convenuta così come richiesto dall’istante. Le tasse e le spese, pari a fr. 1’500.- per quanto riguarda l’exequatur e a fr. 750.- per quanto riguarda il sequestro, sono state integralmente poste a carico della convenuta (dispositivi 2 e 3).
D. Con reclamo 14 dicembre 2020 RE 1 si è aggravata contro tale decisione, chiedendo in via cautelare di annullare il decreto di sequestro n. __________ conseguentemente emanato e di fare ordine all’UE di __________ di dissequestrare i beni in questione, e in via principale di annullare la decisione di exequatur e sequestro, di annullare il decreto di sequestro n. __________ e di fare ordine all’UE di __________ di dissequestrare i beni in questione come pure di annullare la procedura esecutiva di cui al PE n. __________ dell’UE di __________ avviata dalla controparte a convalida del sequestro (v. doc. C e D prodotti con il gravame), con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda sede. In sintesi, essa ha rilevato di non aver mai ricevuto la notifica della decisione contumaciale nonché di aver chiesto alla High Court of Justice l’annullamento della medesima e la restituzione del termine per esprimersi nel merito. Con scritto 17 dicembre 2020 la reclamante ha poi aggiornato questa Camera sullo stato delle richieste avanzate innanzi al tribunale inglese, comunicando l’avvenuta fissazione della relativa udienza di discussione per il 5 febbraio 2021.
E. Con osservazioni 22 gennaio 2021 CO 1 si è opposta al gravame chiedendone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.
F. Con scritto del 23 febbraio 2021 la resistente ha informato questa Camera che la High Court of Justice con decisione 5 febbraio 2021 ha respinto le richieste della reclamante, ritenuto che a quest’ultima rimaneva la possibilità di chiedere alla Court of Appeal, entro il 26 febbraio 2021, di essere autorizzata a presentare appello. Invitata a pronunciarsi al riguardo, la reclamante è rimasta silente. Con scritto 17 marzo 2021 la resistente ha osservato che la controparte non ha presentato alcun appello e che la decisione del 5 febbraio 2021 è pertanto cresciuta in giudicato. Ancora una volta, la reclamante non ha presentato delle relative osservazioni.
E considerato
in diritto:
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC).
Il termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38-52 CLug è di trenta giorni se il convenuto è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC). A tal riguardo si può precisare, quanto alle ripercussioni della Brexit sulla Convenzione di Lugano, che l’applicabilità di tale Convenzione alla presente fattispecie è stata accertata dal primo giudice e non è contestata nell’impugnativa, ritenuto che la decisione inglese da eseguire, come pure la decisione di exequatur qui impugnata, sono state emanate rispettivamente il 26 agosto 2020 e il 12 novembre 2020, e che durante il periodo transitorio 31 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 la Convenzione di Lugano continuava a regolare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni del Regno Unito.
Nella fattispecie, sia il reclamo 14 dicembre 2020, sia le osservazioni 22 gennaio 2021 sono tempestive.
Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera fondata su una questione di diritto delle obbligazioni (cfr. doc. D), la stessa spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
Ai sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove però il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur emessa in via principale sulla base della Convenzione di Lugano, come nella fattispecie, il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla CLug (art. 327a CPC e art. 326 cpv. 2 CPC). Avendo il debitore nella procedura unilaterale di exequatur l’opportunità di esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve dunque avere la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a CPC). Ne consegue altresì il diritto dell’istante di prendere posizione sulle contestazioni avverse mai tematizzate in prima sede presentando a sua volta, se del caso, nuovi fatti e prove, potendo applicarsi per analogia l’art. 317 CPC (cfr. STF 5A_568/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 4). I nuovi elementi proposti dalle parti verranno pertanto tenuti in considerazione laddove ammissibili e rilevanti ai fini del giudizio.
Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82, consid. 3.5.3).
Giusta l'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug. Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 19 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; STF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; STF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010, consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).
Riservato quanto sopra, la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug): il giudice dell’esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e applicato correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).
Con l’impugnata decisione il giudice di prime cure, oltre ad accertare l’applicabilità della Convenzione di Lugano e la sua competenza (art. 39 cpv. 2 CLug), ha confermato l’esistenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug nonché la produzione della necessaria documentazione ex art. 53 e 54 CLug. Tali conclusioni non sono contestate con l’impugnativa.
La reclamante solleva la sussistenza di un motivo di diniego ai sensi dell’art. 34 cifra 2 CLug, rimarcando che la decisione contumaciale 26 agosto 2020 non le è stata notificata e che pertanto non ha avuto la possibilità di presentare la propria difesa.
Ora, essa male interpreta il contenuto dell’art. 34 cifra 2 CLug, che riguarda tutt’altra fattispecie, ovvero il caso in cui l’atto introduttivo di giudizio non sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Una simile circostanza non si è tuttavia realizzata, posto che la stessa reclamante non solo non lo afferma ma anzi riconosce che la domanda giudiziale le è stata correttamente notificata per via rogatoriale il 18 (recte: 20) febbraio 2020 (v. gravame, p. 3 e 5, doc. D ed E), rispettivamente che la decisione contumaciale è stata emanata più di sei mesi dopo. L’unico motivo di diniego allegato dalla reclamante (art. 34 cifra 2 CLug) non è pertanto adempiuto nella fattispecie. Si può comunque abbondanzialmente aggiungere che la mancata notifica della decisione contumaciale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è compatibile con l’ordine pubblico svizzero e non può pertanto nemmeno costituire un motivo di diniego ai sensi dell’art. 34 cifra 1 CLug (DTF 116 II 625, consid. 4c).
La censura appena evasa è stata dalla reclamante altresì posta a fondamento della richiesta di revoca, già in via cautelare, del sequestro n. __________ eseguito dall’UE di __________ sulla base della decisione impugnata (cfr. doc. C prodotto con il gravame); la stessa non può pertanto trovare accoglimento. Si può comunque precisare che la via per contestare un sequestro è l’opposizione innanzi al giudice che l’ha pronunciato (art. 278 cpv. 1 e 2 LEF) e successivamente il reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 278 cpv. 3 LEF e 48 lett. e cifra 1 LOG), ritenuto che né l’opposizione, né il reclamo ostacolano l’efficacia del sequestro (art. 278 cpv. 4 LEF). D’altronde, lo stesso art. 327a cpv. 2 CLug stabilisce che l’effetto sospensivo del reclamo non si estende ai provvedimenti conservativi, segnatamente al sequestro.
La reclamante rileva altresì di avere chiesto alla High Court of Justice l’annullamento della decisione contumaciale, la restituzione del termine per presentare la risposta di causa e formulare una domanda riconvenzionale e la condanna della controparte al pagamento di spese e ripetibili (doc. E-J prodotti con il reclamo), ritenuto che la relativa udienza è stata fissata per il 5 febbraio 2021 (doc. K prodotto con lo scritto 17 dicembre 2020). Anche questa censura è tuttavia inadatta a scalfire il giudizio di prima sede. Innanzitutto, ai fini del riconoscimento di una decisione secondo la CLug è la sua esecutività a essere determinante, e non la sua crescita in giudicato. Piuttosto, in virtù di un’impugnazione la parte contro la quale è stata emanata una decisione di exequatur può chiedere la sospensione della procedura ex art. 46 cpv. 1 CLug o la prestazione di una garanzia ex art. 46 cifra 3 CLug. La reclamante però non lo ha fatto, né tantomeno ha motivato l’adempimento dei relativi presupposti (a tal proposito v. ad esempio IICCA del 23 settembre 2020, inc. 12.2020.47, consid. 15 e 17). Ad ogni modo, giusta quanto riferito dalla resistente con i suoi scritti 23 febbraio 2021 e 17 marzo 2021, rimasti incontestati, e da quanto emerge dalla documentazione ivi annessa, il Tribunale britannico ha respinto la richiesta di annullamento e restituzione del termine della reclamante, rispettivamente quest’ultima non ha presentato appello avverso la decisione contumaciale, cosicché la stessa è passata in giudicato.
Ne consegue che il reclamo 14 dicembre 2020 dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug, 14 LTG, 11 e 13 RTar seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 498’454.-.
Non ponendo la presente procedura, di natura sommaria, questioni di principio e non essendo la stessa di rilevante importanza, il presente giudizio viene emesso da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Il reclamo 14 dicembre 2020 di RE 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 3’000.-, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.
Notificazione:
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).