Incarto n. 12.2017.20
Lugano 14 luglio 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.106 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 6 settembre 2010 da
IS 1
contro
CO 1 rappr. da RA 1 patr. dall'avv. RA 2
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di
fr. 276'543.20 oltre interessi, importo ridotto all'udienza per le arringhe finali a fr. 24'609.90 oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione;
che il Pretore, con sentenza 14 dicembre 2016, ha integralmente respinto, condannando l'attore, e per esso lo Stato, al pagamento della tassa di giudizio e delle spese e condannandolo altresì, personalmente, alla rifusione delle ripetibili alla convenuta;
appellante l'attore con atto di appello 30 gennaio 2017, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di condannare la convenuta a versargli fr. 24'609.90 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le procedure e di entrambe le sedi;
e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello presentata dall'attore contestualmente all'appello, completata il 14 febbraio e 28 maggio 2017;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con sentenza 14 dicembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto la petizione 6 settembre 2010 con cui IS 1 gli aveva chiesto di condannare CO 1 a pagargli fr. 276'543.20 oltre interessi, importo ridotto all'udienza per le arringhe finali a fr. 24'609.90 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente avvenuto il 5 aprile 2006 in territorio del comune del , in cui l'attore, alla guida dell'auto del figlio, è stato tamponato dalla vettura guidata da __________ F, assicurato presso la convenuta.
L'attore è insorto contro il giudizio pretorile con appello 30 gennaio 2017 (inc. n. 12.2017.19), con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di condannare la convenuta a versargli fr. 24'609.90 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le procedure e di entrambe le sedi. Contestualmente alla presentazione dell'appello egli ha altresì chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado (inc. n. 12.2017.20), istanza che ha in seguito provveduto a completare, dietro richiesta del Presidente di questa Corte.
Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il giudice decide in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), fondandosi sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4, DTF 133 III 614 consid. 5 e rinvii).
4.1. È indigente colui che non è in misura di sopportare le spese della procedura senza intaccare il minimo vitale proprio e della propria famiglia. Un’eventuale eccedenza conduce a negare l’indigenza se essa permette alla parte istante di pagare le spese processuali entro un anno nel caso di processi relativamente poco esigenti, in procedimenti più complessi entro due anni. All’istante incombe l’onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l’entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (art. 119 cpv. 2 CPC; DTF 135 I 221 consid. 5.1 con rinvii; TF 18 ottobre 2011 5A_617/2011 consid. 2.2 con rinvii, 7 febbraio 2012 5A_810/2011 consid. 2.2 e 2.3, 5 ottobre 2011 4A_459/2011 consid. 1.2 - 1.5).
4.2. In seconda istanza il gratuito patrocinio deve coprire l'onorario del patrocinatore per la sola procedura di appello e le spese processuali di quel giudizio. Tenuto conto del valore litigioso di fr. 24'609.90, le spese processuali del giudizio d’appello possono essere stimate, alla luce dei criteri posti dagli art. 7, 8 e 13 LTG, in fr. 2'000.-. L'appellante, che non è assistito in questa sede, non espone spese di patrocinio. Si tratta quindi di verificare se l'appellante dispone di mezzi sufficienti per far fronte all'onere del processo di questa sede, di fr. 2'000.-, entro uno, od in subordine, due anni.
4.3. Per quel che concerne il reddito, va anzitutto rilevato che il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria 7 novembre 2016 prodotto dall'insorgente è redatto con una scrittura praticamente illeggibile. Soccorrono, comunque, alla causa dell'appellante le informazioni rilasciate dall'agenzia comunale AVS di __________ e gli ulteriori documenti emessi dalle varie autorità, allegati al certificato, dai quali si evince che l’attore percepisce una rendita AI di fr. 633.- mensili e una rendita da prestazione complementare AI di fr. 2'879.- mensili. In totale l'appellante può dunque contare su di un reddito annuo di fr. 42'144.-. Sull'altro fronte, il minimo di esistenza LEF, di fr. 1'700.- per coniugi, aumentato del 25% in base alla giurisprudenza (DTF 124 I 1 consid. 2a) ammonta a fr. 2'100.- mensili, ovvero fr. 25'200.- annui. Quanto agli oneri che devono essere addizionati a tale importo, il canone di locazione assomma a fr. 1'660.-/mese, dunque di fr. 19'920.-/anno. L'ammontare dei premi dell'assicurazione malattia, di fr. 471.35/mese sia per l'interessato che per la moglie, in totale 11'312.40/anno, sono coperti dalle prestazioni complementari forfettariamente, sino a concorrenza di fr. 10'848.-, mentre che la differenza, pari a fr. 464.40, rimane a suo carico. La somma del minimo vitale e degli oneri ricorrenti dell'appellante conduce dunque a fr. 45'584.40. Non sussiste pertanto un'eccedenza che consentirebbe all'appellante, il quale peraltro non possiede alcuna sostanza bensì degli attestati di carenza di beni, di far fronte alle spese processuali e di patrocinio presumibili in meno di 12 rispettivamente 24 mesi. La prima condizione cumulativa fissata dall'art. 117 lett. a CPC per il riconoscimento del gratuito patrocinio è pertanto data.
5.1. Per poter accogliere la domanda dev'essere adempiuta anche una seconda condizione, ossia la causa non deve apparire priva di probabilità di successo. La giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono notevolmente inferiori ai rischi di sconfitta e che non possono per questo motivo essere considerate serie. Per contro, una conclusione non è priva di possibilità di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta sono più o meno equivalenti, oppure se le prime sono solo lievemente inferiori alle seconde. Determinante è in definitiva sapere se una parte che dispone di mezzi finanziari sufficienti si determinerebbe ad intraprendere il processo in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4, 133 III 614 consid. 5; TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 3.2). In sede di ricorso l’esame consiste in un pronostico quanto all’esito del gravame (II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2014.23).
5.2. Nella fattispecie, mediante la petizione 6 settembre 2010 l'attore aveva chiesto la condanna della convenuta al versamento di
fr. 276'543.20 oltre interessi, composti da fr. 251'933.30 a titolo di pregiudizio domestico, fr. 15'000.- per torto morale e fr. 9'609.90 per rimborso di spese di patrocinio preprocessuali. All'udienza per le arringhe finali del 27 settembre 2016 egli ha tuttavia ridotto la pretesa a fr. 24'609.90 oltre interessi, rinunciando alla pretesa principale, per il motivo che le risultanze delle tre perizie esperite in corso di procedura avevano escluso che l'incidente avesse "funto da elemento scatenante per i danni alla salute dell'attore (assenza di nesso di causalità)" (cfr. scritto allegato al verbale dell'udienza citata). Il Pretore si è quindi pronunciato sulle due rimanenti pretese. Egli ha quindi, dapprima, escluso la riparazione del torto morale giusta l'art. 47 CO per assenza del necessario nesso di causalità adeguata con l'evento. Il giudice di prime cure ha in seguito negato il rimborso anche delle spese preprocessuali, sia perché le attività svolte dal legale rappresentavano gli usuali e imprescindibili atti di preparazione di una causa, per cui quanto rivendicato per questo titolo non poteva essere considerato quale posta di spesa a sé stante ma rientrava a pieno titolo tra le attività coperte dalle ripetibili, sia perché l'attore era soccombente, per non aver dimostrato il nesso di causalità adeguata tra l'incidente e le lesioni fisiche e le lamentate sofferenze, per cui non poteva pretendere il risarcimento di questi costi.
5.3. In questa sede l'appellante ripropone la tesi, già sottoposta al previo giudizio del Pretore, secondo cui, assodata la colpa del coprotagonista dell'incidente __________ F__________, i vari certificati medici attesterebbero il nesso di causalità naturale e adeguato tra l'evento e il suo stato di salute. Donde il suo diritto all'indennità per torto morale. Egli insiste pure sulla necessità delle prestazioni preprocessuali del suo legale.
5.4. Intanto, è in larga parte dubbio che la scarna motivazione ricorsuale sia conforme ai dettami dell’art. 311 cpv. 1 CPC, norma che impone all’appellante di spiegare non solo perché le sue argomentazioni e la sua versione dei fatti siano fondate ma soprattutto di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. Inoltre, la convenuta non deve un'indennità per torto morale giusta l'art. 47 CO, a motivo dell'assenza del nesso di causalità adeguata tra il danno e l'incidente, ammessa dallo stesso attore: nesso che dev'essere imprescindibilmente soddisfatto anche per il versamento di un indennizzo per tale titolo. È quanto ha poi ulteriormente confermato il Pretore, spiegando che la maggior sofferenza fisica e psichica lamentata dall'attore è riconducibile esclusivamente alla pregressa patologia di cui egli già soffriva al momento dell'evento (fibromalgia con ipersensibilità del midollo spinale, che si presta a causare dolori cervicali e altre sofferenze anche dopo traumi molto lievi) e non all'incidente (lieve urto a velocità molto ridotta), che sarebbe stato del tutto innocuo per una persona sana (circostanza peraltro ammessa dallo stesso attore). Del pari, già per il fatto che il giudice di prime cure ha negato la sussistenza di ogni pretesa di risarcimento cui si riferivano le spese preprocessuali, anche il loro rimborso è stato, a giusta ragione, negato.
5.5. La prognosi sull’esito presumibile dell’appello conduce dunque a un risultato assai sfavorevole all’appellante. Non è pertanto adempiuta la seconda condizione cumulativa per l’ottenimento del gratuito patrocinio, posta dall’art. 117 lett. b CPC.
L’istanza deve dunque essere respinta e all’appellante sarà assegnato, con decisione separata, un termine per versare alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di fr. 2'000.-, a passaggio in giudicato della presente decisione.
Nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne che in caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC). Non vengono inoltre attribuite ripetibili anche se la controparte, invitata ad esprimersi, ha presentato osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2). In concreto, la Camera non ha d’altronde ritenuto di dover sentire la convenuta, com'era sua facoltà (art. 119 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decide:
L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 30 gennaio 2017 di IS 1 è respinta.
Non si preleva una tassa di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).