Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2012.181
Entscheidungsdatum
14.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2012.181

Lugano 14 maggio 2013/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.19 a procedura ordinaria della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 21 ottobre 2011 da

RE 1 rappr. dall’ RA 1

contro

CO 1 rappr. dall’ RA 2

CO 2 rappr. dall’ RA 3

con cui l’attrice ha chiesto la condanna in solido delle società convenute al pagamento di EUR 30'000.- e il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

domande alle quali si sono opposte entrambe le convenute, CO 1 proponendo inoltre azione riconvenzionale nei confronti dell’attrice per ottenere la rifusione di EUR 37'000.- già versati;

e sulle quali il Pretore ha statuito il 19 settembre 2012, accogliendo parzialmente per EUR 10'000.- la petizione nei confronti di CO 1 respingendola nei confronti di CO 2, respingendo l’azione riconvenzionale, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese a carico dell’attrice per 3/10 e a carico della convenuta CO 1 per 7/10, e condannando CO 1 a rifondere all’attrice fr. 3'200.- per ripetibili ridotte e l’attrice a rifondere alla convenuta CO 2. 7'500.- per ripetibili;

reclamante l’attrice che con reclamo 17 ottobre 2012 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'600.- l’indennità ripetibile dovuta a CO 2, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

mentre le convenute, nelle loro risposte entrambe datate 28 novembre 2012, propongono di respingere il reclamo, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 21 ottobre 2011 RE 1 Ltd ha chiesto la condanna in solido di CO 1 e di CO 2 al pagamento di EUR 30'000.- e il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

che con separate risposte le convenute hanno postulato la reiezione della petizione, CO 1 chiedendo inoltre in via riconvenzionale la condanna dell’attrice alla rifusione di EUR 37'000.-;

che dopo un doppio scambio di allegati scritti le parti sono comparse all’udienza del 6 settembre 2012, dove si sono confermate nelle rispettive posizioni, sulla scorta delle prove documentali e del richiamo del precedente incarto giudiziario;

che con decisione 19 settembre 2012 il Pretore ha respinto la petizione nei confronti di CO 2, l’ha accolta parzialmente nella misura di EUR 10'000.- nei confronti di CO 1, ha respinto l’azione riconvenzionale di quest’ultima, ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese a carico dell’attrice per 3/10 e a carico della convenuta CO 1 per 7/10, e ha condannato CO 1 a rifondere all’attrice fr. 3'200.- per ripetibili ridotte e l’attrice a rifondere alla convenuta CO 2 fr. 7'500.- per ripetibili;

che con il reclamo 17 ottobre 2012 l’attrice chiede di ridurre a fr. 3'600.- l’indennità ripetibile attribuita alla convenuta CO 2 con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, per il motivo che quest’ultima non era parte all’azione riconvenzionale dell’altra convenuta, di modo che il valore determinante per l’indennità ripetibile in suo favore era di EUR 30'000.- e non di EUR 67'000.- come accertato dal Pretore;

che entrambe le convenute hanno proposto con le rispettive risposte al reclamo la reiezione del rimedio;

che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC);

che, giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, p. 447), ritenuto che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi - a dipendenza della materia - alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno 2011 inc. n. 13.2011.34; II CCA 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137);

che nella fattispecie è stato impugnato a titolo indipendente solo il dispositivo con il quale il Pretore ha attribuito alla convenuta CO 2 un’indennità ripetibile di fr. 7'500.- in una causa creditoria di valore superiore a fr. 10'000.-, sicché è data la competenza di questa Camera a statuire sul reclamo dell’attrice;

che la reclamante non contesta di dover rifondere alla convenuta CO 2 un’indennità ripetibile nella sua qualità di parte soccombente, ma chiede la riduzione a fr. 3'600.- dell’importo stabilito dal Pretore;

che in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1);

che il Pretore ha raggruppato in un unico dispositivo le decisioni sulle spese processuali dell’azione principale e dell’azione riconvenzionale, senza tener conto del fatto che le parti in causa non erano le stesse, poiché l’azione principale è stata promossa dall’attrice nei confronti delle due convenute, mentre l’azione riconvenzionale vedeva opposta all’attrice solo una della convenute (CO 1);

che CO 2 era pacificamente parte in causa solo nell’azione promossa dall’attrice e non nella riconvenzionale promossa dalla convenuta CO 1, di modo che per stabilire il valore dell’indennità ripetibile in suo favore non si può tener conto del valore della riconvenzionale, alla quale essa è estranea;

che pertanto l’art. 94 cpv. 2 CPC non si applica per il calcolo dell’indennità ripetibile qui in esame e il valore determinante è di EUR 30'000.-;

che giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento, in presenza di una causa come quella in esame con un valore litigioso di almeno fr. 36'000.-, l’indennità in favore della parte vincente può essere stabilita tra fr. 3'600.- e fr. 7'200.- (10%-20% del valore di causa), ritenuto che le ripetibili sono fissate, entro tali limiti, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (cpv. 2);

che secondo la giurisprudenza sul diritto processuale ticinese, nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore disponeva di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione era censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (II CCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148);

che non vi è motivo di modificare tale prassi nell’applicazione del CPC federale;

che nondimeno in concreto l’indennità di fr. 7'500.- attribuita dal Pretore non può essere confermata (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di apprezzamento sulla questione), eccedendo il limite massimo concesso dalla tariffa applicabile;

che il legale della convenuta CO 2 non ha presentato in prima sede una nota delle spese ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 seconda frase CPC, come gli incombeva (DTF 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), di modo che questa Camera procede per apprezzamento sulla base degli atti della causa per stabilire l’indennità ripetibile a lei dovuta;

che la reclamante chiede di ridurre le ripetibili al minimo previsto dalla tariffa, sostanzialmente in base alla constatazione che non vi è stata istruttoria;

che dagli atti di causa risulta che il patrocinatore della convenuta CO 2 ha presentato un doppio scambio di allegati scritti, ha partecipato all’udienza del 6 settembre 2012 e ha dovuto esaminare la copiosa documentazione versata agli atti (documenti da A a XX, da 1 a 8, richiamo di un incarto);

che è sufficiente la lettura della particolareggiata decisione del Pretore (19 pagine) per comprendere che dal profilo giuridico la vertenza non era così semplice come vuole farla apparire la reclamante, anche se non si giustifica applicare il massimo della tariffa (20% del valore);

che nemmeno si possono applicare i criteri ammessi dal Pretore per l’altra convenuta sulla base di un altro valore, stabilito in una vertenza alla quale non è parte la convenuta CO 2;

che su queste premesse l’indennità per ripetibili dovuta può essere determinata nel 15% del valore di fr. 36'000.-, vale a dire a un importo arrotondato di fr. 6'000.-, compensivo delle presumibili spese vive e dell’IVA e in tale misura deve essere ridotta la somma attribuita dal Pretore, manifestamente eccessiva;

che il reclamo dell’attrice può dunque essere parzialmente accolto e le ripetibili dovute in favore di CO 2 ridotte a fr. 6'000.-;

che le spese processuali e le ripetibili della procedura di reclamo, calcolate sulla base di un valore litigioso in questa sede di fr. 3'900.-, seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC) e sono determinate sui criteri posti dall’art. 14 LTG e 11 e 13 RTar;

che non si attribuiscono ripetibili a Solar 3 SA, anche se ha presentato la risposta al reclamo, perché la questione non la riguardava e non vi aveva interesse (IICCA 18 novembre 1996 12.96.151).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

I. Il reclamo 17 ottobre 2012 di RE 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 4 della decisione 19 settembre 2012 incarto OR.2011.19 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformato:

  1. La tassa di giustizia in fr. 6'000.- e le spese sono poste a carico di RE 1, Washington DC (USA), in ragione di 3/10 e per i restanti 7/10 di CO 1, Chiasso, la quale rifonderà fr. 3'200.- a titolo di ripetibili parziali complessive a RE 1), che a sua volta, rifonderà a CO 2, fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali del presente reclamo, in complessivi fr. 400.-, sono poste a carico di RE 1 per 3/5 e a carico di CO 2 per 2/5. RE 1 rifonderà a CO 2 un’indennità di fr. 100.- per ripetibili ridotte in sede di reclamo.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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