Incarto n. 12.2022.134
Lugano 13 dicembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa – inc. n. SE.2019.9 della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 31 gennaio 2019 da
AP 1 patrocinata dall'avv. PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall'avv. PA 2
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'807.60 (aumentati a fr. 13'838.90 in sede di replica) oltre interessi del 5% dal 15 luglio 2015, protestate tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 22 agosto 2022, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1'700.- a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2'600.- per ripetibili;
appellante l'attrice con atto di appello 22 settembre 2022, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta, con risposta 8 novembre 2022, postula il rigetto dell'appello nei limiti della sua ricevibilità, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 è proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione (sopraelevazione) dell'immobile, l'interessata, rappresentata dalla __________ Sagl (direttrice dei lavori), ha stipulato il 12 aprile 2012 un contratto d'appalto con la AO 1 di __________ avente per oggetto le opere di sanitario e riscaldamento per un importo di fr. 59'100.- (IVA inclusa) e che dichiarava altresì la Norma SIA 118 parte integrante del medesimo.
B. Terminati i lavori nell'autunno del 2012, l'appartamento del piano superiore è stato locato, dal 1° novembre di quell'anno, a L__________ e B__________ C__________, i quali nei primi mesi della locazione hanno riscontrato problemi di umidità e muffa nel bagno della stanza padronale oltre che una perdita d'acqua sotto il piano della doccia che non risultava ermetico. Cosa sia stato fatto in seguito e in quali modalità non è del tutto chiaro. Il 27 maggio 2013 la ditta B__________ AG è intervenuta per effettuare la deumidificazione dei locali (asciugamento per assorbimento dal 31 maggio al 7 giugno 2013: doc. G) mentre la AO 1 ha eseguito una siliconatura del piano doccia. I problemi di umidità e muffa sono tuttavia persistiti e finanche peggiorati.
C. Nel luglio del 2015 la proprietaria ha fatto allestire una valutazione dall'arch. G__________ L__________ della I__________ __________ SA che ha evidenziato i seguenti danni: oscuramento e umidità sulle testate del parchetto della camera nord-ovest, presenza di muffa e umidità dietro il battiscopa delle tre camere a nord e alla base della parete divisoria tra camera ovest e camera centrale, sollevamento del pavimento adiacente al serramento sud del soggiorno e rigonfiamento dell'isolamento a cappotto sotto il davanzale del serramento sud del soggiorno (doc. E). Il referto riteneva "più probabile che il problema originale sia legato a un discreto ma continuo apporto d'umidità dall'interno con conseguente formazione di condensa sotto i davanzali e non a infiltrazioni esterne" (pag. 8). Nell'agosto di quell'anno è poi intervenuta anche la ditta K__________ che ha provveduto a sua volta a deumidificare l'immobile. Dopo tale intervento i problemi di muffa e umidità sembrerebbero essersi risolti.
D. Dovendosi stabilire la responsabilità per i danni nell'appartamento in questione, la proprietaria ha raccolto nel dicembre del 2015 una valutazione – commissionata dall'assicuratore dello stabile, __________ assicurazioni – dell'ing. R__________ M__________ della M__________ & C__________ SA il quale, dopo avere ravvisato "due cause possibili difficili però da ponderare" e privilegiato quella di un "difetto d'esecuzione originario che ha innescato a catena la serie di danni", ha ritenuto "non plausibile" l'ipotesi di un danno della natura (doc. F). Parallelamente l'assicuratore responsabilità civile della AO 1, A__________ , ha incaricato l'arch. G C__________ della T__________ __________ Sagl, il quale nel suo referto del 19 marzo 2016 ha escluso una responsabilità della AO 1 per i danni riscontrati (doc. 3). Infine, in vista di una nuova costruzione sui vicini fondi n. __________ e __________ il progettista (G__________ SA) ha fatto allestire il 23 giugno 2017 una "prova a futura memoria" sullo "stato attuale del singolo manufatto sito al mappale n. __________ RFD" dalla G____________________ (doc. N).
E. Dopo avere ritirato una prima domanda introdotta il 18 luglio 2018 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano (decreto di stralcio 19 ottobre 2018, doc. 4), con petizione 31 gennaio 2019 AP 1, al beneficio dell'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.131), ha convenuto la AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona postulandone la condanna al pagamento di fr. 12'807.60 oltre interessi del 5% dal 15 luglio 2015, di cui fr. 3'241.95 per i costi della perizia I__________ __________ SA, fr. 950.- per i lavori della ditta K__________, fr. 5'240.05 per la "gestione tecnica sinistro" della R__________ __________ Sagl e fr. 4'406.65 per le spese legali preprocessuali. In sintesi, per l'attrice i danni si riconducevano alla mancata sigillatura della doccia e all'utilizzo di una tecnologia non corretta (deumidificazione ad aria calda) da parte della B__________ AG che avrebbe agito su incarico della convenuta.
F. Con osservazioni 4 marzo 2019 la convenuta si è opposta alla petizione proponendone l'integrale reiezione. Contestata l'esistenza e la tempestività dei difetti lamentati, essa ha escluso ogni sua responsabilità al riguardo, non senza sottolineare di non avere incaricato la B__________ AG.
G. Con replica 21 maggio 2019 (in cui l'attrice ha corretto in fr. 13'838.90 la sua pretesa) e duplica 13 giugno 2019 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni.
H. Esperita l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi, con sentenza 22 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e posto le spese processuali di complessivi fr. 1'700.- a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2'600.- per ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione (così come precisata nella replica), con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta dell'8 novembre 2022 la convenuta propone di respingere l'appello pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
Considerando
in diritto:
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 22 settembre 2022, ultimo giorno utile, contro la decisione impugnata (notificata il 23 agosto 2022) l'appello è cosi tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta dell'8 novembre 2022 (art. 312 CPC).
Oltre a ciò – ha proseguito il primo giudice – la B__________ AG era intervenuta tra il 27 maggio e il 7 giugno 2013, quindi non nel periodo invernale indicato nel referto L__________. Senza contare che il teste G__________ C__________ aveva dichiarato che prima della B__________ AG sarebbe intervenuta un'altra imprecisata ditta, sicché l'intervento di gennaio indicato dall'arch. L__________ poteva essere stato effettuato da qualcun altro. Quanto alla tecnica di deumidificazione utilizzata (insufflazione di aria calda invece di aria a temperatura ambiente ma essiccata), il Pretore aggiunto ha sottolineato che l'informazione era stata data all'arch. G__________ L__________ da terzi. Comunque sia, il perito di parte non aveva mai accertato un rapporto di causalità adeguata tra l'infiltrazione del piano doccia e l'umidità e le muffe delle pareti e sotto i davanzali. E siccome l'attrice aveva sempre allegato che l'umidità e le muffe sulle pareti erano state originate dall'errata operazione di deumidificazione della B__________ AG, il mancato accertamento di una responsabilità in capo a quella ditta faceva decadere anche quella della convenuta (art. 101 CO). Da ciò il primo giudice ha desunto che il referto della I__________ __________ SA, di cui si avvaleva l'attrice, oltre a essere un parere di parte smentito da un altro di senso contrario, risultava allestito, almeno in relazione all'intervento della B__________ AG, su indicazioni di terzi e riportava informazioni non verificate (così sul genere di intervento effettuato) o non corrette (la B__________ AG non era intervenuta nel gennaio 2013 e non poteva aver causato dunque la forte condensa in quel periodo; pag. 5 seg.).
L'incertezza legata al possibile intervento di un'altra ditta nel gennaio 2013, i dubbi sul lavoro effettivamente svolto dalla B__________ AG (aria calda o aria a temperatura ambiente essiccata), le diverse conclusioni cui era giunto l'arch. G__________ C__________ nonché la mancanza di una perizia giudiziaria che permettesse di accertare le cause dell'umidità e delle muffe non consentivano pertanto, per il Pretore aggiunto, di accogliere le pretese – non provate – dell'attrice le quali erano destinate a ricercare le cause delle infiltrazioni posteriori all'intervento riparatore di siliconatura del piano doccia che di fatto aveva risolto quel problema. L'infondatezza della petizione escludeva quindi anche il diritto di chiedere il risarcimento dei costi legali preprocessuali (pag. 6).
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. Si può sin d'ora anticipare che il gravame, per lo più, non soddisfa tali requisiti formali.
In una prima parte (III Fatti) l'appellante propone una propria ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con gli accertamenti del primo giudice e soprattutto senza spiegare perché la decisione pretorile sarebbe al proposito sbagliata (memoriale, pag. 3 segg.). Così, l'attrice ribadisce che l'intervento della B__________ AG, eseguito tramite insufflazione d'aria calda, avrebbe aggravato la problematica poiché l'aria calda e umida si espande e raggiunge superfici fredde dove condensa, principalmente in inverno (loc. cit., pag. 4). In questo modo essa sorvola tuttavia del tutto sull'accertamento del primo giudice su tale questione, ovvero sull'incerto genere di intervento della B__________ AG e sulla possibilità che un'altra ditta sia intervenuta nel gennaio 2013. Sull'esposizione dei fatti si tornerà – ad ogni buon conto – ancora in appresso in relazione alle censure giuridiche invocate.
In una seconda parte l'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere analizzato unicamente la perizia I__________ – considerata per finire insufficiente a dimostrare i fatti invocati – dimenticando l'insieme delle ulteriori prove raccolte. A cominciare dalla perizia M__________ che rileverebbe anch'essa che il danno è stato causato dalla mancata sigillatura e dall'insufflazione d'aria calda da parte della B__________ AG. Senza dimenticare la perizia G__________ che non sarebbe di parte poiché è stata chiesta dai vicini ed escluderebbe di fatto ogni altra possibile causa del danno. Per tacere infine della mancata presa in considerazione dei testimoni e del tempo trascorso che confermerebbero come dopo l'intervento della ditta K__________ il problema delle infiltrazioni d'acqua sia stato definitivamente risolto. Ciò premesso, l'appellante fa valere che questi elementi, unitamente alla perizia I__________ che considera l'intervento della ditta B__________ AG come la causa più probabile del danno, non costituiscono semplici indizi bensì prove convergenti che escludono ogni altra possibile causa e che non sarebbero contraddette dalla valutazione dell'arch. C__________, la quale andrebbe in ogni caso contestualizzata alla luce del tempo trascorso. L'appellante lamenta così un accertamento errato dei fatti e una violazione del diritto alla prova (memoriale, pag. 9 a 12).
5.1 Nella misura in cui invoca una violazione del diritto alla prova, l'appellante fa valere una doglianza generica che si rivela d'acchito irricevibile per difetto di motivazione, essa non spiegando nemmeno di scorcio la sua censura. Al riguardo non occorre dunque attardarsi.
5.2 Relativamente all'accertamento erroneo o, meglio, incompleto dei fatti, giovi anzitutto premettere che una perizia di parte non è un mezzo di prova nel senso dell'art. 168 cpv. 1 CPC ma è assimilata a un'allegazione della parte che la produce. Se è sufficientemente contestata dalla controparte, essa va dunque provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Soltanto nella misura in cui risulti corroborata da indizi fondati su prove essa può integrare un mezzo di prova (DTF 141 III 433 consid. 2.6 con riferimenti; più recentemente: STF 4A_410/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2). Ciò premesso, non fa dubbio che i vari referti esibiti dall'attrice – anche quelli su cui non si è chinato il Pretore aggiunto ma che erano pacificamente contestati dalla controparte – si connotino come perizie di parte e non possano, come tali, qualificarsi alla stregua di prove. Ciò vale – contrariamente all'opinione dell'appellante – anche per la "prova a futura memoria" 23 giugno 2017 della G____________________ (doc. N) che non è stata ordinata da un'autorità nell'ambito di un'altra procedura (STF 4A_410/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2) ma è stata affidata da un privato (la G__________ SA) a un altro privato, apparentemente fuori da una concreta procedura giudiziaria e senza che la convenuta abbia avuto modo di parteciparvi. Quanto alla testimonianza dell'ex inquilina B__________ C__________, essa si limita ad attestare che dopo l'intervento della ditta K__________ – di cui per altro praticamente tutto si ignora – nessun problema d'infiltrazione d'acqua sarebbe stato più riscontrato. In che misura tale deposizione corrobori le conclusioni dei periti di parte non è però dato a divedere, fermo restando che anche in combinazione fra loro tali dichiarazioni non consentono, comunque sia, ancora di stabilire – almeno con il grado della verosimiglianza preponderante – un nesso causale tra l'intervento della convenuta o di un suo ausiliario e il danno lamentato. Né permette di modificare tale apprezzamento l'accenno alla deposizione dell'ing. R__________ M__________ e più precisamente al fatto che secondo costui – viste le poche precipitazioni in quei (non meglio specificati) tre mesi – vi era una causa interna all'origine di tutto (memoriale, pag. 8). Anche perché alla deposizione di un perito di parte che, come l'ing. R__________ M__________, non fonda le proprie conclusioni su una percezione diretta dei fatti ma su quanto gli riportano altri o su quanto egli ricava in base alla propria esperienza (verbale 12 novembre 2019 pag. 11: "da quanto mi ha riferito il sig. C__________, e per quanto ho letto sulla perizia I__________, la perdita d'acqua è riconducibile ad una non conforme sigillatura del piatto doccia") non si può attribuire – al pari di una perizia di parte – valore probatorio (analogamente: STF 4A_309/2017 del 26 marzo 2018 consid. 2.3.6 pubblicato in RSPC 2018 pag. 295).
5.3 Per quanto concerne l'assunto, tratto dalle valutazioni dell'arch. G__________ L__________ (I__________) e dello stesso ing. R__________ M__________, secondo cui l'intervento della B__________ AG sarebbe la causa più probabile del danno (memoriale, pag. 10), l'appellante dimentica, una volta di più, di confrontarsi con la decisione impugnata che ha sottolineato l'incertezza legata all'intervento di un'altra ditta nel gennaio 2013 e i dubbi sulle modalità dei lavori realizzati dalla B__________ AG. Sulla questione – che sfugge alla critica per carenza di motivazione – non giova ripetersi.
5.4 Neppure sussidia infine all'appellante il richiamo a Trezzini (Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 44 ad art. 157) per affermare che "quella che era una mera possibilità, in presenza di singoli indizi diviene la regola ossia la prova piena" (memoriale, pag. 10). Come riconosce l'attrice medesima, l'autore citato si riferisce alle fattispecie difficili da provare, come nel caso di mobbing, dove stante la difficoltà di provarlo, è già stato reputato sufficiente un insieme di indizi convergenti (STF 4A_575/2009 dell'11 febbraio 2010). Ma che la fattispecie fosse difficile da provare anche nel caso in rassegna non pretende per finire nemmeno l'appellante. La quale non ha ritenuto necessario fare assumere una perizia giudiziaria e va ora rimessa alle proprie responsabilità.
Se ne conclude che l'appello deve essere respinto nella limitata misura della sua ricevibilità. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 13'838.60, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 2'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.
Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 22 settembre 2022 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 1'500.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).