Incarto n. 12.2021.21
Lugano 13 ottobre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.47 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo 2015 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'440'509.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 1'518'664.- oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2014;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 31 dicembre 2020 ha respinto;
appellante l'attore con appello 5 febbraio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 24 marzo 2021 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 9 aprile 2002 (cfr. doc. 11.1) M__________ __________ ha comunicato alla AO 1 di essere stato designato curatore di AP 1, con il compito, tra le altre cose, di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del pupillo”.
Il 29 agosto 2002 AP 1, con l’avallo del curatore, ha trasferito sul conto n. __________ gli averi depositati sul conto n. __________, che ha a quel momento estinto (cfr. doc. 14), e, su proposta della banca (cfr. doc. H) e sempre con l’avallo del curatore, ha modificato il profilo d’investimento a “reddito”, caratterizzato da un rischio basso (cfr. doc. C).
Il conto n. __________, il cui profilo d’investimento “reddito” è in seguito stato confermato a più riprese (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21 febbraio 2003 al 20 gennaio 2004, con l’istruzione aggiuntiva alla banca di astenersi da investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), è stato estinto il 19 settembre 2007, su istruzione di AP 1 e del curatore (cfr. doc. 31).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa, le parti, in sede conclusionale, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive domande, ritenuto però che l’attore, rilevando che sulla base delle risultanze della perizia giudiziaria e della delucidazione peritale il suo portafoglio al 31 dicembre 2002, a quel momento di fr. 29'261'158.-, avrebbe in realtà potuto e dovuto essere di fr. 30'779'882.-, ha provveduto ad aumentare le sue richieste a fr. 1'518'664.- oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2014.
Con decisione 31 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 25’700.- (compresa quella della procedura di conciliazione) e le spese di fr. 22'085.40 (comprese quelle peritali e della procedura di conciliazione) a carico dell’attore (allora denominato erroneamente __________), tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 45’000.- per ripetibili.
Con l’appello 5 febbraio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 24 marzo 2021, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Per il Pretore aggiunto, la petizione doveva essere respinta per due ragioni, alternative e indipendenti: da una parte in quanto l’attore non aveva allegato / sostanziato negli allegati preliminari le violazioni contrattuali che riteneva rimproverabili alla convenuta; dall’altra siccome non era possibile concludere per l’esistenza di una violazione contrattuale da parte di quest’ultima.
Sul primo aspetto, egli ha evidenziato che l’attore, nella petizione, non aveva allegato nulla di preciso in merito alla violazione contrattuale che la convenuta avrebbe commesso, avendo più che altro addotto delle considerazioni di carattere generale: l’attore si era in effetti limitato da una parte a osservare che in base alla normativa vigente nell’ambito dell’amministrazione dei beni di persone sottoposte a tutela / curatela questi dovevano essere “investiti in modo sicuro e … redditizio” e dall’altra a rimproverare alla convenuta di “non aver preso quelle adeguate misure nella gestione del patrimonio del qui attore” senza però indicare nessuna di queste misure; tale manchevolezza non era stata poi sanata dal rimando, a p. 3 di quell’allegato, alla perizia di parte di cui al doc. E, visto che nella petizione non era stato specificato in modo preciso quale passaggio di quel documento avrebbe dovuto valere quale allegazione. A suo giudizio, l’attore non aveva provveduto a sostanziare meglio le sue generiche allegazioni riportate nella petizione nemmeno dopo aver preso atto delle contestazioni sollevate con la risposta dalla convenuta, la quale aveva sostanzialmente contestato l’applicabilità della normativa richiamata dall’attore, negato la possibilità d’individuare una sua responsabilità unicamente sulla base della constatazione dell’esistenza di una minusvalenza (riconducibile invece all’andamento dei mercati), rilevato l’assenza di una chiara allegazione in merito all’esistenza di una violazione contrattuale, contestato comunque l’esistenza di una qualsiasi violazione contrattuale così come l’esistenza di un qualsiasi rapporto di causalità e di danno, nonché contestato le risultanze della perizia di parte di cui al doc. E: l’attore, nella replica, si era in effetti nuovamente limitato a genericamente evidenziare l’incapacità della convenuta di raggiungere gli obiettivi dei profili scelti (senza però indicare quali omissioni / azioni avrebbero comportato questo mancato raggiungimento), la mancata adozione da parte della convenuta di tutte le misure necessarie per salvaguardare il patrimonio dell’attore (senza - ancora una volta - indicare quali misure concrete avrebbero dovuto essere prese) rispettivamente il non aver preso le misure necessarie (quali?) per impiegare il patrimonio dell’attore “secondo criteri conservativi e di sicurezza”; e neppure aveva più fatto alcun riferimento alla perizia di parte di cui al doc. E indicando magari dei passaggi concreti per meglio sostanziare la propria posizione in riferimento alla violazione contrattuale che la convenuta avrebbe commesso.
Sul secondo aspetto, egli ha osservato che l’esito della causa non sarebbe comunque stato favorevole all’attore nemmeno laddove, per ipotesi, quest’ultimo avesse allegato / sostanziato già negli allegati preliminari (e non solo a p. 6 seg. delle sue conclusioni) l’erroneità della proposta formulatagli dalla convenuta il 29 agosto 2002 (cfr. doc. H), volta a modificare il suo profilo d’investimento solo da “conservativo” a “reddito”, senza cioè aver considerato una sua possibile modifica ancora più incisiva a “reddito fisso” (con rischio molto basso) o ancora a “Low Risk Fixed Income” (con rischio bassissimo): il fatto che il perito giudiziario nelle particolari circostanze avesse ritenuto “più appropriato” il profilo d’investimento “reddito fisso” anziché quello “reddito” (cfr. perizia giudiziaria p. 6) non significava in effetti ancora che l’aver proposto quest’ultimo fosse costitutivo di una violazione contrattuale, non potendosi assolutamente ritenere, anche perché nel caso concreto il perito stesso aveva avuto modo di specificare - partendo dall’art. 419 CC in vigore nel 2002 che individuava nella conservazione della sostanza il compito del curatore nominato - che anche il profilo “reddito” aveva “tra le caratteristiche principali la conservazione del patrimonio” (cfr. perizia giudiziaria p. 6), che a quel momento una tale proposta fosse insostenibile; che la scelta della convenuta non fosse insostenibile era poi stato dimostrato anche dallo scritto inviato dall’Ufficio di vigilanza sulle tutele alla competente autorità tutoria - a cui si era, a sua volta, rivolto il curatore con lettera 12 maggio 2003 [nel plico doc. rich. II°], con l’invio della relazione della banca “avente per oggetto l’analisi, da me richiesta, delle strategie di investimento del patrimonio del signor AP 1 con riferimento in particolare alle disposizioni in materia di tutela e curatela” - in cui si poteva leggere che dal “rapporto stilato dalla AO 1 [N.d.R.: quello di cui al doc. H] ci sembra di poter dire che i parametri di investimento sono stati rispettati” (cfr. scritto 11 giugno 2003 nel plico doc rich. II°); oltretutto, a fronte delle indubbie conoscenze in ambito finanziario del curatore che affiancava l’attore, il quale aveva conseguito un diploma in economia (cfr. teste __________ p. 3), era di professione un fiduciario commercialista ed era stato definito non sprovveduto in ambito finanziario (cfr. teste __________ p. 5 e 7), il fatto che la convenuta non avesse espressamente attirato l’attenzione sui due altri possibili profili d’investimento non poteva costituire una violazione contrattuale, tant’è che nel già menzionato scritto dell’Ufficio di vigilanza sulle tutele era per l’appunto stato aggiunto che “spetta ora al curatore, dopo aver compiutamente discusso con il curatelato, decidere se ulteriormente ridurre il profilo rischio” (cfr. scritto 11 giugno 2003 [nel plico doc. rich. II°]).
Confrontata con una decisione pretorile fondata su più motivazioni alternative e indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare che ognuna di esse non regge (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318 CPC; II CCA 21 luglio 2020 inc. n. 12.2018.145). La mancata censura di una di queste fa dunque sì che, già per questo solo motivo, l’appello debba essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 3a ed., n. 16 ad art. 311 CPC; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2; II CCA 25 novembre 2019 inc. n. 12.2018.83, 30 giugno 2020 inc. n. 12.2019.77, 11 novembre 2020 inc. n. 12.2020.48).
Nella fattispecie l’appello in esame dev’essere dichiarato irricevibile già per il fatto che l’attore, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è sufficientemente confrontato con la prima (ampia, dettagliata e circostanziata) motivazione alternativa e indipendente addotta dal Pretore aggiunto, ovvero quella secondo cui egli non aveva allegato / sostanziato negli allegati preliminari le violazioni contrattuali che riteneva rimproverabili alla convenuta.
In questa sede l’attore ha in effetti rimproverato al giudice di prime cure di non aver considerato, trattato, esaminato e, in breve, di non aver speso “una sola parola sulla questione di fatto inerente la curatela del signor AP 1” e a tale proposito, dopo aver premesso che, “come ripetuto innumerevoli volte … nei memoriali scritti …, la gestione patrimoniale effettuata dalla banca qui appellata va divisa in due periodi, quello prima della curatela e quello successivo, vale a dire, della curatela”, ha osservato che “il richiedente signor AP 1 ha poi speso paginate intere per indicare, spiegare e circostanziare i principi sia giuridici, sia economici, che stanno a fondamento e devono guidare … la gestione degli averi di un curatelato, precisandone del resto a più riprese tutte le relative norme applicabili e meglio: la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (Ltut) e relativo Regolamento (Rtut), le Raccomandazioni della Conferenza delle autorità cantonali di tutela (CAT), la Legge federale sulle banche e casse di risparmio (LBCR), la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB), come pure talune Direttive specifiche quali le Direttive dell’Associazione svizzera dei banchieri e eventuali Direttive interne della Banca … ma soprattutto … l’art. 401 CC nella sua versione in vigore nel 2002, che rappresenta la base principale e fondamentale della gestione dei patrimoni dei tutelati e curatelati” (cfr. appello p. 7 seg.). Nel prosieguo del suo esposto, preso atto che il giudice di prime cure “si dilunga poi in sentenza a rievocare i principi regolanti l’onere probatorio e pedissequo onere di allegazione, previsti da dottrina e giurisprudenza nei casi di contestazione dell’operato della banca”, ha evidenziato che “anche qui … il Pretore aggiunto è decisamente “fuori tema””, atteso che “sia in petizione sia in replica … parte attrice … ha sempre e solo posto l’accento sulla consulenza data dalla banca nella scelta del profilo di rischio “giusto”, vale a dire conforme al diritto così come richiesto dal curatore” (cfr. appello p. 11). Ha poi aggiunto che “di questo aspetto si è anche diffusamente detto nei memoriali, precisando del resto che la banca ha preferito ribadire e “spacciare” per conforme alle Leggi quel profilo che più le aggradava in termini di utili, ma non quello ordinato dalla Legge per i casi di curatela, rispettivamente nell’interesse del mandante” (cfr. appello p. 11 seg.). Ed ha quindi concluso che “sull’obbligo di allegazione della gestione secondo i vari profili di rischio, parte appellante si è espressa e controparte ha addirittura preso dettagliatamente posizione in merito” (cfr. appello p. 12).
Sennonché, in assenza di un qualsiasi puntuale riferimento agli eventuali passaggi della petizione o della replica in cui egli, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, si sarebbe effettivamente espresso nei termini da lui ora pretesi e con ciò avrebbe dato seguito al suo onere di allegazione / specificazione, la sua censura d’appello, del tutto vaga e generica (non potendo bastare il generico rinvio a non meglio precisate “paginate intere” da lui asseritamente scritte in non meglio precisati “memoriali scritti” o ancora il generico accenno a non meglio indicati passaggi esposti “sia in petizione sia in replica”), dev’essere considerata non sufficientemente motivata (cfr. TF 5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6, 4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.2).
In effetti, a parte il fatto che l’obbligo del gestore patrimoniale di stabilire il corretto profilo di rischio (cfr. TF 4C.158/2006 del 10 novembre 2006 consid. 3.3.1) dev’essere relativizzato in presenza di un cliente - l’attore - affiancato nell’occasione da un curatore come M__________ __________, che era cognito della materia (cfr. TF 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid. 4.1.2 e 4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.2 e 5.1.3); e a parte pure il fatto che la convenuta ha correttamente adempiuto a questo suo obbligo formulando all’indirizzo dell’attore, dopo averlo reso attento delle pertinenti ragioni che avrebbero allora consigliato di ridurne l’esposizione al rischio, le proposte di modifica del profilo di rischio di cui al doc. H, che nelle particolari circostanze erano tutt’altro che insostenibili (cfr. le motivazioni esposte in quel documento, specie la giovane età dell’attore e la consistenza del suo patrimonio di cui non era previsto un utilizzo importante a medio termine; cfr. pure scritto 11 giugno 2003 dall’Ufficio di vigilanza sulle tutele [nel plico doc. rich. II°]), anche perché dal solo fatto che il perito giudiziario avesse ritenuto “più appropriato” il profilo d’investimento “reddito fisso” non si poteva ancora concludere che quello da lei proposto, ritenuto in pratica “meno appropriato”, fosse insostenibile; si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di statuire che, anche nel caso in cui un profilo di rischio non sia stato stabilito - e dunque pure laddove un tale profilo sia stato stabilito in modo erroneo - il cliente non può lamentarsi delle perdite subite, asserendo che una politica d’investimento più conservativa corrisponderebbe meglio alla sua situazione personale, se è possibile evincere che egli si era o si è detto disposto a perseguire una politica d’investimento più aggressiva e rischiosa (cfr. TF 4C.158/2006 del 10 novembre 2006 consid. 3.3.2, 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid. 4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.3), ciò che è per l’appunto avvenuto nel caso di specie, visto e considerato che è stato in definitiva l’attore, a cui solo spettava la relativa scelta, che ha per finire deciso, con l’avallo del suo curatore, di optare per il profilo di rischio “reddito” (e non per altri profili meno aggressivi) e che è stato sempre lui, ancora con l’avallo del suo curatore, che ha poi confermato a più riprese, fino alla data della chiusura del conto, quel profilo d’investimento (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21 febbraio 2003 al 20 gennaio 2004, con l’istruzione aggiuntiva alla banca di astenersi da investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), il tutto dando persino scarico il 19 febbraio 2003, tramite il suo curatore, dell’operatività messa in atto dalla convenuta (cfr. doc. 30; si aggiunga, per quanto rilevante nel prossimo considerando, che analoghi scarichi erano già stati sottoscritti in precedenza, il 14 e il 29 agosto 2002, dal curatore da solo o assieme all’attore, cfr. doc. 25, 26, 28 e 29).
10.1.
10.1.1. In caso di gestione patrimoniale in violazione del contratto, il pregiudizio del cliente deve di principio essere calcolato tenendo conto del risultato che sarebbe stato ottenuto da un gestore patrimoniale medio facente prova di diligenza (cfr. Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., p. 818 n. 63). Il confronto deve avvenire sulla base di una gestione simile a quella voluta dal cliente, ma non eseguita dal gestore (e meglio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confrontando il risultato del portafoglio amministrato in violazione del mandato con quello di un portafoglio ipotetico della medesima ampiezza gestito durante il medesimo periodo conformemente al contratto, cfr. TF 4A_41/2016 del 20 giugno 2016 consid. 3.6.3, 4A_436/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 5.1). Di fronte a portafogli ben diversificati e costituiti tenendo presente un certo indice di riferimento (benchmark), il compito del cliente è più facile, la performance della banca potendo in tale evenienza essere direttamente paragonata a quella dell’indice: nella misura in cui la divergenza tra il portafoglio detenuto e la composizione dell’indice assurga a una violazione degli obblighi di diligenza, basterà così indicare tale discrepanza per poter calcolare il danno (cfr. Lombardini, op. cit., p. 807 n. 23 e p. 819 n. 67; cfr. pure II CCA 26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167).
10.1.2. Nel caso di specie la particolare modalità di calcolo proposta dall’attore negli allegati preliminari risultava problematica.
La sua (prima) domanda, volta al risarcimento della minusvalenza di fr. 1'143'887.- verificatasi sui suoi conti nell’anno 2002 (cfr. petizione p. 3 e doc. E), e meglio - come risulta dal doc. B, al quale egli si era riferito per quantificare la sua pretesa - tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002, non era in effetti conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, che non prescrive di calcolare il danno confrontando l’ammontare del patrimonio iniziale e la sua entità dopo la presunta violazione contrattuale, bensì di calcolarlo confrontando quest’ultimo ammontare con l’ipotetica entità del patrimonio nel caso in cui il contratto fosse invece stato adempiuto correttamente (cfr. pure II CCA 7 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.179).
La sua (seconda) domanda, volta al risarcimento del mancato guadagno di fr. 296'622.- conseguibile nell’anno 2002, ossia nuovamente - come risulta dal doc. B, al quale egli si era riferito per quantificare la sua pretesa - tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002, “determinato, in via prudenziale e salvo adeguamenti a dipendenza delle risultanze peritali in ordine al benchmark medio per quel periodo, nell’1% del capitale”, non poteva a sua volta essere accolta, in quanto non è stato provato che si fosse in presenza di un portafoglio ben diversificato e costituito tenendo presente un certo indice di riferimento (benchmark) e comunque siccome nemmeno è stato dimostrato quale sarebbe stata l’evoluzione di quell’indice di riferimento nel periodo in esame.
10.1.3. La nuova modalità di calcolo adottata dall’attore nell’allegato conclusionale sulla base delle risultanze peritali, con cui è in sostanza stato preteso il risarcimento del danno di fr. 1'518'664.- consistente nella differenza tra l’ammontare del suo patrimonio dopo la presunta violazione contrattuale (in concreto gli averi in conto il 31 dicembre 2002) e l’ipotetica entità dello stesso a quel momento nel caso in cui il contratto fosse invece stato adempiuto correttamente tra il 1° aprile (e dunque non più tra il 15 gennaio) e il 31 dicembre 2002 (“oggetto qui in esame è solo ed esclusivamente il periodo della curatela, vale a dire le modalità di gestione del patrimonio dell’attore dal mese di aprile a dicembre 2002”, cfr. conclusioni p. 5), sarebbe in sé conforme - riservato quanto si dirà al consid. 10.2 - alla giurisprudenza del Tribunale federale. Sennonché, come rilevato, sia pure per altri motivi, nella decisione impugnata, è incontestabile che la modifica del calcolo del danno con i relativi parametri temporali effettuata a quel momento (che per stessa ammissione dell’attore era “un altro modo di calcolo”, cfr. appello p. 10) era effettivamente irricevibile, essendo fondata su circostanze di fatto o prove (segnatamente l’entità del portafoglio effettivo al 1° aprile 2002 e del portafoglio ipotetico al 31 dicembre 2002) che avrebbero ragionevolmente potuto essere addotte già negli allegati preliminari (art. 230 cpv. 1 CPC). Contrariamente a quanto preteso a p. 10 dell’appello, non è dunque vero che “la quantificazione della singola posta di danno viene “automaticamente” rettificata alle risultanze peritali”.
10.2. Ad ogni buon conto le modalità di calcolo proposte dall’attore, che in sostanza si fondavano sull’entità (effettiva) del suo patrimonio al 15 gennaio 2002 (con gli allegati preliminari) o al 1° aprile 2002 (solo con le conclusioni) rispettivamente sull’entità (effettiva e/o ipotetica) del suo patrimonio al 31 dicembre 2002, risultano problematiche anche per un altro motivo, segnatamente per il fatto che tutte queste date non sono rilevanti e che al contrario il pregiudizio subito dall’attore in base alle date effettivamente rilevanti non è stato allegato né provato.
10.2.1. A fronte del rimprovero alla convenuta di non aver proposto, il 9 aprile o comunque il 29 agosto 2002, di modificare a “reddito fisso” il profilo d’investimento dell’attore, il dies a quo, ossia il momento dal quale quest’ultimo avrebbe dovuto iniziare a calcolare il suo pregiudizio, avrebbe in effetti dovuto essere una di quelle due date e non certo il 15 gennaio o il 1° aprile 2002, tanto più che la gestione effettuata dalla convenuta prima del 9 aprile 2002 non era mai stata oggetto di contestazione (“le richieste del signor AP 1 sono per contro da ricondurre (ovviamente), esclusivamente all’operato della banca in questo secondo periodo della curatela”, cfr. appello p. 7).
Del tutto errata era pure la scelta dell’attore di fissare il dies ad quem, ossia il momento fino al quale avrebbe dovuto essere calcolato il suo pregiudizio, al 31 dicembre 2002, data in cui la convenuta non aveva in realtà svolto alcuna operazione sui conti dell’attore né aveva mutato le modalità della sua operatività. Il momento determinante avrebbe invece dovuto essere fissato al 21 febbraio 2003 (cfr. doc. F3), quando cioè il suo profilo d’investimento “reddito” era stato da lui completato con l’istruzione alla banca di astenersi da investimenti in azioni, oppure, in assenza di ulteriori contestazioni da parte dell’attore, al 19 settembre 2007 (cfr. doc. 31), quando cioè il conto, sempre investito con il profilo d’investimento “reddito”, era stato estinto (cfr. TF 4A_351/2007 del 15 gennaio 2008 consid. 3.2.3, 4A_558/2013 dell’8 maggio 2014 consid. 5.1).
10.2.2. Non essendo stato allegato né provato quali sarebbero state l’entità (effettiva) del patrimonio dell’attore al dies a quo del 9 aprile o comunque del 29 agosto 2002 (il perito giudiziario, su richiesta dell’attore, avendo fornito solo il dato al 1° aprile 2002, senza aver così considerato le operazioni svolte dalla convenuta tra quella data e il 9 aprile o il 29 agosto 2002 di cui ai doc. 10.1, 15, 18 e 19) e l’entità (effettiva e/o ipotetica) del suo patrimonio al dies ad quem del 21 febbraio 2003 o del 19 settembre 2007 (il perito giudiziario, su richiesta dell’attore, avendo fornito solo il dato al 31 dicembre 2002, senza aver così considerato le operazioni svolte dalla convenuta tra quella data e il 21 febbraio 2003 o il 19 settembre 2007 di cui al doc. 20), la petizione doveva essere respinta anche per tale ragione.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 1'518'664.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 5 febbraio 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 35’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 25’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).