Incarto n. 12.2017.153
Lugano 13 marzo 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.244 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 giugno 2016 da
AO 1 rappr. dallo RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo complessivo di fr. 24'814.95 (fr. 23'789.95 a titolo di pretese salariali e fr. 1’025.- per la quota parte sui costi di formazione) oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2015;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 18 agosto 2017 ha parzialmente accolto per l’importo di fr. 23'790.-;
appellanti i convenuti con appello 19 settembre 2017, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con risposta 16 maggio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, cittadino italiano residente in Italia al beneficio di un permesso G per frontalieri (doc. 8), è stato assunto dalla società in nome collettivo AP 1, attiva nella progettazione d’impianti termoclimatici e idrosanitari, con un contratto di lavoro datato 3 settembre 2014, nella funzione di “disegnatore (corso di formazione __________ a __________)”, valevole per il periodo dal “02.06.2014 a 01.06. 2017 (periodo di formazione)”. Il contratto prevedeva un orario di lavoro settimanale di 40 ore e un salario mensile lordo di fr. 1'200.-, importo poi aumentato a fr. 1'600.- lordi nel periodo marzo – agosto 2015 e a fr. 1'800.- lordi nel periodo settembre – novembre 2015 (doc. BE).
Con scritto 19 novembre 2015 AO 1 ha inoltrato alla datrice di lavoro le sue dimissioni con effetto immediato (doc. C).
B. Con petizione 28 giugno 2016, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. I), AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 24'814.95, oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2015 così composto: fr. 23'789.95 a titolo di differenza salariale tra quanto percepito effettivamente e quanto avrebbe invece dovuto percepire in applicazione del CCL per disegnatori e della relativa convenzione salariale (doc. D1 e D2) e fr. 1’025.- concernente la quota parte sui costi di formazione per il secondo semestre 2015. A sostegno della sua pretesa l’attore ha addotto di avere una formazione almeno equivalente a quella di un disegnatore diplomato con attestato federale di capacità AFC, come previsto dal CCL in questione e ha inoltre rilevato come questa formazione rappresentava un pre-requisito per potersi iscrivere a quella aggiuntiva di tecnico degli edifici presso la __________ di __________, da lui frequentata quando era alle dipendenze dei convenuti. In merito all’altra pretesa di fr. 1'025.- l’attore ha sostenuto che l’importo rappresentava la quota parte che i convenuti si sarebbero impegnati ad assumersi.
Con risposta 3 agosto 2016 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione, contestando che il convenuto avesse una formazione equivalente di disegnatore AFC e che la formazione frequentata alla __________ di __________ fosse una formazione aggiuntiva. La formazione dell’attore conseguita in Italia sarebbe di montatore e non quella di disegnatore.
C. In sede di replica e duplica orale le parti si sono confermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
Con decisione processuale ordinatoria del 23 novembre 2016 il Pretore ha respinto l’assunzione di alcune prove offerte dai convenuti, ritenute inutili rispetto all’oggetto della causa, limitato alla questione a sapere “se l’attività di disegnatore svolta dall’attore alle dipendenze dei convenuti è comparabile con l’attività che svolge un disegnatore/trice AFC, in quanto tale soggetto al CCL” (act. IV, pag. 2).
Nei rispettivi memoriali conclusivi le parti hanno riproposto le proprie tesi e argomentazioni.
D. Con decisione 18 agosto 2017, qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando “la AP 1 società in nome collettivo” a pagare all’attore l’importo lordo di fr. 23'790.-, oltre interessi al 5% a decorrere dal 30 novembre 2015, e di fr. 3'570.- a titolo di ripetibili.
E. Con appello 19 settembre 2017 i convenuti sono insorti contro il giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 25 ottobre 2017 AO 1 ne ha postulato la reiezione integrale, con protesta di spese e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Il Pretore, sulla base dei documenti prodotti e considerato che i convenuti non avevano né allegato né provato che l’attore non avesse svolto il compito di disegnatore, ha concluso che l’appellato era titolare di una formazione adeguata quale disegnatore, o ritenuta tale dal suo ex datore di lavoro. Al proposito il primo giudice ha evidenziato come sulla base delle prove amministrate l’attività svolta dall’attore alle dipendenze dei convenuti era comparabile con quella di un disegnatore AFC e in quanto tale soggetta al CCL disegnatori, riconoscendo pertanto la pretesa di fr. 23'790.- a titolo di differenza salariale tra quanto percepito effettivamente e quanto avrebbe dovuto ricevere in applicazione delle norme del CCL di categoria per il 2015. La pretesa di fr. 1'025.- è invece stata respinta perché l’attore non ha dimostrato che fosse a carico della datrice di lavoro.
Gli appellanti, tra altro, rimproverano al Pretore di avere deciso la vertenza senza avere ritenuto necessario assumere, in violazione del loro diritto di essere sentiti e in particolare del loro diritto alla prova, alcune prove da loro regolarmente offerte in prima sede.
La censura - che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a, 127 V 431 consid. 3d; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 20 giugno 2016 inc. n. 12.2015.121).
3.1. Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e siano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost., è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma, ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Il giudice può rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (DTF 140 I 298 consid. 6.3; RtiD I-2016 pag. 693 consid. 2.3.2 con rinvii).
3.2 In concreto gli appellanti lamentano la mancata assunzione del teste __________ F__________, precedente datore di lavoro dell’attore, la cui audizione avrebbe permesso ai convenuti di dimostrare quali fossero le loro informazioni circa le capacità dell’attore e quindi quale fosse la loro reale volontà al momento della conclusione del contratto di lavoro. L’audizione avrebbe altresì permesso di confermare quali fossero le reali conoscenze e competenze dell’attore. Essi lamentano inoltre la mancata assunzione della perizia, la quale “avrebbe ulteriormente dimostrato come tra (la) formazione e l’esperienza maturata dal signor AO 1 e quella richiesta a un disegnatore AFC vi fosse una sostanziale differenza” (appello, ad 6, pag. 9).
3.2.1 Con decisione processuale ordinatoria 23 novembre 2016 il Pretore, tenuto conto delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ha ritenuto che l’attore fosse “titolare di una formazione adeguata quale disegnatore (o ritenuta tale dal suo ex datore di lavoro)” e svolgesse “il compito di disegnatore”, circostanza quest’ultima mai contestata dai convenuti. Egli ha pertanto concluso che rilevante ai fini di causa era unicamente la questione a sapere “se l’attività di disegnatore svolta dall’attore alle dipendenze dei convenuti” era ”comparabile con l’attività che svolge un disegnatore/trice AFC” (pag. 2). Ciò premesso, egli ha quindi rifiutato l’audizione del precedente datore di lavoro dell‘attore e l’assunzione della perizia, poiché ritenute inutili, ammettendo l’audizione del successivo datore di lavoro e gli interrogatori delle parti.
3.2.2 Nella misura in cui gli appellanti rimproverano al Pretore di non avere potuto dimostrare la reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto di lavoro, la censura è infondata, rilevante ai fini di causa essendo la questione a sapere se l’attore possedeva le qualifiche e le competenze professionali necessarie per essere considerato disegnatore ai sensi del CCL di categoria e avere diritto al salario previsto dalla relativa convenzione (cfr. sotto consid. 4).
3.2.3 La censura deve essere disattesa anche per quanto concerne il tema delle conoscenze e delle capacità professionali dell’attore. Essa non può essere ammessa già solo per il fatto che il Pretore, nella decisione ordinatoria prima e nella decisione impugnata poi, sulla base dei documenti e delle allegazioni delle parti ha concluso che l’attore era stato assunto dai convenuti quale disegnatore, senza che essi avessero mai contestato in causa che egli non avesse svolto tale compito, di modo che rilevante per il giudizio era unicamente la questione a sapere se “l’attività svolta dall’attore alle dipendenze dei convenuti era comparabile con quella di un disegnatore AFC”, ritenendo pertanto la richiesta di audizione del precedente datore di lavoro e l’assunzione di una perizia sulle capacità lavorative e sull’equivalenza della formazione dell’attore con una formazione svizzera di disegnatore AFC inutili. I convenuti non si confrontano con l’argomentazione pretorile di mancata contestazione, di modo che la censura è inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Si rileva inoltre che gli appellanti in prima sede hanno sostenuto la tesi secondo cui l’attore non disponeva di una formazione di disegnatore, bensì di montatore di impianti sanitari, in quanto tale non equiparabile a quella di disegnatore AFC. Le prove sono state da loro offerte a sostegno di questa tesi, in particolare per dimostrare che la formazione dell’attore era differente e non equiparabile a quella di un disegnatore AFC sia dal lato teorico sia dal lato pratico (verbale di dibattimento 21 ottobre 2016; risposta, ad 1 – 4, pag. 2 e 3; ad 6, pag. 4 e 5), ma non per verificare le capacità e le competenze professionali dell’attore come disegnatore, unica questione rilevante ai fini di causa.
Ne discende che in concreto non si vede in che maniera il primo giudice abbia violato il principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte (art. 152 CPC).
Si rileva a titolo abbondanziale che gli asseriti elementi oggettivi addotti dagli appellanti in questa sede a sostegno della loro tesi, secondo cui le parti non intendevano “sottoscrivere un contratto di lavoro per disegnatori ai sensi dell’art. 1.2 CCL” (appello, pag. 6), oltre che irrilevanti ai fini di causa, sono perlopiù inammissibili perché nuovi (art. 317 cpv. 1 CPC) o perché frutto di una personale e soggettiva interpretazione delle prove (art. 311 cpv.1 CPC).
5.1 Al riguardo essi lamentano un errato apprezzamento delle prove e rimproverano al primo giudice di essersi fondato sulla dichiarazione del teste __________ M__________, secondo cui “l’attore è pienamente capace di svolgere l’attività di disegnatore e progettista”. A loro dire questa dichiarazione avrebbe carattere peritale e come tale sarebbe priva di rilevanza. La censura è infondata. L’audizione del teste __________ M__________, ingegnere e superiore gerarchico dell’attore presso il seguente datore di lavoro, è stata chiesta per riferire “in merito alle capacità dell’attore anche quale disegnatore” (verbale di dibattimento 21 ottobre 2016, pag. 2). Contrariamente a quanto reputano gli appellanti, dall’insieme della sua testimonianza emerge come egli si sia limitato a riferire le sue constatazioni in merito alle capacità professionali dell’attore quale suo diretto superiore, senza esprimere alcun giudizio di valore. Pure l’ulteriore argomentazione degli appellanti, secondo cui questa testimonianza e il doc. N (che attesta la responsabilità dell’attore riguardo alla formazione di un apprendista) sarebbero privi di valore probatorio, poiché non si riferiscono al momento in cui l’attore è stato da loro assunto, è priva di fondamento. Queste prove attestano infatti le capacità e le competenze professionali che l’attore possedeva in un periodo immediatamente successivo alla fine del rapporto di lavoro con loro, essendo poco plausibile che esse non fossero analoghe a quelle che aveva l’attore durante l’anno trascorso alle loro dipendenze.
5.2 Rilevante in concreto è unicamente la questione a sapere se l’attore, sulla base delle sue qualifiche professionali, possa essere considerato un disegnatore ai sensi dell’art. 1.2 CCL disegnatori, oppure rientri nella categoria di “disegnatore apprendista” ai sensi dell’art. 1.3 CCL, non distinguendo il CCL altre categorie salariali. In concreto, numerosi elementi oggettivi permettono senza dubbio di escludere l’attore dalla categoria degli “apprendisti disegnatori” prevista all’art. 1.3 CCL di categoria per “chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore” (doc. D1). Eloquente al proposito la deposizione del suo diretto superiore presso il successivo datore di lavoro, il quale ha evidenziato come il compito e la responsabilità dell’attore “non è al livello di semplice disegnatore ma persino al livello di progettista, che è un livello superiore”, aggiungendo che l’attore “non si limita a tirare righe ossia a riprodurre in formato digitale il progetto che gli viene dato dal capo progetto. Piuttosto egli è in grado di svolgere la funzione di progettista. La differenza rispetto al disegnatore è che è in grado di capire le problematiche, sviluppare il progetto e fare le calcolazioni”, e confermando infine che il lavoro svolto dall’attore presso la __________ “è simile a quello risultante dal doc. O”. (audizione testimoniale __________ M__________, 23 febbraio 2017, pag. 1 segg.). Appare pertanto poco plausibile che l’attore, durante il rapporto di lavoro con gli appellanti, immediatamente antecedente a quello con la IFEC, non disponesse delle capacità professionali comparabili a quelle di un disegnatore AFC.
Giova osservare che la tesi difensiva degli appellanti, secondo cui l’attore sarebbe stato assunto “quale disegnatore ancora in formazione” non è suffragata da alcun riscontro oggettivo. La dicitura nel contratto di lavoro di cui al doc. B “corso di formazione __________ __________” era con ogni evidenza riferita e finalizzata a conseguire il diploma di “tecnico degli edifici”, di grado terziario, e non ad acquisire le conoscenze di base per esercitare l’attività di disegnatore AFC. Questa formazione avrebbe peraltro presupposto un contratto di tirocinio ai sensi degli artt. 344 segg. CO approvato dalla Divisione della formazione professionale (art. 14 cpv. 3 LFPr), ciò che con ogni evidenza non adempie il doc. B.
La conclusione del Pretore, secondo cui l’attività di disegnatore svolta dall’attore alle dipendenze degli appellanti era comparabile con quella di un disegnatore AFC ai sensi dell’art. 1.2 CCL disegnatori merita pertanto conferma.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 19 settembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 18 agosto 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
Non si prelevano spese processuali. L'appellante rifonderà al convenuto fr.1’000.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).