Incarto n. 12.2016.135
Lugano 11 maggio 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente, Balerna e Caimi (giudice supplente)
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2014.17 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 14 novembre 2014 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 52'025.-- oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2013;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione integrale della petizione;
sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 19 luglio 2016, con cui ha accolto parzialmente la petizione, condannando il convenuto al pagamento dell’importo di fr. 47'398.-- oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2013, ponendo le spese processuali di fr. 3'000.-- per 1/10 a carico dell’attrice e per 9/10 a carico del convenuto, con l’obbligo per questi di rifondere all’attrice l’importo di fr. 4'500.-- a titolo di ripetibili ridotte;
appellante il convenuto con atto di appello 14 settembre 2016, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 27 febbraio 2013, lo AO 1 ha inoltrato una domanda di costruzione relativa all’esecuzione di lavori di risanamento e manutenzione dello stabile ubicato al mappale n. __________ RFD di . Sul formulario figuravano come istante AP 1, quale proprietaria del fondo la N, e quale progettista lo AO 1 (in seguito: AO 1). Per le prestazioni relative a queste attività lo AO 1 emise due note d’onorario per complessivi fr. 20'876.--.
B. AP 1 ha conferito il 12 marzo 2013 all’arch. AO 1 un mandato di “consulenza tecnica”, di “controllo tecnico e amministrativo” e di “controllo liquidazione” nell’ambito dell’edificazione di un immobile residenziale in località __________ a __________. Per tale attività lo AO 1 ha emesso una nota d’onorario di fr. 9'487.--.
C. L’arch. AO 1 ha concesso il 20 marzo 2013 ad AP 1 un mutuo di fr. 100'000.-- con obbligo di restituzione entro il 30 settembre 2013, con interessi convenzionali al 5% e scadenze semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre. Il rimborso della somma è avvenuto il 2 settembre 2013. Il 10 settembre 2013 lo AO 1 ha allestito il conteggio degli interessi maturati (fr. 2'222.--), inviandolo ad AP 1.
D. AP 1 e E__________ hanno incaricato alla fine del 2012/inizio del 2013 lo AO 1 di eseguire uno studio di fattibilità e un primo progetto per l’edificazione di una palazzina plurifamiliare al mappale n. __________ RFD di __________. Per tale attività lo studio citato ha poi emesso una nota d’onorario di complessivi fr. 31'600.--, di cui, dopo deduzione di un acconto di fr. 10'000.--, fr. 10'800.-- a carico di AP 1.
E. Infine, il 9 aprile 2013 AP 1, personalmente e quale socio gerente della E__________, ha conferito all’archAO 1 il mandato quale consulente della citata Sagl, avente per oggetto “consulenza in merito all’impresa di costruzione quali: offerte, contratti, consigli e suggerimenti nella gestione. Valutazioni sui vari progetti quale Impresa Generale. Discutere e trattare direttamente con i committenti in qualità di condirettore consulente [senza diritto di firma].” Per tale attività lo AO 1 ha emesso una nota d’onorario di fr. 8'640.--.
F. Lo AO 1 ha avviato il 21 maggio 2014 una procedura di conciliazione giusta l’art. 197 segg. CPC dinnanzi alla Pretura di Locarno-Città, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 52'025.-- oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2013. Fallita la conciliazione a causa della mancata comparsa del convenuto all’udienza. Il 16 luglio 2014 il Pretore aggiunto di Locarno-Città ha rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire secondo l’art. 209 CPC.
G. Con petizione 14 novembre 2007 lo AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la condanna al pagamento del già citato importo complessivo di fr. 52'025.-- oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2013.
H. Con risposta 5 gennaio 2015 AP 1 ha postulato la reiezione integrale della petizione, opponendosi al pagamento di quanto richiesto, sostenendo che più nulla era dovuto in relazione ai contratti venuti in essere fra le parti.
Con gli ulteriori allegati preliminari (replica 3 febbraio 2015 e duplica 6 marzo 2015) le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche domande e posizioni, con argomenti che, per quanto necessario, saranno ripresi nei prossimi considerandi.
I. Esperita l’istruttoria, il Pretore con ordinanza 4 febbraio 2016 ha assegnato alle parti un termine scadente il 25 aprile 2016 (poi prorogato di 30 giorni con ordinanza del 19 aprile 2016) per l’inoltro dei rispettivi memoriali conclusivi scritti, presentate il 23 maggio 2016 e il 25 maggio 2016.
J. Con sentenza 19 luglio 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 47'398.-- oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2013, ponendo le spese processuali di fr. 3'000.-- per 1/10 a carico dell’attrice e per 9/10 a carico del convenuto, con l’obbligo per questi di rifondere all’attrice l'importo di fr. 4'500.-- a titolo di ripetibili ridotte. La decisione pretorile ha accolto integralmente tutte le richieste dell’attrore di cui ai precedenti punti A, C, D, E. La richiesta di cui al punto B, per complessivi fr. 9'487.--, è stata invece accolta limitatamente all’importo di fr. 4'860.--.
K. Con appello 14 settembre 2016 AP 1 chiede di riformare la decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio.
L. L’appello non è stato notificato alla controparte, in quanto sono dati i presupposti dell’art. 312 cpv. 1 ultima frase CPC (appello manifestamente improponibile o manifestamente infondato).
Delle argomentazioni dell’appellante si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Preliminarmente s’impone rilevare che l’atto di appello presentato da AP 1 è in buona parte irricevibile poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 CPC. Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Al proposito dottrina e giurisprudenza hanno precisato che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 7 dicembre 2011, inc. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza IICCA del 14 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.131, consid. 2; 11 marzo 2014 inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. A., Art. 311 CPC, N. 36). È in particolare irricevibile l’appello che si limita alla semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid. 3.3). Inammissibile per insufficiente motivazione è pure l’appello che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.3).
Gran parte dell’atto di appello è costituito da critiche generiche alla decisione impugnata e dalla contestazione generica e infondata della ricostruzione pretorile, dettagliata ed esaustiva, delle singole pretese fatte valere dalla parte. Come anticipato al punto che precede, tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità di gran parte dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC.
L’appellante rimprovera, innanzitutto, al Pretore di avere dato per acquisita la legittimazione attiva dell’attore, ritenuto che il convenuto non avrebbe sollevato obiezioni al riguardo. Ritiene che, trattandosi di questione da esaminare d’ufficio, il Pretore avrebbe disatteso il suo obbligo di verifica, non procedendo come richiesto da dottrina e giurisprudenza. La censura non ha fondamento. Il Pretore, dato che lo AO 1 non deteneva al momento dell’avvio della procedura di conciliazione la legittimazione attiva per fare valere le pretese di cui ai punti B, C ed E, si è infatti posto la questione della legittimazione attiva dell’attore, l’ha esaminata alla luce della dottrina (Hohl, Procédure civile, Tome 1, n. 433, 435 e 446; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. A., pag. 206, n. 89 e 90, pag. 210, n.
L’appellante contesta, poi, genericamente, in modo confuso e richiamandosi anche ad avvenimenti estranei alla causa (in particolare il fallimento della E__________ aperto nel frattempo), le singole pretese riconosciute all’attore dalla sentenza pretorile. Ritiene, riassuntivamente, che manchino le prove degli accordi intervenuti fra le parti, delle attività e dei lavori svolti, “che le pretese di controparte non hanno supporto legale coerente e legalmente valido e non sono supportate da alcuna ‘produzione di lavoro’“. Le censure non hanno fondamento. La decisione pretorile ha verificato partitamente e dettagliatamente le singole pretese attoree, accertandone la fondatezza giuridica e verificando che siano state comprovate a norma del Codice di rito oppure per mezzo dell’ammissione totale o parziale della pretesa da parte del committente nel corso della causa o in fase preprocessuale. La giurisprudenza costante di questa Camera, in applicazione del principio dell’affidamento (art. 2 CC), ha a più riprese attribuito valore probatorio – nel senso di una implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedi – al comportamento di quel committente che, come il qui appellante, nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della fatturazione dell’imprenditore, salvo poi esigere, di fatto, che durante la causa costui dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione. Non può, infatti, essere tutelato il comportamento di quel committente che dapprima poco o nulla eccepisce riguardo alla fatturazione dell’appaltatore e che solo in causa chiede la verifica di ogni elemento costitutivo della pretesa del fornitore d’opera (cfr. sentenza II CCA 7 settembre 2005 inc. 12.2004.193, consid. 4.1; Cocchi/Trezzini, Commentario CPC/TI, ad art. 90, n. 42; Cocchi/Trezzini, Commentario CPC/TI, App. ad art. 90, n. 83 e 88).
Il Pretore ha correttamente qualificato giuridicamente i rapporti in essere tra le parti, traendone le relative conseguenze per le pretese fatte valere in causa.
5.1 Relativamente alla pretesa di fr. 20'876.-- (punto A), il Pretore ha rettamente accertato l’esistenza di un contratto d’architetto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 53, consid. 2b, pag. 56; sentenze IICCA 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91, consid. 7; 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.216, consid. 6; 5 ottobre 2012 inc. 12.2011.85, consid. 4; Gauch, Der Werkvertrag, 5. A., pag. 19, n. 48; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 1e ed., art. 363 CO, n. 26). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione di piani e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 462, consid. 3b, pag. 465; Gauch, op. cit., pag. 19, n. 49; Tercier/Favre/Conus in: Les contrats spéciaux, 4e ed., pag. 807, n. 5360). Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Chaix, op. cit., pag. 1867, n. 28; sentenze IICCA 24 febbraio 2010 inc. 12.2008.216, consid. 6; 26 marzo 2015 inc. 12.2013.127, consid. 8). Le attività eseguite dall’attore e oggetto della nota d’onorario del 29 maggio 2013 per l’importo di fr. 15'120.-- sono state a ragione assoggettate al contratto d’appalto (allestimento dei piani, di una perizia immobiliare, di preventivi sui costi; approntamento dell’incarto relativo alla domanda di costruzione; richieste di offerte [capitolati]). In base al principio della buona fede la decisione pretorile ha escluso che l’appellante potesse pensare che quanto svolto potesse avvenire a titolo benevolo e gratuito. Per definizione, infatti, l’obbligo di pagare una mercede è un elemento essenziale del contratto d’appalto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, 6. A.. Art. 363 CO, N. 4). Eventuali legami di amicizia o di parentela fra le parti non concorrono, di regola, a far ritenere siccome non oneroso il contratto d’appalto sorto tra di esse (sentenza del TF 4 aprile 2007 inc. 4C_421/2006, consid. 2.1; Gauch, op. cit., n. 111c; Zindel/Pulver, op. cit., loc. cit., n. 5). Non avendo fissato preventivamente le parti la mercede, neppure in via approssimativa, essa giusta l’art. 374 CO deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. Non essendovi un contratto in forma scritta le parti non hanno pertanto stabilito per iscritto la mercede dovuta o le basi di calcolo della stessa. Le Norme SIA, cui fa riferimento la nota d’onorario del 29 maggio 2013, non sono state integrate nel contratto. Ciò nonostante “costituiscono pur sempre un valido punto di riferimento, cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi”, specie se, come nel caso concreto, “agli atti non vi sono altri elementi – una norma legale, un accordo fra le parti o un uso – per determinare la mercede a favore del professionista” (così riguardo alla remunerazione oraria: sentenza IICCA del 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.194, consid. 10.3). La mancanza di contestazioni in sede preprocessuale da parte del committente riguardo alla mercede fatturata, valutata secondo i canoni della buona fede, ha pertanto a ragione portato il Pretore a riconoscere la pretesa dell’attore di fr. 15'120.--. Le prestazioni oggetto della nota d’onorario del 10 settembre 2013 per l’importo di fr. 5'756.-- sono state, invece e a ragione, assoggettate al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO) e la remunerazione ritenuta dovuta. Il contratto di mandato viene attualmente considerato un contratto a carattere oneroso (sentenza CCC 23 novembre 2004 inc. n. 16.2004.7; Fellmann, Berner Kommentar, Art. 394 CO, N. 366 e 388; Weber, Basler Kommentar OR I, 6. A., Art. 394 CO, N. 35). L’onerosità costituisce la regola, la gratuità l’eccezione (Werro, Commentaire Romand CO I, 1e ed., art. 394 CO, n. 18 e 38). La conclusione di un accordo circa la sua remunerazione è presunta. Spetta alla parte che contesta il carattere oneroso della prestazione provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito (sentenza CCC 23 novembre 2004, già citata, consid. 5; Werro, op. cit., loc. cit., n. 40). AP 1 non ha fornito in concreto tale prova.
5.2 Relativamente alla pretesa di fr. 9'487.-- (punto B), il Pretore ha correttamente accertato l’esistenza di un contratto di mandato, datato 12 marzo 2013, per il quale erano state stimate prestazioni per complessivi fr. 4'500.-- IVA esclusa, pari a ca. 30 ore di attività. Nel contratto era esplicitamente indicato che “in caso di una stima supplementare il progettista informerà il committente.” Agli atti non risulta un preventivo avviso ad AP 1 da parte dell’arch. AO 1, in merito al superamento delle ore stimate. La richiesta attorea è stata pertanto accolta a ragione limitatamente all’importo di fr. 4'860.-- (IVA all’8% su fr. 4'500.--compresa). La differenza di fr. 4'627.-- non è invece stata considerata conforme agli accordi fra le parti (fr. 4'527.--) rispettivamente non comprovata (fr. 100.--).
5.3 Relativamente alla pretesa di fr. 2'222.-- (punto C) per interessi convenzionali al 5% calcolati sul mutuo di fr. 100'000.--, di cui alla fattura 10 settembre 2013, manca agli atti una sua contestazione da parte di AP 1. Il Pretore ha correttamente riconosciuto la pretesa, basata su indiscutibile base contrattuale, allo AO 1 quale cessionario della stessa.
5.4 Relativamente alla pretesa di fr. 10'800.-- (punto D), il Pretore ha giustamente accertato l’esistenza di un contratto di appalto. L’ammontare della mercede fatturata non è mai stato contestato da AP 1. Egli non ha neppure fornito la prova di un asserito versamento di fr. 30'000.-- (o di fr. 25'000.--) che gli avrebbe permesso di opporsi alla richiesta di pagamento dell’importo di fr. 10'800.--. Il Pretore ha, quindi, correttamente riconosciuto tale pretesa.
5.5 Infine, relativamente alla pretesa di fr. 8'640.-- (punto E), il Pretore ha a ragione accertato l’esistenza di un contratto di mandato in forma scritta. La nota d’onorario 31 maggio 2013 dell’arch. AO 1 è rimasta incontestata prima dell’avvio della procedura giudiziaria. Il Pretore ha rilevato che anche in sede di risposta, duplica e conclusioni non vi è stata una valida contestazione della pretesa, essendosi limitato AP 1 a contestazioni generiche. Il Pretore ha, quindi, correttamente riconosciuto anche questa pretesa.
AP 1 chiede con l’atto d’appello (punto 3) “che codesto lodevole Tribunale abbia a richiamare a sé il copioso dossier presso l’Ufficio Fallimenti di Locarno, rispettivamente il Ministero Pubblico, prima di emettere la propria decisione.” Alla luce delle indicazioni in calce all’atto, dovrebbe trattarsi degli incarti relativi al fallimento della società E__________. A parte il fatto che la richiesta è generica, non è motivata e non indica alcun specifico documento contenuto negli incarti che dovrebbero essere richiamati che avrebbe un qualsivoglia nesso con la causa, la stessa non può comunque essere considerata essendo in irrimediabile contrasto con l’art. 317 cpv. 1 CPC.
Ne discende che nella limitata misura in cui è ricevibile l’appello 14 settembre 2016 deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata.
Le spese processuali di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 47'398.--, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Non si assegnano spese ripetibili, ritenuto che l’appello non è stato notificato alla parte attrice.
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 14 settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. È confermata la sentenza 19 luglio 2016 inc. n. OR.2014.17 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città.
Le spese processuali di appello, per complessivi fr. 3'000.-, già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si assegnano spese ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).