Incarto n. 12.2020.126
Lugano 11 gennaio 2021/lk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.3752 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di riconoscimento e di exequatur rispettivamente di sequestro 28 agosto 2020 da
CO 1 rappr. da PA 2
contro
RE 1 rappr. da PA 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ (R.G. n. __________) emessa il 16 maggio 2019 dal Tribunale ordinario di __________ (I) e di ordinare, sino a concorrenza del credito di CHF 213'772.68 oltre interessi legali dello 0.05% su CHF 183'296.41 dal 1° gennaio 2020 e interessi moratori del 5% su CHF 27'091.21 dal 17 maggio 2019, il sequestro degli importi percepiti come salario dal convenuto da parte della società __________, avente sede in __________, __________, da parte della società __________, avente sede in __________, __________, e da parte della società __________, avente sede in __________, __________, ed il sequestro dei titoli e delle liquidità presenti sui conti correnti bancari intestati al convenuto (conto n. __________ acceso presso la banca __________, __________; conto n. __________ acceso presso la banca __________, __________; conto n. __________ acceso presso la banca __________, __________), nonché di ogni altro conto o avere patrimoniale di cui il convenuto era intestatario o cointestatario presso i medesimi istituti bancari, e che il Pretore con decisione 31 agosto 2020 ha accolto;
ed ora sul reclamo 7 ottobre 2020 con cui il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di annullare il sequestro, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni 1° dicembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 27 maggio 2019 alla sentenza in questione è stata apposta la formula esecutiva (cfr. doc. C, a retro di p. 11), come per altro risulta anche dall’attestazione rilasciata dallo stesso Tribunale il 15 luglio 2020 (cfr. doc. T) in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).
Con decisione 31 agosto 2020 il Pretore ha integralmente accolto l’istanza, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di complessivi CHF 1'500.-.
Con osservazioni 1° dicembre 2020 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
Sulla prima questione, è in realtà indubbio che la sentenza italiana qui oggetto di riconoscimento e di exequatur, resa nell’ambito della procedura sommaria - che prevede ed è stata svolta in contraddittorio - caratterizzata da una cognizione piena di cui all’art. 702 bis segg. CPC/It, costituisca una “decisione” ai sensi dell’art. 32 CLug, non trattandosi evidentemente di un provvedimento supercautelare emesso inaudita altera parte (TF 21 agosto 2015 5A_752/2014 consid. 2.4.1; II CCA 26 agosto 2014 inc. 12.2013.197, 23 maggio 2019 inc. n. 12.2019.47; CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012.172).
Sulla seconda, si osserva che per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione estera e per la successiva adozione di provvedimenti conservativi non occorre che la stessa sia cresciuta in giudicato (Nägeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 6 ad art. 47 CL; II CCA 16 ottobre 2009 inc. n. 12.2008.26, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69), ma solo che essa sia esecutiva nello Stato d’origine (art. 38 cpv. 1 CLug; Nägeli, op. cit., n. 6 e 8 ad art. 47 CL; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 116 ad art. 38 CLug; DTF 126 III 156 consid. 2a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva al giudizio (Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 22 ad art. 31 CL; Nägeli, op. cit., n. 9 seg. ad art. 47 CL; DTF 127 III 186 consid. 4a, 135 III 670 consid. 3.1.3; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 20 luglio 2015 inc. n. 12.2015.14, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69, 1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51). E nel caso concreto è incontestabile che la sentenza italiana oggetto di riconoscimento e di exequatur sia esecutiva in quello Stato, come risulta dalla formula esecutiva apposta sulla stessa (cfr. doc. C, a retro di p. 11) rispettivamente dall’attestazione ex art. 54 e 58 CLug rilasciata il 15 luglio 2020 (cfr. doc. T). Si aggiunga, per completezza, che con ordinanza 11 novembre 2020 (cfr. doc. 3 della procedura di ricorso) la Corte d’appello di __________ (I) ha respinto siccome irricevibile l’istanza 13 ottobre 2020 del convenuto (cfr. doc. allegato allo scritto da lui trasmesso il 19 ottobre 2020) volta all’ottenimento della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
Sulla terza, è sufficiente rilevare che la competenza del Pretore adito a statuire sull’istanza è data dall’art. 39 cpv. 1 CLug, rispettivamente dall’Allegato II della CLug, che in Svizzera attribuisce tale competenza al giudice cantonale dell’esecuzione, che in Ticino è per l’appunto il Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG).
Nel caso di specie il convenuto non ha tuttavia chiesto che, a seguito dell’appello da lui inoltrato in Italia (doc. D della procedura di ricorso), la procedura di riconoscimento e di exequatur della sentenza italiana dovesse essere sospesa in attesa del suo esito oppure che il suo riconoscimento ed exequatur dovesse essere subordinato alla fornitura di una garanzia. Egli si è invece limitato a sostenere che, a seguito della presentazione di quel rimedio giuridico, la sentenza italiana non poteva essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera. Sennonché, non avendo addotto nel reclamo alcuno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, che giusta l’art. 45 paragrafo 1 CLug avrebbero giustificato il rigetto o la revoca della dichiarazione di riconoscimento e di esecutività, e non avendo neppure illustrato il contenuto del suo appello e con ciò le sue effettive possibilità di successo in Italia, alla luce di quanto si è già detto al precedente considerando la sua richiesta in tal senso, priva di qualsiasi ulteriore motivazione, deve essere dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC).
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di almeno CHF 213'772.68.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Il reclamo 7 ottobre 2020 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali in complessivi CHF 1’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 1’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).