Incarto n. 12.2012.64
Lugano 11 gennaio 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nelle cause – inc. n. DI.2009.272 e DI.2010.183 della Pretura del Distretto di Bellinzona – promosse con istanze 10 luglio 2009 rispettivamente 27 maggio 2010 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
volta, la prima, alla concessione di una riduzione del canone di locazione del 50% a partire da maggio 2008 (precisato, con le conclusioni, a partire dal 1° maggio 2008), nonché la liberazione in favore dell’istante del “corrispondente importo di locazione di fr. 4'000.- mensili” e della somma di fr. 852.75 depositata per le spese accessorie (quest’ultima domanda omessa con le conclusioni);
e, la seconda, a condannare la convenuta alla riparazione dei “difetti della terrazza esterna, al rifacimento del pergolato, alla sistemazione del locale magazzino/deposito e alle finestre”, così come a ridurre la pigione del 30% dal 1° marzo 2010 “in aggiunta al 50% pendente”, nonché alla liberazione in favore dell’istante del canone di locazione depositato in ragione di fr. 8'600.- mensili “dal 1° marzo 2010 in ragione dell’80%”, domande sostituite con le conclusioni con la richiesta di ridurre la pigione dell’80% dal 1° marzo 2010;
nonché nella causa inc. DI.2009.279 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 giugno 2009 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
mediante la quale ha postulato: I) in ordine, l’annullamento della decisione 18 giugno 2009 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona e il rinvio degli atti per nuova decisione da emettersi da un differente collegio giudicante; II) nel merito, l’annullamento della decisione 18 giugno 2009 testé menzionata e l’ordine all’Ufficio di conciliazione di Bellinzona di liberare interamente a suo favore le pigioni e le spese accessorie depositate;
mentre con le conclusioni ella si è limitata a chiedere di ordinare all’Ufficio di conciliazione di Bellinzona di liberare interamente a suo favore le pigioni depositate e di annullare la decisione 18 giugno 2009 del medesimo Ufficio;
domande tutte avversate dalle rispettive controparti;
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 27 febbraio 2012, con la quale ha accolto parzialmente le istanze 10 luglio 2009 (inc. DI.2009.272) e 27 maggio 2010 (inc. DI.2010.183) di AO 1, nel senso che ha ridotto la pigione del 20% (fr. 1'600.- mensili) da febbraio 2009 compreso fino alla fine del mese in cui “saranno eliminati i difetti e meglio come ai considerandi”, ha liberato le pigioni depositate nella misura dell’80% in favore della locatrice e in ragione del 20% della conduttrice, mentre ha respinto integralmente l’istanza 24 giugno 2009 (inc. DI.2009.279) di AP 1;
che per quanto concerne gli oneri processuali il primo giudice ha stabilito la tassa di giustizia degli inc. DI.2009.272 e DI.2010.183 in fr. 6'000.- e le spese in fr. 6'600.-, da porre per tre quarti a carico dell’istante e per un quarto della convenuta, con obbligo per la prima di rifondere a controparte fr. 4'000.- per ripetibili ridotte, mentre per quanto concerne l’inc. DI.2009.279 ha fissato la tassa di giustizia in fr. 2'000.- e le spese in fr. 3'000.-, condannando l’istante al loro pagamento unitamente a fr. 2'000.- di ripetibili alla convenuta;
appellante AP 1 che con appello 30 marzo 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente le istanze 10 luglio 2009 (inc. DI.2009.272) e 27 maggio 2010 (inc. DI.2010.183) di controparte e di accogliere la sua istanza 24 giugno 2009 (inc. DI.2009.279), nonché di liberare interamente a suo favore le pigioni depositate, in via subordinata a partire dal 30 giugno 2010, così come di fissare la tassa di giustizia di tutti i procedimenti in complessivi fr. 8'000.- e le spese in fr. 9'000.-, da porre interamente a carico di AO 1, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla locatrice complessivi fr. 6'000.- per ripetibili ridotte, con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;
mentre con risposta 16 maggio 2012 AO 1 postula la reiezione del gravame avversario e con appello incidentale di medesima data chiede a sua volta la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente l’istanza 10 luglio 2009 (inc. DI.2009.272) e, quindi, a partire dal 1° maggio 2008 ridurre il canone di locazione del 50%, nonché l’istanza 27 maggio 2010 (inc. DI.2010.183) e, pertanto, dal 1° marzo 2010 ridurre dell’80% la pigione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le istanze;
e con osservazioni (correttamente “risposta”) 5 luglio 2012 AP 1 chiede a sua volta la reiezione del gravame avversario;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1, quale locatrice, e AO 1, come conduttrice, hanno concluso il 30 dicembre 2006 un contratto di locazione avente per oggetto lo stabile denominato “ristorante __________” situato in via __________ __________ __________ a __________. Il contratto, di durata indeterminata con possibilità di disdetta con un preavviso di sei mesi per il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta per il 31 dicembre 2016, ha avuto inizio il 1° gennaio 2007. Le parti hanno fissato il canone di locazione in fr. 96'000.- annui da pagare anticipatamente in rate mensili di fr. 8'000.- l’una, oltre spese accessorie, per le quali hanno previsto un acconto di fr. 600.- mensili (inc. DI.2009.272 e DI.2009.279: doc. B). Lo stesso giorno la conduttrice ha sottoscritto una “dichiarazione di subingresso” nella quale ha “conferma(to) il nuovo contratto di locazione” e ha dichiarato di essere “disposta a locare i locali nello stato di fatto in cui si trovano” e che “sono esenti da difetti”, nonché di essere “a conoscenza che il locale al seminterrato è destinato a hobby e non è contemplato nella superficie adibita a ristorante” (loc. cit.: doc. 1).
B. Con istanza 2 febbraio 2009 la conduttrice ha adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione (in seguito: UC) postulando l’ultimazione “in tempi ragionevoli” dei “lavori”, che i difetti “che pregiudicano l’uso pattuito a contratto” siano eliminati “il più presto possibile” e che fino alla completazione di tutti i “lavori necessari per il ripristino” la pigione sia ridotta del 20% dal momento in cui i difetti sono stati segnalati. Essa ha al contempo preannunciato il deposito della pigione dal 1° febbraio 2009. Il 5 febbraio 2009 la conduttrice ha poi inoltrato all’UC una lista di difetti da eliminare. All’udienza 9 aprile 2009 l’istante ha chiesto la riduzione della pigione del 50% “a far tempo dalla notifica dei difetti dal mese di gennaio 2009 compreso”. La locatrice si è invece opposta alle richieste della controparte. Con decisione 18 giugno 2009 l’UC ha accolto l’istanza limitatamente alla riduzione della pigione nella misura del 20% (fr. 1'600.- mensili) a partire da febbraio 2009 compreso fino alla fine del “mese in cui saranno eliminati i difetti e meglio come ai considerandi”, ha liberato in favore della conduttrice il deposito per fr. 8'000.-, corrispondenti a fr. 1'600.- per cinque mesi, e, per il resto (fr. 35'852.75), in favore della locatrice. L’UC ha inoltre preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione per quanto concerne le spese accessorie.
C. La locatrice, con istanza 24 giugno 2009 (inc. DI.2009.279), ha chiesto: I) in ordine, l’annullamento della decisione 18 giugno 2009 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona e il rinvio degli atti per nuova decisione da emettersi da un differente collegio giudicante; II) nel merito, l’annullamento della decisione 18 giugno 2009 testé menzionata e l’ordine all’Ufficio di conciliazione di Bellinzona di liberare interamente le pigioni e le spese accessorie depositate a favore dell’istante. Pure la conduttrice ha contestato la decisione dell’UC con istanza 10 luglio 2009 (inc. DI.2009.272), postulando la riduzione della pigione del 50% da maggio 2008, nonché la liberazione in favore dell’istante del “corrispondente importo di locazione di fr. 4'000.- mensili” e della somma di fr. 852.75 depositata per le spese accessorie. All’udienza 29 settembre 2009 le due istanze sono state congiunte per la discussione, l’istruttoria e il giudizio. Entrambe le parti si sono opposte alle domande avversarie.
D. Con istanza 3 marzo 2010 la conduttrice ha nuovamente adito l’UC di Bellinzona (inc. rich. 26 – 2010 dell’UC) chiedendo che la locatrice fosse obbligata all’eliminazione di asseriti difetti alla terrazza, al magazzino/deposito e alle finestre dell’ente condotto in locazione, così come a partire da marzo 2010 “un’ulteriore riduzione” della pigione del 30% “in aggiunta al 50%”, nonché la liberazione in suo favore in ragione dell’80%, dal 1° marzo 2010, del canone di locazione di fr. 8'000.- mensili. Con decisione 20 maggio 2010 l’UC ha respinto l’istanza confermando la propria decisione summenzionata 18 giugno 2009 e ha liberato in favore della locatrice le pigioni depositate di fr. 8'600.- mensili per i mesi da marzo a maggio 2010, per un totale di fr. 25'800.-. L’UC ha motivato la propria decisione spiegando che i difetti in questione erano già stati oggetti della precedente procedura.
E. Con istanza 27 maggio 2010 (inc. DI.2010.183) la conduttrice ha adito la Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo la condanna della locatrice alla riparazione di asseriti difetti alla terrazza esterna, al rifacimento del pergolato, alla sistemazione del magazzino/deposito e alle finestre, nonché la riduzione della pigione del 30%, in aggiunta al 50% già richiesto, a partire dal 1° marzo 2010 e la liberazione in suo favore a partire dalla medesima data e in ragione dell’80% del canone depositato di fr. 8'600.- mensili. In occasione dell’udienza di discussione 19 luglio 2010 la locatrice si è opposta alle richieste di controparte.
F. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto conclusioni scritte. Nelle proprie datate 20 dicembre 2011 la conduttrice ha chiesto la riduzione della pigione del 50% dal 1° maggio 2008 e dell’80% dal 1° marzo 2010, nonché la reiezione dell’istanza 24 giugno 2009 di controparte. Nel proprio memoriale finale 19 dicembre 2011 la locatrice ha invece postulato la liberazione delle pigioni depositate in suo favore e l’annullamento della decisione 18 giugno 2009 dell’UC, nonché la reiezione delle istanze avversarie.
G. Statuendo con unico giudizio sulle istanze di cui agli incarti summenzionati (DI.2009.272/DI.2009.279/DI.2010.183) con sentenza 27 febbraio 2012 il Pretore ha accolto parzialmente le medesime, nel senso che ha ridotto la locazione del 20% (fr. 1'600.- mensili) da febbraio 2009 compreso fino alla fine del mese in cui saranno eliminati i difetti e meglio come ai considerandi e ha liberato le pigioni depositate in ragione dell’80% a favore della locatrice e, per il resto, della conduttrice. Per quanto concerne gli oneri processuali il primo giudice ha stabilito la tassa di giustizia degli inc. DI.2009.272 e DI.2010.183 in fr. 6'000.- e le spese in fr. 6'600.-, da porre per tre quarti a carico della conduttrice e per un quarto della locatrice, con obbligo per la prima di rifondere a controparte fr. 4'000.- per ripetibili ridotte, mentre per quanto concerne l’inc. DI.2009.279 ha fissato la tassa di giustizia in fr. 2'000.- e le spese in fr. 3'000.-, condannando la locatrice al loro pagamento unitamente a fr. 2'000.- di ripetibili alla conduttrice.
H. Con appello 30 marzo 2012 la locatrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente le istanze 10 luglio 2009 (inc. DI.2009.272) e 27 maggio 2010 (inc. DI.2010.183) della conduttrice e di accogliere la sua istanza 24 giugno 2009 (inc. DI.2009.279), nonché di liberare interamente a suo favore le pigioni depositate, in via subordinata a partire dal 30 giugno 2010, così come di fissare la tassa di giustizia di tutti i procedimenti in complessivi fr. 8'000.- e le spese in fr. 9'000.-, da porre interamente a carico della conduttrice, con l’obbligo per quest’ultima di rifonderle complessivi fr. 6'000.- per ripetibili ridotte. Con risposta 16 maggio 2012 la conduttrice postula la reiezione del gravame avversario e con appello incidentale di medesima data chiede a sua volta la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente l’istanza 10 luglio 2009 (inc. DI.2009.272) e, quindi, a partire dal 1° maggio 2008 ridurre il canone di locazione del 50%, nonché l’istanza 27 maggio 2010 (inc. DI.2010.183) e, pertanto, dal 1° marzo 2010 ridurre dell’80% della pigione. Con osservazioni (correttamente “risposta”) 5 luglio 2012 la locatrice chiede a sua volta la reiezione del gravame avversario.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è stata resa il 27 febbraio 2012 e intimata il giorno successivo, sicché la procedura d’appello è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Il Pretore ha reputato che i difetti lamentati dalla conduttrice non erano già presenti al momento in cui quest’ultima ha iniziato la conduzione della locazione e che sono stati correttamente notificati alla locatrice. Escludendo i difetti nel frattempo già eliminati dalla locatrice, quelli di ordinaria manutenzione a carico della conduttrice e quelli che incombono a quest’ultima sulla base di quanto pattuito nel contratto di locazione, il primo giudice ha ordinato alla locatrice l’eliminazione dei difetti al telaio della finestra nel retro-bar, ai serramenti di facciata, al portone d’entrata con segni di scasso, alla parete del bagno degli uomini, alla sala da pranzo e al pavimento del terrazzo. Egli ha poi reputato equa una riduzione del canone di locazione del 20% a partire da febbraio 2009.
L’art. 259a cpv. 1 CO conferisce al conduttore, se sopravvengono difetti che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell’uso pattuito della cosa, tra i vari diritti, l’eliminazione del difetto (lett. a) e la riduzione del corrispettivo (lett. b). Tali diritti possono essere fatti valere cumulativamente (SVIT Kommentar, 3a ed., n. 5 ad art. 259a CO). Dal canto suo l’art. 257g cpv. 1 CO prevede che il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore dei difetti della cosa, sempreché non debba eliminarli egli stesso. Nondimeno, e come rettamente indicato dal Pretore, la mancata o tardiva notifica dei difetti non priva il conduttore dei suoi diritti in materia di garanzia per i difetti (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, pag. 218 e 233); inoltre, la mancata reazione al verbale d’entrata non comporta una presunzione nel senso che i locali sono stati consegnati privi di difetti e idonei all’uso (Lachat, op. cit., pag 206). Ad ogni modo, l’onere della prova che al momento della consegna dell’ente locato il conduttore ha rinunciato, esplicitamente o tacitamente, a prevalersi dei diritti in presenza di difetti spetta al locatore (Higi, Zürcher Kommentar, n. 36 ad art. 256 CO), mentre l’onere della prova circa l’esistenza di un difetto incombe al conduttore (Higi, op. cit., n. 20 ad art. 259d CO; SVIT Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 259d CO).
Per dare diritto a una riduzione della pigione, i difetti devono essere almeno di media importanza. Il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che questa condizione è adempiuta quando l’uso dell’ente locato è ristretto nella misura di almeno il 5%, oppure quando, seppur non raggiungendo tale percentuale, il difetto minore si prolunga su un lungo lasso di tempo senza che il locatore, informato della sua presenza, prenda misure necessarie per eliminarlo (sentenza del Tribunale federale 4C.97/2003 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). L’entità della riduzione della pigione deve essere calcolata applicando per analogia i criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell’ambito di azioni estimatorie del contratto di compravendita (SVIT Kommentar, op. cit., n.14 ad art. 259d CO; DTF 130 III 504 consid. 4.1; II CCA 23 aprile 1996 inc. 12.1996.12; II CCA 23 agosto 1996 inc 12.1996.99). La riduzione deve essere proporzionale al minor valore della cosa locata, ovvero deve corrispondere alla sua diminuita utilità rispetto a quella inizialmente pattuita. In difetto di una precisa normativa sui parametri di calcolo della percentuale da ridurre, spetta al giudice, secondo il suo libero potere di apprezzamento e previa valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, effettuare tale quantificazione (II CCA, sentenza inc. 12.1997.109 del 25 aprile 1997). Egli decide secondo equità, potendo far riferimento all’esperienza generale della vita, al buon senso ed alla casistica giurisprudenziale (DTF 130 III 504 consid. 4.1 e sentenza del Tribunale federale inc. 4C.97/2003 del 28 ottobre 2003, consid. 3.5, con la quale ha confermato la sua precedente sentenza inc. 4C.527/1996 del 29 maggio 1997, consid. 4a). A questo proposito va rilevato che nei casi in cui il giudice è tenuto a giudicare secondo il suo libero apprezzamento, applicando quindi le regole del diritto e dell’equità ai sensi dell’art. 4 CC, l’autorità di appello può riesaminare una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (DTF 130 III 504 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata; DTF 109 II 391 consid. 3; II CCA, sentenza inc. 12.1996.222 del 16 gennaio 1997)
I. Sull’appello principale 30 marzo 2012
5.1 Il Pretore ha spiegato, al riguardo, che non vi sono elementi sufficienti per scostarsi da quanto previsto nella dichiarazione di subingresso 30 dicembre 2006, ovvero sul fatto che al momento dell’inizio della locazione tra le parti non vi fossero difetti all’ente locato (sentenza impugnata, pag. 5, consid. 4). La locatrice sostiene, anzitutto, che gli asseriti difetti erano già presenti al momento dell’inizio del rapporto di locazione tra le parti, sicché con la sottoscrizione della clausola secondo la quale i locali sono condotti in locazione nello stato di fatto in cui si trovano, la conduttrice non può più far capo ai diritti derivanti dagli art. 259 seg. CO. A sostegno della propria tesi ella rinvia alla testimonianza di __________ __________, tecnico ingegnere (perito degli immobili __________, chiamato dalla conduttrice il 26 gennaio 2009 per redigere un referto – doc. F – sulla situazione dell’ente condotto in locazione), laddove ha riferito: “Per quanto riguarda il pavimento della terrazza non ricordo se la problematica era presente già nel 2005/2006 e se la superficie era già stata pavimentata. Ad ogni modo questa questione non era stata portata alla mia attenzione nel corso dei due sopralluoghi di cui ai doc. 8 e 9 dell’inc. rich. dall’UC n. 08.06 altrimenti lo avrei annotato nel referto da me allestito” (verbale 10 dicembre 2009, pag. 10 in alto). Da tale testimonianza, tuttavia, nulla emerge sulla circostanza, asserita dalla locatrice, che il difetto alla pavimentazione fosse già presente al momento dell’inizio della locazione. Ininfluente, poi, è il rinvio dell’appellante al doc. 1 di cui all’inc. rich. UC 26/2010 con l’argomentazione che esso dimostrerebbe che la pavimentazione in piode era già esistente in tale momento. Invero, tale circostanza nulla muta al fatto che il perito giudiziario ha riscontrato che il difetto al pavimento è dovuto all’assestamento delle piode fugate nel tempo. La locatrice rinvia anche alla perizia giudiziaria, laddove il perito ha dichiarato, alla domanda se vi erano difetti al pavimento del terrazzo, che “il piazzale esterno, utilizzato parzialmente come pranzo esterno, è pavimentato con piode fugate. In alcuni punti le piode si sono assestate nel tempo; pertanto il piazzale non risulta più perfettamente a livello. Ovvio che i tavoli e le sedie possano risultare «traballanti»” (perizia 25 aprile 2011, pag. 5 in alto). L’appellante ne deduce che tale situazione era già nota alla conduttrice al momento dell’inizio della locazione e non l’ha ritenuta un difetto. Non si intravvede, tuttavia, come la locatrice possa dedurre dal passaggio peritale summenzionato la prova che la pavimentazione fosse già irregolare nel dicembre 2006.
5.2 L’appellante reputa, in ogni caso, che il fatto di avere dei tavoli traballanti a causa di piode “non perfettamente lisce” è comune a “ogni esercizio pubblico al mondo” e che la terrazza non risulta per tale motivo inutilizzabile, bensì utilizzabile con qualche inconveniente. Tant’è che il medesimo perito avrebbe precisato che tale situazione non è da drammatizzare. Quest’ultimo ha spiegato che “La terrazza esterna è parzialmente utilizzabile, seppur con qualche disagio. In alcuni punti si notano cedimenti nella pavimentazione (…). Per ovviare ai cedimenti nella pavimentazione lastricata in granito bisognerà asportare puntualmente la stessa, sistemare il terreno sottostante e riposare la pavimentazione sul letto in malta cementizia o previa stesura di una stuoia geotessile” (perizia 25 aprile 2011, pag. 6, risposta n. 8). Alla domanda di sapere che cosa intendesse con “parzialmente utilizzabile”, il perito ha precisato che intende utilizzabile con qualche inconveniente (tavolini e sedie traballanti) (…). La situazione non è comunque da drammatizzare; al punto precedente e nella prova peritale ho specificato come risanare” (delucidazione peritale 30 settembre 2011, pag. 3, risposta n. 2.2). Se la pavimentazione regolare non fosse stata percepita dal perito come un difetto, egli non avrebbe indicato come risanarla. Invero, nella perizia la domanda n. 8 era quella di sapere se la terrazza era utilizzabile e “se no, quali sono i lavori necessari”. Nella delucidazione peritale, poi, con la precisazione che la situazione non era comunque da “drammatizzare” il perito si è riferito al fatto che tale inconveniente poteva essere sanato nella maniera da egli indicata alla risposta n. 8 summenzionata della perizia e a quella n. 2.1 della delucidazione peritale (“Mi sembra chiara la mia risposta al quesito 8; è sufficiente asportare in modo puntuale, e cioè solo laddove si riscontrano assestamenti, la pavimentazione per poi riposarla e fugarla come descritto”). L’appellante sostiene, al riguardo, che anche assestando le piode le sedie e i tavoli traballerebbero lo stesso, dato che sarebbe fatto notorio che una superficie in piode non può essere “perfettamente liscia e lineare”. Tale asserzione, tuttavia, non trova riscontro nella perizia giudiziaria, ove, invece, è consigliato proprio l’intervento adatto per evitare simili inconvenienti.
5.3 La locatrice, infine, critica l’ammontare della riduzione della pigione postulata dalla controparte per tale difetto. Tale modo di procedere, tuttavia, è proprio, semmai, alla procedura di prima istanza, e non a quella di appello ove l’appellante deve confrontarsi con la motivazione pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC). Il primo giudice ha spiegato che siccome la giurisprudenza ha applicato una riduzione del 25% rispettivamente del 20% in presenza di umidità e infiltrazioni tali da compromettere l’abitabilità dell’ente locato, e del 10% o del 5% in casi più lievi, ove il difetto era limitato ad alcune parti dei locali e in presenza di una concolpa dell’inquilino, nella fattispecie una riduzione del 20% appare equa in ragione del fatto che i difetti non sono limitati all’umidità e alle infiltrazioni, bensì anche a problemi ai serramenti della facciata, al portone e alla pavimentazione della terrazza esterna. Nella valutazione il Pretore ha contemplato anche la concolpa della conduttrice e l’ intempestività della locatrice nel porre rimedio ai difetti notificatole (sentenza impugnata, pag. 9, consid. 10). È ben vero che il primo giudice non si è espresso esplicitamente sull’ammontare della riduzione per il difetto alla pavimentazione esterna. Tuttavia, l’appello dev’essere respinto già per il solo motivo che anche volendo dipartirsi dalla percentuale più bassa indicata dal Pretore per difetti di umidità e infiltrazioni, ovvero dal 5%, il restante 15% è da suddividere tra tutti i difetti riportati sopra, sicché la percentuale del 5% postulata dall’appellante risulta, in definitiva, corrispondere a quella applicabile, in quota parte, al difetto in questione. La locatrice reputa, altresì, che la pavimentazione irregolare sia un difetto di secondaria importanza non giustificante una riduzione della pigione, poiché sarebbe puramente estetico. Al riguardo, va detto che gli inconvenienti indicati dal perito giudiziario (sedie e tavoli traballanti) non si limitano a tale caratteristica, bensì comportano un’instabilità tale che poco si concilia con la funzione per la quale sono destinati. Su questo punto l’appello è quindi da respingere.
6.1 La locatrice sottolinea che tale finestra è stata posata dalla conduttrice e, quindi, l’onere di riparare la medesima spetta a quest’ultima (memoriale, pag. 8 in alto). Tale argomentazione è stata espressa per la prima volta con le conclusioni dinnanzi al Pretore e, quindi, tardivamente (art. 78 CPC-TI). Essa è di conseguenza finanche irricevibile. Sia come sia, la stessa non avrebbe miglior sorte dato che, anzitutto, non è stata dimostrata dall’appellante. In primo luogo l’appellante rinvia alla risposta n. 3 della delucidazione peritale, ove il perito ha affermato che il serramento “Take Away (retro bar)” “è completamente diverso dagli altri (marca e materiali)” (pag. 4). Sennonché, la deduzione dell’appellante basata su tale accertamento, secondo cui il serramento non è quindi stato posato dalla locatrice, non assurge a rango di prova. La locatrice reputa, inoltre, che nella procedura inoltrata dalla precedente conduttrice non vi è alcun riferimento a un difetto simile, né vi è stato accennato nella transazione 22 giugno 2006. Ciò dimostrerebbe, a detta dell’appellante, che la conduttrice sapeva che il serramento era di sua proprietà e non poteva lagnarsi del suo mancato funzionamento dovuto a scassi subìti. Tale circostanza non è tuttavia atta a escludere altre ipotesi, quali, tra tutte, l’omissione da parte della precedente conduttrice nel sollecitare l’eliminazione di tale difetto. Va ricordato, peraltro, che l'onere della prova che al momento della consegna dell'ente locato il conduttore ha rinunciato, esplicitamente o tacitamente, a prevalersi dei diritti in presenza di difetti spetta al locatore (Higi, op. cit., n. 82 in fine ad art. 258 CO). Nella fattispecie la locatrice non ha in alcun modo comprovato le sue affermazioni. Quanto, infine, al doc. 2 (correttamente doc. B) dell’inc. DI.256/2006 (correttamente: DI.2010.256, causa pendente dinnanzi a questa Camera) menzionato dall’appellante, va detto che tale carteggio non è stato richiamato dal Pretore nell’ambito delle procedure qui in esame. In ogni caso, il documento citato non conferma la tesi dell’appellante. A suo dire tale documento, (che è un piano allestito dalla società di arredamento , sul quale è indicata la presenza di una finestra Take Away) riporta le opere a carico della conduttrice, così come sarebbe stato confermato dal teste __________ __________ (che ha in passato gestito il ristorante “”). Questi ha sì riferito che tale piano riporta l’arredamento che poi è stato inserito nei locali, ma ha precisato di non ricordare se tale finestra è stata eseguita dalla ditta testé menzionata (verbale 22 marzo 2011, pag. 15 in fondo). Non vi è quindi alcuna evidenza agli atti che la medesima sia stata collocata dalla conduttrice ripsettivamente da precedenti conduttori.
6.2 Quanto illustrato sopra comporta, per i motivi seguenti, anche la reiezione della censura dell’appellante circa la stipulazione, da parte della conduttrice, di un’assicurazione “business cose” con la compagnia assicurativa __________, che copre le “spese per cambio serratura e danni all’edificio a seguito dello scasso” (clausola n. 3.1.6 delle CGA, polizza 13.968.680). Si aggiunga che anche volendo ipotizzare che la finestra sia stata posata a spese della conduttrice, tale costruzione mobiliare, durevolmente annessa all’immobile, ne è divenuta parte costitutiva e appartiene al proprietario del fondo (art. 671 e 677 CO). Ciò posto, va detto, anzitutto, che il carteggio assicurativo in questione è stato richiamato nella procedura di cui all’inc. DI.2010.256, sicché valgono le medesime considerazioni testé espresse (sopra, consid. 6.1). Per il resto, salvo pattuizioni particolari al riguardo, un’assicurazione di danni alle cose copre di principio i danni a cose di proprietà dello stipulante. Tant’è che alla clausola n. 1.3 delle CGA in questione (“proprietà di terzi e beni del cliente”) è indicato: “i beni affidati all’assicurato (inclusi beni noleggiati o in leasing, nonché beni in commissione o in consegna) che si trovano in proprietà di terzi, con eccezione dei veicoli a motore, a norma dell’art. 1.6. L’indennità è stabilita in base al tipo di proprietà di terzi e del bene del cliente ai sensi dell’art. 1.1, 1.2, e 1.4”. Tale clausola dev’essere quindi letta unitamente a quelle testé menzionate. La prima (n. 1.1) indica, sotto la dicitura “beni”, la definizione “beni che possono essere destinati alla vendita o all’uso”, di modo che la finestra in questione non vi rientra. Il secondo articolo delle CGA, invece, tratta delle “attrezzature”, ovvero “beni che sono o che possono essere destinati all’uso del contraente; macchine automatiche senza targa e rimorchi senza targa; installazioni e attrezzature appartenenti al contraente e fissate saldamente all’edificio, se non risultano assicurate o devono essere assicurate nell’assicurazione stabili”. Anche tale normativa non concerne, quindi, l’oggetto di cui alla presente disamina. Quanto, infine, alla clausola n. 1.4, essa contempla i “valori pecuniari” e, pertanto, anch’essa non è pertinente al presente caso. Per i motivi testé illustrati non è rilevante nemmeno la censura dell’appellante circa quanto si avvera, normalmente, in presenza di beni noleggiati, quali un autoveicolo.
6.3 L’appellante prosegue affermando che la conduttrice ha dichiarato alla compagnia assicurativa __________ che la finestra retro-bar era stata riparata dal proprietario e quindi non vi era alcun costo. La locatrice, che peraltro nega di aver proceduto a una simile riparazione e che ciò non le era nemmeno stato chiesto, reputa che tale affermazione comporta l’accettazione, da parte della conduttrice, della finestra così com’era, rispettivamente che se difetto vi è, esso è da imputare a un danneggiamento volontario da parte di quest’ultima. Anche l’inc. 07 478 679 della compagnia __________ è richiamato nella procedura dell’inc. DI.2010.256 (cfr. quanto illustrato sopra, consid. 6.1). Sia come sia, qualora il conduttore contesta l’efficacia dei lavori di eliminazione di un difetto, compete al locatore dimostrare che il difetto è stato riparato e che l’ente locato è tornato a essere conforme all’uso pattuito (Aubert, Les défauts de la chose louée, in: Bohnet, 17e Séminaire sur le droit du bail, Basilea 2012, pag. 40). Nella fattispecie, la locatrice ammette di non aver provveduto ad alcuna riparazione e si limita ad affermare che la conduttrice ha accettato lo stato della finestra. Tale circostanza, tuttavia, non può essere inferita da quanto da quest’ultima indicato alla propria assicurazione, dato che la relazione che la lega alla compagnia assicurativa non dev’essere confusa con il rapporto di natura locativa con la locatrice. Quanto, infine, alla tesi dell’appellante sul danneggiamento doloso da parte della conduttrice, essa si esaurisce in un mero asserto di parte. Invero, la deduzione evocata dalla locatrice circa il fatto che siccome il difetto consiste nell’assenza di coprifilo attorno al serramento allora è stato tolto dalla conduttrice non assurge minimamente a rango di prova.
6.4 L’appellante contesta anche l’ammontare della riduzione del 5% postulata dall’istante per “finestre e porte”. A suo dire, siccome il perito giudiziario ha quantificato la riparazione di tale difetto in fr. 500.- (perizia, risposta n. 9, pag. 7) e il serramento è comunque nel frattempo utilizzabile, la riduzione (che dovrebbe contemplare anche quella alla porta d’entrata) sarebbe al massimo del 2%. Si ribadisce che tale modo di procedere è proprio, semmai, alla procedura di prima istanza, e non a quella di appello ove l’appellante deve confrontarsi con la motivazione pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC). Per il resto, va detto che qualora il valore oggettivo della cosa difettata non è determinabile precisamente, allora il giudice deve fissare la riduzione sulla scorta di un giudizio in equità. Ne consegue che il suo giudizio può essere criticato unicamente se vi è stato un abuso del proprio potere di apprezzamento, ad esempio perché il giudice si è basato su criteri inadatti oppure la decisone porta a un risultato manifestamente iniquo (Svit Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 259d). Il primo giudice non si è espresso esplicitamente sull’ammontare della riduzione inerente al difetto alla finestra del retro-bar. Anche volendo dipartirsi dalla percentuale del 5% postulata dalla conduttrice nella propria istanza 10 luglio 2009 (inc. DI.2009.272) e relativa non solo ai difetti alla finestra retro-bar ma anche a quelli al portone d’entrata (cfr. pag. 4 seg.), e volendo quindi suddividere a metà la percentuale per ogni difetto, la decisione regge alla critica. Invero, la giurisprudenza ha già ritenuto equa una riduzione del 2% in presenza di meri difetti estetici, quali un tappeto lacero all’entrata di una casa plurifamiliare (mp 2/2004, pag. 74). Dalla documentazione fotografica allegata alla perizia giudiziaria (pag. 3, foto n. 3-6) emerge che già dal profilo estetico la situazione è inaccettabile e giustificante senz’altro la riduzione postulata dall’istante. Su questo punto l’appello è quindi da respingere.
La locatrice ribadisce le argomentazioni illustrate sopra in relazione alla copertura assicurativa della conduttrice anche per quanto concerne i difetti alla porta d’entrata (appello, pag. 9). Al riguardo si rinvia, quindi, a quanto già spiegato (consid. 6.2). Lo stesso dicasi dei riferimenti al comportamento della precedente conduttrice (consid. 6.1). Ella sostiene, altresì, che i difetti siano da imputare allo scasso e che siccome dal carteggio con l’assicurazione __________ non emergono altri eventi simili, la situazione era preesistente al contratto di locazione con l’appellata. Si ribadisce che l'onere della prova che al momento della consegna dell'ente locato il conduttore ha rinunciato, esplicitamente o tacitamente, a prevalersi dei diritti in presenza di difetti spetta al locatore (Higi, op. cit., n. 82 in fine ad art. 258 CO). Nella fattispecie la locatrice non ha per nulla dimostrato le sue allegazioni. Quanto, infine, all’argomentazione secondo la quale la conduttrice avrebbe ricevuto lauti importi risarcitori a seguito “dei numerosi scassi” da parte della compagnia assicurativa, essa non può essere seguita sia per i motivi già più volte evocati sul richiamo di detto carteggio (sopra, consid. 6.1) sia per il fatto che in assenza di un rinvio preciso non compete a questa Camera effettuare ricerche nei diversi incarti della __________ (art. 311 cpv. 1 CPC). Anche per tale difetto l’appellante contesta l’ammontare della riduzione del 5% postulata dall’istante per “finestre e porte”. Ella reputa che siccome i costi accertati dal perito giudiziario per la riparazione delle porte ammontano a fr. 1'000.-, la riduzione ammessa dovrebbe essere al massimo del 2% per i serramenti. Al riguardo si rinvia a quanto illustrato sopra al consid. 6.4. Invero, il perito giudiziario ha rilevato la presenza di “evidenti” segni di scasso sulla porta in questione (pag. 4, foto n. 13). Si aggiunga, al riguardo, che il perito ha anche constatato che “i cardini danneggiati non permettono più un apertura corretta” (pag. 4). Ancora una volta, quindi, l’appello è respinto.
L’appellante sostiene, altresì, che non sia giustificata una riduzione della pigione per i difetti agli altri serramenti di facciata (memoriale, pag. 10 seg.). Ella si chiede in maniera ironica come “in un anno” possano staccarsi le guarnizioni e non chiudere più bene i serramenti e ne deduce che ciò è da ricondurre all’atteggiamento della conduttrice, che come a suo dire rilevato più volte dal perito giudiziario non avrebbe avuto la benché minima cura per le cose locate. La censura non può essere seguita. Il perito ha rilevato che “per gli altri serramenti di facciata, in modo particolare quelli della sala pranzo, abbisognano di una manutenzione – revisione approfondita. Infatti, si notano stacchi delle guarnizioni e difetti vari nelle chiusure per cui, in caso di vento, si percepisce un senso di corrente d’aria” (risposta n. 7, pag. 6). Alla risposta n. 1 a pag. 9 egli ha spiegato che “dai rapporti suindicati e anche da quanto constatato dal perito durante i sopralluoghi, si evince che la conduttrice trascura, anche grossolanamente, le manutenzioni che le competono” (cfr. anche riposta n. 1.2, pag. 9, e n. 10, pag. 11), ma egli si riferiva all’elenco indicato dalla convenuta, ovvero “scarichi, impianto elettrico, posa frigoriferi, igiene, terrazzo e cura in generale”. Nemmeno si può credere sulla scorta della normale esperienza di vita – in assenza peraltro di risultanze di segno contrario – che la mancanza di una particolare cura possa comportare il distacco delle guarnizioni e difetti nella chiusura delle finestre, dovuto verosilmente alla vetustà dell’edificio. La locatrice contesta, ad ogni modo, pure l’ammontare della riduzione postulata dall’istante nel 5%. Ella reputa che possa essere fissata al massimo al 2%. Anche in questo caso non è dato di sapere la percentuale applicata dal Pretore a tale singolo difetto. Sia come sia, va detto che la presenza di spifferi dalle finestre di un ristorante comporta sicuramente uno svantaggio all’esercizio del medesimo, poiché risulta facilmente intuibile il fastidio che tale circostanza possa cagionare agli avventori. Anche ponendo che il primo giudice abbia fissato la riduzione in questione al 5% essa sarebbe, a titolo equitativo ( DTF 130 III 504 c. 4.1), giustificata. Su questo punto l’appellante contesta anche la decorrenza della riduzione, ritenendo che essa debba coincidere con la data di introduzione dell’istanza in Pretura da parte della conduttrice. Nella propria risposta la controparte non si è espressa al riguardo. Il primo giudice ha stabilito la decorrenza a partire dalla data dell’istanza al competente Ufficio di conciliazione, ovvero febbraio 2009. La riduzione si applica dal momento della data della prima notifica del difetto (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2005.153 del 26 settembre 2006, consid. 7.4; SVIT Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 259d CO; Higi, op. cit., n. 18 ad art. 259d CO con riferimenti). In realtà, è con l’istanza 3 marzo 2010 all’UC che la conduttrice si è lagnata del difetto in questione (pag. 2, punto 5). Con lo scritto 23 febbraio 2010 ella aveva tuttavia già notificato al legale della locatrice l’esistenza del medesimo, chiedendone l’eliminazione (inc. rich. UC 26/2010: doc. B). Ne consegue che la riduzione della pigione per l’esistenza del difetto qui trattato, che come suddetto si può fissare nel 5%, decorre unicamente a partire dal 24 febbraio 2010. In assenza di contestazione al riguardo, invero, si reputa che la notifica è avvenuta il giorno successivo alla missiva 23 febbraio 2010.
La locatrice prosegue criticando la decisione del Pretore di porre a suo carico i costi di ripristino relativi alle tracce di umidità nel bagno degli uomini.
9.1 Ella sottolinea che il difetto nel bagno degli uomini non è stato indicato dalla conduttrice né nell’istanza 10 luglio 2009 dinnanzi al primo giudice né in quella 3 marzo 2010 dinnanzi all’UC e nemmeno è stato evidenziato in corso di causa. Inoltre, la conduttrice non le avrebbe mai chiesto di procedere all’eliminazione del medesimo, di cui peraltro neppure conosceva l’esistenza (memoriale, pag. 11 segg.). Il Pretore ha ritenuto che la questione dell’umidità presente sulla parete del bagno degli uomini non era stata inserita tra i quesiti peritali, ma che siccome si trattava di una problematica identica a quella presente all’epoca nel bagno delle donne, in applicazione del “principio di opportunità” si giustificava di porre l’eliminazione di tale difetto a carico della locatrice (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 8). In occasione del sopralluogo 19 settembre 2011 volto all’allestimento della delucidazione peritale, su segnalazione della conduttrice il perito giudiziario ha constatato che sulla parete che separa il bagno uomini dal grotto vi era un rigonfiamento dell’intonaco che si era staccato per la presenza di umidità. Egli ha rilevato che “proprio all’interno del bagno, a ridosso della parete in questione, è posizionato il lavandino. La fuga tra il piano e il rivestimento in granito non è stata opportunamente sigillata. È molto probabile che l’acqua si infiltri nella fuga e vada a inzuppare la parete. È assolutamente opportuno sigillare la fuga con l’ausilio del silicone” (pag. 9). Nelle conclusioni 20 dicembre 2011 la conduttrice ha anche indicato la presenza di tale difetto (pag. 8 in alto). Nella propria risposta di appello 16 maggio 2012 a torto la conduttrice afferma che tale difetto era già stato riscontrato in occasione del sopralluogo relativo all’allestimento della perizia giudiziaria 25 aprile 2011. D’altra parte, le fotografie a cui fa cenno concernono la parete esterna del bagno delle donne (perizia giudiziaria, pag. 5 in mezzo). Tant’è che nella delucidazione peritale 30 settembre 2011 il perito medesimo ha precisato che il difetto del bagno degli uomini non gli era stato segnalato in occasione della perizia giudiziaria (pag. 9). Va detto, anzitutto, che occorre vagliare la correttezza dell’agire procedurale della conduttrice, che ha indicato la presenza di un nuovo difetto per la prima volta in occasione del sopralluogo di delucidazione peritale e, poi, con le conclusioni. Giusta l’art. 75 lett. a CPC-TI l’azione non si ritiene mutata quando la parte si limita a completare o a rettificare le sue adduzioni di fatto o di diritto. Nella fattispecie l’azione è rimasta immutata, vale a dire che la conduttrice non ha aumentato la propria richiesta di giudizio a seguito dell’inserimento, tra i difetti, di quello in questione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 245 i. f. a piè di pag. 216). In applicazione dell’art. 80 CPC-TI completazioni successive concernenti i fatti e le eccezioni, come avvenuto nella fattispecie, sono ammesse quando sia dato un caso di restituzione in intero (cpv. 1 lett. b). Non vi è alcuna traccia, agli atti, di una simile domanda. Sennonché la convenuta non ha eccepito alcunché nelle proprie conclusioni (cfr. pag. 24 seg.), sebbene la segnalazione e constatazione del difetto in questione emergesse in maniera evidente dalla delucidazione peritale (pag. 9). Nemmeno l’assenza di dibattimento finale può giustificare il suo agire. Invero, il suo diritto al contraddittorio non è stato leso, dato che sono state le parti, ella compresa, a rinunciare a comparire a tale udienza. In altre parole, la stessa convenuta si è privata della possibilità di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede. Ella non se ne può quindi nemmeno lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio della buona fede nel processo (II CCA, sentenza inc. 12.2002.119 del 1° ottobre 2003, consid. 17). Quanto al fatto, allegato dall’appellante, di non essere a conoscenza di tale difetto, va detto che a partire dalla constatazione del medesimo in occasione del sopralluogo 19 settembre 2011 esso era a lei noto, se presente, o perlomeno a partire dalla ricezione della delucidazione peritale 30 settembre 2011, così come la volontà della conduttrice di non accettarlo, dato che in caso contrario non sarebbe stato indicato al perito testé menzionato.
9.2 La locatrice afferma, poi, che siccome per l’eliminazione del difetto nel bagno degli uomini occorre unicamente rifare il silicone, il relativo costo ammonterebbe a circa fr. 50.- e, pertanto, sarebbe a carico della conduttrice poiché rientrante nell’ordinaria manutenzione. La censura non può essere condivisa già per il motivo che l’ordinaria manutenzione concerne la situazione già esistente, o meglio il rifacimento, semmai, del silicone se fosse già stato posato, mentre nella fattispecie non ve ne è traccia, sebbene il perito l’abbia reputata “opportuna” (delucidazione peritale 30 settembre 2011, pag. 9).
9.3 L’appellante sottolinea, inoltre, che il difetto testé menzionato non diminuisce l’uso della cosa alla quale è destinata. Si ricorda, tuttavia, che anche solo un difetto estetico può legittimare, secondo le circostanze, una riduzione della pigione. Nel caso concreto è percettibile un “rigonfiamento dell’intonaco che si è staccato per la presenza di umidità” (delucidazione peritale 30 settembre 2011, pag. 9). Tale situazione non è certo accettabile in un locale pubblico quale un ristorante, dove gli avventori possono per tale motivo percepire una mancanza di salubrità dell’ambiente.
9.4 Su questo punto l’appellante contesta anche la decorrenza della riduzione a partire da febbraio 2008. In realtà, il Pretore ha fissato tale decorrenza a partire da febbraio 2009, ovvero dall’introduzione dell’istanza al competente Ufficio di conciliazione (sentenza impugnata, pag. in fondo). Come già spiegato, la riduzione si applica dal momento della data della prima notifica del difetto (sopra, consid. 8). Ne consegue che la riduzione può decorrere, per i motivi illustrati sopra (consid. 9.1), dal 30 settembre 2011. Siccome, come verrà indicato in seguito (consid. 14), la riduzione è giustificata unicamente fino al 30 giugno 2010, non si pon mente di applicare la riduzione trattata in questo considerando. Al riguardo l’appello è quindi accolto. Quanto all’ammontare della riduzione per tale difetto, non stabilita individualmente dal Pretore, si può ritenere in maniera equa una percentuale del 2%, ritenuto che nel caso di un allagamento di una cantina la giurisprudenza ha fissato la medesima nel 5% (cfr. Züst, Kasuistik zur Mietzinsherabsetzung bei Mängeln, in: mp 2/04 pag. 72). Tale percentuale dev’essere quindi dedotta dalla percentuale del 20% stabilita dal primo giudice.
L’appellante si china, inoltre, sul difetto inerente all’infiltrazione nella sala pranzo (memoriale, pag. 12). Il Pretore ha reputato che tale infiltrazione, che emergeva dalla missiva 20 novembre 2011 del perito giudiziario, doveva essere eliminata dalla locatrice (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 8). Secondo quest’ultima la lettera summenzionata sarebbe successiva alla chiusura dell’istruttoria e, quindi, irricevibile. Per il resto, ella sottolinea che dalla perizia giudiziaria sarebbe emerso che il difetto si esauriva in una piccola macchia, per nulla diminuente l’uso al quale è destinato l’ente locato. Lo scritto summenzionato non figura tra gli atti di causa. Nemmeno esso rappresenta un documento, dato che nel carteggio processuale non vi è traccia di una decisione formale del Pretore inerente alla sua ammissione. In ogni caso, qualora il primo giudice avesse ritenuto di accertare d’ufficio (art. 407 CPC-TI) il fatto ivi riportato, avrebbe dovuto far allestire una delucidazione scritta e rispettare il diritto delle parti al contraddittorio. Ne consegue che il Pretore ha fondato erroneamente il proprio giudizio sullo scritto 20 novembre 2011. Occorre, invece, verificare la consistenza del difetto alla luce delle risultanze processuali, e meglio della perizia giudiziaria e relativa delucidazione. Il perito ha spiegato: “mi vengono segnalati vecchi segni di macchie di umidità sul soffitto della sala pranzo, segno evidente di infiltrazioni. In data 17 marzo 2011 alle ore 16.00, dopo due giorni di brutto tempo con anche abbondanti precipitazioni, mi reco sul posto per i riscontri del caso. Il soffitto risulta completamente asciutto. Le macchie riscontrate nei precedenti sopralluoghi non sono aumentate. Il problema sembra risolto. Con il prossimo tinteggio tutto sparirà. Foto n. 7-8” (perizia giudiziaria, pag. 3, risposta n. 1). Nella delucidazione peritale, poi, egli ha precisato di non aver “usato il misuratore di umidità e non ho misurato il diametro delle macchie; non è stato necessario. La colorazione delle macchie, dopo due giorni di brutto tempo, è rimasta assolutamente identica. Al tatto la superficie è risultata asciutta. In considerazione di ciò ritengo che con un semplice tinteggio le macchie spariranno. Al sopralluogo 19 settembre 2011 i gerenti mi informano che durante una giornata di brutto tempo, hanno nuovamente rilevato infiltrazioni di acqua. Se mi avessero chiamato tempestivamente avrei potuto fare la constatazione. Mi riprometto di ripassare alla prima giornata di pioggia” (pag. 5). Quanto alla promessa testé menzionata, si rinvia a quanto detto sopra. Per il resto, va detto che non vi è alcuna prova dell’esistenza delle infiltrazioni lamentate dalla conduttrice. Ne consegue che non può essere concessa alcuna riduzione della pigione a tale titolo. Si aggiunga che la conduttrice si è limitata a postulare la riduzione della pigione per tale asserito difetto e non, invece, per la sola presenza delle macchie (inc. DI.2009.272, istanza 10 luglio 2009, pag. 4 in fondo). Su questo punto l’appello è quindi accolto. Resta tuttavia da determinare l’ammontare della riduzione che il Pretore può aver contemplato a tale titolo. La conduttrice ha affermato che il perito aveva constatato, e poi rilevato nello scritto 20 novembre 2011 summenzionato, la presenza dell’infiltrazione perché aveva toccato la trave umida (risposta, pag. 12 in alto). In un caso in cui l’infiltrazione aveva provocato l’allagamento di una cantina, la giurisprudenza ha ritenuto equa una riduzione del 5%. In presenza, invece, di un allagamento in un’officina, del 10%. Alla luce, invece, di condensa sugli specchi e di un pavimento scivolante in una scuola di ballo, la riduzione è stata stabilita nel 18% (cfr. Züst, op. cit., pag. 72). Sulla base della giurisprudenza summenzionata va stabilito che nella fattispecie la riduzione in questione ammonta al 5%, sicché tale percentuale dev’essere dedotta da quella globale del 20% stabilita dal Pretore.
Nell’ipotesi che questa Camera respinga tutte le censure summenzionate, l’appellante contesta in generale la riduzione stabilita dal Pretore nel 20%, da ella ritenuta “sproporzionata e addirittura superiore a quanto postulato dall’inquilina in causa” (appello, pag. 13 in mezzo). Nell’istanza 10 luglio 2009 (inc. DI.2009.272) la conduttrice ha chiesto, per quanto concerne la presente censura, per “la terrazza parzialmente inutilizzabile” una riduzione del 10%, per le “finestre e porte” del 5%, per le “macchie d’acqua in bagno” del 5%, ai quali nell’istanza 27 maggio 2010 (inc. DI.2010.183) ha aggiunto per “finestre” un 5%. Ne se deduce che la percentuale applicata dal Pretore è inferiore a quanto postulato dalla conduttrice.
La locatrice ritiene, inoltre, che nella ponderazione della riduzione occorrerebbe tener conto “come correttamente esposto dal Pretore, che l’inquilina sistematicamente ha precluso alla proprietaria di intervenire, rispettivamente a una concolpa della stessa” (appello, pag. 13 in mezzo). L’appellante reputa, altresì, che nella fattispecie una deduzione del corrispettivo non sia possibile perché i difetti sono di poco conto e non hanno incidenza diretta sull’uso della cosa. Ella sottolinea, poi, che al locatore dev’essere previamente assegnato un termine affinché possa procedere all’eliminazione dei difetti segnalatogli (memoriale, pag. 14 in fondo e 15 in alto). Tali argomentazioni, del tutto generiche, non adempiono ai requisiti di motivazione posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e, di conseguenza, sono inammissibili.
L’appellante critica il Pretore per non aver vagliato la questione della tempestività del deposito dei canoni di locazione. A suo dire, il deposito sarebbe possibile unicamente per le pigioni non ancora scadute, al contrario di quanto sarebbe avvenuto nella fattispecie. Al riguardo, ella si limita ad affermare che “questa Camera accerterà che le pigioni non [sono] state depositate anticipatamente, ma in ritardo (si richiamano i depositi, nella misura in cui non fossero già agli atti dell’UC)” e, di conseguenza, libererà a suo favore le medesime (appello, pag. 14 in fondo). L’argomentazione è irricevibile. Invero, l’appellante rinvia in maniera generica ai “depositi”, senza indicare né in maniera precisa se gli stessi sono agli atti (anzi ordinando a questa Camera di supplire alla sua omissione), né quali depositi sarebbero, eventualmente, stati eseguiti sebbene i relativi canoni fossero già scaduti, con indicazione per ciascuno della relativa data, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Per tacere del fatto che la sua richiesta di acquisizione di nuovi documenti in appello, nell’ipotesi che essi non siano già agli atti degli inc. rich. UC, non è rispettosa di quanto previsto all’art. 317 cvp.1 CPC, applicabile anche alle procedure rette dall’art. 247 cpv. 2 CPC, che impone al giudice di accertare d’ufficio i fatti (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2, destinata alla pubblicazione). Con la sua argomentazione la locatrice medesima ammette, invero, che tali documenti erano già esistenti dinanzi al primo giudice e, domandandosi se siano già tra gli atti degli inc. rich. UC, che era senz’altro possibile addurli in prima istanza. Su questo punto l’appello è quindi inammissibile.
La locatrice contesta la decisione del Pretore di ridurre la pigione fino al momento dell’eliminazione dei difetti a suo carico. Ella rinvia all’incarto DI.2010.256 relativo alla contestazione della disdetta e alla richiesta di sfratto e reputa che in caso di accoglimento dell’appello pendente dinnanzi a questa Camera, la riduzione dovrebbe entrare in considerazione unicamente fino al 30 giugno 2010, ovvero fino all’esistenza del rapporto contrattuale (appello, pag. 15 in mezzo). Di principio, il diritto alla riduzione del corrispettivo sussiste fino all’eliminazione del difetto, salvo che il contratto di locazione sia terminato precedentemente (SVIT Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 259d CO; Higi, op. cit., n. 19 ad art. 259d CO). Con decisione 11 gennaio 2013 questa Camera ha accolto, nella misura in cui ricevibile, l’appello 30 marzo 2012, riformando la sentenza pretorile nel senso di accertare la validità della disdetta straordinaria 20 maggio 2010 con effetto per il 30 giugno 2010. Ne consegue che la riduzione della pigione dev’essere effettuata unicamente fino a tale data. La conduttrice osserva che la decisione di questa Camera sulla validità della disdetta 30 maggio 2012 non può avere effetti retroattivi, dato che nel frattempo essa ha occupato l’ente locato (risposta, pag. 14 in mezzo). La censura non può essere condivisa. La circostanza che essa abbia occupato, dopo il 30 giugno 2010, senza legittima causa l’ente non le permette di trarne dei vantaggi economici. Invero, nulla esclude che un nuovo conduttore potesse non trovare rilevanti, dal punto di vista della riduzione del corrispettivo, i difetti notificati nella fattispecie dalla conduttrice. Nemmeno si può dire che la decisione di questa Camera 11 gennaio 2013 (inc. 12.2012.65) esplichi in tal modo degli effetti retroattivi. Invero, tale giudicato non ha fatto altro che accertare la situazione giuridica esistente già in quel momento.
Alla luce di quanto suesposto, nella misura in cui è ricevibile l’appello è parzialmente accolto. La sentenza pretorile è riformata nel senso che la pigione è ridotta dell’8% (fr. 640.- mensili) a partire dal febbraio 2009, mentre del 13% (fr. 1040.- mensili), ovvero un ulteriore 5%, dal 24 febbraio 2010 (consid. 8, 9 e 10), fino al 30 giugno 2010 (consid. 14). Per quanto concerne le pigioni depositate, esse sono liberate a favore della locatrice a partire dal febbraio 2009 in ragione del 92%, mentre dal 24 febbraio 2010 nella misura dell’87% e, per il resto, in favore della conduttrice, il tutto fino al 30 giugno 2010. Dopo tale data le stesse sono liberate integralmente a favore della locatrice.
II. Sull’appello incidentale 16 maggio 2012
La conduttrice passa in rassegna i difetti da essa notificati alla locatrice, sostenendo che essi dovevano essere eliminati dalla controparte (appello incidentale, pag. 16). Essa non motiva il suo asserto, giacché su questo punto il gravame è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante incidentale critica, altresì, il Pretore per non aver tenuto conto che l’ente condotto in locazione è un ristorante dove anche semplici aspetti di carattere estetico assumono particolare importanza (“quale la finestra sigillata con del nastro adesivo, i segni di usura sulla pavimentazione della cucina, le piccole imperfezioni nell’intonaco del bagno delle donne e il rigonfiamento dell’intonaco nel bagno degli uomini”), oppure “semplici incomodi” (“le tracce di umidità sul soffitto della sala pranzo, le sedie e i tavoli traballanti nella terrazza esterna, la percezione di corrente d’aria nella sala pranzo”), nonché “l’igiene” (“infiltrazioni d’acqua nella sala pranzo, mancanza di un efficiente sistema di ventilazione, ruggine alla base del frigorifero nel locale dispensa, infiltrazioni d’acqua sulla parete del bagno degli uomini”) e la “sicurezza” (“impianto elettrico del piazzale esterno non a norma”). A dire della conduttrice, tali asseriti difetti, aggiunti a quelli “di tipo funzionale” (“punti luce guasti o incompleti nella sala da pranzo, nonché l’impossibilità di aprire correttamente la porta di ingresso, pergolato divelto e piantane in granito rotte”), rendono fondate le sue richieste espresse in prima istanza (memoriale, pag. 18 seg.). Anche in questo caso la censura è tuttavia del tutto generica, dato che l’appellante incidentale non si china minimamente nell’analisi di ogni singola problematica. Al riguardo l’appello è inammissibile.
Nella osservazioni all’appello la conduttrice sembra anticipare due censure relative al suo appello incidentale. La prima concerne la pavimentazione esterna, che essa reputa giustificare una percentuale di riduzione della pigione maggiore rispetto “alla valutazione del Pretore (10%)” (osservazioni, pag. 9 in mezzo). Essa si limita ad affermare che la riduzione deve “tener conto della gravità concreta riconducibile a detto importante inconveniente”. Nell’appello incidentale, poi, la questione non è stata approfondita dalla conduttrice. Al riguardo il gravame è pertanto inammissibile. Lo stesso dicasi della critica alla percentuale stabilita dal primo giudice per gli spifferi (osservazioni, pag. 11).
L’appellante incidentale critica, poi, la decisione pretorile sul problema della ventilazione (memoriale, pag. 19). Il Pretore ha spiegato che il perito non è stato in grado di determinare lo stato della ventilazione, mentre la ditta __________, intervenuta su richiesta della locatrice, ha dichiarato che lo stato della medesima era attribuibile alla mancata manutenzione, ciò a cui si è poi rifatto il perito nella delucidazione peritale. Di conseguenza, il primo giudice ha attribuito l’eliminazione di tale difetto alla conduttrice (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 8). La conduttrice reputa che proprio la manifesta incongruenza tra le conclusioni tratte da __________ e le conclusioni peritali avrebbe dovuto far decidere altrimenti. Essa afferma di aver “a suo tempo chiesto, purtroppo senza successo, che la delucidazione della perizia fosse organizzata in forma verbale. Ciò avrebbe permesso un contraddittorio e anche di meglio comprendere la posizione del perito giudiziale che, verosimilmente messo alle strette dalle domande di delucidazione, ha preferito rifugiarsi nella conclusione della perizia di parte che, proprio perché di parte, ha evidentemente attestato ciò che la signora AP 1 volesse si attestasse”. La sua censura, tuttavia, si esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto di portata probatoria. L’appellante incidentale sostiene che, in ogni caso, la delucidazione peritale non avrebbe dovuto “servire al Pretore per tirare conclusioni manifestamente non aderenti alla realtà delle cose, così come si è del resto anche ben potuto constatare al momento del sopralluogo”. Tale argomentazione non trova, tuttavia, riscontro agli atti. Nella perizia giudiziaria il perito ha dichiarato che “la problematica merita un approfondimento, delegando la risposta a persona specializzata. La ventilazione così come mi è stata mostrata non rispetta le direttive imposte (ricicli d’aria) per gli esercizi pubblici. Bisognerà comunque controllare l’impianto e smontare i filtri per constatare se sia stata effettuata la necessaria manutenzione/sostituzione. La verifica dell’impianto dovrà essere demandata a persona competente” (pag. 3 in fondo). Nella delucidazione peritale, alla domanda di sapere se avesse “tenuto conto del rapporto, agli atti, della ditta ”, egli ha dichiarato che tale lettera dice testualmente “come emerge dal rapporto le cause del mancato funzionamento sono attribuibili alla mancata manutenzione” (pag. 10). La conduttrice conclude affermando che nell’inverno 2012 la locatrice avrebbe provveduto alla sostituzione di vari pezzi della ventilazione, a dimostrazione che tale manutenzione fosse di sua spettanza. Tale circostanza, contestata dalla locatrice (risposta, pag. 4), non è di aiuto alla tesi dell’appellante incidentale. Invero, la controparte avrebbe potuto rimediarvi indipendentemente da obblighi in tal senso da parte sua. A pag. 17 dell’appello incidentale la conduttrice rinvia, poi, al passaggio della delucidazione peritale ove il perito afferma, per quanto concerne i filtri nel locale caldaia, quanto segue: “ho verificato la condizione della manutenzione dei filtri posti nel locale caldaia, che mi sono parsi assolutamente puliti. L’impianto è di per sé meccanicamente funzionante. La problematica del funzionamento difettoso è da ricercare nelle sue componenti meccaniche interne. Ho chiesto un parere all’ing. __________ __________ (), specialista e progettista di impianti di ventilazione. Anche lui è della mia stessa idea; bisogna procedere con un controllo da parte di un servizio tecnico specializzato in impianti di ventilazione oppure da parte di una ditta del settore (vedi allegato 1)” (delucidazione peritale, pag. 6). La conduttrice ha indicato tale passaggio a “complemento” della lista dei difetti presenti, trascrivendo pari pari le proprie conclusioni (pag. 8) e senza confrontarsi, quindi, con la motivazione pretorile. Al riguardo, quindi, l’appello è irricevibile.
La conduttrice critica inoltre il Pretore per averle imputato la causa dei difetti sopraggiunti nel locale cantina (memoriale, pag. 10 in fondo).
19.1 Il primo giudice ha reputato che dai piani di cui al doc. 2 (inc. rich. UC 08/2006) emerge che tale locale fosse stato locato in qualità di cantina. La decisione di posare dei frigoriferi è stata presa dalla conduttrice precedente e mantenuta da quella attuale. Tale scelta ha avuto, a detta del Pretore, ripercussioni segnatamente sulla ventilazione, causando infiltrazioni e segni di ruggine nel locale (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 8). L’appellante incidentale reputa, invece, di non aver avuto alcun elemento per ritenere che il frigo, già presente in tale locale perché ivi disposto dalle precedente conduttrice, dovesse essere installato in un altro vano, peraltro inesistente. A suo dire, inoltre, i problemi riscontrati nel locale cantina sarebbero da attribuire all’assenza di una ventilazione appropriata. Sennonché, al contrario di quanto accertato dal Pretore la conduttrice non poteva credere che il locale in questione fosse adibito a cantina. Invero, nella propria “dichiarazione di subingresso” (inc. rich. DI.2009.272 e DI.2009.279: doc. 1) essa ha affermato di essere “a conoscenza che il locale al seminterrato è destinato a hobby e non è contemplato nella superficie adibita a ristorante”. Il perito giudiziario ha sì sollevato il problema dell’assenza di ventilazione, ma ha anche precisato, nella propria delucidazione peritale e riferendosi proprio al documento summenzionato, che “l’ipotesi di inserire una ventilazione forzata o prevedere una ventilazione naturale del locale è avanzata dal perito a titolo grazioso; nell’intento di recuperare il locale” (pag. 12). Dagli atti di causa emerge, quindi, che al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice la conduttrice ha violato il contratto adibendo il locale cantina a deposito per il ristorante e inserendovi un frigorifero. Dalla perizia giudiziaria e dalla relativa delucidazione è emerso, poi, che oltre ai danni al frigorifero vi sono macchie e muffa. Dalle foto 9-10 allegate alla perizia giudiziaria proprio in relazione alla presenza delle macchie e della muffa, si constata che le stesse sono alla base del frigorifero. Per il resto, egli ha affermato che la cantina si presenta in modo normale. È vero che il perito ha ricondotto i difetti alla mancanza di ventilazione nel locale, ma alla luce della situazione delle macchie e della muffa non vi è chi non veda come la presenza del frigorifero sia stato il motivo scatenante le medesime. Il difetto è quindi imputabile alla conduttrice e il suo dolersene rasenta la temerarietà.
19.2 L’appellante incidentale critica, poi, sia il perito giudiziario sia il Pretore per non aver valutato la problematica inerente alle infiltrazioni in corrispondenza del montacarichi, che avrebbero provocato il disfacimento dei muri perimetrali del locale. Il perito si è chinato sulla domanda di sapere “nel dettaglio lo stato del locale cucina e del locale sottostante, destinato a deposito delle derrate alimentari”, e ha risposto: “il deposito sottostante si presenta in modo normale. Solo segni di ruggine al piede del frigorifero” (perizia giudiziaria, pag. 5, risposta n. 2), e alla domanda “se il locale dispensa presenta delle infiltrazioni di acqua e dei segni di umidità e di ruggine, e che non possono essere accettati dal profilo sanitario per un ristorante”, ha rinviato alla sua risposta precedente (perizia giudiziaria, pag. 5, risposta n. 3). Non vi è alcun cenno alle infiltrazioni asserite dalla conduttrice. L’appellante ritiene che la presenza delle medesime emerge sia dalle foto scattate dall’ing. __________ __________ (doc. F), sia dal sopralluogo esperito dall’UC, così come dal divieto dell’Ufficio permessi di utilizzo del locale. Essa dimentica, tuttavia, che tale locale non poteva comunque essere utilizzato come deposito vivande/frigorifero, sicché i disagi che avrebbe subìto non giustificano una riduzione del canone di locazione. Di conseguenza, nemmeno è influente ai fini del giudizio la circostanza, asserita dall’appellante incidentale, secondo la quale le infiltrazioni sarebbero state nel frattempo eliminate dalla locatrice, che avrebbe quindi di fatto ammesso la sua responsabilità al riguardo. Ne consegue che, seppur per altri motivi rispetto a quelli illustrati nella sentenza impugnata, su questo punto la decisione pretorile resiste alla critica.
L’appellante incidentale critica, poi, il primo giudice per aver accertato una carente pulizia e cura del giardino. A suo dire, “serve poco impegnarsi in una corretta manutenzione e tenuta dell’ente locato, se questo cade a pezzi a causa dei mancati interventi della proprietaria” (memoriale, pag. 21). Il Pretore, dopo aver spiegato che il contratto di locazione prevede che la conduttrice si assume tutti i lavori di manutenzione del giardino, ha accertato, sulla scorta della perizia giudiziaria, che la sua precaria situazione era in buona parte da attribuire alle importanti manchevolezze in tal senso (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 9). Il perito giudiziario ha dichiarato che “si evince che la conduttrice trascura, anche grossolanamente, le manutenzioni che le competono” (pag. 9, risposta n. 1). Alla domanda, poi, di sapere “se la conduttrice ha o meno gravemente trasceso i suoi obblighi di cura verso l’ente locato”, egli ha risposto “sì, la conduttrice ha sicuramente disatteso i suoi obblighi di cura verso l’ente locato; in modo particolare manca di attenzione nella pulizia e di cura in generale verso l’ente locato, trascurando le piccole e correnti manutenzioni” (pag. 9, risposta n. 1.2). Le considerazioni della conduttrice non sono quindi pertinenti. Quest’ultima, poi, critica il perito per aver tratto delle “conclusioni, assolutamente tendenziose (…), sulla scorta di sue impressioni personali”. Tale censura, per nulla dimostrata, si esaurisce in un mero asserto di parte. In particolare per la questione del pergolato, l’appellante incidentale sottolinea che il suo crollo non può esserle attribuibile per “un logico legame di causalità”. A suo dire, invero, una carente manutenzione non può comportare problematiche strutturali. Il Pretore ha spiegato che le travi in legno si sono rotte sotto il peso della neve, poiché la conduttrice vi aveva posato delle canne di bambù, omettendo la loro rimozione nella stagione invernale. Per quanto, invece, riguarda i pilastri in sasso, il primo giudice ha spiegato che in assenza di risultanze processuali sulla ragione del loro cedimento, lo stesso era da attribuire alla conduttrice, a cui compete l’onere di dimostrare che il medesimo non le è imputabile, né a suo carico (sentenza impugnata, pag. 8, consid. 9). Effettivamente, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 259d CO e, quindi, di riflesso dell’art. 259a CO, compete al conduttore (Higi, op. cit., n. 20 ad art. 259d CO). In definitiva, anche al riguardo la decisione del Pretore resiste alla critica.
La conduttrice si lamenta, inoltre, della decisione del Pretore di addossarle la messa a norma dell’impianto elettrico esterno. A suo dire, essendo il medesimo parte integrante dell’ente locato, e meglio di una parte strutturale indispensabile, tale compito compete alla proprietaria (memoriale, pag. 22). Il primo giudice ha spiegato che la conduttrice aveva modificato tale impianto e ne aveva, per tale motivo, comportato la messa fuori uso (sentenza impugnata, pag. 8, consid. 9). L’appellante incidentale non si confronta, quindi, con l’argomentazione pretorile, sicché su questo punto il gravame è inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
L’appellante incidentale, che non contesta l’ampio potere di apprezzamento del giudice nella commisurazione della riduzione, reputa che egli avrebbe a torto contemplato una sua reticenza nel permettere l’intervento degli artigiani della locatrice (memoriale, pag. 22 in mezzo). Essa sostiene che simili lavori in un esercizio pubblico presuppongono un minimo di avvertimento e concordanza tra le parti, al fine di disturbare il meno possibile la clientela. Il teste __________ __________ (piastrellista) ha dichiarato che quando si era presentato sul posto “uno dei responsabili presenti nel ristorante mi ha comunicato di attendere per l’esecuzione dei lavori dopo le vacanze del mese di agosto, periodo in cui il ristorante sarebbe rimasto chiuso, e che inoltre vi era in corso una procedura giudiziaria”. Tuttavia, il medesimo teste ha altresì affermato che “dopo le vacanze sono stato nuovamente contattato dal signor __________ __________ per eseguire questi lavori. Sul posto ho trovato il signor __________ il quale mi ha detto che sarei potuto intervenire da lì a due/tre settimane circa, quando sarebbe stata libera la cucina”. Non vi è chi non veda, quindi, che in tale occasione si sia procrastinato, addirittura contravvenendo a quanto precedentemente postulato, i tempi di riparazione. Tale atteggiamento è tanto più incomprensibile considerata l’entità dell’opera da eseguire, ovvero “uno zoccolino in granito vicino al montacarichi” (verbale 10 dicembre 2009, pag. 12). Lo stesso vale per il teste __________ __________ (muratore). Questi, invero, ha dichiarato che quando si è recato presso il ristorante “il signor __________ qui presente mi ha detto di non fare nulla”. Sennonché, “due o tre giorni prima della domenica, in cui avrei dovuto eseguire i lavori, in serata ero già stato presso il Ristorante per fare un sopralluogo e verificare quali lavori fossero da eseguire. Quel giorno avevo parlato con il signor __________ e ci eravamo accordati che avrei eseguito i lavori la domenica seguente” (verbale 23 febbraio 2010, pag. 15). Il teste __________ __________, infine, ha affermato di essersi “recato nel ristorante e la cameriera che era da sola al mattino quando sono arrivato mi ha lasciato entrare. Poi ho iniziato i lavori che ho dovuto interrompere (avevo tolto la copertura, già posizionato lo scotch) quando me lo ha detto il gestore del ristorante. Mi sembra di ricordare fosse il signor __________. Mi aveva detto che non aveva senso quello che stavo facendo e che dovevo smettere e andare via. Il muro fuori dai bagni era scrostato, ma su questo non sono potuto intervenire. Non ho potuto terminare neanche i lavori alla colonna dell’ascensore. Avevo solo scrostato tutto e preparato tutto con l’isolante per poi dare una mano di dispersione. Avrei però dovuto stuccare ancora e fare anche una mano di isolante, lavori che però non ho potuto eseguire” (verbale 23 febbraio 2010, pag. 16). Anche in questo caso, l’artigiano ha dovuto addirittura sospendere i lavori. La conduttrice conclude sottolineando che la controparte avrebbe già potuto intervenire nel 2009 (appello incidentale, pag. 22 in fondo). Sennonché, la censura non è comprensibile, dato che il Pretore ha contemplato, nella commisurazione della riduzione, anche tale circostanza (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). In definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello incidentale è respinto.
III. Sulle spese giudiziarie
L’esito del presente giudizio impone anche una modifica degli oneri processuali di prima sede. Reputato che la conduttrice ha postulato una riduzione del 50% dal 1° maggio 2008 e dell’80% dal 1° marzo 2010 fino all’eliminazione dei difetti (e contestuale liberazione dei canoni di locazione), la sua soccombenza può essere stabilita nel 95%. L’appellante contesta la ripartizione degli oneri processuali di prima istanza affermando che occorre dipartirsi dalla decisione dell’UC (memoriale, pag. 16). A torto. Difatti, una volta adito tempestivamente il Pretore, questi funge da autorità di primo grado e la decisione dell’Ufficio di conciliazione diviene caduca (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, app. 2000/2004, Lugano 2005, n. 27 seg. ad art. 404 CPC). La locatrice postula, infine, la fissazione delle spese in fr. 9'000.- (gravame, pag. 2), mentre il primo giudice ha fissato le medesime in fr. 9'600.- (fr. 6'600.- + fr. 3'000.-). L’appellante non spende tuttavia una parola per motivare il proprio asserto, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella procedura di appello la locatrice risulta invece vincente nella misura dell’85%. Ne consegue che le spese processuali sono poste a carico dell’appellante principale nella misura del 15% e, per il resto, a carico di controparte, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla prima un’adeguata indennità a titolo di ripetibili ridotte. Per quanto, invece, concerne l’appello incidentale, la conduttrice risulta integralmente soccombente, sicché le spese processuali devono esserle interamente addossate, con obbligo di rifondere alla locatrice ripetibili di appello incidentale.
Il valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc. 5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Nella fattispecie, ove il canone di locazione mensile è di fr. 8'000.-, il valore di causa determinate ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr. 15'000.- stabilita dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 cpv. 1 CPC e la TG,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile l’appello principale 30 marzo 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza inc. DI.2009.272/DI.2009.279/DI.2010.183 del 27 febbraio 2012 è così riformata:
1.1 La pigione è ridotta dell’8% (fr. 640.- mensili) a partire dal febbraio 2009 compreso e del 13% (fr. 1'040.- mensili), ovvero un ulteriore 5%, dal 24 febbraio 2010 e fino al 30 giugno 2010.
1.2 Le pigioni depositate sono liberate dal febbraio 2009 in ragione del 92% in favore della locatrice e dell’8% in favore della conduttrice, mentre a partire dal 24 febbraio 2010 nella misura dell’87% in favore della locatrice e del 13% in favore della conduttrice. Dopo tale data i canoni di locazione sono liberati integralmente in favore della locatrice.
La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 6'600.- sono poste a carico di La AO 1 nella misura del 95% e, per il resto, a carico di AP 1. L’istante verserà a controparte fr. 4'800.- per ripetibili ridotte.
(Invariato).
(Invariato).
(Invariato).
(Invariato).
II. Le spese processuali dell’appello principale di fr. 5'000.- sono poste in ragione dell’85% a carico di AO 1 e, per il resto, a carico di AP 1, con obbligo per la prima di rifondere a controparte fr. 3'000.- per ripetibili ridotte di appello principale.
III. Nella misura in cui è ricevibile l’appello incidentale 16 maggio 2012 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali dell’appello incidentale di fr. 5'000.- sono poste integralmente a carico di AO 1, con obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.- per ripetibili di appello incidentale.
V. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).