Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2014.37
Entscheidungsdatum
10.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2014.37

Lugano 10 aprile 2015/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.31 a procedura ordinaria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 13 gennaio 2000 da

AO 1 AO 2 entrambi rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 AP 2 AP 3 tutti rappr. dall’ RA 1

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 14'056.80 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 1995 con riserva di modifica a dipendenza delle emergenze istruttorie (importo poi aumentato a fr. 34'743.10 con le conclusioni), fr. 827.50 di spese sostenute precedentemente l’inoltro della petizione e la consegna dei piani delle canalizzazioni relativi alla loro proprietà, subordinatamente la condanna dei convenuti, in ragione di 1/3 ciascuno, al pagamento della somma di fr. 14'884.30 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 1995 con riserva di modifica a dipendenza delle emergenze istruttorie (importo poi aumentato a fr. 34'743.10 con le conclusioni) e la somma di fr. 827.50 in qualità di spese sostenute precedentemente all’inoltro della petizione oltre alla consegna dei piani delle canalizzazioni relativi alla loro proprietà;

domande alle quali si sono opposti i convenuti e che il Pretore, con sentenza 31 dicembre 2013, ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido a pagare agli attori l’importo di fr. 13'270.60 più interessi al 5% dal 27 febbraio 1995 su fr. 12'693.10 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50;

appellanti i convenuti, con atto di appello 17 febbraio 2014, con il quale chiedono di riformare il giudizio pretorile nel senso di condannarli in solido al pagamento di fr. 13'270.60 più interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'693.10 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, subordinatamente al pagamento di fr. 11'309.50, più interessi al 5% dal 27 febbraio 1995 su fr. 10'732.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, e in entrambi i casi con diversa ripartizione delle spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili;

mentre gli attori nella risposta 30 aprile 2014 propongono di respingere l’appello sia in via principale che in via subordinata, protestando a loro volta tasse, spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno edificato nel corso del 1994 una palazzina sul fondo base particella no. __________. I promotori erano allora comproprietari del fondo in ragione di 1/3 ciascuno (doc. B1-B4). Successivamente il fondo è diventato una comproprietà per piani, composta di quattro unità abitative, ciascuna con quota di comproprietà al 250/1000. Il 4 gennaio 1995 i promotori hanno concluso con i coniugi AO 1 e AO 2, mediante atto pubblico, un contratto di costituzione di diritto di compera per l’unità di PPP n. 4 del fondo base part. n. __________, che scadeva il 28 febbraio 1995 (doc. C), per un prezzo di fr. 490'000.-. Il 27 febbraio 1995 AO 1 e AO 2 hanno esercitato il diritto di compera (doc. D e D1). Alla stessa data è avvenuta la consegna dell’appartamento n. 4, con l’indicazione nel verbale di consegna della lista dei lavori ancora da eseguire (doc. E). In seguito gli acquirenti hanno chiesto l’eliminazione di difetti scoperti nei mesi successivi alla consegna e per i quali i promotori hanno negato ogni responsabilità.

B. Con petizione promossa il 13 gennaio 2000 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna in solido di AP 1, AP 2 e AP 3 al pagamento del minor valore sul prezzo di vendita della PPP n. 4 __________ per un totale di fr. 14'056.80 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 1995, oltre a fr. 827.50 di spese sostenute precedentemente all’inoltro della petizione, con riserva di modifica a dipendenza delle emergenze istruttorie, e alla consegna dei piani delle canalizzazioni relativi alla loro proprietà (i piani delle tubature idrauliche, elettriche e delle serpentine del riscaldamento). In via subordinata gli attori hanno postulato la condanna dei convenuti al pagamento del minor valore nella proporzione di 1/3 ciascuno, invariate le altre domande. I convenuti si sono opposti alla petizione con risposta del 13 marzo 2000, negando ogni loro responsabilità. Con replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Il 4 luglio 2000 si è tenuta l’udienza di assunzione delle prove, in esito alla quale il Pretore ha ammesso la prova peritale e ha congiunto il procedimento con quelli degli incarti n. OA.99.760 e OA.99.761, relativi agli altri acquirenti delle unità condominiali per un’unica istruttoria. Il referto peritale è stato inoltrato alla Pretura di Lugano il 10 dicembre 2003, seguito delle istanze di complemento (e delucidazione) della perizia, sia delle parti attrici che delle parti convenute. L’8 marzo 2010 gli attori hanno chiesto la ricusa del perito giudiziario, respinta dal Pretore con decisione 27 gennaio 2011. Il 31 luglio 2013 il perito giudiziario ha presentato alla Pretura il complemento della perizia. Le parti hanno rinunciato il 29 agosto 2013 all’udienza di dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi. Gli attori hanno aumentato le loro domande a fr. 34'743.10, chiedendo di considerare “l’aumento dei costi di materiali e manodopera, a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”. Nel corso dell’istruttoria gli attori hanno divorziato e la proprietà dell’unità immobiliare oggetto della vertenza è stata attribuita a AO 2 (punto 2 delle conclusioni degli attori). Non vi è stata una sostituzione di parte. Nel 2008 il Comune di __________ si è fuso con il Comune di __________.

C. Con sentenza 31 dicembre 2013, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato i convenuti in solido al versamento di fr. 13'270.60 più interessi al 5% dal 27 febbraio 1995 su fr. 12'693.10 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. La tassa di giustizia di fr. 900.-, le relative spese di fr. 250.- e le tassa e spese delle decisioni processuali/ordinarie non già definitivamente accollate, sono state poste in solido a carico degli attori per 1/9 e dei convenuti per 8/9, mentre le spese peritali e fr. 1'800.- per ripetibili parziali in favore degli attori sono state poste a carico dei convenuti in solido.

D. I convenuti sono insorti contro il giudizio pretorile con appello 18 febbraio 2014, chiedendone la riforma nel senso di stabilire l’importo da loro dovuto in fr. 13'270.60 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'693.10 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, con ripartizione delle spese processuali in ragione di ¼ a carico degli attori e di ¾ a carico dei convenuti. Subordinatamente gli appellanti postulano la riduzione a fr. 11'309.50 dell’importo dovuto, con interessi al 5% dal 27 febbraio 1995 su fr. 10'732.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, sempre con ripartizione delle spese processuali in ragione di ¼ a carico degli attori e di ¾ a carico dei convenuti. Con risposta 30 aprile 2014 gli attori chiedono di respingere integralmente l’appello sia in via principale che in via subordinata e di confermare la decisione della Pretura di Lugano. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

  1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). La procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data e quindi la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  2. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC).

  3. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motiviazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e quindi da riformare (DTF 4A_659/2011 consid. 4 del 7 dicembre 2011; II CCA inc. n. 12.2012.13 del 23 febbraio 2010, inc. 12.2011.177 del 24 febbraio 2012, inc. n. 12.2012.123 del 17 ottobre 2012, inc. 12.2011.119 del 18 aprile 2013; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in particolare irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid. 3.3) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).

  4. Nella propria decisione, il Pretore ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti indicati nella petizione, a esclusione di quelli fatti valere nelle conclusioni. Ha poi valutato il minor valore per i difetti delle parti comuni sulla base della perizia giudiziaria, accertando un costo presumibile delle riparazioni di fr. 20'800.- per il tetto-giardino, di fr. 8'000.- per i pavimenti e zoccolini dell’entrata e del pianerottolo, di fr. 4'630.- per la facciata sud e di fr. 9'500.- per l’autorimessa, per un minor valore totale di fr. 42'930.- relativo alle parti comuni. Tenuto conto della quota parte di 250/1000, l’importo spettante agli attori, prosegue il Pretore, ammonta a fr. 10'732.50. Costatato che il referto peritale era stato allestito nel dicembre 2003 e che gli attori si erano riservati con la petizione di adattare le domande di giudizio “a dipendenza delle risultanze istruttorie”, chiedendo nelle conclusioni di considerare “l’incontestabile aumento dei costi di manodopera e materiale”, il primo giudice ha adattato l’importo del minor valore all’aumento dei costi delle costruzioni intervenute tra il 2003 e il 2013, mediante la tabella pubblicata sul sito internet ufficiale dall’Ufficio di statistica del Canton Ticino. Su tali basi il Pretore ha stabilito un aumento dei costi di costruzione pari al 18.268%, portando a fr. 12'693.10 l’importo riconosciuto in favore degli attori. Sulle altre domande di giudizio, il Pretore ha ammesso la rifusione delle spese legali preprocessuali nella misura di fr. 577.50, mentre ha considerato abbandonata con le conclusioni la richiesta di consegnare i piani delle canalizzazioni. Infine, il primo giudice ha posto le spese peritali a carico dei convenuti e ha ripartito le altre spese processuali in funzione della reciproca soccombenza, in ragione di 1/9 a carico degli attori e di 8/9 a carico dei convenuti, tenuti inoltre a rifondere agli attori fr. 1'800.- per ripetibili parziali.

  5. In sede di appello è litigioso solo il tema della rivalutazione dell’importo relativo al minor valore, in fr. 1'960.60, oltre alla ripartizione delle spese peritali e delle ripetibili. Gli appellanti rimproverano in sostanza al Pretore di aver rivalutato l’importo indicato nella perizia giudiziaria senza che gli attori avessero provato l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 né avessero formulato un’esplicita domanda di giudizio nelle loro conclusioni, rimaste del tutto generiche. Inoltre, proseguono gli appellanti, la rivalutazione è stata eseguita dal Pretore senza contraddittorio e sulla base di indici statistici che non possono essere considerati alla stregua di un fatto notorio e che non sono stati allegati negli atti di causa. Infine, gli appellanti contestano, nel caso sia ammissibile la rivalutazione eseguita dal primo giudice, la decorrenza degli interessi di mora al 5% dal 1995. Nonostante quanto indicato nelle richieste di giudizio (punto B) è evidente dall’insieme dell’appello, segnatamente dalle sue motivazioni, che i convenuti chiedono in via principale di ridurre l’importo da loro dovuto agli attori a fr. 11'309.50 oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 1995 su fr. 10'732.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50 e in via subordinata chiedono che sull’importo di fr. 13'270.60 riconosciuto dal Pretore gli interessi decorrano dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'693.10 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. Gli appellanti propongono inoltre una ripartizione delle spese processuali in ragione di ¼ a carico degli attori e di ¾ a carico dei convenuti, proponendo altresì, per quanto risulta dalla motivazione dell’appello anche se non dalle domande di giudizio, di ripartire secondo la soccombenza anche le spese peritali e le indennità ripetibili, che il Pretore ha posto invece a loro carico.

  6. Nella fattispecie il Pretore, preso atto che la perizia risaliva al 2003, ha rivalutato di sua iniziativa l’importo accertato dal perito servendosi dell’indice dei prezzi della costruzione di case plurifamiliari nel Canton Ticino, per il periodo trascorso tra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2013. La tabella in questione può essere trovata ricercando: http://www4.ti.ch/index.php?id=42382: Temi, 05 Prezzi, Prezzi delle costruzioni, Tabella dati: “Indice dei prezzi delle costruzioni, secondo il genere e il tipo di costruzione, in Ticino, da ottobre 1998 (ottobre 2010 = 100) ad ottobre 2014”. La tabella statistica non figura agli atti di causa, né è stata assunta come prova ed è pacifico che il Pretore ne ha fatto uso senza offrire alle parti l’occasione di esprimersi al riguardo.

6.1 Gli appellanti sostengono che l’indice del costo delle costruzioni nel Cantone Ticino non può essere considerato alla stregua di un fatto notorio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale sono notori – quindi non soggetti all’onere di allegazione e di prova (DTF 130 III 113, consid. 3.4) – i fatti la cui esistenza è certa al punto da convincere il giudice che si tratta di fatti di pubblica notorietà (“allgemeine notorische Tatsachen”) o conosciuti soltanto dal giudice, nella misura in cui, per esempio, la prova è stata portata in un’altra procedura da lui trattata (“amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen”); in quest’ultimo caso il giudice deve tuttavia segnalare i fatti alle parti per garantire il diritto di essere sentito (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 17 p. 255; Hohl, Procedure civile, Vol. I, Berna 2001, n. 945 p. 182 segg.; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a ed., Basilea 1990, n. 636 p. 381). Un fatto può essere considerato di pubblica notorietà quando è conosciuto in maniera generale dal pubblico (DTF 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4, 138 III 194, 128 III 4). Il Tribunale federale ha ritenuto notorio, a titolo di esempio, il tasso di conversione delle monete, controllabile da chiunque via internet (DTF 137 III 623). L’ammissione dell’esistenza di fatti notori deve comunque essere usata restrittivamente, così da restare confinata a casi eccezionali. Questo principio vale soprattutto in considerazione della grande accessibilità a fonti d’informazione tramite internet (Trezzini, Francesco, in: Cocchi, Bruno/Trezzini, Francesco/Bernasconi, Giorgio A., Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 151 CPC, pag. 630). L’oggetto della presente vertenza – i costi delle costruzioni di case plurifamiliari nel Canton Ticino – si situa in un ambito specializzato. Non si tratta di circostanze o massime empiriche, ossia fondate sull’esperienza, che sono comunemente note anche a persone che non svolgono attività nel settore edile ticinese. Il metodo e il calcolo applicabile alla determinazione e quantificazione dei costi tramite la tabella reperibile sul sito del Cantone non possono pertanto essere ritenuti fatti notori, anche se possono essere reperiti su internet.

6.2 In sede di petizione gli attori si erano riservata la facoltà di adeguare le loro pretese in funzione delle risultanze istruttorie, ciò che hanno fatto con le conclusioni di causa, portando le loro pretese a un totale di fr. 34'743.10 (fr. 33'915.60 per il minor valore e fr. 827.50 per le spese preprocessuali). Nelle loro conclusioni (punto 28), gli attori hanno affermato che doveva essere considerato “l’incontestabile aumento dei costi di materiali e manodopera, a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”, e al punto 30 hanno indicato che le spese di riparazione sarebbero costate al minimo “fr. 72'770.-, somma alla quale andrà sommata la maggiorazione relativa al tinteggio della parete riportata in sede di perizia che per analogia a quanto riportato dalla perizia a pag. 23 può essere quantificata in fr. 2'000.-, la percentuale media delle differenze di costo che variano da un minimo del 10% fino all’80% e ciò nell’impossibilità di mettere a confronto tre offerte per ogni singola opera di risanamento, nonché il maggior costo di esecuzione dei lavori e dei materiali, rispetto all’anno 2003”. Su tali basi gli attori hanno stabilito in fr. 8'411.60 l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013, ritenendo dato, in pratica, un aumento pari al 45% del costo indicato dal perito espressosi nel 2003. Nel referto peritale del 9 dicembre 2003 (act. XXVI) il perito aveva in effetti indicato a pag. 6, riferendosi alla fase di pubblico concorso, che si riscontrava “sempre più spesso e in ogni campo dell’edilizia differenze di costo che variano da un minimo del 10% fino all’ 80%”. Dopo tale perizia è ancora stata assunta agli atti una delucidazione peritale del 31 luglio 2013 (act. LII). In questa occasione al perito giudiziario sono state poste diverse domande, tra le quali alcune sulla pertinenza dei costi e del minor valore indicati nella perizia del 9 dicembre 2013 (cfr. risposta pag. 11). Gli attori non hanno tuttavia posto alcuna domanda sulla questione del rincaro dei costi di costruzione.

6.3 È indubbio che nella fattispecie è applicabile il principio dispositivo e che spetta alle parti cifrare e provare le proprie pretese. Nelle loro conclusioni gli attori hanno valutato al 45% il rincaro dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 fondandosi su indicazioni, invero del tutto generiche, contenute nella perizia del 9 dicembre 2003. In occasione della delucidazione del referto peritale, avvenuta nel 2013, gli attori non hanno posto alcuna domanda al perito affinché questi determinasse in modo preciso quale era stata l’evoluzione dei costi della costruzione nel periodo tra il 2003 e il 2013. Se ne deve concludere, in simili circostanze, che le risultanze del procedimento, sulle quali il Pretore doveva fondare il proprio giudizio ai sensi dell’art. 85 CPC-TI, non consentono di ritenere provato un aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013. Il Pretore non poteva, infatti, ricercare di sua iniziativa altre prove al di fuori di quelle già ammesse e figuranti negli atti di causa, per di più a istruttoria ultimata e senza interpellare le parti.

6.4 Il minor valore spettante agli attori per i difetti delle parti comuni deve quindi essere stabilito in fr. 10'732.50, mentre il risarcimento delle spese legali preprocessuali, non più contestato in questa sede, rimane di fr. 577.50. Su quest’ultimo importo decorrono pacificamente interessi al 5% dal 2 dicembre 2013. Gli appellanti contestano invece la decorrenza degli interessi sull’importo attribuito a titolo di minor valore, che il Pretore ha stabilito dal 27 febbraio 1995, data alla quale è stato esercitato il diritto di compera e verosimilmente pagato il prezzo dell’unità immobiliare. In questa sede gli appellanti sostengono che gli interessi di mora devono decorrere dalla data d’emanazione della sentenza, ritenuto inoltre che il perito giudiziario aveva già tenuto conto dell’aumento dei costi di costruzione dal 1995 al 2003. La censura è del tutto infondata. Come citato con pertinenza dal Pretore, gli interessi sono dovuti dal momento in cui l’acquirente ha pagato il prezzo (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 885 pag. 130), vale a dire, in concreto, dal 27 febbraio 1995. In accoglimento dell’appello, il giudizio pretorile va dunque modificato nel senso che i convenuti sono condannati a versare agli attori, con vincolo di solidarietà, l’importo complessivo di fr. 11'310.- oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 1995 su fr. 10'732.50 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50.

  1. Gli appellanti contestano anche la ripartizione delle spese processuali operata dal Pretore, che ha suddiviso secondo la soccombenza (da lui stabilita in 1/9 agli attori e 8/9 ai convenuti) solo la tassa di giustizia e le spese, mentre ha posto interamente a carico dei convenuti le spese peritali, obbligandoli inoltre a rifondere agli attori un’indennità ripetibile parziale di fr. 1'800.-. In questa sede gli appellanti ritengono che la tassa di giustizia, le spese, comprese quelle peritali, debbano seguire la reciproca soccombenza, che valutano in ragione di ¼ a carico degli attori e ¾ a loro carico, e postulano una riduzione a fr. 1'500.- dell’indennità ripetibile posta a loro carico dal Pretore. Occorre premettere che in esito al presente giudizio gli attori risultano soccombenti nella misura del 68%, avendo chiesto in causa fr. 34'743.10 (con le conclusioni) e avendo ottenuto solo fr. 11'310.-. Ciò non vuol tuttavia dire che la decisione pretorile sia sbagliata per quel che concerne le spese peritali e l’indennità ripetibile. Ai sensi dell’ art. 148 cpv. 2 CPC-TI in caso di soccombenza reciproca delle parti, il Pretore poteva parzialmente o per intero ripartire le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili. Nella sentenza impugnata il primo giudice non ha invero spiegato per quale motivo ha posto a carico dei convenuti l’integralità delle spese peritali e indennità ripetibili parziali di fr. 1'800.- in favore degli attori. Gli appellanti medesimi, nondimeno, rilevano in questa sede (cfr. appello, pag. 5) che la perizia aveva permesso di accertare l’esistenza di tutti i difetti lamentati dagli attori, in precedenza sempre negati dai convenuti (cfr. risposta 13 marzo 2000, duplica 19 giugno 2000). Dal fascicolo processuale risulta in modo chiaro che i convenuti hanno sempre respinto ogni loro responsabilità per i difetti lamentati dagli attori, che la perizia ha invece dimostrato in modo inequivocabile. In simili circostanze, la decisione del Pretore di porre a carico dei convenuti l’integralità delle spese peritali e un’indennità ripetibile ridotta non eccede i limiti dell’ampio potere di apprezzamento che gli compete in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47). Gli appellanti non spiegano poi per quale motivo e su quali basi l’indennità ripetibile di fr. 1'800.- dovrebbe essere ridotta a fr. 1'500.-, tanto che al riguardo l’appello dev’essere considerato irricevibile. Si giustifica per contro di ripartire la tassa di giustizia e le spese del primo giudizio in ragione di ¼ a carico degli attori e di ¾ a carico dei convenuti, così come da quest’ultimi postulato in questa sede, al fine di tenere maggiormente conto del grado di reciproca soccombenza con la precisazione, riprendendo per analogia quanto sopra esposto, che il riparto non si fonda sul solo criterio aritmetico.

  2. In seconda istanza gli appellanti risultano vincenti sul tema dell’adeguamento dei costi di costruzione e sul riparto della tassa e spese del primo giudizio, mentre perdono sul tema degli interessi nonché sulla ripartizione delle spese peritali e delle ripetibili di prima istanza. Il valore ancora litigioso in appello è pari a fr. 12'692.60 (fr. 1'960.60 corrispondenti al rincaro dei costi della costruzione e fr. 10'732.- equivalenti agli interessi contestati in via subordinata dagli appellanti). Le spese processuali e le ripetibili della procedura di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), che può essere fissata nella proporzione di ¾ per gli appellanti e di ¼ per gli appellati. Nella commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG, versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile ridotta in favore degli appellati è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), corretti per tener conto della stringatezza dell’appello e del limitato tema posto a giudizio.

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello 18 febbraio 2014 di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti AP 1, AP 2 e AP 3 sono condannati a pagare in solido agli attori AO 1 e AO 2 la somma di fr. 11'310.- più interessi al 5% dal 27 febbraio 1995 su fr. 10'732.50 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50.

La tassa di giustizia di complessivi fr. 900.-, le relative spese in fr. 250.-, le tasse e le spese delle decisioni processuali/ordinatorie non già definitivamente accollate, da anticipare come di rito, sono solidalmente a carico degli attori per 1/4 e a carico dei convenuti per 3/4. Le spese peritali sono tutte a carico dei convenuti in solido. I convenuti inoltre, sempre in solido, rifonderanno agli attori fr. 1'800.- per ripetibili parziali.

II. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 1’000.- sono posti a carico degli appellanti in solido per 3/4 e a carico degli appellati, in solido, per 1/4. Gli appellanti rifonderanno in solido agli appellati l’importo complessivo di fr. 400.- per ripetibili ridotte di appello.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

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Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).

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