Incarto n. 12.2024.150
Lugano 10 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2023.193 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 agosto 2023 da
AP1, S______ M______ D'O______ (I) patrocinato dall'avv. PA1, L______
contro
AO1, M______ patrocinata dall'avv. PA2, Me______
con cui l’attore ha chiesto di accertare che tra lui e la AO1 è intercorso un contratto di impiego del commesso viaggiatore (1.1), di condannare la convenuta al pagamento di fr. 15'353.46 a titolo di pretese salariali e contributi LPP più interessi del 5% dal 1° marzo 2021 (1.2), di accertare che la disdetta immediata del 13 settembre 2022 è ingiustificata e di condannare di conseguenza la convenuta a corrispondergli fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato più interessi del 5% dal 13 settembre 2022 (1.3) nonché di rigettare in via definitiva per fr. 27'131.46 oltre interessi l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. _______ dell'Ufficio di esecuzione di L______ (1.4);
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 24 settembre 2024;
appellante l'attore che, con appello 25 ottobre 2024, chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente ai punti 1.1 e 1.2 nonché al punto 1.4 per l'importo di fr. 15'353.46 più interessi e di rinviare per il resto la causa al Pretore affinché si pronunci sul punto 1.3 e sul punto 1.4 limitatamente a fr. 11'778.- più interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 4 dicembre 2024 propone di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 27 gennaio 2021 AP1 e AO1 – attiva fra l'altro nella "consulenza ed analisi assicurativa per aziende e privati, studio ricerca di coperture assicurative personalizzate" (doc. B) – hanno sottoscritto un "contratto di agenzia" in virtù del quale il primo (denominato "agente") si impegnava a procacciare alla società potenziali clienti interessati ai servizi di brokeraggio assicurativo da essa forniti a fronte della corresponsione di una provvigione le cui modalità di calcolo erano stabilite in una tabella allegata (Allegato A1) al contratto (doc. C). Il rapporto contrattuale è stato disdetto dalla AO1 con effetto immediato il 13 settembre 2022 (doc. J).
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2023.43), con petizione (azione parziale) 7 agosto 2023 AP1 ha convenuto in giudizio la AO1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere l'accertamento che tra lui e la AO1 è intercorso un contratto di impiego del commesso viaggiatore nel senso degli art. 347 segg. CO (1.1), la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'353.46 a titolo di pretese salariali e contributi LPP più interessi del 5% dal 1° marzo 2021 (1.2), l'accertamento che la disdetta immediata del 13 settembre 2022 era ingiustificata e quindi la condanna della convenuta a corrispondergli fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato più interessi del 5% dal 13 settembre 2022 (1.3) come pure il rigetto in via definitiva per fr. 27'131.46 oltre interessi dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. _______ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano (1.4). In estrema sintesi, l'attore ha sostenuto che, contrariamente alla sua forma, il rapporto contrattuale andava qualificato come contratto d'impiego del commesso viaggiatore e la disdetta immediata del 13 settembre 2022 era ingiustificata. Onde le pretese (parziali) per salari (netti) e contributi LPP di complessivi fr. 15'353.46 per le sole mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021 e la richiesta di un'indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 11'778.- (pari a due mensilità lorde).
C. Con osservazioni 25 settembre 2023 la AO1 si è integralmente opposta alla petizione, rilevando in sostanza che le parti avevano consapevolmente ed effettivamente concluso un contratto di agenzia ed escludendo che l'attore fosse assoggettato a un rapporto di subordinazione nei suoi confronti. Le parti hanno ribadito le proprie posizioni con replica spontanea del 17 ottobre e duplica spontanea dell'8 novembre 2023.
D. Esperita l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 24 e 27 giugno 2024 in cui i contendenti hanno mantenuto il loro punto di vista, il Pretore con decisione 24 settembre 2024 ha dichiarato irricevibili le richieste di accertamento contenute nei punti 1.1 e 1.3 del petitum e per il resto ha respinto la petizione. Egli non ha riscosso oneri processuali ma ha obbligato l'attore a rifondere alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 ottobre 2024 con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente ai punti 1.1 e 1.2 nonché al punto 1.4 per l'importo di fr. 15'353.46 più interessi e di rinviare per il resto la causa al Pretore affinché si pronunci sul punto 1.3 e sul punto 1.4 limitatamente a fr. 11'778.- più interessi, protestando spese e ripetibili (fr. 1'500.- per la procedura di conciliazione, fr. 6'000.- per il primo e fr. 2'500.- per il secondo grado) di entrambe le sedi.
F. Con risposta 4 dicembre 2024 la AO1 propone di respingere l'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto:
La decisione impugnata è una decisione finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Introdotto (il 25 ottobre 2024, ultimo giorno utile) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla notificazione del giudizio – avvenuta il 25 settembre 2024 – l'appello in esame è tempestivo. Come è tempestiva la risposta all'appello, presentata il 4 dicembre 2024 entro il termine di 30 giorni assegnato da questa Camera (v. art. 312 CPC).
Nella decisione impugnata il Pretore, accertata la propria competenza territoriale in virtù della CLug e della LDIP come pure l'applicazione del diritto svizzero (per il rinvio dell'art. 121 cpv. 1 LDIP: luogo di compimento abituale del lavoro) e, trattandosi di controversia in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, del principio inquisitorio sociale (art. 247 CPC), ha anzitutto rilevato che le domande volte ad accertare che tra le parti fosse intercorso un contratto di impiego del commesso viaggiatore (punto 1.1 del petitum) e che la disdetta immediata del 13 settembre 2022 fosse ingiustificata (punto 1.3 del petitum) erano sussidiarie rispetto alle conseguenti domande condannatorie formulate ai punti 1.2 e 1.3 del petitum, sicché le stesse andavano dichiarate irricevibili per mancanza di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; loc. cit., pag. 4 seg.).
Dovendosi stabilire se il contratto, formalmente indicato di agenzia (doc. C), fosse effettivamente da qualificare come tale (art. 418a segg. CO) o come contratto di impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO), il Pretore ha ricordato che la distinzione fra i due contratti non è agevole poiché sia il commesso viaggiatore sia l'agente svolgono i medesimi compiti. La differenza principale risiede nel fatto che mentre l'agente svolge la sua professione a titolo indipendente, il commesso viaggiatore si trova in un rapporto giuridico di subordinazione nei confronti del datore di lavoro. Enunciati alcuni elementi che caratterizzano un rapporto di subordinazione (limitazioni nell'organizzazione del lavoro e nella gestione del tempo; vincolo a istruzioni e direttive, come l'obbligo di inviare rapporti periodici all'azienda rappresentata o di visitare un certo numero di clienti), il Pretore ha precisato che decisivo per l'esistenza di un tale rapporto è che il lavoratore sia integrato in una struttura lavorativa gerarchica estranea e riceva istruzioni da determinati superiori (STF 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid. 4.3.1). Fermo restando che occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso e non fermarsi alla denominazione delle parti, egli ha rammentato che l'onere dell'allegazione e della prova in merito alla stipulazione di un contratto d'impiego del commesso viaggiatore spetta al lavoratore attore (loc. cit., pag. 5 seg.).
Appurato che il contratto 27 gennaio 2021 (doc. C) era chiaramente qualificabile come contratto di agenzia perché non prescriveva alcun vincolo di subordinazione (né di tempo, né di luogo o di modalità: doc. C), il primo giudice non ha ravvisato alcun accordo verbale – tesi sostenuta dall'attore solo in sede di interrogatorio ma non anche nei propri allegati di causa – divergente dal doc. C. Quanto alla possibilità che il rapporto effettivamente concretizzatosi tra le parti suffragasse un vincolo di subordinazione, l'istruttoria non aveva confermato la tesi attorea secondo cui egli avrebbe dovuto mettere a disposizione della convenuta tutto il suo tempo lavorativo, presentarsi più volte al mese presso la sede di costei per partecipare a formazioni e riunioni e seguire precise istruzioni su come svolgere la propria attività. Né l'attore aveva circostanziato o fornito alcuna prova del fatto che le parti si fossero accordate sullo svolgimento dell'attività anche nell'ambito del commercio dei metalli, per tacere del fatto che siffatta attività non era contemplata dal contratto stipulato il 27 gennaio 2021 e tanto meno rientrava nello scopo sociale della AO1. È vero che M______ D______ aveva discusso di questa attività con l'attore e che la convenuta gli aveva pagato una (sola) provvigione a tale titolo (ma senza riconoscere alcun obbligo). Tuttavia era verosimile che M______ D______ – che tra l'estate del 2021 e il 28 maggio 2022 nemmeno era organo della convenuta e non avrebbe dunque potuto modificare il contratto in essere tra le parti in causa - non agisse a nome e per conto della convenuta, ma per sé stesso, di modo che anche eventuali direttive da lui rilasciate all'indirizzo dell'attore non sarebbero state idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto di subordinazione con la AO1 (pag. 6 a 9).
Senza contare che le audizioni collimanti dei testi D______ F______ e F______ B______ – i quali pure erano legati da un simile contratto di collaborazione con la convenuta – tendevano a dimostrare la tesi della AO1 in merito all'indipendenza dell'attore e all'assenza di vincoli di tempo, di partecipazione a corsi di formazione, di liste clienti e di direttive su come presentarsi con gli stessi. Dichiarazioni confermate nella sostanza anche da A______ A______ P______ in occasione dell'interrogatorio della convenuta (loc. cit., pag. 9 seg.).
Ciò posto, il Pretore ha concluso che l'esistenza di un rapporto di subordinazione non era stata provata e ha ritenuto che gli elementi formali (quali la qualifica dell'attore da parte delle assicurazioni sociali, l'indicazione fornita dalla convenuta nella richiesta per ottenere un permesso G per frontalieri, il rilascio dei certificati di salario come pure il fatto che la convenuta avesse assicurato l'attore contro gli infortuni e che quest'ultimo disponesse di un indirizzo di posta elettronica aziendale e di un biglietto di visita su cui figurava, accanto al logo aziendale, che egli agiva in qualità di "consulente" di AO1) non erano sufficienti per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro. Onde il rigetto delle pretese salariali e di ogni indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c CO; loc. cit., pag. 10 seg.).
Ora, per quanto riguarda il primo argomento (ricevibilità della richiesta di accertamento nel punto 1.3), lo stesso Pretore ha rilevato che l'attore aveva contestualmente formulato una domanda di condanna (a fr. 11'778.- per indennità da licenziamento ingiustificato). Ne segue che la domanda – sussidiaria – di accertamento circa la natura ingiustificata della disdetta immediata non aveva più ragione di essere vagliata (DTF 135 III 378 consid. 2.2 con riferimenti). Su tale punto l'appello cade dunque nel vuoto. Per quel che è del secondo argomento (ricevibilità della richiesta di accertamento nel punto 1.1), invece, la questione può rimanere irrisolta, visto che, comunque sia, le regole del contratto d'impiego del commesso viaggiatore non si applicano per quanto si dirà in appresso.
A parte però che quanto affermato nel citato passaggio della replica spontanea ancora non suffraga – e da lungi – l'esistenza di un esplicito accordo verbale divergente dal doc. C, l'appellante perde di vista che il teste D______ F______ – per quanto accertato dallo stesso Pretore e non affrontato nell'appello – in realtà si era espresso in tutt'altro modo e, dopo avere dichiarato di conoscere le condizioni del contratto con l'attore che erano le medesime delle sue, aveva confermato che AP1 era un indipendente (decisione impugnata, pag. 6 con riferimento al verbale 9 aprile 2024, pag. 1 seg.). Poco importa al riguardo se – come ravvisato dal Pretore (decisione impugnata, pag. 6) ma contestato dall'appellante (memoriale, pag. 6) – egli sia o meno effettivamente caduto in contraddizione per avere rivendicato un salario giusta l'art. 349a cpv. 2 CO (applicabile nel caso in cui la retribuzione consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione, a conferma, secondo il Pretore, della effettività dell'accordo scritto del doc. C) anziché quello (fr. 36'000.- annui) indicato nella richiesta di rilascio del permesso per frontaliere G (doc. E). La decisione impugnata resiste al proposito alla critica.
L'argomentazione è anzitutto lacunosa nella misura in cui l'appellante non si confronta sufficientemente con la motivazione pretorile che, fra l'altro, ha spiegato (decisione impugnata, pag. 10) come la qualifica di dipendente nell'ambito delle assicurazioni sociali non corrisponda a quella di lavoratore nel senso degli art. 319 segg. CO (cfr. al riguardo ad esempio Mathys in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4a edizione, n.17 ad art. 418a CO con richiami) e come, in particolare, la copertura contro gli infortuni da parte della convenuta configurasse una prestazione facoltativa ("A titolo di prestazione suppletoria, la Società garantisce inoltre all'Agente copertura LAINF e previdenziale paragonabile a quella di un lavoratore dipendente" [doc. 5]). Ma anche a prescindere da questa riserva di ordine formale, l'appello non sarebbe su questo punto destinato a miglior sorte ove solo si consideri che per giurisprudenza invalsa i criteri formali (quali le dichiarazioni delle parti, i prelievi degli oneri sociali o la classificazione dell'attività come dipendente nel diritto fiscale o previdenziale), che in concreto potevano effettivamente far sorgere qualche dubbio, assumono importanza secondaria, prioritari essendo i criteri sostanziali relativi al modo in cui la prestazione lavorativa è effettivamente eseguita, quali il grado di libertà nell'organizzazione del lavoro e nella gestione del tempo, l'assoggettamento dell'interessato a istruzioni e direttive rigorose sull'esecuzione del lavoro e la condotta da tenere durante il suo svolgimento comportanti l'obbligo di fornire rapporti periodici, di visitare un numero minimo di clienti o di raggiungere una cifra di affari minima (STF 4A_93/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 3.6 e 3.8, 4A_86/2015 del 29 aprile 2015 consid. 4.1, 4C.276/2006 del 25 gennaio 2006 consid. 5 con rinvii), sui quali il Pretore – a ragione – ha incentrato la propria valutazione e sui quali si tornerà qui di seguito nei limiti delle censure sollevate.
Quanto al velato rimprovero mosso al Pretore di aver giustificato un comportamento scorretto della convenuta che "potrebbe astrattamente essere persino letto come un tentativo di agire in frode alle assicurazioni sociali", l'appellante – cui nulla impediva di presentare personalmente una denuncia – non fornisce chiari indizi di reato che impongano l'azione pubblica ai sensi dell'art. 27a LOG. In particolare non pretende che la convenuta abbia, con l'inganno, ottenuto illecitamente (per sé o per terzi) prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui non vi era diritto (art. 148a CP).
A parte la dubbia ricevibilità del generico e indiscriminato rinvio agli allegati di prima sede, non incombendo all'autorità di appello passarli in rassegna per trovare gli argomenti utili alla parte – oltretutto patrocinata – che se ne prevale (STF 5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6), l'appellante trascura che i messaggi audio e telefonici in questione (doc. Z, AA, HH) che egli neppure si cura di specificare (così in relazione al plico doc. HH, composto di 52 pagine di messaggi telefonici) si riferiscono perlopiù all'attività del commercio di metalli che tuttavia esula – anche per quanto si dirà ancora in appresso (sotto, consid. 8) – dal campo di esame della presente procedura.
Vanamente l'appellante equivoca sul senso e la portata dell'invito ricevuto dalla convenuta a partecipare alla formazione, dimenticando oltretutto che il termine usato dal Pretore è quello che costui ha ripreso dal verbale d'interrogatorio dell'interessato, firmato e approvato alla presenza del proprio legale (verbale 8 aprile 2024, pag. 3 in alto). A parte ciò, l'appellante non spiega quali conseguenze giuridiche egli intenda trarre a sostegno della propria posizione dalla partecipazione alle poche riunioni da lui indicate e dalle – non meglio specificate e in virtù del vago rinvio agli atti istruttori finanche improponibili – lamentele che ne sarebbero derivate. Senza contare che – per quanto accertato dal Pretore in esito alla audizione di D______ F______ e non revocato specificatamente in dubbio dall'appellante – "era facoltà di ognuno (…) se seguire o meno queste formazioni" (decisione impugnata, pag. 9, in mezzo). Che poi l'attore non fosse "iscritto FINMA" e non potesse quindi firmare i contratti è stato rilevato dallo stesso Pretore laddove, riportando la dichiarazione del teste D______ F______, ha appurato che siccome costui era iscritto alla FINMA (a differenza dell'attore), egli era "tenuto ad affiancarlo in consulenza sul cliente che fissava lui (AP1, ndr), in quanto se c'era da formalizzare un contratto lui non poteva firmare" (decisione impugnata, pag. 9). Perché poi tale circostanza inciderebbe sulla qualifica dell'attore e sull'esistenza di un rapporto di subordinazione l'appellante neppure spiega (né è dato a divedere), sicché non occorre attardarsi oltre sulla questione. Come senza rilievo è il non meglio specificato accenno al fatto che egli sarebbe stato assunto come "segnalatore", ovvero come "procacciatore d'affari", tale qualifica potendosi ad ogni modo attagliare all'agente quanto al commesso viaggiatore i quali esercitano una funzione economica identica (DTF 129 III 664 consid. 3.2) e mediano o stipulano contratti in qualità di rappresentanti di un padrone di azienda in nome e per conto di costui (Geiser/Müller/Pärli, Arbeitsrecht in der Schweiz, 5a edizione, pag. 86 n. 152; Portmann/Wildhaber/Rudolph, Schweizerisches Arbeitsrecht, 5a edizione, Mathys, op. cit., n. 14 ad art. 418a CO; Senti, Gestaltungsmöglichkeiten beim Handelsreisendenvertrag in: AJP 2017 pag. 508).
Preliminarmente si osserva che l'appellante non discute la mancanza di indicazioni rilevata dal primo giudice (decisione impugnata, pag. 7 seg. e pag. 9) in merito allo svolgimento dell'attività (di base) di procacciatore di clienti per il servizio di brokeraggio assicurativo fornito dalla AO1 secondo quanto previsto nel contratto doc. C (sopra, lett. A), ma incentra le proprie obiezioni sulla pretesa collaborazione nell'ambito del commercio dei metalli. Ma anche riguardo a tale ambito, contrariamente a quanto sostiene l'attore, al Pretore non è sfuggito che la convenuta abbia pagato una – sola – provvigione a questo titolo. È l'appellante che non si confronta con l'accertamento pretorile secondo cui nessun mezzo di prova – e tanto meno il generico rinvio ai doc. Z e AA – dimostrava la circostanza di un accordo fra le parti inerente a questo ambito di attività. Nella misura in cui, una volta di più, si limita ad accennare al non meglio circostanziato "copioso scambio di messaggi" l'appellante non soddisfa le esigenze minime di motivazione dell'art. 311 cpv.1 CPC. Per il resto, egli nemmeno discute l'accertamento pretorile, stando al quale era M______ D______ a metterci i soldi (decisione impugnata, pag. 8 in fondo con riferimento al doc. Z, terzo foglio) né quello secondo cui costui tra l'estate del 2021 e il 28 maggio 2022 non era organo della convenuta sicché neppure avrebbe potuto modificare il contratto doc. C. Senza contare – per abbondanza – che per qualsiasi modifica del rapporto contrattuale ("all'interno del rapporto lavorativo in essere e non certo all'esterno": memoriale, pag. 8) occorreva la pattuizione scritta tra le parti (art. 9.1 del contratto doc. C) che in concreto non è stata pacificamente osservata. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
Relativamente alle audizioni testimoniali, l'appellante deplora che il Pretore non abbia speso parola sul fatto che i due testimoni sentiti (D______ F______ e F______ B______) fossero entrambi "dipendenti" della convenuta con un contratto analogo a quello che lo legava alla AO1 e fossero quindi stati "invitati" a sostenere la tesi di quest'ultima (memoriale, pag. 8, n. 19). Ora, quand'anche le deposizioni fossero da apprezzare con una certa prudenza per tenere conto dei rapporti economici esistenti con la convenuta, la tesi ricorsuale si esaurisce in una congettura. L'appellante non pretende poi che i testi abbiano dichiarato il falso né accenna ad atti istruttori che sconfesserebbero quanto da loro (oltre che anche dall'azionista di maggioranza della convenuta, A______ A______ P______: decisione impugnata con riferimento al verbale 8 aprile 2024, pag. 6) espresso in maniera lineare e coerente sulle modalità di esercizio dell'attività. Senza dimenticare per abbondanza che l'onere della prova incombeva all'attore e che spettava semmai a lui dimostrare che gli atti istruttori e in particolare le deposizioni dei testi confermassero la sua tesi del rapporto di subordinazione (e non alla convenuta il contrario). Al proposito non giova dunque dilungarsi.
L'appellante fa altresì carico al Pretore di non essersi pronunciato su molti elementi da lui addotti a sostegno della propria posizione, segnatamente sulla circostanza secondo cui l'assicuratore infortuni del "datore di lavoro" avesse ricevuto da M______ D______ indicazioni sul "dipendente AP1", e più precisamente sul fatto che "da marzo 2022 il contratto del Sig. AP1 è a provvigione" (memoriale, pag. 8 seg.). A parte però che l'interessato non illustra dove, nei suoi allegati, avrebbe invocato siffatta circostanza ma si limita a rinviare, per di più genericamente, al fascicolo richiamo doc. II°, egli sorvola sulla – già ricordata (sopra, consid. 5) – motivazione pretorile secondo cui la convenuta aveva assicurato l'attore contro gli infortuni a titolo facoltativo e di prestazione suppletoria onde garantire all'agente una copertura LAINF e previdenziale paragonabile a quella di un datore di lavoro (v. sopra, consid. 5). Anche al riguardo l'appello manca così di consistenza.
Contrariamente a quanto pretende l'appellante (memoriale, pag. 9), egli non ha dimostrato "con numerosissimi elementi" l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti. A ben vedere egli nemmeno è riuscito a smontare l'accertamento pretorile (decisione impugnata, pag. 9) secondo cui le collimanti audizioni testimoniali (in linea anche con quelle di A______ A______ P______) dimostravano piuttosto la tesi contraria della convenuta e confermavano che egli lavorava senza vincoli di tempo e di luogo, non aveva obblighi di formazione e non aveva imposizioni sui clienti da seguire né direttive da ottemperare in merito alle modalità in cui presentarsi a costoro e svolgere il proprio lavoro. E in difetto di una chiara facoltà d'istruzione e di controllo della convenuta come pure di una integrazione dell'attore nella struttura organizzativa della AO1 (v. Aubert in: Commentaire romand, CO I, 3a edizione, n. 7 ad art. 347), la decisione del Pretore di non riconoscere un rapporto di subordinazione e di non considerare sufficienti gli aspetti formali – secondari (sopra, consid. 5) – sollevati dall'interessato (e in buona parte relativizzati dallo stesso giudice) per ammettere un contratto di lavoro, e con esso le pretese salariali e l'indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), resiste alla critica.
Con riferimento alle provvigioni – epiloga l'appellante – sarebbe poi emerso in causa che non gli è stato corrisposto il dovuto. In particolare egli avrebbe dovuto ricevere la provvigione "per tre due [sic] contratti e una intermediazione per affari legali, avendo diritto a ricevere un totale di provvigioni pari a CHF 1'704.-". Tuttavia il Pretore non avrebbe speso parola per questa voce di "salario" che era dovuta a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti (memoriale, pag. 9).
Per tacere della imprecisione e della estensione della richiesta (che comprende una provvigione per intermediazione di non meglio specificati "affari legali"), l'appellante dimentica che egli in prima sede non ha formulato alcuna richiesta di giudizio volta a ottenere fr. 1'704.- per provvigioni (cfr. da ultimo il memoriale conclusivo, in cui le richieste pecuniarie formulate dal suo patrocinatore si limitavano, senza possibilità di equivoco, all'importo di fr. 15'353.46 a titolo di pretese salariali per le mensilità da febbraio ad aprile 2021 e contributi LPP come pure all'importo di fr. 11'778.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato). Richiesta che l'appellante omette per altro di avanzare – almeno in subordine – anche in questa sede. La doglianza sfugge pertanto manifestamente alla critica.
Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Per quel che è delle spese processuali, ove la natura della pretesa è – come nella fattispecie – contestata e incide sulla questione delle spese come pure sul merito della controversia, torna applicabile – per analogia – la teoria dei fatti doppiamente rilevanti (DTF 141 III 294 consid. 5.2). La natura della pretesa così come è invocata dall'attore determina pertanto se la procedura è onerosa, salvo che la tesi attorea appaia d'acchito speciosa o incoerente oppure sia smentita immediatamente e senza equivoco dagli atti (Dietschy-Martenet in: Petit commentaire, CPC, Basilea 2021, n. 12 ad art. 114). Nel caso specifico, quand'anche la tesi attorea reiterata in questa sede si riveli infondata, essa non poteva dirsi a priori speciosa e incoerente o immediatamente smentita dagli atti, non foss'altro per gli aspetti formali di cui si è detto dianzi (sopra, consid. 5) e che potevano legittimamente far sorgere qualche dubbio. Non si riscuotono pertanto emolumenti neppure per questa sede. La AO1, che ha presentato la propria risposta all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha invece diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Per analogia alle considerazioni testé illustrate, il valore litigioso (fr. 27'131.46.-) supera la soglia di fr. 15'000.- ai fini di un ricorso al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. Hänni/Meyer in: Basler Kommentar, BGG, 3a edizione, n. 13 ad art. 74 LTF).
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 25 ottobre 2024 di AP1 è respinto.
Non si riscuotono spese processuali. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).