Incarto n. 12.2013.34
Lugano 9 aprile 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2001.4 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con petizione 18 dicembre 2000 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con la quale ha chiesto di condannare la convenuta al versamento di fr. 54'015.05 oltre interessi “sul conto della Pretura” e di versarlo poi “secondo le risultanze di cui alla sentenza alla causa di stato (inc. OA.1998.9357) introdotta con petizione del 5 agosto 1998 presso la Pretura del Distretto di Lugano (sezione 6), o qualsiasi altra che dovesse subentrare nella vertenza matrimoniale, che contrappone AO 1 al marito __________ __________”;
importo ridotto con domanda 14 luglio 2005 a fr. 27'007.80 da versare direttamente all’attrice;
domanda avversata dalla controparte che ne ha postulato la reiezione;
richiamato il decreto 24 agosto 2007 con cui il Pretore ha accolto la domanda 14 luglio 2005 dell’attrice volta a ridurre la propria richiesta di giudizio a fr. 27'007.80;
e sulla quale il primo giudice ha statuito con sentenza 28 dicembre 2012, accogliendo integralmente la petizione;
appellante la convenuta che con appello 22 febbraio 2013 chiede la riforma del giudizio querelato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 23 aprile 2014 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie e contestuale richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
preso atto della replica spontanea 6 maggio 2013 della convenuta e della duplica spontanea 8 maggio 2013 dell’attrice;
richiamata la decisone 20 novembre 2014 con la quale la Presidente di questa Camera ha respinto la domanda di AO 1 di ammissione al gratuito patrocinio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 8 maggio 1998 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo, tra le altre cose, che fosse pronunciata la separazione dal coniuge per tempo indeterminato. Il 6 agosto 1998 la controparte si è opposta alle domande avversarie e ha postulato in via riconvenzionale il divorzio. Con replica rispettivamente risposta riconvenzionale 28 settembre 1998 la moglie ha confermato la propria petizione e si è opposta in via principale alla domanda riconvenzionale e, in via subordinata, ha postulato a sua volta il divorzio con l’adozione della medesima regolamentazione proposta in petizione per quanto concerne le conseguenze accessorie, integrata dalla richiesta di accredito in suo favore di una quota di fr. 100'000.- (adeguabili) da prelevare dalla prestazione d’uscita LPP del marito. Negli ulteriori allegati preliminari le parti si sono confermate nei loro punti di vista (cfr. sentenza di divorzio 8 aprile 2004, inc. OA.1998.357, agli atti quale documento allegato allo scritto 10 giugno 2004 dall’avv. __________ __________).
B. Con scritto 31 maggio 1999 __________ __________, a quel tempo coniuge di AO 1, ha chiesto al Consiglio di fondazione della AP 1 di provvedere al versamento in suo favore dell’avere di cassa pensione, motivando la sua domanda con la cessazione dell’attività lavorativa in Svizzera e il trasferimento in __________. Oltre alla firma del richiedente sulla missiva era stata apposta una firma manoscritta “AO 1” sopra la dicitura “la moglie per il consenso” (doc. F, foglio 3).
C. Statuendo su istanza 17 giugno 1999 di AO 1 con decreto superprovvisionale 22 giugno 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato alla __________ di non svolgere alcuna operazione che intaccasse l’avere di uscita o qualsiasi altra possibile prestazione previdenziale di __________ __________ (doc. D). Il decreto in questione è stato intimato il giorno successivo tramite il Zivilgericht di Basilea città (doc. E). Il 1° luglio 1999 il primo giudice ha poi respinto l’istanza 17 giugno 1999 di adozione di misure cautelari, spiegando che dalla documentazione prodotta dalla AP 1 emergeva che l’avere pensionistico del marito gli era stato accreditato con l’accordo della moglie, che aveva firmato il relativo documento (doc. F).
D. Con petizione 18 dicembre 2000 AO 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, AP 1, chiedendo la condanna di quest’ultima al versamento sul conto della Pretura di fr. 54'015.05 oltre interessi, somma destinata a essere utilizzata “secondo le risultanze di cui alla sentenza alla causa di stato (inc. OA.98.357) introdotta con petizione del 5 agosto 1998 presso la pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, o qualsiasi altra che dovesse subentrare nella vertenza matrimoniale, che contrappone AO 1 al marito __________ __________”. Con risposta 8 giugno 2001 la controparte si è opposta alla domanda avversaria, postulandone la reiezione. Negli ulteriori allegati preliminari le parti hanno confermato le loro richieste. Con ordinanza 22 gennaio 2003 la causa (inc. OA.2000.372) è stata attribuita al Pretore della sezione 2 del Distretto di Lugano, rubricando la medesima con il n. OA.2001.4. Con domanda 14 luglio 2005 l’attrice ha ridotto la propria pretesa a fr. 27'007.80 da versare a lei direttamente (fascicolo corrispondenza). Con decreto 24 agosto 2007 il Pretore ha accolto tale richiesta. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale 28 novembre 2012 le parti hanno ribadito i loro antitetici punti di vista. Statuendo con sentenza 28 dicembre 2012 il Pretore ha integralmente accolto la petizione.
E Nel frattempo, l’8 aprile 2004 il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra AO 1 e __________ __________. Tra le altre cose a titolo di scioglimento e parziale liquidazione del regime matrimoniale dei beni ha condannato l’ex marito a versare alla controparte fr. 27'007.80 oltre interessi “previa deduzione dell’eventuale capitale che dovesse esser riconosciuto a favore di quest’ultima nell’ambito della procedura da essa incoata contro la ex cassa pensione di __________ __________ (AP 1) avanti la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2” (inc. OA.1998.357, dispositivo n. 1 primo paragrafo). Tale giudizio è cresciuto in giudicato.
F. Con appello 22 febbraio 2013 la convenuta è insorta contro la sentenza 28 dicembre 2012 menzionata sopra, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione. Con risposta 23 aprile 2014 l’attrice postula invece la reiezione del gravame e ha chiesto di essere ammessa, per la procedura di appello, al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con replica spontanea 6 maggio 2013 e duplica spontanea 8 maggio 2013 le parti hanno ribadito le loro antitetiche richieste. Il 20 novembre 2014 la Presidente di questa Camera ha respinto la domanda di AO 1 di ammissione al gratuito patrocinio.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
In relazione al gravame in questione la legale dell’appellante produce copia della procura sottoscritta da “” e “” (doc. 2). Nel momento in cui è stato inoltrato il memoriale il primo era iscritto a Registro di commercio come “membro + gerente” avente potere di firma collettiva a due, mentre il secondo non risulta iscritto. Allegata alla petizione 18 dicembre 2000 vi è tuttavia copia della procura sottoscritta da “” e “” (doc. 1). All’epoca il primo era iscritto come testé indicato e il secondo quale “vice presidente” con diritto di firma collettiva a due. Dalla procura in questione risulta che la mandataria, ossia l’avv. dr. RA 1, era stata autorizzata anche a inoltrate rimedi giuridici in relazione alla causa. Ne consegue che il conferimento di tale procura vale anche per la qui presente attività ricorsuale.
Il 6 maggio 2013 l’appellante ha trasmesso a questa Camera una replica spontanea. L’8 maggio 2013 l’attrice ha a sua volta inviato una presa di posizione, opponendosi al contenuto del memoriale testé citato e affermando la sua irricevibilità. Ora, secondo la prassi è oramai pacifica l'ammissibilità di allegati spontanei delle parti in tutte le procedure, anche senza autorizzazioni specifiche. Nondimeno, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale e al diritto di essere sentito sancito dall'art. 53 cpv. 1 CPC, la dottrina ammette la possibilità di replica e duplica spontanea in appello unicamente entro un breve periodo di tempo (II CCA, sentenza inc. 12.2011.65 del 18 febbraio 2013 consid. 2 con riferimenti). Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto eccessivo un periodo di diciotto giorni (Trezzini in: Cocchi /Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC svizzero, Lugano 2011, nota 176 a pag. 104 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale inc. 4A_446/2009 dell’8 dicembre 2009 consid. 1.3). Dal canto suo questa Camera, seppur senza pronunciarsi con un giudizio definitivo, ha peraltro espresso perplessità a fronte di una replica spontanea inviata dopo venti giorni (sentenza inc. 12.2011.86 del 30 gennaio 2012 consid. 2). La convenuta non dimostra il momento in cui la risposta le è stata notificata, limitandosi ad affermare che ciò è avvenuto il 2 maggio 2013. Sia come sia, tale memoriale è stato intimato all’appellante il 24 aprile 2013 e ricevuto al più presto il giorno successivo. Tra il 26 aprile 2013 e il 6 maggio 2013 vi sono unicamente undici giorni, sicché la replica spontanea è senz’altro tempestiva. Lo stesso dicasi della duplica spontanea, inviata il giorno successivo alla notifica dell’allegato di controparte.
Le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”; Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317; II CCA, sentenza inc. 12.2012.95 dell’11 febbraio 2013 con riferimenti). In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 pag. 6684; Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 35 ad art. 152), permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; II CCA, sentenza inc. 12.2012.95 dell’11 febbraio 2013).
4.1 L’appellante produce un estratto della Neue Zürcher Zeitung (NZZ) del 12 febbraio 2013, pag. 19 (doc. 3). Essa afferma che come emerge da tale articolo con sentenza di cui all’inc. 2C_828/2011 il Tribunale federale ha affermato la priorità della CEDU sulla Costituzione federale, anche in ambiti che esulano dal diritto penale. A dire dell’appellante, quindi, tutta la procedura in oggetto sarebbe da esaminare di nuovo (memoriale, pag. 3 in fondo). Non si comprende, tuttavia, il motivo per cui sia rilevante, ai fini di causa, l’assunzione dell’articolo del quotidiano in questione, dato che la legale della convenuta poteva limitarsi a menzionare la sentenza ivi indicata. Ne consegue il doc. 3 prodotto in appello è irricevibile.
4.2 La convenuta chiede che siano richiamati in appello gli inc. OA.2001.4 e OA.2000.372 della Pretura, le sentenze del Tribunale federale inc. 4C.146/2005, 4C.148/2005 e 4C.124/2005 del 22 novembre 2005, con la documentazione allegata in particolare la sentenza di questa Camera inc. 12.2005.83 del 21 aprile 2005 e l’appello 11 aprile 2005 (memoriale, pag. 30 in fondo). Sennonché, essi fanno già parte degli atti del procedimento.
L’avv. dr. RA 1 postula di essere sentita personalmente. La legale non motiva in alcun modo la sua richiesta. Non si comprende nemmeno in cosa consista l’assunzione da ella auspicata, nel senso che non è dato di capire se si tratta di una richiesta di assunzione quale teste o altro e in che misura possa essere importante ai fini di causa. Va ricordato che non vi è violazione del diritto di essere sentito qualora il giudice nega l’assunzione di un mezzo di prova, oppure non tratta un’allegazione, che non risulta essere importante ai fini del giudizio (cfr. sentenza del Tribunale federale inc. 5A_419/2009 del 15 settembre 2009 consid. 3.1). In assenza di qualsivoglia ragguaglio in merito la domanda della legale della convenuta dev’essere quindi disattesa.
Nel caso precipuo è necessario esaminare, in primo luogo, l’esistenza o meno della giurisdizione civile. L’appellante solleva anche in appello la questione del giudice competente giusta l’art. 73 LPP e critica il Pretore per non aver, in definitiva, esaminato l’esistenza della giurisdizione civile. Come detto (sopra, consid. 1), la procedura innanzi al primo giudice è disciplinata dal CPC/TI. Occorre quindi esaminare l’esistenza del presupposto processuale della giurisdizione secondo tale normativa. La giurisdizione è un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 cpv. 1 n. 1 CPC/TI), il cui difetto comporta la reiezione in ordine dell’atto processuale, da decidere con decreto (art. 99 cpv. 2 e 100 cpv. 1 CPC/TI). Gli atti eseguiti in difetto di giurisdizione sono nulli secondo l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC/TI (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, nota 2 a pié di pag. 20). Si aggiunga che la giurisdizione civile figura evidentemente tra i presupposti processuali dell’art. 59 CPC, anche se non espressamente menzionata (cfr. Zingg, Berner Kommentar, ZPO 1-149 ZPO, Vol. I, Berna 2012, n. 14 ad art. 59 ZPO).
7.L’appellante invoca espressamente la mancanza della giurisdizione civile, facendo peraltro esplicito riferimento all’art. 73 LPP. La controparte ha risposto, su questo punto, indicando più volte nel proprio memoriale che la questione è già stata decisa definitivamente e che, in ogni caso, la causa è stata fondata sull’art. 41 CO. Per decidere se vi è giurisdizione civile oppure se sono competenti i tribunali designati dall’art. 73 LPP occorre fondarsi sulle richieste di giudizio e sui fatti invocati a sostegno di tali conclusioni (DTF 128 V 245 consid. 2a, recentemente confermato con sentenza inc. 9C_697/2014 del 5 marzo 2015 consid. 3, destinata a pubblicazione). Al contrario di quanto sostenuto dall’attrice non è invece determinante la veste giuridica che la parte pretende attribuire al proprio postulato. In caso contrario, la giurisdizione e la competenza materiale dipenderebbe unicamente dal volere dell’attore, indipendentemente dalle circostanze di fatto e dalle richieste di giudizio, in evidente spregio della regolamentazione prevista dal legislatore. Per quanto concerne la sua seconda censura (res iudicata) si rinvia a quanto è illustrato di seguito (consid. 9).
8.Nella fattispecie è utile ripercorrere le tappe procedurali inerenti alla questione della competenza del giudice adito.
8.1 Con petizione 18 dicembre 2000 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo la condanna di AP 1 al versamento sul conto della Pretura di fr. 54'015.05 oltre interessi, somma destinata a essere utilizzata “secondo le risultanze di cui alla sentenza alla causa di stato (inc. OA.98.357) introdotta con petizione del 5 agosto 1998 presso la pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, o qualsiasi altra che dovesse subentrare nella vertenza matrimoniale, che contrappone AO 1 al marito __________ __________”. L’attrice ha fondato l’azione sull’atto illecito (art. 41 CO), che ella ravvedeva nell’avvenuto versamento dell’indennità di libero passaggio a __________ __________ (a quel tempo suo coniuge), senza il suo consenso e in contrasto con un provvedimento cautelare emanato dal Pretore nell’ambito della causa di divorzio tra i coniugi __________, che a suo dire inibiva ogni atto di disposizione sul conto di previdenza dell’ex marito. Con risposta 8 giugno 2001 la controparte si è opposta alla domanda avversaria, postulandone la reiezione. Tra le altre cose la convenuta ha affermato che “competente a decidere sul risarcimento dei danni è il giudice ordinario e non quello del divorzio” (pag. 5, ad 8), per poi dichiarare che “si contesta che il foro competente sia quello di Lugano. Si contesta la competenza del giudice adito. Si contesta in particolare che questa azione di risarcimento di danno possa esser fatta valere nell’ambito della procedura di divorzio, rispettivamente di separazione” (pag. 5, ad 9). Nella replica 16 agosto 2001 l’attrice, su questo punto, ha affermato che “la presente vertenza è direttamente connessa a quella divorzile, dalla quale dipende in termini sostanziali, ma ancora prima giudiziari. Giusta il principio della connessione vi è senz’altro attrazione di competenza” (pag. 6, ad 8 e 9). Nella duplica 20 settembre 2001 la convenuta ha ribadito che “competente a decidere su una domanda di risarcimento dei danni è il giudice ordinario e non quello della causa di stato” (pag. 5, ad. 8), soggiungendo che “si contesta che sia competente la Pretura di Lugano. Si contesta dunque la competenza del giudice adito, anche a norma dell’art. 73 cpv. 2 LPP” (pag. 6, ad 9).
8.2 All’udienza preliminare 19 novembre 2001 la convenuta ha, tra le altre cose, domandato al Pretore di pronunciarsi “in limine litis” sull’eccezione d’incompetenza. Essa ha sottolineato, in particolare, “l’incompetenza di questo giudice (…) in quanto la petizione così come è formulata a pag. 7 è una sorta di domanda cautelare sui generis che non è in alcun modo giustificata né conforme alla procedura e che in secondo luogo perché anche controparte nella sua duplica si richiama pag. 3 all’art. 45 CO e quindi fa valere un’azione per atti illeciti in relazione alla quale non è data la competenza di questo giudice come non è data neanche nel caso di una cautelare del tipo sopra indicato” (verbale, pag. 1). L’attrice ha ribadito l’esistenza di una “connessione di dipendenza di codesta procedura con quella matrimoniale, peraltro tuttora pendente (loc. cit., pag. 2 in mezzo). In ingresso all’ordinanza sulle prove 28 dicembre 2001 il primo giudice ha stabilito che si era in presenza di un’azione creditoria di merito e non di una provvisionale e che l’eccezione formulata dalla convenuta non meritava accoglimento, poiché la competenza del giudice del domicilio del danneggiato era data dall’art. 25 LForo, applicabile anche ai procedimenti introdotti prima della sua entrata in vigore in virtù dell’art. 38 LForo. Egli ha soggiunto che il Regolamento della Pretura di Lugano non ostava all’attribuzione del procedimento alla sezione 6, siccome si trattava di una causa in manifesta connessione con il divorzio tra l’attrice e il marito e sarebbe stato assurdo scorporare la questione sub iudice, che atteneva all’ambito previdenziale, dalla causa di divorzio, dove la questione della LPP rappresentava una delle componenti principali. Il 25 febbraio 2002 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico presentato dalla convenuta avverso tale ordinanza (inc 4P.19/2002; sentenza nel fascicolo corrispondenza). L’8 aprile 2002 il Tribunale federale ha accolto la domanda di revisione di tale giudizio interposta dall’attrice, modificando il dispositivo sugli oneri processuali nel senso di assegnare ripetibili della sede federale alla controparte (sentenza nel fascicolo corrispondenza).
8.3 Il 22 gennaio 2003 il Presidente della Pretura del Distretto di Lugano ha trasferito la causa alla sezione 2 della medesima Pretura, in ragione degli art. 1, 5, e 7 del nuovo Regolamento sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano. Dopo essere stata sospesa in attesa della decisione sul divorzio dei coniugi __________, emanata l’8 aprile 2004, nel giugno 2004 la causa è stata riattivata. Nel frattempo, con scritto 24 dicembre 2003 la convenuta ha ribadito la “mancanza di giurisdizione del foro di Lugano” e ha affermato “la nullità di ogni atto di questa Pretura”. All’udienza 13 luglio 2004 la convenuta ha nuovamente contestato, tra le altre cose, la competenza del giudice adito. Essa ha affermato che la LForo “non si applica se si dovesse applicare comunque fa stato il diritto previgente”. Con decreto 31 marzo 2005 l’eccezione in questione è stata disattesa. Il primo giudice ha spiegato che la LForo era applicabile anche alle cause già pendenti al momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2001 e che essa prevedeva, per le azioni da atto illecito, il foro del domicilio o della sede del danneggiato e del convenuto o il giudice del luogo dell’atto o dell’evento. Con appello 11 aprile 2005 la convenuta è insorta avverso tale decreto. Essa ha affermato che l’attrice non aveva fondato la propria pretesa sull’atto illecito, che la LForo non si applicava alla causa poiché essa era stata avvista prima della sua entrata in vigore e, infine, che il foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere sempre garantito poiché previsto dalla Costituzione federale. La convenuta ha poi criticato la trasmissione della causa alla sezione 2. Con sentenza 21 aprile 2005 questa Camera ha anzitutto spiegato che nell’ambito del proprio onere di allegazione è la parte procedente a definire le domande di causa che sottopone al giudice, rispettivamente a scegliere la base giuridica dei propri pretesi diritti e con ciò essa indica la competenza del giudice, senza che eventuali obiezioni della controparte a proposito del tema giuridico della lite debbano essere prese in considerazione (inc. n. 12.2005.83). Nella fattispecie, ambedue le parti avevano fatto esplicito riferimento all’art. 41 CO negli allegati introduttivi di causa. Il tribunale ha poi determinato la competenza del Pretore del Distretto di Lugano in applicazione dell’art. 25 LForo. Quanto alla censura sulla trasmissione della causa a un’altra sezione della Pretura, la stessa, oltre che tardiva, era irricevibile trattandosi di un’ordinanza processuale non impugnabile. La convenuta è insorta contro la sentenza testé menzionata al Tribunale federale producendo un unico allegato intitolato “Ricorso per riforma (art. 43 e seg. OG) Ricorso di nullità (art. 68 cpv. 1 lett. b OG) Ricorso di diritto pubblico (art. 84 e seg. OG)”. Con sentenza 22 novembre 2005 l’alta Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di motivazione il ricorso per riforma. Di transenna il Tribunale federale ha osservato che la decisione impugnata era conforme al diritto federale, poiché come sancito nella sentenza pubblicata in DTF 129 III 80 un’azione pendente al momento dell’entrata in vigore della LForo poteva essere respinta per incompetenza territoriale solamente se il foro non era previsto né dal vecchio né dal nuovo diritto. Nella fattispecie il nuovo diritto (ossia l’art. 25 LForo) prevedeva esplicitamente, per le azioni derivanti da atto illecito, la possibilità di adire il giudice del domicilio del danneggiato (inc. 4C.146/2005). Con giudizio di medesima data l’alta Corte ha dichiarato inammissibile anche il ricorso di diritto pubblico a causa della carente motivazione. Abbondanzialmente essa ha osservato che in ogni caso il diritto costituzionale non era stato violato. Il Tribunale federale ha sottolineato che l’art. 30 cpv. 2 Cost. stabilisce effettivamente che nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio, ma questa stessa norma precisa che la legge può prevedere un altro foro e l’art. 25 LForo prevede esplicitamente, per le azioni derivanti da atto illecito, la possibilità di adire il giudice del domicilio del danneggiato (inc. 4P.124/2005). Il Tribunale federale ha, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso per nullità perché sussidiario al ricorso per riforma (inc. 4C.148/2005).
8.4 Con scritto 4 settembre 2006 la convenuta, riferendosi alle decisioni menzionate sopra e sottolineando che si trattava, quindi, di un’azione per atto illecito, ha eccepito la prescrizione ex art. 60 CO. Essa ha inoltre affermato che non era data la giurisdizione, poiché giusta l’art. 73 LPP vi era la competenza esclusiva in materia del Tribunale cantonale della assicurazioni (pag. 2). Il 19 settembre 2006 la controparte ha dichiarato che l’attrice non rientrava nel campo di applicazione personale del disposto testé menzionato. Ella ha soggiunto che la controversia non concerneva la previdenza professionale e nemmeno un rapporto tra un assicurato e un fondo di previdenza, bensì si trattava di una vertenza di diritto civile (pag. 2). Il 24 agosto 2007 il Pretore ha decretato che l’eccezione di carenza di giurisdizione non era ammessa. Nella motivazione egli ha indicato che “l’attrice non ha fatto che ridurre la propria pretesa creditoria nei confronti della convenuta, ciò che giusta l’art. 75 lett. b CPC non costituisce una mutazione dell’azione per cui l’opposizione di parte convenuta è del tutto infondata, così come risulta infondata la relativa eccezione di mancanza di giurisdizione del foro sollevata dalla parte convenuta con la domanda processuale 4 settembre 2006”. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale 28 novembre/5 dicembre 2012 l’attrice ha precisato di non aver mai ritirato le eccezioni di carenza di giurisdizione civile e di nullità della procedura, evidenziando in particolare l’incompetenza della Pretura in generale e non solo della sezione 6 in virtù dell’art. 73 LPP e la competenza, invece, del Tribunale cantonale delle assicurazioni (memoriale scritto 23 novembre 2012, pag. 3 in alto, 5 in fondo, 6 in alto, 9 in mezzo e 12 in mezzo).
9.1 Va precisato che una cosa è la questione della giurisdizione civile e un’altra quella della competenza territoriale dei tribunali civili. Nel decreto summenzionato il primo giudice ha vagliato quest’ultimo presupposto processuale, mentre per quanto concerne quello della giurisdizione civile egli non l’ha trattato, ritenendolo assodato poiché ha reputato che si era in presenza di un’azione risarcitoria per atto illecito. Questa Camera, adita con appello avverso il decreto testé citato, ha precisato che oggetto del gravame erano le eccezioni di incompetenza territoriale e di litispendenza (inc. 12.2005.83, pag. 1), tant’è che ha affermato che “il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale poiché, trattandosi di un’azione per atto illecito (art. 41 CO), il foro competente, per l’art. 25 LForo – applicabile, per l’art. 38 LForo, alle cause come quella al’esame introdotte prima della sua entrata in vigore – può essere anche quello della parte danneggiata, ossia dell’attrice che risiede a Lugano ed è sottoposta alla giurisdizione di quella Pretura” (pag. 2). Il Tribunale federale, adito come illustrato (sopra, consid. 8.3) avverso tale giudizio, non è entrato nel merito della questione, poiché ha dichiarato irricevibili i gravami. A titolo abbondanziale esso ha affermato che la decisione impugnata era assolutamente conforme al diritto federale, ma riferendosi unicamente alla questione della competenza territoriale (sentenza inc. 4C.146/2005, consid. 4, e inc. 4P.124/2005, consid. 3 ultimo paragrafo). I tribunali si sono quindi chinati unicamente sulla questione della competenza territoriale.
9.2 Quand’anche, poi, si volesse ritenere che statuendo sulla competenza territoriale i tribunali hanno forzatamente ammesso l’esistenza della giurisdizione civile – anche perché nelle motivazioni del giudizio 21 aprile 2005 questa Camera ha spiegato che è la parte procedente a definire le domande di causa che sottopone al giudice e a scegliere la base giuridica dei propri pretesi diritti, indicando quindi così la competenza del giudice – tale giudizio, cresciuto in giudicato, non avrebbe comunque forza vincolante in questa sede. Infatti, come è illustrato di seguito (consid. 10) il tribunale competente in materia è stabilito imperativamente dall’art. 73 LPP e l’esistenza della giurisdizione civile dev’essere esaminata d’ufficio in ogni stadio di causa anche se con una decisione incidentale precedente il giudice ha deciso che essa sussisteva (cfr. sotto l’egida del CPC/TI, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 1 CPC e nota 5 a pié di pag. 20; per quanto invece concerne il CPC, cfr. Courvoisier, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 14 ad art. 59 ZPO, secondo il quale il giudice che con una decisione incidentale ha stabilito la propria competenza [e ciò, si aggiunga, deve valere a maggior ragione per la giurisdizione] può nel giudizio finale decidere il contrario, indipendentemente se ciò sia da ricondurre a nuovi fatti oppure a una migliore conoscenza).
Giusta l’art. 73 cpv. 1 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP; RS 831.40) le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima istanza cantonale. Compete quindi al legislatore cantonale determinare il tribunale competente in tal senso, posto che l’art. 73 cpv. 3 LPP prevede che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Affinché tale competenza sia data, devono essere riunite due condizioni (DTF 130 V 103 consid. 1.1). In primo luogo, la contestazione deve concernere la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (DTF 120 V 18 consid. 1a, 119 V 443, 116 V 112 e 221, 112 Ia 613). Ciò è il caso quando il litigio concerne in maniera specifica l’ambito previdenziale e ha come oggetto il rapporto di previdenza tra l’avente diritto e l’istituto di previdenza. Si tratta, segnatamente, di controversie concernenti prestazioni finanziarie degli istituti, prestazioni di libero passaggio (ormai prestazioni di entrata e di uscita) e quelle relative a questioni contributive. La via giudiziaria dell’art. 73 LPP non è invece data qualora la lite non ha il suo fondamento giuridico nella previdenza professionale, sebbene abbia ripercussioni in tale ambito. Dal profilo personale, poi, l’art. 73 cpv. 1 LPP limita, come detto, la competenza di tale tribunale alle controversie tra una cerchia determinata di persone, ossia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Per istituti di previdenza si intendono quelli registrati che partecipano all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria (art. 48 cpv. 1 LPP) e che hanno la possibilità di concedere prestazioni superiori ai minimi legali (art. 49 cpv. 2 LPP), così come le fondazioni di previdenza a favore del personale, previste dal Codice civile, che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 89a CC; già previste dal vart. 89bis CC) (DTF 128 V 258 consid. 2a, 128 V 44 consid. 1b, 128 II 389 consid. 2.1.1 e 127 V 35 consid. 3b).
La riforma del diritto del divorzio del 26 giugno 1998, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha modificato la regolamentazione sulla ripartizione tra i coniugi degli averi previdenziali (art. 122 segg. CC; art. 22-22c legge sul libero passaggio, LFLP) così come la relativa procedura (vart. 141 seg. CC, abrogato con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del CPC; art. 25a LFLP, il cui tenore è stato modificato con l’entrata in vigore del CPC), in particolare la competenza del giudice del divorzio rispettivamente di quello competente giusta la LFLP. Nel caso precipuo la procedura di divorzio è stata inoltrata prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio e la sentenza di divorzio è stata emessa nell’aprile 2004. Giusta l’art. 7b cpv. 1 Tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica in questione e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale, come era nella fattispecie, si applica la legge nuova. Le norme procedurali in questione, come detto, sono state ulteriormente modificate con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del CPC. Ciò non ha influenza, tuttavia, sull’applicabilità nel caso precipuo della normativa previgente, poiché l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPC si applica il diritto procedurale previgente. Si aggiunga che la decisione di divorzio è stata emessa nell’aprile 2004.
Il Tribunale federale ha avuto modo di chinarsi sulla questione delle competenze in un caso analogo a quello presente. In tale fattispecie il marito aveva prelevato gli averi previdenziali prima dell’introduzione dell’azione di divorzio. La moglie, dopo aver introdotto l’azione di divorzio, aveva convenuto la cassa pensione dinanzi al Verwaltungsgericht del Canton Grigioni affinché fosse stabilito, tra le altre cose, che essa aveva illecitamente dato seguito alla richiesta di prelievo del marito senza il necessario consenso scritto del coniuge. A dire dell’attrice, infatti, il coniuge aveva falsificato la sua firma. Siccome la petizione era stata dichiarata irricevibile, la moglie aveva adito il Tribunale federale, che aveva accolto il ricorso e rinviato la causa all’istanza inferiore, ossia al Tribunale cantonale amministrativo, affinché entri nel merito della lite e, in particolare, sulla questione di sapere se si era in presenza di un valido accordo scritto del coniuge ex art. 5 cpv. 2 LFLP (DTF 128 V 41). L’alta Corte ha spiegato che in un caso di applicazione dell’art. 122 CC e qualora i coniugi non si siano accordati sulla divisione delle prestazioni d’uscita e sulle relative modalità d’esecuzione – come nel presente caso – allora in virtù del vart. 142 cpv. 1 CC (abrogato con l’entrata in vigore del CPC) il giudice del divorzio fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita. Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, egli rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP (vart. 142 cpv. 2 CC). In modo corrispondente l’art. 25a LFLP prevede che in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 cpv. 1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (cpv. 1). I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (cpv. 2). Sulla base di tale normativa il Tribunale federale ha spiegato che il giudice del divorzio può statuire, al riguardo, unicamente per quanto concerne la chiave di ripartizione. Al di fuori di tale aspetto egli non è invece competente per decidere controversie tra i coniugi e l’istituto previdenziale, dato che quest’ultimo non è parte a tale procedimento. Al riguardo l’alta Corte ha spiegato che, come riconosciuto dalla dottrina, il tribunale delle assicurazioni è in particolare competente a decidere nelle controversie concernenti il consenso giusta l’art. 5 cpv. 2 LFLP. Si tratta, infatti, di pretese di natura previdenziale. Tale orientamento è stato confermato anche nella sentenza inc. B 58/2001 del 7 gennaio 2004 (cfr. anche DTF 135 V 232 consid. 2.4) e dalla dottrina più recente (Vetter-Schreiber, BVG, FZG, Kommentar, 3ª ed., n. 21 ad art. 5 FZG; cfr. anche Geiser, LPP e LFLP, Berna 2010, n. 90 ad art. 5 LFLP).
Nel presente caso l’attrice ha fondato la propria domanda sull’atto illecito e, di conseguenza, ha adito il tribunale competente in materia, vale a dire la Pretura. Alla luce della giurisprudenza summenzionata ella avrebbe dovuto invece convenire la AP 1 dinanzi al giudice previsto dall’art. 73 LPP con un’azione di accertamento volta a stabilire l’inefficacia del versamento all’ex marito per mancanza di consenso giusta l’art. 5 cpv. 2 LFLP. Nel Cantone Ticino è competente il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 49 lett. a LOG). Nel giudizio summenzionato il Tribunale federale ha spiegato che le competenze dei tribunali stabilite dal legislatore avevano come ragione anche il fatto che la cassa pensioni non era parte nel procedimento di divorzio. Ciò non significa, tuttavia, che il fatto che dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano sia stata convenuta proprio la AP 1 sia sufficiente a sanare la mancanza di giurisdizione civile. Infatti, l’alta Corte ha anche precisato che la competenza del giudice delle assicurazioni era fondata sul fatto che le questioni erano di natura previdenziale. Essa ha, inoltre, spiegato che l’interesse giuridico all’azione di accertamento sulla validità del versamento effettuato dalla cassa pensioni era dato dal motivo che ciò era necessario per rendere esecutiva la decisione del giudice del divorzio nei confronti della cassa pensione e perché prima dell’emissione della sentenza di divorzio il coniuge non ha alcun titolo giuridico per convenire quest’ultima con un’azione condannatoria. A nulla muta la circostanza che la decisione di divorzio sia stata emessa nell’aprile 2004, ossia prima del giudizio del Pretore sull’atto illecito e nemmeno che nel dispositivo della sentenza di divorzio sia stato indicato che l’ex marito è condannato a versare alla controparte fr. 27'007.80 oltre interessi “previa deduzione dell’eventuale capitale che dovesse esser riconosciuto a favore di quest’ultima nell’ambito della procedura da essa incoata contro la ex cassa pensione di __________ __________ (AP 1) avanti la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2”. Infatti, competente a statuire sulla questione della legittimità del versamento controverso è in ogni caso il giudice previsto all’art. 73 LPP e non quello del divorzio o il giudice civile. A fugare ogni dubbio al riguardo giova menzionare la sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 130 V 103. In tale fattispecie un coniuge aveva chiesto e ottenuto dalla sua cassa pensioni il versamento di una prestazione di uscita affermando l’inizio di un’attività da indipendente. La richiesta era munita di una firma con indicazione che la stessa era da attribuire a sua moglie, che rilasciava il suo consenso al pagamento in questione. L’uomo era poi deceduto. La vedova si era quindi rivolta alla cassa pensioni del marito chiedendo il versamento in suo favore dell’avere di vecchiaia. Ella aveva affermato che la firma summenzionata non era la sua. La cassa pensione aveva tuttavia respinto tale richiesta. La vedova aveva quindi adito il Tribunale delle assicurazioni chiedendo la condanna della cassa pensione al versamento auspicato. Una volta eseguita una perizia sull’autenticità della firma, dalla quale era emerso che essa era stata falsificata, il giudice aveva condannato l’istituto previdenziale al versamento alla vedova dell’avere pensionistico del marito. La cassa pensioni aveva adito il Tribunale federale delle assicurazioni, negando, tra le altre cose, la competenza del giudice delle assicurazioni poiché la pretesa fondata sul risarcimento del danno. L’alta Corte ha spiegato che il tribunale previsto all’art. 73 LPP non è competente in presenza di controversie ove il fondamento giuridico non risiede nella previdenza professionale, sebbene esse abbiano ripercussioni di natura previdenziale. Essa ha, poi, ricordato che con l’introduzione del nuovo diritto del divorzio il legislatore aveva sancito la competenza del giudice delle assicurazioni giusta l’art. 73 LPP sulla questione di sapere se durante il matrimonio era stata validamente versata la prestazione d’uscita da parte dell’istituto di previdenza (art. 25a LFLP). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha al riguardo sottolineato che al contrario dell’opinione della ricorrente non si trattava di pretese di risarcimento del danno, bensì della questione – di diritto della previdenziale professionale – di sapere se la cassa pensioni aveva validamente versato la prestazione d’uscita al marito dell’attrice giusta l’art. 5 cpv. 2 LFLP e quali conseguenze previdenziali scaturivano in caso di risposta negativa. Di conseguenza, l’alta Corte ha spiegato che il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva a ragione confermato la propria competenza materiale (cfr. anche sentenza inc. 58/2001 del 7 gennaio 2004). In un recente caso, poi, la seconda Corte di diritto sociale del Tribunale federale – adita contro una decisione resa dal Tribunale amministrativo del Canton Berna – ha statuito nel merito in un caso in cui la vedova aveva convenuto la cassa pensioni del marito, affermando che vi era stato un versamento senza che vi fosse il suo consenso scritto giusta l’art. 5 cpv. 2 LFLP. Di conseguenza l’alta Corte ha di nuovo, seppur implicitamente, negato la giurisdizione civile nella materia (sentenza inc. 9C_603/2014 del 18 dicembre 2014).
Giova menzionare anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni inc. B 96/2000 del 28 gennaio 2003. In tal caso il giudice del divorzio aveva previsto che l’istituto di previdenza al quale era affiliato il marito avrebbe dovuto versare un determinato importo sul conto previdenziale della moglie. La cassa pensioni aveva tuttavia negato tale richiesta, affermando che il proprio assicurato era totalmente inabile al lavoro e che non poteva esigere alcuna prestazione d’uscita. L’ex moglie aveva quindi adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo di ordinare all’istituto previdenziale del marito di versarle l’importo in questione. Il Tribunale aveva tuttavia affermato di essere incompetente a statuire nel merito della vertenza e aveva dichiarato irricevibile la petizione. Esso aveva, in particolare, osservato che l’oggetto della petizione riguardava il pagamento di una somma in denaro stabilita da una pronuncia cresciuta in giudicato e che, pertanto, dovevano essere adite le vie esecutive previste dalla LEF. Il Tribunale cantonale aveva inoltre precisato che se anche la domanda avesse avuto per oggetto l’ammissibilità o meno del trasferimento di parte della prestazione d’uscita acquisita dal marito durante il periodo del matrimonio all’istituto di previdenza della moglie, la competenza sarebbe stata del giudice civile. La moglie aveva allora adito il Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo, chiedendo l’annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio degli atti all’autorità giudiziaria inferiore affinché essa statuisse nel merito. Ella aveva, tra le altre cose, affermato che la competenza del giudice delle assicurazioni sociali era data in quanto la vertenza concerneva la previdenza professionale. Dopo aver ricordato i presupposti dell’applicazione dell’art. 73 LPP, l’alta Corte ha spiegato anzitutto che la ricorrente era senz’altro avente diritto ai sensi di tale normativa. Ricordando che l’istituto previdenziale contestava l’ammissibilità del trasferimento ritenendo che fosse già insorto un caso di previdenza e, quindi, negava l’esistenza di un diritto a una prestazione d’uscita e tantomeno a una prestazione suddivisibile con la moglie del proprio assicurato, il Tribunale federale ha sottolineato che la vertenza in oggetto concerneva chiaramente una questione specifica della previdenza professionale. L’alta Corte ha quindi affermato che competente a dirimere la questione era il Tribunale cantonale delle assicurazioni (consid. 2.1-3.2), ha accolto il ricorso di diritto amministrativo, annullato il giudizio querelato e rinviato la causa al Tribunale cantonale affinché entri nel merito della petizione.
Alla luce dei considerandi che precedono si deve concludere che nella fattispecie difetta la giurisdizione civile. Il Pretore avrebbe dunque dovuto dichiarare irricevibile la petizione (art. 99 cpv. 2 CPC/TI; Rep. 1990 pag. 214 in fine; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 1 CPC/TI). Con il giudizio 28 dicembre 2012 il primo giudice si è invece pronunciato in una materia sottratta alla sua giurisdizione e la sua sentenza deve pertanto essere dichiarata nulla (Rep. 1998 313; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., 9 n. 25). Nella fattispecie l’art. 126 CPC-TI (trasmissione d’ufficio all’autorità giudiziaria competente) non è applicabile, poiché il fatto, per l’attrice, di aver adito la Pretura del Distretto di Lugano non è da ricondurre a un semplice errore di designazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). Secondo il Tribunale federale le conseguenze giuridiche del mancato consenso del coniuge al pagamento in contanti si determinano, in caso di rapporto previdenziale contrattuale, a norma degli art. 97 segg. CO (DTF 130 V 103 consid. 3.2 e 3.3). Risulterebbe quindi applicabile l’art. 139 CO (abrogato con l’introduzione del CPC ma in vigore al momento dell’inoltro della petizione 18 dicembre 2000; art. 1 Tit. fin. CC), secondo cui se l’azione è respinta per incompetenza del giudice adito, o per un vizio rimediabile, o come intempestivamente proposta, e il termine di prescrizione è nel frattempo decorso, è accordato un nuovo termine di sessanta giorni per promuovere l’azione.
In definitiva, l’appello è accolto ai sensi dei considerandi. Per quanto riguarda gli oneri processuali di prima istanza, stante l'esito della procedura essi sono da caricare all'attrice. L’appellante contesta l’ammontare delle ripetibili, affermando che il primo giudice non avrebbe contemplato che la petizione indicava un valore poi pressoché dimezzato con domanda di mutazione dell’azione. Essa soggiunge che vi sarebbe stata acquiescenza della controparte e che nella replica non sarebbe stato più indicato alcun valore. L’appellante conclude, su questo punto, asserendo che la somma di fr. 27'007.80 sarebbe in ogni caso eccessiva rispetto alla somma versata dalla cassa pensioni al marito (memoriale, pag. 28 in fondo e 29 in alto). Sennonché, l’appellante non quantifica l’importo delle ripetibili, sicché al riguardo il gravame è inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Si aggiunga che essa avrebbe dovuto, semmai, formulare la propria domanda in via subordinata nell’ipotesi che nel merito l’appello fosse stato respinto. In caso di accoglimento essa si limita, invece, a indicare la formula generica “protestate tasse, spese e congrue ripetibili” della procedura davanti al Pretore (richiesta di giudizio n. 3, pag. 29 in basso), anch’essa non quantificata e, pertanto, irricevibile. Il valore litigioso per la fissazione delle spese giudiziarie di appello è di fr. 27'007.80, valido anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 22 febbraio 2013 di AP 1 è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza emanata il 28 dicembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, e il giudizio impugnato è modificato come segue:
La petizione 18 dicembre 2000 di AO 1 è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 1'600.-, le spese di fr. 250.- e le spese peritali di fr. 2'000.- sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 3'500.- di ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste a carico dell’appellata, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'700.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).