Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2022.141
Entscheidungsdatum
07.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 12.2022.140/141

Lugano 7 febbraio 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.77 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 20 dicembre 2021 da

AP 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

AO 1 patrocinato dall’ PA 2

AO 2 rappresentato dal RA 1

con cui l’attrice ha chiesto in via principale di dichiarare nulla, rispettivamente annullare,

la disdetta trasmessale il 30 settembre 2020 dall’AO 1

, e in via subordinata di accertare che la disdetta ha effetto per il 31

dicembre 2022 e di concederle una protrazione del contratto di locazione sino al 31

dicembre 2028;

richieste contestate dalle parti convenute;

vista la decisione 2 settembre 2022 con cui il Pretore aggiunto ha accertato l’assente

legittimazione passiva del AO 2, estromettendolo dalla causa;

vista altresì la decisione 12 settembre 2022 con cui il Pretore aggiunto ha accertato la

propria competenza;

appellante l’attrice con appello 30 settembre 2022 avverso entrambi i giudizi

summenzionati, con cui ne ha chiesto l’annullamento e il rinvio dell’incarto al primo

giudice per un nuovo giudizio, rispettivamente l’annullamento della decisione 2

settembre 2022 per incompetenza del primo giudice o subordinatamente la sua riforma

nel senso di accertare la legittimazione passiva del AO 2, come pure

l’annullamento della decisione 12 settembre 2022 con accertamento dell’incompetenza

del primo giudice o perlomeno (subordinatamente) della necessità di sospendere la

causa in attesa del giudizio arbitrale nel frattempo sollecitato;

mentre il AO 2, con risposta 7 dicembre 2022, e l’AO 1

con risposta 9 dicembre 2022, hanno postulato la

reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. A partire dal 1998 il AO 2, tramite un mandato di prestazioni, ha affidato alla C__________ (C__________) SA l’amministrazione e la gestione del Centro __________ (quale parte integrante delle strutture del ____________________), autorizzandola a conferire direttamente, mediante contratto di locazione, la gestione del relativo ristorante/bar (“Bar __________”) a soggetti terzi (doc. II/VII/VIII).

B. Con contratto del 15 marzo 2007 (doc. A), la C__________ SA (locatrice) ha concesso in locazione il suddetto bar alla AP 1 (conduttrice) per una pigione ammontante, per il primo anno, a fr. 500.- mensili. Il relativo punto 20 (clausola compromissoria) recitava: “Eventuali vertenze sull’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno demandate ad un tribunale arbitrale di tre persone: le parti designeranno, su istanza della parte più diligente, un loro rappresentante; i due membri così risultanti eleggeranno il terzo membro che avrà funzione di presidente. In difetto d’intesa assumerà tale funzione il Pretore del Distretto di Bellinzona, rispettivamente una persona da esso designata. In ogni caso le parti riconoscono la competenza delle autorità giudiziarie del foro di Bellinzona”.

C. Successivamente, fra il 2012 e il 2013 il Comune ha trasferito la gestione delle sue infrastrutture , fra cui il __________ (v. doc. III e doc. IX, art. 4), al “Servizio” (S__________), quale ente autonomo di diritto comunale con personalità giuridica propria (ai sensi dell’art. 193c LOC, v. anche doc. X/2).

Successivamente il suddetto ente autonomo, ora denominato “AO 1”, ha sottoscritto con AP 1 il contratto 17 dicembre 2014 (doc. V) relativo alla gerenza (provvisoria) anche del Bar/Ristorante __________, prospettando la futura stesura di un unico contratto riguardante la gestione dei due esercizi pubblici situati presso le strutture del __________.

D. Il AO 2 ha regolarmente rinnovato il mandato conferito al proprio ente autonomo (denominato, a dipendenza delle circostanze “Servizio__________”, “AO 1” o “S__________”), ritenuto che i mandati più recenti prodotti agli atti (doc. S e T, riferiti al 2018 e 2021), ancora una volta, affidavano al medesimo la gestione delle infrastrutture , e in particolare quelle elencate al relativo art. 4 (ove non figurava più esplicitamente il Centro).

E. Mediante modulo ufficiale del 30 settembre 2020, AO 1 ha notificato a AP 1 la disdetta del contratto di locazione relativo al Bar __________ per il 31 marzo 2022 (doc. D). Con separato scritto di pari data AO 1 ha notificato a AP 1 un’analoga disdetta anche in relazione al Bar/Ristorante __________, che tuttavia non interessa la presente procedura bensì un separato incarto (inc. SE.2021.76 della Pretura del Distretto di Bellinzona).

F. Mediante istanza di arbitrato del 16 novembre 2020 (doc. G), AP 1 si è opposta alla disdetta, notificando alla controparte l’arbitro da lei designato e le sue domande di merito, tendenti a far dichiarare nulla o annullare la disdetta, e subordinatamente ad accertare che la stessa esplicava i suoi effetti solo per il 31 dicembre 2022, con contestuale richiesta di protrazione del contratto sino al 31 dicembre 2028.

Il medesimo giorno, la conduttrice ha trasmesso un’istanza di conciliazione presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona con identiche domande, segnalando il parallelo inoltro dell’istanza di arbitrato e la necessità di definire quale fosse la procedura da seguire.

G. Con scritto 23 dicembre 2020 (doc. H), il AO 2 ha chiesto al predetto Ufficio di rinviare l’udienza di conciliazione onde valutare e definire i passi procedurali da intraprendere alla luce della clausola compromissoria contenuta nel contratto di locazione. Il 4 gennaio 2020, l’Ufficio di conciliazione ha decretato la sospensione della procedura.

Con scritto 24 marzo 2021 (doc. I) AO 1 ha comunicato alla controparte il nominativo dell’arbitro da lei scelto, per poi tuttavia chiedere all’Ufficio di conciliazione, in data 29 luglio 2021, la riattivazione della procedura, riconoscendogli piena competenza a dirimere la controversia.

In occasione della relativa udienza del 28 ottobre 2021, AP 1 ha contestato la competenza del suddetto ufficio, mentre la controparte ha espresso considerazioni di segno opposto, sostenendo che la procedura arbitrale non fosse più di attualità.

L’ufficio di conciliazione ha rilasciato l’autorizzazione ad agire in data 18 novembre 2021.

H. Con petizione 20 dicembre 2021 AP 1 ha presentato le proprie (invariate) domande di causa innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo tuttavia al giudice, in via preliminare e vista la pendenza del processo arbitrale, di sospendere la procedura (ex art. 372 CPC) o sussidiariamente di dichiararsi incompetente.

I. Con scritto 25 gennaio 2022 il AO 2 ha sottolineato di non disporre della legittimazione passiva, non essendo parte al contratto di locazione.

Con risposta 25 gennaio 2022 AO 1 ha pure sollevato l’eccezione di carente legittimazione passiva del Comune e sottolineato la competenza della Pretura, per poi contestare nel merito le pretese della controparte.

Con scritto 22 febbraio 2022 il Comune ha ribadito la propria posizione, postulando l’emanazione di una decisione sulla sua assente legittimazione passiva e la sua conseguente estromissione dalla causa.

J. All’udienza del 16 marzo 2022, ove l’attrice ha prodotto una propria replica e il dibattimento è stato limitato ai temi della legittimazione passiva e della competenza, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.

K. Con decisione 2 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’eccezione di carente legittimazione passiva del AO 2, estromettendolo dalla causa e condannando AP 1 a versargli fr. 300.- a titolo di indennità, come pure a sostenere le relative spese processuali di fr. 100.-.

L. Con successiva decisione 12 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha accertato la propria competenza, rinviando la quantificazione e ripartizione delle spese alla sentenza di merito.

M. Con un unico atto del 30 settembre 2022 AP 1 si è aggravata contro entrambi i giudizi, postulandone l’annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per un nuovo giudizio, rispettivamente l’annullamento della decisione 2 settembre 2022 per incompetenza del giudice statale o subordinatamente la sua riforma nel senso di respingere l’eccezione di carente legittimazione passiva (petitum n. 1.1), come pure l’annullamento della sentenza 12 settembre 2022 a causa dell’incompetenza del giudice statale oppure, in via subordinata, della necessità di sospendere la procedura in attesa del giudizio arbitrale (petitum n. 1.2). L’appellante ha altresì chiesto a questa Camera (nella composizione a giudice unico) di nominare, a sua discrezione, il terzo arbitro quale presidente del collegio arbitrale (petitum n. 1.2.1), con protesta delle spese giudiziarie di prima sede (ovvero di quelle menzionate nella decisione 2 settembre 2022) e di quelle di seconda sede (petitum n. 2 e 3).

N. Con rispettive risposte 7 e 9 dicembre 2022 il AO 2 e AO 1 hanno postulato la reiezione integrale dell’appello, pure con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado.

E considerato

in diritto:

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Giusta l’art. 311 cpv. 1 CPC l’appello deve essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il termine per la risposta è pure di 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC).

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

Nel caso concreto, malgrado AP 1 abbia presentato un unico atto ricorsuale, esso racchiude in realtà due separati appelli: il primo avverso la decisione finale (parziale) 2 settembre 2022, che ha posto definitivamente fine alla lite per quanto riferita al AO 2 (cfr. art. 236 CPC), rubricato all’inc. 12.2022.141; il secondo contro la decisione incidentale 12 settembre 2022 (cfr. art. 237 CPC), che ha accertato l’esistenza di un presupposto processuale (competenza materiale della Pretura del Distretto di Bellinzona), rubricato all’inc. 12.2022.140. Pur venendo i due gravami qui trattati ed evasi congiuntamente alla luce della loro correlazione, la presente sentenza pure contiene concettualmente due decisioni, con dispositivi separati.

Posto che la controversia ha per oggetto delle domande dal valore superiore a fr. 10'000.- (quantificabile in almeno fr. 18'000.-, tenuto conto di una pigione mensile di fr. 500.- per un periodo di tre anni, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale; cfr. DTF 144 III 346 consid. 1) e che le due decisioni erano pertanto appellabili, nel caso concreto entrambi gli appelli di AP 1 sono senz’altro tempestivi, così come sono tempestive le rispettive risposte di AO 1 e del AO 2.

Sulla competenza

In merito alla propria competenza, il primo giudice ha innanzitutto osservato che non è possibile determinare se l’attrice abbia inoltrato per prima l’istanza di conciliazione o quella di arbitrato. Nel seguito, premesso che lo stato della procedura arbitrale era ignoto, che comunque il terzo arbitro non era ancora stato designato e che pertanto una pronuncia del collegio arbitrale non era in quel momento possibile, il Pretore aggiunto ha rimarcato che è nell’interesse delle parti di ottenere un celere giudizio sulla competenza. Tenuto conto di ciò, come pure del fatto che la clausola compromissoria contenuta al punto 20 del contratto di locazione è poco chiara e ambigua (stabilendo pure la competenza dei tribunali ordinari), che è stata la medesima attrice ad adire la Pretura e che la parte convenuta non solo si è costituita in giudizio esprimendosi nel merito (art. 61 lett. a CPC), ma ha riconosciuto esplicitamente la competenza del giudice statale, il Pretore aggiunto ha pertanto ritenuto di non dover sospendere la propria procedura sulla base dell’art. 372 cpv. 2 CPC e ha accertato la propria competenza.

Con il suo gravame, l’appellante sostiene dapprima che la clausola compromissoria non riconosce la competenza della Pretura, bensì si limita a designare la competenza territoriale del Tribunale arbitrale, ovvero a fissare a Bellinzona la sua sede. Essa osserva poi che la sua istanza arbitrale ha generato litispendenza ai sensi dell’art. 372 cpv. 1 CPC e che le medesime controparti all’inizio della procedura di conciliazione avevano evidenziato la prospettiva dell’arbitrato, ritenuto che AO 1 aveva addirittura designato il proprio arbitro. Così facendo, esse avrebbero aderito senza riserve e incondizionatamente alla richiesta di arbitrato, ovvero avrebbero scelto la procedura arbitrale (con valida costituzione del relativo collegio) e rinunciato alla competenza statale. Il successivo cambio di atteggiamento delle controparti sarebbe pertanto tardivo, contraddittorio e in contrasto con la buona fede (art. 52 CPC). Inoltre, l’appellante rileva di avere già all’udienza di conciliazione e in seguito con la propria petizione evidenziato la competenza prioritaria del Tribunale arbitrale (rispettivamente l’incompetenza della Pretura), come pure che l’azione giudiziaria era giustificata da un mero scrupolo procedurale, al fine di evitare il rischio di qualsivoglia eventuale futuro rimprovero relativo all’intempestiva contestazione della disdetta. Essa non avrebbe pertanto mai riconosciuto la competenza della Pretura né rinunciato alla via arbitrale. L’art. 61 lett. a (o c) CPC non potrebbe pertanto trovare applicazione. Infine, l’appellante chiede che questa Camera, a sua discrezione, valuti se nominare il terzo arbitro sulla base dell’art. 362 CPC.

Il gravame risulta di primo acchito irricevibile per assenza di un valido interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC): non si vede difatti quale interesse avrebbe l’appellante nell’annullare la decisione 12 settembre 2022 né essa lo spiega, rispettivamente quale pregiudizio trarrebbe dalla decisione del primo giudice di ritenersi competente e di pronunciarsi su richieste di giudizio da lei medesima avanzate (e identiche a quelle proposte in sede arbitrale). Ciò tenuto conto oltretutto che il tribunale arbitrale, contrariamente a quanto preteso nell’impugnativa, non risulta affatto costituito (per mancanza, dalla fine di marzo del 2021, del presidente) e non può per il momento intraprendere alcun passo concreto onde dirimere la vertenza. In ogni caso, si possono fare le seguenti considerazioni.

La clausola compromissoria in esame è certamente ambigua, dal momento che stabilisce (anche) la competenza “delle autorità giudiziarie del foro di Bellinzona” (ovvero non solo di quella arbitrale, contrariamente a quanto pretende l’appellante). Sulla litispendenza e sui conflitti di competenza fra tribunali statali e arbitrali si è già espresso il Pretore aggiunto. Nondimeno, si può ricordare quanto segue.

Giusta quanto previsto dall’art. 62 cpv. 1 CPC, in ambito giudiziario il deposito dell’istanza di conciliazione determina la pendenza della causa. Secondo l’art. 372 cpv. 1 lett. b CPC, se il patto d’arbitrato non ha già designato a priori il tribunale arbitrale, il procedimento arbitrale è pendente non appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la preventiva procedura di conciliazione pattuita dalle parti. Di principio, determinante è il giorno della consegna dell’atto introduttivo direttamente alla competente autorità oppure alla posta svizzera (art. 143 cpv. 1 CPC), ritenuto che in caso di trasmissione contemporanea di più atti lo stesso giorno, l’orario esatto di consegna può essere determinante (Droese, in: KuKo, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 3 ad art. 62; Bohnet, in: Commentaire romand, CPC, 2a ed., n. 2-3 ad art. 62; Infanger, in: Basler Kommentar, CPC, 3a ed., n. 8 ad art. 62).

Secondo l’art. 372 cpv. 2 CPC, se davanti a un tribunale statale e a un tribunale arbitrale sono pendenti, tra le medesime parti, cause concernenti il medesimo oggetto litigioso, il tribunale successivamente adito sospende la procedura finché il tribunale preventivamente adito abbia deciso sulla sua competenza. Se il primo tribunale si dichiara competente, il secondo dovrà emettere una decisione di non entrata in materia (Habegger, in: Basler Kommentar, CPC, 3a ed., n. 3b e 29-30; Dasser, in: KuKo, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 15 ad art. 372). Qualora il giudice statale sia stato adito per primo, esso applicherà l’art. 61 CPC ovvero, nel caso in cui dovesse costatare che le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, declinerà la propria competenza a meno che il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio (lett. a), il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d’arbitrato (lett. b) oppure il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale (lett. c).

La costituzione in giudizio è regolata dall’art. 18 CPC, secondo cui il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione d’incompetenza. Il momento a partire dal quale il convenuto può costituirsi in giudizio è discutibile; si può sostenere che ciò sia possibile solo dopo l’inoltro della petizione, dal momento che il conciliatore, in assenza di competenza decisionale o casi eccezionali, non esamina l’adempimento dei presupposti processuali e di merito di un’azione (DTF 87 I 53 consid. 4; Infanger in: Basler Kommentar, CPC, 3a ed., n. 7 ad art. 18). In una più recente decisione, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione, limitandosi a osservare che se la parte convenuta prende parte alla procedura di conciliazione senza esprimere la minima riserva in relazione all’incompetenza (territoriale) del conciliatore, essa non può più invocare tale vizio innanzi al Pretore (STF 4A_400/2019 del 17 marzo 2020 consid. 5.5.3).

Nel caso concreto, l’appellante non pretende né tantomeno dimostra che il Tribunale arbitrale sia stato adito per primo, né offre elementi per poter determinare l’esatto momento di consegna dei suoi scritti del 16 novembre 2020 alla posta (e segnatamente i relativi tracciamenti, neppure più visionabili online tramite il servizio “track & trace”). L’unica informazione utile agli atti è costituita dal numero di raccomandata indicato sulla busta di trasmissione, che è inferiore nell’istanza di conciliazione (98.) rispetto all’istanza di arbitrato (98.). Si può pertanto presumere che l’istanza di conciliazione sia stata inviata per prima, ovvero che il primo tribunale adito sia stato quello statale. In ogni caso, la decisione del giudice di prima sede di non sospendere la procedura e di esaminare piuttosto la propria competenza non risulta errata.

Quanto al comportamento delle parti convenute e alla loro costituzione in giudizio, è pur vero che AO 1 ha designato il proprio arbitro. Tuttavia, il relativo scritto 24 marzo 2021 è stato trasmesso privatamente alla controparte e non all’autorità di conciliazione, nei confronti della quale le parti convenute non hanno mai sollevato l’eccezione di incompetenza o rinunciato alla procedura giudiziaria in favore di quella arbitrale, limitandosi a chiedere del tempo onde chiarire i passi da seguire, per poi più volte, innanzi alla medesima e al Pretore aggiunto, riconoscere espressamente la competenza di queste autorità ed esprimersi su questioni di merito. Ne deriva che il loro agire non può ritenersi contrario alla buona fede, e che la decisione pretorile di concludere per la loro costituzione in giudizio dev’essere confermata.

Per tutti questi motivi, l’appello non può sovvertire la decisione di prima sede del 12 settembre 2022, e la competenza della Pretura di Bellinzona deve ritenersi acclarata. La richiesta rivolta a questa Camera di nominare il terzo arbitro, visto l’esito del gravame, non è più attuale ed è in ogni caso da dichiarare irricevibile, siccome sarebbe stata da proporre mediante una debita istanza sufficientemente motivata.

Le spese giudiziarie dell’appello di cui all’inc. 12.2022.140 seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 8 cpv. 2 e 13 LTG, ammontano a fr. 200.-. Le ripetibili in favore dell’AO 1, tenuto conto dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1’000.-. Al AO 2, che al momento dell’emanazione della decisione 12 settembre 2022 era stato estromesso dalla procedura e non risultava dunque più parte alla medesima (né parte appellata con riferimento all’inc. 12.2022.140), non vengono assegnate ripetibili, considerato oltretutto che non ha motivato il suo diritto a percepire un’indennità d’inconvenienza (v. anche sotto consid. 16).

Sulla legittimazione passiva

Con la decisione 2 settembre 2022 il giudice di primo grado, dopo avere osservato che il locatore non dev’essere per forza il proprietario dell’ente locato ma anche una terza persona, ha evidenziato che il mandato originariamente affidato dal Comune a C__________ SA è stato nel seguito trasferito all’ente autonomo (Servizio __________/AO 1), e che malgrado tale mandato sia stato formulato, con il passare del tempo, in maniera più generica (v. anche sopra, consid. A e C-D), esso ha sempre incluso anche la gestione del Bar __________ (intesa nel suo senso più ampio, contratti compresi), tant’è che l’attrice ha sempre pagato il canone di locazione a AO 1 ed era pertanto consapevole su chi fosse il proprio partner contrattuale. Il primo giudice ha pertanto concluso che AO 1 era legittimato a riprendere e condurre in proprio nome il contratto di locazione, e che in ogni caso egli avrebbe assunto gli obblighi della parte locatrice a titolo personale anche volendo applicare le norme sulla rappresentanza indiretta (art. 32 cpv. 3 CO), mentre il AO 2 non vi è mai stato parte. Di qui la legittimazione passiva del solo ente autonomo.

L’appellante sostiene innanzitutto che la decisione 2 settembre 2022 andrebbe annullata già per incompetenza del primo giudice. Sul tema, basta però rinviare a quanto appena detto nell’ambito dell’inc. 12.2022.140, le cui considerazioni devono valere come qui integralmente riprodotte. Sul tema, l’impugnativa è conseguentemente destinata all’insuccesso.

Nel seguito del gravame, l’appellante osserva che i mandati conferiti dal Comune all’ente autonomo nel 2018/2021, a differenza di quelli anteriori agli atti, non menzionano più il centro __________ (v. doc. S, art. 4); ciò dimostrerebbe a suo modo di vedere che il relativo mandato è stato soppresso, ritenuto che un suo nuovo conferimento o la sua estensione avrebbero dovuto essere approvati dal Consiglio comunale, ciò che non è mai avvenuto. Ne deriverebbe che AO 1 non poteva dare la disdetta in nome proprio, e in realtà neppure quale rappresentante, vista l’assenza di relativi poteri. Ma anche qualora si volesse ammettere una delega a tal riguardo, oppure una ratifica a posteriori della disdetta da parte del Comune, quest’ultimo si ritroverebbe in tal modo vincolato proprio per effetto del rapporto di rappresentanza (art. 32 CO), sicché la sua legittimazione passiva dovrebbe essere confermata.

L’appellante non contesta che AO 1 sia un ente autonomo con personalità giuridica propria, capace di assumere personalmente diritti e obblighi e di stare in lite, né che esso sia stato creato proprio per potergli trasferire la gestione delle infrastrutture __________ comunali. I primi mandati includevano esplicitamente anche il centro __________ (v. ad esempio doc. IX). Il contratto parallelo di cui al doc. V (v. sopra, consid. C) pure chiariva che il suddetto ente, anche in prospettiva futura, avrebbe dovuto occuparsi direttamente e in nome proprio del rapporto di locazione. Il fatto che i mandati più recenti (doc. S e T) non ne facciano più una menzione esplicita non basta a sovvertire quanto sopra, dal momento che essi, comunque sia, incaricavano l’ente autonomo della gestione delle infrastrutture __________ (v. anche statuto di cui al doc. 2) e che l’art. 4 di entrambi i mandati, mediante l’uso del termine “in particolare”, lascia comprendere che l’elenco sottostante non sia esaustivo. D’altronde, non si vede perché il centro __________ avrebbe dovuto essere escluso dalla sfera di competenza di AO 1, dal momento che ciò cozza con tutto quanto appena detto, con l’incasso delle pigioni e con la pronuncia della disdetta in proprio nome quale locatore. L’appellante non propone elementi che facciano intuire il coinvolgimento diretto del Comune o di soggetti terzi nel ruolo della parte locatrice, un rapporto di rappresentanza in favore del Comune oppure ancora la volontà per l’ente autonomo di vincolare direttamente quest’ultimo. Il primo giudice d’altronde si è riferito esclusivamente all’ipotesi di una rappresentanza indiretta ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 CO: in virtù di tale norma, quand’anche l’ente autonomo fosse stato un mero rappresentante del Comune, il fatto di riprendere il contratto in nome proprio, senza nemmeno far intuire il rapporto di rappresentanza e in assenza di cessioni di credito/assunzioni di debito, avrebbe escluso l’esistenza di un vincolo giuridico del Comune, che non potrebbe dunque in ogni caso essere considerato quale parte del contratto. Di conseguenza, la decisione di primo grado dev’essere confermata.

In conclusione, l’appello di AP 1 contro la decisione 2 settembre 2022 (inc. 12.2022.141) dev’essere respinto. Non è pertanto necessario pronunciarsi sull’ammissibilità e sulla pertinenza del documento annesso dal AO 2 alla propria risposta all’appello.

Le relative spese giudiziarie sono a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali ammontano a fr. 200.- (art. 2, 8 cpv. 2 e 13 LTG). Non si attribuiscono ripetibili al AO 2, che non ha fatto capo a un rappresentante professionale bensì al proprio servizio giuridico e non ha motivato la sua richiesta di ottenere un’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. b e c CPC; STF 5A_741/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 9.3). Per quanto concerne l’AO 1, tenuto conto della brevità della sua risposta sul tema della legittimazione, si giustifica di contenere le ripetibili in fr. 200.- (art. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1 RTar).

Per questi motivi,

decide:

  1. L’appello 30 settembre 2022 di AP 1 contro la decisione 12 settembre 2022 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. 12.2022.140) è respinto nella misura della sua ricevibilità.

  2. Le spese processuali della procedura d’appello di cui all’inc. 12.2022.140, fissate in fr. 200.-, sono a carico di AP 1, che rifonderà all’AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

  3. L’appello 30 settembre 2022 di AP 1 contro la decisione 2 settembre 2022 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. 12.2022.141) è respinto.

  4. Le spese processuali della procedura d’appello di cui all’inc. 12.2022.141, fissate in fr. 200.-, sono a carico di AP 1, che rifonderà all’AO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili. Non si assegnano ripetibili al AO 2.

  5. L’istanza di nomina arbitro contenuta nell’appello 30 settembre 2022 è irricevibile. Sul tema, si prescinde dal prelievo di spese.

  6. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. 18 CPC
  • art. 52 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 61 CPC
  • art. 62 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 362 CPC
  • art. 372 CPC

LOC

  • art. 193c LOC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 119 LTF

Gerichtsentscheide

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