Incarto n. 12.2022.109
Lugano 6 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.433 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con segnalazione 25 maggio 2022 dall’
AO 1
contro
AP 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di un valido domicilio legale;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 22 luglio 2022, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, con seguito di spese (fr. 100.-) a carico della massa fallimentare;
appellante la convenuta con appello 2 settembre 2022 con contestuale richiesta di restituzione del termine di impugnazione, con cui ha postulato in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e nel merito la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza 25 maggio 2022 dell’Ufficio del registro di commercio ponendo a suo carico le spese di prima sede, rispettivamente di fare ordine al predetto Ufficio di revocare la liquidazione societaria e di fare ordine alla Pretura di assegnarle un nuovo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pure con spese a carico dell’appellato;
visti gli scritti 22 settembre 2022 della Pretura e 23 settembre 2022 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
AP 1 (ora in liquidazione) è una società avente quale scopo in particolare l’esercizio di un’impresa di pulizia. Giusta quanto emerge dal Registro di commercio (“RC”), essa risulta domiciliata presso il suo socio e gerente F__________, in Via __________, __________ (doc. A). Il suddetto organo, a inizio maggio 2021, ha traslocato a un nuovo indirizzo. In data 31 gennaio 2022 l’ex locatrice di quest’ultimo ha segnalato tale circostanza all’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”), precisando di non essere mai stata informata che l’indirizzo societario iscritto a RC era presso la sua proprietà (doc. C).
Costatata una lacuna organizzativa della società, priva di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede (art. 2 lett. b e 117 ORC), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 1° febbraio 2022 trasmessa al summenzionato indirizzo di __________ (e che risulta recapitata in data 18 febbraio 2022, cfr. doc. B), e in seguito tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”) del 1° aprile 2022 (doc. D) a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939 CO, art. 152 e 152a cpv. 3 lett. a ORC).
In assenza di riscontri, con notificazione 25 maggio 2022 l’URC ha deferito il caso al giudice, come previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.
Il 1° giugno 2022 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (“FUC”) del 2 giugno 2022, un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.
Costatata la scadenza infruttuosa del termine, con decisione finale 22 luglio 2022 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 1 e 2), incaricando l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio di provvedere alle necessarie pubblicazioni (dispositivo n. 3) e ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- a carico della massa fallimentare (dispositivo n. 4), con notifica alla società interessata tramite via edittale (dispositivo n. 5), ritenuto che la relativa pubblicazione sul FUC è avvenuta in data 25 luglio 2022.
Con appello 2 settembre 2022 AP 1 in liquidazione si è aggravata contro tale giudizio (apparentemente passato in giudicato), postulando innanzitutto la restituzione del termine di 10 giorni per appellare, come pure la concessione dell’effetto sospensivo (qualora ciò non fosse automatico ex art. 315 CPC), e nel merito la reiezione dell'istanza 25 maggio 2022 dell’URC, con parallela richiesta di fare ordine al medesimo di revocare la sua liquidazione e alla Pretura di concederle un nuovo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (sotto comminatoria dello scioglimento della società e della sua liquidazione), con aggravio delle spese di primo e secondo grado a carico dell’URC.
In sintesi, l’appellante critica il Pretore per essersi avvalso dello strumento della notifica per via edittale, che ha carattere eccezionale e può essere utilizzato solo a specifiche condizioni, in concreto non date. E meglio, ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 lett. a CPC (applicabile in caso di domicilio sconosciuto del destinatario), il giudice di prime cure avrebbe omesso di compiere le debite ricerche da lui esigibili onde individuare un valido recapito. Secondo l’appellante, per il Pretore sarebbe stato d’altronde facile comprendere perché l’indirizzo iscritto a RC non era più valido, ovvero poiché F__________, quale suo unico socio e gerente con diritto di firma individuale presso il quale era domiciliata, dal 1° maggio 2021 si era trasferito da __________ nel vicino Comune di __________ (ora Comune di __________) in Via __________ (cfr. doc. 4 e 5 prodotti con l’appello), circostanza facilmente evincibile tramite una presa di contatto con l’Ufficio controllo abitanti del Comune __________ oppure con la semplice consultazione del programma informativo “MovPop”. Il Pretore avrebbe pertanto dovuto utilizzare tale nuovo indirizzo. A causa di questa mancanza, il gerente della società ha preso conoscenza della decisione di scioglimento solo il 30 agosto 2022, dopo essere stato contattato dall’Ufficio Fallimenti di Mendrisio (v. anche doc. 1 pure annesso al gravame). Ne conseguirebbe che la notifica per via edittale sarebbe viziata e da annullare e che AP 1 in liquidazione, oltre a vedersi restituito il termine per appellare, dovrebbe ottenere la possibilità di sanare la lacuna societaria e offrire al primo giudice le relative prove.
Con scritti 22 e 23 settembre 2022 la Pretura, rispettivamente l’URC, hanno comunicato di non avere osservazioni al riguardo.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Con l’appello, che comporta ex lege il conferimento dell’effetto sospensivo, riserva fatta per alcune eccezioni che qui non interessano (cfr. art. 315 cpv. 1 CPC) e che permette la produzione di nuovi fatti e mezzi di prova nei limiti dell’art. 317 CPC, possono essere chiesti sia la riforma della decisione impugnata, sia il suo annullamento e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore (qualora non sia stata giudicata una parte essenziale dell’azione oppure i fatti debbano essere completati in punti essenziali, v. art. 318 CPC), ritenuto che l’autorità di appello decide secondo il suo libero apprezzamento se optare per una decisione con effetto riformatorio oppure cassatorio (STF 4A_129/2019 del 27 maggio 2019 consid. 1.2.2).
La presente fattispecie ha per oggetto una decisione finale in una controversia di natura patrimoniale riguardante uno scioglimento societario, sicché il valore litigioso, da determinare sulla base del valore della società interessata, corrisponde in concreto a fr. 20’000.- (pari al capitale sociale di AP 1). Le condizioni di cui all’art. 308 CPC sono pertanto adempiute.
Nell’ambito di una procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 6 CPC), il termine di impugnazione (non sospeso dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC), che nel caso di una notifica in via edittale corrisponde al giorno della pubblicazione (cfr. art. 141 cpv. 2 CPC). Apparentemente, il termine di appello risulta scaduto infruttuosamente, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di prima sede. L’appellante chiede tuttavia la restituzione del termine ex art. 148 CPC, rispettivamente di ammettere il suo appello alla luce dell’errata notifica della decisione pretorile.
Ora, determinante per il decorso del termine di impugnazione è che la decisione sia stata regolarmente e validamente notificata. In caso contrario, non avendo il termine iniziato a decorrere, anche una sua restituzione sarebbe superflua. Peraltro nel caso concreto, qualora il Pretore fosse ricorso inammissibilmente allo strumento della notifica in via edittale, la problematica toccherebbe anche l’ordinanza 1° giugno 2022. Considerato che uno scioglimento societario per lacune organizzative può avvenire solo dopo avere informato la società dell’apertura della procedura giudiziaria e averle assegnato un termine per prendere posizione (rispettivamente per sanare la situazione), un’eventuale carente notifica della suddetta ordinanza comporterebbe una violazione del suo diritto di essere sentita. L’ammissibilità di una notifica in via edittale è pertanto di rilievo non solamente per verificare l’ammissibilità del gravame, ma anche il suo fondamento materiale (fatto di doppia rilevanza).
Per la notifica degli atti giudiziari (quali citazioni, ordinanze e decisioni) trovano applicazione gli art. 136 seg. CPC. Di principio, la notifica viene fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 141 cpv. 1 CPC, la notificazione può essere fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (cosiddetta notifica in via edittale) se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (lett. a), quando una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie (lett. b) oppure ancora quando una parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice (lett. c). Questo elenco è esaustivo. La notifica in via edittale è di natura sussidiaria e deve trovare utilizzo solo quale ultima ratio laddove una notifica regolare ai sensi degli art. 137-138 CPC non sia possibile o sia di primo acchito palesemente destinata al fallimento (STF 4A_646/2020 del 12 aprile 2021 consid. 3.1; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., n. 1 ad art. 141). Per ritenere il destinatario irreperibile ai sensi della lett. a del citato disposto, oppure una notificazione impossibile o straordinariamente difficile secondo la relativa lett. b, occorre inoltre che siano state messe in atto tutte le opportune ed esigibili ricerche (segnatamente in relazione a una diversa modalità di notifica, a un nuovo domicilio o all’esistenza di indirizzi alternativi, v. anche DTF 136 III 571 consid. 5, 112 III 6 consid. 4 e Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 8 seg. e 12 seg. ad art. 141).
Le notifiche giudiziarie destinate a una persona giuridica possono essere prese in consegna da un impiegato (art. 138 cpv. 2 CPC) o da qualsiasi organo autorizzato a rappresentarla. In tale evenienza, la notifica può avvenire anche al domicilio privato dell’organo. Questa regola mira a garantire che gli atti giudiziari pervengano alle persone fisiche che possono agire per conto della società (STF 5A_268/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.4, 4A_646/2020 del 12 aprile 2021 consid. 4). Nell’ambito delle procedure giudiziarie riguardanti le lacune organizzative di una società, e soprattutto in presenza di carenze a livello di domiciliazione (ove una notifica all’indirizzo iscritto a RC ha scarse probabilità di successo), la notifica a un socio o a un organo risulta particolarmente opportuna, se il relativo indirizzo è noto o può essere scoperto con ragionevoli ricerche. Ciò per garantire che la società abbia una possibilità reale e concreta di sanare la lacuna, considerata oltretutto la gravosa conseguenza a cui questa può condurre (scioglimento e liquidazione).
Per costante giurisprudenza, una parte non deve trarre delle conseguenze negative da un errore di notifica, che comporta una violazione formale del suo diritto di essere sentita (DTF 145 IV 259 consid. 1.4.4, 111 V 149 consid. 4c; STF 6B_1104/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 2.2). A dipendenza dei casi, il ricorso a una notifica in via edittale in assenza dei relativi presupposti può finanche comportare la nullità della derivante decisione (se la parte è stata privata della possibilità di partecipare al procedimento), e ha in ogni caso come conseguenza l’annullamento della medesima, a meno che il vizio possa eccezionalmente essere sanato tramite un giudizio dell’autorità di ricorso, a dipendenza della latitudine di giudizio di cui essa dispone (DTF 136 III 571 consid. 6.2 e 6.3, 129 I 361 consid. 2.1; STF 4A_646/2020 del 12 aprile 2021 consid. 3.3).
Nel caso concreto, dopo il tentativo di invio raccomandato effettuato dall’URC in data 1° febbraio 2022 all’indirizzo iscritto a RC della AP 1, non vi è più stato alcun tentativo di contatto tramite le vie ordinarie. In particolare, il Pretore ha notificato alla società l’apertura della procedura giudiziaria direttamente ed esclusivamente mediante la via edittale. Non risulta dagli atti che questa pubblicazione sia stata preceduta da indagini o chiarimenti, ritenuto che vi erano diversi ed esigibili strumenti di ricerca a disposizione del primo giudice che avrebbero potuto condurre a una notificazione ordinaria all’organo societario (presso il quale la società risultava domiciliata), il cui nuovo indirizzo doveva ritenersi facilmente evincibile, ad esempio mediante la consultazione del controllo abitanti o del sistema informativo “MovPop”. In siffatte circostanze, i presupposti per una notifica in via edittale dell’ordinanza 1° giugno 2022 e della successiva decisione finale 22 luglio 2022 non erano adempiuti. Risultando la notifica viziata e comportando ciò la violazione del diritto di essere sentita di AP 1, la decisione pretorile 22 luglio 2022 dev’essere annullata, tenuto conto oltretutto che l’appello in esame non contiene prove che dimostrino l’avvenuto ripristino della situazione legale e che pertanto non è al momento possibile attuare una sanatoria nelle more ricorsuali. La domanda di restituzione del termine è pertanto priva d’oggetto.
In conclusione, l’appello della convenuta dev’essere accolto, nel senso che la decisione 22 luglio 2022 dev’essere annullata (e con essa lo scioglimento della società e la sua liquidazione), con conseguente rinvio dell’incarto al primo giudice, che dovrà assegnare a AP 1, tramite il suo organo, un nuovo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale ed emettere nel seguito un nuovo giudizio.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado sono a carico del Cantone. Non si assegnano ripetibili all’appellante, che non ha formulato una corrispondente richiesta di giudizio.
Per questi motivi,
richiamato, per le spese, l’art. 106 CPC,
decide:
I. L’appello 2 settembre 2022 di AP 1 in liquidazione è accolto nel senso dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione 22 luglio 2022 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. n. SO.2022.433) è annullata e l’incarto è rinviato al Pretore affinché, previa assegnazione a AP 1, tramite il suo organo, di un nuovo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, si pronunci nuovamente nel merito.
II. Le spese processuali di appello (pari a fr. 600.-) sono a carico dello Stato. L’anticipo di fr. 600.- versato dall’appellante le sarà restituito. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, all’Ufficio fallimenti di Lugano, all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio e all’Ufficio del registro fondiario di Mendrisio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).