Incarto n. 12.2022.77
Lugano 6 luglio 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice delegato
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata (inc. n. SE.2015.59) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 giugno 2015 da
RE 1 patrocinato dall' PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall' PA 2
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'450.- oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2014 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE n. __________55 dell'UEF di Bellinzona;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che con azione riconvenzionale, cui si è opposto RE 1, ha chiesto la sua condanna al versamento di fr. 26'000.- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2014, ridotti a fr. 14'775.- oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2015 in sede di conclusioni;
richieste sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito il 4 aprile 2022, respingendo la petizione, accogliendo la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 10.60 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2015 e ponendo le spese processuali (di complessivi fr. 2'250.-) e le ripetibili (di fr. 1'400.-) dell'azione principale a carico dell'attore e le spese processuali (di complessivi fr. 4'600.-) e le ripetibili (di fr. 2'500.-) dell'azione riconvenzionale a carico dell'attrice riconvenzionale;
insorgente l'attore che, con "reclamo" del 20 maggio 2022, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere integralmente l'azione riconvenzionale, il tutto con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
impugnazione che non è stata notificata alla controparte per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
RE 1, titolare di un'impresa di costruzione (ditta individuale), il 25 giugno 2014 ha emesso una fattura di fr. 9'450.- (già dedotto l'acconto di fr. 1'200.-) per lavori di muratura eseguiti presso l'officina di autoriparazioni CO 1 di __________. La fattura essendo rimasta insoluta, RE 1 ha fatto spiccare nei confronti della CO 1 un precetto esecutivo (n. __________55) dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona per fr. 9'450.- oltre interessi dal 17 luglio 2014, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione (inc. CM.2015.9), con petizione non motivata del 24 giugno 2015 RE 1 ha convenuto la CO 1 dinanzi al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona per ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'450.-, oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2014, e il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE n. __________55 per quell'importo più spese esecutive di fr. 73.30.
Al dibattimento del 19 novembre 2015 l'attore ha motivato la petizione, confermando la sua richiesta. Dal canto suo la convenuta ha proposto il rigetto della petizione, opponendo in compensazione e in via riconvenzionale una propria pretesa di fr. 26'000.- più interessi al 5% dal 20 marzo 2014 per prestazioni fornite in favore dell'attore. Al che RE 1 ha replicato, ribadendo la propria domanda, e si è opposto alla domanda riconvenzionale. Contestualmente la CO 1, nella sua duplica e replica riconvenzionale, ha mantenuto la sua posizione.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 2 novembre 2021 l'attore ha riproposto l'accoglimento della petizione e il rigetto dell'azione riconvenzionale. Nel suo allegato del 30 agosto 2021 la CO 1 ha riaffermato il rigetto della petizione e instato per l'accoglimento dell'azione riconvenzionale limitatamente a fr. 14'775.- più interessi al 5% dal 20 luglio
Statuendo il 4 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e posto le spese processuali dell'azione principale di complessivi fr. 2'250.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1'400.- per ripetibili. Contestualmente egli ha parzialmente accolto l'azione riconvenzionale, condannando RE 1 a pagare alla CO 1 fr. 10.60 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2015 e ponendo le spese processuali di tale azione di complessivi fr. 4'600.- a carico di quest'ultima, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.
Il 20 maggio 2022 RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e respingere integralmente l'azione riconvenzionale, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. L'atto di impugnazione non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione pretorile è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC), innanzi alla seconda Camera civile (art. 48 lett. b cifra 1 LOG), entro il termine di 30 giorni. Nel caso concreto il valore della controversia, da determinare secondo l’ultima domanda di causa (v. II CCA del 23 marzo 2021, inc. 12.2021.9, consid. 6), è stato espressamente quantificato dal Pretore aggiunto – che ha rinviato al riguardo all'art. 94 cpv. 1 CPC – "ai fini dell'appellabilità" in fr. 14'775.- (sentenza impugnata, pag. 7).
Il reclamante fa valere che la sua domanda, anche in questa sede, verte su una pretesa di fr. 9'450.-, mentre per quanto attiene alle pretese della controparte, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata ammonterebbe a soli fr. 10.60. Donde il mancato raggiungimento della soglia di fr. 10'000.- ai fini dell'appellabilità della sentenza impugnata (memoriale, n. 2, pag. 3 seg.).
Il reclamante trascura tuttavia che il valore decisivo ai fini dell'appellabilità è quello delle conclusioni che erano controverse immediatamente prima della comunicazione della decisione impugnata (Bastons Bulletti in: Petit commentaire, CPC, Basilea 2021, n. 6 ad art. 308). Poco importa quanto è stato riconosciuto dal primo giudice o quanto rimane litigioso in appello (II CCA del 23 marzo 2021, inc. 12.2021.9, consid. 7, riassunta in RtiD I-2022 n. 29c pag. 639 e confermata dal Tribunale federale in STF 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021). Nella fattispecie non fa dubbio che prima del momento topico il valore litigioso superasse agevolmente la soglia di fr. 10'000.-. Come dà atto lo stesso insorgente (memoriale, pa. 3 in basso), al valore di fr. 9'450.- per l'azione principale si contrapponeva il valore di fr. 14'776.- (così adattato con le conclusioni di causa) per l'azione riconvenzionale. E in siffatta eventualità – come ha espressamente indicato il Pretore aggiunto – il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). L'unico rimedio giuridico possibile era dunque l'appello. Il problema è che avverso la sentenza del Pretore aggiunto RE 1 non ha presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è ammissibile ove sia dato appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se il reclamo possa essere trattato come appello.
La giurisprudenza recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione benché non potesse ignorare, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (STF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; più recentemente: STF 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 6.2).
Nella fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a semplice svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come reclamo, ma nella motivazione RE 1 spiega – erroneamente – perché sarebbe dato il rimedio del reclamo e non dell'appello. Indicazione che figura anche nella richiesta di giudizio. L'attore ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di presentare reclamo, non di presentare appello. D'altro lato l'improponibilità del reclamo contro la decisione del Pretore aggiunto era manifesta. Come detto e per altro sottolineato dal primo giudice con il richiamo all'art. 94 cpv. 1 CPC (sentenza impugnata, pag. 7), il valore litigioso "ai fini dell'appellabilità" era determinato dalla pretesa più elevata dell'attrice riconvenzionale che l'aveva adattata a fr. 14'775.- in sede di conclusioni (sul tema v. anche Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, ni. 14 e 17 ad art. 308). Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico esperibile, men che meno ove si consideri che l'attore è patrocinato da un avvocato.
Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza del Pretore aggiunto è riprodotto l'insieme delle disposizioni relative all'appello e al reclamo. E non si disconosce che una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dall'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere specificatamente adattata al ricorso effettivamente disponibile nel caso concreto (STF 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.2). Un'indicazione errata delle possibilità di impugnazione non può creare tuttavia una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). A maggior ragione se, come nel caso concreto, il Pretore aggiunto non ha indicato una via di ricorso errata ma tutt'al più imprecisa, per altro dopo avere fissato – nella motivazione – il valore litigioso "ai fini dell'appellabilità in fr. 14'775.-, giusta l'art. 94 cpv. 1 CP". Questa Camera ha già avuto modo di ricordare del resto che, non dandosi un'inavvertenza manifesta e non ricorrendo l'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico corretto fosse difficilmente riconoscibile, l'introduzione del mezzo d'impugnazione errato, pur di fronte a un'indicazione fuorviante, costituisce una violazione del dovere di diligenza (Prozesssorgfalt) da parte del rappresentante legale (avvocato o in genere rappresentante che agisce a titolo professionale), che esclude la possibilità di una conversione (II CCA del 23 marzo 2021, inc. 12.2021.9, consid. 7, riassunta in RtiD I-2022 n. 29c pag. 639 e confermata dal Tribunale federale in STF 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021).
Se ne conclude che il reclamo dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile. Le spese processuali della presente sentenza, da moderare per tenere conto del fatto che essa si esaurisce in un giudizio di non entrata nel merito, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla CO 1 per osservazioni.
Il valore litigioso determinante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (v. anche art. 53 LTF).
La presente decisione viene presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 cpv. 1 CPC e la LTG,
decide:
Il reclamo 20 maggio 2022 di RE 1 è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice delegato La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).