Incarto n. 12.2016.100
Lugano 5 settembre 2016/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.43 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 febbraio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
volta ad accertare l’inesistenza del credito di fr. 343’200.- oltre interessi vantato dalla convenuta nei confronti dell’attore di cui al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, ad ottenere la cancellazione dell’esecuzione, a dichiarare temeraria la stessa, a punire la convenuta con una multa disciplinare di fr. 2'000.- ed a condannarla al pagamento di fr. 5'500.-;
ed ora sull’istanza di ricusa presentata dalla convenuta il 27 luglio 2015 (poi completata il 12 novembre 2015) nei confronti del Pretore avv. Francesco Trezzini, avversata da quest’ultimo e dall’attore, e che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, avv. Marco Peverelli, ha respinto con decisione 13 giugno 2016, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 300.- (inc. n. SO.2015.5115);
reclamante la convenuta, che con atto 4 luglio 2016 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità del querelato giudizio e in via subordinata di annullarlo, con protesta di tasse, spese e accresciute ripetibili;
preso atto che con scritto 22 agosto 2016 la convenuta ha altresì instato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria nel senso di essere esentata dal pagamento dell’anticipo per le spese processuali della procedura ricorsuale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della causa a procedura ordinaria (inc. n. OR.2015.43) promossa il 25 febbraio 2015 dall’CO 1, volta ad accertare l’inesistenza del credito di fr. 343’200.- oltre interessi vantato dalla convenuta nei confronti dell’attore a titolo di indebito arricchimento e risarcimento danni di cui al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, ad ottenere la cancellazione dell’esecuzione, a dichiarare temeraria la stessa, a punire la convenuta con una multa disciplinare di fr. 2'000.- ed a condannarla al pagamento di fr. 5'500.-, la convenuta RE 1 con istanza il 27 luglio 2015 (poi completata il 12 novembre 2015) ha chiesto la ricusa del giudice adito, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, avv. Francesco Trezzini;
che con la decisione 13 giugno 2016 qui impugnata (oggetto dell’inc. n. SO.2015.5115) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, avv. Marco Peverelli, ha respinto l’istanza di ricusa, rilevando che la convenuta non aveva fornito alcuna prova, anche solo indiziaria, a sostegno delle accuse mosse al Pretore avv. Francesco Trezzini, che le allegazioni della convenuta non avevano trovato riscontro nemmeno nel fascicolo dell’inc. n. OR.2015.43 e che in particolare il rifiuto del Pretore di concedere alla convenuta una proroga del termine per presentare la risposta alla petizione non appariva arbitrario, tanto più che contro quel giudizio la parte interessata avrebbe potuto far ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito;
che con il reclamo 4 luglio 2016 che qui ci occupa la convenuta ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità del querelato giudizio e in via subordinata di annullarlo: essa ha da una parte evidenziato che in Ticino tutta la magistratura risultava essere controllata / lottizzata dal potere politico e dalle lobby retrostanti (e ciò sia nella procedura di selezione, sia in quella di nomina, sia in quella di rielezione, tutte ritenute incostituzionali) e non poteva così essere considerata indipendente ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ciò che valeva dunque anche per i Pretori avv. Marco Peverelli e Francesco Trezzini, quest’ultimo oltretutto nominato grazie alla “loggia __________ (ma anche __________)”, che ospitava notoriamente fondi riciclati dai clienti __________ e __________ che l’avevano poi pubblicamente infangata con calunnie mostruose, e dunque senz’altro condizionato allorché, come nel caso di specie, si trattava di decidere su posizioni riguardanti la banca o persone a lei vicine; dall’altra ha rilevato che tutti i fatti contestati al Pretore avv. Francesco Trezzini ritenuti non provati nella decisione sulla ricusa erano in realtà di pubblico dominio, ovvero emergevano da sentenze definitive, ovvero dai media che avevano ampiamente riportato sulla vicenda dei riciclatori che l’avevano calunniata per vendicarsi di essere stati segnalati per riciclaggio; e infine ha lamentato la violazione del suo diritto di essere sentita ex art. 29 Cost. poiché il Pretore avv. Marco Peverelli avrebbe potuto e dovuto convocare le parti personalmente per un’udienza;
che giusta l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC è impugnabile mediante reclamo, ritenuto che giusta l’art. 48 lett. b n. 2 LOG l’autorità competente ad occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto, essendo stata per l’appunto impugnata una decisione su una domanda di ricusazione nell’ambito di una causa in materia di diritto delle obbligazioni, il reclamo inoltrato dalla convenuta, presentato tempestivamente, è senz’altro ricevibile, almeno da questo punto di vista;
che la ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall’art. 30 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 CEDU - che su questo punto hanno la medesima portata - permette di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi sulla sua imparzialità; essa mira ad evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte (DTF 138 I 1 consid. 2.2). La ricusa rimane tuttavia una misura d’eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev’essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettono di dubitare dell’imparzialità del giudice. Non è necessario che venga accertata un’effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d’animo non può essere dimostrata: bastano circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio possono venir tenute in considerazione solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (DTF 138 I 1 consid. 2.2, 134 I 238 consid. 2.1). In altre parole, la parte può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo è unicamente sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente giustificate (TF 29 novembre 2007 1B_222/2007 consid. 3.2.3, in RtiD 2008 II p. 23 segg., 3 febbraio 2010 4A_486/2009 consid. 2);
che nel caso di specie il rilievo della convenuta secondo cui la decisione qui impugnata doveva essere dichiarata nulla o annullata siccome in Ticino tutta la magistratura, e dunque anche i Pretori avv. Marco Peverelli e Francesco Trezzini, risultava essere controllata / lottizzata dal potere politico e dalle lobby retrostanti (e ciò sia nella procedura di selezione, sia in quella di nomina, sia ancora in quella di rielezione) e non poteva pertanto essere considerata indipendente ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, è manifestamente infondato: la procedura di selezione, di nomina e di rielezione dei magistrati adottata nel Cantone Ticino, che prevede la nomina di questi ultimi da parte del Gran Consiglio, oltretutto previo esame e preavviso delle nuove candidature ad opera di una Commissione di esperti indipendenti, per 10 anni rinnovabili (art. 59 lett. m e 80 seg. Cost. TI e art. 2 segg. LOG), è in effetti conforme ai principi di indipendenza e di imparzialità di rango costituzionale e convenzionale menzionati (per altro anche la procedura di nomina dei giudici del Tribunale federale è disciplinata da disposizioni analoghe, cfr. art. 5 segg. LTF, secondo cui la nomina di questi ultimi da parte dell’Assemblea federale avviene per 6 anni rinnovabili): la dottrina e la giurisprudenza hanno del resto già avuto modo di stabilire che l’indipendenza di un magistrato non è di per sé messa in dubbio dal solo fatto che egli sia stato nominato dal potere esecutivo o da quello legislativo (Steinmann, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3ª ed., n. 15 ad art. 30 Cost.; cfr. pure DTF 119 Ia 81 consid. 4), ossia da gremii formati da persone appartenenti a partiti politici o a lobby, che la sua appartenenza ad un partito politico (o a una lobby) rispettivamente il sostegno di quest’ultimo (o di una lobby) alla sua nomina non costituisce di principio un motivo di ricusa (Steinmann, op. cit., n. 18 e 21 ad art. 30 Cost.; TF 17 marzo 2005 1P.711/2004 consid. 3.4, 29 novembre 2006 1P.667/2006 consid. 3.1, 25 settembre 2012 1B_460/2012 consid. 3, 8 gennaio 2015 4A_519/2014 consid. 5.1) e che la partecipazione alla procedura di nomina da parte di una Commissione di esperti indipendenti con il compito di preavvisare le nuove candidature costituisce una valida soluzione per garantire l’indipendenza della giustizia (TF 8 gennaio 2015 4A_519/2014 consid. 5.2);
che la circostanza addotta in questa sede dalla convenuta, volta di fatto - nonostante una tale richiesta non sia poi stata formalizzata nel petitum - a riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di ricusa, secondo cui il Pretore avv. Francesco Trezzini non sarebbe stato indipendente siccome nominato grazie alla “loggia __________ (ma anche __________)” e dunque sarebbe stato condizionato allorché, come nel caso di specie, si trattava di decidere su posizioni riguardanti la banca o persone a lei vicine, è nuova e con ciò irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC); essa è in ogni caso rimasta allo stadio di puro parlato;
che, sempre nell’ottica della richiesta - non formalizzata nel petitum - di riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di ricusa, è manifestamente a torto che la convenuta ha rilevato che la circostanza appena evocata e tutti i fatti (che qui non è necessario riassumere) contestati al Pretore avv. Francesco Trezzini ritenuti non provati nella decisione sulla ricusa erano in realtà di pubblico dominio, ovvero emergevano da sentenze definitive, ovvero dai media che avevano ampiamente riportato sulla vicenda dei riciclatori che l’avevano calunniata per vendicarsi di essere stati segnalati per riciclaggio: la circostanza di cui si è detto e gli altri fatti su cui la convenuta si era allora prevalsa non sono in effetti né notori, né sono conosciuti da questa Camera, per cui la convenuta avrebbe dovuto versare agli atti le prove a sostegno delle sue allegazioni, ciò che a detta del Pretore avv. Marco Peverelli, il cui assunto per il resto non è stato qui censurato, essa ha omesso di fare;
che pure manifestamente infondato è infine l’ulteriore rimprovero mosso dalla convenuta al Pretore avv. Marco Peverelli, volto in sostanza all’annullamento della sua decisione, di aver violato il suo diritto di essere sentita ex art. 29 Cost. per non aver a suo tempo convocato le parti personalmente per un’udienza: dagli atti non risulta in effetti che la convenuta abbia mai chiesto di essere convocata a un’udienza e nessuna disposizione imponeva al giudice di indire d’ufficio una tale udienza;
che alla luce di quanto precede il reclamo della convenuta, manifestamente irricevibile e/o manifestamente infondato, deve essere respinto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 322 cpv. 1 CPC, senza necessità di notificarlo alla controparte o al giudice ricusato per le eventuali osservazioni di risposta;
che le spese processuali di questo giudizio devono essere poste a carico della convenuta, che è risultata soccombente (art. 106 CPC): la sua domanda volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado non può in effetti trovare accoglimento già per il fatto che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC);
che all’attore, che non è stato richiesto di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate ripetibili;
che l’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo formulata con il reclamo (richiesta che in ogni caso sarebbe stata destinata all’insuccesso, cfr. II CCA 11 febbraio 2015 inc. n. 12.2015.5).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Il reclamo 4 luglio 2016 dell’RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
La domanda di assistenza giudiziaria 22 agosto 2016 dell’RE 1 è respinta.
Le spese processuali della procedura di reclamo di complessivi fr. 300.- sono a carico della reclamante. Non si attribuiscono indennità o ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, e alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF), contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF).