Incarto n. 12.2022.95
Lugano 4 ottobre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2022.2637 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con istanza 30 maggio 2022 dalla
RE1 (patrocinata da PA1)
nei confronti del
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, avv. Rossana Romanelli Bellomo
nell'ambito della causa – inc. n. OR.2021.7 – promossa da
PI 1 PI 2 PI 4 PI 5 PI5 (già ____), (patrocinati PA 2)
contro
la stessa RE 1
volta a ottenere la ricusazione del Pretore aggiunto e la conseguente trasmissione della causa inc. n. OR.2021.7 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, o alla Pretura viciniore e l'annullamento dell'ordinanza sulle prove 9 maggio 2022, domande alle quali si sono opposti il ricusando con osservazioni 13 giugno 2022 come pure gli attori il 21 giugno 2022 e che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto con sentenza 7 luglio 2022, ponendo le spese processuali di fr. 450.- a carico dell'istante, tenuta a rifondere agli attori complessivi fr. 800.- per ripetibili;
reclamante l’istante che con atto 25 luglio 2022 chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di ricusa o in subordine di annullare la causa rinviandola al Pretore per nuovo giudizio, ferma restando la ricusa del Pretore aggiunto, la trasmissione della causa al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, o alla Pretura viciniore e l'annullamento dell'ordinanza sulle prove 9 maggio 2022, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che il Pretore aggiunto l'11 agosto 2022 ha confermato il tenore delle proprie osservazioni 13 giugno 2022, rimettendosi al giudizio dell’autorità superiore;
mentre gli attori (nell'inc. OR.2021.7) hanno postulato il 19 agosto 2022 il rigetto del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 14 gennaio 2021 PI 1, PI 2, PI 3 con PI 4, la PI 5 e la PI 6, in possesso della necessaria autorizzazione ad agire e nella loro qualità di creditori cessionari della fallita __________ SA, hanno convenuto in giudizio la RE 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 106'320.- oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2017 a saldo della mercede dovuta per lavori appaltati alla fallita società (inc. OR.2021.7). Con risposta 29 marzo 2021 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione. Al che gli attori hanno presentato il 12 luglio 2021 una replica (di 65 pagine) in cui hanno ribadito le proprie richieste.
B. Ricevuto un memoriale di duplica di 87 pagine nel quale la convenuta reiterava le proprie domande, il Pretore aggiunto ha ritenuto l'allegato prolisso e ridondante ("complica inutilmente la trattazione dell'incarto e sfianca già alla sola lettura") e ha impartito il 15 dicembre 2021 alla RE 1 un termine di 15 giorni per introdurre un allegato "senza ripetizioni e che non superi un massimo di 60 pagine" con l'avvertenza che, in caso di inadempienza, l'atto sarebbe stato considerato come non presentato. Le spese di tale ordinanza (fr. 100.-) sono state poste a carico della convenuta. Il 13 gennaio 2022 quest'ultima ha dato seguito all'ingiunzione del Pretore aggiunto presentando un memoriale di duplica emendato in cui ha ribadito la propria posizione.
C. Alle prime arringhe del 24 febbraio 2022 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista e hanno notificato prove, non senza eccepire la RE 1 che tutti i mezzi di prova offerti dalla controparte andavano rifiutati poiché indicati in difformità dall'onere di allegazione e specificazione. Con ordinanza 9 maggio 2022 il Pretore aggiunto, qualificando come al limite della buona fede processuale la "generica contestazione" della convenuta di cui avrebbe tenuto conto nella fissazione delle ripetibili, ha acquisito agli atti tutti i documenti prodotti dalle parti e ha ammesso i loro interrogatori, tutte le prove testimoniali e i richiami, rinviando invece a un momento successivo la decisione "sulle contestazioni alle domande di edizione".
D. Ricevuta, il 19 maggio 2022, l'ordinanza sulle prove, la RE 1 ha introdotto il 30 maggio 2022 un'istanza alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la ricusa del Pretore aggiunto Rossana Romanelli Bellomo e la conseguente trasmissione della causa inc. n. OR.2021.7 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, o alla Pretura viciniore e l'annullamento dell'ordinanza sulle prove. Per l'istante – in estrema sintesi – le due ordinanze 15 dicembre 2021 e 9 maggio 2022 integravano grossolani e ripetuti errori di diritto assimilabili a gravi violazioni dei doveri di funzione e denotavano una chiara intenzione del Pretore aggiunto di nuocerle oltre che una palese parzialità e prevenzione. Il Pretore aggiunto, nelle sue osservazioni 13 giugno 2022, ha ribadito la sua buona fede e l'assenza di motivi di prevenzione. Dal canto loro gli attori (nell'inc. OR.2021.7) hanno proposto il 21 giugno 2022 di respingere l'istanza di ricusa.
E. Statuendo il 7 luglio 2022, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza di ricusazione e ha posto le spese processuali di fr. 450.- a carico dell'istante, tenuta a rifondere agli attori complessivi fr. 800.- per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 luglio 2022 in cui – previa concessione dell'effetto sospensivo – chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di ricusa o in subordine di annullare la causa rinviandola al Pretore per nuovo giudizio, ferma restando la ricusa del Pretore aggiunto, la trasmissione della causa al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, o alla Pretura viciniore e l'annullamento dell'ordinanza sulle prove 9 maggio 2022, con protesta di spese e ripetibili. Il Pretore aggiunto ricusato si è confermato, l'11 agosto 2022, nelle proprie osservazioni del 13 giugno 2022, mentre gli attori hanno proposto, il 19 agosto 2022, il rigetto del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto:
Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC e 319 lett. b n. 1 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3). Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusa in controversie del diritto delle obbligazioni (come nella fattispecie) è la seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. b n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 14 luglio
Il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 24 luglio 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 25 luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è così tempestivo. Così come sono tempestive le osservazioni 11 agosto 2022 del Pretore aggiunto e 19 agosto 2022 degli attori.
L’art. 320 CPC prevede che con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella relativa procedura, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
La ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno svolgimento ordinato del processo. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 CEDU, permette infatti di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi sulla sua imparzialità. Essa mira ad evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte (STF 5A_108/2022 del 7 giugno 2022 consid. 3 con riferimenti). Non è necessario che sia accertata un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata. Bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Ai fini del giudizio possono tuttavia entrare in linea di conto solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice affermazione di parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (loc. cit.; cfr. pure II CCA 28 dicembre 2021 inc. n. 12.2021.145 consid. 6). Una parte può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo è sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente giustificate (STF 4A_486/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2). Degli errori di procedura o di apprezzamento non bastano per fondare oggettivamente un sospetto di parzialità, nemmeno ove tali errori fossero accertati. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del giudice, possono avere questo effetto, sempre che le circostanze denotino una prevenzione del giudice o giustifichino almeno oggettivamente la parvenza di prevenzione (STF 5A_108/2022 del 7 giugno 2022 consid. 3 con riferimenti).
Ne discende che decisioni o atti processuali viziati, quand'anche arbitrari, non fondano in sé una parvenza oggettiva di prevenzione. Il rischio di prevenzione non può ammettersi troppo facilmente, pena la compromissione del normale funzionamento dei tribunali (DTF 144 I 159 consid. 4.4). Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono – da soli – di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi sbagliati. Spetta alle giurisdizioni di ricorso normalmente competenti accertare e aggiustare gli errori eventualmente commessi in questo ambito. La procedura di ricusazione non può dunque essere utilizzata dalle parti per contestare le modalità di gestione dell'istruttoria e rimettere in discussione le diverse decisioni (incidentali) adottate a tale scopo. Non compete al giudice della ricusa esaminare la condotta del processo alla stregua di un'istanza di appello o di un'autorità di vigilanza. La domanda di ricusa non deve divenire infatti uno strumento strategico per paralizzare la procedura (STF 5A_108/2022 del 7 giugno 2022 consid. 3 e 4A_486/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2 in fine).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato anzitutto la tempestività dell'istanza di ricusa 30 maggio 2022. L'ordinanza sulle prove del 9 maggio 2022 era pervenuta al patrocinatore della RE 1 il 19 maggio seguente. Il termine massimo di 10 giorni per chiedere la ricusa sarebbe scaduto così domenica 29 maggio 2022 ma si è protratto al lunedì 30 maggio per effetto dell'art. 142 CPC. Nel merito, il Pretore ha ricordato che la direzione del processo compete al giudice (art. 124 CPC) e non alle parti. Quanto al "sospetto" – adombrato dalla ricusante – che il Pretore aggiunto con le due note ordinanze 15 dicembre 2021 e 9 maggio 2022 abbia commesso "degli sbagli particolarmente grossolani e ripetuti" che giustificavano una sua ricusazione, il Pretore ha rilevato che l'interessata non le ha impugnate. Senza entrare nel merito delle due decisioni egli ha sottolineato inoltre che provvedimenti sfavorevoli a una parte, quand'anche si rivelassero errati, non suffragano di per sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice, eventuali errori dovendo in primo luogo essere censurati con i rimedi giuridici previsti per legge e non con le istanze di ricusa, come ha invece cercato di fare la ricusante che tenta di ottenere l'annullamento dell'ordinanza sulle prove senza avere impugnato le contestate decisioni all'autorità superiore. In difetto di ogni elemento oggettivo che giustifichi una ricusa del Pretore aggiunto Rossana Romanelli Bellomo, la quale non risulta avere diretto il procedimento in modo difforme all'art. 124 CPC, il Pretore ha respinto l'istanza.
Preliminarmente ci si potrebbe interrogare invero se – come ha per altro revocato in dubbio il Pretore aggiunto nelle sue osservazioni del 13 giugno 2022 – l'istanza di ricusa 30 maggio 2022 fosse effettivamente tempestiva. Come ha – pacificamente – accertato il primo giudice, l'ordinanza sulle prove del 9 maggio 2022 (che agli occhi dell'istante rafforzava e confermava, dopo la nota ordinanza 15 dicembre 2021, il sospetto di prevenzione) è pervenuta al patrocinatore della RE 1 il 19 maggio seguente. Ora, per il Pretore, il termine massimo di 10 giorni per chiedere la ricusa sarebbe scaduto domenica 29 maggio 2022 ma si è protratto al lunedì 30 maggio per effetto dell'art. 142 CPC. Tale conclusione è quanto meno opinabile. È vero che il termine massimo per presentare al giudice istanza di ricusazione viene generalmente – in analogia a quanto prescritto dall'art. 51 cpv. 1 CPC – indicato in 10 giorni (cfr. Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 12 ad art. 49; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2021, n. 4 ad art. 49 CPC; Fornara/Cocchi in: Commentario pratico al codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ͣ edizione, n. 7 ad art. 49; Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 49). È altrettanto vero però che per tale termine – che in presenza di un accumulo progressivo di attitudini o propositi atti a fondare un'impressione di parzialità decorre dall'episodio più recente (STF 5A_749/2015 del 27 novembre 2015 consid. 5.1) – non sembrano valere le regole di computo e sospensione degli art. 142 segg. CPC (così esplicitamente: Tappy, op. cit., loc. cit.; Colombini, op. cit., loc. cit.). Così posto, l'introduzione, il 30 maggio 2022, dell'istanza di ricusa parrebbe essere (per un giorno) tardiva. La questione può tuttavia rimanere irrisolta visto l'esito del ricorso.
La reclamante si duole che il Pretore non abbia ravvisato motivi di ricusa e abbia ritenuto che le disposizioni processuali in questione andavano impugnate con i rimedi di diritto ordinari anziché rimesse in discussione con un'istanza di ricusa. Essa rileva tuttavia di non avere impugnato le decisioni in rassegna con i rimedi giuridici ordinari perché ciò non sarebbe stato possibile. La decisione con cui il giudice assegna un termine per emendare un atto in base all'art. 132 CPC – come ha fatto in concreto il Pretore aggiunto con l'ordinanza 15 dicembre 2021 – costituirebbe infatti una disposizione ordinatoria processuale nel senso dell'art. 124 cpv. 1 CPC che, stando all'art. 319 lett. b n. 2 CPC, è impugnabile con reclamo solo se vi è il rischio – a suo dire inesistente – di un pregiudizio difficilmente riparabile. Similmente – essa soggiunge – neppure l'ordinanza sulle prove 9 maggio 2022 poteva essere impugnata con reclamo, difettando il medesimo presupposto (memoriale, pag. 8 segg.).
Che le due ordinanze in questione non potessero essere impugnate a titolo indipendente per carenza di un pregiudizio difficilmente riparabile nel senso dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC è possibile. Sta di fatto che – contrariamente a quanto lascia intendere la reclamante – ciò non comporta per l'interessata l'impossibilità di impugnare le due decisioni con i rimedi ordinari, le stesse potendo essere in ogni caso ancora censurate insieme con la decisione finale (fra i tanti cfr. Jeandin in: Commentaire romand, op. cit., n. 23a ad art. 319 CPC). A parte ciò, il Pretore non si è limitato a respingere l'istanza di ricusa per il fatto che la RE 1 non avrebbe impugnato le due ordinanze, ma ha anche precisato che, quand'anche si rivelassero sbagliate, decisioni procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice. E che tale considerazione sia erronea non pretende neppure l'interessata. Senza contare che per il Pretore dagli atti non si evincerebbe "il benché minimo elemento oggettivo che potrebbe in qualche modo giustificare una domanda di ricusa del Pretore Aggiunto Romanelli Bellomo, la quale non risulta aver diretto il procedimento in modo difforme da quanto le è imposto dagli art. 124 e segg. CPC" (sentenza impugnata, pag. 4 seg.). Nella misura in cui lamenta che il Pretore ha respinto la domanda di ricusazione per non avere essa impugnato con reclamo le menzionate disposizioni ordinatorie, l'istante considera pertanto solo parzialmente l'argomentazione del primo giudice. Al riguardo non giova dunque diffondersi oltre.
La reclamante lamenta altresì che il Pretore ha ritenuto di non doversi chinare sulle disposizioni ordinatorie della ricusata le quali, perlomeno se prese cumulativamente, adempirebbero i presupposti dell'art. 47 CPC. Non essendosi il primo giudice confrontato con le pertinenti argomentazioni dell'istanza, egli non avrebbe motivato a sufficienza la sentenza e avrebbe leso il suo diritto di essere sentita (memoriale, pag. 11 seg.). Se non che, come testé illustrato (sopra, consid. 6), il Pretore ha spiegato, seppur laconicamente, le argomentazioni che l'hanno indotto a respingere l'istanza, non essendo egli per il resto tenuto a determinarsi in maniera diffusa su ogni singola allegazione di parte. Né del resto l'interessata risulta essere stata impedita di valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale a sua volta è in grado di esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). La doglianza manca pertanto di consistenza.
La reclamante ribadisce dipoi che le due ordinanze 15 dicembre 2021 e 9 maggio 2022 sono viziate da ripetuti, gravi ed evidenti errori che, anche per i toni utilizzati dalla ricusata, dimostrerebbero una parvenza di parzialità. Per quel che è della prima ordinanza, la ricusante rileva che nel dichiarare un memoriale prolisso nel senso dell'art. 132 CPC il giudice deve dare prova di riserbo e intervenire soltanto in casi inequivocabili (per esempio: nell'eventualità di un reclamo di 93 pagine per contestare una decisione di intempestività di quattro pagine) perché un simile intervento contrasta con il diritto di essere sentito delle parti. La prolissità non può – soprattutto in casi complessi come quello in rassegna che verte su quattro diverse commesse – essere misurata nel numero di pagine, come invece avrebbe sostanzialmente fatto il Pretore aggiunto per rapporto al proprio allegato di duplica, trascurando che i rinvii e le eventuali ripetizioni ivi contenuti si giustificavano per ribattere alla replica della controparte che aveva introdotto una lunga serie di fatti e argomenti nuovi (complessivamente 65 pagine più 85 pagine di documenti che si sommavano alle 68 pagine di documenti prodotti con la petizione, a fronte di una risposta di 25 pagine). Senza dimenticare che l'ordinanza 15 dicembre 2021 le aveva imposto di presentare una duplica finanche più breve (massimo 60 pagine) rispetto alla replica della controparte su cui era chiamata a prendere posizione. Ciò non darebbe un'impressione di imparzalità, tanto più se si considerano anche i commenti ai quali la ricusata si sarebbe "lasciata andare" dichiarando, in modo del tutto gratuito, che l'allegato "sfianca già alla sola lettura" e le spese che le sono state addebitate, alla stregua di una multa per prolissità (memoriale, pag. 12 a 15).
8.1 Ora, la tesi che il memoriale di duplica sia stato considerato prolisso in base al solo numero di pagine è d'acchito smentita dalla lettura dell'ordinanza in questione, in cui il Pretore aggiunto ha partitamente indicato i numerosi punti dell'allegato che contengono rinvii alla risposta e ai precedenti paragrafi della duplica stessa oppure riprendono ampi stralci della sentenza del Tribunale federale 4A_11/2018 che il giudice ricusato poteva consultare da solo (v. doc. E). Del resto neppure la reclamante pretende che quanto addotto dal Pretore aggiunto non fosse vero, ammettendo essa stessa "le eventuali ripetizioni". Quanto al fatto che queste fossero necessarie per ribattere alla replica, l'obiezione appare già a un sommario esame poco pertinente, i rinvii contestati dal Pretore aggiunto riferendosi non alle nuove allegazioni e ai nuovi argomenti della replica bensì ai punti già trattati nella risposta e nella stessa duplica. Che poi il volume dell'allegato di duplica fosse dettato dalla complessità tecnica della vertenza è una mera opinione, per altro neppure motivata, dell'istante che si limita a invocare tra i vari aspetti da chiarire la – non meglio precisata – questione "Dosteba" (memoriale, punto n. 53). Essa è inoltre sconfessata dal Pretore aggiunto per il quale "la fattispecie di cui all'inc. OR.2021.7 non è (…) di particolare complessità (osservazioni 13 giugno 2022, pag. 2).
8.2 Certo ci si potrebbe interrogare sull'opportunità di limitare un allegato di duplica a un numero di pagine inferiore a quello della replica. Sta di fatto che la circostanza non indizia ancora – e da lungi – un sospetto di parzialità del magistrato ricusato. D'altronde nemmeno la reclamante pretende che l'accorciamento dell'allegato le avrebbe concretamente impedito di esprimersi compiutamente sulle allegazioni della controparte.
8.3 Né denota prevenzione, a un giudizio di apparenza, il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto sfiancante la lettura del memoriale, nulla impedendo al giudice – entro certi limiti – di esternare apprezzamenti critici sul modo di condurre il processo di una parte, per quanto essi possano risultare sgraditi alla medesima (Colombini, op. cit., n. 33 ad art. 47). Come non può desumersi una volontà di nuocere (cfr. STF 4A_27/2020 del 25 giugno 2020 consid. 3.2) dall'addebito delle spese di fr. 100.- alla RE 1, essendo verosimile, per quanto ha illustrato il Pretore aggiunto il 13 giugno 2022 (riferendosi alla STF 4A_151/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 6.2), che l'emolumento rientrasse fra le spese (inutili: art. 108 CPC) causate dalla lettura del prolisso memoriale e dalla necessità di indicarne i passaggi ridondanti. Al riguardo il reclamo è dunque sprovvisto di fondamento.
9.1 La reclamante equivoca sui termini usati dal Pretore aggiunto, il quale non ha definito la condotta di lei né temeraria né contraria alla buona fede, ma semmai al limite della stessa (ordinanza 9 maggio 2022, pag. 2). Che poi "ogni Tribunale civile oltre Gottardo" avrebbe rispedito al mittente il memoriale di replica della controparte è una mera congettura – inutilmente polemica – della ricusante.
9.2 A parte ciò, neanche in questa sede la reclamante si confronta con l'argomentazione addotta dal giudice ricusato per ammettere le prove offerte dalla controparte – nemmeno tutte per altro, come si vedrà in appresso, contrariamente a quanto essa pretende (memoriale, pag. 7, n. 20) – e respingere le sue obiezioni. Nella nota decisione il Pretore aggiunto aveva precisato che "nel caso concreto gli attori, in calce ad ogni capitolo di fatti da provare, hanno indicato precisamente i documenti chiesti in edizione e i nominativi dei testimoni e la loro funzione professionale, nonché, al termine dell'allegato introduttivo, hanno elencato e indicato quali documenti sono richiesti ai terzi e alla controparte e su quali fatti i testimoni sono chiamati a riferire. Non vi è dubbio per quali fatti le prove sono notificate. Gli attori hanno adempiuto ai suddetti criteri procedurali con un grado di precisione più che sufficiente, tanto che la convenuta ha potuto esprimersi compiutamente nel merito dei mezzi di prova e offrire prove opposte. La generica contestazione sollevata dalla convenuta, che comporta necessariamente l'esame e la decisione del giudice, si rivela un mero esercizio difensivo di nessuna utilità e anzi al limite della buona fede processuale e di questo fatto sarà tenuto conto nella fissazione delle ripetibili". Sempre nella stessa ordinanza il Pretore aggiunto aveva specificato che "sulle contestazioni alle domande di edizione sarà pronunciato nel prosieguo, mentre, per il momento, ammette gli interrogatori delle parti, tutte le prove testimoniali e tutti i richiami" oltre ai documenti prodotti.
Che a fronte di tale motivazione basti riprendere la – generica – contestazione dell'enumerazione di una "lunga lista di prove alla fine di lunghi e distinti paragrafi che contengono allegazioni su tematiche diverse tra loro" è quantomeno dubbio.
9.3 Comunque sia, non spetta al giudice della ricusa esaminare la condotta processuale alla stregua di un'istanza di appello o di un organo di sorveglianza (sopra, consid. 3). Quand'anche l'ordinanza sulle prove dovesse rivelarsi erronea – ipotesi per la quale a prima vista non sussistono per altro indizi particolari – ciò non permetterebbe ancora di sospettare di parzialità il giudice ricusato che ha agito nel normale esercizio del suo ufficio. Tanto più che la reclamante neppure spiega in che misura l'eventuale erroneità dell'ordinanza la sfavorirebbe in concreto. Né singolarmente né cumulativamente le due ordinanze contengono pertanto – a un sommario esame – errori particolarmente gravi o ripetuti da poter essere considerati come gravi violazioni dei doveri di funzione. Che il giudice ricusato tenti in tutti i modi di sfavorirla è un'apprensione soggettiva della ricusante che non può considerarsi oggettivamente giustificata. Lo stesso vale per il rimprovero al Pretore aggiunto di avere sostenuto "manifestamente a torto" la tardività dell'istanza di ricusa. Questione di cui già si è detto dianzi (sopra, consid. 5). Il reclamo vede così la sua sorte segnata.
L'emanazione della presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2 e 14 LTG. La reclamante rifonderà inoltre agli attori complessivi fr. 2'000.- per ripetibili, commisurate all'impegno richiesto per rispondere al lungo reclamo.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la ricusazione – seppure la decisione impugnata non abbia carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo 25 luglio 2022 della RE 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura di reclamo di fr. 1’500.- (anticipate dalla reclamante nella misura di fr. 800.-) sono poste a carico della reclamante, che rifonderà ad PI 1, a PI 2, a PI 3 con PI 4, alla PI 5 e alla PI 6 complessivi fr. 2'500.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).