Incarto n. 14.2017.9
Lugano 31 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 135s/16 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 9 dicembre 2016 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 gennaio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 17 febbraio 2016 il Presidente della Pretura penale RE 1 colpevole – oltre al reato di violazione di domicilio – di furto, per avere prelevato dagli uffici della CO 1 () due tavoli marca __________ del valore di fr. 1'586.– ciascuno, mettendoli poi in vendita sul sito internet www. al prezzo di fr. 1'000.– cadauno. L’imputato è stato condannato a una pena pecuniaria e al pagamento delle spese giudiziarie mentre l’accusatrice privata CO 1 è stata rinviata al competente foro per le pretese di natura civile.
B. Il 13 luglio 2016 l’CO 1 ha inviato a RE 1 la fattura n. 305564 per complessivi fr. 4'750.–, composti di fr. 3'172.– per i due tavoli sottratti e di fr. 1'578.– per “35 ore lavoro a fr. 45.–/h per l’inchiesta, la denuncia in polizia, il procedimenti e il disturbo (Rif. Lettera alla Pretura, 30.9.2015 e tempo dibattimento) + spese cancelleria e postali (fotocopie, ecc.)”.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 settembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Biasca, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'750.– oltre agli interessi del 5% dal 14 luglio 2016, indicando quale titolo di credito “Fatt. __________ 13.07.16 Fr. 4'750.00 (sentenza pretura penale 17.02.16, inc. __________ 3'172.00)”. L’escusso ha fatto opposizione a tale precetto esecutivo.
D. Il 6 ottobre 2016 il debitore ha informato l’CO 1 di averle versato, il 21 settembre 2016, fr. 2'000.– “inerenti al risarcimento preteso”, precisando di ritenere tale importo “adeguato sia al disturbo creato e altresì al valore della merce sottratta”. L’escutente, con raccomandata 27 ottobre 2016, gli ha comunicato di essere ancora in attesa del saldo di fr. 2'750.– da versare entro il 30 novembre 2016.
E. Con istanza 9 dicembre 2016 l’CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 2'750.– oltre agli interessi del 5% dal 14 luglio 2016. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 dicembre 2016.
F. Statuendo senza motivazione scritta con decisione dell’11 gennaio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via “provvisoria” l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante. Con raccomandata 14 gennaio 2017 RE 1 ha chiesto la motivazione scritta della sentenza, che gli è pervenuta il 16 gennaio 2017.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2017, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 gennaio 2017 contro la sentenza motivata notificata a RE 1 al più presto il 17 gennaio 2017, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che il titolo di credito in questione si basa su una sentenza passata in giudicato. Ciò nondimeno egli ha rigettato l’opposizione in via provvisoria, spiegando che dei fr. 4'750.– richiesti con fattura del 13 luglio 2016 fr. 2'000.– sono stati versati “a comprova quindi di un riconoscimento di debito verso parte istante”. A mente sua, i motivi di contestazione addotti dal convenuto possono “semmai e unicamente” essere oggetto di una procedura di disconoscimento di debito, in cui il giudice, contrariamente a quello del rigetto, potrà entrare nel dettagliato merito del contenzioso stesso.
Nel reclamo RE 1 fa valere di aver da subito contestato la fattura allestita dall’escutente il 13 luglio 2016, precisando che il suo versamento di fr. 2'000.– è avvenuto come risarcimento dell’effettivo danno subito dalla società e non costituisce un riconoscimento del presunto debito di fr. 4'750.–, tanto ch’egli non ha versato la differenza proprio in ragione della sua contestazione.
Nelle sue osservazioni al reclamo, l’CO 1 fa valere che la fattura del 13 luglio 2017 si basa su un valore reale, ossia su quello della merce riconosciuta dal giudice penale per la parte ammessa dall’imputato, pari a fr. 3'172.– (ma in realtà di fr. 6'113.–), così come sul risarcimento del danno, calcolato in fr. 1'578.–. L’escutente spiega poi per quale motivo il Presidente della Pretura penale non ha deciso sulle sue pretese, obbligandola a procedere civilmente, con ulteriori costi.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie, benché l’escutente abbia chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione (e non il rigetto “in virtù degli art. 80/82 LEF” come erroneamente rilevato nella sentenza impugnata) e benché lo stesso Giudice di pace abbia indicato come titolo di rigetto la sentenza penale del 17 febbraio 2016, egli ha nondimeno pronunciato il rigetto provvisorio dell’opposizione, misconoscendo che una decisione esecutiva, a determinate condizioni, è un titolo di rigetto definitivo – non provvisorio – in virtù dell’art. 80 LEF (v. sopra consid. 2). Ciò posto, non ci si può esimere dal verificare se la sentenza penale del 17 febbraio 2016 sia idonea a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1, ricordato che il giudice esamina d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.018 del 25 maggio 2016 consid. 7 e 7.3).
a) Orbene, il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento (o alla prestazione di una garanzia) di una somma di denaro determinata (DTF 135 III 318; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 ad art. 80 LEF). L’importo da versare dev’essere quantificato nella sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio ad altri documenti (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra consid. 2 e 6). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è chiara o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg. consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22 febbraio 2010, consid. 6; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).
b) In concreto, con la sentenza del 17 febbraio 2016 (doc. B) il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di furto di due tavoli di un valore di fr. 1'586.– ciascuno, condannandolo a una pena pecuniaria e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, e rinviando l’accusatrice privata CO 1 al competente foro per le pretese di natura civile. La decisione non contiene invece alcuna condanna di RE 1 a pagare all’accusatrice privata una somma determinata (né per la merce sottratta, né a titolo di risarcimento danni), né diretta né indiretta tramite un rinvio ad altri documenti, in particolare alla fattura prodotta dall’escutente. Di conseguenza la decisione penale non costituisce un titolo valido per concedere il rigetto definitivo dell’opposizione, a prescindere dal fatto che l’escusso abbia pagato fr. 2'000.– con riferimento a tale sentenza (v. sentenza del Tribunale federale 5P.356/2002 del 5 dicembre 2002 consid. 2 citata da Staehelin op. cit., n. 38a ad art. 80).
6.2 Rimane da esaminare, in queste circostanze, se la decisione impugnata possa eventualmente essere confermata sulla base di altri documenti agli atti, in particolare la fattura del 13 luglio 2016 (doc. C) o la conferma del versamento di fr. 2'000.– effettuato dall’escusso (doc. E), sulle quali il Giudice di pace sembra essersi fondato per rigettare l’opposizione in via provvisoria.
a) Secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF costituisce un riconoscimento di debito nel senso l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una semplice fattura, ove non sia firmata dal debitore, non può dunque rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un titolo di rigetto provvisorio (v. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014, consid. 6). Ne discende che la fattura del 13 luglio 2016 (doc. C) prodotta dall’istante non rappresenta un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF poiché non è firmata dal debitore. Anche su questo punto la sentenza non resiste alla critica.
b) D’altronde il versamento di fr. 2'000.– effettuato da RE 1 non può – neppure esso – essere considerato come un riconoscimento (tacito) di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché manca la firma del debitore (sentenza della CEF 14.16.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b), per tacere del fatto che l’escusso ha comunque specificato in modo chiaro di ritenere che l’importo da lui versato il 21 settembre 2016 “sia adeguato sia al disturbo creato e altresì al valore della merce sottratta” (doc. D), e pertanto effettuato a saldo di ogni pretesa. Nulla cambia al riguardo l’argomentazione presentata dalla procedente in sede di osservazioni al reclamo, poiché non spetta al giudice del rigetto verificare l’esistenza del credito posto in esecuzione ma solo l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 2). Essa potrà però far valere le sue ragioni davanti al giudice del merito in procedura ordinaria, chiedendogli anche di rigettare l’opposizione in via definitiva (art. 79 LEF). In conclusione il reclamo è quindi da accogliere e la sentenza impugnata da riformare nel senso della reiezione dell’istanza.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili in prima sede, RE 1 non avendo formulato domanda al riguardo. Mentre la relativa richiesta contenuta nel reclamo va respinta, siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella fattispecie difetta del tutto.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'750.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 200.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).