Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2024.151
Entscheidungsdatum
31.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

______________________________RE 1CO 1

Incarto n. 14.2024.151

Lugano 31 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.58 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 12 febbraio 2024 da

CO 1 DE- (patrocinata dall’avv. PA 2 __________)

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 7 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2024 dalla sede di Cevio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 496'764.– oltre agl’interessi del 6% dal 17 gennaio 2024 (indicando quale causa del credito: “Contratto di prestito 25.05.22 (Darlehensvertrag) e riconoscimento di deb. 25.05.22 (Schuldanerkenntnis) per un credito principale to-tale di EUR 881'000.00 oltre interessi del 6% a decorrere dalla data di versamento. Vers. del creditore: (i) EUR 270'000.00 il 27.08.21, (ii) EUR 130'000.00 il 1.11.21, (iii) EUR 481'000.00 il 2.3.22. Restitu-zione parziale della deb.: EUR 350'000.00 il 4.8.23. Credito principa­le: EUR 531'000.00 (=CHF 496'764.00) oltre int. del 6% dal 27.8.21 (come meglio specificato ai punti 2,3 e 4)”), fr. 36'208.80 (per “EUR 38'704.30 (=CHF 36'208.80, int. 6% sur EUR 270'000.00 dal 27.8.21 al 16.1.24”), fr. 16'113.60 (per “EUR 17'224.10 =CHF 16'113.60, int. 6% sur EUR 130'000.00 dal 1.11.21 al 16.1.24”), fr. 50'669.80 (per “EUR 54'161.90 =CHF 50'669.80, int. 6% sur EUR 481'000.00 dal 2.3.22 al 16.1.24”) e fr. 8'269.40 oltre agli interessi del 5% dall’11 dicembre 2023 (per “EUR 8'839.32 (CHF 8'269.40), onorario + spe­se leg. incasso e IVA 19% Avv. __________ (D)”).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 febbraio 2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Nel termine impartito, con osservazioni scritte del 22 marzo 2024 la convenuta ha chiesto in via principale di dichiarare l’istanza irricevibile e in via subordinata di respingerla. In replica e duplica spontanee del 12 e 29 aprile 2024, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni, salvo, l’istante, ridurre a fr. 599'918.40 la pretesa in capitale e interessi scaduti fino al 16 gennaio 2024 (anziché fr. 602'284.30 [fr. 579'976.–

  • fr. 22'308.30] fino al 31 dicem­bre 2023).

C. Statuendo con decisione del 18 ottobre 2024, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­zione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 496'764.– oltre agl’interessi del 6% dal 1° settembre 2023, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– per 9⁄10 e un’indennità di fr. 5'800.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la riforma, nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

Il 15 novembre 2024 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Il 29 novembre 2024, CO 1 ha presentato sia un’istanza di revoca dell’effetto sospensivo, sia osservazioni al reclamo, con cui ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante repliche spontanee dell’11 e 16 dicembre 2024, la reclamante ha postulato la reiezione dell’istanza di revoca dell’effetto sospensivo e l’accogli­mento del reclamo. In duplica spontanea del 20 dicembre 2024, CO 1 ha contestato entrambi gli allegati spontanei della reclamante e chiesto l’emanazione delle decisioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a alla patrocinatrice di RE 1 il 28 ottobre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto il 7 novembre (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 con-sid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, dopo aver confermato la propria competenza giurisdizionale e per territorio, ricordando che la proroga di foro ad Amburgo contenuta nel contratto di mutuo concluso dal­le parti è ininfluente nella procedura di rigetto dell’opposizione, il Pretore ha respinto la richiesta della convenuta volta alla sospensione della causa in attesa dell’esito della decisione del tribunale di Amburgo. Ha anche respinto l’eccezione di errore essenziale (e subordinatamente di dolo) ai sensi dei §§ 116 seg. del Bürgerliches Gesestbuch (BGB) del diritto germanico, sollevata dalla convenuta in relazione con la firma del contratto di mutuo invocato quale titolo di rigetto, facendo valere di essere venuta a conoscen­za che i fondi mutuati non erano dell’istante, bensì di tale PI 1, soltanto quando, il 1° novembre 2023, è stata contattata dal patrocinatore di quest’ultimo, l’avv. PA 3, il quale le ha ingiunto di non rimborsare il mutuo direttamente a CO 1, siccome il suo cliente disporrebbe di un credito di fr. 1'000'000.– nei confronti del mutuante. Il Pretore ha ritenuto che la convenuta avesse sollevato l’eccezione tardivamente, solo con le osservazioni all’istanza del 22 marzo 2024, mentre il § 121 BGB prescrive che la contestazione debba essere notificata alla controparte immediatamente (“unverzüglich”) dopo che l’opponente è venuto a conoscenza del motivo dell’errore (o del dolo).

La prima giudice ha quindi considerato come validi titoli di rigetto provvisorio sia il contratto di mutuo per l’importo erogato, sotto deduzione di un rimborso parziale di € 350'000.–, sia il riconoscimento di debito firmato dall’escussa il 22 aprile 2022 (autenticato dal notaio B____) per € 751'000.–, negando invece tale qualità per l’onorario dell’avv. M_____, di fr. 8'269.40, così come per gl’interessi di mora indicati dalla seconda alla quarta posizione del precetto esecutivo, da lei ritenuti estinti con il versamento di € 350'000.–. Ha così accolto l’istanza limitatamente alla prima som­ma posta in esecuzione, di fr. 496'764.–, oltre agl’interessi di mora per il tasso indicato sul precetto (6%) dal giorno seguente la scadenza contrattuale di rimborso del mutuo (1° settembre 2023).

  1. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver completamente omesso di prendere in considerazione l’e-mail del 13 novembre 2023 da lei prodotta, in cui ha scritto all’escutente di aver pensato che il denaro mutuato facesse parte del suo patrimonio privato e che per evitare di ritrovarsi nella situazione attuale, egli avrebbe forse dovuto dirle prima che il denaro non era suo, ma di "Robbie" (PI 1), così da poter cercare un dialogo con lui e trovare magari una soluzione pulita ed equilibrata per ambedue le parti. Ella sostiene di avere in tal modo eccepito, nei limiti delle sue capacità – non essendo allora patrocinata – la nullità del contratto di mutuo. Secondo lei, il Pretore non ha correttamente applicato gli art. 55 e 58 CPC, laddove ha reputato di non doversi determinare sulla questione da lei correttamente evidenziata con la duplica spontanea, ovvero che con l’e-mail del 13 novembre 2023 ella ha adempiuto tempestivamente il proprio onere, secon­do il § 123 BGB, di comunicare all’istante di reputarsi vittima di un errore essenziale e/o di un dolo.

4.1 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’ec­cezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

Secondo l’art. 16 cpv. 1, 3° periodo LDIP la prova del diritto straniero nelle procedure sommarie in materia patrimoniale spetta a chi l’invoca a suo favore, nella misura in cui ciò può ragionevolmente essere preteso da lui, ossia all’escusso per le eccezioni da lui sollevate, senza preventivo invito del giudice. Se l’escusso non riesce a rendere verosimile il contenuto del diritto straniero sul quale fonda l’eccezione liberatoria, il giudice rigetta l’opposizione (DTF 145 III 213, consid. 6.1.3; sentenze della CEF 14.2021.84 del 22 novembre 2021, consid. 5.4, e 142014.106 del 29 settembre 2014, consid. 4.4/a).

4.2 Nel caso in esame, nelle osservazioni all’istanza (pagg. 7-12) RE 1 si è diffusa sulla nozione di errore essenziale e di dolo secondo il diritto tedesco e menzionato, senz’altre conside-razioni, l’esistenza di termini di contestazione (Anfechtung), stabiliti ai §§ 121 o 124 BGB. Nella sua replica spontanea (a pag. 7) CO 1 ha eccepito la tardiva comunicazione dell’eccezione, avvenuta solo con le osservazioni all’istanza. In duplica (spontanea), la reclamante ha fatto valere (a pag. 6) che, con l’e-mail del 13 novembre 2023, avrebbe adempiuto il proprio obbligo di notifica tempestivamente, entro il termine di un anno del § 123 (recte: 121 cpv. 2) BGB a contare da quando, il 1° novembre 2023, ha scoperto di essere vittima di un errore essenziale o di un dolo sulla scorta della comunicazione dell’avv. PA 3.

4.2.1 Nemmeno la reclamante contesta che spettasse a lei, in virtù del­l’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 4.1), rendere verosimile il contenuto del diritto germanico in base al quale ha eccepito la nullità del contratto di mutuo (giusta il § 142 BGB) per errore essenziale (§ 119) o dolo (§ 123 BGB). Le incombeva anche rendere verosimile di aver tempestivamente notificato la contestazione del contratto secondo i §§ 121 o 124 BGB. Solo con la duplica spontanea ella ha allegato di aver proceduto a tale notifica mediante l’e-mail del 14 novembre 2023 (doc. 8). È dubbio che tale allegazione sia ricevibile, poiché dopo la fine dello scambio degli allegati (istanze e osservazioni) le parti possono addurre fatti nuovi unicamente alle condizioni dell’art. 229 CPC, che la reclamante non ha dimostrato e neppure affermato essere state adempiute (cfr. sentenza della CEF 14.2024.92 del 29 novembre 2024 consid. 5.3.1 e i rinvii). La questione avrebbe sì meritato due parole di motivazione, ma la reclamante non chiede il rinvio della causa al Pretore per motivare meglio la decisione impugnata, la causa è matura per il giudizio (giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sicché la Camera può statuire senza indugio che nell’omettere di prendere in considerazione il fatto allegato tardivamente, la prima giudice non ha violato il diritto.

4.2.2 Sia come sia, l’argomentazione della convenuta andava respinta anche nel merito. Nell’e-mail del 14 novembre 2023, infatti, la reclamante non parla né di nullità del contratto, né di errore essenziale e ancor meno di dolo. È pertanto inverosimile che tale documento possa essere considerato come una contestazione nel sen­so dei §§ 119 o 123 BGB. Ad ogni modo, ella non ha reso verosimile che lo sia, spiegando quali sono le caratteristiche, secondo il diritto tedesco, dell’“Anfechtung”. Dal contesto dell’e-mail si capisce d’altronde che RE 1 ha scritto all’istante di aver pensato che il denaro mutuato facesse parte del suo patrimonio privato non per rimettere in discussione il contratto, ma per discolparsi del fatto di non poter versargli l’importo bloccato in ragione del pignoramento di credito ottenuto da “Robbie”.

4.2.3 Nelle circostanze descritte, l’eccezione di errore essenziale, sollevata solo con le osservazioni all’istanza del 22 marzo 2024, a distanza di quasi cinque mesi dalla comunicazione 1° novembre 2023 dell’avv. PA 3, appare manifestamente tardiva a fronte del § 121 BGB, che richiede una notifica senza colpevole ritardo, ossia senza indugio – “ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich)”. Ne segue che il Pretore non aveva alcuna necessità di esaminare se dai fatti e documenti addotti dalla reclamante risulta ch’ella non avrebbe ragionevolmente concluso il contratto di mutuo se avesse saputo o avuto motivo di sapere che i fondi mutuati in realtà appartenevano alle società __________ e __________ amministrate dall’istan­­te. Anche al riguardo la decisione resiste alla critica.

4.2.4 In prima come in seconda sede, la reclamante ha motivato, con riferimento al caso concreto, unicamente l’allegato errore essenziale (osservazioni all’istanza a pag. 29 e reclamo ad n. 15), mentre per quanto attiene al preteso dolo si è limitata a ricordarne la definizione, senza particolari riferimenti al diritto germanico e sen­za spiegare precisamente quale inganno fraudolento e illecito sarebbe imputabile all’istante. Non ha quindi reso verosimile l’ecce­zione di dolo. Ne consegue che la questione del termine di contestazione di un anno del § 124 cpv. 1 BGB non si pone.

4.2.5 Ciò posto, cadono nel vuoto i rimproveri della reclamante all’istan­­te per non aver ossequiato il suo onere di contestazione, allegazione e specificazione nella replica spontanea, siccome non avreb­be contestato l’applicabilità dei §§ 119 cpv. 1 e 123 BGB, e al Pretore per non aver applicato correttamente gli art. 55 e 58 CPC nell’ignorare le mancanze dell’istante. Del resto, la reclamante pa­re misconoscere che nella procedura sommaria di rigetto dell’op­posizione va ordinato un solo scambio di allegati (DTF 144 III 116 consid. 2.2 e 146 III 241 consid. 3.1), ragion per cui se non ne viene ordinato un secondo, l’istante non ha alcun dovere di contestare i fatti allegati dal convenuto, i quali non possono pertanto reputarsi accertati per la sola assenza di contestazione. Comunque sia, nella replica spontanea (a pag. 6) CO 1 ha contestato che la convenuta avesse documentato l’esistenza di un errore essenziale o di un dolo. D’altronde la prima eccezione è tardiva e la seconda insufficientemente motivata (sopra consid. 4.2.3 e 4.2.4).

  1. In definitiva, il Pretore non ha ecceduto il proprio potere d’apprez­zamento nel considerare che RE 1 non avesse reso verosimile l’eccezione di nullità del contratto di mutuo, di modo che la decisione di accogliere l’istanza è corretta (sopra consid. 4.1) e il reclamo va respinto. Con il giudizio odierno la domanda di revoca dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.

  2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 496'764.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 8'000.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

–__________; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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BGB

  • §§ 116 BGB
  • §§ 119 BGB
  • § 121 BGB
  • § 123 BGB
  • § 124 BGB
  • § 142 BGB

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

III

  • art. 136 III
  • art. 146 III

LEF

  • art. 31 LEF
  • art. 82 LEF
  • art. 84 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

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