Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2021.62
Entscheidungsdatum
31.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2021.62

Lugano 31 gennaio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulla richiesta di nuova stima per mezzo di periti formulata il 25 maggio 2021 da

RI 1

in relazione con il verbale di stima del pegno emesso il 12 maggio 2021 dall’Ufficio d’e­secuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della richiedente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno manuale emesso il 18 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso del prezzo di prestazioni di trasloco, trasporto e magazzinaggio di masserizie, pari a fr. 38'915.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018, e la realizzazione delle masserizie depositate presso il suo deposito di __________, sulle quali vanta un diritto di ritenzione.

B. Avendo l’escutente chiesto la realizzazione del pegno il 29 aprile 2019, il 16 marzo 2021 l’UE ha allestito il verbale di parte (92 oggetti) dei beni su cui grava il diritto di ritenzione, stimandone il valore complessivo in fr. 3'943.–. Il 12 maggio 2021, l’UE ha poi allestito il verbale di stima del pegno (146 oggetti), stabilendone il valore in fr. 90'143.– complessivi a fronte di un credito aggiornato di fr. 44'990.30. Lo ha poi consegnato brevi manu all’escussa il 18 maggio 2021.

C. Con richiesta del 25 maggio 2021, RI 1 postula una nuova stima per mezzo di periti per la “quasi la totalità” degli oggetti inventariati.

D. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il presidente della Camera ha assegnato a RI 1 un termine di dieci giorni per precisare gli oggetti di cui chiede una nuova stima peritale, indicandone il relativo numero d’ordine nel verbale di stima del 12 maggio 2021, con l’avvertenza che in caso di silenzio si sarebbe ritenuto ch’ella ha rinunciato alla domanda di nuova stima. Con e-mail del 19 novembre 2021, RI 1 ha chiesto una proroga del termine almeno sino al 15 dicembre. La sua richiesta è stata parzialmente ammessa mediante ordinanza del 22 novembre, nel senso della proroga del termine fino al 10 dicembre 2021, con l’avvertenza che in caso di silenzio la richiesta di nuova perizia sarebbe stata reputata vertere su tutti i beni inventariati e l’anticipo delle relative spese peritali sarebbe stato calcolato di conseguenza.

E. Non avendo reagito neppure entro il termine prorogato, il 12 gennaio 2022 la richiedente è stata invitata a versare entro dieci giorni sul conto del Tribunale d’appello fr. 18'000.– quale anticipo dei costi della nuova perizia di tutti i beni elencati nel verbale di stima, con l’avvertenza che in difetto di tempestivo versamento, la richiesta di nuova stima sarebbe stata dichiarata irricevibile e le stime stabilite nel verbale del 12 maggio 2021 considerate definitive. L’anticipo non è giunto a questa Camera entro il termine impartito.

Considerato

in diritto: 1. Interposta all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale del 12 maggio 2021, la richiesta è in linea di principio ricevibile (art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

  1. RI 1 reputa le stime contenute nel verbale del 12 maggio 2021 “in parte superficial[i]”, nella misura in cui esso non elencherebbe il contenuto dei cartoni e scatoloni depositati presso l’escu­tente, il cui contenuto avrebbe per la maggior parte un valore economico e affettivo rilevante. Si duole inoltre che le stime delle ope­re d’arte (quadri, fotografie, installazioni, sculture) non si avvicina­no “neppure lontanamente” al valore di mercato. Per fare un esem-pio, la richiedente cita le opere dell’artista contemporaneo __________, il cui valore si calcola a suo dire “individuando BASE + ALTEZZA per i coefficienti di valore di mercato nel caso sopra citato di __________ coefficiente 4”.

  2. In virtù dell’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 99 cpv. 2 RFF e per analogia ai beni mobili (sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 7.3), ogni interessato può chiedere all’auto­rità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti. Ogni interessato ha quindi il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di esigere (ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 RFF) una nuova stima da parte di un perito (DTF 122 III 339 seg. consid. 3/a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 177 ad art. 140 LEF). In caso di contestazione della nuova perizia decide in modo definitivo l’auto­rità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo).

3.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 III 538, consid. 4.1 i.f.), il ricorso diretto contro la stima è da considerare come tale se verte sui criteri da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (ad esempio se l’ufficio si è erroneamente fondato sulla stima fiscale, cfr. Zopfi, in: Kurzkommentar zum VZG, 2011, n. 9 ad art. 9 RFF) o sul principio stesso del ricorso a un perito in virtù dell’art. 97 cpv. 1 LEF (DTF 101 III 34-5, consid. 2b/c; sentenze della CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.2, 15.2005.47/57 del 2 giugno 2005, consid. 3), mentre contestazioni sullo stesso valore di stima vanno di regola assimilate a una richiesta di una nuova stima a mezzo di periti nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF (sentenze della CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.2, e i rinvii).

3.2 Nel caso specifico, RI 1 emette alcune critiche sulle stime, che riguardano però il loro valore e non sui criteri da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF né sul principio stesso del ricorso a un perito. Al contrario, non ne chiede l’annullamento, ben­sì postula nuove stime a mezzo di perito. A difetto di una domanda, che l’atto di ricorso deve necessariamente contenere (art. 7 cpv. 3 lett. a LPR), la richiesta in esame non può considerarsi un ricorso contro la perizia (v. sentenza della CEF 15.2017.36/37 del 12 maggio 20217 consid. 4.2), per tacere del fatto che il contenuto dei cartoni inventariati appare sufficientemente dettagliato, il valore affettivo non è un criterio da prendere in considerazione giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (secondo cui è determinate il presumibile valore venale o commerciale dell’oggetto al momento della realizzazione, sentenza della CEF 15.2017.89 del 21 agosto 2018 con-sid. 3.2, massimato in RtiD 2019 I 649 n. 69c) e le affermazioni sul valore di mercato degli oggetti e in particolare del quadro di __________ non sono sostanziate con elementi concreti e oggettivi.

3.3 I costi della nuova perizia devono essere anticipati dal richiedente (sopra consid. 3.1). Spetta poi all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenze del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1, e della CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.3) come pure fissare l’ammontare dell’anti­­cipo e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenze del Tribunale federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3, e della CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.3, 15.2014.73 del 12 novembre 2014 consid. 5).

3.4 Nella fattispecie, RI 1 non ha versato l’anticipo delle spese della nuova perizia entro il termine assegnatole. Come esplicitamente precisato nell’ordinanza del 12 gennaio 2022 (sopra ad E), la richiesta di nuova stima dev’essere quindi dichiarata irricevibile e le stime stabilite nel verbale del 12 maggio 2021 considerate definitive.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

9

LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 3 LPR
  • art. 7 LPR

LTF

OTLEF

RFF

Gerichtsentscheide

6
  • DTF 133 III 538
  • DTF 122 III 339
  • DTF 101 III 34
  • DTF 60 III 189
  • 5A_472/201217.10.2012 · 8 Zitate
  • 5A_789/201224.01.2013 · 17 Zitate