Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2014.71
Entscheidungsdatum
30.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2014.71

Lugano 30 luglio 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2013.5094 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre 2013 da:

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 10 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 aprile 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2012 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010, indicando quale titolo di credito gli “alimenti a fr. 2'500.– mensili dal 01.05.2009 al 31.12.2010”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 dicembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 18 marzo 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta.

C. Statuendo con decisione del 2 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2014, CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Interposto l’11 aprile 2014 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 3 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Irricevibili sono pertanto i documenti allegati da RE 1 al reclamo e quelli acclusi da CO 1 alle osservazioni al reclamo. Irricevibile è pure l’eccezione sollevata la prima volta con il reclamo e secondo cui RE 1 avrebbe pagato gli importi ora pretesi dalla moglie, come risulterebbe dalle ricevute postali dei pagamenti fatti dal padre al figlio (doc. H), che come visto vanno ad ogni modo estromesse dall’incarto in quanto mezzi di prova nuovi.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che la convenzione del 2 giugno 1999 che modifica la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio delle parti del 26 maggio 1995 (doc. D) rappresenta valido titolo di rigetto dell’opposizione, quand’anche l’istante non avesse prodotto la decisione di omologazione, non avendone la convenuta contestato l’esistenza, limitandosi ad eccepirne la mancata produzione. A mente del Pretore dal testo dell’accordo, e in particolare dall’espressione secondo cui RE 1 s’impegna a versare a titolo di alimenti “l’importo globale” mensile di fr. 2'500.–, si desume che la legittimazione attiva dell’istante per procedere all’incasso di tale importo globale è data anche dopo la maggiore età del figlio __________. In merito alla dichiarazione del 17 marzo 2014 di __________ (doc. 2), secondo cui RE 1, dal maggio del 2009 al dicembre del 2010, ha consegnato mensilmente al figlio fr. 2'500.– per il mantenimento dell’ex-moglie, il primo giudice ha considerato che la stessa non consente di concludere per una valida estinzione del credito dell’istante poiché non attesta versamenti nelle mani di lei bensì del figlio. Il Pretore ha infine respinto, perché non dimostrata, l’eccezione sollevata dalla parte convenuta secondo cui con un riconoscimento di debito del 15 maggio 2009 le parti avrebbero liquidato i loro futuri rapporti di dare e avere, annullando in particolare i crediti alimentari divenuti esigibili successivamente al maggio del 2009.

  2. Nel reclamo RE 1 contesta che la convenzione del 2 giugno 1999 sia stata omologata, asserendo di aver già sollevato questa eccezione in prima sede. Non figurando agli atti alcuna decisione di omologazione, secondo il reclamante la convenzione non autorizza il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione. Ad ogni modo, egli prosegue, CO 1 non sarebbe attivamente legittimata ad agire in nome e per conto del figlio, divenuto maggiorenne il 19 dicembre 2008. D’altronde, il tenore letterale della convenzione indica solamente un impegno del marito a versare contributi di mantenimento a favore del figlio e della moglie, senza precisare a chi tali contributi devono essere corrisposti. Non avendo le parti pattuito nella convenzione un regime diverso da quello legale, secondo il reclamante raggiunta la maggiore età, il 19 dicembre 2008, l’unico titolare e beneficiario del credito per alimenti in suo favore posto in esecuzione il 19 dicembre 2012 è il figlio __________.

  3. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1. Nella fattispecie la procedente chiede il rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta della sentenza di divorzio del segretario assessore della Pretura di Lugano del 26 maggio 1995 (doc. C) e sulla scorta della convenzione del 2 giugno 1999 che modifica la convenzione sulle conseguenze accessorie (doc. D). Ora, una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio legittima il rigetto definitivo dell’opposizione a patto di essere stata omologata (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 80 LEF). L’esistenza della decisione di omologazione dev’essere accertata d’ufficio dal giudice del rigetto, il quale come detto deve esaminare d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. In assenza di omologazione la convenzione sottoscritta dai coniugi legittima il rigetto dell’opposizione solo in via provvisoria.

5.2 Nella fattispecie non sussiste agli atti alcuna decisione di omologazione della convenzione del 2 giugno 1999. A fronte della contestazione sollevata dall’escusso, il Pretore dal solo timbro di esibito in Pretura apposto sulla convenzione (doc. D), non poteva ritenere adempiuto il requisito dell’omologazione, il rito sommario esigendo la prova documentale di tale circostanza. Ciò risulta comunque non avere in concreto rilevanza pratica alcuna. Infatti, con la convenzione del 2 giugno 1999 le parti si sono limitate a sopprimere l’impegno di RE 1 di versare “fr. 1'000.– al 1° di ogni mese su di un libretto di risparmio intestato al figlio __________ a valere quale forma di risparmio per il figlio stesso”, lasciando immutati, anche nella formulazione, i rimanenti contenuti dell’impegno dell’escusso, che secondo il dispositivo n. 2, punto 3 capoverso 1, della sentenza di divorzio (doc. C) deve versare fr. 1'750.– mensili quale contributo alimentare per il figlio e fr. 750.– mensili a titolo di contributo alimentare per la moglie ex art. 151 CC. Di conseguenza, la sentenza di divorzio legittima in principio il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 15'000.–, corrispondente alle 20 mensilità di fr. 750.– dovute dal convenuto all’istante tra maggio del 2009 e dicembre del 2010.

5.3 Diversamente deve essere deciso invece per il contributo di mantenimento di fr. 1'750.– mensili per il figlio __________. In tutte le questioni di carattere pecuniario, infatti, il detentore dell’autorità parentale è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni (anche dopo la maggior età), facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365; Stae­helin, op. cit., n. 36 art. 80), ma non può esercitare invece i diritti dei figli sorti dopo la maggior età, a meno che costoro acconsentano (DTF 129 III 58 consid. 3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 14 agosto 2012, consid. 3.1.3 in fine). Nel caso concreto, __________, nato nel 1990, ha raggiunto la maggiore età nel 2008 (art. 14 CC) e agli atti non risulta alcuna dichiarazione con cui egli avrebbe autorizzato la madre a procedere in nome proprio per conto di lui. Egli soltanto è dunque legittimato a procedere all’incasso delle pretese sorte in suo favore tra il 1° maggio 2009 e il 31 gennaio 2010.

Contrariamente a quanto reputa il primo giudice non si può dedurre nulla di diverso dall’utilizzo del termine “globale” nella convenzione per qualificare l’impegno del reclamante poiché i genitori non possono disporre dei diritti del figlio sorti dopo la maggior età senza il consenso di lui. Ne consegue che, per quanto riguarda i contributi di mantenimento del figlio, il reclamo merita accoglimento.

  1. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).

6.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

6.2 Nel caso specifico l’escusso sostiene di aver già corrisposto alla moglie quanto dalla stessa richiesto. Ora, è ben vero che nello scritto 17 marzo 2014 (doc. 2) __________, “responsabile amministrazione” della __________, di cui l’escusso risulta essere presidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato che RE 1 nel periodo dal maggio del 2009 al dicembre del 2010 ha consegnato al figlio __________ mensilmente fr. 2'500.– da portare alla madre per il mantenimento di lei. Come correttamente evidenziato dal Pretore questa dichiarazione non costituisce però prova certa che il credito dell’istante sia stato validamente estinto perché dalla stessa nulla emerge in riferimento alla circostanza che quanto consegnatogli dal padre sia stato effettivamente poi consegnato dal figlio alla madre.

6.3 RE 1 sostiene, da ultimo, che con un riconoscimento di debito del 15 maggio 2009 le parti avrebbero inteso liquidare i loro rapporti di dare e avere passati, presenti e futuri, motivo per cui alla moglie nulla sarebbe più dovuto sulla base né della sentenza di divorzio né della convenzione di modifica delle conseguenze accessorie del 2 giugno 1999. Il problema è che il reclamante ha omesso di versare ritualmente agli atti, ossia in prima sede (sopra consid. 1.2), l’accordo richiamato, motivo per cui, non avendo apportato la prova che gli incombeva, l’eccezione sollevata dal reclamante va d’acchito respinta.

  1. Ne discende il parziale accoglimento del reclamo.

La tassa di giustizia e le ripetibili seguono – per entrambe le sedi – i rispettivi gradi di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 2 aprile 2014 del Pretore del Distretto di Lugano vengono riformati come segue:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n.__________ emesso il 17 dicembre 2012 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 15'000.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2010.

  1. La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 230.¿ da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di RE 1 per un terzo e per la rimanenza a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 200.– per ripetibili ridotte”.

II. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE 1 per un terzo e per la rimanenza a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 300.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 14 CC
  • art. 151 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LEF

  • art. 80 LEF
  • art. 81 LEF
  • art. 82 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF

Gerichtsentscheide

9
  • DTF 139 III 447
  • DTF 138 III 375
  • DTF 136 III 36530.04.2010 · 421 Zitate
  • DTF 132 III 142
  • DTF 129 III 58
  • DTF 124 III 503
  • DTF 115 III 100
  • 5A_247/201315.10.2013 · 1.141 Zitate
  • 5A_287/201214.08.2012 · 174 Zitate