Incarto n. 14.2023.30
Lugano 29 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO 03/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 24 gennaio 2023 da
CO 1
contro
RE 1 (rappresentata dalla presidente della gerenza, __________)
giudicando sul reclamo del 18 marzo 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 marzo 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 gennaio 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'938.60 oltre agli interessi del 5% dal 18 ottobre 2022, indicando quale causa del credito la “Fattura del 18.10.2022 per pulizia della casa”;
che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 gennaio 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 febbraio 2023;
che statuendo con decisione del 2 marzo 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza e ha “accolt[o] in via provvisoria” l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2023 per ottenerne la riforma del dispositivo n. 2, nel senso che le spese processuali siano poste a carico dell’istante, protestate tasse, spese e ripetibili;
che il 22 marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione limitatamente al dispositivo n. 2;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la notifica essendo avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 marzo 2023, il reclamo risulta tempestivo, in quanto presentato due giorni prima della scadenza del termine d’impugnazione, di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), del lunedì 20 marzo 2023;
che giusta l’art. 106 cpv. 1, 1° periodo CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente;
che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è pertanto manifestamente errato e va riformato nel senso che la tassa di giudizio è posta a carico dell’istante;
che la seconda frase del primo dispositivo è inutile – in caso di reiezione dell’istanza non è necessario precisare la conseguenza della decisione, evidente, ovvero l’immutabilità della situazione esistente – ed è anche curiosa, poiché l’opposizione interposta dall’escussa non è una domanda giudiziale che possa essere “accolta in via provvisoria”, a differenza dell’istanza volta al rigetto dell’opposizione, in via (appunto) provvisoria (art. 82 LEF) o definitiva (art. 80 LEF);
che per chiarezza occorre riformare anche il primo dispositivo nel senso della reiezione dell’istanza senz’altra precisazione;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe a sua volta la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, se il ricorso viene accolto a causa di un errore di procedura particolarmente grave commesso dall’autorità precedente (cosiddetta "Justizpanne"), di cui la parte soccombente non ha colpa e al cui emendamento non si oppone, le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6);
che nella fattispecie, l’errore del Giudice di pace risulta grave, giacché non ha tenuto conto, forse per svista, del principio evidente della soccombenza (art. 106 CPC), e le parti non ne hanno ovviamente alcuna colpa;
che per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di conseguenza dal riscuotere spese processuali in questa sede;
che la domanda della reclamante tendente all’assegnazione di “ripetibili” in questa sede non può invece essere accolta, siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella fattispecie difetta del tutto;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'938.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 180.– anticipata dall’istante è posta a suo carico.
Non si riscuotono spese processuali per il presente giudizio né si assegnano indennità d’inconvenienza. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 50.– versato dalla reclamante le è restituito.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).