Incarto n. 14.2024.121
Lugano 29 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa S24-118 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 23 aprile 2024 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2 Lugano)
contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 30 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di locazione dell’8 marzo 2019 CO 1 ha locato a RE 1 un appartamento per una pigione mensile di fr. 2'400.– complessivi dal 1° maggio 2019. Il 4 gennaio 2023 RE 1 ha disdetto il contratto di locazione con effetto al 30 aprile 2023.
B. Con istanza a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC) del 6 settembre 2023 CO 1 ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, che RE 1 fosse condannato a pagargli fr. 2'400.– a titolo di occupazione illecita dei locali nel maggio del 2023, ossia oltre al termine di disdetta del 30 aprile 2023. Con decisione del 24 ottobre 2023 il Pretore sezione 4, ha accolto l’istanza e ha condannato RE 1 a pagare a CO 1 fr. 2'400.– oltre agl’interessi del 5% dal 2 ottobre 2023, ponendo a carico del primo spese processuali di fr. 300.– complessivi e ripetibili di fr. 100.– a favore dell’istante.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'400.– oltre agli interessi del 5% dal 2 ottobre 2023 (indicando quale causa del credito: “Pigioni scoperte così come da sentenza della lodevole Pretura di Lugano, sezione 4 (cresciuta in giudicato) del 24 ottobre 2023 (firma della cresciuta in giudicato del 22 dicembre 2023”), fr. 100.– (per “Indennità per perdita di ricorso – conformemente a sentenza menzionata al punto 1”) e fr. 300.– (per “Tassa di giudizio e spese (anticipate e pagate dal creditore)”).
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 aprile 2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso, aggiungendo una pretesa di fr. 225.95 a quelle poste in esecuzione. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 6 giugno 2024. Con replica e duplica del 25 e 31 luglio 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione del 25 settembre 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 215.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 2 ottobre 2024 il Presidente della scrivente Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta al più presto a RE 1 il 26 settembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 6 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 30 settembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel reclamo RE 1 lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) in quanto la motivazione del primo giudice sarebbe troppo vaga, poiché ha giudicato che le sue argomentazioni non erano “sufficienti per convincere il Giudice a respingere l’istanza”. La censura non è priva di fondamento, ma è fine a sé stessa siccome il reclamante non chiede il rinvio della causa al primo giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio motivato, bensì la riforma della decisione impugnata. Nulla quindi osta a che la Camera statuisca senza indugio sul reclamo dal momento che la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2023.108 del 7 marzo 2024 consid. 1.3).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione pretorile, che stabilisce un credito di fr. 2'400.– in favore di CO 1, è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dal convenuto entro il termine previsto. Ha d’altronde rilevato, come già esposto prima, che le argomentazioni di RE 1 non erano “sufficienti per convincere il Giudice a respingere l’istanza” e che la procedura seguita dal Pretore risultava corretta così come emergeva dalla documentazione prodotta, onde l’accoglimento dell’istanza di rigetto.
Nel reclamo RE 1 si duole che il primo giudice ha ignorato la nullità della decisione invocata come titolo di rigetto a causa di gravi errori procedurali, che hanno leso i suoi diritti fondamentali nel procedimento di merito. Ribadisce di essere venuto a conoscenza della sentenza pretorile (e del relativo procedimento) solamente quando ha ricevuto l’istanza di rigetto. Ricorda che la Pretura di Lugano gli ha confermato telefonicamente che l’ordinanza di fissazione di un termine per formulare osservazioni all’istanza e la sentenza, ambedue a lui inviate per raccomandata, sono ritornate al mittente con la dicitura “non ritirato” e gli ha trasmesso le copie delle buste (doc. 2 e 3). Orbene, egli continua, nell’ignorare tali prove prodotte con le osservazioni, il Giudice di pace ha accertato i fatti in modo manifestamente errato. Lamenta anche una violazione del diritto, perché non era applicabile la finzione di notifica dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, giacché non vi è alcun indizio ch’egli dovesse aspettarsi una notificazione, e ad ogni modo tale finzione non vale per gli atti introduttivi d’istanza. Inoltre rimprovera al Giudice di pace di aver misconosciuto che secondo l’art. 141 cpv. 1 lett. b CPC l’istanza alla Pretura avrebbe dovuto essere pubblicata nel foglio ufficiale cantonale o svizzero per essere considerata validamente notificata, ciò che non è avvenuto.
In ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il giudice deve in particolare verificare, d’ufficio, che la decisione invocata quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2; Staehelin in: Basler Kom-mentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 80 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla decisione di merito, la nullità è infatti un’obiezione e non un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81; sentenza della CEF 14.2022.99 del 3 febbraio 2023, consid. 4.1).
5.1 L’eccezione di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III 436 consid. 4; 130 III 125 consid. 2 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre che poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 273 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenze della CEF 14.2020.91/92 del 9 gennaio 2021, consid. 6.4.1, e 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2).
5.2 Nel caso di specie il reclamante ha prodotto, già in prima sede, le prove della mancata notifica a lui degli atti relativi al procedimento sfociato nella decisione invocata come titolo di rigetto (doc. 2 e 3). Poiché egli non ha potuto partecipare alla procedura, la decisione pretorile risulta nulla (sopra consid. 5.1), ciò che il Giudice di pace avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio (sopra consid. 5), e respingere l’istanza in assenza di un valido titolo di rigetto definitivo.
5.3 Nelle osservazioni al reclamo CO 1 asserisce, senza particolare motivazione, che l’art. 138 CPC è applicabile (pag. 5 par. 2) e che per il fatto di aver occupato l’appartamento per un mese oltre il termine pattuito senza corrispondere la pigione l’escusso dovesse aspettarsi “comunicazioni di natura legale” (pag. 5, ad 12 par. 2).
5.3.1 Secondo l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è presunta avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che “il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. Spetta al giudice o alla parte che se ne prevale indicare gl’indizi da cui si possa dedurre che tale condizione sia adempiuta (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile 2023 consid. 4.2.3).
5.3.1.1 Ora, nella fattispecie il Giudice di pace non ha neppure esaminato la questione, mentre il resistente, nelle osservazioni al reclamo, si limita a far valere che, per il fatto di aver occupato l’appartamento per un mese dopo la scadenza contrattuale senza corrispondere la pigione, l’escusso doveva aspettarsi “comunicazioni di natura legale” (pag. 5, ad 12 par. 2).
5.3.1.2 Orbene, fatto salvo un abuso di diritto manifesto, la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non vale per la notifica degli atti introduttivi d’istanza (DTF 138 III 225 consid. 3.1; 142 III 599 consid. 2.5, pagg. 605 i.f. e 606). In effetti, la finzione si applica di principio quando la procedura giudiziaria è già in corso e la parte ne è pertanto a conoscenza, sicché deve aspettarsi, con un certo grado di probabilità, (altre) comunicazioni dell’autorità e, in buona fede, organizzarsi per riceverle (cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenza del Tribunale federale 2C_183/2022 del 31 maggio 2022, consid. 3.1).
Alcuni autori non ritengono invero escluso che una parte debba attendersi una notificazione anche prima dell’introduzione di una procedura (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 26 e 27 ad art. 138 CPC; Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 7b ad art. 138 CPC; Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 24 ad art. 138 CPC, per la quale l’inoltro della causa apparire molto verosimile). Bohnet espone ad esempio che un conduttore deve aspettarsi una citazione a comparire dopo il fallimento di un tentativo di conciliazione (sentenza del Tribunale federale 4P.30/2007 del 13 marzo 2007, RSPC 2007, 264 n. 454, consid. 5.3). Deve anche aspettarsi di ricevere una diffida dal locatore quando è in ritardo di quattordici giorni nel pagamento della pigione (sentenza del Tribunale federale 4A_250/2008 del 18 giugno 2010 consid. 3.2.3). A ben vedere, tuttavia, nel primo esempio il rapporto processuale è già stato iniziato con la citazione all’udienza di conciliazione (Weber, op. cit., n. 7e ad art. 138), perlomeno se l’istante agisce nel termine dell’art. 209 CPC, mentre il secondo non riguarda un atto giudiziario, bensì un atto privato (comminatoria di disdetta secondo l’art. 257d cpv. 1 CO). Weber (op. cit., n. 7b ad art. 138) considera la giurisprudenza del Tribunale federale troppo rigorosa, incompatibile con il testo della legge e foriera di abusi di diritto e problemi per i tribunali e autorità di primo grado. Secondo lui il coniuge che abbandona l’alloggio comune lasciando la famiglia senza sufficienti mezzi per garantirne il mantenimento deve aspettarsi l’inoltro di una procedura di tutela dell’unione coniugale e la parte che ha convenuto una rinuncia al tentativo di conciliazione (art. 199 cpv. 1 CPC) deve attendersi l’avvio della causa. In ana-logia con l’art. 209 cpv. 3 CPC, propone in tutti i casi di subordinare la finzione alla condizione che non siano trascorsi più di tre mesi tra l’evento da cui il destinatario si doveva aspettare la notifica e la notifica stessa.
Sembra un fatto acquisito, anche per gli autori citati, che la finzione di notifica può valere per un atto introduttivo d’istanza solo se il convenuto deve contare sulla sua notifica effettiva con un grado di probabilità elevato, ciò che presuppone l’esistenza di circostanze particolari, per cui risulterà manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) da parte sua invocare il fatto di non doversi attendere la notificazione. Si tratta di una situazione in cui anche il Tribunale federale ammette che la finzione possa trovare posto (cfr. DTF 138 III 225 consid. 3.1 i.f.; sentenza del Tribunale federale 5D_130/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2).
5.3.2 Nel caso di specie, il reclamante è uscito dai locali locati, meno di un mese dopo la fine del contratto (doc. C), il 25 maggio 2023, data del sopralluogo di uscita (doc. D). In calce al verbale è indicato che “nulla è dovuto da parte del sig. RE 1”. Non si può quindi affermare ch’egli dovesse aspettarsi, con un’alta verosimiglianza, “comunicazioni di natura legale”, e men che meno un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, peraltro promossa, il 6 settembre 2023, più di tre mesi dopo il sopralluogo, senza che il resistente abbia allegato e dimostrato di aver inviato prima richieste di pagamento, solleciti o altre comminatorie. Nelle circostanze descritte, a dispetto di quanto sostiene il resistente, RE 1 non aveva l’obbligo di ritirare gli atti della Pretura né ha violato un obbligo di diligenza. Ne consegue che né l’istanza per casi manifesti, né tanto meno la decisione finale, possono reputarsi notificate giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC.
6.1 Che il reclamante non possa invocare in buona fede il vizio di notifica dell’istanza e della decisione di merito è un’allegazione (per lo più implicita) che non è confortata da elementi probatori sufficienti. Il resistente non contesta infatti direttamente gli accertamenti della posta risultanti dalle buste prodotte dal reclamante e non indica quando e in quali circostanze gli atti della procedura di merito sarebbero pervenuti al reclamante. Misconosce d’altronde che non incombe al destinatario di un atto giudiziario dimostrare di non averne avuto conoscenza, bensì all’autorità mittente, con la collaborazione della parte che se ne prevale (art. 8 CC), provare – e non solo rendere verosimile – l’avvenuta notifica se è contestata (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenze del Tribunale federale 5D_62/ 2024 del 14 ottobre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2023.108 del 7 marzo 2024, consid. 5).
6.2 Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2), perlomeno ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4A_641/2023 del 17 settembre 2024 consid. 4.1.2 e della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3). La giurisprudenza citata riguarda però i casi in cui la violazione del diritto di essere sentito è invocata nel quadro di un ricorso in cui è chiesto l’annullamento della decisione impugnata, per definizione tempestivamente venuta a conoscenza del ricorrente. Nell’ipotesi in cui, invece, una parte non ha potuto del tutto partecipare alla procedura, la decisione non è solo annullabile bensì nulla, sicché ogni autorità per cui la decisione potrebbe avere effetti deve in ogni tempo e d’ufficio considerarla nulla (DTF 137 I 273 consid. 3.1). Non entrano dunque in considerazione gli argomenti che la parte avrebbe potuto far valere nella procedura viziata né il loro influsso sull’esito. Il fatto che RE 1 non abbia indicato i suoi argomenti di merito nel reclamo non è pertanto di rilievo.
6.3 Lo scopo del reclamante è chiaro e legittimo: contestare l’opponibilità di una decisione emessa senza ch’egli abbia potuto difendersi. Stante la loro ristretta cognizione, limitata all’esistenza e all’esigibilità della decisione invocata dall’istante quale titolo di rigetto, né il Giudice di pace né la Camera possono sostituirsi al Pretore e statuire sul fondamento materiale del credito posto in esecuzione (citata 14.2014.194 consid. 6), sicché non entrano in considerazione i princìpi di celerità ed economia di procedura.
6.4 Non è neppure accettabile che l’errore di notifica degli atti ricada sul reclamante, ciò che la giurisprudenza appena citata vuole precisamente evitare. Il resistente deve semmai chiedere il risarcimento del suo pregiudizio allo Stato, ove non si debba lasciare opporre una colpa concorrente nell’omettere di verificare l’esito delle intimazioni.
CO 1 sottolinea poi che il convenuto è domiciliato a __________, sicché non poteva ritenersi irreperibile, ciò che escludeva una notificazione in via edittale, che il reclamante ritiene essere stato l’unico modo di notificare validamente l’istanza nella causa di merito. La questione in realtà non si pone, poiché il Pretore non ha fatto uso della via edittale, ritenendo verosimilmente per errore che gli atti fossero stati validamente notificati al convenuto in virtù della finzione dell’art. 138 lett. a CPC.
Contrariamente a quanto sostiene il resistente, alla constatazione della nullità della decisione non si oppone neppure l’esigenza di sicurezza del diritto. Non si tratta infatti di un caso in cui, nonostante chi invoca la nullità fosse consapevole del vizio da tempo, sono trascorsi diversi anni senza reazione sua ed è necessario tutelare i terzi in buona fede in una situazione rimasta a lungo incontestata (già citata DTF 129 I 361 consid. 2.3).
In definitiva, checché ne dica il resistente, siccome la sentenza pretorile invocata come titolo di rigetto è nulla, il reclamo merita accoglimento, nel senso che l’istanza di rigetto va respinta.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'025.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
Le spese processuali di complessivi fr. 215.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto ripetibili di fr. 100.–.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a carico di CO 1, che le rifonderà al reclamante, oltre a ripetibili di fr. 300.–.
Notificazione a:
– ; –__________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).