Incarto n. 14.2022.39
Lugano 28 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 dicembre 2021 dall’
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 31 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 ottobre 2020 l’CO 1 in veste di mutuante e RE 1 quale mutuatario hanno sottoscritto un “Contratto di prestito” in forza del quale la prima s’impegnava a corrispondere al secondo un mutuo di massimo € 40'000.– con un tasso d’interesse annuo del 3%. Le parti hanno altresì previsto al punto 2 che la durata del mutuo sarebbe stata di un anno e che “lo stesso [sarebbe stato] rimborsato entro la data della durata del contratto di prestito, entro o da data da definire”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'000.– oltre agli interessi del 5% dal 26 ottobre 2021 (indicando quale causa del credito il “Rimborso prestito del 26.10.2020, scadenza al 26.10.2021”) e fr. 1'200.– oltre agli interessi del 3% dal 26 ottobre 2021 (per “Interessi annui”).
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 dicembre 2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 40'000.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 26 ottobre 2021 (rinunciando quindi agli interessi annui contrattuali di fr. 1'200.– e relativi interessi). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11 gennaio 2022.
D. Statuendo con decisione del 17 marzo 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 41'200.– oltre agli interessi del 5% su fr. 40'000.– a partire dal 26 ottobre 2021 e del 3% su fr. 1'200.– dal 22 novembre 2021, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare indennità.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2022 per ottenerne l’annullamento e in via principale la reiezione dell’istanza, mentre in via subordinata l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 40'000.– oltre agli interessi del 5% dal 27 ottobre 2021, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, l’CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 21 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 31 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto indubbio che l’escusso ha ricevuto la somma convenuta nel contratto di prestito. Egli ha invece considerato “problematica” la scadenza del mutuo, e ciò a fronte delle contestazioni sollevate da RE 1 e dell’aggiunta (“entro o data da definire”) alla scadenza di rimborso – un anno – previsto dalle parti. Al proposito il primo giudice ha osservato come il mutuatario non misconosca che tale aggiunta fosse riferita all’iniziale disponibilità della mutuante di prolungare la durata contrattuale oltre all’anno concordato, rilevando però che la medesima non si è concretizzata nonostante l’CO 1 fosse a conoscenza – a mente dell’escusso – della difficile situazione finanziaria di quest’ultimo e che ad ogni modo un’eventuale modifica del contratto soggiaceva alla forma scritta. Tali considerazioni sono bastate al Pretore per ammettere – sulla base del principio dell’affidamento in materia d’interpretazione della vo-lontà delle parti – l’impegno di RE 1 di rimborsare il prestito all’CO 1 entro il 26 ottobre 2021 e l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Egli ha nondimeno stabilito la decorrenza degli interessi del 5% dal 27 ottobre 2021 (anziché dal 26 ottobre come richiesto dall’istante) senza tuttavia esplicitarlo nel dispositivo.
Nel reclamo RE 1 sostiene che la formulazione poco chiara della clausola relativa alla scadenza del contratto di mutuo non permette di comprendere la reale volontà delle parti senza procederne a un’interpretazione nel senso dell’art. 18 CO. Ribadisce di aver concluso il contratto alla sola condizione che il mutuo non dovesse essere rimborsato entro un anno, date le difficoltà economiche in cui si trovava e di cui la mutuataria era perfettamente a conoscenza. A mente del reclamante il contratto è pertanto viziato e non può essere considerato un valido riconoscimento di debito giacché necessiterebbe di un’interpretazione fondata su elementi – oltre che intrinseci – anche estrinseci che però sfuggono alla cognizione del giudice del rigetto.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1 Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).
5.2 Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione al momento della promozione dell’esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5D_168/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i rimandi, e della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3), ove l’esigibilità non risulti già dal titolo di rigetto, la quale è in primo luogo definita dall’accordo delle parti e sussidiariamente dalla legge (sentenze della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid. 4.1.1 e 14.2019.189 del 27 febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii).
5.3 Nella fattispecie, pur non contestando di aver ricevuto la somma di fr. 40'000.– mutuata, già in prima sede RE 1 ha eccepito implicitamente l’inesigibilità del credito posto in esecuzione, poiché a suo dire egli era sempre stato chiaro e preciso nel sostenere che, data la difficile situazione finanziaria in cui si trovava e di cui l’istante era consapevole, non sarebbe stato in grado di rimborsare il prestito già dopo un anno. Con il reclamo ribadisce l’ambiguità della formulazione relativa alla scadenza del contratto di mutuo, il quale a suo dire non può costituire titolo di rigetto senza procedere ad un’interpretazione fondata anche su elementi estrinseci a quest’ultimo.
5.3.1 Che l’istante sia stato consapevole del fatto che l’escusso non sarebbe stato in grado di rimborsare il prestito già dopo un anno in ragione della sua difficile situazione finanziaria è una circostanza estrinseca al contratto di prestito (e pure agli atti in generale), di cui il giudice del rigetto non può tenere conto per interpretare la volontà delle parti (sopra consid. 5.1). Pure l’interpretazione proposta dal Pretore, secondo cui “l’iniziale disponibilità del mutuante a prolungare la durata contrattuale oltre a quella minima di un anno concordata (…) non ha trovato successivamente spazio, al di là della contezza che il creditore avesse – per parola del mutuatario – della sua difficile situazione finanziaria”, non trova alcun appoggio nel testo dell’accordo, sicché la decisione impugnata risulta giuridicamente errata al riguardo.
5.3.2 Ciò posto, il punto 2 del contratto, secondo cui il mutuo “verrà rimborsato entro la data della durata del contratto di prestito, entro o da data da definire”, risulta effettivamente ambiguo. Interpretato letteralmente, esso sembrerebbe stabilire tre scadenze di rimborso: entro un anno dalla data del contratto, entro data da definire “o” da data da definire. Non vi sono elementi testuali per ritenere con certezza che le due ultime scadenze sarebbero sussidiarie alla prima, nel senso che le parti avrebbero concordato la possibilità di derogare alla scadenza annua con un accordo successivo. La clausola potrebbe anche essere interpretata nel senso che le parti avrebbero dovuto concordare la scadenza (“entro o da data da definire”) una volta scaduta la durata annua del mutuo. Il senso testuale del contratto non è quindi univoco. L’esigibilità del credito posto in esecuzione non risultando indiscutibilmente dal titolo di rigetto, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza. L’esito del giudizio odierno non impe-disce ad ogni modo all’CO 1 di sottoporre la questione al giudice ordinario, l’unico competente per interpretare la volontà delle parti – effettiva o normativa – al termine di una procedura probatoria completa (art. 79 LEF e sopra consid. 2 e 5.1).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili di prima sede, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In seconda sede, per contro, egli è stato patrocinato da un avvocato e ha pertanto diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 41'200.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell’istante”.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).