Incarto n. 14.2021.184
Lugano 28 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.4567 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 settembre 2019 dalla
CO 1 (patrocinata dallo PA 2 )
contro
RE 1 (patrocinata dall’PA 1 )
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Alfine di promuovere il proprio marchio, il 16 luglio 2018 la RE 1 ha concluso con l’CO 1 (in seguito “CO 1”) un contratto di sponsorizzazione per fr. 150'000.– più IVA a stagione sportiva, da pagare in tre rate di fr. 50'000.– più IVA il 1° settembre, 1° gennaio e 1° aprile di ognuno dei due anni contrattuali pattuiti (2018/2019 e 2019/2020). La RE 1 (“RE 1”) ha saldato solo la prima rata.
B. Con e-mail del 2 aprile 2019, per conto della RE 1 la PI 1 (nella persona della sua segretaria S__________) rassicurava l’CO 1 (per il tramite di M__________) in merito ai loro “best efforts” per saldare la seconda e la terza rata entro il 24 maggio e il 26 luglio 2019.
C. Con due nuove e-mail del 23 maggio 2019 e dell’11 giugno 2019 la Z__________ SA ha fatto parte all’CO 1 della propria insoddisfazione in merito alle prestazioni di sponsoring.
D. Dopo vari solleciti, con lettera del 10 luglio 2019 l’CO 1 ha fissato, invano, un ultimo termine di pagamento al 20 luglio 2019 alla RE 1.
E. Per lettera del giorno seguente, la RE 1 ha nuovamente lamentato la propria insoddisfazione circa le prestazioni di sponsoring, rescindendo il contratto per vizio della volontà giusta l’art. 31 CO.
F. Mediante precetto esecutivo n. __________10 emesso il 7 agosto 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 107'487.– oltre agli interessi del 5% dal 10 luglio 2019, indicando quale causa del credito: “Contratto del 12/16 luglio 2018 / adempimento parziale del contratto / risarcimento parziale del danno, come da fattura del 1.1.2019 (CHF 53'859.–) e fattura del 1.4.2019 (CHF 53'637.–). Vedi messa in mora di data 10.07.2019”.
G. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 settembre 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 25 novembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta producendo una risposta scritta che è stata integrata nel verbale. Entro i termini assegnati loro, le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista con replica del 20 dicembre 2019 e duplica del 20 gennaio 2020.
H. Statuendo con decisione del 5 novembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 4'000.– a favore dell’istante.
I. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 22 dicembre 2021 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata il 20 dicembre 2021. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2021, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 17 dicembre 2021 e duplica spontanea del 30 dicembre 2021 le parti hanno ribadito le loro rispettive e contrastanti posizioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’8 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 18 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha premesso che la convenuta rimproverava all’istante di non aver adempiuto due obblighi contrattuali: quello relativo alla distribuzione di campioni (“sampling”) e quello della visibilità (“Total Contact reach and Value”). Ha rilevato che tali contestazioni, avanzate in sede di rigetto dalla RE 1, erano “molto differenti” rispetto a quelle inizialmente mosse all’CO 1 per giustificare il mancato pagamento delle fatture scoperte. Infatti, ha osservato il primo giudice, nell’e-mail del 2 aprile 2019 S__________ ha promesso il massimo sforzo per pagare le fatture rimaste scoperte, nell’e-mail del 23 maggio 2019 la convenuta ha lamentato difficoltà nel piazzare i prodotti con il marchio __________ nei dintorni di Lugano e a integrarsi nel business locale, nell’e-mail dell’11 giugno 2019 si è doluta di danni d’immagine dovuti alla rivalità tra tifoserie di __________ e __________ e nello scritto dell’11 luglio 2019 ha fatto accenno alla questione della visibilità solo in modo generico (“per tacere degli indicatori di visibilità a fondamento della richiesta di controprestazione a nostro carico”).
Del resto, tali contestazioni sono a mente del Pretore pure contraddittorie: se da un lato il danno d’immagine ricondotto alla rivalità tra tifoserie stride con la mancata visibilità, nella misura in cui se non vi fosse stata visibilità non vi sarebbe neppure stato danno d’immagine, dall’altro le pretese difficoltà a integrarsi nel tessuto economico e sociale ticinese non sono necessariamente consecutive a un incorretto adempimento del contratto di sponsorizzazione da parte dell’CO 1. A quest’ultimo proposito il primo giudice ha rilevato che a fronte delle prove documentali prodotte dall’istante con la replica, volte a comprovare il corretto adempimento della prestazione, la RE 1 non ha minimamente cercato di rendere verosimile che il mancato raggiungimento delle sue aspettative circa l’integrazione nel tessuto economico e sociale ticinese fosse imputabile a una carente esecuzione delle prestazioni che incombevano all’CO 1. Per il Pretore l’istante ha poi dimostrato che la mancata distribuzione dei prodotti (“sampling”) è per la maggior parte imputabile alla RE 1 stessa e ad ogni modo ciò costituirebbe un difetto proporzionalmente insignificante rispetto alla prestazione trattenuta dall’escussa. Considerando palesemente insostenibile l’eccezione d’incorretto adempimento delle prestazioni a carico dell’istante, il primo giudice ha accolto l’istanza.
4.1 In particolare, essa rammenta che con l’e-mail del 2 aprile 2019 S__________, peraltro estranea alla RE 1, intendeva solo prendere tempo chiedendo un differimento dei termini di pagamento. Costei non era poi a conoscenza delle problematiche nei dettagli, sicché non avrebbe avuto il diritto di prendere posizione al riguardo. Quest’e-mail era del resto anteriore a quelle del 23 maggio e dell’11 giugno 2019 nonché allo scritto dell’11 luglio 2019 e segue di poco più di una settimana la conclusione della stagione sportiva (il 23 marzo 2019), di modo che in quel momento non era stato ancora possibile “tirare le somme”. A mente della reclamante l’email del 2 aprile 2019 non è in contraddizione con quelle posteriori: è vero che queste ultime menzionano altre problematiche più concrete e non quella della visibilità, se non in maniera marginale, ma ciò non significa che il problema della visibilità non sussistesse: una problematica non esclude l’altra. Lo scritto dell’11 luglio 2019 la menziona ad ogni modo espressamente: “per tacere degli indicatori di visibilità a fondamento della richiesta di controprestazione a nostro carico”.
4.1.1 Ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale, incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, e in ultimo luogo 14.2020.138 del 29 marzo 2021 consid. 4.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).
4.1.2 Nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto palesemente insostenibile l’eccezione d’incorretto adempimento delle prestazioni poste a carico dell’istante perché è stata sollevata solo in sede di rigetto, mentre quelle inizialmente mosse dall’escussa per giustificare il mancato pagamento delle fatture scoperte erano “molto differenti”. Più che sulla sostenibilità dell’eccezione, la motivazione pare vertere sulla sua tempestività, la quale riguarda però in linea di massima solo i contratti di compravendita e di appalto, che pongono a carico del compratore o del committente l’onere di verifica tempestiva della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla controparte (art. 201 e 367 CO; sentenza della CEF 14.2019.210 del 27 aprile 2020 consid. 6.1). Certo, all’infuori dei due tipi di contratto appena menzionati, il ritardo a segnalare un preteso carente adempimento delle prestazioni dovute dall’istante potrebbe indiziare il carattere pretestuoso – e pertanto palesemente insostenibile – dell’eccezione, ma non basta da sé solo a ritenerla tale senza esaminarne il contenuto.
4.1.3 Vero è, tuttavia, che la convenuta ha fatto accenno alla questione della visibilità, prima dell’avvio dell’esecuzione, solo in modo generico (“per tacere degli indicatori di visibilità a fondamento della richiesta di controprestazione a nostro carico”, doc. O, pag. 2 in alto; “the purpose of our sponsorship was to gain brand visibility”, doc. J), o meglio detto in modo insufficientemente circostanziato. In questi termini, tali accenni non bastavano a permettere alla controparte di dimostrare di avere correttamente adempiuto il contratto al riguardo. D’altra parte, anche se contrariamente a quanto allega nel reclamo, la RE 1 non ha esposto in modo “molto preciso” la problematica della visibilità neppure in sede di rigetto, nelle osservazioni all’istanza (ad 4) essa ha comunque sia rimproverato all’istante di non aver garantito, “nemmeno lontanamente”, né dimostrato di avere adempiuto l’obbligo contrattuale di visibilità previsto sotto la rubrica “Total Contact reach and Value”, ancorché senza specificare quali erano a suo dire i risultati effettivi. Si potrebbe anche discutere se sia stata sufficiente la sua contestazione, in duplica, dell’estratto delle analisi effettuare dalla o__________ AG (doc. V), che il Pretore ha apparentemente considerato costituire una prova documentale (consid. 9). Queste questioni possono rimanere indecise alla luce dell’esito dell’esame, a monte, della controversia riguardante la portata dei numeri di contatti previsti nel contratto.
4.1.4 La reclamante sostiene che l’istante si è impegnata a garantire una precisa copertura a livello di contatti con il pubblico, nei termini stabiliti alla voce “Total Contact reach value”, pari a 52.2 milioni attraverso la TV (per un controvalore di fr. 630'000.–), 40 milioni per mezzo di stampa (per un controvalore di fr. 123'000.–), 40 milioni via piattaforme online (per un controvalore di fr. 345'000.–) e 1 milione tramite social media (reclamo, ad n. 4). Si trattava a suo dire di uno degli elementi centrali del contratto, come dimostra il fatto che lo stesso prevedeva la possibilità di rescissione unilaterale da parte dello sponsor qualora questi obiettivi di visibilità non fossero stati raggiunti. La controparte obietta che le cifre indicate in tale voce sono semplici stime dei contatti visivi sui mass-media di cui avrebbe potuto godere lo sponsor tramite i servizi acquistati, basate sulle analisi specialistiche delle visibilità dei marchi durante le passate stagioni sportive (risposta, ad n. 6).
4.1.4.1 Ora, se l’escusso intende prevalersi dell’eccezione dell’art. 82 CO, gl’incombe, in caso di contestazione, di rendere verosimile che le prestazioni delle parti si trovano in un rapporto di reciprocità e quindi che a monte il preteso obbligo dell’istante esiste ed è esigibile (sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3).
4.1.4.2 Nel caso concreto, non si capisce dalla laconica rubrica “Total Contact reach and Value” se si tratta di contatti che la RE 1 si poteva di principio aspettare per il fatto di far parte degli sponsor dell’CO 1 oppure se l’CO 1 si è impegnata a garantire il raggiungimento di tali cifre. In ogni caso, non sono definiti i termini “Contact reach” né “Value” (che paiono specie di sinonimi), non sono stabiliti metodi di verificarne l’adempimento né un obbligo per l’CO 1 di fornire la prova del conseguimento degli obiettivi a fine stagione, sicché pare più verosimile la prima ipotesi.
Del resto, se stesse la tesi della reclamante, l’obbligo di risultato che graverebbe sull’istante andrebbe qualificato come elemento di un appalto – ricordato che il contratto di sponsoring è un contratto innominato (misto o sui generis) che può contenere elementi di diversi contratti nominati, come il mandato, l’appalto, la compravendita, la locazione ecc. (Christoph Müller, Contrats de droit suisse, 2021, n. 3119) – sicché la segnalazione dei difetti dell’opera, che può anche essere immateriale (Müller, op. cit., n. 1821), fatta dalla reclamante in modo circostanziato solo in sede di rigetto, ossia quasi otto mesi dopo la fine della stagione, non potrebbe dirsi effettuata “appena lo consenta l’ordinario corso degli affari” nel senso dell’art. 367 cpv. 1 CO, quindi l’eccezione di cattivo adempimento andrebbe ritenuta verosimilmente perenta nella procedura di rigetto (v. sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 5.3).
4.1.4.3 La reclamante indica invero come prova della centralità dell’obbligo dell’istante di garantire gli obiettivi di visibilità i punti 2.1 e 5.2 del contratto, che concedono allo sponsor la possibilità di uscire unilateralmente dal contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di visibilità pattuiti, rispettivamente il diritto di terminare il contratto ove l’CO 1 non raggiunga le prestazioni del marchio convenute (“agreed branding performances”) in termini di con-tatti raggiunti. Siffatte clausole non dispongono tuttavia che la disdetta anticipata abbia effetti retroattivi né che dia il diritto allo sponsor di farsi restituire quanto già versato o di essere liberato dai suoi obblighi per il periodo antecedente la disdetta. Al contrario il punto 4.3 stabilisce uno sconto del 20% totale dell’investimento in caso di mancato raggiungimento delle prestazioni del marchio. La reclamante avrebbe quindi potuto chiedere al massimo tale sconto, ma non l’ha fatto, giacché ha scelto la via della disdetta per errore essenziale (doc. O).
4.1.5 Ne consegue che la reclamante non ha reso verosimile l’obbligo di garanzia dell’istante (o perlomeno non più verosimile della tesi sostenuta da quest’ultima), ma soprattutto non ha reso attendibile l’esistenza di un rapporto di reciprocità tra il preteso obbligo di garanzia dell’istante e il dovere della convenuta di versare le somme promesse, finché il contratto di sponsorizzazione era in essere. Già per questa ragione l’eccezione d’inadempimento giusta l’art. 82 CO andava respinta. Siccome la RE 1 ha disdetto il contratto dopo la fine della prima stagione sportiva (o meglio l’11 luglio 2019, v. doc. O), rimane tenuta a pagare la seconda e la terza rata, le cui scadenze (1° gennaio e 1° aprile) erano del resto, per esplicita volontà delle parti, l’una anteriore e l’altra di poco successiva al termine della stagione sportiva, cioè in date in cui gli obiettivi di visibilità non potevano ancora essere pienamente verificati. Su questo punto la decisione impugnata va di conseguenza confermata, ancorché per un altro motivo.
4.2 Stante quanto precede, diventa inutile esaminare se la mancanza di visibilità lamentata dalla reclamante è, come considerato dal Pretore, in contraddizione con il danno d’immagine da essa ricondotto alla rivalità tra tifoserie, né se i documenti prodotti dall’istante con la replica in prima sede (doc. V e W) sono o no idonei a comprovare il corretto adempimento del suo (affermato) obbligo contrattuale concernente la visibilità.
4.3 Si può anche far a meno di esprimersi sulla questione del “sampling” giacché la stessa reclamante sottolinea trattarsi di un aspetto secondario, che nemmeno era stato annoverato in modo specifico negli obblighi contrattuali, tanto che non ha ritenuto di dover allegare o rendere verosimile alcunché nella procedura di rigetto (reclamo, ad n. 14).
5.1 Con il reclamo (n. 18 e 19) la RE 1 ribatte che non era possibile, in una procedura sommaria, produrre documentazione a supporto della sua tesi, non essendo in possesso dei dati concernenti la visibilità, che facilmente invece avrebbe potuto ottenere la parte istante, la quale si è limitata a produrre “un non meglio precisato rapporto eseguito da una società di cui nulla si conosce”. Per quanto attiene al momento in cui si è resa conto dell’errore, la reclamante asserisce che il Pretore avrebbe interpretato in modo inammissibile quanto da lei esposto con le osservazioni di prima sede, specificando che il primo pagamento è intervenuto all’inizio della stagione 2018/2019, mentre dice di essersi accorta dell’errore solo in corso di stagione, motivo per cui ha interrotto i pagamenti.
5.2 Ebbene, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/ 2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). Quali mezzi di difesa l’escusso può allegare tutte le eccezioni e obiezioni che infirmano il titolo di rigetto, in particolare un errore giusta gli art. 23 segg. CO (sentenza del Tribunale federale 5A_898/2017 dell’11 gennaio 2018, consid. 2.1), ma lo deve rendere verosimile anche se dovesse riguardare un contratto bilaterale (sentenza della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020 consid. 6.1).
5.3 La reclamante disconosce quindi che spettava a lei, e non alla controparte, addurre riscontri oggettivi, di principio documentali, a sostegno dell’esistenza di un proprio errore essenziale, senza riguardo al fatto che fosse o no in possesso di tali elementi. Semmai le è garantita la facoltà di far valere tutti i mezzi di prova nella procedura di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Comunque sia, per poter rimproverare all’istante di non aver garantito, “nemmeno lontanamente”, il suo preteso obbligo contrattuale di visibilità (osservazioni all’istanza, ad 4) oppure affermare che i numeri di contatti pattuiti erano “francamente inavvicinabili per la nostra realtà” (reclamo ad n. 17), la RE 1 doveva pur avere un qualche riscontro sui risultati effettivi della prima stagione. Ora, essa non ha allegato in prima sede alcun documento né alle osservazioni né alla duplica, salvo la procura (doc. 1) e la busta d’intimazione (doc. 2).
Ciò posto, a nulla serve discutere sul momento in cui si sarebbe resa conto dell’errore, per tacere del fatto che non è dato di capire a quale errore la reclamante faccia riferimento, dal momento che allega di essersi impegnata in base ai numeri di contatti indicati nel contratto, il cui raggiungimento era a suo dire garantito dall’CO 1. In altri termini, quanto da essa lamentato non è in realtà un errore, bensì un inadempimento.
L’esito della censura è così segnato, così come quello dell’intero reclamo.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 107'487.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 1'500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).