Incarto n. 15.2021.33
Lugano 28 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’“istanza di revisione” presentato il 9 aprile 2021 da
RI 1 per indirizzo in
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, Pregassona (rappresentata dalla RA 1)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1, il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escusso, determinando la quota pignorabile sulla base del seguente computo:
Redditi
Pensione AVS debitore Rendita __________ debitore
fr. fr.
2'350.00 1'968.00
Coniuge
fr.
1'392.00
24.38%
Totale
fr.
6'710.00
100%
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
558.70
Riscaldamento gasolio come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)
Assicurazione malattia
fr.
373.30
Come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)
Franchigia e partecipazioni
fr.
323.00
Come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)
Trasferte (a scopo medico)
fr.
138.00
Come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)
Totale
fr.
3'093.00
100%
Quota parte del ricorrente
fr.
2'338.98
75.62% di fr. 3'093.00
Ricordato che la rendita AVS è impignorabile a norma di legge, lo stesso giorno l’UE ha quindi pignorato presso l’istituto di cassa pensioni del debitore, la PI 2 con sede a __________, l’intera rendita di fr. 1'968.– con effetto immediato.
B. Con “istanza di revisione” del 9 aprile 2021, trasmessa direttamente a questa Camera, RI 1 chiede lo sblocco della rendita della PI 2, previo conferimento dell’effetto sospensivo. Il 18 aprile 2021 ha pure presentato un complemento al ricorso, con cui si lamenta in particolare del comportamento di un funzionario dell’Ufficio.
C. Mediante ordinanza del 19 aprile 2021 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la predetta domanda, sospendendo la ripartizione delle somme pignorate fino al 3 maggio 2021, termine entro il quale il debitore era stato invitato a presentarsi all’UE con tutti i giustificativi del pagamento delle spese di cui chiede il computo nel suo ricorso.
D. Tramite osservazioni del 29 aprile 2021 e osservazioni complementari del 5 maggio 2021, la PI 1 si oppone al gravame, postulandone la reiezione, come pure l’Ufficio nelle sue del 4 maggio 2021.
Nelle proprie “osservazioni” del 12 e 14 maggio 2021 RI 1 ha invece contestato le argomentazioni della resistente e dell’UE, riconfermandosi nelle domande ricorsuali.
Considerato
in diritto: 1. Volta sostanzialmente ad annullare il pignoramento della rendita della PI 2, l’“istanza di revisione” di RI 1 va considerata quale ricorso giusta l’art. 17 LEF. Presentato il 9 aprile 2021, ovvero oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 14 gennaio 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso risulta invero manifestamente tardivo e quindi in principio irricevibile. L’autorità di vigilanza è tenuta comunque a constatare d’ufficio, in virtù dell’art. 22 LEF, la nullità di decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (sentenza della CEF 15.2013.128 e riferimenti citati), motivo per cui il gravame verrà in ogni caso esaminato sotto questo profilo.
Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
Senza confrontarsi direttamente con la decisione impugnata, il ricorrente sostiene anzitutto che la sua situazione personale è cambiata e propone pertanto un nuovo calcolo del minimo d’esistenza. Considerato che l’UE ha fondato la decisione impugnata essenzialmente sulla sentenza 15.2018.30 emessa il 5 ottobre 2018 da questa Camera, la quale poggiava su una situazione logistica ed economica del debitore apparentemente diversa rispetto a quella attuale, siccome egli pareva (di nuovo) domiciliato a __________ anziché a __________ in Italia al momento della presentazione del ricorso e fa valere in particolare che sua moglie non lavora più e che le sue spese abitative e quelle legate alla salute sono aumentate, il presidente di questa Camera aveva ricordato che “un calcolo preciso del minimo esistenziale presuppone che RI 1 si presenti all’UE con tutti i giustificativi di pagamento delle spese di cui chiede il computo”, sicché lo aveva invitato a procedere in tal senso. Dalle osservazioni dell’Ufficio emerge però ch’egli non ha dato seguito all’invito né ha prodotto alcun documento giustificativo. Neppure nelle proprie osservazioni del 14 e 18 maggio 2021 RI 1 spende una singola parola su tale questione. Ricordato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2020. 35 del 1° luglio 2020 pagg. 2-3 con i rinvii), le richieste del ricorrente di modificare il calcolo non possono essere accolte stante la sua mancata collaborazione all’accertamento dei fatti (sopra consid. 2 i.f.). Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
L’insorgente sostiene pure (nuovamente) che la rendita erogata dalla PI 5 è impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 9 e 9a LEF. Al riguardo, la Camera ha già avuto modo di ricordargli a più riprese (sentenze 15.2016.120 del 21 marzo 2017, consid. 5 e 15.2018.30 del 5 ottobre 2018, consid. 3.1) che le rendite d’invalidità o di vecchiaia, come quella in esame, erogate al debitore dalla sua cassa pensione sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’art. 93 LEF, come il salario che sostituiscono. Anche tale censura s’avvera pertanto manifestamente infondata.
RI 1 accenna inoltre al fatto che a seguito di un suo ricorso inoltrato all’Ufficio di esecuzione di Zurigo 2 (doc. 24), gli sarebbero stati restituiti fr. 5'784.35 precedentemente pignorati. Ora, a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non deduce alcuna conclusione da tale fatto, non si comprende quale legame esista tra la decisione a cui fa cenno, ma che neppure acclude al ricorso, e il calcolo eseguito dall’UE. Ne discende dunque l’irricevibilità di tale “critica”.
Sono inammissibili anche le numerose contestazioni inerenti al rapporto contrattuale esistente tra RI 1 e la PI 1 e al credito posto in esecuzione, siccome la via del ricorso all’autorità di vigilanza – sussidiaria a quella giudiziale (art. 17 cpv. 1 LEF) – non consente al debitore di sollevare questioni di merito, attinenti in particolare alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2021.5 del 16 febbraio 2021, consid. 8).
Per quanto attiene infine alle lamentele sul comportamento di un funzionario dell’UE, che il ricorrente fa valere con il complemento al ricorso del 18 aprile 2021, ove evidenzia che il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai propri funzionari, occorre ricordare che il ricorso giusta l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (sentenza della CEF 15.2019.66 del 18 settembre 2019, consid. 3). Pure tali critiche s’avverano dunque irricevibili.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.