Incarto n. 15.2021.16
Lugano 28 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2021 di
RI 1 (patrocinato dagli PA 1 e PR 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso l’8 gennaio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, (patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Su domanda di PI 1, il 27 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________ destinato all’incasso di fr. 118'750.– oltre ad accessori e lo ha notificato il giorno seguente al domicilio dell’escusso a __________.
B. Ricevuto il precetto esecutivo, RI 1 vi ha interposto opposizione il 1° luglio 2019.
C. Il 12 ottobre 2020 l’escutente ha chiesto all’UE la continuazione dell’esecuzione sulla scorta della decisione di rigetto provvisorio pronunciata il 6 agosto 2020 dal Pretore del Distretto di Bellinzona limitatamente a fr. 115’814.50.
D. Dando seguito alla predetta domanda, il 21 ottobre 2020 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il 28 ottobre 2020 e l’ha inoltrato mediante posta semplice al domicilio del debitore a __________.
E. Siccome RI 1 non si è presentato, l’UE lo ha nuovamente convocato con scritto del 28 ottobre 2020 per il 6 novembre 2020. Non avendo il debitore dato seguito neppure a tale convocazione, il 6 novembre 2020 l’Ufficio ha incaricato la Polizia comunale di Bellinzona di procedere al suo accompagnamento forzato. Tramite comunicazione del 16 novembre 2020 la Polizia ha dichiarato di non essere riuscita a rintracciare RI 1, giacché nello stabile in cui dovrebbe risiedere non è conosciuto, il suo nome non figura sulla buca delle lettere e il recapito telefonico a disposizione della Polizia è disattivato.
F. Il 23 novembre 2020 l’organo esecutivo ha quindi proceduto al pignoramento in assenza del debitore. Nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, riferendosi al rapporto della Polizia, esso ha indicato in particolare che RI 1, malgrado risulti tuttora domiciliato in __________ a __________, è irreperibile, poiché è probabilmente tornato in Italia. Non avendo rinvenuto beni pignorabili, l’8 gennaio 2021 l’Ufficio ha infine emesso un attestato di carenza di beni (ACB).
G. Con ricorso del 12 febbraio 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo a questa Camera, in via principale, di accertare che l’esecuzione n. __________ è decaduta il 31 gennaio 2020 per trasferimento all’estero del debitore e di dichiarare quindi la nullità dell’ACB e, in via subordinata, di annullare tale provvedimento, oltre ad accertare la decadenza dell’esecuzione in questione. Egli domanda pure il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, ciò che il presidente di questa Camera ha concesso con ordinanza del 23 febbraio 2021.
H. Mediante osservazioni dell’8 marzo 2021 PI 1 si è opposto al ricorso, postulando che sia dichiarato inammissibile, siccome tardivo e, in subordine, che sia stralciato dai ruoli per conflitto d’interessi dei patrocinatori del ricorrente o che a costui sia impartito un termine di 5 giorni per inoltrare un ricorso tramite valido rappresentante o per nominare un nuovo rappresentante e, in via ancor più subordinata, che il gravame sia respinto. Nelle sue del 22 marzo 2021 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
I. Tramite replica spontanea del 24 marzo 2021 e duplica spontanea del 2 aprile 2021 le parti si sono determinate in particolare sull’eccezione di conflitto d’interessi sollevata dal resistente, riconfermandosi nelle rispettive domande.
Considerato
in diritto: 1. In merito alla tempestività del ricorso, l’insorgente spiega di essere venuto a conoscenza dell’ACB soltanto il 3 febbraio 2021, allorquando uno dei suoi attuali rappresentanti legali ha contattato telefonicamente l’UE, dopo aver preso atto della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione contenuta nell’incarto che aveva ritirato il 2 febbraio 2021 presso il precedente avvocato del ricorrente, ciò che è stato dichiarato dinanzi a un pubblico ufficiale (doc. B). Aggiunge pure ch’egli non ha partecipato ad alcun pignoramento e che neppure è stato avvisato di tale atto.
1.1 Da parte sua, il resistente sostiene che la dichiarazione di uno dei rappresentanti del ricorrente, secondo cui l’incarto relativo alla procedura di rigetto è stato ritirato presso il precedente patrocinatore soltanto il 2 febbraio 2021, seppur rilasciata dinanzi a un notaio (doc. B), non è sufficiente a provare tale fatto. Nella replica spontanea, il ricorrente rileva invece che la dichiarazione dinanzi a un notaio è più che sufficiente per dimostrare la tempestività del ricorso e che, in ogni caso, lo stato in cui si trovava l’esecuzione in esame è emerso unicamente durante la telefonata all’UE del 3 febbraio 2021, menzionata nella dichiarazione giurata, la quale ha pieno valore probatorio.
1.2 A prescindere dalle tesi sostenute dalle parti, si evince dagli atti che l’UE non ha trasmesso al debitore una copia dell’ACB. L’ultimo atto inviatogli nel corso dell’esecuzione è infatti l’avviso di pignoramento. Sennonché RI 1 ne contesta la ricezione e l’Ufficio non è in grado di comprovarla, dal momento che l’invio è avvenuto per posta semplice. In mancanza di indizi contrari, che il resistente neppure allega, bisogna dunque attenersi alle dichiarazioni del debitore, secondo cui è venuto a sapere dell’esistenza dell’ACB soltanto il 3 febbraio 2021. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la CEF (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato, il ricorso inviato il 12 febbraio 2021 è dunque in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Da parte sua, il ricorrente contesta le predette argomentazioni, rilevando nella replica spontanea che oggetto del mandato affidato nel 2018 dalla PI 3 allo studio legale dei suoi avvocati era una vertenza di diritto di locazione riguardante difetti lamentati dalla mandante e suscettibili di chiedere una diminuzione del canone di locazione. Osserva altresì che a seguito di un cambiamento di proprietà delle quote sociali della PI 6, operazione di cui lo studio legale dei suoi patrocinatori ignorava l’esistenza, la società in questione aveva deciso di non proseguire la vertenza nei confronti della locatrice. Precisa inoltre che lo studio legale dei suoi avvocati non si è minimamente occupato del passaggio di proprietà in seno alla PI 3 né sapeva che vi era coinvolto RI 1, nominativo che – a suo dire – l’allora socio gerente PI 1 non aveva comunicato all’avv. PI 2. L’insorgente fa pure notare che non vi è nemmeno identità tra il precedente mandante, ossia la PI 3, e l’escutente nell’esecuzione al vaglio, vale a dire PI 1, e che nell’espletamento del precedente mandato, i suoi rappresentanti legali non potevano essere venuti a conoscenza di alcuna informazione e/o circostanza che può essere utilizzata nell’ambito della presente procedura.
Nella denegata ipotesi in cui questa Camera dovesse accertare un conflitto d’interessi, il ricorrente contesta infine che ciò abbia come conseguenza la reiezione del ricorso e chiede che venga invece assegnato un congruo termine per provvedere alla sostituzione dei propri patrocinatori.
Nella duplica spontanea il resistente si riconferma nella sua eccezione, facendo valere che dallo scambio di e-mail prodotto con le osservazioni (doc. 1) emerge come egli avesse agito per conto della PI 6 e che ancor prima che il mandato affidato all’avv. PI 4 giungesse al termine, il 18 ottobre 2018 la società era passata di mano proprio a RI 1 e altri. A mente di PI 1, che all’epoca era l’unico legale rappresentante della PI 3 e socio al 100%, è dunque evidente che proprio all’inizio della vicenda che ha portato all’emissione dell’ACB e poi al ricorso in esame era ancora in essere un mandato di patrocinio con l’avv. PI 2.
2.1 Qualora il diritto processuale o la legislazione cantonale sull’esercizio della professione d’avvocato siano silenti sul divieto di rappresentare in giudizio, il giudice civile, amministrativo o penale che dirige il processo è competente a statuire sul divieto di rappresentare in giudizio di un avvocato caduto in un conflitto d’interessi (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l’interdiction de postuler chez l’avocat aux prises avec un conflit d’intérêts, in: SJ 2015 II 127). Nel Canton Ticino non sono previste norme particolari in tale ambito, sicché questa Camera è competente a decidere sull’eccezione sollevata dal resistente.
2.2 Giusta l’art. 12 lett. c della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61), l’avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, derivante dai doveri di fedeltà e diligenza (art. 12 lett. a LLCA), dal precetto d’indipendenza (art. 12 lett. b LLCA) e dall’obbligo di salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA). Queste regole tendono a tutelare gli interessi dei clienti, nonché a garantire un buon andamento del procedimento, evitando in particolare che un mandatario possa utilizzare contro un ex cliente conoscenze acquisite nell’ambito di un precedente mandato. Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d’interessi. Tuttavia, un rischio meramente astratto o teorico non basta: il rischio dev’essere concreto. Non è comunque necessario che il rischio si sia realizzato e che l’avvocato abbia già svolto il suo mandato in modo discutibile o a danno del suo cliente. Non appena si verifica il conflitto d’interessi, l’avvocato deve porre fine al patrocinio. L’impedimento a patrocinare in tal caso si estende di massima a tutti gli avvocati che esercitano nello stesso studio al momento dell’assunzione di un mandato, poco importa il loro statuto (DTF 145 IV 221 consid. 2.1 e 2.2, con i rinvii).
La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall’avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell’ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite. Nell’ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l’oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo ad elementi appresi nello svolgimento dell’incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l’attività del legale per il primo cliente e, di riflesso, più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (sentenza del Tribunale federale 2C_87/2021 del 29 aprile 2021, consid. 3.1.1 e 3.1.2, nonché rinvii).
2.3 Nel caso in esame, risulta dai documenti prodotti dalle parti che il 30 gennaio 2018 la PI 3, il cui socio e presidente della gerenza all’epoca era PI 1 (doc. P), ha conferito mandato di patrocinio ai diversi avvocati che fanno parte dello studio legale in cui lavorano pure i rappresentanti legali di RI 1, per una vertenza riguardante il contratto di locazione che essa aveva stipulato con l’PI 7 (doc. Q). In particolare, il 25 luglio 2018 l’avv. PI 4 e il MLaw PI 8 avevano presentato in nome e per conto della società un’istanza all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona nei confronti dell’PI 7, volta all’eliminazione di diversi difetti e alla riduzione del 40% della pigione dal 1° luglio 2018 (doc. R). Il mandato è terminato il 2 dicembre 2018, allorquando PI 1 aveva comunicato mediante e-mail all’avv. PI 4 che “i nuovi titolari della società sono dell’idea di non procedere”, sicché egli rimaneva in attesa della fattura finale, che gli è poi stata trasmessa con e-mail del giorno successivo (doc. 1). Il 19 ottobre 2018 PI 1 aveva invero sottoscritto un contratto di compravendita delle quote sociali della PI 3 con diverse persone, tra cui RI 1 (doc. C, pag. 2), il quale il 7 novembre 2018 è stato iscritto nel registro di commercio quale nuovo socio e presidente della gerenza della società (doc. C, pag. 3 e P) al posto di PI 1, che è stato cancellato il 13 novembre 2018 (doc. P).
Successivamente, il 27 giugno 2019 PI 1 ha fatto spic-care il precetto esecutivo n. __________ contro RI 1 e quale titolo o causa del credito ha indicato nella domanda di esecuzione “Residuo del prezzo di compravendita della società PI 3 essendo state pagate unicamente le prime 3 rate delle 23 convenute con contratto 19 ottobre 2018” (v. indicazioni contenute nell’applicativo informatico dell’UE per quanto attiene all’esecuzione n. __________, cfr. anche doc. C, pag. 8). Infine, il 3 febbraio 2021 RI 1 ha conferito mandato agli attuali suoi patrocinatori per far dichiarare nullo o annullare l’ACB (doc. A).
2.4 Ora, come sostiene il resistente, è vero che al momento della stipulazione del contratto di compravendita delle quote sociali della PI 6 era ancora in essere il mandato che quest’ultima aveva conferito in particolare all’avv. PI 4. Ciononostante, non emergono indizi per cui si possa concludere che quest’ultimo o altri avvocati dello stesso studio legale siano venuti a conoscenza di tale circostanza, abbiano partecipato a quell’operazione o abbiano appreso in altro modo dal precedente mandante elementi di cui potrebbero fare uso nel secondo mandato, ciò che del resto il resistente neppure pretende. Non vi è inoltre identità né connessione tra l’oggetto del precedente e del nuovo mandato, il primo vertendo su un contratto di locazione e il secondo sull’esecuzione qui al vaglio. Va pure rilevato che la durata del precedente mandato è relativamente breve (10 mesi) e che sono trascorsi oltre due anni dalla sua fine al conferimento del nuovo mandato. Alla luce di tali considerazioni, in mancanza di qualsivoglia indicazione contraria, non è possibile ravvisare un rischio concreto di conflitto d’interessi in capo ai patrocinatori del ricorrente. Il ricorso è dunque ricevibile anche da questo punto di vista.
Dal canto suo, il resistente fa notare che RI 1, al momento di partire per l’estero, circostanza ch’egli contesta, nemmeno ha notificato la sua partenza al Comune di __________, omissione che – a sua detta – va posta a carico del ricorrente, l’UE avendo agito nel modo corretto. Nella replica spontanea, l’insorgente rimarca in proposito che non appena si è reso conto che la sua partenza non era stata debitamente registrata, vi ha immediatamente rimediato. Al riguardo ha prodotto la dichiarazione di avvenuta notifica di partenza al 25 febbraio 2020 rilasciata dal Comune di __________ il 23 febbraio 2021.
Mediante duplica spontanea il resistente osserva infine che la dichiarazione di avvenuta notifica di partenza non permette di dimostrare in maniera sufficiente che RI 1 è effettivamente partito dal suo domicilio a __________ il 25 febbraio 2020, siccome tale documento non si basa su una raccolta di prove ottenuta dal Comune relative alla partenza, ma unicamente sulla dichiarazione del richiedente.
3.1 Qualora il debitore che aveva stabilito un domicilio in Svizzera non vi si trovi più temporaneamente, senza aver comunicato il suo nuovo luogo di residenza, non si può imporre al creditore l’obbligo di accertare se l’escusso ha realmente stabilito un nuovo domicilio all’estero e dove si trova tale domicilio; spetta invero al debitore di comprovare l’esistenza del suo nuovo domicilio (DTF 120 III 110 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 5A_757/2015 del 15 gennaio 2016, consid. 2.2.1). Di conseguenza, ove nessuna circostanza permetta di escludere che il debitore abbia conservato il suo domicilio in Svizzera, l’ufficio di esecuzione può continuare a notificare gli atti esecutivi a questo domicilio (sentenza del Tribunale federale 5A_757/2015 citata, consid. 2.2.1 i.f. e rinvio).
3.2 Nella fattispecie, si evince dagli atti che RI 1 non ha mai comunicato all’UE di essersi trasferito all’estero. A fronte di tale circostanza, a prescindere dal fatto che, come allega nel ricorso, egli ha lasciato il suo domicilio in Svizzera per recarsi all’estero già il 31 gennaio 2020, l’Ufficio ha agito correttamente laddove ha trasmesso l’avviso di pignoramento al domicilio del debitore a __________. Sennonché, dopo che ha saputo dalla Polizia che l’escusso non è conosciuto nello stabile in cui dovrebbe risiedere e che il suo nome non figura sulla buca delle lettere (sopra, consid. E), l’UE non avrebbe dovuto procedere al pignoramento d’ufficio, bensì indagare sul domicilio di RI 1 ed eventualmente pubblicare l’avviso di pignoramento. Ad ogni modo, come esposto sopra (consid. 3.1), nella fattispecie occorre stabilire se il debitore, cui incombe l’onere della prova del nuovo domicilio, ha dimostrato di averlo trasferito in Belgio dal febbraio 2020, ovvero addirittura prima della presentazione, il 12 ottobre 2020, della domanda di continuazione dell’esecuzione, ciò che porterebbe a constatare l’incompetenza territoriale dell’organo esecutivo (art. 53 LEF a contrario).
3.2.1 Giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF, il debitore dev’essere escusso al suo domicilio. Secondo l’art. 53 LEF, se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Il domicilio nel senso di tali norme non corrisponde alla nozione amministrativa bensì a quella civile del luogo dove risiede l’escusso con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC), purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2018. 50 del 3 dicembre 2018, consid. 3.1 e riferimenti citati).
3.2.2 Dalla documentazione prodotta con il ricorso emerge che il 21 gennaio 2021 RI 1 è stato nominato vicepresidente vicario del Direttivo del partito “__________”, con sede a Bruxelles (doc. E). Come risulta dalla fattura 23 gennaio 2020 (doc. H), egli si è pure annunciato alla “Caisse d’Assurances Sociales pour travailleurs indépendants” di Bruxelles per il pagamento degli oneri sociali. Ha in seguito ottenuto dalle autorità belghe una carta di soggiorno “E” valida dal 17 febbraio 2020 al 17 febbraio 2025 (doc. G), ovvero un titolo rilasciato ai cittadini dell’Unione europea che risiedono in Belgio e che attesta un diritto di soggiorno dichiarativo, i cittadini dell’Unione europea beneficiando in principio automaticamente di un diritto di soggiorno in Belgio (v. “Les titres de séjour en Belgique” su www.adde.be). Con decorrenza dal 10 marzo 2020 il ricorrente si è anche annunciato all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) di Ixelles (doc. F). Alla luce di tali documenti, che il resistente del resto non ha contestato, si può concludere che RI 1 ha fornito sufficienti e concreti indizi sull’effettivo trasferimento del centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi, ovvero del suo domicilio, da __________ a Bruxelles avvenuto tra il febbraio e il marzo 2021. Concorrono a supportare tale tesi anche la proposta di assicurazione immobiliare 8 dicembre 2019 (e non la polizza assicurativa, come pretende a torto l’insorgente) dell’Axa Belgium S.A., con sede a Bruxelles (doc. I), e l’allegato alla domanda di apertura di un conto di garanzia per i canoni di locazione del 12 novembre 2019 (doc. L), giacché da essi risulta che RI 1 ha cominciato a organizzare il suo trasferimento in Belgio già a partire dal novembre 2019. La Polizia di Bellinzona ha d’altronde accertato ch’egli non risiedeva più da tempo in __________ (sopra ad E).
Ora, è vero, come afferma il resistente, che l’insorgente non ha comprovato di aver notificato la sua partenza al Comune di __________ già il 25 febbraio 2020, ovvero al momento in cui egli ha dichiarato di essere partito, ma soltanto il 23 febbraio 2021 (doc. O), dopo che il presidente di questa Camera aveva constatato nell’ordinanza sull’effetto sospensivo che RI 1 non si era preoccupato d’informare del suo preteso cambiamento di domicilio nemmeno il controllo abitanti. Tale circostanza non porta però a una diversa conclusione, dal momento che i dati del controllo abitanti attestano tutt’al più la residenza del ricorrente secondo il diritto amministrativo (presunta essere il luogo dove sono depositati i documenti ufficiali), che non necessariamente corrisponde al domicilio nel senso degli art. 46 cpv. 1 e 53 LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2019.76 dell’11 dicembre 2019, consid. 3.3).
3.3 Ciò posto, avendo il debitore dimostrato di aver trasferito il suo domicilio all’estero addirittura prima della domanda di continuazione dell’esecuzione, l’UE non era territorialmente competente a notificare l’avviso di pignoramento e, a maggior ragione, neppure a procedere al pignoramento d’ufficio ed emettere il verbale valido quale ACB giusta l’art. 115 cpv. 1 LEF. Sotto questo profilo, il ricorso s’avvera dunque fondato e l’ACB dev’essere annullato. Non può invece essere dichiarata la sua nullità, come chiesto in via principale dal ricorrente, siccome nel caso di specie non sono state violate prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 LEF). Va invero ricordato che secondo la giurisprudenza, la nullità del proseguimento dell’esecuzione (in particolare dell’avviso e del susseguente pignoramento) da parte di un ufficio territorialmente incompetente è giustificata dalla tutela degli interessi di terzi, che non sono parte nella procedura esecutiva (art. 22 cpv. 1 LEF), ma che potrebbero segnatamente partecipare al pignoramento conformemente agli art. 110 e 111 LEF (DTF 105 III 61 consid. 1 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 7B.271/ 2001 del 10 gennaio 2002, consid. 2/c). Ove però tali interessi non vengano toccati, la sanzione della violazione delle regole sul foro al momento del proseguimento dell’esecuzione in via di pignoramento non è la nullità, bensì l’annullabilità (DTF 105 III 61 consid. 1; sentenza della CEF del 25 novembre 2004 15.2004.120, consid. 2.2). Ciò è ad esempio il caso qualora, come nella fattispecie, il debitore pretende di essere domiciliato all’estero, siccome in tale evenienza non possono essere pregiudicati i diritti di partecipazione di altri creditori (DTF 68 III 35 e rinvii; sentenza della CEF 15.2019.57 del 18 settembre 2019, consid. 3.1).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è annullato l’attestato di carenza di beni emesso l’8 gennaio 2021 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nell’esecuzione n. __________.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.