Incarto n. 14.2015.114
Lugano 27 ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.438 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 27 aprile 2015 da
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 18 giugno 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 giugno 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 gennaio 2003 la CO 1 in qualità di locatrice e la RE 1 in veste di conduttrice hanno sottoscritto un contratto di locazione di durata indeterminata – con inizio il 1° febbraio 2003 -, per il Ristorante __________ ad __________, in forza del quale la conduttrice si è impegnata a corrispondere alla locatrice una pigione annua di fr. 84'000.– pagabile in canoni anticipati di fr. 7'000.– mensili ognuno. Il suddetto contratto prevedeva al punto 6 il deposito di una garanzia di fr. 42'000.– e al punto 12.5 la corresponsione per i beni di consumo all’interno dell’esercizio di fr. 25'000.–.
B. Con un primo precetto esecutivo n. __________ notificato il 15 gennaio 2015, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso del deposito della garanzia di fr. 42'000.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2003. A seguito dell’opposizione interposta dall’escussa, il 27 gennaio 2015 l’istante ha avviato una procedura di rigetto provvisorio, che il Pretore ha respinto con decisione dell’11 marzo 2015 (inc. n. SO.2015.96).
C. Con un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha nuovamente escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 67'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2003, indicando quale titolo di credito la “Restituzione cauzione affitto Ristorante Bar Gottardo, Arbedo-Castione + CHF 25'000.00 come da contratto di locazione del 24.01.2003 al punto 12.5”.
D. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 aprile 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 maggio 2015.
E. Statuendo con decisione dell’11 giugno 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 400.– a favore della parte convenuta.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 20 luglio 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 giugno 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 12 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto dopo aver innanzitutto rilevato come nel contratto di locazione non vi sia alcuna indicazione secondo cui la garanzia di fr. 42'000.– sia stata effettivamente prestata, né l’istante lo abbia reso verosimile, i documenti da essa prodotti riferendosi unicamente ai canoni di locazione corrisposti. Il primo giudice ha altresì respinto la richiesta di pagamento di fr. 25'000.– relativi ai beni di consumo, posto come tale somma fosse riferita ad un versamento da eseguirsi dalla conduttrice al momento della consegna del bene locato e non dalla locatrice alla riconsegna del medesimo. Egli ha infine respinto l’eccezione di compensazione – per le pigioni rimaste impagate – sollevata dalla convenuta, ritenendo che la stessa non aveva reso verosimile il proprio credito.
Nel reclamo la RE 1 critica la conclusione cui è giunto il Pretore, sostenendo di aver versato un anticipo di € 12'000.– in contanti “sul totale delle garanzie dovute” al momento della sottoscrizione del contratto – somma che il primo giudice a suo dire non ha considerato – e il resto, sempre in contanti, il 31 gennaio 2003, così come risulta dal punto 24 del contratto di locazione, in cui sotto la scritta “SALDO EFFETTUATO IN DATA ODIERNA 31/1/2003” figura la firma dell’amministratore della locatrice. A detta della reclamante, l’avvenuta corresponsione delle garanzie dovute è stata resa verosimile anche perché, in caso contrario, il rapporto di locazione non sarebbe iniziato. Per quanto concerne la somma di fr. 25'000.– l’istante sostiene che la stessa non concerne le spese accessorie, bensì i beni di consumo rimessi a disponibilità della locatrice al momento della riconsegna dell’ente locato. Motivo per cui rivendica anche tale importo.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può quindi essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
5.1 Nel caso concreto, il 24 gennaio 2003 le parti hanno sottoscritto per il tramite dei rispettivi rappresentanti il contratto di locazione prodotto dall’istante (doc. B). Sennonché tale atto non contiene alcuna dichiarazione scritta della CO 1 con cui essa avrebbe riconosciuto in modo esplicito e incondizionato l’obbligo di restituire alla RE 1 la somma di fr. 42'000.– prevista al punto 6 a titolo di “deposito di garanzia”, né il punto n. 9 relativo a tale garanzia contempla una dichiarazione di questo genere. Che la garanzia sia verosimilmente stata versata, come si evince dal punto n. 24 del contratto, in cui la locatrice ha riconosciuto di avere ricevuto il saldo di quanto stabilito dalle parti, nulla cambia dal punto di vista della procedura – formalista – del rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché anche se il versamento della garanzia fosse dimostrato in modo indiscutibile (e nella fattispecie non è così, perché il “saldo” o la “cifra rimanente” menzionati nel punto n. 24 potrebbe anche riferirsi solo ai fr. 25'000.– pattuiti al n. 12.5 per i beni di consumo), una semplice ricevuta di pagamento non adempie il presupposto di un riconoscimento chiaro dell’obbligo di rimborso posto in esecuzione (sentenza della CEF 14.2002.51 del 16 settembre 2002, consid. 2/b; Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 82). In ogni caso spetta all’escutente di provare – e non solo di rendere verosimile – l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 5), prova che la reclamante non è riuscita a portare nella procedura in esame. La decisione impugnata merita dunque conferma. Rimane però salva la facoltà per la reclamante di sottoporre eventualmente il litigio al giudice ordinario (sopra consid. 2).
5.2 Il contratto di locazione non può essere considerato valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nemmeno per i fr. 25'000.– versati dalla reclamante per i beni di consumo lasciati dalla locatrice nell’esercizio pubblico (doc. B punto n. 12.5). Certo, l’avvenuta corresponsione degli stessi è stata riconosciuta dalla convenuta (cfr. osservazioni al reclamo, pag. 1 in fine), ma il contratto di locazione non contiene alcun riconoscimento da parte della locatrice di un obbligo di restituire la somma alla fine del contratto. Ancora una volta difetta un titolo di rigetto provvisorio, donde la reiezione integrale del reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 700.– per ripetibili.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).