Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2017.43
Entscheidungsdatum
27.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2017.43

Lugano 27 luglio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 30 marzo 2017 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativo all’esecuzione del sequestro

n. __________ decretato l’8 marzo 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano su istanza della ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Su istanza della RI 1, con decreto dell’8 marzo 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la PI 2, in __________, sino a concorrenza di fr. 79'868.80 oltre agli interessi del 9.27% dal 24 febbraio 2017.

B. In fase di esecuzione del sequestro, il 23 marzo 2017 l’UE ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1, della figlia PI 3, nata nel 2010, e della madre di lei, con le quali l’escusso convive:

Redditi

Debitore

fr.

3'963.90

Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

1'530.00

convive con la mamma di PI 3, senza entrate

Supplemento figlio

fr.

360.00

Affitto

fr.

525.75

€ 500.– (cambio €/CHF 1,0515)

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

435.00

Altri

fr.

100.00

Lavori faticosi

Altri

fr.

280.00

Gas

  • Pellet

Altri

fr.

145.00

Mensa figlia (€ 97.– = fr. 102.–) e oculista speciale trimestrale (€ 120.– = fr. 43.– al mese)

Totale

fr.

3'587.00

L’UE ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro dell’escus­­so, la PI 2, l’importo eccedente fr. 3'587.– dallo stesso 23 marzo 2017.

C. Con ricorso 30 marzo 2017, la RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo di riformarlo nel senso di ridurre l’importo base mensile riconosciuto al debitore a fr. 1'350.– e le spese di trasferta a fr. 150.–.

D. Aderendo parzialmente al ricorso, con osservazioni 15 maggio 2017 l’Ufficio ha ridotto a fr. 388.– mensili i costi di trasferta riconosciuti all’escusso in quanto il calcolo in precedenza eseguito non era stato adeguato al nuovo costo chilometrico per l’anno 2017, ridotto di qualche centesimo rispetto all’anno precedente. Da parte sua PI 1 è rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 marzo 2017 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. Nel caso in esame, la ricorrente sostiene innanzitutto che in base alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo la base mensile di PI 1 non è di fr. 1'530.– ma di fr. 1'350.–, quale "debitore monoparentale con obbligo di mantenimento".

3.1. Secondo la più recente giurisprudenza federale (DTF 130 III 765 segg.), l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi, ovvero ammonta a fr. 850.– se essi risiedono in Svizzera. Diverso è il caso in cui i conviventi hanno un figlio in comune, in quanto per consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale il debitore viene allora equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore coniugato (DTF 130 III 767, 106 III 17 con­sid. 3/d; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 8.1).

3.2 Ora, avendo nella fattispecie l’escusso e la convivente una figlia in comune, per la determinazione del minimo vitale della loro comunione domestica dev’essere considerato l’importo base per coniugi pari a fr. 1'700.– mensili, da ridursi del 10% per tenere conto del fatto ch’essi vivono in Italia, in cui secondo la costante giurisprudenza di questa Camera il costo della vita è inferiore a quello della Svizzera appunto del 10%. In assenza di contestazione da parte della ricorrente non è poi necessario esaminare se tale fattore di riduzione, chiaramente indicato nelle osservazioni dell’UE, debba essere adattato alle mutate circostanze, tenendo conto di riferimenti discordanti più recenti (v. sentenza della CEF 15.2016.86 del 7 febbraio 2017 consid. 4.2). Il minimo vitale di base assomma dunque a fr. 1'530.– (90% di fr. 1'700.–) come correttamente conteggiato dall’Ufficio.

  1. La ricorrente si duole anche che all’escusso sono stati riconosciuti fr. 435.– per i costi delle trasferte fino al luogo di lavoro. A suo parere, siccome il debitore abita a __________ e lavora a __________, i chilometri da lui percorsi per recarsi sul posto di lavoro ammontano a circa 60 km al giorno, ossia circa 1'200 km al mese. Stimando un consumo di 6.21 litri per 100 km e un prezzo medio del carburante di fr. 1.55 al litro, si ha una spesa di fr. 115.50 al mese, che secondo la ricorrente potrebbe arrivare a massimi fr. 150.– mensili, considerando anche l’usura del veicolo. Da parte sua, come visto (sopra ad E), l’Ufficio nelle sue osservazioni del 15 maggio 2017 ha ridotto l’importo riconosciuto per spese di trasferta a fr. 388.–, calcolandolo conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 (v. sotto consid. 4.1) e al relativo allegato 1, contenente i valori aggiornati per il 2017.

4.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/ giudiziario/giustizia-civile/circolari/).

4.2 Nella fattispecie, la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro dell’escusso è di 33 km (v. sito map.search.ch/__________) ed egli la percorre due volte al giorno. In assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento, secondo la giurisprudenza di questa Camera (sentenze 15.2015.81 del 22 dicembre 2015 consid. 8.2 e 15.2012.114 del 14 novembre 2012) il numero medio di giorni lavorativi all’anno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese. La distanza mensile determinante per il calcolo delle spese di trasferte professionali è quindi di circa 1265 km. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, il costo delle trasferte non comprende solo le spese di carburante e di usura del veicolo ma anche tutte le altre spese fisse e variabili indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione), tranne l’ammortamento, la svalutazione e le spese di posteggio (non comprovate). Nella Circolare n. 39/2015 citata sopra (consid. 4), la Camera ha stabilito, sulla base dei dati del TCS un costo medio chilometrico scalare commisurato alla distanza media mensilmente compiuta dal debitore, che per un veicolo di categoria media che percorre 1'200 km/mese ammonta a 0.31 fr./km, conformemente all’allegato 1 della circolare contenente i valori determinanti per il 2017. Ponderato secondo la formula contenuta nella Circolare (per evitare l’effetto di soglia), il costo dei 1'265 km percorsi dall’escusso nel caso specifico ammonta a fr. 388.– arrotondati. In questa (limitata) misura il ricorso va accolto, come proposto dall’UE nelle sue osservazioni, riducendo il minimo vitale di fr. 47.– (fr. 435.– ./. fr. 388.–), di modo che viene stabilito per arrotondamento in fr. 3'540.– mensili.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il minimo d’esi­­stenza di PI 1 è stabilito in fr. 3'540.– mensili.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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