Incarto n. 15.2023.133
Lugano 27 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 dicembre 2023 di
RI 1 (patrocinato dall’ PR 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse nei confronti del ricorrente da
PI 4, (rappresentata dalla RA 3, ) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 5, PI 6,
ritenuto
in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse dalla PI 4 (es. n. , e ), dallo Stato del Cantone Ticino (es. n. ), dalla PI 5 (es. n. ) e dall’PI 6 (es. n. ) nei confronti di RI 1, il 5 luglio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Redditi
Debitore
fr.
2'800.00
Cassa disoccupazione __________
Totale
fr.
2'800.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Ricerca d’impiego
fr.
100.00
Totale
fr.
1'300.00
L’UE ha quindi pignorato presso la Cassa disoccupazione __________ l’importo eccedente fr. 1'300.– (indicativamente 1'500.–) dal 5 luglio 2023.
B. Dopo un nuovo interrogatorio del debitore il 23 ottobre 2023, venuto a conoscenza ch’egli aveva ricominciato a lavorare, il 21 dicembre 2023 l’Ufficio ha proceduto alla seguente revisione del computo:
Redditi
Debitore
fr.
5'726.60
PI 7
Totale
fr.
5'726.60
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'000.00
comprensivo di spese accessorie
Totale
fr.
2'200.00
L’organo esecutivo ha pertanto pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, l’PI 7 con sede a __________, l’ammontare eccedente fr. 2'200.– (indicativamente fr. 3'526.60) dal 21 dicembre 2023.
C. Preso atto del nuovo calcolo, con ricorso del 27 dicembre 2023 RI 1, rappresentato dal patrigno RA 1, ha chiesto di rettificarlo, nel senso di limitare l’eccedenza pignorabile a fr. 1'000.– mensili.
D. Accertato che RA 1 non risulta essere un rappresentante riconosciuto ai sensi dell’art. 15 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), mediante ordinanza del 29 dicembre 2023 il presidente della Camera ha assegnato a RI 1 un termine di dieci giorni per munirsi di un rappresentante riconosciuto o per ratificare il ricorso, firmandolo di proprio pugno, pena la sua irricevibilità.
E. Con osservazioni dell’11 gennaio 2024 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile, senza procedere a ulteriori atti istruttori.
F. Il 12 gennaio 2024 RI 1 ha trasmesso un complemento al ricorso munito della procura a favore dell’ PR 1, riconfermandosi sostanzialmente nelle richieste ricorsuali. Egli ha pure chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame.
G. Tramite osservazioni del 16 gennaio 2024 l’Ufficio ha ribadito le sue conclusioni, rimettendosi al giudizio della Camera per quanto attiene alla concessione dell’effetto sospensivo.
H. Mediante replica spontanea del 30 gennaio 2024 il ricorrente ripropone sostanzialmente le proprie conclusioni, come pure l’UE nella duplica del 1° febbraio 2024.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 dicembre 2023 dall’UE, ovvero durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2024: art. 56 n. 2 LEF), il ricorso presentato il 27 dicembre 2023 è in linea di principio ricevibile da questo punto di vista, come pure il complemento inoltrato il 12 gennaio 2024, il termine di dieci giorni giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia martedì 2 gennaio 2024, essendo scaduto proprio venerdì 12 gennaio 2024.
Mediante l’atto di complemento al ricorso RI 1 ha prodotto anche la procura a favore di un rappresentante riconosciuto nel senso dell’art. 15 LPR, rispettando così il termine assegnatogli con l’ordinanza del 29 dicembre 2024, sicché pure su questo punto il ricorso risulta ammissibile.
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
Il ricorrente contesta anzitutto all’UE di aver considerato un reddito di fr. 5'726.60 al mese, allorquando – a suo dire – egli percepisce uno stipendio mensile lordo di fr. 5'500.–, pari a fr. 4'567.80 netti. Fa notare in proposito che l’Ufficio non ha tenuto conto del fatto che nel conteggio di salario del novembre 2023, su cui si è fondato per il calcolo del minimo esistenziale, è pure inclusa la quota proporzionale della 13a mensilità calcolata in funzione dei tre precedenti mesi d’attività. A mente dell’insorgente, il salario determinante per il pignoramento dev’essere quindi rettificato in fr. 4'567.80, come emerge dal conteggio di dicembre 2023 allegato al ricorso. Tale censura s’avvera però infondata, l’Ufficio non avendo pignorato una quota fissa, ma la parte del reddito netto eccedente il minimo d’esistenza di fr. 2'200.–, motivo per cui è irrilevante la determinazione esatta del salario netto. La datrice di lavoro dell’escusso è infatti tenuta a versarne all’Ufficio unicamente la quota che supera il minimo d’esistenza (sentenza della CEF 15.2020.134 del 12 aprile 2021, consid. 3).
RI 1 sostiene inoltre che vanno computati i costi supplementari dovuti alla doppia economia domestica a suo carico, spiegando di aver mantenuto il domicilio nel Canton Ticino, nonostante lavori nel Canton Z__________. Specifica al riguardo di rientrare ogni fine settimana in Ticino, o meglio presso il domicilio dei suoi genitori a __________, ai quali versa fr. 350.– al mese, quale quota parte delle spese d’alloggio, come si evince dagli estratti bancari da lui prodotti (doc. G). Anche tale critica non trova sorte migliore, dal momento che l’escusso ha deciso di mantenere una doppia economia domestica unicamente per scelta e comodità proprie e non perché vi è tenuto ad esempio per obblighi legali di mantenimento o d’assistenza nei confronti della sua famiglia o di parenti. In altre parole, RI 1 non ha dimostrato che il costo supplementare di fr. 350.– mensili è una spesa assolutamente indispensabile nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF. Malgrado egli abbia tutto il diritto di rientrare in Ticino ogni fine settimana, come sostiene nella replica spontanea, tale scelta non può farsi a discapito dei suoi creditori, ragione per cui anche sotto questa prospettiva il ricorso si rivela infondato.
L’insorgente reputa altresì che debbano essere incluse nel calcolo le spese di trasferta cui egli fa fronte per recarsi mediante un autoveicolo privato dal luogo di domicilio (L__________) a quello di soggiorno settimanale (D__________), precisando di condividere i costi di viaggio con un conoscente, al quale paga fr. 304.– al mese. Siccome – a sua detta – la doppia economia domestica è inevitabile, i costi di trasferta effettivi vanno giocoforza pure inseriti nel minimo d’esistenza. Ora, già si è detto che la doppia economia domestica è una mera scelta di comodo dell’escusso (consid. 4), non un obbligo legale, motivo per cui nella fattispecie nemmeno le spese di trasferta possono essere considerate assolutamente indispensabili, fermo restando che RI 1 non ne ha comunque comprovato l’effettivo e regolare pagamento mediante giustificativi (sopra, consid. 2 i.f.). Pure tale contestazione cade quindi nel vuoto.
Nel ricorso RI 1 fa anche valere che occorre tener conto della franchigia dell’assicurazione malattie di fr. 83.35 (fr. 1'000.– / 12 mesi), delle imposte di fr. 30.– calcolate sul suo reddito del 2023, delle spese di vestiario di fr. 30.–, dei costi per l’igiene personale di fr. 20.– e del vitto di fr. 1'150.– (fr. 50.– al giorno x 23 giorni lavorativi). Riguardo a quest’ultima spesa, nel complemento egli precisa che per i pasti fuori casa l’importo va corretto in fr. 202.50 mensili, vale a dire fr. 9.–/giorno, come da prassi dell’UE.
6.1 Va ricordato in primo luogo che le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria e igiene fanno già parte del minimo di base di fr. 1'200.– per il debitore che vive da solo (v. Tabella, ad I/1) e non possono dunque essere computate separatamente in doppio.
6.2 Per costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano inoltre le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, ad III), che non sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023 consid. 4.).
6.3 Per quanto attiene all’ammontare della franchigia dell’assicurazione malattia, è vero che può essere in principio incluso nel minimo vitale, ma solo se è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano tale importo, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2023.117 del 13 marzo 2024, consid. 3.1; Ochsner, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF), circostanze che l’escusso non ha dimostrato e neppure allegato. E nemmeno ha del resto comprovato il pagamento effettivo e regolare di siffatti costi (sopra, consid. 2 i.f.), sicché non si possono computare.
6.4 Infine, le spese per pasti fuori casa non sono riconosciute automaticamente per il solo fatto che il debitore esercita una professione o un mestiere, bensì solo ove si tratti di spese indispensabili connesse all’esercizio della professione o del mestiere e non siano già a carico del datore di lavoro (v. Tabella, ad II/4/b). Nel caso concreto, RI 1 si è limitato a sostenere che tali costi devono essere ammessi per prassi, ma non ha giustificato i motivi per cui non è in grado di consumare i pasti a casa. Stando così le cose, le spese in questione non possono dunque essere considerate nel minimo d’esistenza.
L’insorgente è inoltre del parere che il leasing di beni impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, come – secondo lui – è il caso delle rate dell’autoveicolo che sostiene di aver “a suo tempo acquistato per trasferimenti professionali”, debba pure essere riconosciuto nel minimo vitale a concorrenza di fr. 630.25 mensili. Senonché, egli si è limitato a produrre le cedole di versamento riferite ai mesi dal dicembre 2023 al maggio 2025, senza dimostrare l’effettivo pagamento di quelle scadute (sopra, consid. 2.1 i.f.). D’altronde, neppure è dato di sapere se l’escusso sia effettivamente detentore di un veicolo, dal momento che secondo accertamenti svolti dall’UE mediante l’applicativo della Sezione della circolazione, non risultano vetture immatricolate a suo nome nel Canton Ticino (v. osservazioni del 1° febbraio 2024 dell’Ufficio, pag. 2). Inoltre, il ricorrente non ha fornito indicazioni sul modello di veicolo acquistato e soprattutto sui motivi per cui ne ha assolutamente bisogno “per trasferimenti professionali” anziché servirsi ad esempio dei mezzi pubblici. D’altronde egli nemmeno spiega per quale ragione, da una parte, condivide il veicolo di un conoscente per recarsi setti-manalmente a D__________ (sopra, consid. 5) e, dall’altra, utilizzerebbe la sua autovettura per i trasferimenti al lavoro. In assenza di prove e persino d’indizi credibili a sostegno del carattere indispensabile della spesa in questione e del suo effettivo pagamento, il ricorso s’avvera inconsistente anche su questo punto.
Il ricorrente pretende infine che venga computato il premio mensile di cassa malati di fr. 465.65, rilevando in particolare nella replica che i premi sono stati pagati retroattivamente e ch’egli si è impegnato a farvi fronte anche in futuro. A sostegno della sua tesi, ha prodotto con la replica spontanea l’e-mail 29 gennaio 2024, ove RA 1 ha comunicato a lui e in copia al suo patrocinatore di aver anticipato, “come d’accordo”, in particolare il pagamento dei premi arretrati della PI 4 dei mesi dall’ottobre 2023 al gennaio 2024, “da ripagare dopo il pignoramento in 24 rate da CHF 150.– in aggiunta alla partecipazione ai costi di affitto” (doc. M). Ora, a ben vedere, il ricorrente fonda le proprie richieste su fatti nuovi inammissibili in questa sede, perché devono dapprima essere sottoposti all’UE con un’istanza di revisione giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF (sentenza della CEF 15.2016.33 del 1° giugno 2016, consid. 6.2 e riferimento citato). La richiesta del 30 gennaio 2024, limitatamente ai premi di cassa malati, va pertanto trasmessa all’Ufficio quale istanza di revisione, non senza ricordare sin d’ora a RI 1 che dovrà presentare all’organo esecutivo i giustificativi di pagamento dei premi dall’inizio del pignoramento a oggi, così che l’UE possa valutare se aggiungere tale spesa nel suo minimo di esistenza.
Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto e non è inoltre necessario notificare agli escutenti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
La richiesta di RI 1, contenuta nella replica spontanea del 30 gennaio 2024, di computare nel minimo d’esistenza i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria è trasmessa all’Ufficio d’esecuzione quale domanda di revisione del pignoramento.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’ PR 1, .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.