Incarti n. 14.2018.135 14.2018.136
Lugano 27 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nelle cause SO.2018.172 e SO.2018.173 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 16 febbraio 2018 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 AP 1, __________ (patrocinati dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sui reclami presentati il 23 agosto 2018 separatamente da RE 1 e da AP 1 contro le due decisioni emesse il 6 agosto 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 giugno 2015 RE 1 e AP 1 in veste di debitori solidali, da una parte, e la CO 1 (in seguito: Banca) dall’altra, hanno concluso un contratto di mutuo intitolato “Contratto quadro per credito di costruzione e ipotecario”, in forza del quale la Banca ha concesso ai debitori un prestito ipotecario di fr. 7'520'000.– per il finanziamento di una casa plurifamiliare con 18 appartamenti a __________ . Con separato accordo di “trasferimento a titolo di garanzia” firmato il 28 ottobre 2015, RE 1 e AP 1 hanno trasferito alla Banca la proprietà di una cartella ipotecaria registrale di fr. 7'520'000.– gravante collettivamente in primo grado le venti proprietà per piani (PPP) da n. __________ a __________ del fondo n. __________ RFD di __________, delle quali i debitori sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno.
B. Con lettere raccomandate del 15 febbraio 2017, la Banca ha notificato a RE 1 e a AP 1 la disdetta del contratto di mutuo, invitandoli a versarle fr. 2'190'985.44 entro il 31 maggio 2017.
C. Non avendo gli escussi rimborsato il credito ipotecario nel termine assegnato loro, con due precetti esecutivi in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ e , emessi ambedue il 21 settembre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la Banca ha escusso solidalmente AP 1 e RE 1 per l’incasso di fr. 2'190'985.44 oltre agli interessi del 10% dal 1° giugno 2017, indicando quale titolo di credito la “cartella ipotecaria registrale al 1° rango di nominali CHF 7'520'000.00, Residenza E, __________, con diritto di subingresso, RFD __________ S, grava i fogli PPP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________”.
D. Avendo RE 1 e AP 1 interposto opposizione ai precetti esecutivi sia come debitori solidali sia come terzi comproprietari, con istanze del 16 febbraio 2018 la Banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, le parti convenute si sono opposte alle istanze con osservazioni scritte del 10 aprile 2018. Nei successivi allegati spontanei l’istante ha confermato la sua domanda, mentre le parti convenute vi si sono nuovamente opposte.
E. Statuendo con due decisioni distinte del 6 agosto 2018, il Pretore ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalle parti convenute, ponendo a carico loro in ciascuna delle cause le spese processuali di fr. 1'100.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.
F. Contro le sentenze appena citate RE 1 e AP 1 sono insorti a questa Camera con due reclami del 23 agosto 2018, distinti ma uguali nel loro contenuto, per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze. Con decreto del 28 agosto 2018 il Presidente di questa Camera ha congiunto le procedure e concesso effetto sospensivo alle impugnative. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2018, la Banca ha concluso per la reiezione dei reclami.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono due decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 23 agosto 2018 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 e di AP 1 il 16 agosto 2018, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nelle decisioni impugnate, il Pretore ritiene che la cartella ipotecaria registrale sulla quale l’istante fonda la propria pretesa costituisce in principio valido riconoscimento di debito per quanto riguarda sia il pegno sia il credito incorporato nella cartella, posto che già il suo solo capitale copre il credito posto in esecuzione, il quale è esigibile, la disdetta essendo stata perlomeno ratificata dall’istante. In merito alla contestazione dei convenuti, per cui la controparte non avrebbe potuto versare loro nulla a causa di una condizione sospensiva del contratto quadro che non si sarebbe realizzata, il Pretore espone che la clausola in questione esige solo in modo generico la disponibilità di sufficienti mezzi propri, e non per forza fr. 1'880'000.–. E comunque sia, l’atto notarile dell’11 gennaio 2017 depositato agli atti rende verosimile che i convenuti hanno messo a disposizione almeno fr. 500'000.– per l’acquisto delle PPP, senza contare che la Banca ha dimostrato di aver versato fr. 2'112'430.40 complessivi.
Nei reclami RE 1 e AP 1 ribadiscono di non aver fornito mezzi propri per fr. 1'880'000.– come previsto dal contratto quadro di credito, il quale non sarebbe così mai validamente venuto in essere. Il versamento di fr. 2'190'985.44 è quindi a loro parere un’iniziativa unilaterale della banca. Essi contestano d’altronde che l’atto notarile citato dal Pretore renda verosimile il versamento di fr. 500'000.– da parte loro, in quanto tale cifra non vi è menzionata, né tanto meno i fr. 1'880'000.– contrattualmente previsti.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno, il giudice verifica d’altronde d’ufficio se vi è un titolo attestante non solo il credito posto in esecuzione, ma anche l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).
5.1 Per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione il creditore titolare di una cartella ipotecaria registrale, che in sé basta siccome per definizione non si materializza in un titolo, deve produrre un riconoscimento di debito firmato dal debitore, ad esempio l’atto costitutivo della cartella o la convenzione di cessione fiduciaria della cartella a titolo di garanzia, oltre a un estratto del registro fondiario a dimostrazione dell’effettiva iscrizione (e quindi costituzione) del pegno (sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 832 n. 44c, consid. 5.1, e i rinvii).
5.2 Nel caso specifico, costituisce quindi un valido titolo di rigetto per il credito ipotecario il contratto di trasferimento a titolo di garanzia della cartella ipotecaria di fr. 7'520'000.–, firmato dagli escussi, in cui essi hanno riconosciuto il diritto di pegno e il loro obbligo personale di pagare il debito (doc. G ad n. 2). In assenza di contestazione dell’attendibilità degli estratti “SIFTI” presentati dall’istante (doc. H), la cartella deve ritenersi iscritta a registro fondiario. In linea di massima essa costituisce quindi per il titolare iscritto nel registro – la Banca – un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per almeno fr. 7'520'000.–, ovvero per un importo nettamente superiore ai fr. 2'190'985.44 (oltre agli interessi del 10% dal 1° giugno 2017) posti in esecuzione.
5.3 Non vi sono neppure dubbi né sull’esigibilità del credito incorporato nella cartella ipotecaria né sull’esigibilità del credito che la stessa è chiamata a garantire, ricordato che salvo convenzione contraria i due crediti sussistono uno accanto all’altro (art. 842 cpv. 2 CC), ciò che autorizza il debitore a opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale (art. 842 cpv. 3 CC).
In effetti, con raccomandate del 15 febbraio 2017 (doc. C) la Banca ha chiesto il rimborso per il 31 maggio 2017 del credito erogato sulla base della clausola n. 6 del contratto quadro, che prevede la possibilità di disdirlo con effetto immediato in qualsiasi momento. Il credito di base è pertanto diventato esigibile il 1° giugno 2017. Ciò vale però anche per il credito garantito dalla cartella ipotecaria in forza della cifra 3 cpv. 2 del contratto di trasferimento della cartella ipotecaria registrale a titolo di garanzia (doc. H), secondo cui la Banca può far valere i crediti garantiti da cartella ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti garantiti, senza necessità di una disdetta speciale. Ne consegue che l’esigibilità del credito di base comporta l’esigibilità pure del credito di cartella, alla medesima data (il 1° giugno 2017) o al più tardi tre mesi dopo (il 1° settembre 2017) se come una parte della dottrina vi si aggiunge il termine di disdetta imperativo dell’art. 847 cpv. 2 CC (vedi sentenza della CEF 14.2017.185 già citata, consid. 6.3). Sta di fatto che il credito di cartella era esigibile al momento dell’emissione del precetto esecutivo, avvenuta il 21 settembre 2017.
5.4 I reclamanti affermano di non aver mai versato fr. 1'880'000.– a titolo di mezzi propri, motivo per il quale essi considerano che le condizioni stabilite nei punti 2 e 3 del contratto quadro non sono state realizzate e lo stesso non è mai validamente venuto in essere. Non contestano ad ogni modo il versamento a loro favore di parte del credito erogato sulla base del contratto quadro, ma sostengono che “la decisione di versare unilateralmente l’importo di fr. 2'190'985.44 è da ascrivere ad una iniziativa della banca” (reclami, pag. 3 n. III/2, cpv. 2 i.f.).
a) Giusta il punto 2 del contratto quadro (doc. B) il credito erogato era destinato al finanziamento di una casa plurifamiliare con diciotto appartamenti a __________. “Per l’acquisto di terreno sono previsti 2 150 000 CHF e per i costi di costruzione 7 250 000 CHF. Vengono messi a disposizione mezzi propri per un ammontare di fr. 1'880'000.–”. Il punto 2 non indica però entro quali termini gli escussi avrebbero dovuto fornire i mezzi propri, segnatamente se ciò doveva avvenire prima dell’erogazione di qualsiasi somma da parte della banca o se invece lo poteva essere anche successivamente in corso di costruzione dell’opera. Dal punto 3 del contratto quadro emerge però che le parti hanno optato per la seconda ipotesi. Infatti esse hanno espressamente previsto che per l’erogazione di un qualsiasi credito nel quadro della linea di credito concessa dovevano essere a disposizione presso la banca “sufficienti mezzi propri”, il cui ammontare non è stato stabilito, e non già tutti i mezzi propri indicati al punto 2.
b) In concreto, come correttamente accertato dal Pretore, lo scritto del notaio PA 1 dell’11 gennaio 2017 (doc. K, 2° foglio, prime quattro posizioni), attesta che in occasione dell’esercizio del diritto di compera riferito alle particelle di __________ i reclamanti hanno fornito mezzi propri per fr. 500'000.–, ciò che trova conferma sia nello scritto dello stesso notaio già del 23 giugno 2015 (doc. M pag. 2 in alto), sia nell’e-mail 3 marzo 2015 degli escussi (doc. J, ad 1). Le parti hanno manifestamente ritenuto questo importo sufficiente per adempiere la condizione posta al punto 3 del contratto, dal momento che la Banca ha erogato a favore dei clienti, senza opposizione da parte loro, il credito per il cui incasso ora essa procede in via esecutiva. La loro tardiva contestazione della validità del contratto quadro non può così ch’essere respinta.
5.5 I reclamanti criticano ancora il decorrere e l’ammontare degli interessi, fissati con un saggio del 10%, che secondo loro rasenta l’usura, “a fronte di un contratto mai venuto in essere”. Ora, si è appena detto che il contratto è valido. La critica cade dunque nel vuoto, fermo restando che il tasso del 10% è esplicitamente previsto nelle condizioni generali della banca (doc. F, ad B n. 15), accettate dagli insorgenti con la sottoscrizione del documento “Quota di accettazione CO 1 e nuove Condizioni generali” (doc. E, pag. 1), e nel contratto quadro per interessi, commissioni e ammortamenti (doc. B n. 5 pag. 2). Perché le condizioni generali non sarebbero applicabili essi non spiegano, di modo che la censura, non motivata (come invece prescritto dall’art. 321 cpv. 1 CPC), è finanche irricevibile. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di disdetta del credito garantito dalla cartella, ovvero dal 1° giugno 2017 (sopra consid. 5.3). Quanto al tasso d’interesse, rasenterà forse l’usura, ma non è usurario, sicché la critica si esaurisce alla fin fine in una mera recriminazione.
6.1 Nelle osservazioni ai reclami (ad 17), la Banca, che ha delegato la condotta del procedimento al proprio dipartimento legale, assevera che la rimunerazione di un avvocato che funge da organo o impiegato di una persona giuridica, “viene calcolata sulla scorta della tariffa cantonale valida di volta in volta e adeguata in caso di necessità, con una riduzione massima di un terzo”. Il Tribunale apprezza liberamente se accordare indennità d’inconvenienza e l’inoltro di una nota spese è facoltativo. Ai sensi del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio, di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, le spese ripetibili sono stabilite secondo il valore litigioso (art. 11 cpv. 1). Nel caso in esame sarebbero dovute spese ripetibili pari al 2-4% del valore litigioso di fr. 2'190'985.44 dedotte le riduzioni di spesa per una procedura sommaria, importo ben superiore a quello riconosciuto dal Pretore.
6.2 Giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106 cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza professionale in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati (esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in determinati casi di commissari e agenti giuridici patentati, così come di rappresentati professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro. In linea di massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni, fatturate o no, di altri consulenti giuridici come notai, consulenti indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati (sentenza del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017, RSPC 2018 pag. 25 seg. n. 2046, consid. 4.5; per analogia: sentenze 1P.68/2007 del 17 agosto 2007 consid. 5; 5P.475/ 2000 dell’8 febbraio 2001 consid. 5; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 28 ad art. 95 CPC Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 29 ad art. 95 CPC e i rimandi; contra, però, senza motivazione particolare: Suter/von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 42 ad art. 95 CPC, che erigono l’indennità ridotta a regola e propugnano per un’indennità intera in caso di causa complessa e dispendiosa).
a) Eccezionalmente, tuttavia, un’indennità, ancorché ridotta, pare dover essere assegnata all’avvocato libero professionista che procede in causa propria o in una causa in cui ha un interesse personale (in particolare come rappresentante legale della parte od organo) ove si tratti di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla luce del risultato ottenuto (DTF 129 V 116 consid. 4.1 e 110 V 134 consid. 4/d e 7; sentenze del Tribunale federale 1C_233/2015 del 5 ottobre 2015 consid. 3.1, 6B_251/2015 del 24 agosto 2015 consid. 2.3.2 nonché 5P_187/2004 del 22 luglio 2004 consid. 3). Tale giurisprudenza sembra doversi estendere alle procedure disciplinate dal CPC (così Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 25 ad art. 95 CPC; Schmid in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 32 e 33 ad art. 95 CPC) e dovrebbe giustificare l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza, qualora la parte abbia presentato al riguardo una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio 2017 consid. 5; Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95 con rimandi).
b) Che il medesimo principio sia applicabile anche all’avvocato dipendente del servizio giuridico di una persona giuridica parte in causa è sostenibile (in tal senso: Suter/von Holzen op. cit., n. 42 ad art. 95; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 22 ad art. 95 CPC). In effetti, in cause complesse con un valore litigioso elevato, che hanno comportato un importante dispendio lavorativo – superiore a quanto si può ragionevolmente esigere da chiunque, pure da una persona giuridica, per l’espletamento dei lavori amministrativi normali (cfr. DTF 127 V 207 consid. 4/a; Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95), il costo delle prestazioni del servizio giuridico può essere parificato a una perdita di guadagno risarcibile (cfr. pure sentenza della CEF 14.2015.177 del 20 gennaio 2016 consid. 7). Ancora una volta (già citata sentenza della CEF 14.2017.185, consid. 7.2/b, emanata in una causa in cui la Banca era parte) la questione può però essere lasciata indecisa nella fattispecie per il seguente motivo.
c) In ogni ipotesi l’attribuzione di un’indennità alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenze del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304, e della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014 consid. 3), che nel caso in esame difetta, la procedente non avendo giustificato la sua richiesta di indennità né quantificato il dispendio di tempo dei propri dipendenti per l’espletamento delle procedure e le retribuzioni da lei prestate agli stessi per tali incombenze. I reclami vanno pertanto accolti su questo unico punto.
7.1 Per quanto riguarda le ripetibili, nelle sue osservazioni al reclamo la Banca, sulla base dell’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) e della propria tariffa per “lavori diversi”, di fr. 140.– all’ora oltre all’IVA del 7.7% (allegato 2 pag. 7), chiede che le sia assegnata un’indennità d’inconvenienza di almeno fr. 9'137.30, corrispondente a 60 ore di lavoro, più 1% a copertura delle spese globali per affrancature e copie, e fr. 653.30 per l’IVA.
7.2 Orbene, il RTar non si applica alla rimunerazione dei rappresentanti non professionali e gli “Interessi e condizioni della Banca WIR” hanno un carattere privato, privo di rilievo per la questione da risolvere, per tacere del fatto che la tariffa per “lavori diversi” pare destinata a retribuire lavori a favore del cliente e non ai suoi danni. Semmai la Banca avrebbe dovuto dimostrare il costo causatole dalle prestazioni del proprio servizio giuridico per la redazione delle osservazioni al reclamo.
7.3 Ad ogni modo, non sono dati i presupposti giurisprudenziali – richiamati sopra (consid. 6.2/a) – per l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza. La causa non era complessa – trattandosi di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, che rientra nei normali lavori amministrativi di una banca (il cui costo ricade nelle spese generali) – e il dispendio lavorativo di 60 ore non è ragionevolmente sostenibile (nel senso della richiamata giurisprudenza) a fronte di reclami identici di poche pagine che non sollevavano questioni di principio, tanto che la stessa Banca nella sua risposta (ad 7) qualifica la motivazione dei reclami come “molto superficiale” e priva di “obiezioni serie e promettenti”. La richiesta di assegnazione di ripetibili va pertanto respinta.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
1.2 Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 1'150.– e a carico della controparte per la rimanenza. Non si assegnano ripetibili.
2.1 Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 1'150.– e a carico della controparte per la rimanenza. Non si assegnano ripetibili.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).